Regolamento per la disciplina delle progressioni tra le categorie

Ultimo aggiornamento:1 Agosto, 2022

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(Approvato con D.P. n. 164 del 29.7.2022)

 

Art. 1

Oggetto

Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento delle procedure selettive per la progressione tra le categorie, c.d. “progressioni verticali”, del sistema di classificazione di cui al C.C.N.L. Enti Locali. La progressione tra le categorie consiste in un percorso di sviluppo professionale, riservato ai dipendenti di ruolo dell'Amministrazione, che prevede il passaggio da una categoria alla categoria immediatamente superiore.

Art. 2

Caratteristiche delle procedure di progressione verticale

1. E’ facoltà dell'Amministrazione, in attuazione della programmazione triennale del fabbisogno del personale, attivare procedure selettive per le progressioni verticali, ai sensi dell’art. 52, comma 1 bis, del D.Lgs. n. 165/2001, ai sensi del quale, fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinate all'accesso dall'esterno, le progressioni avvengono tramite procedura comparativa del personale di ruolo basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio, sull'assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso dall'esterno, nonché sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti.

Art. 3

Requisiti per la partecipazione alle procedure per la progressione verticale

1. Le procedure comparative per la progressione verticale sono interamente riservate al personale interno secondo i termini, i vincoli, le condizioni e le modalità stabiliti dalla legge. Per personale interno o dipendente si intende esclusivamente il personale assunto a tempo indeterminato, inquadrato secondo la contrattazione collettiva nazionale di comparto, escluso qualsiasi rapporto di lavoro e/o di prestazione di opera di diversa natura.

2. Le procedure di cui al comma 1 sono rivolte ai dipendenti appartenenti alla categoria immediatamente inferiore a quella correlata al profilo e alla categoria oggetto di selezione, con un’anzianità minima di 36 mesi nella categoria immediatamente inferiore, che non abbiano riportato provvedimenti disciplinari nell’ultimo biennio dal termine di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione e siano in possesso dei medesimi requisiti richiesti per l’accesso dall’esterno.

Art. 4

Avvisi di selezione

1. Gli avvisi di selezione per le procedure per la progressione verticale del D.Lgs. n. 165/2001 sono pubblicati per la durata di almeno quindici giorni all'Albo Pretorio e sono trasmessi alle Organizzazioni Sindacali firmatarie del C.C.N.L. in vigore e alla R.S.U.

Art. 5

Modalità di svolgimento della selezione

1. Le selezioni per le progressioni di carriera avverranno con procedura comparativa e l’avviso di selezione dovrà prevedere, per l’accertamento dell’idoneità del candidato alla categoria superiore, l’attribuzione dei seguenti punteggi relativi:

  1. ai titoli: massimo 70 punti;

  2. colloquio di approfondimento, rispetto alle competenze richieste dalla posizione di lavoro da coprire, delle esperienze professionali o formative del candidato: massimo 30 punti.Il colloquio si intende superatosolo se il candidato ottenga un punteggio pari o superiore a 21 punti su 30.

Il punteggio complessivo è dato dalla somma dei punteggi di cui alle precedenti lettere.

Art. 6

Valutazione dei titoli

Il punteggio riservato ai titoli è di massimo 70 punti, così suddiviso:

  1. performance positiva con un punteggio superiore a 6/10, conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni di servizio: fino ad un massimo di punti 5,00 per ciascun anno (punteggio massimo complessivo: 15,00);

  2. Curriculum personale:
    Esperienza:
    b.1) 
    servizio prestato nella categoria immediatamente inferiore a quella oggetto della selezione, o in inquadramento giuridico equivalente, alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, eccedente il periodo minimo richiesto per l’ammissione. Sono valutabili le frazioni di anno in ragione mensile, considerando come mese un intero periodo continuativo o cumulabile di 30 giorni o frazioni superiori a 15 giorni: punti 2 per ogni anno di servizio, fino ad un massimo di punti 16,00;​​​​​​
    b.2)
    idoneità in selezioni a tempo indeterminato e/o a tempo determinato conseguita negli ultimi tre anni, anche presso altre pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, per la stessa categoria oggetto della selezione o in inquadramento giuridico equivalente: un punto per ogni idoneità, fino ad un massimo di punti 6,00;
    Titolo di studio:
    b.3)
    votazione conseguita nel titolo di studio necessario per l’ammissione: fino ad un massimo di punti 5,00;
    b.4)
    possesso di ulteriori titoli di studio attinenti al profilo oggetto di selezione, anche di grado superiore al titolo di studio necessario per l’ammissione, abilitazioni professionali e titoli di perfezionamento attinenti al profilo professionale, conseguiti presso enti statali, regionali o legalmente riconosciuti: fino ad un massimo di punti 10,00;
    Competenze professionali:
    b.5)
    competenze professionali maturate attraverso attività lavorative in ambiti/settori di intervento attinenti al profilo professionale, pubblicazioni e incarichi in ambiti attinenti al profilo professionale, corsi di formazione/aggiornamento professionale attinenti al profilo professionale, svolti nell’ultimo quinquennio e validamente conclusi in base agli atti di regolazione del singolo intervento formativo, che si concludono con l’accertamento dell’avvenuto accrescimento della professionalità del singolo dipendente, attestato attraverso certificazione finale delle competenze acquisite, fino ad un massimo di punti 15,00;
    b.5)
    incarichi attinenti al profilo professionale formalmente attribuiti, non valutati nelle tipologie precedenti: fino ad un massimo di punti 3,00, ponderati sulla base della tipologia e complessità degli incarichi.

    Art. 7

    Formazione della graduatoria finale

    1. La graduatoria finale è formata secondo l'ordine della votazione complessiva riportata da ciascun candidato con l'osservanza, a parità di punti, della preferenza per il candidato con maggiore anzianità di servizio, e a parità di anzianità di servizio il più giovane di età anagrafica. I candidati utilmente collocati nelle graduatorie sono dichiarati vincitori nel limite dei posti messi a selezione,

    2. Con i vincitori sarà sottoscritto un nuovo contratto individuale di lavoro, con inquadramento nella categoria immediatamente superiore (posizione economica iniziale), previo accertamento della veridicità del possesso dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione, oggetto di valutazione.

    3. Le graduatorie sono utilizzate esclusivamente nel limite dei posti messi a selezione.

    Art.8

    Clausola di rinvio

    Per quanto non disciplinato nel presente regolamento si fa rinvio alla vigente normativa e alle disposizioni regolamentari in materia di procedure concorsuali vigenti nell’Amministrazione.

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