Regolamento CANONE UNICO

Approvato con DCP n° 47 del 29/07/2022

Ultimo aggiornamento:26 Agosto, 2022

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REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

(Art.1, da comma 816 a comma 847, Legge 160/2019)

TITOLO PRIMO - AMBITO DI APPLICAZIONE 

Articolo 1 - Oggetto del regolamento


1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell’art.52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446 e dell’art.1 co.821 della Legge 27 dicembre 2019, n.160, disciplina il “Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria”, denominato Canone istituito a decorrere dall’anno 2021 ai sensi dei commi da 816 a 847 della Legge 27 dicembre 2019, n.160. 
2. Il Canone, ai sensi del comma 816, sostituisce: la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l’occupazione, di spazi ed aree pubbliche, l’imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all’articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle provincie ed è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti (e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi. 
3. Il regolamento contiene i principi e le disposizioni riguardanti le occupazioni di qualunque natura, sia permanenti che giornaliere e le esposizioni pubblicitarie sui beni appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile della Provincia di Pistoia, nonché le occupazioni di aree di proprietà privata soggette a servitù di pubblico passaggio, che a vario o senza titolo, insistono nell’ambito del territorio provinciale, suddiviso in zone in base all’importanza dell’ubicazione dell’occupazione e disciplina i criteri per la determinazione e applicazione del Canone, le modalità per la richiesta, il rilascio, la revoca e la decadenza dell’atto amministrativo di concessione o autorizzazione. Sono altresì disciplinate la misura delle tariffe di occupazione, le modalità e i termini per il versamento e la riscossione anche coattiva del Canone, le riduzioni ed esenzioni, nonché le sanzioni da applicare in caso di occupazioni realizzate abusivamente. 
4. Sono parte integrante del presente regolamento gli allegati A,B, C, D ed e E.
5. Per quanto non previsto nel presente regolamento, oltre alle disposizioni di legge, trovano applicazione le altre norme statutarie e regolamentari provinciali relative all’occupazione di spazi pubblici anche con mezzi pubblicitari, sul procedimento amministrativo, sull’organizzazione degli uffici e settori, sulla contabilità, ed ogni altra, se non incompatibili con le disposizioni e prescrizioni del presente regolamento.

Articolo 2 - Presupposto del Canone

1. Il presupposto del canone è: 
a) l’occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico; 
b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato. 
2. L’applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 819 della L. n.160/2019 di spettanza dell’ente esclude l’applicazione del Canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma 819 per la misura di superficie comune e, comunque limitatamente alle fattispecie in cui l’ente sia il destinatario dell’entrata anche con riferimento al presupposto dell’occupazione con impianti e mezzi pubblicitari in quanto luoghi e spazi pubblici di sua pertinenza, mentre se l’occupazione fosse di suoli e spazi pubblici della Provincia, il canone dovuto sul presupposto dell’occupazione è comunque di spettanza dell’ente Provincia. 
3. Ai fini dell'applicazione del canone si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato. 

Articolo 3 - Definizioni oggettive e ambito territoriale

1. Ai fini dell’applicazione del presente regolamento:
a) per “suolo pubblico” e “spazi ed aree pubbliche” si intendono i luoghi ed il suolo di dominio pubblico appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile della Provincia quali le strade e le relative aree di pertinenza, nonché i loro spazi sottostanti (sottosuolo) e sovrastanti (soprassuolo) e quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico uso, anche mediante servitù di uso pubblico c.d. dicatio ad patriam consistente nel comportamento del proprietario che, seppur non intenzionalmente diretto a dar vita al diritto di uso pubblico, mette volontariamente, con carattere di continuità un proprio bene a disposizione della collettività, assoggettandolo al correlativo uso, al fine di soddisfare un esigenza comune ai membri di tale collettività, indipendentemente dai motivi per i quali detto comportamento venga tenuto, dalla sua spontaneità e dallo spirito che lo anima; sono equiparate a tali aree i passaggi privati aperti colleganti direttamente due strade comunali. Restano esclusi i passaggi privati a fondo cieco non assoggettati a servitù di pubblico passaggio. 
b) per “occupazione” si intende l’utilizzo del suolo, del sottosuolo e del soprassuolo stradale mediante installazioni, allestimenti, depositi, opere e manufatti che poggiano o comunque insistono entro i confini stradali. Sono compresi nella definizione le occupazioni poste in essere con condutture ed altri impianti a rete per l’erogazione di servizi pubblici. Sono escluse dall’applicazione del presente regolamento le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico costituiti da balconi, verande, bow windows e simili infissi anche a carattere stabile nonché le opere pubbliche lungo sede stradale riguardanti condotte fognarie per acque bianche, regimazione acque superficiali stradali, costituenti opere pubbliche e di urbanizzazione. Fuori dei centri abitati sono consentite attività di vendita al dettaglio tali da implicare la possibilità di fermata o sosta breve di veicoli, su aree preventivamente individuate dalla Provincia. 
2. Nelle aree della Provincia non si comprendono i suoi tratti di strada situati all’interno di centri abitati, con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell’articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285.
3. Per i Comuni fino a 10.000 abitati, i tratti di strade di proprietà della Provincia situati all’interno dei loro centri abitati, il realizzarsi del presupposto dell’occupazione, determina l’obbligo per l’occupante di rimettere il Canone alla Provincia quale ente proprietario della strada e ciò quand’anche l’occupazione fosse per l’installazione di un impianto/mezzo pubblicitario. In detti tratti di strada ai sensi degli artt. 23, comma 4 e 26, comma 3 del Codice della Strada, l’autorizzazione o concessione è rilasciata dall’ente Comune, previo nulla osta della Provincia. Il nulla osta è il provvedimento con il quale la Provincia dichiara che non vi sono ragioni ostative di tipo tecnico o amministrativo anche con riferimento al versamento del Canone dovuto alla Provincia all’adozione del provvedimento comunale.
4. Le disposizioni regolamentari si applicano anche alle strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti regionali per il quali la Provincia abbia competenze per legge ovvero in virtù di accordi con la Regione Toscana e sempre che la materia non sia disciplinata diversamente.
5. Nozione e modi di delimitazione del centro abitato sono stabiliti, rispettivamente, dall’art.3, comma 1, punto 8, del Codice della Strada, e dall’art.5 del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione, approvato con D.P.R. n.495/1992.

Articolo 4 - Zone del territorio provinciale 

1. Ai fini dell’applicazione del presente regolamento, il territorio provinciale , per la compiuta determinazione del Canone, è suddiviso in categorie come da allegato “A“ al presente regolamento. Ad ognuna delle zone è assegnato un coefficiente ovvero una maggiorazione da applicare sulla tariffa standard.
2. Ai fini della determinazione del Canone che tiene conto della loro importanza desunta dal contesto urbanistico-edilizio, della presenza in zona dei pubblici servizi, nonché della particolare accessibilità attraverso i mezzi di trasporto pubblico, del flusso turistico, delle iniziative commerciali e della densità di traffico, nonché dell’utilità per l’occupante dell’utilizzazione delle zone pubbliche.

Articolo 5 - Tipologia delle occupazioni

1. Chiunque voglia occupare aree o spazi pubblici, come definiti dall’art.3 del presente regolamento, in via permanente o giornaliera deve preventivamente richiedere ed ottenere dal competente Ufficio Provinciale o Comunale, per le strade provinciali che attraversano centri abitati di Comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti, il rilascio della concessione per le occupazioni permanenti e dell’autorizzazione per le occupazioni temporanee. A tal fine il Servizio Viabilità della Provincia, emette gli atti amministrativi di concessione, autorizzazione o nulla osta, nonché ne determina la quantificazione del Canone dovuto in ragione della tipologia dell’occupazione richiesta. Il Sevizio è incaricato della gestione dell’entrata, salvo concessione della stessa. 
2. Sono permanenti le occupazioni, di carattere stabile che comportino o meno l’esistenza di manufatti, impianti o comunque un’opera visibile la cui durata, risultante dal provvedimento autorizzativo, non sia inferiore all’anno.
3. Sono temporanee ovvero giornaliere le occupazioni, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dal provvedimento autorizzativo è inferiore all’anno. Le occupazioni temporanee, se ricorrenti con identiche caratteristiche, possono essere rilasciate per più annualità, facendo salva la facoltà del Responsabile del procedimento concedente di modificarle o revocarle per sopravvenute variazioni ambientali, commerciali o di traffico nonché per altri motivi di pubblico interesse. 
4. Sono parimenti occupazioni temporanee quelle occasionali, quali: 
a) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività e di ricorrenze civili e religiose;
b) le occupazioni di durata non superiore a 6 ore con ponti, steccati, pali di sostegno od altre attrezzature mobili per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperture;
c) le occupazioni per operazioni di manutenzione del verde con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 4 ore;
d) le occupazioni per non più di mq. 10 effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, culturali, ricreative, assistenziali, celebrative e sportive non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore alle 24 ore;
e) le occupazioni per traslochi;
f) le occupazioni con banchi, gazebi, veicoli adibiti alla vendita o qualsiasi altro tipo di struttura finalizzata alla vendita di prodotti o alla somministrazione di cibi e bevande, anche in occasione di fiere, mercati, feste paesane e manifestazioni in genere, anche se attuate all’interno di tratti stradali momentaneamente chiusi al transito veicolare.
5. Sono occupazioni abusive, quelle:
a) realizzate senza la concessione e/o autorizzazione o con destinazione d’uso diversa da quella prevista in concessione;
b) eccedenti lo spazio concesso, limitatamente alla sola parte eccedente;
c) che si protraggono oltre in termine stabilito dalla concessione e/o autorizzazione comunale o nei successivi atti di proroga regolarmente rilasciati;
d) mantenute in opera malgrado ne sia intervenuta l’estinzione o dichiarata la revoca o la decadenza della concessione e/o autorizzazione;
e) attuate o mantenute in opera durante i periodi in cui sia stata dichiarata dalla Autorità la sospensione delle attività cui sono connesse;
f) effettuate da persona diversa dal concessionario o titolare dell’autorizzazione, salvo il sub ingresso. 
Le occupazioni abusive si considerano permanenti se realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile; altrimenti si considerano temporanee ed in tal caso l’occupazione si presume effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale.
6. E’ consentita l’occupazione di aree o spazi pubblici, prima del rilascio del provvedimento concessorio/autorizzativo nella misura strettamente necessaria in caso di comprovata urgente necessità, per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all’esecuzione di lavori che non consentano indugio alcuno per la tutela della pubblica incolumità purchè venga contestualmente presentata la relativa domanda di occupazione con esplicita indicazione che trattasi di atto in sanatoria. In mancanza della stessa, l’avvenuta occupazione è considerata abusiva. L’ufficio competente provvede ad accertare la sussistenza delle condizioni di urgenza e quindi a rilasciare, previo pagamento del Canone dovuto, il provvedimento in via di sanatoria, in difetto l’occupazione si considera abusiva. Rientrano nelle occupazioni di emergenza tutte quelle attività necessarie per la salvaguardia dell’utenza, l’eliminazione del pericolo ed il ripristino dell’erogazione dei servizi pubblici. In tali situazioni l’interessato ha l’obbligo di:
a) adottare immediatamente le misure in materia di circolazione stradale previste dall’art. 30 e sgg. Del D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 e successive modifiche ed integrazioni;
b) dare comunicazione immediata, e comunque non oltre 24 ore dall’inizio dell’occupazione, in forma scritta dell’occupazione effettuata usando il modello “Interventi urgenti” allegato al presente regolamento contenente i seguenti dati:

  • generalità o ragione sociale di chi è responsabile dell’impianto o costruzione;
  • generalità del tecnico responsabile dei lavori comprensivo di recapito telefonico 0-24;
  • generalità o ragione sociale della ditta esecutrice dei lavori
  • nome esatto della strada provinciale o regionale interessata, chilometrica e lato;
  • descrizione della tipologia dell’intervento;

c) presentare la domanda per il rilascio dell’atto di concessione o autorizzazione entro sette giorni naturali e consecutivi dall’inizio dell’occupazione. Detti interventi sono assoggettati al pagamento del canone di occupazione nella misura annualmente stabilita, oltre agli oneri per diritti di istruttoria se dovuti. 
7. Per quanto concerne le misure da adottare per la sicurezza della circolazione si fa riferimento alle norme del Codice della strada e del Reg. Att., fermo restando che in caso di occupazione abusiva della sede stradale, oltre alle sanzioni ed indennità previste dal presente regolamento, sono applicate e dovute anche quelle previste dal Codice della Strada e dal suo Regolamento attuativo.
8. I mezzi pubblicitari ancora esistenti ed autorizzati prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, in regola con tutti gli oneri tributari e di cui non sia stato possibile effettuare la regolarizzazione/rinnovo dell’autorizzazione o un riposizionamento in altro sito individuato e richiesto dalla ditta, a causa di sopraggiunte modifiche normative, dello stato dei luoghi che hanno reso la posizione non conforme alle norme del cds o della saturazione della strada, dovranno rimuovere gli impianti entro 120 giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento, dopo di che gli stessi saranno ritenuti abusivi. 

Articolo 6 - Durata delle concessioni ed autorizzazioni. Il Registro provinciale delle concessioni e delle autorizzazioni.

1. Salvo diverse disposizioni di legge, le concessioni d’occupazione hanno la durata massima di: 
- 29 anni per gli impianti a rete con condotte e cavi in sotterraneo o con strutture sopraelevate; 
- 29 anni per gli accessi e passi carrabili permanenti; 
- 10 anni per gli accessi ed occupazioni varie per impianti di distribuzione carburanti; 
- 3 anni per le autorizzazioni relative alle installazioni di impianti/mezzi pubblicitari e dei segnali che forniscono indicazione di servizi utili. I segnali di territorio di tipo commerciale, artigianale e industriale vengono equiparati come durata agli impianti pubblicitari.
2. La durata delle concessioni relative all’occupazione del suolo, soprassuolo e sottosuolo per l’impianto dei servizi pubblici (idrico, elettrico, telecomunicazione, distribuzione gas, smaltimento, ecc.) è determinata in base alla durata fissata per i servizi stessi dalle leggi e dagli atti di concessione che li riguardano. In assenza vale quanto disposto per le concessioni permanenti al precedente comma 1.
3. La durata dell'occupazione del suolo pubblico per accessi provvisori quali l’apertura di cantieri temporanei o simili è stabilita in anni 1 (uno), rinnovabile alla scadenza fino ad un massimo di 2 anni.
4. Il Nulla Osta tecnico Provinciale ai sensi cds non ha scadenza. Il provvedimento deve essere rinnovato, su presentazione di nuova specifica e preventiva richiesta di nulla osta, quando:
- intervengano variazioni sostanziali a quanto approvato con l’atto originario;
- intervengano nuove normative;
In caso di occupazione di suolo pubblico, la validità del nulla osta tecnico provinciale è fissata in anni uno dalla data del suo rilascio. Dopo la scadenza il provvedimento deve essere rinnovato, su presentazione di nuova specifica e preventiva richiesta.
5. Nei casi degli interventi ed impianti soggetti a nulla osta tale durata decorre dalla data del provvedimento finale di competenza del Comune. 
6. Le concessioni ed autorizzazioni sono rinnovabili alla scadenza su richiesta dell’interessato secondo le modalità indicate al successivo art.15 e possono essere revocate in qualsiasi momento dall’Ente per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale senza indennizzo alcuno, come previsto dal successivo art.16 del presente regolamento.
7. Le autorizzazioni in materia di pubblicità stradale pongono in capo al soggetto autorizzato gli obblighi di cui all’art. 54 DPR 495/1992 ad altresì quello di provvedere senza indugio alla rimozione del mezzo pubblicitario alla scadenza dell’autorizzazione salva la facoltà di rinnovo con le forme e modalità di cui agli artt. 16bis del presente regolamento.
8. L’attività relativa all’istruttoria tecnica, alla gestione delle concessioni, autorizzazioni e nulla osta ed, in generale, all’applicazione del canone, si effettua mediante sistema informativo provinciale delle concessioni e delle autorizzazioni. 
9. Il sistema informativo provinciale delle concessioni e delle autorizzazioni rilasciate sulle strade provinciali contiene: 
a) l’indicazione della strada, della categoria, delle progressive chilometriche e la località, e ove indicate dal richiedente le Coordinate del punto comunemente rinvenibile da google maps; 
b) l’indicazione delle domande (protocollo, data e oggetto); 
c) l’indicazione degli estremi degli atti di concessione/autorizzazione e la durata dei medesimi; 
d) l’indicazione dei dati del titolare dei predetti atti; 
e) i dati finanziari e dati tecnici. 
10. Il registro delle autorizzazioni rilasciate, come previsto dall’art. 53, comma 9 del D.P.R. 495/1992 è costituito da supporto informatico e sostituisce ogni altro adempimento previsto. 

TITOLO SECONDO - PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI DI OCCUPAZIONE 

Articolo 7 - Attivazione del procedimento amministrativo

1. L’avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dell’atto di concessione/occupazione ha luogo con la presentazione della relativa domanda di occupazione diretta alla Provincia, per le strade provinciali al di fuori dei centri abitati ed al Comune e/o alla Provincia, per le strade provinciali che attraversano centri abitati con popolazione del Comune sino a 10.000 abitanti.
2. La domanda in bollo, che va redatta su apposito modulo predisposto dall’amministrazione, nei tempi e nei modi previsti dal co.7 del presente articolo va inoltrata obbligatoriamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC), presentata da chi fa uso diretto della concessione e deve contenere, a pena di improcedibilità:
a) nel caso di richiedente persona fisica o di impresa individuale, l’indicazione delle generalità, residenza o domicilio legale e del codice fiscale e se soggetto obbligato all'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata di professionisti e imprese, la relativa PEC; nel caso di richiedente diverso dalla persona fisica, la denominazione o ragione sociale, la sede legale e amministrativa, il codice fiscale, la PEC nonché le generalità del legale rappresentante o dell’amministratore anche di fatto; In ogni caso copia fotostatica fronte-retro di un documento valido di riconoscimento del richiedente;
b) l’individuazione specifica (ubicazione esatta) della porzione di suolo o spazio pubblico (sottostante o soprastante) la cui utilizzazione particolare è oggetto della richiesta ed in particolare la denominazione o area cui si riferisce, con la esatta ubicazione della località interessata, della progressiva chilometrica e lato e, nell’ambito dei centri abitati, della via e del numero civico e per gli interventi puntuali (impianti pubblicitari, accessi ecc) le Coordinate del punto comunemente rinvenibile da google maps; 
c) la misura (espressa in metri quadrati) e la durata dell’occupazione oggetto della concessione;
d) l'altezza del suolo o la profondità della superficie interessata è da considerarsi occupazione di spazio sopra o sottostante il suolo pubblico;
e) l’uso particolare al quale si intende assoggettare l’area o lo spazio pubblico, intendendosi i motivi e gli scopi a fondamento della richiesta;
f) la descrizione particolareggiata dell’opera da eseguire, se l’occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;
g) l’impegno espresso del richiedente di sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento, alle prescrizioni della concessione, nonché al versamento della cauzione eventualmente richiesta per la specifica occupazione.
h) la verifica planimetrica del triangolo di visuale libera nel caso di richiesta di passi carrai;
i) eventuali servitù a favore di terzi;
j) attestazione di versamento dei diritti di istruttoria/segreteria/sopralluogo dovuti, in base alle tabelle di cui all’allegato B del presente regolamento.
k) la sottoscrizione analogica o digitale da parte del richiedente o del legale rappresentante o amministratore o da soggetto munito di specifica procura speciale che va allegata alla domanda.
3. La domanda deve essere corredata dei documenti relativi alla particolare tipologia di occupazione (planimetria in scala dell’occupazione, descrizione degli arredi, foto del contesto). In caso di più domande per l’occupazione della stessa area, a parità di condizioni, la priorità di presentazione costituisce titolo preferenziale; per l’occupazione dello spazio antistante negozi, è titolo preferenziale la richiesta da parte dei titolari del negozio.
4. I documenti tecnici vanno consegnati su supporto informatico.
5. Salvo che non sia istituita la procedura per il pagamento del bollo, virtuale, unitamente alla domanda va allegata la marca da bollo da applicare sull’atto che verrà rilasciato. Se la richiesta è presentata a mezzo pec allegare dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale viene attestato assolvimento dell'Imposta di bollo allegando copia della marca da bollo annullata.
6. L’autorizzazione riguardante l’occupazione occasionale si intende accordata a seguito di apposita comunicazione scritta, da consegnarsi o fatta pervenire, almeno giorni 15 prima dell’occupazione, all’Ufficio del Settore competente il quale potrà vietarle o assoggettarle a particolari prescrizioni. Qualora l’occupazione occasionale preveda la chiusura al traffico di una via o restrizioni alla viabilità, la predetta comunicazione deve essere presentata almeno 10 dieci giorni prima al Servizio Viabilità.
7. Le domande di occupazione vanno presentate 60 gg. prima dell’occupazione.
8. La domanda ed i relativi documenti vanno presentati obbligatoriamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) ovvero possono essere presentati in formato digitale a mezzo pec con sottoscrizione a mezzo firma digitale del richiedente sia della domanda che dei documenti relativi da inoltrare all’indirizzo pec dell’ufficio competente.

