Regolamento per la disciplina dei compensi professionali dell'avvocatura
Ultimo aggiornamento:28 Novembre, 2024
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(Approvato con D.P. n. 382 del 4/12/2015)
ART. 1 - Avvocatura Provinciale
L'Avvocatura Provinciale provvede alla tutela legale dei diritti e degli interessi della Provincia ed è dotata dell'autonomia caratterizzante la professione forense.
ART. 2 - Composizione dell'Avvocatura Provinciale
L'Avvocatura Provinciale è composta da dipendenti di categoria D iscritti nell'Elenco Speciale dell'Albo degli Avvocati di cui all'art. 23 della L.
31.12.2012 n. 24.
Le spese di iscrizione nell'Elenco Speciale di cui al primo comma sono a carico della Provincia, fatte salve nuove e diverse indicazioni da parte della giurisprudenza contabile.
Sono altresì a carico della Provincia quelle di copertura assicurativa obbligatoria, essendo l'esercizio della professione obbligatoriamente svolta
nell'interesse esclusivo della Provincia.
ART. 3-Status giurìdico dei componenti
Gli avvocati sono soggetti alle norme che regolano i rapporti di impiego dei dipendenti degli Enti Locali e, per quanto attiene al rapporto professionale, alla disciplina prevista dalla legge sull'ordinamento della professione forense, rivestendo il duplice status di dipendenti di una pubblica amministrazione e professionisti legali.
Gli avvocati esplicano i propri compiti difensivi in piena autonomia, nel rispetto della professionalità e dignità delle funzioni esercitate, nonché delle norme deontologiche vigenti
ART. 4 - Compensi Professionali
Ai legali dell'Avvocatura interna vanno corrisposti i compensi professionali previsti, per l'area non dirigenziale, dall'art. 27 del C.C.N.L. - Comparto Enti Locali, sottoscritto il 19.09.2000. e dall'art. 37 del CCNL - Comparto EE LL, sottoscritto il 23.12.1999, per quella dirigenziale.
Con i seguenti articoli il presente Regolamento detta la nuova disciplina dei compensi, redatta in conformità a quanto stabilito dall'art. 9 del D.L.
24.06.2014 n. 90, convertito con L 11.08.2014 n. 114. d'ora innanzi Legge, che sostituisce a tutti gli effetti la disciplina approvata con atto G.P. n. 205 del 16.11.2000.
ART. 5- Casìstica
Ai legali dell'Avvocatura interna spettano i compensi professionali a seguito di sentenza favorevole all'Ente. Sono quindi esclusi compensi per le attività stragiudiziali.
Per "sentenza favorevole all'Ente" si intendono tutti i provvedimenti giudiziali, comunque denominati (sentenze, decreti, ordinanze, lodi, verbali di conciliazione e simili atti) pronunciati da qualunque autorità investita di poteri decisori idonei a definire la vertenza (giudice civile, penale, amministrativo, tributario, collegi arbitrali, Presidente della Repubblica, e altre) idonei a definire la controversia in via provvisoria o definitiva, da cui la Provincia ricavi un sostanziale vantaggio, ovvero nei quali:
a. sono sostanzialmente accolte le domande dell'ente, quando sia parte attrice o sono accolte le eccezioni e deduzioni dell'ente quando sia
parte convenuta, venendo in tal modo conseguito il risultato voluto in relazione allo stato della vertenza;
b. risponde agli interessi dell'ente concludere una transazione dopo sentenza favorevole per l'Amministrazione, ai sensi del comma 6
dell'art. 9 Legge citata;
Sono dunque considerati favorevoli anche i provvedimenti giudiziari che non pronunciano sul merito della controversia ma definiscono la causa con esito favorevole per l'Ente, come, a titolo esemplificativo, i provvedimenti giudiziali che dichiarano l'inammissibilità, improcedibilità, estinzione del giudizio, perenzione, difetto di legittimazione ad agire, carenza di interesse, cessazione della materia del contendere ed altre formule analoghe.
ART. 6 - Compensi professionali
I compensi sono corrisposti nei seguenti casi:
a) nelle ipotesi di sentenze favorevoli all'Ente, anche non definitive, con recupero delle spese legali a carico delle controparti, le somme
recuperate sono ripartite tra gli avvocati dipendenti secondo quanto stabilito dal successivo art. 7, nel rispetto di quanto stabilito dall'art.
9, commi 3. 5 e 7 Legge;
b) in caso di sentenze favorevoli all'Ente, anche non definitive, con compensazione totale o parziale delle competenze di giudizio, ai
legali dell'ente sono corrisposti i compensi professionali secondo quanto stabilito dal successivo art. 7, nel rispetto del limite di cui ai
commi 6 e 7 dell'art. 9 Legge. In caso di compensazione parziale, la liquidazione dei compensi di cui sopra avviene nella medesima
misura percentuale stabilita dal giudice.
