Regolamento della Commissione Provinciale Espropri 2025
Ultimo aggiornamento:29 Luglio, 2025
COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI
REGOLAMENTO
Articolo 1 – Istituzione e sede
1. E’ istituita, ai sensi dell’art. 16 della Legge Regionale Toscana del 18 febbraio 2005, n. 30, così come modificata dalla L.R.T. 1 agosto 2016, n. 47 e da ultimo dalla L.R.T. 6 luglio 2020, n. 51, la Commissione Provinciale Espropri della Provincia di Pistoia, di seguito denominata ‘Commissione’ con i compiti e nel rispetto delle norme in materia di espropriazione per pubblica utilità.
2. La Commissione ha sede presso gli uffici della Provincia di Pistoia.
4. La Provincia di Pistoia provvede a dotare la Commissione della segreteria utilizzando le risorse necessarie all’espletamento delle funzioni, nell’ambito dei trasferimenti regionali previsti dalla legge istitutiva.
Articolo 2 – Compiti
1. Alla Commissione spettano i seguenti compiti:
a. determinare, ai sensi dell’art. 41, comma 4, del D.P.R. 327/2001, entro il 31 gennaio di ogni anno, il valore agricolo medio, nel precedente anno solare, dei terreni considerati non oggetto di contratto agrario, secondo i tipi di colture effettivamente praticati e compresi nelle singole Regioni Agrarie della Provincia di Prato, come delimitate dall’Istat;
b. determinare, ai sensi dell’art. 20, comma 3, del D.P.R. 327/2001, l’indennità provvisoria di espropriazione, ove sia richiesto dall’Autorità espropriante prima di emanare il decreto di esproprio;
c. determinare, ai sensi dell’art. 21, comma 15, del D.P.R. 327/2001, l’indennità definitiva di espropriazione;
d. determinare, ai sensi dell’art. 22, comma 5 del D.P.R. 327/2001, l'indennità definitiva di espropriazione in caso di determinazione urgente;
e. determinare, ai sensi dell’art. 48, comma 1 del D.P.R. 327/2001, su istanza dell'interessato, il corrispettivo della retrocessione totale o parziale;
f. determinare, ai sensi dell’art. 50 del D.P.R. 327/2001, in caso di disaccordo tra le parti, su istanza
dell’interessato, l’indennità di occupazione temporanea di aree non soggette ad esproprio.
2. Alla Commissione spettano in ogni caso tutti i compiti e le funzioni attribuite per legge.
Art. 3 – Composizione
1. La Commissione è composta dal Presidente della Provincia di Pistoia, che la presiede, o da un suo delegato, e dai seguenti membri:
a) un tecnico designato dall’Agenzia del Territorio;
b) un tecnico esperto in materia di espropri dipendente della Provincia e da essa designato;
c) un tecnico esperto in materia di espropri dipendente dal Comune di Pistoia e da esso designato;
d) un tecnico esperto in materia di espropri dipendente della Regione Toscana e da essa designato;
e) un tecnico esperto in materia di urbanistica ed edilizia dipendente della Regione Toscana e da essa designato;
f) tre esperti in materia di agricolture e foreste, nominati su proposta delle associazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative.
2. Per ciascuno dei componenti indicati al comma 1 è nominato un membro supplente che partecipa alle attività della Commissione in assenza del titolare designato.
3. La Commissione è costituita con decreto del Presidente della Provincia di Pistoia, che provvede alla nomina dei suoi componenti e alla loro eventuale sostituzione.
Art. 4 - Durata
1. La Commissione resta in carica cinque anni e comunque sino al suo rinnovo a seguito della scadenza del mandato amministrativo del Presidente. I suoi membri non possono essere confermati per più di una volta.
2. Nel caso di rinuncia o decadenza dalla funzione di un componente della Commissione il nuovo soggetto nominato in sostituzione dura in carica per il tempo residuo previsto per gli altri membri.