Articolo 8 - Domanda per il rilascio delle autorizzazioni relative a impianti e mezzi pubblicitari

1. La domanda di autorizzazione riguardante l’installazione di uno o più impianti/mezzi pubblicitari, in un'unica strada o area provinciale, oltre a quanto previsto dalle lettere a), b), e), f) h), i) dell’art.7, comma 2, deve contenere: 
a) la tipologia del mezzo pubblicitario (conforme alle prescrizioni previste dal C.d.S. e dal suo regolamento di esecuzione e di attuazione), l’indicazione di ciò che reclamizza, la strada provinciale sulla quale deve avvenire l’installazione con indicate le dimensioni del mezzo pubblicitario (cartello pubblicitario max mq. 6 - preinsegna mt. 1,25x0,25 – insegna di esercizio o altro da specificare), con la progressiva chilometrica, il lato, la località ed il Comune; 
b) l’attestazione di cui all’art. 53, comma 3, del D.P.R. 16/12/1992 n. 495; 
c) copia quotata a colori del bozzetto relativo al mezzo pubblicitario; 
d) planimetria in scala 1:10.000 con evidenziato il punto di installazione del mezzo pubblicitario; 
e) planimetria in scala adeguata (1:500 – 1:1.000) riportante ubicazione e distanza dell’impianto pubblicitario da autorizzare rispetto a segnaletica verticale (specificando il tipo di segnaletica: pericolo, prescrizione o indicazione), altri mezzi pubblicitari, intersezioni o manufatti esistenti che siano rilevanti ai fini dell’art. 51 Reg. C.d.S. Il rilievo va eseguito sul lato stradale in cui deve essere installato il mezzo pubblicitario per i 250 metri prima ed i 250 metri dopo la posizione dell’impianto; nel caso di installazione di impianto pubblicitario bifacciale il rilievo -e la rispettiva rappresentazione grafica- deve essere effettuato su entrambi i lati stradali. Dentro ai centri abitati la rappresentazione grafica potrà essere ridotta ai 50 metri prima e dopo il punto di installazione, mentre per le strade extraurbane con limite di velocità permanente non superiore a 50 km/h, la rappresentazione grafica potrà essere limitata ai 100 metri prima e dopo il punto di installazione, ponendo particolare attenzione alla distanza dai punti di tangenza delle curve; 
f) sezione trasversale in scala adeguata (1:100 – 1:200) indicante la distanza dell’impianto dalla carreggiata e la pendenza di eventuali scarpate; 
g) documentazione fotografica del luogo di installazione riportante 100 metri sia da una parte che dall’altra del punto di installazione; 
h) dichiarazione di stabilità del mezzo pubblicitario, prevista dall’art. 53, comma 3, del D.P.R. 495/1992; 
i) laddove si tratti di insegna di esercizio da collocarsi parallela all’asse stradale e in aderenza al fabbricato, la documentazione di cui ai punti e) ed f) non è necessaria. Laddove invece l’insegna di esercizio, pur parallela all’asse stradale, non è collocata in aderenza al fabbricato, la documentazione di cui ai punti e) ed f) può essere sostituita da planimetria in scala adeguata rappresentativa della distanza effettiva dell’impianto dalla carreggiata; 
j) visura e planimetria catastale con indicazione del punto di installazione del mezzo pubblicitario; 
k) per le sole installazioni parallele all’asse stradale: verifica della distanza minima di ribaltamento prevista dal successivo art. 37, comma 1, lett. c) ultima parte e lett. d) ultima parte; 
l) estratto della carta dei vincoli ricadenti nell’area di intervento con eventuale e/o eventuale autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del D.Lgs. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali), in applicazione del D.P.R. n. 31 del 13.02.2017.
2. Per il rinnovo delle autorizzazioni che siano state rilasciate a seguito di istruttoria corredata da tutta la documentazione di cui al presente articolo, non è richiesta la produzione della documentazione di cui alle lettere a), c), d), e), f), g), j), k) ed l) del precedente comma se già prodotta in fase di precedente rilascio allegando attestazione che resta confermato, per la documentazione suddetta, quanto depositato nella richiesta originaria. La medesima procedura è seguita per i casi di rinnovo delle autorizzazioni comunali con nulla osta rilasciato dalla Provincia.
3. Ai fini del rilascio di autorizzazioni e nulla osta per installazioni temporanee successive alla prima – in assenza di variazioni - la documentazione che soggetti pubblici o privati abbiano presentato per l’originaria istruttoria può essere richiamata con attestazione che nulla è variato. In tal caso, oltre alle generalità del richiedente ed alla suddetta dichiarazione dovrà essere presentata esclusivamente:
a) documentazione relativa all’assolvimento dell’imposta di bollo per il rilascio dell’autorizzazione; 
b) copia fotostatica fronte-retro di un documento valido di riconoscimento del richiedente; 
c) attestazione del versamento a favore della Provincia, della somma stabilita, quale rimborso spese di istruttoria; 
d) copia quotata a colori del bozzetto relativo al mezzo pubblicitario; 
e) dichiarazione di stabilità del mezzo pubblicitario, prevista dall’art. 53, comma 3, del D.P.R. 495/1992. 
4. Con le Amministrazioni Comunali potranno essere concordate procedure semplificate per la collocazione di mezzi pubblicitari temporanei in posizioni prestabilite, per la promozione di manifestazioni e spettacoli.
5. In ogni caso, oltre alla documentazione di cui ai commi precedenti, il Servizio Viabilità ha la facoltà di richiedere ulteriori documenti ritenuti necessari al fine di valutare la fattibilità dell’intervento. In particolare, laddove il mezzo pubblicitario debba essere collocato su proprietà (fabbricati e terreni) di terzi, il richiedente deve presentare planimetria catastale e relativa visura nonché specifica dichiarazione di consenso del proprietario.
6. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui precedente art.7.

Articolo 9 - Istruttoria della domanda

1. Il Servizio Viabilità in ragione della domanda, ricevuta la stessa, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.
2. Ove la domanda risulti in tutto o in parte incompleta il Servizio Viabilità formula all’interessato, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, apposita richiesta di integrazione, fermo restando che l’Ufficio acquisisce direttamente le certificazioni, nulla osta, pareri e la documentazione già in possesso dell’amministrazione provinciale o di altri enti pubblici. Se necessitano specifici pareri tecnici, gli stessi devono essere espressi e rimessi al responsabile del procedimento entro il termine massimo di giorni 20 dalla ricezione della richiesta. Il richiedente è tenuto ad integrare l’istruttoria e se richiesto dal Tecnico del Servizio a fornire tutti i dati necessari ed opportuni ai fini dell’esame della domanda, nonché a prestare idonea garanzia per particolari tipologie di lavori.
3. L’integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro 15 giorni dalla richiesta, con le stesse modalità utilizzate per l’inoltro della domanda.
4. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il periodo entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo, della durata di 60 gg. salvo interruzioni/sospensioni, ovvero nel minor termine stabilito dai regolamenti vigenti per i singoli servizi. In caso di mancato adempimento da parte del richiedente la domanda, si intende rinunciata ed è dovuta un’indennità pari al 50% del canone che si sarebbe dovuta versare in caso di accoglimento della domanda. La stessa indennità è dovuta qualora il richiedente rinunci alla richiesta, inoltrando nelle medesime modalità della domanda, specifica comunicazione, oltre il termine previsto per la conclusione del procedimento. 
5. L’Ufficio, verificata la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla agli Uffici competenti dell’amministrazione ove, per la particolarità dell’occupazione, si renda necessaria l’acquisizione di specifici pareri tecnici. Ogni parere deve essere espresso e comunicato all’ufficio che rilascia la concessione. Fino a quando l’Ufficio settoriale competente al rilascio del titolo amministrativo richiesto non riceve i necessari pareri, i termini della durata del procedimento sono sospesi.
6. Lo svolgimento dell’attività istruttoria comporta in ogni caso, il pagamento da parte del richiedente di quanto stabilito nell’allegato B al presente regolamento.
7. Nello svolgimento dell’istruttoria, il tecnico istruttore, richiede la liquidazione del “Canone” sulla scorta delle indicazioni della domanda e dei riscontri e rilievi della fase istruttoria. Per il versamento valgono le disposizioni di cui all’art.53 del presente regolamento. 
8. Qualora il servizio della gestione dell’entrata fosse affidato ad un Concessionario è possibile conferire a questi anche la gestione dell’istruttoria della richiesta di occupazione, fermo restando che il provvedimento autorizzatorio sarà comunque emesso dall’Ufficio provinciale/comunale competente.

Articolo 10 - Convenzioni con Società/enti erogatori di pubblici servizi

1. La Provincia potrà stipulare su richiesta delle Società/Enti erogatori di pubblici servizi convenzioni finalizzate alla semplificazione e regolamentazione delle procedure di rilascio degli atti autorizzativi alla manomissione delle sedi stradali ovvero al rilascio di un unico permesso per omogenee tipologie di lavoro. 
2. L’istanza deve essere presentata obbligatoriamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) ovvero possono essere presentati in formato digitale a mezzo pec con sottoscrizione a mezzo firma digitale del richiedente sia della domanda che dei documenti relativi da inoltrare all’indirizzo pec dell’ufficio competente.

Articolo 11 - Deposito cauzionale

1. Per le autorizzazioni o concessioni, la Provincia richiede la costituzione di polizza fideiussoria assicurativa o bancaria. L’entità della cauzione non fruttifera di interessi, ovvero della fideiussione bancaria o assicurativa con clausola di pagamento a prima richiesta è stabilita di volta in volta, tenuto conto del tipo di occupazione e dei possibili danni relativi all’area/struttura pubblica ed è dovuta comunque in ogni caso, quando:
a) l’occupazione comporti la manomissione dell’area occupata, con conseguente obbligo di ripristino dell’area stessa nelle condizioni originarie;
b) dall’occupazione possano derivare danni di qualsiasi natura al bene pubblico;
c) per particolari motivi è circostanze che lo rendano necessario in ordine alle modalità o alla durata della concessione.
La cauzione/fideiussione costituisce garanzia del corretto adempimento degli obblighi di cui alla concessione/autorizzazione ed è stabilita dal Dirigente o figura apicale dell’ufficio competente su proposta del tecnico istruttore, in misura proporzionale all’entità dei lavori, alla possibile compromissione e ai costi per il ripristino dello stato dei luoghi, ed al danno derivante dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni contrattuali del concessionario/titolare dell’autorizzazione. 
Lo svincolo del deposito cauzionale e/o l’estinzione della garanzia fideiussoria sono subordinati alla verifica tecnica del ripristino dello stato dei luoghi. Nel caso in cui venissero riscontrati danni, la cauzione verrà incamerata in tutto o in parte a copertura dei danni stessi, salvo il maggior danno. Analogamente si darà seguito all’incasso della fideiussione.
Gli enti e le società esercenti pubblici servizi possono essere esonerati dalla costituzione di depositi cauzionali per le singole domande, previa stipulazione di una fideiussione unica o una polizza fideiussoria. Si prescinde dalla richiesta di deposito cauzionale, previa verifica con gli uffici competenti, quando l’occupazione è connessa ad un evento o rientra in un palinsesto di eventi, per il quale i predetti uffici competenti abbiano già richiesto al soggetto organizzatore fidejussioni e/o polizze assicurative a copertura dei danni tutti derivanti dalla realizzazione dell’evento che comprendano anche la tipologia del danno derivante dalla manomissione.
2. Per gli Enti pubblici/Società erogatori/erogatrici di pubblici servizi, può ammettersi la stipulazione di una polizza generale, quale copertura globale per tutte le concessioni, autorizzazioni ed interventi d’urgenza da rilasciare nel corso dell’intero anno. Fanno eccezione gli interventi che comportino una notevole manomissione del suolo stradale, per i quali sarà richiesta specifica copertura assicurativa. 
3. Per le sole opere finalizzate al miglioramento del livello di sicurezza della circolazione stradale (marciapiede e/o camminamento pedonale, impianto di pubblica illuminazione, rilevatori di velocità, ecc.), da realizzare da parte di Amministrazioni Comunali, queste ultime sono esentate dall’obbligo di prestare garanzie. 
4. Per lo svincolo del deposito cauzionale l’interessato dovrà presentare apposita richiesta corredata dalla dichiarazione di regolare esecuzione con cui viene attestata la data di ultimazione lavori nonché la loro regolarità in conformità a quanto autorizzato o concesso. Potranno essere richiesti verifiche a saggi a cura e spese del richiedente atti a verificare ove possibile la rispondenza dei lavori eseguiti alle prescrizioni tecniche impartite. 
5. Il Servizio Viabilità ha facoltà di richiedere, per interventi di notevole rilevanza e consistenza l’attestazione di regolare esecuzione dell’opera a firma di tecnico professionista abilitato laddove trattasi di interventi di particolare complessità che consiglino l’utilizzo di tale procedura. Ai fini del presente comma per “termine dei lavori” si intende anche la rinuncia anticipata comunicata a mezzo pec al seguente indirizzo provincia.pistoia@postacert.toscana.it.
6. Il deposito cauzionale sarà svincolato non prima di 6 mesi e non oltre 12 mesi dalla data di comunicazione di fine lavori e regolare esecuzione, dopo il riscontro positivo effettuato dal Servizio preposto alla viabilità della Provincia di Pistoia mediante la propria struttura con apposito verbale di constatazione. Per il deposito cauzionale, relativo a riprese cinematografiche et similia, il termine per lo svincolo è ridotto, di norma, a 90 giorni. 
7. Qualora i lavori eseguiti non siano conformi all’autorizzazione o alla concessione, la Provincia assegnerà un termine massimo di sei mesi per provvedere a quanto necessario, trascorso il quale vi provvederà d’ufficio incamerando cauzione e salva la facoltà di richiedere all’inadempiente ulteriori somme per i danni che si siano verificati e che non possano essere coperti dalla garanzia.

Articolo 12 - Rilascio del provvedimento di concessione/autorizzazione

1. In base ai risultati dell’istruttoria la figura apicale del servizio o il funzionario preposto, nominato al rilascio dei provvedimenti, concede o nega la concessione/autorizzazione con provvedimento motivato, dandone comunicazione al Richiedente, preferibilmente a mezzo pec.
2. Il provvedimento di concessione o autorizzazione, che costituisce titolo, ai soli fini del presente regolamento - non sostituisce il titolo abilitativo, gli atti di assenso, le concessioni e autorizzazioni previste dalle leggi vigenti per le installazioni o la realizzazione di opere (pratica edilizia comunale, vincolo paesaggistico ecc.), che devono essere acquisiti a cura del richiedente, prima di eseguire le opere e le installazioni - legittima l’occupazione, è rilasciato previo assolvimento da parte del richiedente dei seguenti oneri:
•    marca da bollo (in applicazione del D.P.R. n. 642 del 26.10.1972 e ss.mm.);
•    spese di sopralluogo, ove necessario;
•    deposito cauzionale ovvero una fideiussione bancaria, ove richiesto; 
•    pagamento del Canone Unico dovuto.
3. Le spese di sopralluogo sono quantificate così come da Allegato C -Spese di sopralluogo, da aggiornarsi annualmente con decorrenza 01.01.2021 in base all’intervenuto aumento dell’indice ISTAT.
4. Il richiedente non può pretendere la restituzione della somma pagata a titolo di spese d’istruttoria nel caso di reiezione della domanda o nel caso di non accettazione delle condizioni imposte nella concessione/autorizzazione o di rinuncia dopo l’accettazione.
5. Non è consentito il rilascio e il rinnovo della concessione/autorizzazione la sussistenza di morosità del richiedente nei confronti della Provincia per canoni (o imposte) relative all’occupazione, anche abusiva, pregressi. Non si considera moroso chi aderisca o abbia già aderito ad un piano di rateazione e provveda al regolare versamento delle rate nelle scadenze prefissate.

Articolo 13 - Contenuto del provvedimento di concessione/autorizzazione

1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione, che costituisce il titolo in base al quale il richiedente può lecitamente dare avvio all’occupazione, dalla data indicata nel provvedimento ovvero dal momento della sua acquisizione se successiva, deve contenere:
a) la denominazione della strada interessata e progressiva chilometrica; 
b) l’oggetto della concessione o autorizzazione; 
c) l’ubicazione; 
d) i dati dell’intestatario; 
e) il numero della concessione o autorizzazione; 
f) la superficie dell’area da occupare; 
g) le eventuali prescrizioni di natura tecnica; 
h) la durata;
i) l’indicazione della tariffa applicata per la determinazione del Canone annuo per le permanenti e giornaliero per le temporanee e le regole per il suo versamento a seconda della tipologia di occupazione e delle eventuali rateazioni previste dal presente regolamento, fermo restando la previa acquisizione del pagamento del Canone dovuto, nella sua integrità o per la prima rata se disposta la rateazione.
2. Nei tratti interni ai centri abitati di comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, il nulla osta è rilasciato dalla Provincia dopo il pagamento da parte del richiedente delle somme da versare a titolo di Canone per l’occupazione. All’avvenuto versamento, l’ente Provincia comunica nei successivi 10 giorni il nulla-osta al Comune competente affinchè lo stesso rilasci il provvedimento conclusivo richiesto.
3. Il rilascio della concessione provinciale all’utilizzo di spazi ed aree pubbliche, o di tratti di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio, non esonera il titolare della concessione/autorizzazione dall’obbligo di munirsi di tutte le altre autorizzazioni e licenze (titoli edilizi, licenze comunali, di commercio, nulla osta VV.F., ecc.) prescritte dall’ordinamento per l’esercizio dell’attività o per l’uso delle cose concesse.
4. Le concessioni provinciali si intendono rilasciate sempre con la salvaguardia e senza pregiudizio dei diritti dei terzi, verso i quali è responsabile unicamente il titolare della concessione. 

Articolo 14 - Principali obblighi del concessionario e del titolare dell’autorizzazione

1. È fatto obbligo al concessionario e del titolare dell’autorizzazione di rispettare tutte le disposizioni contenute nel presente regolamento e nella concessione/autorizzazione anche in ordine alle modalità di utilizzo delle aree e degli spazi dati in uso particolare.
2. Il concessionario e il titolare dell’autorizzazione, ove l’occupazione comporti la costruzione di manufatti, oltre ad osservare nell’esecuzione dei lavori connessi all’occupazione concessa/autorizzata le norme tecniche previste in materia dalle leggi e dai regolamenti, é tenuto al ripristino dello stato dei luoghi a proprie spese, nonché alla rimozione di eventuali materiali ivi depositati alla data di cessazione dell’occupazione. Qualora ciò non avvenga l’Amministrazione Provinciale procede d’ufficio con addebito di spese a carico del concessionario/titolare dell’autorizzazione inadempiente, fatto salvo l’incameramento della cauzione ovvero l’attivazione della fideiussione e salvo il maggior danno, oltre alle altre misure previste dal presente regolamento.
3. Il concessionario e il titolare dell’autorizzazione è, inoltre, tenuto ad utilizzare l’area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l’esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi e di mantenere in condizioni di ordine e pulizia l’area che occupa. Provvedere, a propria cura e spese, al termine dell’occupazione ad eseguire tutti i lavori necessari per rimettere in pristino lo spazio o le aree occupate.
4. Il concessionario e il titolare dell’autorizzazione è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell’occupazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dall’Amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all’Amministrazione che provvederà a rilasciarne duplicato a spese del richiedente.
5. Il titolare della concessione/autorizzazione dovrà, in qualunque momento ed a sue totali spese, su semplice richiesta del Servizio Viabilità della Provincia di Pistoia, apportare tutte le modifiche che si rendessero necessarie alle sue opere a seguito di varianti stradali o lavori eseguiti nel pubblico interesse.
6. Il concessionario e il titolare dell’autorizzazione deve effettuare il versamento del “Canone” alle scadenze prefissate qualora non già interamente versato all’atto del rilascio del provvedimento di concessione/autorizzazione. In mancanza e senza sua regolarizzazione il mancato pagamento del Canone è causa di decadenza della concessione e/o della autorizzazione. Conservare le ricevute di pagamento del canone per un periodo di durata pari a 5 (cinque) anni.

Articolo 15 - Variazioni oggettive delle concessioni e autorizzazioni

1. In caso di variazione tecnica per l’oggetto della concessione o della autorizzazione dovrà essere presentata apposita richiesta in bollo corredata dalla prova dell'eseguito pagamento delle spese di istruttoria e dagli elaborati grafici di cui agli artt. 7 e 7-bis del presente regolamento.
2. Nell’ipotesi di variazione di messaggio pubblicitario e contestuale variazione di dimensioni del pannello, l’interessato dovrà presentare apposita istanza in bollo corredata dalla prova dell'eseguito pagamento delle spese di istruttoria, nuovo bozzetto, e da copia della sezione trasversale di cui alla lettera f) del comma 1 dell’art.7-bis del presente regolamento.

Articolo 16 - Subentro nelle concessioni e autorizzazioni

1. L’autorizzazione e la concessione di occupazione di suolo pubblico hanno carattere personale, sono valide solo per il soggetto autorizzato/concessionario a cui sono state rilasciate e non possono essere cedute, trasferite, volturate a terzi. 
2. Nell’ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca la gestione o la proprietà di un’azienda o di ramo aziendale, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre 90 giorni lavorativi dal trasferimento, il procedimento per il subentro nella concessione, proponendo all’amministrazione apposita domanda di subentro, indicando oltre agli estremi propri, quelli della precedente concessione rilasciata per l’attività rilevata, in mancanza l’occupazione sarà considerata, per il subentrante senza titolo, abusiva.
3. Il procedimento di subentro si sostanzia, per il cedente nel:
a) comunicare alla Provincia, con posta certificata all’indirizzo: provincia.pistoia@postacert.toscana.it le generalità complete del subentrante nell’occupazione (persona fisica: nome, cognome, residenza, codice fiscale; persona giuridica: nome, sede, codice fiscale/partita IVA, pec), così come previste all’art.7, comma 2 del presente regolamento. In mancanza della comunicazione, il soggetto autorizzato/concessionario continua ad essere obbligato al pagamento del canone di occupazione suolo pubblico senza alcun diritto di rimborso, salvo che non si sia verificato il subentro di fatto.
b) ad informare il subentrante della esistenza della concessione e del suo obbligo a presentare alla Provincia o all’Ufficio comunale nei casi previsti, nuova domanda di concessione.
4. Nel caso di trasferimento della gestione o della proprietà di un’azienda o di ramo aziendale per le attività di commercio su aree pubbliche alle quali è stata concessa l’occupazione del suolo pubblico sarà emessa nuova concessione/autorizzazione di occupazione del suolo pubblico, solo se risultano saldati i canoni dovuti in riferimento alla precedente concessione.
5. Se il concessionario è una persona fisica, in caso di suo decesso, l’erede subentrante, se ha interesse al mantenimento dell’occupazione, deve inoltrare istanza di subentro entro 180 giorni dal decesso. In difetto la concessione è considerata estinta e l’eventuale occupazione di un soggetto diverso dal concessionario defunto è considerata occupazione abusiva.
6. Nel caso di cui al comma 4 del presente articolo, così come nel caso di costituzione di condominio o di semplice modifica di denominazione o ragione sociale della Società, il subentro avrà luogo in forma semplificata con apposita istanza in bollo da parte dell’interessato e conseguente trasmissione di provvedimento di presa d’atto di mutamento del soggetto titolare della concessione.
7. Salvo l’avvenuta affrancazione del Canone, in caso di cessione dell’immobile con passi carrabili, il nuovo possessore è tenuto al subentro secondo le prescrizioni del co.2 del presente articolo.
8. Il nuovo titolare della concessione/autorizzazione sarà tenuto a corrispondere il canone, se dovuto, a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo all'acquisizione dell'effettiva proprietà del bene oggetto del canone. Fino a tale data il pagamento resterà a carico del precedente titolare.
9. Il subentrante, sia che la sua titolarità derivi da atto di compravendita, successione od altro, è tenuto al pagamento dei canoni, anche pregressi, qualora da documentazione in possesso di questa Provincia di Pistoia tale annualità possano essere riferito allo stesso soggetto in qualità di proprietario.
10. Il Servizio Viabilità della Provincia di Pistoia si riserva, in caso di mancata comunicazione di variazioni della titolarità dell'occupazione, di provvedere ai dovuti accertamenti necessari al fine di individuare la titolarità della stessa, e, oltre ad effettuare le dovute variazioni d'Ufficio, quantificando anche gli importi dei canoni eventualmente dovuti. Al titolare subentrante verrà computata una maggiorazione dei Diritti di Istruttoria, così come da Allegato B – Diritti d’Istruttoria, da sommarsi al canone dovuto per il primo anno di concessione.

