Regolamento per la disciplina della concessione e locazione di beni immobili a terzi

Ultimo aggiornamento:20 Aprile, 2023

Argomenti

Titolo I - Principi generali, classificazione dei beni immobili, strumenti e forme giuridiche di utilizzo

 

Art. 1 - Principi generali, oggetto, finalità e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina l’assegnazione e l’uso da parte di soggetti terzi di beni immobili di proprietà provinciale o, comunque, nella disponibilità dell’Ente, individuando requisiti, modalità, criteri di selezione e procedure di assegnazione degli stessi nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, efficienza, produttività, redditività e razionalizzazione delle risorse, al fine di assicurare la valorizzazione e il più proficuo utilizzo del patrimonio immobiliare provinciale.

2. Il presente regolamento si applica alla gestione dei beni immobili, fabbricati e terreni, non destinati ad un uso pubblico diretto, ma ad un uso commerciale volto al reperimento di risorse economiche per l’Amministrazione provinciale, finalizzato quindi ad ottenere la migliore redditività degli immobili.

3. E’ esclusa l’applicazione del presente regolamento alle concessioni in uso degli impianti sportivi, regolate da un apposito regolamento provinciale, e al demanio stradale.

 

Art. 2 – Classificazione del patrimonio immobiliare

1. I beni immobiliari, fabbricati o terreni, di proprietà provinciale o, comunque, nella disponibilità dell’Ente, di seguito anche genericamente definiti “beni immobili” si suddividono in:

a) beni demaniali

b) beni patrimoniali indisponibili

c) beni patrimoniali disponibili.

2. I beni Provinciali soggetti al regime del demanio pubblico sono sottoposti alle disposizioni di cui agli artt.823 e 824 del Codice Civile e sono destinati, per loro natura o per le caratteristiche loro conferite dalle leggi, a soddisfare prevalenti interessi della collettività. In considerazione di tale particolare destinazione tali beni sono inalienabili e, qualora non destinati ad un uso pubblico diretto, possono essere concessi in uso temporaneo a soggetti terzi soltanto mediante

provvedimenti di diritto pubblico quale, in via principale, la concessione amministrativa.

3. I beni patrimoniali indisponibili sono rappresentati, ai sensi dell’art.826 del Codice Civile, dagli edifici destinati a sedi di uffici pubblici con i loro arredi, dagli altri beni di proprietà provinciale destinati a pubblico servizio e, in ogni caso, dai beni destinati a fini istituzionali dell’Amministrazione provinciale ed al soddisfacimento di interessi pubblici non ricompresi nella categoria dei beni demaniali di cui all’art.822 del Codice Civile.

4. I beni patrimoniali disponibili sono quei beni, diversi da quelli demaniali e da quelli patrimoniali indisponibili, per i quali possono essere stipulati tutti i contratti di diritto privato previsti nel codice civile e nelle leggi che regolamentano la materia.

5. Ciascun bene immobile appartenente ad una delle suddette categorie può, con uno specifico provvedimento adottato dall’organo competente, essere trasferito da una categoria di appartenenza all’altra, sulla base dell’effettiva destinazione d’uso dello stesso. Fanno eccezione i beni demaniali secondo la vigente normativa in materia di beni culturali e ambientali.

6. L’Amministrazione provinciale può concedere in uso o in locazione anche beni di proprietà di terzi, ricevuti in uso a vario titolo, che saranno assegnati con le stesse modalità dei beni di proprietà provinciale di cui al presente regolamento, salvo che non sia espressamente vietato nei negozi giuridici originari.

 

Art. 3 – Strumenti e forme giuridiche per la definizione dei rapporti con i soggetti terzi

1. Le forme giuridiche per la definizione dei rapporti con soggetti terzi sono le seguenti:

a) Concessione in uso di beni demaniali o del patrimonio indisponibile

b) Locazione di beni del patrimonio disponibile

c) Comodato d’uso di beni immobili

2. L’Amministrazione provinciale determina le modalità di utilizzo dei beni immobili oggetto del presente regolamento mediante atti amministrativi e formalizza i rapporti conseguenti alle procedure disciplinate dal presente regolamento mediante contratti o convenzioni, da intendersi come contratti attivi, in quanto comportanti entrate per l'Ente.