Art. 5 – Funzionamento
1. La Commissione è convocata dal Presidente almeno sette giorni prima della data stabilita per la seduta mediante avviso contenente gli argomenti da trattare inviato con modalità idonee a comprovarne l’avvenuta ricezione da parte dei destinatari ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii., ovvero mediante posta raccomandata A/R.
2. La Commissione delibera validamente con la presenza di almeno cinque componenti e a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
3. Qualora non sia raggiunto il numero legale per la validità della seduta, il Presidente convoca la Commissione in seconda convocazione, anche in via d’urgenza. In tal caso, l’avviso deve essere spedito con un preavviso di almeno ventiquattrore prima della seduta. Quanto stabilito dal periodo precedente si applica ogni qualvolta il Presidente debba convocare la Commissione in via d’urgenza.
4. Le sedute della Commissione non sono pubbliche e pertanto esse si svolgono alla presenza dei suoi componenti e del Segretario verbalizzante. Possono essere ammessi a partecipare, a solo scopo consultivo e senza diritto di voto, i soggetti richiedenti le determinazioni della Commissione. Nel computo delle presenze per la validità delle sedute non si tiene conto dell'eventuale presenza del legale rappresentante dell'ente espropriante.
5. Le delibere sono adottate a maggioranza con voto palese dei suoi componenti.
6. In caso di assenza ingiustificata per tre sedute consecutive, i membri esperti decadono dalla carica. La sostituzione avviene negli stessi modi con cui si era proceduto alla nomina secondo quanto disposto all’art. 3. Analogamente si procede in caso di dimissioni, cessazione di servizio, revoca o decesso.
7. I membri della Commissione sono soggetti all’obbligo di astensione secondo quanto previsto dagli art. 51 e 52 del codice di procedura civile.
8. Per l’assolvimento dei compiti di cui alla Legge 327/2001 e s.m.i., il Presidente della Commissione assegna le pratiche tra i vari componenti della stessa con criterio di proporzionalità ed equità in relazione alla complessità delle stesse. Non saranno assegnate ai tecnici dipendenti di Provincia e Comune di Pistoia le pratiche di provenienza dei rispettivi enti.
9. Per la determinazione delle indennità relative ad aree edificabili e agli immobili, così come definite dal T.U. n° 327/2001, il Presidente della Commissione, su proposta della Commissione stessa, può integrarla, a mero titolo consultivo e senza diritto di voto, con un tecnico esperto in materia urbanistica ed edilizia del Comune nel cui territorio ricadono le aree di esproprio oppure del Servizio di Pianificazione territoriale della Provincia di Pistoia.
10. La Commissione in sede di prima riunione provvederà ad adottare la modulistica per le istanze alla stessa contenente i dati e l’indicazione della documentazione da allegare ai fini della ammissibilità delle stesse; i termini per la definizione delle pratiche così come indicati dalla legge decorrono dalla data di ricevimento al Protocollo generale della Provincia di Pistoia. I termini possono essere sospesi, per una sola volta, qualora debbano essere acquisite ulteriori informazioni.
Art. 6 – Attività, termini e forme di pubblicità
1. La Commissione provvede, entro il 31 gennaio di ogni anno, ad approvare le tabelle dei valori agricoli medi (VAM) e a darne adeguata forma di pubblicità mediante pubblicazione sul sito internet della Provincia e sugli albi pretori dei Comuni e della Provincia nonché sul BURT della Regione Toscana.
2. La Commissione provvede a determinare l’indennità definitiva di espropriazione entro (90) novanta giorni dalla richiesta dell’Autorità espropriante ovvero entro (30) trenta giorni dal ricevimento di eventuali documenti integrativi richiesti; analogamente procede alla determinazione dell’indennità di occupazione di aree non soggette ad esproprio, nonché nel caso di quantificazione del corrispettivo di retrocessione e infine, ove consultata, in ordine alla determinazione in via provvisoria dell'indennità di esproprio.