Articolo 17 - Rinnovo e disdetta delle concessioni e autorizzazioni

1. Le autorizzazioni e le concessioni possono essere rinnovate salvo i casi in cui siano mutate le condizioni rispetto alla data del rilascio. Per le occupazioni temporanee è ammessa la richiesta di proroga dell’occupante debitamente motivata.
2. Almeno 90 giorni prima della scadenza di una concessione d’occupazione permanente e di 10 gg. dalla scadenza dell’occupazione temporanea, il titolare può richiederne il rinnovo, inoltrando apposita domanda in bollo all’Ente proprietario, corredata dalla prova dell'eseguito pagamento della somma relativa alle spese di istruttoria indicante i motivi della richiesta con contestuale dichiarazione della permanenza delle condizioni iniziali. 
3. Alla domanda dovrà essere allegata una copia della concessione o autorizzazione da rinnovare e la restante documentazione potrà essere omessa se non sono intervenute variazioni. In caso contrario l’interessato dovrà produrre tutti gli elaborati grafici di cui all’art. 7. Alla domanda dovrà essere inoltre allegata una marca da bollo per il rilascio della nuova concessione o autorizzazione.
4. Per i mezzi pubblicitari si applicano le disposizioni di cui all’art.7-bis. 
5. Qualora si renda necessario prolungare l’occupazione oltre i termini stabiliti, il titolare dell’autorizzazione e quindi per l’occupazione temporanea ha l’obbligo di presentare domanda di proroga almeno 10 giorni lavorativi prima della scadenza nei modi di cui all’articolo 7 del presente regolamento. 
6. Non possono essere rinnovati i titoli autorizzatori se non sono state versate interamente le somme dovute, ivi comprese le eventuali somme a qualsiasi titolo dovute, per l’occupazione precedente.
7. Il soggetto titolare di concessione e/o autorizzazione ha facoltà di presentare con le stesse modalità previste per la domanda di occupazione, disdetta anticipata, previo ripristino dello stato dei luoghi, rispetto alla scadenza ordinaria. Per le occupazioni permanenti il Canone annuo rimane comunque dovuto. Non sarà applicata nessuna riduzione per il periodo residuo dalla data della ricezione della disdetta rispetto alla scadenza ordinaria. Per le occupazioni temporanee la disdetta non sottrae dall’obbligo del versamento del Canone dovuto in base alla scadenza originaria.

Articolo 18 - Revoca, decadenza ed estinzione della concessione e dell’autorizzazione

1. L’Amministrazione Provinciale può revocare o modificare in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione e/o di autorizzazione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile l’occupazione, o la rendano possibile a condizioni diverse, con comunicazione scritta e motivata da inviare al destinatario a mezzo pec o con qualunque altra forma che ne garantisca la conoscenza e di norma con almeno 5 giorni di preavviso.
2. Nell’atto di revoca vengono indicati i termini e le modalità per il ripristino dello stato dei luoghi. La revoca non dà diritto al pagamento di alcuna indennità, salvo la restituzione del Canone precedentemente corrisposto per il solo periodo di mancata occupazione da effettuarsi contestualmente all’emissione dell’atto di revoca. E’ facoltà della Provincia di provvedere alla restituzione anche tramite compensazione.
3. Il concessionario e/o il titolare dell’autorizzazione decade dalla concessione o dall’autorizzazione, nei seguenti casi:
a) per le concessioni aventi ad oggetto scavi/ponteggi/automezzi qualora non vengono osservate le prescrizioni tecniche impartite. Detta decadenza comporta il ripristino del suolo, che dovrà essere reso altresì libero immediatamente da persone e cose. La decadenza comporta l’immediato incameramento della cauzione, salvo il maggior danno, oltre alla qualifica dell’occupazione come abusiva.
b) violazione delle disposizioni concernenti l’utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso o il suo esercizio (uso improprio) in contrasto con le norme vigenti.
c) violazione degli obblighi previsti dall’atto di concessione (manutenzione, particolari prescrizioni ecc.);
d) mancato o parziale versamento del canone alle scadenze previste.
4. Nei casi previsti dal co.3 e co.4 del presente articolo la decadenza non comporta la restituzione del canone versato, né esonera dal pagamento di quello dovuto in conseguenza del periodo di occupazione originariamente concesso o autorizzato.
5. Nei casi di decadenza di cui al comma 3, il tecnico istruttore invia alla figura apicale del Servizio Viabilità, o il funzionario nominato al rilascio degli atti concessori, una relazione particolareggiata corredata dei documenti necessari, in cui indicherà i fatti a carico del concessionario allegando le copie dei verbali di accertamento delle violazioni o comunque con rifermento alla fattispecie del mancato pagamento del canone la comunicazione del mancato adempimento. La figura apicale del Servizio Viabilità, o il funzionario nominato al rilascio degli atti concessori, verificata la sussistenza delle condizioni per emettere il provvedimento di decadenza, comunica le contestazioni al concessionario, riconoscendogli un termine non minore di dieci e non superiore a venti giorni per presentare idonee giustificazioni. Scaduto il termine senza che il concessionario abbia risposto, la figura apicale del Servizio Viabilità, o il funzionario nominato al rilascio degli atti concessori, ordina al concessionario l'adeguamento in termine perentorio. 
Il mancato adeguamento all’ordine nel termine prescritto determina automaticamente la decadenza dalla concessione dell’occupazione di suolo pubblico. La dichiarazione di decadenza deve essere notificata all’interessato con l’indicazione dell’Autorità competente al ricorso e del termine di relativa presentazione. Al soggetto dichiarato decaduto non possono essere rilasciate nuove concessioni per la durata della concessione originaria decaduta, salvo che non abbia già provveduto al pagamento di tutte le somme, oneri e spese relative all’occupazione decaduta.
6. Ai sensi delle prescrizioni di cui all’art.822 della L. n.160/2019, gli enti procedono alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione/autorizzazione o effettuati in difformità delle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all’immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l’esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.
7. Sono cause di estinzione della concessione: 
a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l’estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro; 
b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell’attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di proseguire la concessione in atto. 
c) il trasferimento a terzi dell’immobile per il quale è stata rilasciata concessione per accesso o passo carrabile, salvo intervenuto affrancamento.

Articolo 19 - Rimozione di urgenza

1. Si procede alla rimozione d’urgenza nel caso in cui l’installazione di mezzi pubblicitari e segnaletica, effettuata senza la preventiva autorizzazione dell’ente competente e come tale abusiva, sia realizzata su suolo demaniale ovvero rientrante nel patrimonio della Provincia, o nel caso in cui la loro ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza costituisca pericolo per la circolazione e per la corretta visibilità nelle aree di manovra, inclusi gli accessi carrabili. 
2. Dell’avvenuta rimozione viene data comunicazione all’interessato a mezzo pec o raccomandata a/r con indicazione della procedura da seguire per il versamento delle spese di deposito e conseguente ritiro dell’impianto pubblicitario. Il mancato ritiro dell’impianto pubblicitario presso il luogo di deposito comporta il pagamento delle spese di deposito per 60 giorni quale termine massimo di custodia e il pagamento delle spese di rimozione.
3. In caso di collocazione di mezzi pubblicitari e segnaletica, privi di autorizzazione e che non richiedono un provvedimento di urgenza, il Servizio Viabilità diffida l’autore della violazione e il proprietario o possessore del suolo privato a rimuovere il mezzo pubblicitario a loro spese entro e non oltre dieci giorni dalla comunicazione dell’atto. Decorso suddetto termine, la Provincia provvede ad effettuare la rimozione del mezzo pubblicitario ed alla sua custodia ponendo i relativi oneri a carico dell’autore della violazione e, in via tra loro solidale, del proprietario o possessore del suolo.
4. La cessazione della pubblicità, la decadenza o la revoca dell'autorizzazione comportano la rimozione integrale dell'impianto entro il termine stabilito nel provvedimento di revoca o di decadenza nonché il ripristino delle condizioni preesistenti a cura e spese del soggetto titolare. Per le insegne di esercizio, la rimozione deve comunque essere effettuata entro 30 giorni dalla data di cessazione. Della rimozione integrale dell'impianto e del ripristino delle condizioni preesistenti risponde il proprietario o l'amministratore dello stabile in caso di irreperibilità del titolare dell'autorizzazione o, comunque, del soggetto interessato.
5. Resta comunque a carico dell’occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi a causa dell’occupazione abusiva.

TITOLO TERZO : ESECUZIONE DEI LAVORI, MANUTENZIONE OPERE E ATTI VIETATI

Articolo 20 - Esecuzione dei lavori e manutenzione

1. Durante l'esecuzione dei lavori, il personale incaricato del Servizio preposto alla viabilità della Provincia ha libero accesso al cantiere, sia per controllare che vengano osservate tutte le condizioni della concessione, sia per fornire disposizioni e prescrizioni all'atto dell'esecuzione dei lavori.
2. Il cantiere dovrà essere dotato di un adeguato segnalamento nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 31 del Regolamento attuativo Codice della Strada nonché del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 luglio 2002 “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziato per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo”.
3. Le opere da eseguirsi non devono recare danno al piano viabile e sue pertinenze, né aggravio all'Ente proprietario al fine della manutenzione stradale ordinaria e straordinaria.
4. La manutenzione delle opere eseguite, del corpo stradale e sue pertinenze è sempre a carico dell’utente per l'intera durata della concessione o autorizzazione e sarà cura del responsabile di zona del servizio strade o di un suo delegato, congiuntamente al Capocantiere, verificare che vi provveda correttamente.
5. L’esecuzione delle opere o dei lavori oggetto della concessione od autorizzazione deve avvenire nel pieno rispetto delle norme fissate nel provvedimento di concessione o di autorizzazione.
6. L'inosservanza delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione o concessione o l’insufficiente manutenzione delle opere, comporta la revoca della stessa, oltre alla sanzione amministrativa e a quella accessoria del ripristino dei luoghi secondo le norme del Capo I, Sezione II del Titolo VI del Codice della strada e la considerazione dell’occupazione come abusiva ai fini del presente regolamento. L'Ente proprietario è comunque sollevato da ogni responsabilità civile e penale per danni che dovessero derivarne ai terzi durante l'esecuzione dei lavori e per mancata osservanza delle prescrizioni impartite al fine della manutenzione.
7. In tutti i casi è richiesta l’esecuzione a regola d’arte dei lavori e dei ripristini con l’osservanza delle prescrizioni di legge e regolamentari.
8. Il personale incaricato del Servizio preposto alla viabilità può, in qualsiasi momento, prescrivere al soggetto autorizzato/concessionario ulteriori interventi al fine di evitare pericoli per la circolazione o danni al corpo stradale e sue pertinenze.
9. In caso di inadempimento, i lavori saranno eseguiti d’ufficio e le spese occorrenti verranno addebitate al soggetto autorizzato/concessionario.

Articolo 21 - Controllo esecuzione opere. Fine lavori.

1. Una copia del provvedimento di autorizzazione/concessione/nulla osta, è destinata al Capocentro, che dovrà accertare il regolare svolgimento dei lavori. La Ditta esecutrice è tenuta ad esibire copia dell’atto autorizzativo allo stesso e, su richiesta agli organi di controllo e del personale tecnico della provincia incaricato della vigilanza. 
2. Il titolare del provvedimento autorizzativo deve comunicare via fax/pec l’inizio dei lavori entro tre 15 giorni antecedenti l’avvio dell’attività. Tale comunicazioni deve essere inviata al Servizio Viabilità e al Capocentro i cui riferimenti sono comunicati con i provvedimenti autorizzativi.
3. In tutti i casi in cui i lavori possano essere legittimamente eseguiti in assenza di provvedimento espresso, si applicano le disposizioni previste dal presente regolamento per le occupazioni ed interventi di urgenza e quindi deve essere sempre data comunicazione in forma scritta al Servizio preposto alla viabilità dell’inizio lavori. 
4. Al termine dei lavori il titolare dell’autorizzazione/concessione dovrà far pervenire la comunicazione di fine lavori comprensiva di dichiarazione di regolare esecuzione debitamente sottoscritta da tecnico abilitato, il quale attesti che i lavori risultano eseguiti a regola d’arte ed in conformità alle prescrizioni della concessione/titolo autorizzativo, corredata, per i soli accessi, da documentazione fotografica. 
5. In tutti i casi in cui i lavori siano legittimamente eseguiti in assenza di provvedimento espresso, il ripristino deve essere effettuato a regola d’arte, comunicando al Servizio preposto alla viabilità la fine lavori e dichiarazione di regolare esecuzione degli stessi.
6. Successivamente il Servizio Viabilità accerta, con apposito sopralluogo, l’effettiva conclusione dei lavori avvalendosi del supporto del personale assegnato al Cantiere Operativo Strade, che dovrà accertare la regolarità del ripristino di manto e segnaletica stradale, redigendo rapporto liberatorio, attestante l’assenza di visibili difetti o fattori ostativi allo svincolo della cauzione.

Articolo 22 - Diramazioni ed accessi – Disposizioni generali

1. Si definiscono: 
a) “accessi”, le immissioni da un’area o da un edificio privato alla strada di uso pubblico; 
b) “diramazioni”, le immissioni di una strada privata su una strada ad uso pubblico. 
Agli effetti del presente Regolamento si definiscono: 
•    Accessi pedonali: gli accessi adibiti al solo uso di pedoni con apertura non superiore a mt. 1,50 che palesemente non consentono l’utilizzo per immissione di veicoli; 
•    Accessi carrabili: gli accessi di qualsiasi dimensione adibiti al transito di veicoli, indipendentemente dalla natura di questi ultimi; 
•    Accessi a distributori di carburante: gli accessi utilizzati per accedere agli impianti di distribuzione di carburante e servizi connessi; 
•    Accessi agricoli: gli accessi che conducono ad un fondo agricolo.
La realizzazione di nuove intersezioni stradali ad uso pubblico o la loro modifica anche con soluzioni a rotatoria non sono oggetto del presente Regolamento, del quale esulano altresì le modifiche o variazioni delle immissioni di strade vicinali di uso pubblico ed innesti di aree private ad uso pubblico, nonché le immissioni di strade di lottizzazione che sono da considerarsi, come da specifiche convenzioni comunali, viabilità pubblica. 

2. Gli accessi e le diramazioni si distinguono in accessi e diramazioni a raso ed a livelli sfalsati. Per gli accessi e le diramazioni a raso ed a livelli sfalsati valgono le corrispondenti definizioni di intersezione di cui all’articolo 3 del Codice della Strada. 
3. L’impiego di soluzioni a rotatoria per la realizzazione di accessi e diramazioni è escluso. 
4. I nuovi accessi e la modifica di quelli esistenti dovranno essere progettati nel rispetto delle norme tecniche previste dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 19/4/2006 “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali” riguardanti la progettazione delle intersezioni stradali (D.M. 19 aprile 2006). 
5. Gli accessi devono essere localizzati dove l'orografia dei luoghi e l'andamento della strada consentono la più ampia visibilità della zona di svincolo e possibilmente nei tratti di strada in rettilineo e realizzati in modo da consentire un’agevole e sicura manovra di immissione o di uscita dalla sede stradale, senza che tale manovra comporti la sosta del veicolo sulla carreggiata.
6. L’Ente proprietario della strada può negare l'autorizzazione per nuovi accessi e diramazioni o per la trasformazione di quelli esistenti o per la variazione d'uso degli stessi quando ritenga che da essi possa derivare pregiudizio alla sicurezza e fluidità della circolazione e particolarmente quando trattasi di accessi o diramazioni esistenti o da istituire in corrispondenza di tratti di strada in curva o a forte pendenza, nonché ogni qualvolta non sia possibile rispettare le norme fissate ai fini della visibilità per le intersezioni di cui agli articoli 16 e 18 del Codice della Strada. 
7. L’Ente medesimo può negare l'autorizzazione di accessi in zone orograficamente difficili che non garantiscono sufficienti condizioni di sicurezza ed ogni qualvolta non sia possibile rispettare le norme fissate ai fini della visibilità per le intersezioni. 
8. La tipologia standard dell’accesso è quella riportata nel successivo art.57. Prescrizioni tecniche aggiuntive e ulteriori limitazioni potranno essere imposte in sede di rilascio della concessione od autorizzazione qualora l’orografia dei luoghi, l’andamento planimetrico della strada o le caratteristiche del traffico che la interessano, lo rendano necessario od opportuno per la tutela della sicurezza e della fluidità della circolazione. 
9. Gli accessi e le diramazioni devono essere costruiti con materiali di adeguate caratteristiche e sempre mantenuti in modo da evitare apporto di materie di qualsiasi natura e lo scolo delle acque sulla sede stradale. A tal fine devono essere realizzate tutte le opere idrauliche ritenute necessarie dallo specifico studio idraulico allegato alla domanda di concessione/autorizzazione. 
10. Devono essere pavimentati con conglomerato bituminoso o altro materiale avente caratteristiche fisiche/meccaniche simili (escludendo quindi macadam o breccia sciolta), per una lunghezza non inferiore a 10 metri, e comunque almeno fino al cancello dell’accesso, a partire dal margine della carreggiata della strada da cui si diramano. Se trattasi di accesso agricolo che si immette direttamente nel campo lavorato, tale misura potrà essere ridotta in funzione della tipologia di uso del suolo. Qualora la strada sia in macadam (bianca) di norma la bitumatura dell’imbocco dovrà essere realizzata contestualmente alla bitumatura della strada ad oneri e spese del concessionario. 
11. In ogni caso ogni accesso carrabile deve essere realizzato per il primo tratto di 5,00 metri in piano o con pendenza longitudinale massima del 5%. 
12. Per lo smaltimento delle acque piovane negli accessi a livello dovrà essere costruita una zanella a doppio petto di cm.120 in calcestruzzo di cemento classe 300, esterna alla banchina stradale e sottostante tombino tubolare, di adeguato diametro, nel caso in cui l’accesso interrompa lo scolo delle acque nella cunetta (c.d. “fossetta”) stradale. Negli accessi in salita dovrà essere, inoltre, realizzata una cunetta scatolare in calcestruzzo di cemento con sovrastante griglia in ferro, di adeguate dimensioni, posta ad una distanza di mt.2 dal limite della carreggiata per la raccolta e lo scarico nei fossetti laterali delle acque provenienti dall'accesso stesso. La falda di accesso, compresa la griglia ed il suddetto limite di carreggiata, dovrà avere una pendenza verso l'interno dell'accesso del 2%. 
13. L'eventuale cancello a protezione della proprietà laterale dovrà aprirsi solo verso l’interno e dovrà essere arretrato almeno ad un distanza di mt. 5,00 dalla carreggiata stradale allo scopo di consentire la sosta di un veicolo in attesa di ingresso fuori della carreggiata stradale. Nel caso in cui l’accesso sia utilizzato anche saltuariamente da veicoli con massa a pieno carico superiore a 7,5 tonnellate, il cancello deve essere arretrato di almeno mt. 12,00 dalla carreggiata stradale. 
14. Al fine di facilitare le manovre di entrata e di uscita è prescritta la costruzione di raccordi circolari “stondature” tra i margini della carreggiata dell’accesso e il margine della carreggiata stradale con svasi di forma circolare o retta di cui la Provincia stabilirà le dimensioni in funzione delle circostanze che di volta in volta saranno valutate; di regola è stabilito un raggio di curvatura minimo di ml. 3,00. 
15. Nel solo caso di cunetta (c.d. “fossetta”) stradale intubata, alle due estremità dell’accesso – testate - dovranno essere realizzati dei cordoli in calcestruzzo o materiale simile per la protezione da eventuale caduta accidentale di un veicolo.
16. Per gli accessi agricoli verrà consentito, di norma, un solo accesso che dovrà servire tutte le particelle contigue e della stessa proprietà confinanti con la strada. 
17. Gli accessi sono realizzati e mantenuti sia per la zona insistente sulla strada sia per la parte ricadente sulla proprietà privata, a cura e spese dei titolari dell'autorizzazione, i quali sono tenuti a rispettare le prescrizioni e le modalità fissate dall’Ente proprietario della strada e ad operare sotto la sorveglianza dello stesso. 
18. E' consentita la realizzazione di accessi provvisori per interventi temporanei, quali l'apertura di cantieri edili o simili, su presentazione di apposita richiesta e per una durata massima di anni uno. In tali casi deve essere disposta idonea segnalazione di pericolo ed, eventualmente, quella di divieto. L’accesso provvisorio o da cantiere deve essere segnalato tramite apposita segnaletica di pericolo (Figura II 35 art. 103) con pannello integrativo (Modello II 6/g art. 83) "Uscita mezzi". Ai lati dell’apertura a m. 5 dal ciglio bitumato dovrà essere posto il cartello di divieto di accesso diametro cm. 60-90 (Figura II 46 art. 116) con pannello integrativo "eccetto i mezzi non autorizzati" (Modello II 6/g art. 83) .
19. Nuovi accessi e nuove diramazioni, debbono avere una larghezza minima di mt. 3,00 ed una larghezza massima di mt.10,00 comprensiva di svasi di raccordo al margine della strada di cui al comma 10. Nel caso di transito sistematico e frequente di veicoli pesanti (autocarri, autotreni, etc.), si debbono adottare una larghezza dell’accesso di mt. 6,00 - 10,00 ed innesti sulla carreggiata con raccordo circolare di raggio pari a 6,00 metri. Qualora l’accesso sia unico, si deve prevedere un’area interna di forma ed ampiezza tali da permettere, oltre allo stazionamento, anche l’eventuale inversione di marcia dei veicoli, al fine di evitare manovre di retromarcia sulla strada; in alternativa, è possibile separare l’ingresso e l’uscita con percorso interno a senso unico. 
20. Fatto salvo quanto previsto in materia dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di attuazione, nel caso di costruzioni di nuove varianti o di allargamento della sede stradale delle Provinciali, qualora l’opera comporti la demolizione di accessi carrai autorizzati o comunque esistenti, occludendo in tal modo le proprietà private laterali, la Provincia può costruire nuovi accessi, nel rispetto delle distanze previste dal Codice della Strada, anche prevedendo l’eventuale inserimento di strade di servizio per il collegamento di più accessi privati sulla strada provinciale. 
21. In corrispondenza di nuovi od esistenti tronchi stradali di “scorrimento”, realizzati per bypassare centri abitati anche come itinerario prevalente per i mezzi pesanti, al fine di ridurre le situazioni di potenziale pericolo e la salvaguardia della circolazione stradale, non sarà di norma concessa l’apertura di nuovi accessi privati. 
22. E’ in ogni caso vietata l’apertura di accessi o diramazioni lungo le rampe di intersezioni sia a raso che a livelli sfalsati, nonché lungo le corsie di accelerazione e di decelerazione e le canalizzazioni. 
23. Non è consentita l’apertura di accessi aventi dimensioni maggiori di quelle indicate al comma 15. E’ vietata inoltre la realizzazione, a lato della strada, di piazzali aperti privi di accessi definiti. 
24. A tutela e salvaguardia della circolazione stradale, al fine di ridurre le situazioni di potenziale pericolo, attraverso anche il contenimento del numero di accessi alle strade provinciali, non sarà concessa l’apertura di nuovi accessi a fondi che usufruiscono della possibilità di accedere alla viabilità ordinaria a carattere comunale o vicinale ad uso pubblico o tramite altri mappali confinati cui il titolare del fondo abbia diritto, anche per tramite di servitù di passaggio. Il frazionamento artificioso di terreni già dotati di accesso o di possibilità di acceso non verrà tenuto in considerazione ai fini dell’interclusione del fondo e pertanto tali richieste saranno negate.