3. L’Amministrazione provinciale, ai sensi dell’art.3-bis del D.L.351/2001 e dell’art. 58 del D.L.112/2008, assegna in concessione o in locazione gli immobili individuati nel Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari approvato dal Consiglio Provinciale per i quali è stata stabilita tale forma di valorizzazione.

 

Art. 4 – Concessione in uso di beni demaniali o del patrimonio indisponibile

1. L’uso di beni demaniali o di beni patrimoniali indisponibili da parte di terzi è consentito, purché non pregiudichi stabilmente la destinazione pubblica del bene, mediante il rilascio di concessioni amministrative all’uso. L’atto di concessione del bene dovrà regolare, in forma compatibile con l’interesse pubblico, l’uso temporaneo del bene da parte del concessionario e stabilire garanzie per l’eventuale ripristino delle finalità pubbliche a cui il bene è destinato, mantenendo all’Amministrazione provinciale una serie di prerogative.

 

 

2. La concessione in uso temporaneo a terzi dei beni demaniali o patrimoniali indisponibili è effettuata attraverso la concessione amministrativa. Il rapporto concessorio è sottoposto a regole di diritto pubblico e, pertanto, le condizioni per la concessione dell'immobile sono disposte unilateralmente dall'Amministrazione provinciale.

3. La concessione amministrativa è sempre revocabile per esigenze di interesse pubblico, in qualunque momento, salvo indennizzo ai sensi dell’art.21-quinquies della L.241/1990.

4. La concessione si intende sempre temporanea ed onerosa ed il relativo canone è determinato nel rispetto delle leggi vigenti e delle disposizioni del presente regolamento.

5. La concessione a terzi, ancorché enti pubblici, territoriali e non, non comporta la cessione o la rinuncia del concedente ai propri diritti di supremazia, di polizia, di autotutela, di esecuzione coattiva e sanzionatoria, nonché ad ogni altra tutela giurisdizionale.

6. La sub-concessione del bene deve essere autorizzata dall'Amministrazione provinciale. Qualora il concessionario sub-conceda il bene ad un altro soggetto senza richiedere l'autorizzazione all'Amministrazione provinciale, determina la facoltà dell’Amministrazione provinciale di dichiarare la decadenza della concessione.

7. Nel provvedimento di concessione relativo a beni demaniali vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/2004 sono indicate le misure per la tutela dei beni prescritte dal Ministero competente per i beni e le attività culturali ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all’art.57-bis del sopracitato D.Lgs.42/2004. Deve inoltre essere previsto l’obbligo di ottenere l'autorizzazione per le opere di ordinaria e straordinaria manutenzione di cui all'art.21 comma 4 del D.Lgs.42/2004.

 

Art. 5 – Locazione di beni del patrimonio disponibile

1. L’uso di beni patrimoniali disponibili o di proprietà di terzi è consentito nelle forme e con i contenuti dei negozi contrattuali tipici previsti dal titolo III del Libro IV del Codice Civile e dalla disciplina dettata dalle norme di settore.

2. L'assegnazione in uso a terzi dei beni immobili appartenenti al patrimonio disponibile avviene mediante contratti di locazione in base alla L.392/1978, alla L.431/1998, o affitto in base alla L.203/1982 con deroghe ex art.45 o ai sensi degli artt.1571 e seguenti del codice civile.

 

Art. 6 – Comodato d’uso di beni immobili

1. In casi eccezionali, da motivare adeguatamente èconsentitoconcederebenidiproprietàprovincialeincomodato d’uso gratuito a soggetti terzi i quali abbiano proposto alla Provincia uno specifico progetto di utilizzo, che evidenzi un’utilità per la collettività, oppureall’internodiconvenzioni o di accordi con enti locali per l’esercizio associato di funzioni pubbliche.

2. Il Comodato è disciplinato dall’art. 1803 e seguenti del Codice Civile.

3. I progetti dovranno essere istruiti positivamente dal Servizio competente per materia e dichiarati di interessecon decreto del Presidente della Provincia quando sia prevista una durata non superiore a un anno non prorogabile. I comodati la cui durata è superiore ad un anno, dovranno essere inseriti nel Piano delle Valorizzazioni approvato dal Consiglio Provinciale.

4. Nelcontrattodicomodatodevesempreessereprevistol’obbligo,acaricodelcomodatario,direstituireilbeneancheprimadellascadenza,quandolaProvinciahanecessitàdi servirsene.