3. I suddetti termini sono ridotti rispettivamente a (30) trenta e (10) dieci giorni nel caso di determinazione dell’indennità definitiva di esproprio o nel caso di determinazione urgente dell'indennità provvisoria di esproprio.
4. Le determinazioni di cui al commi 2 e 3 sono inviate all'organo richiedente, nonché all'ente espropriante, salvo che questi coincidano in un unico soggetto.
Articolo 7 – Ufficio di Segreteria
1. L’ufficio di segreteria è costituito con personale dell’Amministrazione Provinviale nominato dal Presidente della Provincia ed ha sede presso l’Amministrazione Provinciale.
2. L’uffico segreteria svolge i seguenti compiti:
Redige i verbali delle riunioni riportandoli in apposito registro, anche digitale con l’indicazione dei componenti;
Registra i presenti per ogni seduta;
Cura le convocazioni di ciascuna seduta e l’effettuazione di comunicazioni, avvisi, invii o depositi
attribuiti dalla normativa vigente alla competenza della Commissione;
Sovrintende alle funzioni di protocollo ed archivizione, acquisizione e gestione della documentazione e verbalizzazione delle attività.
Cura la realizzazione dell’istruttoria tecnica, tramite tecnici dipendenti della Provincia di Pistoia, individuati, unitamente alla figura del segretario della commissione, tramite decreto presidenziale contestualmente alla nomina dei membri della commissione di cui all’art. 2.
La verbalizzazione delle attività e delle riunioni della Commissione è effettuata a cura dell’ufficio segreteria. Il verbale di ciascuna seduta deve assere approvato a tutti componenti della commissione
presenti, nella seduta successiva e deve costituire il primo punto all’ordine del giorno.
Articolo 8 – Trattamento economico
1. Ai componenti della Commissione, per la partecipazione alle singole riunioni, spetta un’indennità per ciascuna seduta da determinarsi, secondo quanto stabilito dalla legge regionale n. 30/2005, art. 17 – così come modificata dall’art. 38 della L.R.T. 35/2012 – pari ad €. 30,00, fatte salve ulteriori modifiche delle norme di riferimento.
2. Tali competenze vengono liquidate periodicamente dalla Provincia di Pistoia, a seguito del ricevimento da parte della Regione Toscana del finanziamento annuale per la copertura forfettaria delle spese di funzionamento, in ragione dello svolgimento delle sedute della commissione e dell’effettiva partecipazione alla stessa da parte dei componenti che ne hanno titolo, come risultante dai verbali delle sedute della commissione.
3. Le indennità non spettano ai componenti designati da enti pubblici (provincia di Pistoia, Comune di Pistoia, Agenzia delle entrate di Pistoia e Regione toscana) in quanto la loro partecipazione alla commissione avviene nell’esercizio delle funzioni che svolgono presso l’Ente di rispettiva appartenenza, mentre ai componenti designati dalle Associazioni Categoria, spetta l’indennità come determinata dal comma precedente.
4. E’ previsto un contributo di partecipazione alle spese di istruttoria di € 30 per ciascuna pratica, a carico dell’Ente Espropriante dal quale proviene la pratica stessa, ad esclusione delle pratiche della Provincia di Pistoia.
Articolo 9– Disposizioni finali
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui al D.P.R del 8 giugno 2001, n. 327 (Testo Unico delle disposizioni in materia di espropriazioni per pubblica utilità) e alla L.R.T del 18 febbraio 2005, n. 30 (Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità) e loro successive modifiche e integrazioni.
2. Ai membri della Commissione si applicano altresì le norme del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. del 16 aprile 2013, n. 62 e al Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici della Provincia di Pistoia.
1 Art. 16 - Commissione provinciale espropri
1. Ogni provincia provvede all'istituzione della Commissione espropri a cui sono attribuiti i compiti della Commissione di cui all'articolo 41 del d.p.r. 327/2001.