Articolo 23 - Accessi strade extraurbane

1.    Nelle strade extraurbane secondarie – categoria “C” - sono consentiti accessi privati nel rispetto delle prescrizioni di cui al presente paragrafo. Gli accessi devono essere coordinati e possibilmente accoppiati per la costituzione di un unico innesto. 
2.    Gli accessi privati alle strade locali extraurbane – categoria “F” - possono essere diretti. 
3.    Nei tratti di strada extraurbana secondaria - categoria “C” - sono consentiti nuovi accessi privati ubicati a distanza non inferiore, di norma, a metri trecento tra loro, misurata tra gli assi degli innesti consecutivi (accessi o intersezioni) per ogni senso di marcia. Tale misura potrà essere derogata, fino ad un minimo di 100 metri, qualora, in relazione alla situazione morfologica, risulti particolarmente gravosa la realizzazione di strade parallele. 
4.    Nel caso di frazionamento di area laterale alla strada, o nel caso di altra proprietà comunque costituita, l’apertura o regolarizzazione di un accesso può essere consentito, nel rispetto del comma precedente, preferibilmente attraverso la costituzione di un unico fronte di immissione sulla strada provinciale anche con unione ad altro accesso preesistente, purché già autorizzato. 
5.    Ferma restando le limitazioni poste dal Codice della Strada e dal presente Regolamento, non è consentito aprire nuovi accessi nei seguenti casi: 
a) ove non sia possibile, per le particolari caratteristiche dei luoghi o della geometria della strada, assicurare, in ambedue i sensi di marcia, una distanza di visibilità minima uguale al triangolo di visibilità, sì come previsto dal Decreto 19.04.2006 “Caratteristiche geometriche degli elementi dell’intersezione”; 
b) nei tratti dei raccordi verticali (dossi) e per una distanza minima di 150 metri dal vertice: tale misura è ridotta a 100 metri per le strade extraurbane e locali. 
6.    Per le strade extraurbane locali – categoria “F” - le distanze minime di cui al comma 3, sono ridotte a metri trenta ( 30 mt ) nel solo caso di distanza tra accesso ed intersezione, fermo restando la verifica del triangolo di visibilità sopra determinato. Nei tratti rettilinei di lunghezza inferiore a m. 100 prima e dopo i punti di tangenza dell’arco della curva, possono essere aperti nuovi accessi a condizione che l’ingresso e l’uscita dei veicoli vengano effettuati solo con la manovra di svolta a destra. In alternativa, è possibile separare l’ingresso e l’uscita con percorso interno a senso unico. 
7.    Nei casi di cui al comma 6 per l’apertura di nuovi accessi dovrà essere data preferenza alla costituzione di un unico innesto, anche in accoppiamento con altri accessi autorizzati. 
8.    Il punto di osservazione convenzionale per le verifiche di visibilità viene posto altimetricamente ad una quota di mt. 1,00 al di sopra del piano viabile. 
9.    I nuovi accessi o diramazioni debbono collegarsi alla strada extraurbana secondaria con confluenza a “T” e dimensionati secondo i criteri stabiliti per la progettazione delle intersezioni stradali come da Decreto 19.04.2006 del Ministero Infrastrutture e dei Trasporti (G.U. n. 170 del 24/07/2006).

Articolo 24 - Accessi strade urbane

1.    Gli accessi alle strade locali urbane possono essere diretti. In ambito urbano, l’accesso diretto ad un’area o ad un edificio idoneo allo stazionamento di uno o più veicoli è denominato “passo carrabile”. 
2.    I passi carrabili devono avere un’ubicazione ed una configurazione plano-altimetrica tali da: 
a) non arrecare pericolo od intralcio alla circolazione veicolare e pedonale; 
b) agevolare le manovre dei veicoli in ingresso o in uscita dal passo carrabile. 
3.    Gli accessi alle strade locali urbane (passi carrabili) devono essere ubicati a distanza non inferiore a 12 m dalle intersezioni - sia che l'intersezione sia posta sul medesimo lato del passo carrabile che sul lato opposto - misurati dall'intersezione dei cigli stradali fino al punto del passo carrabile più prossimo all'intersezione. In ogni caso, deve essere visibile da una distanza pari allo spazio di frenata risultante dalla velocità massima consentita nella strada medesima. 
4.    I comuni hanno la facoltà di autorizzare distanze inferiori a quelle fissate ai commi 2 e 3, per i passi carrabili già esistenti all’entrata in vigore del C.d.S. 285/92, nel caso in cui sia tecnicamente impossibile procedere all’adeguamento degli stessi. 
5.    In corrispondenza del passo carrabile, i bordi del marciapiede devono essere raccordati con adeguata curva o svaso: la continuità del piano del marciapiede in corrispondenza del passo carrabile deve essere preferibilmente mantenuta. 
6.    Al fine di salvaguardare la sicurezza e la fluidità della circolazione stradale, nonché di ridurre le situazioni di potenziale pericolo anche attraverso il contenimento del numero di accessi lungo le strade provinciali, non sarà concessa l’apertura di nuovi accessi a fondi che già ne usufruiscano: dal frazionamento delle proprietà fondiarie non sorge alcun diritto in ordine alla apertura di nuovi innesti sulla viabilità pubblica.

Articolo 25 - Accessi ai distributori di carburanti liquidi e gassosi

1.    E’ vietata l’istituzione di accessi relativi a distributori di carburanti liquidi e gassosi: 
a) in corrispondenza di incroci, biforcazioni o diramazioni a distanza inferiore a mt.95 a partire dal punto di incontro degli allineamenti dei bordi interni delle carreggiate costituenti bivio. Nel caso in cui gli allineamenti medesimi fossero raccordati da una curva, la suddetta distanza, non inferiore a mt. 95, deve partire dal punto di tangenza della curva stessa; 
b) lungo tratti di strada in curva, come definita dal’art. 3, comma 1, lettera 20), e comunque con raggio di curvatura inferiore a mt. 300. Si può derogare a tale divieto qualora si tratti di unico impianto nel territorio di un comune montano; 
c) in corrispondenza di tratti di strada con pendenza superiore al 5%; 
d) a distanza inferiore a m.95 sia dai dossi, sia dai punti di tangenza delle curve stradali; 
e) lungo strade Provinciali costituenti bivio con le statali a distanza inferiore a mt. 95 dal bivio stesso, misurata con i criteri di cui al punto a) restando ferme le distanze stabilite per le strade costituenti itinerario internazionale nei vigenti accordi internazionali; 
f) in corrispondenza dei passaggi a livello con o senza barriera, ai fini della sicurezza ed ai fini dell’avvistamento della prescritta segnaletica ad una distanza minima di mt. 200 misurati fra la rotaia più vicina e l’estremo più prossimo dell’impianto; 
g) lungo le sole strade di Cat. “F” a distanza inferiore a mt.100 da accessi di rilevante importanza, considerando entrambe le direttrici di marcia. A base della valutazione dell’importanza dell’accesso si deve tenere conto della destinazione dello stesso (alberghi, motels, ristoranti, bar provvisti di piazzale di sosta, parcheggi pubblici, centri commerciali, ecc.) nonché dei relativi flussi di traffico. 
2.    Gli accessi delle stazioni di rifornimento con distributore di gasolio e delle stazioni di servizio, devono essere in numero di due con la lunghezza di m. 15 ciascuno, intervallati da uno spartitraffico della lunghezza fissa, misura lungo il fronte stradale, di m. 30, con un fronte stradale pari a m. 60, salvo quanto previsto dal successivo comma 6. 
3.    All’interno dei centri abitati, ai sensi dell’art. 61, comma 3, del D.P.R. 495/92, sono applicabili le deroghe comunali di cui all’art. 46, comma 6 dello stesso decreto. 
4.    Gli accessi delle stazioni di rifornimento senza distributore di gasolio devono essere in numero di due con la lunghezza variabile da mt. 7,50 a mt. 10 ciascuno, intervallati da uno spartitraffico della lunghezza fissa, misura lungo il fronte stradale, di mt. 10. 
5.    Nei tratti di strada ricadenti all’interno dei territori in ambito montano o collinare, ove per ragioni geografiche non sia possibile un fronte di m. 60, è ammessa la realizzazione di impianti distributori carburanti con lunghezza fronte di cui al comma 4, fatte salve le condizioni di visibilità degli accessi. In tal caso devono essere installati i segnali di cui alla Circolare Ministero LL.PP. n. 3989 del 6.12.1986, per l’erogazione del prodotto “gasolio” alle sole autovetture. 
6.    Nel caso che l’area di servizio sia ubicata lungo una strada classificata come extraurbana secondaria – categoria C -, ed in corrispondenza dei tronchi stradali di “scorrimento” realizzati per bypassare centri abitati anche come itinerario prevalente per i mezzi pesanti, gli accessi all’area sono collegati a idonee corsie di accelerazione e decelerazione, a seconda delle necessità dovuta al volume del traffico veicolare valutata dal Servizio preposto alla gestione patrimoniale. Nei tratti stradali in cui sia vietata la manovra di svolta a sinistra, l’accesso in uscita dall’impianto dovrà essere realizzato con un’inclinazione di 30° rispetto all’asse stradale come da schema di cui alla Circolare ANAS n. 6/2008 prot. 47687-P del 02.04.2008. 
7.    Per lo spartitraffico è indicata una larghezza non inferiore a mt. 0,50 e non eccedente i mt. 1,50, delimitato da cordolo rialzato la cui altezza misurata a partire dal piano della banchina stradale, dovrà essere compresa tra 20 e 30 cm. 
8.    Il ciglio verso strada dello spartitraffico deve essere ubicato di norma a non oltre mt. 2,50 dal ciglio bitumato della strada e comunque sempre in allineamento alla segnaletica marginale: su tale spartitraffico non possono essere impiantati segnali di qualsiasi genere, piantagioni od altro eccedenti l’altezza di mt. 0,70 misurata sul piano della banchina stradale. 
9.    I distributori e relativi serbatoi interrati devono essere sempre ubicati ad una distanza minima di m. 3,00 dal confine stradale. 
10.    E’ consentita l’installazione di adeguata pensilina, a copertura dell’isola destinata agli erogatori di carburante, purché i sostegni della medesima siano impiantati a non meno di m. 10,00 dal confine di proprietà stradale e l’aggetto della pensilina stessa non superi in proiezione orizzontale il ciglio dell’aiuola spartitraffico.
11.    Ove sia strettamente necessario per la sicurezza della viabilità è consentito l'abbattimento degli alberi facenti parte dell'alberatura stradale, salvi gli eventuali vincoli e previo ottenimento di tutte le prescritte autorizzazioni. 
12.    L’autorizzazione provinciale alla realizzazione dell’accesso è subordinata a quella di competenza comunale o di altri Enti all’esercizio dell’impianto. 
13.    La domanda, oltre a quanto previsto nel precedente art. 7, dovrà essere altresì corredata dai seguenti documenti: 
a) planimetria scala 1/500 con la posizione dell'impianto rispetto agli incroci, biforcazioni, curve; 
b) planimetria scala 1/200 comprendente tutti i particolari costruttivi dell'impianto, compreso il fronte di accesso e di spartitraffico, l'ubicazione e superficie del chiosco e dei vari servizi, l'ubicazione delle colonnette, dei serbatoi e loro capacità da cui risulti, altresì, in linea tratteggiata, il confine della proprietà stradale, in modo da poter individuare la parte di area pubblica occupata dall'impianto e dagli eventuali sbancamenti di visuale; 
c) sezione tipo comprendente la sagoma stradale e l'impianto stesso con i particolari costruttivi delle opere occorrenti per lo scolo delle acque e la distanza dal confine stradale dei serbatoi ed impianti interrati nel rispetto degli artt. 16 e 17 del Codice della Strada;
d) bozzetto in scala e colori degli eventuali cartelli pubblicitari in dotazione all'impianto (per i cartelli pubblicitari dovrà essere presentata istanza ai sensi del titolo 4 del presente Regolamento), con le modalità di cui al precedente art. 7-bis e alle condizioni di cui al successivo art.39.
14.    La pavimentazione dei piazzali a servizio degli impianti deve essere per qualità, tipologia e portanza non inferiore a quella del piano viabile della strada prospiciente. Lo stesso dicasi per la pavimentazione degli accessi che deve essere inoltre attestata, senza soluzione di continuità, alla carreggiata stradale. 
15.    Per gli impianti distributori di carburanti liquidi e gassosi che ricadano lungo un tratto di strada in zona in cui la conformazione del terreno, lungo i lati del tratto medesimo, sia tale da menomare, anche parzialmente, la visibilità, si prescrive che, in corrispondenza degli accessi deve essere garantita, anche mediante opportuni sbancamenti, una visibilità minima corrispondente ad un triangolo rettangolo con cateti di m. 95 e di m. 3 misurati rispettivamente lungo il bordo bitumato della carreggiata e lungo la normale a questo in corrispondenza dell’estremo dell’accesso più sfavorevole. 
16.    Il triangolo di cui al precedente comma è ridotto a m. 15x3 nel caso in cui gli impianti ricadano entro traverse interne ai centri abitati regolarmente delimitati tenuto conto delle particolari situazioni locali di traffico derivanti dalla ubicazione degli impianti, evitando il determinarsi di situazioni di pericolo e di intralcio per la fluidità del traffico urbano. 
17.    Nel caso in cui in luogo delle banchine stradali esistano marciapiedi rialzati, anche la zona corrispondente antistante lo spartitraffico della stazione di distribuzione carburanti deve essere sistemata a marciapiede, avente le stesse caratteristiche dei marciapiedi stradali e perfettamente allineati con questi. 
18.    Dovrà essere garantita la continuità e l’integrità di tutte le opere di raccolta, canalizzazione e smaltimento delle acque stradali ed a tal fine si precisa che la relativa sezione non dovrà assolutamente essere alterata, quant’anche sia necessario procedere alla loro copertura. 
19.    Le acque di qualsiasi genere provenienti dalle stazioni di distribuzione carburanti e dai servizi annessi dovranno essere disciplinate secondo i migliori dettami della tecnica ed allontanate, senza recare molestia alcuna alle pertinenze stradali. Ne è vietato lo scarico od il convogliamento nelle opere idrauliche a sevizio della strada pubblica. 
20.    E’ vietato che un impianto di distribuzione carburanti abbia contemporaneamente accessi su due o più strade pubbliche. 
21.    Per la costruzione degli impianti di che trattasi è consentita l’occupazione in via precaria ed onerosa dei terreni di proprietà stradale fiancheggianti la piattaforma stradale (scarpate di sedi in rilevato/trincea da incorporare nel piazzale di servizio). 
22.    L’installazione e l’esercizio degli impianti di distribuzione di carburanti è subordinata al rispetto dell’art. 61 del Reg. C.d.S. e della normativa tecnica di attuazione, in particolare il D.M. 19/04/2006 “Caratteristiche geometriche degli elementi dell’intersezione”.

Articolo 26 - Attraversamenti e percorrenze stradali in genere

1.    Gli attraversamenti e le percorrenze di strade possono essere realizzate mediante strutture sopraelevate o in sotterraneo. Si distinguono in: 
a) attraversamenti trasversali, se interessano in tutto o in parte la sezione della sede stradale di proprietà della Provincia; 
b) percorrenze longitudinali, se seguono parallelamente l'asse della strada entro i confini della sede stradale di proprietà della Provincia; 
c) misti, se si verificano entrambe le condizioni precedenti.
2.    La soluzione tecnica prescelta per la realizzazione degli attraversamenti e delle percorrenze stradali deve tener conto della sicurezza e fluidità della circolazione sia durante l'esecuzione dei lavori che durante l'uso dell'impianto oggetto dell'attraversamento e della percorrenza medesimi, nonché della possibilità di ampliamento della sede stradale. In ogni caso sono osservate le norme tecniche e di sicurezza previste per ciascun impianto. 
3.    Al fine dell'ottenimento della concessione, possono fare istanza enti, società, concessionarie di servizi, privati cittadini o altro soggetto interessato. 
4.    La direzione dei lavori deve essere affidata a tecnico professionista che risponderà dell’andamento dei lavori stessi, della sicurezza del cantiere e del corretto ripristino della sede stradale, nonché del rispetto dei tempi e delle modalità di esecuzione. 
5.    Nel caso di esecuzione di opere o depositi che comportino la chiusura temporanea al transito della strada possono essere posti a carico del soggetto autorizzato/concessionario gli oneri per la deviazione e per i servizi di viabilità connessa anche se eseguiti da organi appartenenti ad altre amministrazioni. E’ facoltà della Provincia, mediante il competente Settore, disporre controlli e verifiche sulla corretta esecuzione e andamento dei lavori del cantiere e sul rispetto delle prescrizioni previste dall’autorizzazione/concessione. In difetto può essere ordinata la sospensione dei lavori fino al ripristino delle attività a norma. 
6.    Prima dell’inizio dei lavori per ogni tratto di strada dovranno essere presi accordi con il Capocentro o con il tecnico indicato dall’amministrazione provinciale per il sopralluogo tecnico al fine di stabilire posizioni, modalità, tempi di esecuzione e quant’altro necessario per una completa visione dell’intervento. 
7.    Al termine di ogni turno di lavoro gli scavi dovranno essere chiusi in modo da non costituire pericolo per la circolazione stradale; va a tal fine garantita la pulizia della strada ed in particolare lo sgombero totale dei mezzi e dei materiali ed evitare la presenza in superficie di materiale instabile o non legato. 
8.    Allo scopo di evitare ulteriori tagli della sede stradale per i successivi 5 anni, dovranno essere predisposti agli allacciamenti ad eventuali future derivazioni d’utenza, laddove programmate.
9.    Per i sostegni della pubblica illuminazione di nuova realizzazione, la distanza dal margine stradale sarà fissata in funzione delle condizioni locali con riguardo alla sicurezza del transito che in ogni caso non potrà essere inferiore a mt.1.00 salvo espresse deroghe per comprovate impossibilita tecniche: potrà essere richiesta la predisposizione di adeguate barriere di protezioni. 
10.    Al termine dei lavori dovrà essere presentata una dichiarazione di collaudo dei lavori eseguiti che certifichi il corretto ripristino dei luoghi. Resta a carico del soggetto autorizzato/concessionario la responsabilità sulla corretta esecuzione dei lavori ai fini della responsabilità verso terzi. Non investe la responsabilità della Provincia il difetto o la non perfetta esecuzione dei lavori riguardanti l’impianto realizzato nel corpo stradale. 
11.    Durante l’esecuzione dei lavori e durante la gestione dell’impianto installato il soggetto autorizzato/concessionario è tenuto a garantire il perfetto funzionamento e la manutenzione dell’opera anche per i riflessi sul corpo stradale. In tal caso può essere ingiunto l’intervento di ripristino o riparazione della strada. La Provincia può sempre agire in danno ai fini della tutela della pubblica incolumità e per la salvaguardia dell’infrastruttura. 
12.    Il titolare della concessione/autorizzazione relativa ad occupazione del suolo sottosuolo e soprassuolo per impianti a rete resta obbligato a rimuovere prontamente i medesimi a propria cura e spesa qualora siano di ostacolo all’esecuzione di lavori stradali.
13.    Le opere di attraversamento e percorrenza potranno essere utilizzate solo dopo la presentazione della fine lavori e l'esito positivo del collaudo, limitatamente alla verifica della rispondenza delle prescrizioni (art. 67 D.P.R. 16.12.1992 n. 495) o dopo la realizzazione delle opere contestate a seguito di accertamento di cui all’art.18.

Articolo 27 - Attraversamenti e percorrenze in sotterraneo

1.    Gli attraversamenti e le percorrenze stradali in sotterraneo sono posizionati in appositi manufatti o in cunicoli e pozzetti e sono realizzati prioritariamente con sistema a spinta degli stessi nel corpo stradale e devono essere idonei a proteggere gli impianti in essi collocati ed assorbire le sollecitazioni derivanti dalla circolazione stradale. 
2.    Eccezionalmente, e solamente per brevissimi tratti, ove si sia in presenza di manto stradale parzialmente alterato, è consentita la realizzazione mediante scavo. 
3.    I cunicoli, le gallerie ed i servizi, i pozzetti e gli impianti sono dimensionati in modo da consentire la possibilità di interventi di manutenzione senza che ciò comporti manomissione del corpo stradale o intralcio alla circolazione. I cunicoli, le gallerie ed i pozzetti sono, comunque, realizzati in modo da consentire la collocazione di più servizi in un unico attraversamento. Non è consentita la collocazione di condotte di gas in cunicoli contenenti altri impianti e la cui presenza contrasti con norme di sicurezza. L'accesso agli attraversamenti e alle percorrenze avviene mediante pozzetti collocati, di norma, fuori della fascia di pertinenza stradale e, salvo casi di obiettiva impossibilità, a mezzo di manufatti completamente interrati con chiusino affiorante purché non insistano sulla carreggiata. Eccezionalmente, e solo in ambito urbano, potrà essere valutato diversamente. 
4.    Gli attraversamenti trasversali della sede stradale dovranno essere realizzati, di preferenza, perpendicolarmente al suo asse. 
5.    Le condutture in percorrenza dovranno essere poste prioritariamente al di sotto del piano viabile salvo nei tratti dove ne sia riscontrata la materiale impossibilità e sempre che non siano possibili soluzioni alternative. Nei tratti di strada in rilevato, qualora oggettive e comprovate condizioni rendano inevitabile operare al di sotto della piattaforma stradale, la percorrenza dovrà essere eseguita al centro della corsia. 
6.    I tubi di sfiato delle condotte gas dovranno essere posizionati al di fuori della carreggiata e delle banchine: i vari manufatti per l’alloggiamento dei contatori devono rispettare le distanze previste ai sensi dell’art. 26 del D.P.R 495/92. 
7.    La profondità, rispetto al piano stradale, dell'estradosso dei manufatti protettivi degli attraversamenti e delle percorrenze in sotterraneo misurata dal piano viabile di rotolamento, non può essere inferiore di norma a metri 1, fatte salve le specifiche tecniche di cui al “Decreto Scavi” (D.M. 1 ottobre 2013 - Ministero Sviluppo Economico). Qualora la posa delle condutture avvenga in corrispondenza di tratti di strada dove è prevista, sulla base delle caratteristiche geometriche, l’installazione di una barriera metallica di sicurezza, la profondità minima a cui deve trovarsi l’estradosso delle condutture non potrà essere inferiore a m. 1,50 al di sotto del ciglio stradale.
8.    Resta facoltà della Provincia verificare i requisiti dei materiali utilizzati per il riempimento dei cavi a quanto prescritto nel provvedimento di concessione, tramite prelievi in contraddittorio e la successiva certificazione eseguita da laboratorio sperimentale autorizzato. Gli oneri e le spese relative sono totalmente a carico del concessionario e garantiti dal deposito cauzionale. 
9.    In caso di attraversamento, mediante manomissione del piano viabile, gli scavi dovranno essere eseguiti su metà carreggiata alla volta. 
10.    Lo scavo per le percorrenze sarà fatto a varie riprese e per tratti continui di lunghezza non superiore generalmente a metri 100. Non sarà mai intrapreso alcun prolungamento, se non dopo aver chiuso il tratto superiore per la lunghezza corrispondente. 
11.    Tutte le materie di scavo saranno collocate fuori della sede stradale in maniera da lasciarla completamente libera, restando stabilito che la medesima non potrà essere ingombrata per alcun titolo o causa. 
12.    Sia nelle percorrenze longitudinali, sia negli attraversamenti trasversali, i ripristini del piano viabile e sue pertinenze dovranno essere eseguiti secondo le prescrizioni imposte nel titolo autorizzativo. Dovranno altresì essere ripristinati a carico del richiedente tutta la segnaletica e l’arredo stradale preesistente. 
13.    Per le percorrenze che interessano il piano viabile bitumato, la ripresa con conglomerato bituminoso a caldo del tipo “tappeto d’usura” dovrà avvenire per l’intera larghezza della carreggiata stradale fatte salve le specifiche tecniche di cui al “Decreto Scavi” (D.M. 1 ottobre 2013 - Ministero Sviluppo Economico). Eccezionalmente, e solo in ambito urbano, potrà essere valutato diversamente. Il concessionario resta obbligato comunque alla fresatura della pavimentazione bituminosa preesistente qualora problemi di quote e di raccordi altimetrici lo rendano necessario. 
14.    Qualora l’inizio o la fine della percorrenza coincida con un tratto in curva il ripristino del manto bituminoso dovrà essere esteso fino alla fine della curva stessa. 