5. Il comodato gratuito deve prevedere l’assunzione a carico del comodatario di tutte le spese accessorie afferenti l’immobile, ivi comprese le spese di manutenzione ordinaria nonché le utenze ed i consumi da attivare e corrispondere direttamente dal concessionario ai soggetti erogatori ovvero l’impegno del concessionario a rimborsare tali utenze e consumi all’Amministrazione Comunale, per intero o pro-quota, qualora l’attivazione diretta non sia possibile.

6. Sono inoltre poste a carico del comodatario le spese di manutenzione straordinaria e messa a norma dell’immobile, nonché eventuali lavori necessari per l’uso specifico. In tal caso, i lavori dovranno essere approvati, secondo le norme di legge, previa autorizzazione del Servizio provinciale competente.

 

Titolo II – Procedura per l’individuazione del concessionario/conduttore

 

Art. 7 - Modalità di scelta del contraente

1. L’Amministrazione provinciale procede alla concessione in uso o in locazione di beni immobili destinati a finalità economiche individuando il concessionario o conduttore mediante procedura ad evidenza pubblica, aperta con asta pubblica.

2. I soggetti che partecipano alla procedura di gara devono essere dotati di idonei requisiti economici-finanziari e tecnico-organizzativi e nei settori commerciali e gestionali individuati per l’uso degli immobili.

3. La procedura di assegnazione del bene è, di norma, resa nota con un avviso pubblicato, per almeno 15 giorni, sul sito internet dell’Amministrazione provinciale e all’Albo pretorio on line della Provincia e del Comune ove è ubicato l’immobile. L’avviso potrà essere pubblicato anche in ogni altra forma ritenuta idonea.

 

 

 

 

4. L’avviso definisce tutti gli elementi essenziali per favorire la massima partecipazione dei soggetti interessati e, oltre a riportare ogni altra informazione ritenuta utile relativa alla procedura, deve contenere le seguenti informazioni minime:

- la descrizione, la consistenza, l’individuazione catastale e la destinazione d’uso del bene immobile;

- le attività consentite all’interno dell’immobile ed i limiti di utilizzo del bene;

- la durata del rapporto contrattuale;

- per le concessioni, la possibilità per la Provincia di recedere unilateralmente dal contratto, per ragioni di pubblico interesse, a mezzo Pec, senza ulteriori formalità e fatte salve le eventuali azioni legali di risarcimento nei confronti del concessionario;

- l’importo del canone annuo e le modalità ed i tempi per l’aggiornamento;

- le responsabilità del concessionario/conduttore, gli obblighi e gli oneri, con particolare riferimento all’uso del bene, alla custodia ed alla manutenzione;

- le modalità per l’esercizio dei controlli, da parte dell’Amministrazione Provinciale, sull’esatto adempimento degli obblighi contrattuali da parte del concessionario/conduttore;

- le modalità per la costituzione delle garanzie per l’esatto adempimento degli obblighi contrattuali e per eventuali danni;

- gli oneri a carico della Provincia;

- le altre principali condizioni contrattuali;

- i termini e le modalità per l’effettuazione dei preventivi sopralluoghi presso l’immobile;

- i termini e le modalità per la presentazione delle offerte e per la costituzione dell’eventuale deposito cauzionale provvisorio;

- l’anno, il mese, il giorno ed il luogo in cui si procederà alla gara;

- i documenti e le dichiarazioni obbligatorie da produrre;

- i requisiti soggettivi che devono essere posseduti dal contraente;

- l’indicazione delle cause che comportano l’esclusione dalla gara, ovvero di quelle che comportano l’incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;

- il nominativo del responsabile del procedimento;

- i contenuti e i criteri di selezione delle offerte ai fini dell’attribuzione dei punteggi per l’individuazione del contraente.

5. I criteri per l’attribuzione dei punteggi tengono conto alternativamente:

a) del solo elemento economico, inteso come il maggior canone offerto, in rialzo rispetto a quello posto a base di gara;

b) dell’elemento economico e del progetto per l’utilizzo dell’immobile. In tal caso sarà attribuita adeguata ponderazione alla componente economica e alla componente tecnica rispetto ad un punteggio massimo attribuibile di 100 punti.

Art. 8 - Procedure particolari con trattativa privata

1. L’Amministrazione provinciale può derogare all’applicazione della procedura ad evidenza pubblica, potendo ricorrere a una procedura negoziata previa pubblicazione di apposito avviso pubblico di manifestazione di interesse nei seguenti casi:

  1. qualora l'esperimento della procedura aperta di concessione del bene in base ai principi comunitari sia andata deserta;

  2. qualora il canone dell'immobile da concedere sia pari o inferiore a 5.000,00 euro annui.