2. La Commissione espropri è composta da:
a) Presidente della provincia, che la presiede;
b) un tecnico designato dall'Agenzia del territorio;
c) un tecnico esperto in materia di espropri dipendente della provincia e da essa designato;
d) un tecnico esperto in materia di espropri dipendente del comune capoluogo e da esso designato;
e) tre esperti in materia di agricoltura e foreste, nominati su proposta delle associazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative.
3. In corrispondenza di ciascun componente indicato al comma 2, è nominato un membro supplente che partecipa alle attività della Commissione in assenza del titolare.
4. La Commissione espropri dura in carica cinque anni; i membri non possono essere confermati più di una volta.
5. Le province provvedono alla istituzione della Commissione espropri entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso tale termine la Commissione è istituita non appena sia possibile nominare almeno cinque componenti.
6. Fino all'istituzione della Commissione di cui al presente articolo, rimane in carica la Commissione nella composizione prevista dall'articolo 41 del d.p.r. 327/2001.
L.R.T. 47/2016: Art. 7
Commissione provinciale espropri. Modifiche all'articolo 16 della l.r. 30/2005
1. Al comma 2 dell'articolo 16 della l.r. 30/2005 dopo la lettera d) è inserita la seguente:
“d bis) un dirigente esperto in relazione alla natura dell'opera ed alla sua localizzazione dipendente della Regione e da essa designato; ”.
2. Al comma 2 dell'articolo 16 della l.r. 30/2005 dopo la lettera d bis) è inserita la seguente:
“d ter) un funzionario esperto in materia urbanistica ed edilizia, dipendente della Regione e da essa designato;
2 Articolo 41 Commissione competente alla determinazione dell'indennità definitiva.
1. In ogni provincia, la Regione istituisce una commissione composta:
a) dal presidente della Provincia, o da un suo delegato, che la presiede;
b) dall'ingegnere capo dell'ufficio tecnico erariale, o da un suo delegato;
c) dall'ingegnere capo del genio civile, o da un suo delegato;
d) dal presidente dell'Istituto autonomo delle case popolari della Provincia, o da un suo delegato;
e) da due esperti in materia urbanistica ed edilizia, nominati dalla Regione;
f) da tre esp erti in materia di agricoltura e di foreste, nominati dalla Regione su terne proposte dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative.
2. La Regione può nominare altri componenti e disporre la formazione di sottocommissioni, aventi la medesima composizione della commissione prevista dal comma 1.
3. La commissione ha sede presso l'ufficio tecnico erariale. Il dirigente dell'Ufficio distrettuale delle imposte cura la costituzione della segreteria della commissione e l'assegnazione del personale necessario.
4. Nell'ambito delle singole regioni agrarie, delimitate secondo l'ultima pubblicazione ufficiale dell'Istituto centrale di statistica, entro il 31 gennaio di ogni anno la commissione determina il valore agricolo medio, nel precedente anno solare, dei terreni, considerati non oggetto di contratto agrario, secondo i tipi di coltura effettivamente praticati.
e) da due esperti in materia urbanistica ed edilizia, nominati dalla Regione;
f) da tre esp erti in materia di agricoltura e di foreste, nominati dalla Regione su terne proposte dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative.
2. La Regione può nominare altri componenti e disporre la formazione di sottocommissioni, aventi la medesima composizione della commissione prevista dal comma 1.
3. La commissione ha sede presso l'ufficio tecnico erariale. Il dirigente dell'Ufficio distrettuale delle imposte cura la costituzione della segreteria della commissione e l'assegnazione del personale necessario.
4. Nell'ambito delle singole regioni agrarie, delimitate secondo l'ultima pubblicazione ufficiale dell'Istituto centrale di statistica, entro il 31 gennaio di ogni anno la commissione determina il valore agricolo medio, nel precedente anno solare, dei terreni, considerati non oggetto di contratto agrario, secondo i tipi di coltura effettivamente praticati.