Articolo 28 - Attraversamenti e percorrenze con strutture sopraelevate

1.    Gli attraversamenti trasversali con strutture sopraelevate devono essere realizzati mediante sostegni situati fuori dalla carreggiata con distanze che consentano futuri ampliamenti e comunque devono essere ubicati ad una distanza dal margine della strada uguale all’altezza del sostegno misurata dal piano di campagna più il maggior franco di sicurezza che non dovrà essere inferiore a mt 1,5. Ciascun attraversamento dovrà disporsi con un angolo non minore di 30 gradi con l’asse della strada. L’accesso al manufatto di attraversamento deve essere previsto al di fuori della carreggiata. 
2.    Negli attraversamenti trasversali sopraelevati il franco, sul piano viabile nel punto più depresso, deve essere maggiore o uguale al franco prescritto della normativa per i ponti stradali compreso il maggior franco di sicurezza e fatte salve le diverse prescrizioni previste dalle norme tecniche vigenti per ciascun tipo di impianto. L’altezza minima complessiva deve essere comunque di mt 6. 
3.    Le opere sopraelevate longitudinali (percorrenze) sono di norma realizzate nelle fasce di pertinenza stradali e i sostegni verticali devono essere ubicati al di fuori delle pertinenze di servizio a una distanza dal margine della strada uguale alla altezza del sostegno misurata dal piano di campagna più un franco di sicurezza. Si può derogare da tale norma quando le situazioni locali eccezionali non consentono la realizzazione dell'occupazione sopraelevata longitudinale all'esterno delle pertinenze di servizio, purché nel rispetto delle distanze e dei franchi di sicurezza dei sostegni verticali da ubicare in ogni caso al di fuori della carreggiata, previo verifica ed accertamento tecnico di impossibilità ad eseguire l’intervento in altro modo.
4.    Il mantenimento dei sostegni per linee elettriche aeree esistenti, posti a distanza non regolamentare dal confine di proprietà stradale, potrà essere accordato con concessione in deroga, ai sensi del D.M. 21/03/1988, n° 449 e successive modifiche apportate con Decreto del Consiglio dei Ministri in data 23/04/1992, nel rispetto delle seguenti condizioni: 
a) l'altezza minima dei conduttori sul piano viabile non dovrà essere inferiore a mt. 6,00; 
b) i conduttori saranno sostenuti ai lati da sostegni a tralicci infissi nel terreno mediante blocchi di fondazione in calcestruzzo e posti ad una distanza dal confine di proprietà stradale non inferiore ai 2/5 dell'altezza fuori terra del sostegno stesso. 

Articolo 29 - Muri di sostegno

1.    Nella costruzione dei muri di sostegno dovranno essere rispettate le seguenti condizioni: 
a) i muri di sostegno dovranno avere andamento parallelo all'asse stradale e senza avere sporgenza; 
b) la loro struttura e le loro dimensioni dovranno essere tali da resistere alle spinte delle terre, degli eventuali sovraccarichi e spinte sismiche, secondo quanto prescritto dalla vigente normativa tecnica; 
c) dovranno essere muniti di retrostante drenaggio; 
d) non dovranno essere più alti del terreno da sostenere; 
e) oltre la loro facciavista non potranno essere posti corpi aggettanti; 
f) la loro costruzione deve avvenire arretrata almeno di mt. 1,50 rispetto alla linea determinata dal piede della scarpata da sostenere, salvo che non esistano allineamenti precostituiti; 
g) le acque provenienti dal terreno dovranno essere raccolte in apposita cunetta e scaricate nella fossetta stradale mediante pozzetto ricavato posteriormente al muro; 
h) le parti terminali del muro dovranno essere adeguatamente raccordate alla scarpata. 

Articolo 30 - Occupazione di scarpata

1.    Le occupazioni di scarpata possono essere concesse per costruire accessi alle proprietà laterali, per impianti ecc.., per la realizzazione di marciapiedi, piste ciclabili o parcheggi interni purché non aventi accesso diretto alla strada (delimitati da aiuola spartitraffico).
2.    Il permesso comunque denominato di occupare le scarpate stradali o di eseguire su di esse rinterri o tagli non conferisce al concessionario la proprietà della scarpata stessa. 
3.    Tanto i rinterri che gli scavi dovranno essere sistemati con scarpate regolari e la loro superficie dovrà essere limitata al minimo indispensabile.
4.    I rinterri e le scarpate laterali potranno essere sostenuti da muri che non dovranno elevarsi oltre il piano stradale nel caso di rinterri e superare in altezza la scarpata da sostenere in caso di tagli. 
5.    I rinterri ed i tagli dovranno essere praticati in maniera da non alterare lo scolo delle acque che scorrono regolarmente sulla strada.

Articolo 31 - Scarico di acque nei fossi laterali stradali

1.    E' vietato lo scarico nei fossi e nelle cunette stradali di acque luride, rifiuti industriali o acque comunque inquinate. 
2.    Con apposita concessione possono essere ammessi scarichi di acque meteoriche provenienti da aree cortilive coperte o agricole nelle opere idrauliche stradali, in misura non superiore alla capacità di smaltimento delle stesse. 
3.    Ai fini del rilascio della concessione/autorizzazione, dovrà essere inoltrata apposita domanda sulla quale dovranno essere indicati: 
a) per lo scarico di acque meteoriche: superficie scolante della massima portata idrica addotta nel fosso; 
b) per lo scarico di acque provenienti da insediamenti artigianali, commerciali e/o ricettivi: stima della portata idrica adottata nel fosso e sistemi di depurazione scelti. 
4.    Sono ammessi gli scarichi di acqua provenienti da insediamenti produttivi unicamente se depurati e comunque aventi le caratteristiche chimiche previste dalla vigente normativa in materia di scarichi in acque superficiali. Lo scarico deve essere autorizzato dall’Ente competente ai sensi di legge. Non sono ammessi scarichi di acque nere ancorché trattati o depurati provenienti da fosse biologiche, depuratori o sub irrigazioni.
5.    I soggetti autorizzati allo scarico di liquidi nei fossi stradali sono tenuti alla manutenzione del fosso stesso per garantirne l’efficienza idraulica. La manutenzione sarà estesa a tutto il fosso interessato dallo scarico fino al punto di confluenza con un collettore di ordine idraulico superiore.
6.    Qualora venga accertata la mancata manutenzione del fosso, la Provincia ha facoltà di provvedere direttamente all’esecuzione dei lavori necessari, addebitandone le spese al concessionario inadempiente al quale, persistendo l’inadempienza, può essere revocata l’autorizzazione allo scarico, previa elevazione di verbale di contestazione ai sensi dell’art. 15 del Codice della Strada.
7.    Nel caso in cui la verifica idraulica non risulti soddisfacente, l’interessato può presentare progetto di adeguamento delle opere stradali ed idrauliche conseguenti all’immissione. Tali opere possono essere autorizzate se compatibili con la struttura stradale. Le spese ed ogni altro onere sono a carico del richiedente. 
8.    Allo sbocco dello scarico nella fossetta stradale dovrà essere costruito un manufatto in muratura che fissi invariabilmente la sezione della fossetta stradale e la luce di immissione, che permetta le ispezioni da parte dei tecnici dell’Ente e consenta la chiusura dello scarico in caso di accertamento di scarichi non conformi.
9.    In relazione alla quantità delle acque convogliate nel fosso stradale saranno prescritti i lavori necessari per non alterare la fossetta stessa quali allargamenti, rivestimenti, briglie, e quant’altro ritenuto necessario. 
10.    La Provincia può negare l’autorizzazione allo scarico qualora ravvisi che il fosso abbia caratteristiche idrauliche insufficienti allo smaltimento delle portate. 

Articolo 32 - Copertura fossi laterali stradali

1.    Non è consentita la copertura dei fossi stradali o la formazione di terrapieni lungo tutto il fronte salva l’area strettamente necessaria alla realizzazione degli accessi. 
2.    Laddove autorizzata, la copertura del fosso deve essere: 
a) correttamente dimensionata e corredata da idonea relazione idrogeologica che ne definisca le caratteristiche di funzionamento in relazione alla sua collocazione territoriale; 
b) formata con tubi autoportanti in cemento del diametro interno adeguato a consentire il regolare smaltimento delle acque piovane senza la formazione di ristagni sulla sede stradale e in genere non inferiore a mt. 0,50 oppure in p.v.c. di portata equivalente, disposti su un letto di calcestruzzo di cemento di conveniente spessore ed in modo che la loro generatrice superiore risulti più bassa dell’adiacente banchina stradale di mt. 0,2. I tubi devono essere muniti alle estremità di muri di testata in calcestruzzo di mt. 0,4 di spessore e con fondazioni spinte almeno a mt. 0,4 sotto il fondo normale del fosso; 
c) il piano superiore della copertura va in calcestruzzo e deve risultare allo stesso livello della sede stradale, in piano, e deve essere sagomato a cunetta alla francese, ovvero con corda di mt.1 e saetta di cm.5 , e deve avere griglie mobili e transitabili con interasse non maggiore di mt. 10/15, in modo da rendere più agevole lo spurgo della copertura. 
d) l’asse della copertura deve corrispondere a quello del fosso; 
e) il terreno, cui la copertura dà accesso, deve altimetricamente essere disposto o sistemato in modo che le acque non abbiano in alcuna maniera a riversarsi sulla strada, sovrastando alla copertura stessa; 
f) la fascia di suolo derivante dalla copertura antistante la proprietà privata non può essere adibita a parcheggio e deve essere divisa dalla circolazione della strada mediante la posa di cordolo spartitraffico con formazione di aiuola o marciapiede; 
g) realizzata secondo la miglior tecnica costruttiva ed in conformità alle prescrizioni contenute nella concessione/titolo autorizzativo.

Articolo 33 - Occupazioni temporanee. Ponteggi

1.    Per i ponteggi dovrà essere presentata apposita richiesta corredata da relazione tecnica, documentazione fotografica ed elaborati grafici in modo da valutare l’occupazione della sede stradale. 
2.    In particolare dovranno essere rispettate le seguenti condizioni: 
a) durata stabilita nel titolo; 
b) nel caso in cui il ponteggio venga realizzato in proprietà privata, il ponteggio dovrà essere installato e mantenuto per il tempo strettamente necessario per i lavori e dovrà essere rimosso non appena gli stessi saranno ultimati; 
c) la superficie dovrà essere debitamente transennata e segnalata, anche durante le ore di chiusura del cantiere, in conformità a quanto disposto dal codice della strada e dal regolamento di attuazione; 
d) in conseguenza dei lavori edili non dovrà essere danneggiato il suolo pubblico; 
e) in seguito alla occupazione non dovrà essere in alcun modo manomessa la segnaletica stradale esistente o non dovrà esserne impedita la visione. 
3.    Per occupazioni temporanee inferiori ad una giornata lavorativa (a titolo esemplificativo: carico/scarico, rifornimento carburanti uso domestico, potature piante, etc.) l’istanza dovrà essere corredata dalla seguente documentazione: 
a) domanda in bollo con allegata n. 1 marca da bollo per il rilascio dell’autorizzazione; 
b) planimetria in scala 1:10.000 o 1:5.000; 
c) planimetria catastale della zona scala 1:2.000; 
d) piante e sezioni scala 1:100 o 1:200 con l’indicazione della superficie da occupare; 
e) documentazione fotografica del luogo di installazione riportante 100 metri sia da una parte che dall’altra del punto di interesse; 
f) schemi segnaletici come da Decreto 10 luglio 2002 “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo”. 

Articolo 34 - Ripristino dello stato dei luoghi e danni procurati dal concessionario

1.    Nel caso di decadenza, revoca o rinuncia, il titolare del provvedimento autorizzativo/concessione perde i poteri e le facoltà connesse al provvedimento ed è obbligato all’immediato sgombero ed alla rimessa in pristino dell’area pubblica eventualmente occupata o interessata, di modo che la stessa sia riconsegnata all’Ente gestore della strada nello stato preesistente. 

Articolo 35 - Obblighi dei frontisti delle strade

1.    I proprietari o soggetti aventi titolo sui fondi e terreni che confinano con il corpo delle strade di competenza della Provincia di Pistoia hanno l’obbligo: 
•    di tenere regolate le siepi, compresa la vegetazione spontanea, in modo da non restringere o danneggiare le strade e le relative pertinenze, evitando in tal modo di arrecare potenziali pericoli per la pubblica incolumità; 
•    di tagliare i rami che si dovessero protendere oltre il confine stradale, che nascondano la segnaletica o ne compromettano la leggibilità dalla distanza e dall’angolazione necessaria; 
•    di rimuovere, nel più breve tempo possibile, ramaglie di qualsiasi specie e dimensione che derivino dai terreni laterali privati qualora per effetto di intemperie, o di qualsiasi altra causa anche naturale, vengano a cadere nelle cunette, fossi, o sul piano stradale; 
•    di mantenere le siepi vive, impiantate fuori dai centri abitati alla distanza non inferiore ad un metro ed entro i tre metri dal confine stradale, ad un’altezza non superiore ad un metro; 
•    di verificare la stabilità degli alberi di alto fusto, qualora la loro altezza sia superiore alla distanza dal margine della strada, prevedendone la riduzione di altezza o l’abbattimento se sbandati o secchi; 
•    di provvedere al mantenimento dell’efficienza idraulica delle opere sottostanti accessi e passi carrabili privati, assicurando il regolare raccordo fra le fosse stradali a cielo aperto; 
•    di provvedere affinché lo scolo e il deflusso delle acque naturali o piovane dai campi agricoli, dalle pertinenze dei fabbricati e altra opera, anche in caso di piogge cospicue e prolungate, non sia causa di dilavamento ed erosione del terreno con conseguente invasione di fango ed acqua delle sedi stradali pubbliche; 
•    di non effettuare arature, erpicature, vangature, zappature ed ogni altra analoga lavorazione del terreno, a distanza inferiore a 1,50 metri dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea, salva la maggior distanza di effettivo confine stradale e salva maggior distanza prescritta da legge speciale; 
•    di mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale da impedire il franamento o cedimento del corpo stradale, nonché la caduta di massi o altro materiale sulla strada. 

Articolo 36 - Atti vietati

1.    Su tutte le strade provinciali e loro pertinenze, è vietato:
a) danneggiare in qualsiasi modo le opere, le piantagioni e gli impianti che ad esse appartengono, alterare la forma ed invadere od occupare la piattaforma e le pertinenze o creare comunque stati di pericolo per la circolazione; 
b) danneggiare, spostare, rimuovere o imbrattare la segnaletica stradale ed ogni altro manufatto ad essa attinente; 
c) impedire il libero deflusso delle acque che si scaricano sui terreni sottostanti; 
d) impedire il libero deflusso delle acque nei fossi laterali e nelle relative opere di raccolta e di scarico; 
e) far circolare bestiame, fatta eccezione per quelle locali con l’osservanza delle norme previste sulla conduzione degli animali; 
f) gettare o depositare rifiuti o materiale di qualsiasi specie, insudiciare e imbrattare comunque la strada e le sue pertinenze; 
g) apportare o spargere fango o detriti anche a mezzo delle ruote dei veicoli provenienti da accessi e diramazioni; 
h) scaricare senza regolare concessione, nei fossi e nelle cunette materiali cose di qualsiasi genere o incanalare in essi acque di qualunque natura; 
i) gettare dai veicoli in movimento qualsiasi cosa; 
j) lo spargimento di fango e detriti provenienti dai campi, causato dalla non corretta regimazione delle acque meteoriche anche in situazione di eccezionalità delle precipitazioni.

TITOLO QUARTO : OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE CON INSTALLAZIONE DI IMPIANTI/MEZZI PUBBLICITARI – PARTE I

Articolo 37 - Pubblicità sulle strade

Riferimenti normativi: Artt. 1 e 23 C.d.S. – Artt. 47-59 Reg. C.d.S.

1.    La pubblicità sulle strade provinciali è disciplinata, oltre che dal “Codice della Strada” D.Lgs. 30/04/1992 – n. 285 (C.d.S.) e del “Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada” D.P.R. del 16 dicembre 1992 n.495 (Reg. C.d.S.) anche dalle disposizioni del presente regolamento. 
2.    Il presente regolamento disciplina nel rispetto dei principi e dei criteri della normativa gli aspetti della pubblicità lungo, in prossimità e in vista delle strade di proprietà o in gestione della Provincia di Pistoia, nell’ambito degli obiettivi che la stessa persegue, con particolare riferimento alla sicurezza stradale di cui agli artt. 1 e 23 del Codice della Strada.
3.    La pubblicità sulle strade è intesa “lungo” la strada provinciale quando è collocata su suolo demaniale (e quindi entro i confini stradali) o su proprietà privata ma all’interno comunque della fascia di rispetto stradale. Si intende invece l’installazione “in vista” dalla strada provinciale quando la collocazione avviene su aree esterne ai confini stradali ed alle fasce di rispetto, ma comunque orientate con lo scopo di essere viste dagli utenti che transitano sulla strada cui è diretta. La valutazione dovrà tener conto dell’intenzionalità dell’interessato di rendere effettivamente visibile il mezzo pubblicitario dalla strada, oltre che dell’effetto che lo stesso può incidere sulla sicurezza stradale. 

Articolo 38 - Definizione dei mezzi pubblicitari
Riferimenti normativi: Art. 23 C.d.S. – Art. 47 Reg. C.d.S.

1.    Insegna di esercizio (art. 47, comma 1, Reg. C.d.S.): scritta in caratteri alfanumerici completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura installata nella sede dell’attività a cui si riferisce o nella pertinenza accessoria, anche non esclusiva, della stessa. Fuori dai centri abitati, per ogni sede di attività, può essere installata una sola insegna di esercizio considerandosi ogni altra analoga installazione quale “insegna pubblicitaria” soggetta alla disciplina di cartelli ed altri mezzi pubblicitari. L’insegna di esercizio può essere luminosa per luce propria o per luce indiretta. Laddove l’insegna di esercizio, o insegna pubblicitaria, sia del tipo “a bandiera”, cioè fissata alla struttura di sostegno ad una sola delle estremità laterali, la proiezione a terra della stessa dovrà ricadere all’interno della proprietà privata, non sono perciò ammesse insegne di esercizio a bandiera sovrastanti carreggiata, marciapiede o banchina stradale. 
2.    Preinsegna (art. 47, comma 2, Reg. C.d.S.): scritta in caratteri alfanumerici completata da freccia di orientamento ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bidimensionale utilizzabile su una o entrambe le facce, finalizzata all’indicazione direzionale della sede dove si svolge una determinata attività e in modo da facilitare il reperimento della stessa comunque nel raggio di 5 km. Non può essere luminosa né per luce propria né per luce indiretta. 
3.    Sorgente luminosa (art. 47, comma 3, Reg. C.d.S.): qualsiasi corpo illuminante che diffondendo luce illumina aree, fabbricati o manufatti. Le sorgenti luminose di tipo indiretto dovranno essere installate in proprietà privata e la fonte di luce deve essere orientata verso la proprietà privata per evitare ogni rischio di abbagliamento. 
4.    Cartello pubblicitario (art. 47, comma 4, Reg. C.d.S.): manufatto bidimensionale supportato da idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi quali manifesti, adesivi, etc. Può essere luminoso per luce propria o per luce indiretta, limitatamente alle installazioni in centro abitato, laddove sussista idonea illuminazione pubblica. La possibilità di installare un cartello pubblicitario luminoso sarà valutata dall’ ufficio competente per ogni singolo caso. 
5.    Striscione, locandina o stendardo (art. 47, comma 5, Reg. C.d.S.): sono impianti privi di rigidezza ed il loro posizionamento è ammesso esclusivamente per installazioni di carattere temporaneo (durata inferiore ad un anno). A seconda della tipologia e dell’iniziativa pubblicizzata si distinguono in: 
a) Striscioni: ammessi unicamente per la promozione pubblicitaria di manifestazione e spettacoli;
b) Locandine e stendardi: ammessi per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli oltre che per il lancio di iniziative commerciali. 
6.    Targa “professionale”: insegna di esercizio di dimensioni ridotte e superiori a cm. 30x40; di norma indica arti, mestieri, professioni e uffici. Può essere luminosa esclusivamente per luce indiretta. 
7.    Totem: possono essere installati esclusivamente in proprietà privata, all’interno del resede in cui si svolge l’attività reclamizzata soltanto se opportunamente delimitato da recinzione, muretto o manufatto di altro genere. Sono assimilabili del tutto alle insegne di esercizio e sono soggette alla relativa disciplina anche per quanto attiene i limiti dimensionali di cui all’art. 48, comma 1, Reg. C.d.S. e all’art. 35 del presente Regolamento. Per il loro posizionamento, ferma restando la distanza minima di metri 3,00, è richiesta una distanza di sicurezza dal limite della carreggiata equivalente all’altezza del dispositivo da installare maggiorato di un franco di sicurezza pari ad 1/3 della altezza totale e comunque non inferiore a mt.1,5. 
8.    Segno orizzontale reclamistico (art. 47, comma 6, Reg. C.d.S.): non è consentita apposizione di segni orizzontali reclamistici sulla sede stradale e sulle sue pertinenze. 
9.    Impianti pubblicitari di servizio (art. 47, comma 7, ed art. 51, comma 8, Reg. C.d.S.): sono ammessi esclusivamente all’interno dei centri abitati e nel loro posizionamento occorre tenere conto dei divieti imposti dall’ art. 51, comma 3 e delle distanze previste dall’ art. 51, comma 4 del Reg. C.d.S. (nel rispetto dell’ art. 23, comma 1, del C.d.S.). 
10.    Pubblicità effettuata con veicoli e rimorchi per conto di terzi: lungo le strade provinciali o in vista di esse non è consentita la pubblicità effettuata con veicoli e rimorchi per conto di terzi stazionanti in modo continuativo su aree demaniali transitabili. E’ fatto inoltre divieto di stazionamento anche momentaneo su aree demaniali non adibite al transito o alla sosta ( banchine, aiuole, scarpate ecc.) o su aree transitabili in modo da limitare la visibilità in corrispondenza di intersezioni od accessi. 
11.    Impianti pubblicitari a messaggio variabile: sia fuori che dentro ai centri abitati non è consentita l’ installazione di mezzi pubblicitari a messaggio variabile. 

Articolo 39 - Tipologie escluse

1.    Esulano dalla disciplina del presente regolamento, laddove collocati su suolo privato e salva valutazione in concreto ai sensi del comma 1 dell’art. 23 e ai sensi degli artt. 16-18 CDS: 
a) le targhe “professionali” aventi caratteristica di insegna di esercizio (contenenti i riferimenti essenziali dell’attività: nome o denominazione e natura dell’attività) se in aderenza a fabbricato o a recinzione in corrispondenza dello studio o dell’ufficio cui si riferiscono, di dimensioni inferiori a cm. 30x40; 
b) le bandiere ed altri elementi privi di messaggio pubblicitario opportunamente ancorati al fabbricato in area privata; 
c) la cartellonistica di cantiere come prevista dalla vigente normativa senza che su di essa venga apposto alcun tipo di messaggio pubblicitario e senza ripetizioni.