2. Qualora a seguito della pubblicazione dell’avviso pervenga più di una manifestazione di interesse, si procederà ad una gara ristretta invitando tutti i soggetti che abbiano manifestato interesse ad ottenere la concessione in uso o la locazione entro il termine indicato nell’avviso pubblicato. Nei casi in cui pervenga invece solo una manifestazione di interesse si procederà a trattativa privata diretta con l’unico richiedente.

3. L’Amministrazione provinciale può derogare all’applicazione della procedura ad evidenza pubblica di cui al precedente art.7, potendo ricorrere a una trattativa privata diretta, assegnando ad unico soggetto il bene immobile nei seguenti casi:

  1. qualora un soggetto già concessionario o conduttore di un bene immobile di proprietà dell'Ente chieda la concessione in uso/locazione di un altro bene immobile costituente pertinenza del bene già dato in concessione/locazione ovvero confinante con quest'ultimo. La superficie del bene immobile confinante da concedere non può essere superiore al venti per cento della superficie totale originariamente concessa. La richiesta può essere fatta una sola volta.

  2. qualora il canone dell'immobile da concedere sia pari o inferiore a 2.500 euro annui.

  3. qualora la concessione avvenga a favore delle Amministrazioni dello Stato, della Regione, di altre Province, di Comuni o di altri Enti Pubblici in genere (Università, Azienda Sanitaria, Aziende regionali) o a favore di soggetti erogatori di servizi pubblici locali anche con finalità sociali e socio-sanitarie qualunque ne sia il valore;

  4. qualora la concessione avvenga a società e consorzi a prevalente partecipazione pubblica in relazione alla gestione di servizi pubblici o di pubblico interesse.

  5. quando la concessione avviene a favore delle Amministrazioni dello Stato, della Regione, delle Province o di altri Comuni od altri enti pubblici in genere, o a favore di enti/soggetti erogatori di servizi destinati allacollettività, se la concessione dell’immobile a tali soggetti sia rivolto a soddisfare esigenze o fini di pubblica utilità, qualunque ne sia il valore

4. In caso di contratti soggetti alla L.392/1978 o alla L.203/82 la procedura di scelta del contraente dovrà prevedere il riconoscimento del diritto di prelazione in base a quanto previsto dalle normative citate.

5. In caso di uso temporaneo diverso da quello previsto dal vigente strumento urbanistico, allo scopo di attivare processi di rigenerazione urbana, di riqualificazione di aree urbane degradate, di recupero e valorizzazione di immobili e spazi urbani dismessi o in via di dismissione e favorire, nel contempo, lo sviluppo di iniziative economiche, sociali, culturali o di recupero ambientale, è applicabile l’art.23-quater del D.P.R.380/2001. In tal caso la Provincia promuove l’approvazione di uno schema di convenzione da parte del Comune competente, che dovrà essere sottoscritta dal Comune, dalla Provincia e dal soggetto gestore, e successivamente individua il soggetto gestore tramite procedura di evidenza pubblica, a cui seguirà la sottoscrizione della convenzione.

 

Titolo III – Elementi per la regolazione dei rapporti con i soggetti utilizzatori

 

Art. 9 - Atto di concessione o locazione

1. L'atto di concessione o di locazione, di norma, contiene:

a) l'esatta individuazione dei beni e le planimetrie relative, ove necessarie;

b) gli obblighi gravanti sul concessionario/conduttore;

c) gli oneri e le modalità di utilizzo del bene;

d) il canone ed i termini di pagamento;

e) la data di decorrenza del rapporto ed il termine di scadenza;

f) i casi in cui il mancato rispetto degli obblighi gravanti sul concessionario/conduttore comporta la decadenza dell’atto;

g) le sanzioni da applicare per il mancato rispetto delle clausole contrattuali che non comportano la decadenza dell’atto;

h) tutte le altre clausole ritenute opportune e necessarie in relazione al caso specifico.

2. Tutte le spese relative al contratto sono a carico del concessionario/conduttore, salvo quanto previsto dalla legge in materia di locazioni.

