Regolamento della Commissione Provinciale Espropri
Ultimo aggiornamento:13 Dicembre, 2023
COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI
REGOLAMENTO
Articolo 1
Istituzione e sede.
1. Per le finalità derivanti dall'applicazione della normativa in materia di espropriazione per causa di pubblica utilità è istituita, ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 30,in attuazione dell'articolo 41 del T.U. n° 327/2001,la Commissione provinciale espropri, di seguito denominata in breve Commissione nella composizione di cui all’art.16 commi 2 e 3.
2. L’assenza ingiustificata da parte dei membri per tre sedute consecutive della Commissione determina decadenza dall’incarico. In caso di dimissioni, di decesso o di decadenza, i membri devono essere sostituiti con le modalità di cui all’art. 2 del presente Regolamento.
3. La Commissione ha sede presso gli uffici della Provincia di Pistoia.
4. La Provincia di Pistoia provvede a dotare la Commissione della segreteria utilizzando le risorse necessarie all’espletamento delle funzioni, nell’ambito dei trasferimenti regionali previsti dalla legge istitutiva.
Articolo 2
Competenza alla nomina dei membri della Commissione
1. Il Presidente della Provincia di Pistoia provvede mediante decreto alla nomina dei componenti della Commissione e alla loro eventuale sostituzione.
Articolo 3
Compiti e funzionamento della Commissione
1. I compiti della Commissione sono quelli indicati all’articolo 20 comma 3, articolo 21 comma 15, articolo 22 comma 5, articolo 41 comma 4, articolo 48 comma 1 ed articolo 50 comma 2 del testo unico n° 327/2001.
2. La convocazione è effettuata almeno sette giorni prima tranne che nei casi di urgenza o di seconda convocazione per mancanza del numero legale di cui all’art. 17 comma 1 lettera a)
della L.R. 30/2005 ed è costituita da avviso contenente l’elenco degli argomenti da trattare, inviata con raccomandata A/R, fax o altro mezzo che consenta di provarne l’avvenuto ricevimento.
3. Le deliberazioni sono adottate con voto palese, con le presenze e la maggioranza di cui all’art. 17 comma 1 lettera a) della legge regionale. I membri della Commissione sono soggetti all’obbligo di astensione secondo quanto previsto dagli art. 51-52 del codice di procedura civile.5 Per l’assolvimento dei compiti di cui alla Legge 327/2001 e s.m.i., il Presidente della Commissione assegna le pratiche tra i vari componenti della stessa con criterio di proporzionalità ed equità in relazione alla complessità delle stesse. Non saranno assegnate ai tecnici dipendenti di Provincia e Comune di Pistoia le pratiche di provenienza dei rispettivi enti.
4. Per la determinazione delle indennità relative ad aree edificabili e agli immobili, così come definite dal T.U. n° 327/2001, il Presidente della Commissione, su proposta della Commissione stessa, può integrarla, a mero titolo consultivo e senza diritto di voto, con un tecnico esperto in materia urbanistica ed edilizia del Comune nel cui territorio ricadono le aree di esproprio oppure del Servizio di Pianificazione territoriale della Provincia di Pistoia.
5. La Commissione in sede di prima riunione provvederà ad adottare la modulistica per le istanze alla stessa contenente i dati e l’indicazione della documentazione da allegare ai fini della ammissibilità delle stesse; i termini per la definizione delle pratiche così come indicati dalla Legge decorrono dalla data di ricevimento al Protocollo generale della Provincia di Pistoia. A seguito di richiesta di integrazione della modulistica mancante i termini ricominciano a decorrere dalla data di ricevimento al protocollo generale della documentazione necessaria ad integrare le condizioni di ammissibilità. I termini possono essere sospesi, per una sola volta, qualora debbano essere acquisite ulteriori informazioni.
Articolo 4 – Ufficio di Segreteria
1. L’ufficio di segreteria è costituito con personale dell’Amministrazione Prov.le nominato dal Presidente della Provincia ed ha sede presso l’Amministrazione Provinciale.
2. La verbalizzazione delle sedute della Commissione è effettuata dal Segretario che cura la custodia, l’archiviazione delle pratiche e la tenuta del registro dei verbali della Commissione.
Articolo 5 - Trattamento economico
1. Ai componenti della Commissione, per la partecipazione alle singole riunioni, spetta un compenso € 45 a seduta.
2. E’ previsto un contributo di partecipazione alle spese di istruttoria di € 30 per ciascuna pratica, a carico dell’Ente Espropriante dal quale proviene la pratica stessa, ad esclusione delle pratiche della Provincia di Pistoia.
Articolo 6 – Forme di pubblicità
1. I provvedimenti di nomina dei componenti della Commissione sono comunicati alla Regione e pubblicati per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e sul sito Internet della Provincia di Pistoia che sarà dotato di apposita sezione informativa per la Commissione.
2. Le tabelle dei valori agricoli medi sono pubblicate all’albo Pretorio, sul sito informatico della Provincia di Pistoia e sul Bollettino Ufficiale della Regione.
3. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si applica la vigente normativa in materia di espropriazione per pubblica utilità.