3 Art. 20 comma 3 - La determinazione provvisoria dell'indennità di espropriazione:
Valutate le osservazioni degli interessati, l'autorità espropriante, anche avvalendosi degli uffici degli enti locali, dell'ufficio tecnico erariale o della commissione provinciale prevista dall'articolo 41, che intenda consultare, prima di emanare il decreto di esproprio accerta il valore dell'area e determina in via provvisoria la misura della indennità di espropriazione.
Art. 21 comma 15 - Procedimento di determinazione definitiva dell'indennità di espropriazione:
Qualora il proprietario non abbia dato la tempestiva comunicazione di cui al comma 2, l'autorità espropriante chiede la determinazione dell'indennità alla commissione prevista dall'articolo 41 che provvede entro novanta giorni dalla richiesta.
Art. 22 comma 5 - Determinazione urgente dell'indennità provvisoria:
In assenza della istanza del proprietario, l'autorità espropriante chiede la determinazione dell'indennità alla commissione provinciale prevista dall'articolo 41, che provvede entro il termine di trenta giorni, e dà comunicazione della medesima determinazione al proprietario, con avviso notificato con le forme degli atti processuali civili.
Art. 41 comma 4 - Commissione competente alla determinazione dell'indennità definitiva Nell'ambito delle singole regioni agrarie, delimitate secondo l'ultima pubblicazione ufficiale dell'Istituto centrale di statistica, entro il 31 gennaio di ogni anno la commissione determina il valore agricolo medio, nel precedente anno solare, dei terreni, considerati non oggetto di contratto agrario, secondo i tipi di coltura effettivamente praticati.
Art. 48 comma 1 - Disposizioni comuni per la retrocessione totale e per quella parziale:
Il corrispettivo della retrocessione, se non è concordato dalle parti, è determinato dall'ufficio tecnico erariale o dalla commissione provinciale prevista dall'articolo 41, su istanza di chi vi abbia interesse, sulla base dei criteri applicati per la determinazione dell'indennità di esproprio e con riguardo al momento del ritrasferimento.
Art. 50 comma 2 - Indennità per l'occupazione:Se manca l'accordo, su istanza di chi vi abbia interesse la commissione provinciale prevista dall'articolo 41 determina l'indennità e ne dà comunicazione al proprietario, con atto notificato con le forme degli atti processuali civili.
4 Art. 17 - Modalità di funzionamento della Commissione provinciale espropri
1. Le province con apposito regolamento disciplinano in particolare:
a) le modalità di funzionamento della Commissione, fermo restando che la medesima delibera validamente con presenza di almeno cinque componenti ed a maggioranza dei presenti e che, in caso di parità, prevale il voto del Presidente;
5 Art. 51 c.p.c. Astensione del giudice.
Il giudice ha l'obbligo di astenersi:
1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;
2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;
3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;
4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;
5) se è tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa.
In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio l'autorizzazione è chiesta al capo dell'ufficio superiore.
Art. 52 c.p.c. Ricusazione del giudice.
Nei casi in cui è fatto obbligo al giudice di astenersi, ciascuna delle parti può proporre la ricusazione mediante ricorso contenente i motivi specifici e i mezzi di prova. Il ricorso, sottoscritto dalla parte o dal difensore, deve essere depositato in cancelleria due giorni prima dell'udienza, se al ricusante è noto il nome dei giudici che sono chiamati a trattare o decidere la causa, e prima dell'inizio della trattazione o discussione di questa nel caso contrario. La ricusazione sospende il processo
6Art. 38 – L.R.T. 35/2012
art. 38 Modifiche all’art. 17 della legge regionale n. 30/2005
1- La lettera b) del comma 1 dell’art. 17 della legge regionale 16 febbraio 2005 n. 30 (Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità) è sostituita dalla seguente:
b) L’importo del gettone di presenza spettante ai componenti della commissione, comunque non superiore a €. 30 per ciascuna seduta;”.