3. L'Amministrazione provinciale può disporre accertamenti periodici in ordine all’esatto adempimento degli obblighi assunti dal concessionario/conduttore ed all’osservanza delle prescrizioni concernenti le modalità di utilizzazione del bene.

 

Art. 10 - Obblighi del concessionario/conduttore

1. Gli atti di concessione/locazione prevedono a carico del concessionario/conduttore i seguenti obblighi o divieti:

  1. obbligo del regolare pagamento del canone nei tempi prescritti dal contratto;

  2. onere delle spese inerenti la manutenzione ordinaria e, dove espressamente indicato, la manutenzione straordinaria;

  3. obbligo di preventivo ottenimento dell'autorizzazione o del nulla osta dell'Amministrazione provinciale per l’effettuazione di interventi di manutenzione straordinaria, recupero, restauro, ristrutturazione o altri tipi di intervento sui locali o sull'immobile concesso;

  4. obbligo di pagamento delle utenze, ove possibile con voltura a favore del concessionario/conduttore, e spese condominiali di competenza;

  5. obbligo di pagamento delle spese di gestione;

  6. obbligo di stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e verso i prestatori di lavoro (RCT/RCO), nonché per i rischi derivanti da incendio o da altri eventi imprevedibili;

  7. obbligo di restituzione dei locali nella loro integrità, salvo il normale deperimento d'uso;

  8. divieto di subconcedere i beni a terzi a qualsiasi titolo, anche di fatto o temporaneamente, sia parzialmente che totalmente, senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Amministrazione provinciale;

  9. obbligo di prestazione della cauzione o della fideiussione a garanzia prevista al successivo art.14;

  10. obbligo di garantire che l'utilizzo del bene sia conforme alle disposizioni legislative vigenti in materia di sicurezza, dando tempestiva comunicazione all'Amministrazione provinciale in merito ad eventuali disfunzioni degli impianti o quant'altro;

  11. obbligo di sottostare ad eventuali controlli, verifiche e sopralluoghi effettuati dall'Amministrazione provinciale, le cui richieste in tal senso potranno essere avanzate in qualunque momento;

  12. divieto di arrecare danni agli immobili e alle loro pertinenze;

  13. divieto di apportare modifiche al bene concesso senza il consenso scritto dell’Amministrazione provinciale, la quale può, alla scadenza contrattuale, richiederne il ripristino allo stato originale risultante dal verbale di consegna.

2. Sono a carico del concessionario/conduttore del bene immobile oggetto di valorizzazione, gli oneri della manutenzione ordinaria. Gli oneri di manutenzione straordinaria, nonché gli oneri di qualsiasi natura gravanti sull’immobile potranno essere previsti a carico della Provincia o del concessionario/conduttore. Gli interventi di manutenzione straordinaria sono subordinati al preventivo ottenimento dell’autorizzazione o nulla osta dell’Amministrazione provinciale.

 

Art. 11 – Interventi di recupero restauro e ristrutturazione

1. L’immobile può essere concesso/locato ai fini della riqualificazione e riconversione del medesimo tramite interventi di recupero, restauro, ristrutturazione anche con l’introduzione di nuove destinazioni d’uso, purché conformi agli strumenti urbanistici vigenti, finalizzate allo svolgimento di attività economiche o attività di servizio per i cittadini, ferme restando le disposizioni contenute nel D.Lgs.42/2004.

2. In tal caso tutti gli oneri derivanti dal recupero, restauro, ristrutturazione edilizia ed urbanistica, nuova costruzione ed ampliamento, inclusi la progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e di dettaglio, gli oneri urbanistici derivanti dal cambio di destinazione urbanistica e contributi di costruzione, oltre agli oneri catastali, rimangono a totale ed esclusivo carico del concessionario/conduttore.

3. Il progetto definitivo dovrà essere approvato, secondo le norme di legge, previa autorizzazione della Provincia di Pistoia.

 

Art. 12 - Canoni

1. I canoni di locazione sono stabiliti in conformità alla L.392/1978 per gli immobili urbani adibiti ad uso abitazione o ad uso diverso e alla L.203/1982 per immobili ad uso agricolo.