Articolo 40 - Dimensioni
Riferimenti normativi: Art. 23 C.d.S. – Art. 48 Reg C.d.S.

1.    I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari se installati fuori dai centri abitati, non devono superare la superficie di sei metri quadrati (6,00 mq.). 
2.    Le insegne d’esercizio purché poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli o in aderenza ai fabbricati, possono raggiungere la superficie di 20 mq.. Qualora la superficie di ciascuna facciata dell’edificio ove ha sede l’attività sia superiore a 100 mq, è possibile incrementare la superficie dell’insegna di esercizio nella misura del 10% della superficie di facciata eccedente i 100 mq fino al limite di 50 mq. Il parallelismo al senso di marcia deve essere valutato per tutto il tratto di visibilità dell’insegna e per entrambi i sensi di marcia. 
3.    Le preinsegne hanno forma rettangolare e dimensioni di m. 1,25 x m. 0,25 (con freccia di direzione incorporata). E’ ammesso l’abbinamento sulla stessa struttura di sostegno di un numero massimo di sei preinsegne per ogni senso di marcia. Su un palo di sostegno è possibile installare fino a tre preinsegne, per le ulteriori preinsegne è necessario integrare un secondo palo (a cura e spese del nuovo richiedente) per la stabilità dell’impianto pubblicitario. Le autorizzazioni relative all’inserimento di nuove preinsegne nell’impianto originario hanno la scadenza dell’autorizzazione di quest’ultimo; per le successive installazioni viene presentata apposita domanda corredata da attestazione del versamento delle spese di istruttoria, copia della autorizzazione originaria, da copia del nuovo bozzetto e dalla dichiarazione di stabilità riferita all’impianto nel suo complesso. 
4.    I cartelli pubblicitari, se installati fuori dal centro abitato, hanno dimensionamento libero fino ad una superficie massima di 6 mq per faccia. 
5.    Le dimensioni delle insegne, cartelli pubblicitari, preinsegne ed altri mezzi pubblicitari all’interno dei centri abitati, lungo le strade provinciali, sono soggette alle limitazioni dei regolamenti comunali. Laddove i regolamenti comunali in materia di pubblicità sulle strade non siano presenti, ovvero non contengano specifiche in tal senso, si applicano le disposizioni del Codice della Strada. 

Articolo 41 - Caratteristiche dei cartelli e dei mezzi pubblicitari
Riferimenti normativi: Art. 23 C.d.S. – Art. 49 Reg C.d.S.

1.    I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati nelle loro parti strutturali con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici. 
2.    I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari devono avere sagoma regolare (es. rettangolare, quadrata…), che in ogni caso non può essere quella di disco o di triangolo. Per ogni singola posizione deve essere installata una unica struttura di sostegno con unico pannello (monofacciale o bifacciale). Fanno eccezione gli impianti di preinsegne per i quali, ad una unica posizione, è consentito l’abbinamento sulla stessa struttura di sostegno di un numero massimo di sei preinsegne per ogni senso di marcia nella modalità indicata al comma 3 del precedente articolo. 
3.    Per strutture complesse di cui all’ art. 49, comma 3, Reg. C.d.S. oltre alla documentazione di cui all’art. 7-bis del presente regolamento, dovrà essere allegata anche idonea documentazione attestante la regolarità alla normativa di settore.

Articolo 42 - Ubicazione dei mezzi pubblicitari: “distanze minime - divieti assoluti – criteri geometrici”
Riferimenti normativi: Art. 23 C.d.S. – Art. 51 Reg. C.d.S. - Art. 49 e 153 D.Lgs del 2004, n. 42 

1.    “distanze minime” 
Per il posizionamento/collocazione dei mezzi pubblicitari devono essere rispettate le disposizioni del Codice della Strada, del Reg. Att. C.d.S. ed altresì le seguenti: 
a) le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia. Nel caso di installazione di impianto pubblicitario bifacciale, questa Amministrazione si riserva di procedere alla valutazione di conformità ai sensi dell’ art. 23, comma 1, del Codice della StradaS. in termini di sicurezza stradale, qualora sul lato opposto della strada sia presente - in corrispondenza o in prossimità dell’ impianto da autorizzare - segnaletica stradale di pericolo, di prescrizione o di indicazione. Sono escluse dal calcolo delle distanze dei segnali stradali di indicazione quelli relativi alla progressiva distanziometrica (art. 129 Reg. Att. C.d.S.) e quelli di localizzazione territoriale ( art. 134 Reg. Att. C.d.S.); in ogni caso i mezzi pubblicitari non debbono impedirne la visibilità; 
b) Per le strade extraurbane con limite di velocità permanente non superiore a 50 Km/h, fermi i divieti di cui all'art.51, comma 3, Reg. Att. CdS, la distanze di cui alla lett. e) e la distanza di cui al successivo comma 2, punto 2.a, lett. a), i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari si collocano in conformità all'art.51, comma 4, Reg. Att. CdS, ad eccezione di quei tratti di strada individuati con provvedimento del Dirigente Settore Strade, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente norma regolamentare, per i quali, in ragione di particolari condizioni di sicurezza, si dovranno rispettare le seguenti distanze minime: 
•    60 metri prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni; 
•    50 metri dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione, gli impianti semaforici e le intersezioni. 
In tali tratti, le autorizzazioni eventualmente già rilasciate in conformità al comma 4 dell'art.51 Reg. Att.CdS, ma a distanze inferiori di quelle sopra indicate, restano valide fino alla loro scadenza ed il rinnovo è subordinato all'adeguamento a cura e spese dell'interessato entro il termine di decorrenza del rinnovo stesso. 
c) Le norme di cui ai commi 2 e 4 ed il divieto di cui al comma 3, lettera c), art. 51 Reg. Att. C.d.S., non si applicano per le insegne di esercizio collocate in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e poste in aderenza a fabbricati esistenti, oppure fuori dai centri abitati collocate in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e ad una distanza non inferiore a mt.3,00 dalla carreggiata, oppure dentro ai centri abitati collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e ad una distanza fissata dal regolamento comunale, sempreché siano rispettate le disposizioni dell’ art. 23, comma 1, Codice della Strada (art.51, comma 5, Reg. Att. C.d.S.). 
Nel caso di insegne di esercizio parallele all’asse stradale, il divieto di installazione di cui all’articolo 51, comma 3, lettera b), Reg. Att. C.d.S. può essere disatteso nell’ipotesi in cui dentro ai centri abitati e nei tratti di strada extraurbani di cui alla precedente lettera b), l’installazione ricada fuori dall’area dell’intersezione come definita dal successivo comma 3, lettera c), e richiamato dal comma 2, lettera d) del presente articolo; e che sia comunque rispettata una distanza dal limite della carreggiata di almeno mt. 25,00 dentro ai centri abitati e nei tratti di strada extraurbani di cui alla precedente lettera b), e, fuori dai centri abitati, una distanza dal limite della carreggiata pari ad almeno mt. 100,00. Per il posizionamento parallelo al senso di marcia dei veicoli, ferma restando la distanza minima di metri 3,00, è richiesta una distanza di sicurezza dal limite della carreggiata equivalente all’altezza del dispositivo da installare maggiorato di un franco di sicurezza pari ad 1/3 dell’ altezza totale e comunque non inferiore a mt.1,5. 
d) le distanze di cui ai commi 2 e 4, art. 51 Reg. Att. C.d.S., ad eccezione di quelle relative alle intersezioni e di quella da altri impianti pubblicitari, non si applicano per i cartelli ed altri mezzi pubblicitari collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti per tutta la loro superficie in aderenza a fabbricati, oppure fuori dai centri abitati collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e ad una distanza non inferiore a mt.3,00 dal limite della carreggiata, ed dentro ai centri abitati collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli ed alla distanza stabilita dal regolamento comunale, sempreché siano rispettate le disposizioni dell’ art. 23, comma 1, Codice della Strada (art. 51, comma 6, Reg. Att. C.d.S.). Nel caso di cartelli ed altri mezzi pubblicitari paralleli all’asse stradale, il divieto di installazione di cui all’ articolo 51, comma 3, lettera b), Reg. Att. C.d.S. può essere disatteso nell’ipotesi in cui dentro ai centri abitati e nei tratti di strada extraurbani di cui alla precedente lettera b), l’installazione ricada fuori dall’area dell’ intersezione come definita dal successivo comma 3, lettera c), e richiamato dal comma 2, lettera d) del presente articolo; e che sia comunque rispettata una distanza dal limite della carreggiata di almeno mt. 25,00 dentro ai centri abitati e nei tratti di strada extraurbani di cui alla precedente lettera b), e, fuori dai centri abitati, una distanza dal limite della carreggiata pari ad almeno mt. 100,00. Per il posizionamento parallelo al senso di marcia dei veicoli, ferma restando la distanza minima di metri 3,00, è richiesta una distanza di sicurezza dal limite della carreggiata equivalente all’altezza del dispositivo da installare maggiorato di un franco di sicurezza pari ad 1/3 dell’ altezza totale e comunque non inferiore a mt.1,5.
e) Distanza dalle curve: nei tratti di strada extraurbani, per tutte le curve la cui geometria richiami una delle casistiche annoverate alla successiva definizione di curva (comma 3, lettera f), deve essere rispettata la distanza minima di mt. 100 dal punto di tangenza del lato interno della curva e, di norma, la distanza di mt. 50 dal punto di tangenza del lato esterno della curva (tranne i casi previsti dall’art. 51 comma 5 Reg. Att. C.d.S.). 
f) In considerazione di quanto stabilito dall’art. 51, comma 13, Reg. Att. C.d.S. per gli impianti di preinsegne posizionati entro un raggio di 500 metri dalle intersezioni, si precisa che fermo restando il divieto di installazione entro i 100 metri prima della intersezione è ammesso il posizionamento in deroga alle distanze minime prima dei segnali stradali pari allo spazio di avvistamento previsto per essi e, dopo i segnali stradali, pari al 50% dello stesso spazio. Rispetto agli altri cartelli o mezzi pubblicitari deve essere mantenuta una distanza minima di 100 m. 

2.    “divieti”
2.a Sia dentro che fuori dai centri abitati è sempre vietato installare cartelli, insegne di esercizio ed altri mezzi pubblicitari: 
a) a meno di mt. 3 dal limite della carreggiata [succ. comma 3, lettera a)], salva la deroga di cui all’art. 51, comma 2, ultima parte; salve le diverse determinazioni contenute nei regolamenti comunali per i centri abitati e, limitatamente a tratti di strada in rettilineo, laddove siano presenti barriere di sicurezza (guard-rail). In tale ultimo caso l’installazione sarà consentita a mt. 1,5 dal margine esterno del guard-rail e, di norma, ad una distanza non inferiore a mt. 10 dall’ inizio della barriera. 
b) sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate ed al centro delle rotatorie; 
c) sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue; 
d) in corrispondenza delle intersezioni. Il divieto si applica oltre che all’ area della intersezione (vedi definizione) anche alle isole di intersezione e di rotatoria, ed alle fasce di pertinenza; 
e) lungo il lato interno ed il lato esterno dell’ intero sviluppo di curve planimetriche con raggio inferiore o uguale a 250 mt, compreso l’ area interposta tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza, e delle curve segnalate con idonea segnaletica stradale atta ad indicare “curva pericolosa” (Art. 86 Reg. Att. C.d.S), nonché quelle segnalate sul posto con “delineatore di curva stretta o di tornante” (art. 174 Reg.Att. C.d.S.), “delineatori modulari di curva” (art. 174 Reg. Att. C.d.S.). Nell’ipotesi in cui vi sia abbinato il pannello integrativo riportante la “estesa” si considera la singola curva in relazione al relativo raggio di curvatura 
f) sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45°; 
g) in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi segnalati ad eccezione dei casi disciplinati dall’art.51, comma 5, Reg. Att. C.d.S.: il divieto deve intendersi per entrambi i sensi di marcia in tutta l’area compresa tra i due segnali di “dosso” (art. 85 Reg.Att. C.d.S.) o “cunetta” (art. 85 Reg. Att. C.d.S.);
h) sulle barriere stradali; 
i) sui ponti e sottoponti non ferroviari; 
j) sui cavalcavia stradali e loro rampe; 
k) sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento; 
l) in corrispondenza di fossi e scoli in quanto intralciano l’ordinaria e straordinaria manutenzione degli stessi e ne compromettono la funzionalità; 
m) sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali; 
n) in prossimità dei passaggi a livello: il divieto riguarda i singoli sensi di marcia per la sola parte in avvicinamento alla strada ferrata ad eccezione delle insegne di esercizio poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli ed in aderenza ai fabbricati.
2.b Lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare mezzi pubblicitari che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possano: 
a) generare confusione con la segnaletica stradale; 
b) rendere difficile la comprensione della segnaletica stradale o ridurne la visibilità o l’efficacia; 
c) arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l’attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione; 
d) costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione delle persone invalide; 
e) produrre abbagliamento. 

3.    “criteri geometrici”
Si definiscono: 
a) Limite della carreggiata: (distanza dalla carreggiata) è costituito dal limite esterno della striscia di margine della carreggiata, in mancanza di quest’ultimo è costituito dalla linea di termine dalla pavimentazione stradale; 
b) Area dell’intersezione: (corrispondenza dell’intersezione) intera area in cui si intersecano le diramazioni viarie che determinano l’intersezione stessa. Fanno parte dell’area dell’intersezione la relativa segnaletica orizzontale, l’isola centrale e le isole spartitraffico delle intersezioni a rotatoria: in quest’area e nelle laterali fasce di pertinenza non è consentita alcuna forma di installazione pubblicitaria. Restano escluse da tale divieto, in quanto non considerabili impianti pubblicitari al fine del presente Regolamento, le targhe riportanti il logo e/o la denominazione dei soggetti che curano, anche indirettamente, la manutenzione del verde dell’anello centrale; 
c) Distanza dall’intersezione: E’ la distanza tra il mezzo pubblicitario ed il punto di tangenza tra il rettifilo su cui è collocato il cartello e l’arco di raccordo dell’ intersezione oppure la distanza tra il mezzo pubblicitario e l’inizio dell’area d’intersezione come sopra definita 
d) Distanza dal ciglio entro cui la Provincia si deve esprimere con autorizzazione (fuori centro abitato) o nulla osta (entro centro abitato): 300 mt. dal limite della carreggiata, oltre questa distanza non si rilascia autorizzazione o nulla osta. 
e) Intersezioni con strade comunali: in linea con il punto precedente, tutti i mezzi pubblicitari richiesti su strada comunale, sia in ambito urbano che in ambito extraurbano, che distano più di 50 m. dal limite della carreggiata, non necessitano di nulla osta da parte dell’Amministrazione provinciale. 
f) Curva: in base all’Art. 3, comma 1, punto 20), viene denominata curva “raccordo longitudinale fra due tratti di strada rettilinei, aventi assi intersecantisi, tali da determinare condizioni di limitata visibilità”. In base alla suddetta definizione si specifica che gli elementi fondamentali da tenere in considerazione sono prevalentemente due: 
- la variazione planimetrica del tratto stradale rettilineo; 
- la limitata visibilità.
Sono ricomprendibili in questa fattispecie tutte le curve per le quali è stata necessaria la segnalazione del pericolo con segnaletica e tutte le curve con raggio di curvatura minore o uguale di 250 metri. 
Nell’ipotesi che sia abbinato il pannello integrativo riportante l’“estesa” (Modello II 2 - art 83) si considera la singola curva in relazione al relativo raggio di curvatura.
Non è possibile autorizzare alcun mezzo pubblicitario lungo il lato interno ed il lato esterno dell’intero sviluppo della curva e su tutta l’area compresa tra la curva stessa e la linea immaginaria (corda) passante tra i due punti di tangenza (punto di tangenza = punto di contatto tra il tratto rettilineo e quello curvo). Per tutte le curve la cui geometria richiami una delle casistiche sopra esposte, deve essere rispettata la distanza minima di 100 m. dal punto di tangenza del lato interno della curva e, di norma, la distanza di m. 50 dal punto di tangenza del lato esterno della curva (tranne i casi previsti dall’art. 51, comma 5, Reg. Att.C.d.S.).

Articolo 43 - Vincoli storici ed artistici

1.    Ai sensi dell’art.49 del D.lgs. n.42/2004 “Codice dei Beni Culturali”, è vietato collocare o affiggere cartelli o altri mezzi di pubblicità sugli edifici e sulle aree tutelati come beni culturali. Il collocamento o l’affissione possono essere autorizzati dal soprintendente qualora non danneggino l’aspetto, il decoro o la pubblica fruizione di detti immobili. L’autorizzazione è trasmessa, a cura degli interessati, agli altri enti competenti all’eventuale emanazione degli ulteriori atti abilitativi.
2.    Lungo le strade site nell’ambito o in prossimità dei beni indicati al comma 1, è vietato collocare cartelli o altri mezzi di pubblicità, salvo autorizzazione rilasciata ai sensi della normativa in materia di circolazione stradale e di pubblicità sulle strade e sui veicoli, previo parere favorevole della soprintendenza sulla compatibilità della collocazione o della tipologia del mezzo di pubblicità con l’aspetto, il decoro e la pubblica fruizione dei beni tutelati.
3.    In relazione ai beni indicati al comma 1, il Soprintendente, valutatene la compatibilità con il loro carattere artistico o storico, rilascia o nega il nulla osta o l’assenso per l’utilizzo ai fini pubblicitari delle coperture dei ponteggi predisposti per l’esecuzione di interventi di conservazione, per un periodo non superiore alla durata dei lavori. A tal fine alla richiesta di nulla osta o di assenso deve essere allegato il contratto di appalto dei lavori medesimi.

Articolo 44 - Vincoli paesaggistici e ambientali

1.    Ai sensi dell’art.153 del D.lgs. n.42/2004 “Codice dei Beni Culturali”, nell’ambito e in prossimità dei beni paesaggistici indicati nell’art.134 del succitato Codice, è vietata la posa in opera di cartelli o altri mezzi pubblicitari se non previa autorizzazione all’amministrazione competete, che provvede su parere vincolante, salvo quanto previsto dall’art.146,co.5, del soprintendente. Decorsi inutilmente i termini previsti all’art.146,co.8, senza che sia stato reso il prescritto parere, l’amministrazione competente procede ai sensi del co.9 del medesimo art.146 del Codice dei Beni Culturali.
2.    Lungo le strade site nell’ambito e in prossimità dei beni indicati al comma 1, è vietata la posa in opera di cartelli o altri mezzi di pubblicità, salvo autorizzazione rilasciata ai sensi della normativa in materia di circolazione stradale e di pubblicità sulle strade e sui veicoli, previo parere favorevole preventivo del soprintendente sulla compatibilità della collocazione o della tipologia del mezzo di pubblicità con i valori paesaggistici degli immobili o delle aree soggetti a tutela. La specifica autorizzazione deve essere allegata all’istanza. 

Articolo 45 - Stazioni di rifornimento di carburante
Riferimenti normativi: Art. 23 C.d.S. – Art. 51 e 52 Reg. C.d.S.

1.    Nelle aree destinate a stazione di rifornimento di carburante, può essere autorizzata la collocazione per ogni senso di marcia di una sola insegna di esercizio a bandiera. Eventuali ulteriori bandiere dovranno essere collocate all’interno dell’ area di servizio, in posizione arretrata rispetto al fronte strada. 
2.    La superficie delle insegne di esercizio a bandiera di seguito disciplinate, è la superficie comprensiva del marchio aziendale, dei servizi, e dei preziari. 
3.    Fuori dai centri abitati, nel posizionamento di insegne di esercizio a bandiera, deve essere sempre rispettata una distanza minima di mt. 3,00 dal limite della carreggiata.
4.    Dentro ai centri abitati, in presenza di elementi di protezione quali muretti o guard-rail, le insegne di esercizio a bandiera con superficie complessiva inferiore o uguale a 4 mq, devono rispettare la distanza dal limite della carreggiata stabilita dal regolamento comunale ferma restando la valutazione di sicurezza ai sensi dell’ art. 23, comma 1, Codice della Strada.
5.    In assenza di specifico regolamento comunale o di elementi di protezione (non costituiscono protezioni sufficienti marciapiedi, siepi e semplici cordoli rialzati), deve comunque essere rispettata la distanza minima di mt. 3,00. 
6.    Qualora, sia dentro che fuori dai centri abitati, l’insegna di esercizio a bandiera abbia superficie compresa tra 4,00 mq e 6,00 mq dovrà essere rispettata una distanza minima di mt. 3,00 dal limite della carreggiata. 
7.    Qualora, sia dentro che fuori dai centri abitati, l’insegna di esercizio a bandiera abbia superficie superiore a 6,00 mq, la stessa dovrà essere collocata parallela al senso di marcia e dovrà essere rispettata una distanza minima dal limite della carreggiata equivalente all’altezza del dispositivo da installare maggiorato di un franco di sicurezza pari ad 1/3 dell’ altezza totale e comunque non inferiore a mt.1,5. 
8.    La proiezione a terra dell’insegna di esercizio a bandiera dovrà ricadere rigorosamente all’interno della proprietà privata: per il perseguimento di tale scopo questa amministrazione potrà disporre la rotazione della bandiera all’interno dell’area di servizio. 
9.    Qualora oltre all’insegna di esercizio a bandiera, siano richieste altre forme di pubblicità interne all’area di servizio, dovrà essere effettuata la verifica della superficie totale prevista dall’ art. 52, comma 1, Reg. Att. C.d.S.
10.    All’interno dei centri abitati si applicano le disposizioni previste dai regolamenti comunali. Laddove i regolamenti comunali in materia di pubblicità sulle strade non siano presenti, ovvero non contengano specifiche in tal senso, valgono le disposizioni del Codice della Strada.

Articolo 46 - Esposizione di striscioni, locandine e stendardi. Pubblicità temporanea
Riferimenti normativi: Art. 23 C.d.S. – Art. 51 comma 10 Reg.Att.C.d.S.

1.    Il periodo di esposizione di striscioni, stendardi e locandine è limitato al periodo di svolgimento dell’attività e/o iniziativa promossa, oltre che alla settimana precedente ed alle 24 ore successive. L’installazione di striscioni al di sopra della carreggiata stradale non è consentita se non in modo giornaliero e limitatamente all’orario effettivo di svolgimento della manifestazione. L’esposizione di striscioni, stendardi e locandine finalizzati alla promozione di messaggi pubblicitari ed attività private in genere è limitato al periodo di svolgimento dell’attività e/o iniziativa promossa, oltre che alla settimana precedente ed alle 24 ore successive, lo stesso è consentita purché gli impianti siano ubicati al di fuori del demanio stradale.
2.    Per il loro posizionamento devono essere rispettate le distanze e i divieti vigenti per le installazioni permanenti (previste ai commi 2, 3 e 4 dell’art. 51 Reg. Att. C.d.S) fanno eccezione le distanze dagli altri mezzi pubblicitari che si riducono rispettivamente a 50 metri per i tratti extraurbani e 12,5 metri per i tratti urbani. 
3.    Ai fini dell’installazione dei suddetti impianti è necessario presentare istanza secondo le modalità dell’art. 7 del presente Regolamento. 
4.    Le domande, per essere prontamente evase, devono essere presentate con almeno 30 gg. di anticipo rispetto all’inizio del periodo di esposizione richiesto. 

Articolo 47 - Pubblicità effettuata con veicoli e rimorchi
Riferimenti normativi: Art. 23 C.d.S. – Art. 57 Reg. Att. C.d.S.