I compensi di cui ai due precedenti commi sono comprensivi degli oneri contributivi ed assicurativi (cosiddetti oneri riflessi). Restano a carico del bilancio della Provincia gli oneri fiscali relativi all'IRAP.
I compensi professionali per cui sia maturato il diritto, spettano agli Avvocati fuoriusciti dall'Ente, a qualunque titolo, anche successivamente a detta fuoriuscita , nei limiti dell'attività effettivamente svolta e comprovata in atti.
ART. 7 - Assegnazione degli affari contenziosi
Si intendono per affari contenziosi le attività di patrocinio legale davanti alle Autorità giurisdizionali. In particolare compete all'Avvocatura provinciale la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio dell'Ente dinanzi a tutte le giurisdizioni, in qualunque sede, a seguito di procura generale o speciale. La procura alle liti è conferita secondo quanto previsto dallo Statuto dell'Ente.
Ai sensi dell'art. 9, comma 5, della Legge, l'assegnazione degli affari contenziosi avviene a cura del Responsabile dell'Ufficio, tutelando la corretta ed equilibrata distribuzione degli incarichi e la valorizzazione dei percorsi professionali individuali, in ragione:
- delle competenze e delle conoscenze professionali specifiche;
- della peculiare specializzazione;
- dei carichi di lavoro;
- nonché della cura già operata di precedenti in materia, garantendo in ogni caso la parità di trattamento
ART. 8 - Liquidazione dei compensi professionali
I compensi professionali di cui all'art. 6 sono liquidati con provvedimento dirigenziale, sulla base di notula redatta dagli avvocati secondo 1 criteri e le modalità dettate dalla normativa nazionale in materia di compensi professionali, tenuto conto: del valore della lite, del grado di giudizio e della complessità della causa, con abbattimento del venti per cento del relativo ammontare, in considerazione degli onen generali di funzionamento dell'Avvocatura.
La liquidazione dei compensi viene effettuata con periodicità semestrale, sulla base di note specifiche predisposte dagli avvocati, sotto la loro
responsabilità, per ciascun giudizio per il quale siano maturati i compensi.
I compensi professionali di cui ai successivi punti A) e B) devono essere corrisposti nel rispetto del limite di cui al comma 7 dell'art. 9 della Legge.
In caso di superamento del limite, gli importi eccedenti confluiscono nel bilancio provinciale.
A) Nel rispetto di quanto previsto dall'art 9, commi 3 e 5. della Legge, per tutti i giudizi conclusi in senso favorevole alla Provincia con recupero delle spese legali a canco delle controparti, le somme recuperate - che devono confluire su apposito capitolo di bilancio destinato alla liquidazione dei compensi professionali dell'Avvocatura dell'Ente - sono ripartite sulla base dei seguenti criteri, tenuto conto dell'attività effettivamente svolta:
- 70% a favore del legale che ha curato la lite conclusa con sentenza favorevole e condanna alle spese, anche parziale:
30% a favore del/dei legale/i che abbia/no svolto attività istruttoria o di sostituzione in udienza, o che a boi a/no effettivamente collaborato anche nella predisposizione degli atti processuali
In caso di scarso rendimento del legale che ha curato la pratica, da ravvisarsi, a titolo esemplificativo, nella mancata puntualità negli
adempimenti processuali, la misura del compenso dovuto è ridotta in proporzione alle attività non svolte, sulla base di specifica relazione,
appositamente motivata e circostanziata, redatta dal superiore di riferimento per ciascun legale, prima della liquidazione dei compensi.
Presupposto per l'erogazione del compenso in questione è il recupero delle suddette somme
Nel caso in cui il recupero delle spese di soccombenza, pur coltivato, non porti all'effettivo introito della somma liquidata con il provvedimento
giudiziale, l'attività professionale prestata dovrà essere remunerata in base a quanto disposto al successivo punto B).
B) I compensi professionali spettanti agli avvocati nei casi di sentenza favorevole con compensazione integrale delle spese tra le parti, ivi compresi i casi di transazione dopo sentenza favorevole come previsto dall'art 9 comma 6 della Legge, sono determinati sulla base della nota spese redatta dagli avvocati con i criteri e le modalità indicate al comma 1 del presente articolo, nel limite massimo dello stanziamento previsto, non superiore allo stanziamento relativo all'anno 2013.
ART. 9 - Incarichi esterni
In caso dì affidamento di contenzioso a solo avvocato esterno nessun compenso è previsto per il legale interno
ART. 10 - Entrata in vigore e disposizione transitoria
Il presente Regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione all'Albo Pretorio on line
Per il regime transitorio si applicano le disposizioni del comma 8 dell'art 9 della Legge.