Il competente ufficio dell’Amministrazione provinciale definirà i canoni con apposita relazione tecnica in base ai seguenti elementi essenziali di valutazione:

  1. valore immobiliare del bene, commisurato ai prezzi praticati in regime di libero mercato per immobili di analoghe tipologie e caratteristiche;

  2. parametri di redditività del bene commisurati alla destinazione d’uso: commerciale, produttiva, agricola, servizi o altro;

  3. eventuale impegno da parte dell’utilizzatore a farsi carico di oneri particolari quali, ad esempio, la manutenzione straordinaria del bene e gli interventi di riqualificazione e manutenzione del verde di aree confinanti di proprietà dell’Amministrazione provinciale.

2. I canoni sono annualmente aggiornati, di norma, sulla base dell’indice ISTAT nel modo seguente:

- per le concessioni: 100% della variazione dell'indice generale FOI dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertata dall'ISTAT e verificatasi nell'anno precedente con riferimento al mese precedente a quello di decorrenza del contratto.

- per le locazioni: 75% della variazione dell'indice generale FOI dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertata dall'ISTAT e verificatasi nell'anno precedente con riferimento al mese precedente a quello di decorrenza del contratto.

3. Nell’ambito dei principi contabili dell’unità e integrità del bilancio è possibile riconoscere lo scomputo dai canoni della spesa sostenuta dal concessionario/conduttore per valorizzare, migliorare e manutenere straordinariamente il bene. I lavori devono essere preventivamente autorizzati dagli uffici preposti dell’Amministrazione provinciale sulla base di un progetto corredato di computo metrico estimativo redatto sulla base del prezzario regionale dei lavori pubblici.

4. Dovrà essere richiesta apposita fideiussione a garanzia degli impegni correlati ai lavori o alle opere da eseguire, di importo pari agli stessi e di durata corrispondente a quella della fase di cantierizzazione. Qualora i lavori riguardino modifiche funzionali all'attività del concessionario/conduttore o altre opere non ritenute scomputabili, analoga copertura assicurativa sarà richiesta per coprire la spesa necessaria per il ripristino dei luoghi con durata pari a quella della concessione medesima.

5. La spesa sostenuta direttamente dal concessionario/conduttore per l'esecuzione degli interventi sarà scomputata dai canoni dovuti solo in seguito all'esecuzione e al completamento dei lavori e alla loro certificazione di regolare esecuzione redatta dal direttore dei lavori, corredata da tutte le certificazioni del caso, oltre ad ogni necessaria verifica sulla regolarità degli stessi effettuata dal Servizio provinciale competente ed in seguito al documento del Responsabile del Procedimento attestante la corrispondenza dei lavori eseguiti a quanto autorizzato e l’importo effettivo da scomputare sul canone. In difetto di espresso accordo con l’Amministrazione provinciale antecedente l’esecuzione dei lavori il concessionario/conduttore non ha diritto ad alcuna indennità o rimborso, anche mediante scomputo dei canoni. Si procederà allo scomputo della spesa dai canoni dovuti a decorrere dalla prima rata utile conseguente all'atto del Responsabile del Procedimento sopraindicato.

6. Al termine della concessione/locazione tutte le opere realizzate dal concessionario/conduttore saranno acquisite al patrimonio provinciale senza diritto a rimborsi o indennità.

 

Art. 13 - Durata dei contratti

1. La durata massima delle concessioni aventi ad oggetto beni demaniali o beni patrimoniali indisponibili è, di norma, di nove (9) anni.

2. La durata delle locazioni aventi ad oggetto beni patrimoniali disponibili è stabilita, in conformità alla L.392/1978:

a) per uso abitativo da un minimo di quatto a un massimo di nove anni;

b) per immobili urbani adibiti ad attività industriali, commerciali e artigianali di interesse turistico, quali agenzie di viaggio e turismo, impianti ricreativi, aziende di soggiorno ed altri organismi di promozione turistica e simili, ricreative, assistenziali, culturali e scolastiche, a sede di partiti o di sindacati, istituzionali di Enti Statali o enti pubblici territoriali, da un minimo di sei a un massimo di nove anni;

c) per immobili urbani adibiti ad attività alberghiere, all'esercizio di imprese assimilate ai sensi dell'art.786 del codice civile o all'esercizio di attività teatrali in nove anni;

d) per immobili urbani ad uso non abitativo adibiti ad attività esercitate a carattere transitorio da 6 a 18 mesi;

e) per immobili adibiti a posti auto o autorimesse da un minimo di un anno a un massimo di quattro anni.