1.    La pubblicità sui veicoli è disciplinata dall’art.23 Codice della Strada e dall’art.57 Reg. Att. C.d.S. Si applicano in ogni caso le norme di cui all’art. 158 Codice della Strada.

Articolo 48 - Segnali che forniscono indicazioni di servizi utili
Riferimenti normativi: Art. 136 Reg. Att. C.d.S.

1.    I segnali che forniscono indicazioni di servizi utili devono essere collocati in conformità alle specifiche fattispecie previste dai commi 2-21 dell’art. 136 Reg. Att. C.d.S. in prossimità del servizio segnalato, salvo che il cartello sia integrato da una freccia indicante la direzione da seguire e comunque entro un raggio di 5000 metri dalla sede dell’esercizio. Possono essere abbinati ad un pannello integrativo modello II.1/a del Reg. Att. C.d.S. indicante la distanza in metri tra il segnale ed il servizio indicato. I segnali di cui ai commi 13 e 14 dell’art. 136 succitato sono installati in strade extraurbane per indicare esercizi ubicati fuori dal centro abitato. Nelle autorizzazioni possono motivatamente inserirsi speciali deroghe, prescrizioni e condizioni dirette a garantire la sicurezza ed il buon regime della circolazione stradale. 
2.    Ove su detti segnali sia riportata la denominazione dell’esercizio, gli stessi sono soggetti al pagamento del Canone e la scadenza delle relative autorizzazioni è triennale. 
3.    La Provincia ha la facoltà di valutare l’opportunità dell’installazione qualora vengano presentate più richieste per la stessa zona e qualora si ravvisi una compromissione della sicurezza della circolazione e dell’efficienza della restante segnaletica. Alla Provincia compete anche la valutazione circa l’utilità oggettiva della presenza del segnale richiesto, consentendosi, di norma, l’installazione di un solo segnale di servizio utile per ogni senso di marcia dell’ultima arteria stradale di competenza che conduce all’attività segnalata. Nella valutazione della utilità oggettiva rientra anche la considerazione circa la possibilità per il soggetto interessato di valersi degli ordinari mezzi pubblicitari. 
4.    I segnali di che trattasi sono prodotti e installati a cura e spese dell’interessato. Devono essere prodotti da ditte autorizzate ai sensi dell’ art. 193 del D.P.R. 495/92 e per l’installazione si fa applicazione dell’art.81, comma 2, Reg. Att. C.d.S. Non deve essere compromessa la sicurezza stradale e non deve essere pregiudicata la visibilità della segnaletica stradale. 
5.    I suddetti segnali se indicanti logo e/o nome di attività privata sono soggetti al rispetto di una distanza da altri mezzi pubblicitari pari ad almeno 100 metri prima e 150 metri dopo gli stessi. La denominazione può essere riportata nello spazio sottostante il simbolo.
6.    L’istanza in bollo per l’installazione dei suddetti segnali dovrà contenere: 
a) le generalità del richiedente; 
b) la denominazione della strada o area cui si riferisce, con la esatta indicazione della località interessata, della progressiva chilometrica e lato, nonché la distanza del segnale dalla sede dove si svolge l’attività; 
c) dichiarazione di proprietà dell’area su cui ricade l’intervento, nel caso di suolo privato; 
d) attestazione del versamento a favore della Provincia, della somma stabilita, quale rimborso spese di istruttoria; 
e) copia a colori del bozzetto relativo al segnale; 
f) planimetria in scala 1:10.000 con evidenziato il punto di installazione del segnale e la sede dell’attività; 
h) documentazione fotografica del luogo di installazione riportante 100 metri sia da una parte che dall’altra del punto di installazione; 
i) copia fotostatica fronte-retro di un documento valido di riconoscimento del richiedente; 
j) n° 1 marca da bollo in regola con le vigenti leggi sul bollo per il rilascio dell’autorizzazione; 
k) dichiarazione di stabilità; 
l) verbale di posizionamento del Capo centro.
7.    All’istanza relativa ai segnali contenenti la denominazione dell’esercizio, oltre a quanto previsto dal precedente comma, dovranno essere allegati: 
•    copia a colori del bozzetto relativo al segnale; 
•    planimetria in scala adeguata (1:500 – 1:1.000) indicante l’ubicazione del segnale e, per metri 150 prima e dopo la posizione del segnale, la segnaletica verticale ed i mezzi pubblicitari presenti.
8.    L’istanza, regolarmente sottoscritta dall’interessato, deve essere redatta separatamente per ciascuna strada, o tratti di strade della medesima arteria viabile. Qualora la richiesta sia irregolare o incompleta e si renda necessaria l’acquisizione di nuova documentazione, l’Ufficio competente Demanio Stradale richiederà le necessarie integrazioni; queste ultime dovranno pervenire entro 30 giorni, termine oltre il quale la domanda si intenderà decaduta. 
9.    L’autorizzazione è rilasciata dal Servizio Viabilità. 

Articolo 49 - Indicazioni territoriali.
Riferimenti normativi: Art. 134, comma 1, lettera d), Reg. Att.C.d.S.

1.    La segnaletica territoriale è disciplinata dall’art. 134 Reg. Att. C.d.S. Si distingue in segnaletica di indicazione e segnaletica di localizzazione. Tali segnali possono essere posti in posizione autonoma e singola, come segnali di direzione isolati, o come segnali di localizzazione, ma in tal caso non devono interferire con l'avvistamento e la visibilità dei segnali di pericolo, di prescrizione e di indicazione. Devono essere installati unicamente sulle strade che conducono direttamente al luogo segnalato, e salvo casi di impossibilità, a non oltre 10 km di distanza dal luogo. I simboli relativi a queste indicazioni sono rappresentati fra quelli previsti dal Regolamento CdS alle figure da II.100 a II.231, compatibili con la natura del segnale di che trattasi. Nelle autorizzazioni possono motivatamente inserirsi speciali deroghe, prescrizioni e condizioni dirette a garantire la sicurezza ed il buon regime della circolazione stradale. 
2.    La Provincia ha la facoltà di valutare l’opportunità dell’installazione qualora vengano presentate più richieste per la stessa zona e qualora si ravvisi una compromissione della sicurezza della circolazione e dell’efficienza della restante segnaletica. Alla Provincia compete anche la valutazione circa l’utilità oggettiva della presenza del segnale richiesto, consentendosi, di norma, l’installazione di un solo segnale di servizio utile per ogni senso di marcia dell’ultima arteria stradale di competenza che conduce all’attività segnalata. Nella valutazione della utilità oggettiva rientra anche la considerazione circa la possibilità per il soggetto interessato di valersi degli ordinari mezzi pubblicitari. 
3.    L’istanza in bollo per l’installazione dei suddetti segnali dovrà contenere: 
a) le generalità del richiedente; 
b) la denominazione della strada o area cui si riferisce, con la esatta indicazione della località interessata, della progressiva chilometrica e lato, nonché la distanza del segnale dalla sede dove si svolge l’attività; 
c) dichiarazione di proprietà dell’area su cui ricade l’intervento, nel caso di suolo privato; 
d) attestazione del versamento a favore della Provincia, della somma stabilita, quale rimborso spese di istruttoria; 
e) copia a colori del bozzetto relativo al segnale; 
f) planimetria in scala 1:10.000 che indichi, per ogni impianto, la singola posizione di installazione con evidenziato il riferimento cartografico del toponimo da inserire. La stessa cartografia deve individuare anche il percorso che collega il luogo segnalato alla strada provinciale; 
g) documentazione fotografica del luogo di installazione riportante 100 metri sia da una parte che dall’altra del punto di installazione; 
h) copia fotostatica fronte-retro di un documento valido di riconoscimento del richiedente; 
i) n° 1 marca da bollo in regola con le vigenti leggi sul bollo per il rilascio dell’autorizzazione; 
j) dichiarazione di stabilità; 
k) verbale di posizionamento del Capocentro. 
4.    L’istanza, regolarmente sottoscritta dall’interessato, deve essere redatta separatamente per ciascuna strada, o tratti di strade della medesima arteria viabile. Qualora la richiesta sia irregolare o incompleta e si renda necessaria l’acquisizione di nuova documentazione, il Servizio preposto alla gestione patrimoniale richiederà le necessarie integrazioni; queste ultime dovranno pervenire entro 30 giorni, termine oltre il quale la domanda si intenderà decaduta. 
5.    L’autorizzazione è rilasciata dal Servizio Viabilità. L’autorizzazione contiene i criteri tecnici per l’installazione. In ogni caso: 
a) i segnali territoriali devono essere realizzati in conformità alla normativa di settore e munito delle prescritte certificazioni; 
b) quelli di indicazione devono avere la punta a freccia, ovvero forma rettangolare per i centri abitati, e le dimensioni previste per la relativa tipologia; 
c) devono avere pellicola con caratteristiche di rifrangenza classe 2; 
d) devono avere fondo di colore marrone; 
e) iscrizioni, lettere e simboli devono essere conformi alle prescrizioni di cui all’art. 125 Reg. Att. C.d.S; in particolare si devono utilizzare caratteri di scrittura in alfabeto normale minuscolo con le sole iniziali in alfabeto normale maiuscolo; 
f) nei segnali territoriali di indicazione, a fianco al nome della località, deve essere riportata la distanza in chilometri espressa in cifre ed un solo eventuale decimale; 
g) il retro dei segnali deve essere di colore neutro opaco; 
h) sul retro dei segnali devono essere chiaramente indicati: 
•    l’ente proprietario della strada (Provincia di Pistoia); 
•    il nome della ditta che ha fabbricato il segnale; 
•    l’anno di fabbricazione; 
•    gli estremi del certificato di conformità del prodotto come prescritto dalla vigente normativa. 
7.    Il soggetto autorizzato alla installazione del segnale territoriale non potrà opporsi alla installazione di ulteriore segnaletica territoriale specificamente autorizzata su richiesta di altri soggetti fino al completamento dell’impianto. Tutti i soggetti autorizzati sono responsabili in egual misura della stabilità e della manutenzione dell’impianto che non sia di proprietà pubblica, rispondendo in tale ultimo caso della manutenzione e della stabilità dell’ancoraggio alla struttura portante del proprio pannello segnaletico. 
8.    E’ ammesso l’abbinamento sullo stesso impianto di un numero massimo di sei segnali. Su un palo di sostegno è possibile installare fino a tre segnali, per gli ulteriori è necessario integrare un secondo palo. Sul medesimo impianto possono installarsi nuovi segnali solo previa autorizzazione e nei limiti della stessa. Per ottenere l’autorizzazione relativa all’ulteriore segnale deve essere presentata ordinaria domanda indicando l’impianto esistente. La dichiarazione di stabilità sarà riferita all’impianto nel suo complesso. 
9.    Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai fini dell’autorizzazione per l’installazione di indicazioni turistiche e per i luoghi di pubblico interesse di cui, rispettivamente, alle lettere a) ed e) dell’art.134 Reg. Att. C.d.S.

Articolo 50 - Indicazioni industriali, artigianali, commerciali
Riferimenti normativi: Art. 134, comma 1, lettera b), Reg. C.d.S.

1.    La disciplina dei segnali di che trattasi è contenuta all’art. 134, commi 5-8, Reg. Att. C.d.S. Gli stessi segnali possono essere installati, a giudizio dell'ente proprietario della strada, qualora per la configurazione dei luoghi e della rete stradale si reputi utile l'impianto di un sistema segnaletico informativo di avvio alle zone di attività, purché non compromettano la sicurezza della circolazione e la efficacia della restante segnaletica. Ove non esista una zona di attività concentrate, l'uso di segnali di avvio ad una singola azienda è consentito sulle strade extraurbane se l'azienda stessa è destinazione od origine di un consistente traffico veicolare. 
2.    Ai sensi del comma 8 del citato art.134 Reg.Att. C.d.S possono essere autorizzati segnali dove sia riportata la denominazione dell’esercizio o il logotipo. Tali autorizzazioni vengono rilasciate ai fini del buon regime della circolazione e della sicurezza stradale. 
3.    La segnaletica industriale è disciplinata dall’art. 134 Reg. Att. C.d.S. Si distingue in segnaletica di indicazione e segnaletica di localizzazione. Tali segnali possono essere posti in posizione autonoma e singola, come segnali di direzione isolati, o come segnali di localizzazione, ma in tal caso non devono interferire con l'avvistamento e la visibilità dei segnali di pericolo, di prescrizione e di indicazione. Devono essere installati unicamente sulle strade che conducono direttamente al luogo segnalato, e salvo casi di impossibilità, a non oltre 10 km di distanza dal luogo. I simboli relativi a queste indicazioni sono rappresentati fra quelli previsti dal Regolamento CdS alle figure da II.100 a II.231, compatibili con la natura del segnale di che trattasi. Nelle autorizzazioni possono motivatamente inserirsi speciali deroghe prescrizioni e condizioni dirette a garantire la sicurezza ed il buon regime della circolazione stradale.
4.    La Provincia ha la facoltà di valutare l’opportunità dell’installazione qualora vengano presentate più richieste per la stessa zona e qualora si ravvisi una compromissione della sicurezza della circolazione e dell’efficienza della restante segnaletica. Alla Provincia compete anche la valutazione circa l’utilità oggettiva della presenza del segnale richiesto, consentendosi, di norma, l’installazione di un solo segnale di servizio utile per ogni senso di marcia dell’ultima arteria stradale di competenza che conduce all’attività segnalata. Nella valutazione della utilità oggettiva rientra anche la considerazione circa la possibilità per il soggetto interessato di valersi degli ordinari mezzi pubblicitari. 
5.    L’istanza in bollo per l’installazione dei suddetti segnali, oltre alla indicazione delle ragioni che rendono necessaria l’installazione ai sensi del comma 1, dovrà contenere: 
a) le generalità del richiedente;
b) la denominazione della strada o area cui si riferisce, con la esatta indicazione della località interessata, della progressiva chilometrica e lato, nonché la distanza del segnale dalla sede dove si svolge l’attività; 
c) copia a colori del bozzetto relativo al segnale (fig. 12); 
d) planimetria in scala 1:10.000 che indichi, per ogni impianto, le singola posizione di installazione; 
e) documentazione fotografica del luogo di installazione riportante 100 metri sia da una parte che dall’altra del punto di installazione; 
f) dichiarazione di proprietà dell’area su cui ricade l’intervento, nel caso di suolo privato; 
g) attestazione del versamento a favore della Provincia, della somma stabilita, quale rimborso spese di istruttoria; 
h) copia fotostatica fronte-retro di un documento valido di riconoscimento del richiedente; 
i) n° 1 marca da bollo in regola con le vigenti leggi sul bollo per il rilascio dell’autorizzazione; 
j) dichiarazione di stabilità; 
l) verbale di posizionamento del Capocentro.
6.    L’istanza, regolarmente sottoscritta dall’interessato, deve essere redatta separatamente per ciascuna strada, o tratti di strade della medesima arteria viabile. Qualora la richiesta sia irregolare o incompleta e si renda necessaria l’acquisizione di nuova documentazione, il Servizio Viabilità richiederà le necessarie integrazioni; queste ultime dovranno pervenire entro 30 giorni, termine oltre il quale la domanda si intenderà decaduta. 
7.    L’autorizzazione è rilasciata dal Servizio preposto alla gestione patrimoniale. L’autorizzazione contiene i criteri tecnici per l’installazione. 
8.    I segnali devono essere realizzati in conformità alla normativa di settore, munito delle prescritte certificazioni e contenenti nel retro le diciture di legge. 
9.    Il soggetto autorizzato alla installazione del segnale territoriale non potrà opporsi alla installazione di ulteriore segnaletica territoriale specificamente autorizzata su richiesta di altri soggetti fino al completamento dell’impianto. Tutti i soggetti autorizzati sono responsabili in egual misura della stabilità e della manutenzione dell’impianto che non sia di proprietà pubblica, rispondendo in tale ultimo caso della manutenzione e della stabilità dell’ancoraggio alla struttura portante del proprio pannello segnaletico. 
10.    E’ ammesso l’abbinamento sullo stesso impianto di un numero massimo di sei segnali. Su un palo di sostegno è possibile installare fino a tre segnali, per gli ulteriori è necessario integrare un secondo palo. Sul medesimo impianto possono installarsi nuovi segnali solo previa autorizzazione e nei limiti della stessa. Per ottenere l’autorizzazione relativa all’ulteriore segnale deve essere presentata ordinaria domanda indicando l’impianto esistente. La dichiarazione di stabilità sarà riferita all’impianto nel suo complesso massimo ( 6 cartelli). 

Articolo 51 - Indicazioni alberghiere.
Riferimenti normativi: Art. 134, comma 1, lettera c), Reg. C.d.S.

1.    La disciplina dei segnali di che trattasi è contenuta all’art. 134, commi 9-11, Reg. Att. C.d.S.
2.    I segnali di indicazione alberghiera devono far parte di un sistema unitario ed autonomo di segnalamento di indicazione qualora, a giudizio dell'ente proprietario della strada, sia utile segnalare l'avvio ai vari alberghi.
3.    La segnaletica alberghiera è disciplinata dall’art. 134 Reg. Att. C.d.S. Si distingue in segnaletica di indicazione e segnaletica di localizzazione. Tali segnali possono essere posti in posizione autonoma e singola, come segnali di direzione isolati, o come segnali di localizzazione, ma in tal caso non devono interferire con l'avvistamento e la visibilità dei segnali di pericolo, di prescrizione e di indicazione. Devono essere installati unicamente sulle strade che conducono direttamente al luogo segnalato, e salvo casi di impossibilità, a non oltre 10 km di distanza dal luogo. I simboli relativi a queste indicazioni sono rappresentati fra quelli previsti dal Regolamento CdS alle figure da II.100 a II.231, compatibili con la natura del segnale di che trattasi. Nelle autorizzazioni possono motivatamente inserirsi speciali deroghe, prescrizioni e condizioni dirette a garantire la sicurezza ed il buon regime della circolazione stradale. 
4.    La Provincia ha la facoltà di valutare l’opportunità dell’installazione qualora vengano presentate più richieste per la stessa zona e qualora si ravvisi una compromissione della sicurezza della circolazione e dell’efficienza della restante segnaletica. Alla Provincia compete anche la valutazione circa l’utilità oggettiva della presenza del segnale richiesto, consentendosi, di norma, l’installazione di un solo segnale di servizio utile per ogni senso di marcia dell’ultima arteria stradale di competenza che conduce all’attività segnalata. Nella valutazione della utilità oggettiva rientra anche la considerazione circa la possibilità per il soggetto interessato di valersi degli ordinari mezzi pubblicitari. 
5.    Ai sensi del comma 10 del citato art. 134 Reg. Att.C.d.S.,, la segnaletica di indicazione alberghiera comprende: 
a) un segnale con funzione di preavviso di un punto o di un ufficio di informazioni turistico-alberghiere o del segnale di informazione di cui alla lettera b) seguente 
b) un segnale di informazione generale sul numero, categoria ed eventuale denominazione degli alberghi;
c) una serie di segnali specializzati di preavviso e direzione, posti in sequenza in posizioni autonome e non interferenti con la normale segnaletica di indicazione, per indirizzare l'utente sull'itinerario di destinazione.
6.    L’istanza in bollo per l’installazione dei suddetti segnali dovrà contenere: 
a) le generalità del richiedente; 
b) la denominazione della strada o area cui si riferisce; 
c) cartografia d’insieme contenente l’esatta indicazione di tutti gli oggetti del sistema segnaletico unitario di cui al precedente comma 3 e del relativo posizionamento (progressiva chilometrica e lato); 
d) copia a colori del bozzetto relativo a ciascun segnale; 
e) planimetria in scala 1:10.000 che indichi, per ogni impianto, le singola posizione di installazione; 
f) documentazione fotografica del luogo di installazione riportante 100 metri sia da una parte che dall’altra del punto di installazione; 
g) dichiarazione di proprietà dell’area su cui ricade l’intervento, nel caso di suolo privato; 
h) attestazione del versamento a favore della Provincia, della somma stabilita, quale rimborso spese di istruttoria; 
i) copia fotostatica fronte-retro di un documento valido di riconoscimento del richiedente; 
j) n° 1 marca da bollo in regola con le vigenti leggi sul bollo per il rilascio dell’autorizzazione; 
k) dichiarazione di stabilità; 
l) verbale di posizionamento del Capocentro.
7.    L’istanza, regolarmente sottoscritta dall’interessato, deve essere redatta separatamente per ciascuna strada, o tratti di strade della medesima arteria viabile. Qualora la richiesta sia irregolare o incompleta e si renda necessaria l’acquisizione di nuova documentazione, l’Ufficio competente del Demanio Stradale richiederà le necessarie integrazioni; queste ultime dovranno pervenire entro 30 giorni, termine oltre il quale la domanda si intenderà decaduta. 
8.    Ogni variazione di indicazioni, che dovrà riguardare il sistema unitario di segnalazione, è soggetta a preventiva autorizzazione. Su un palo di sostegno è possibile installare fino a tre segnali, per gli ulteriori è necessario integrare un secondo palo. Per ottenere l’autorizzazione relativa all’ulteriore segnale deve essere presentata ordinaria domanda indicando l’impianto esistente e le consequenziali modifiche da apportarsi eventualmente –a cura e spese dell’interessato- ai collegati segnali facenti parte del sistema unitario. La dichiarazione di stabilità sarà riferita all’impianto nel suo complesso.”; 
9.    L’autorizzazione è rilasciata dal Servizio preposto alla gestione patrimoniale. L’autorizzazione contiene i criteri tecnici per l’installazione.
8.    I segnali devono essere realizzati in conformità alla normativa di settore, munito delle prescritte certificazioni e contenenti nel retro le diciture di legge.
9.    Il soggetto autorizzato alla installazione del segnale territoriale non potrà opporsi alla installazione di ulteriore segnaletica territoriale specificamente autorizzata su richiesta di altri soggetti fino al completamento dell’impianto. Tutti i soggetti autorizzati sono responsabili in egual misura della stabilità e della manutenzione dell’impianto che non sia di proprietà pubblica, rispondendo in tale ultimo caso della manutenzione e della stabilità dell’ancoraggio alla struttura portante del proprio pannello segnaletico. 
10.    E’ ammesso l’abbinamento sullo stesso impianto di un numero massimo di sei segnali. Su un palo di sostegno è possibile installare fino a tre segnali, per gli ulteriori è necessario integrare un secondo palo. Sul medesimo impianto possono installarsi nuovi segnali solo previa autorizzazione e nei limiti della stessa. Per ottenere l’autorizzazione relativa all’ulteriore segnale deve essere presentata ordinaria domanda indicando l’impianto esistente. La dichiarazione di stabilità sarà riferita all’impianto nel suo complesso massimo ( 6 cartelli). 