3. Per i contratti agrari si applica la L.203/1982.

4. La durata delle concessioni può essere superiore al termine sopra indicato qualora:

a) sia prevista da disposizioni di leggi statali, di leggi regionali, o di regolamenti specifici in relazione a particolari utilizzi o a specifiche condizioni di utilizzo del bene;

b) sia finalizzata a garantire una più efficace valorizzazione del bene, anche in rapporto alle peculiarità di utilizzo o del contesto territoriale, ambientale o paesaggistico nel quale lo stesso è situato, e al raggiungimento dell’equilibrio economico finanziario dell’eventuale piano degli investimenti e della connessa gestione.

5. Per le concessioni e locazioni non è prevista possibilità di rinnovo tacito. Può essere introdotta nel contratto una clausola per cui il contratto può essere rinnovabile previo provvedimento dell’Amministrazione Provinciale di accettazione del rinnovo su richiesta del concessionario/conduttore prima della scadenza del contratto.

6. Il contratto sarà rinegoziato con il concessionario/conduttore purché questi risulti essere in regola con il pagamento dei canoni e dei relativi oneri accessori ed accetti le nuove condizioni determinate dall’Amministrazione Provinciale.

 

Art. 14 - Garanzie

1. Il contratto per l’utilizzo dell’immobile prevede a garanzia del puntuale rispetto da parte del concessionario/conduttore degli obblighi in esso contenuti, la presentazione contestuale di una cauzione stabilita nella misura minima di tre (3) mensilità del canone oppure di una fideiussione bancaria o assicurativa di durata corrispondente a quella della concessione e per un importo minimo pari a tre mensilità del canone. Le polizze/fideiussioni bancarie o assicurative di cui al comma 1 possono essere accettate dall'Amministrazione provinciale solo se rilasciate da primari istituti bancari e assicurativi ed aventi almeno una sede in Italia se stranieri autorizzati ai sensi della normativa vigente in materia. Le garanzie devono essere mantenute valide per tutto il periodo in cui il concessionario/conduttore detiene l’immobile, anche oltre la scadenza del contratto.

2. Il mancato rispetto delle clausole contrattuali al quale consegue l’assunzione di spese a carico della Provincia o il mancato pagamento delle sanzioni applicate comporta l’escussione della cauzione o fideiussione.

3. Non è ammessa la possibilità di esenzione dalla prestazione delle garanzie indicate al comma 1 salvo che per altri enti pubblici.

 

Art. 15 - Decadenza e revoca delle concessioni

1. In caso di inadempimento degli obblighi derivanti dalla concessione potrà essere dichiarata la decadenza della concessione nei casi espressamente indicati.

2. L'Amministrazione provinciale si riserva la possibilità di poter sempre procedere alla revoca della concessione per esigenze di interesse pubblico, in particolare al manifestarsi di eventi imprevisti che rendano necessaria l’immediata disponibilità del bene.

 

Art. 16 - Risoluzione delle locazioni

1. L’inadempimento degli obblighi derivanti dal contratto di locazione e l’inosservanza delle prescrizioni stabilite in ordine alle modalità di utilizzazione del bene costituiscono causa di risoluzione.

2. Il contratto di locazione deve in ogni caso prevedere la clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 1456 del codice civile, con indicazione degli obblighi il cui inadempimento giustifichi la risoluzione del contratto.

 

Titolo IV – Utilizzo di beni immobili di proprietà di terzi per finalità istituzionali

 

Art. 17 - Assunzione in locazione/concessione

1. L’assunzione in locazione/concessione di beni immobili avviene, di norma e nei limiti delle normative vigenti, tramite procedura negoziata, diretta o con confronto concorrenziale, in relazione alle caratteristiche, dimensioni e collocazione dell’immobile di cui l’Amministrazione provinciale necessita disporre per le proprie finalità istituzionali. In ogni caso la procedura negoziata deve essere preceduta da indagine di mercato, attuata anche mediante avviso pubblico, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, efficienza, produttività e razionalizzazione delle risorse.

2. Qualora a seguito dell’indagine di mercato si riscontri l’esistenza di una pluralità di immobili in grado di soddisfarli, si procede all’individuazione dell’immobile da assumere in locazione/concessione mediante procedura aperta ad evidenza pubblica.

 

Titolo V – Disposizioni finali

 

Art. 18 – Disposizioni finali

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate ulteriori disposizioni regolamentari non compatibili ed in contrasto con quelle disciplinate con il presente regolamento.

2. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della provvedimento di approvazione.

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