PARTE II

Articolo 52 - Trasporti eccezionali. Domanda per il rilascio dell’autorizzazione e diritti usura

1.    Chiunque voglia ottenere l’autorizzazione per il rilascio di trasporti eccezionali deve presentare domanda in bollo, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa di trasporto o dal proprietario del veicolo, almeno 15 giorni prima della data in cui deve avvenire il trasporto o della data da cui si chiede la decorrenza dell’autorizzazione. 
2.    La domanda deve contenere, oltre che l’avvenuto pagamento dei diritti così come da Allegato B: 
a) dati costruttivi del veicolo (marca, modello, targa, telaio, massa complessiva e per assi, dimensioni); 
b) dati necessari alla individuazione del richiedente e della sua dotazione di mezzi tecnici eventualmente necessari per effettuare il trasporto; 
c) schema grafico longitudinale, trasversale e planimetrico, riportante la configurazione del veicolo o complesso veicolare, e la distribuzione del carico sugli assi; 
d) elenco delle strade o dei tronchi di strade interessate al transito; 
e) numero dei viaggi, la presunta data di effettuazione o il periodo di tempo per cui si chiede l’autorizzazione; 
f) descrizione del carico e del suo eventuale imballaggio; 
g) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della società o impresa di trasporto o del proprietario del veicolo, di essere in regola con le autorizzazioni richieste per l’esercizio dell’attività di trasporto in conto terzi; la dichiarazione non è necessaria per le imprese che costruiscono veicoli eccezionali o per chi effettua trasporti in conto proprio; 
h) dichiarazione con cui il titolare si impegna a rispettare tutte le prescrizioni impose sotto pena di decadenza dell’efficacia dell’autorizzazione; 
i) dichiarazione di aver verificato la percorribilità di tutto l’itinerario, con particolare riferimento all’inscrivibilità in curva del veicolo o del complesso veicolare; 
j) per i trasporti eccedenti in altezza, occorre la dichiarazione di aver verificato che sull’intero percorso non esistono linee elettriche che determinano un franco inferiore a 40 cm. e opere d’arte (ponti, ecc.) con un franco inferiore a 20 cm. rispetto all’intradosso. 
3.    Alla domanda, in marca da bollo, devono essere allegati i seguenti documenti: 
•    fotocopia della carta di circolazione con dichiarazione che la stessa è copia conforme all’originale; 
•    ricevuta attestante il pagamento delle spese di istruttoria; 
•    ricevuta attestante il pagamento dell’indennizzo per la maggiore usura della strada secondo l’importo di cui all’art. 18 del Regolamento di attuazione; 
•    copia autentica in conto proprio o dell’autorizzazione per trasporto in conto terzi; 
•    n. 1 marca da bollo per il rilascio dell’autorizzazione.
•    copia della richiesta di commissione della ditta per conto della quale è effettuato il trasporto (al fine di verificare le caratteristiche dell’oggetto trasportato ed il suo peso). 
4.    Il provvedimento d’autorizzazione deve essere rilasciato per il periodo indicato dal richiedente, purché siano stati rispettati i termini minimi di presentazione della domanda. Qualora la domanda sia incompleta od occorra il nullaosta dei comuni o delle altre Province, il termine di 15 giorni decorre dal giorno dell’integrazione degli stessi. 
5.    Per il rilascio di autorizzazioni relative a macchine agricole ed operatrici previsto dall’art.104 Codice della Strada e dagli artt.265 e ss. del Regolamento di attuazione la domanda di autorizzazione deve riportare: 
a) i dati identificativi del richiedente; 
b) l’indicazione dei Comuni nel cui ambito territoriale si intende far circolare la macchina; 
c) il disegno riproducente lo schema longitudinale e trasversale del veicolo col suo carico (solo nel caso di trasporto di macchine agricole eccezionali su rimorchi agricoli)
6.    Alla domanda deve essere allegata una marca da bollo per il rilascio di autorizzazione, una copia fotostatica fronte-retro di un documento di riconoscimento e una fotocopia della carta di circolazione (con dichiarazione che la stessa è conforme all’originale), o del certificato di idoneità tecnica).
7.    L’autorizzazione verrà rilasciata entro 10 giorni dalla data di presentazione della domanda, salvo la necessità di acquisire il nullaosta di altri enti.
8.    Il veicolo convoglio dovrà circolare con scorta tecnica secondo le disposizioni del Codice della Strada e salve le speciali prescrizioni imposte con il provvedimento conclusivo.
9.    Ai fini della corretta verifica dei pagamenti dovuti, l’ufficio competente invierà al 31/12 di ogni anno: elenco delle ricevute di pagamento per oneri istruttori pratica ed elenco delle ricevute di pagamento per maggior usura divise per tipologie all’ufficio finanziario.
Quanto sopra per la verifica delle reversali d’incasso ai fini della ripartizione dei proventi da destinare e da introitare dalla Provincia.

Articolo 53 - Riprese cinematografiche

1.    In caso di richieste per riprese cinematografiche dovrà essere presentata apposita domanda in bollo all’Ente proprietario corredata dalla prova dell'eseguito pagamento della somma relativa alle spese di istruttoria e del Canone dovuto per occupazione temporanea di suolo pubblico di cui alla tabella dell’Allegato B al presente regolamento.
2.    Dovrà inoltre essere versata la somma dovuta a titolo di cauzione di cui al precedente art. 9 del presente regolamento. 
3.    La Provincia potrà valutare di volta in volta, in base al tipo di riprese da autorizzare, se aumentare o diminuire la somma dovuta a titolo di cauzione, in considerazione di tutte le circostanze del caso.

Articolo 54 - Competizioni sportive su strada e manifestazioni motoristiche

1.    Sono definite “competizioni sportive su strada” le manifestazioni atletiche o con veicoli, o con animali, che presuppongono l’esistenza di una organizzazione, di un regolamento di un percorso ben individuato e di un preordinato gruppo di partecipanti, ed è soggetto ad autorizzazione cosi come previsto da art. 9 del C.D.S. Dlgs 285/92 e s.m.i.. Le stesse si svolgono sulle strade di cui dall’art. 2 c. 1 e 2 del Dlgs 285/92. e s.m.i., aventi carattere agonistico, ossia consistenti nello svolgimento di una gara, intesa come la competizione tra due o più concorrenti, o squadre, impegnate a superarsi vicendevolmente e/o quando è prevista una classifica parziale o finale.
2.    I raduni, le marce, le camminate ecc. che non presentano le caratteristiche di cui al comma precedente, verranno indicate con il termine di “manifestazioni non competitive”, non rientrano quindi, fra le manifestazioni che hanno carattere agonistico.
3.    I “test tecnici su strada” si intendono le prove effettuate da veicoli, prive di carattere agonistico, senza presenza di pubblico e con la chiusura completa del percorso ai sensi del art. 5, 6 e 7 del C.D.S. Dlgs 285/92 e s.m.i., utili a verificare le caratteristiche tecniche dei mezzi e/o dei loro pneumatici.
4.    L’Ente competente al rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento delle competizioni sportive su strada ai sensi art. 9 del C.D.S. Dlgs 285/92 e s.m.i., al Decreto Legislativo 31 Marzo 1998, n. 112 Art.162 e 163 e della Legge Regionale della Toscana del 10 Dicembre 1998, n. 87 Art. 22 e modificata dalla Legge Regionale della Toscana del 3 Marzo 2003 n. 16 è:
a) la Provincia di Pistoia quando il percorso di gara interessi il territorio di due o più Comuni appartenenti al territorio provinciale o qualora la gara, interessando il territorio di più Province, abbia l’estesa chilometrica maggiore all’interno del territorio di propria competenza.
a1) La Provincia di Pistoia è tenuta a richiedere ai Comuni interessati dalle manifestazioni un nulla osta che avrà valenza tecnica per quanto attiene all’impiego delle strade di competenza e di valutazione sia di ordine che dell’interesse pubblico per quanto riguarda l’impatto delle manifestazioni sportive sulla collettività amministrata di loro competenza.
a2) La Provincia di Pistoia, in considerazione dell’eventuale ristrettezza dei tempi necessari allo svolgimento del procedimento amministrativo di propria competenza, all’atto della richiesta dei nulla osta ai gestori e/o proprietari interessati al rilascio del suddetto provvedimento, e, esplicitandone di ciò evidenza scritta, potrà essere stabilito un termine massimo di 15 giorni per la risposta da parte egli enti interpellati. 
a3) Il mancato riscontro da parte degli Enti interessati, non potrà essere considerato “silenzio assenso” cosi come esplicitato dall’art. 20 c. 4 della legge 241/1990 s.m.i., pertanto la mancanza dei suddetti Nulla Osta comporterà l’impossibilità di adottare da parte del Servizio competente della Provincia di Pistoia il provvedimento autorizzativo necessario allo svolgimento della medesima competizione in programma;
b) Qualora il percorso si sviluppi solamente nel territorio di un solo Comune interessando tuttavia anche strade provinciali, il Comune interessato dovrà richiedere alla Provincia di Pistoia il relativo nulla osta tecnico per le strade di propria competenza, almeno 15 giorni prima della data per lo svolgimento della competizione stessa;
c) La Provincia di Pistoia è competente per le gare con veicoli a motore su strade che costituiscono la rete di interesse nazionale e su strade regionali. Cosi come previsto dalla Legge Regionale della Toscana del 10 Dicembre 1998, n. 87 Art. 22 c.2 lettera B e modificata dalla Legge Regionale della Toscana del 3 Marzo 2003 n. 16.
5.    Per le competizioni in cui è previsto il collaudo di cui all’art 9, comma 4, del Codice della Strada, al sopralluogo dovrà intervenire il responsabile del servizio strade o altro funzionario tecnico del servizio delegato, coadiuvato dal capo centro o da altro tecnico del Servizio Viabilità.
6.    Per le gare con veicoli a motore il rilascio dell’autorizzazione è subordinato al deposito di fidejussione bancaria o assicurativa se ritenuta necessaria dall’amministrazione, e delle spese di istruttoria così come da Allegato B. La fidejussione bancaria o assicurativa copre eventuali danni subiti dalle strade e loro pertinenze e potrà essere svincolato solo dopo il ripristino dello stato dei luoghi e dopo il riscontro positivo effettuato dal Servizio Viabilità con apposito verbale di constatazione redatto da un tecnico dell’amministrazione e/o dal capo centro coadiuvato da personale del servizio viabilità. 
7.    L’istanza in bollo, redatta sui modelli allegati al presente regolamento e reperibili sul sito internet della Provincia di Pistoia, deve pervenire entro e non oltre i 90 giorni dalla data prevista per lo svolgimento della manifestazione in formato digitale in unico file con dimensione massima di 5 MB corredata da tutta la documentazione necessaria così come specificata nel modello stesso e dei diritti di istruttoria (Allegato B), ed inviata tramite Pec al seguente indirizzo: provincia.pistoia@postacert.toscana.it . L’istanza qualora sia esente dall'imposta di bollo, dovrà presentare specifica dichiarazione e/o documentazione, dalla quale si evinca la casistica in base alla quale è richiesta l'esenzione dall'imposta stessa. La presentazione delle istanze per i procedimenti citati in forma diversa da quanto sopra descritto potrà determinare il mancato accoglimento delle stesse.
8.    L’autorizzazione è subordinata altresì alla stipula di un contratto di assicurazione per responsabilità civile ai sensi dell’art. 124 del Codice delle Assicurazioni e dell’art. 9 del Codice della Strada, a copertura di danni causati a persone e cose causati dallo svolgimento della manifestazione. 
9.    L’organizzatore della manifestazione motoristica è tenuto altresì ad effettuare un deposito di fidejussione bancaria o assicurativa per l’importo che sarà stabilito dal Servizio Viabilità in base alla tipologia di gara. Il deposito cauzionale è a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi e potrà essere svincolato solo se alla scadenza di trenta giorni dalla data di svolgimento della manifestazione motoristica, sia competitiva che non competitiva, non siano stati segnalati a questa Amministrazione Provinciale danni causati dalla manifestazione stessa. 
10.    Gli organizzatori delle manifestazioni su strada, diverse da quelle competitive come definite dall’art. 1 del presente Regolamento, oltre a dover rispettare le procedure previste dal Titolo III del R.D. 06 maggio 1940 n.635 (Regolamento d’esecuzione del T.U.L.P.S. 18 giugno 1931 n.773 Art. 18 delle Leggi di Pubblica Sicurezza), dovranno presentare apposita istanza alla Provincia di Pistoia ed all’autorità di pubblica sicurezza almeno 15 giorni prima dell’evento.
11.    Qualora la tipologia delle manifestazioni possa far presumere un potenziale pericolo per i partecipanti o per gli altri utenti della strada, la Provincia di Pistoia potrà negare il passaggio sulle proprie strade dandone notizia all'Organo di Pubblica Sicurezza interessato. Ove si ritenga che, per lo svolgimento delle stesse, si renda necessario procedere alla regolazione della circolazione al momento del loro svolgimento, ne verrà valutata la fattibilità, in relazione alla tutela di eventuali interessi pubblici maggiormente prevalenti informandone di ciò l’ente nel cui ambito territoriale si svolgerà la manifestazione.
12.    Durante lo svolgimento delle manifestazioni non competitive non saranno consentite deroghe alle norme per la circolazione e di comportamento previste dal D.lgs. 30/04/1992, n. 285 e s.m.i., “Nuovo Codice della Strada”, nonché dal relativo Regolamento di attuazione. Gli organizzatori e i partecipanti si assumeranno solidalmente la responsabili del rispetto delle prescrizioni contenute nella comunicazione rilasciata da questa amministrazione.
13.    Lungo le strade di competenza della Provincia di Pistoia possono essere organizzati test tecnici non competitivi per non più di sei vetture sportive i cui conduttori dovranno risultare regolarmente licenziati ACI Sport. L’istanza in bollo, redatta sui modelli allegati al presente regolamento e reperibili sul sito internet della Provincia di Pistoia, deve pervenire entro 60 giorni dalla data prevista per lo svolgimento della manifestazione in formato digitale in unico file con dimensione massima di 5 MB corredata da tutta la documentazione necessaria così come specificata nel modello stesso, ed inviata tramite Pec al seguente indirizzo: provincia.pistoia@postacert.toscana.it.

TITOLO QUINTO: DISCIPLINA DEL CANONE

Capo I - Determinazione del Canone, esenzioni e riduzioni e versamento

Articolo 55 - Soggetto tenuto al pagamento del canone

1.    Il Canone è dovuto alla Provincia di Pistoia dal titolare dell’autorizzazione o della concessione per l’occupazione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l’occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva.
2.    Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto (abusivi), gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del Canone.
3.    Il Canone è indivisibile e il versamento dello stesso, nella fattispecie di contitolarità di autorizzazione/concessione viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi della solidarietà nell’obbligazione tra i condebitori, così come previsto dall’articolo 1292 del codice civile. Nell’ipotesi di contitolarità il canone è dovuto in via solidale ed è richiesto a chi figura come primo intestatario della concessione/autorizzazione. Il primo intestatario, soggetto principale, può richiedere l’invio di copia dell’avviso d’accertamento del canone ai soggetti tenuti in solido previa presentazione della richiesta che dovrà contenere oltre all’indicazione dei riferimenti fiscali del/i comproprietario/i il titolo probatorio dell’obbligazione.
4.    Al fine di riequilibrare i rapporti tra i codebitori, su istanza dei contribuenti cointestatari della concessione o autorizzazione, l’importo del canone può essere:
- suddiviso per singola occupazione, nella misura indicata dai richiedenti, di comune accordo, fino ad un massimo di cointestatari tali per cui la singola quota non sia inferiore all’importo unitario al metro quadro, riferito alla tariffa standard annua e giornaliera così come da art.828 della Legge n.160/2019;
- intestato a un amministratore se già presente o ad un referente della singola occupazione indicato di comune accordo tra gli obbligati in solido.
La suddivisione o la variazione decorre dall'anno successivo a quello di presentazione della richiesta e rimane valida e immodificabile per gli anni seguenti, fino a quando non sia presentata una nuova richiesta di modifica. La singola quota derivante dalla suddivisione dell’importo del canone non può essere ulteriormente suddivisa in quote inferiori al valore minimo stabilito dal precedente comma 4.
4.    In caso di occupazione o diffusione relative al condominio, compete all’amministratore l’obbligo del versamento del Canone dovuto in quanto rappresentante ex lege (art.1131 c.c.) del condominio. 
5.    La domanda diretta ad ottenere l’autorizzazione/concessione, in caso di più proprietari/interessati, è sottoscritta da tutti e indica il soggetto che deve figurare come primo intestatario quale destinatario di tutte le notificazioni e comunicazioni in via amministrativa. Il provvedimento di autorizzazione/concessione indicherà nominativamente il primo intestatario e tutti i titolari (L’abbreviazione per le notificazioni e comunicazioni in via amministrativa è data dal nome del primo intestatario seguita dall’indicazione numerica degli altri titolari (“nome primo intestatario + n”)).

Articolo 56 - Determinazione della superficie di occupazione

1.    La misura della superficie di occupazione è determinata sulla base di quanto indicato nell’atto di concessione o autorizzazione. Va espressa in via ordinaria da un’unica misura complessiva che tiene conto della tipologia di occupazione e delle dimensioni individuali dei mezzi di occupazione. In casi particolari essa è indicata analiticamente in relazione ai singoli mezzi di occupazione.
2.    Nel caso di occupazione di soprassuolo, la superficie di occupazione è costituita dalla proiezione verticale al suolo del mezzo di occupazione.
3.    Ai fini della determinazione del canone, l’entità dell’occupazione del suolo è determinata in metri quadrati (mq) per opere permanenti, in mq/giorno o mq/ora per occupazione del suolo temporanea, mentre l’entità delle occupazioni di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo per impianti realizzati da società erogatrici di pubblici servizi è determinata con una quota forfait/giorno. 
4.    Le frazioni inferiori al metro sono calcolate con arrotondamento all’unità superiore.
5.    Le occupazioni inferiori a mezzo metro quadrato o lineare sono escluse dal canone. 
6.    Nel caso di ponteggi, non sono soggette a tassazione le strutture paraschegge, mentre per i ponteggi a sbalzo, la superficie di occupazione si calcola in ragione della proiezione.

Articolo 57 - Occupazioni con passi carrabili. Criteri di determinazione.

1.    Fatte salve le disposizioni dell’art.22 del Codice della Strada, sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale, area o spazio pubblico, intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. Non rientrano nella definizione di passi carrabili gli accessi "a filo" con il manto stradale, cosiddetti "a raso", che si aprono direttamente sulla pubblica strada, mancando di opere tali da rendere concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico, salvo che non sia presente apposito segnale così come da figura II 78 art.120 del Regolamento di esecuzione del NCDS Dlgs n.285/1992. 
2.    Ai sensi dell’art.3, comma 1, n.10), Codice della Strada, l'area o spazio pubblico non comprende solo la carreggiata e la banchina, ma anche le aree e tutte le opere pertinenziali e funzionali alla strada stessa, quali il fosso di guardia o di scolo, la cunetta, il piede della scarpata se la strada è in rilevato, il ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea. 
3.    Ai fini dell’applicazione del Canone, la superficie di occupazione dei soli passi carrabili si determina, moltiplicando la larghezza del passo comprensiva di slarghi e eventuali spazi di manovra, per la profondità convenzionale di un metro lineare, indipendentemente dalla profondità effettiva di occupazione. Ai fini del calcolo del canone la larghezza dell’accesso è misurata alla distanza di metri 1 dal filo del bordo bitumato della sede stradale in assenza di cancello o qualora lo stesso sia posto ad una distanza superiore a metri 1. La larghezza dell’accesso è misurata in corrispondenza al cancello stesso qualora sia posto ad una distanza inferiore a metri 1. 
4.    In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenerne l'abolizione con apposita domanda alla Provincia. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente e fino a quella data il Canone rimane comunque dovuto. 
5.    Il canone relativo all'occupazione con i passi carrabili, così come da art.824 L.160/2019, può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di un importo pari a venti annualità dello stesso. L’affrancamento vale anche nei confronti dei successivi proprietari dell’immobile cui il passo carrabile è asservito. Qualsiasi modifica dell’occupazione rispetto all’originaria affrancazione farà decadere la stessa.
6.    I passi carrabili, anche quelli esenti, sono individuati a cura dell’intestatario con l’apposito segnale di "passo carrabile-divieto di sosta " di cui alla fig. II 78 art. 120 del D.P.R. 16.12.1992. n. 495, da collocare in proprietà privata. Il segnale ha dimensioni di 45 x 25 cm e indica zone per l’accesso dei veicoli alle proprietà laterali, in corrispondenza della quale vige il divieto di sosta. Sulla parte alta del segnale deve essere indicato l’Ente proprietario della strada che rilascia l’autorizzazione, in basso deve essere indicato il numero e l’anno del rilascio. La mancata indicazione dell’Ente e degli estremi dell’autorizzazione comporta l’inefficacia del divieto. 
7.    Per i passi “a raso”, non rientrando nella definizione di passo carrabile secondo quanto espresso al comma 1, l’esposizione del segnale di cui al comma 6 è discrezionale. Se interessato, il titolare può presentare istanza all’ente proprietario della strada che rilascia l’autorizzazione. L’esposizione del segnale così come da figura II 78 art.120 del Regolamento di esecuzione del NCDS Dlgs n.285/1992 rende l’accesso a raso un passo carrabile effettivo. Nel caso in cui il titolare di un passo “a raso” decidesse di rinunciare all’esposizione del segnale così come da figura II 78 art.120 del Regolamento di esecuzione del NCDS Dlgs n.285/1992 può richiedere la rinuncia con apposita domanda alla Provincia. L’assoggettamento a pagamento del canone decade a partire dall’anno successivo all’accoglimento dell’istanza di rinuncia.

Articolo 58 - Distributori di carburante e stazioni di ricarica elettrica.

1.    Per le occupazioni effettuate con impianti per la distribuzione del carburante, la superficie di riferimento è quella corrispondente all’intera area di esercizio dell’attività, risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti, le pensiline poste a copertura delle strutture stesse nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio, mentre i serbatoi sotterranei sono assoggettati al Canone per l’occupazione secondo le prescrizioni di cui all’art.23 del presente regolamento.
2.    Qualora il rifornimento avvenisse in carreggiata, l’area di esercizio dell’attività comprenderà anche la zona destinata alla sosta delle vetture e delle autocisterne per il rifornimento dei serbatoi interrati. Il relativo provvedimento di concessione prevederà per tale caso un’ occupazione avente larghezza di m 2,50 e lunghezza di m 12,00. 
3.    Per le occupazioni con impianti di ricarica per i veicoli elettrici, ai fini del Canone si considera lo spazio occupato dalle infrastrutture di ricarica senza considerare gli stalli di sosta degli autoveicoli.
4.    Per l’impianto e l’esercizio delle aree di servizio con funzione di lavaggio di autoveicoli in genere ed autoarticolati, la superficie di riferimento per la determinazione del Canone è quella corrispondente all’area effettiva di occupazione.

Articolo 59 - Occupazioni con impianti di esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi e
generi vari

1.    La superficie di riferimento, per la determinazione del Canone, è quella corrispondente all’intera area di esercizio dell’attività risultante dal provvedimento di concessione per le occupazioni con impianti ed esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi e generi vari.

Articolo 60 - Attività edile

1.    Per le occupazioni di suolo pubblico relative a lavori edili, scavi, ponteggi e steccati, la superficie rilevante ai fini del Canone viene calcolata considerando sia le regole determinative di cui al comma 4 dell’art.50 del presente regolamento, che degli spazi circostanti non direttamente occupati, ma comunque sottratti all’uso pubblico per via dell’occupazione per l’attività edile. 

Articolo 61 - Occupazioni con condutture, cavi ed impianti in genere 

1.    Per le occupazioni permanenti del territorio provinciale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è determinato nella misura del 20 per cento (20%) dell’importo risultante dall’applicazione della misura unitaria di tariffa pari a euro 1,50 per il numero complessivo delle utenze presenti nei Comuni nell’ambito territoriale provinciale. In ogni caso l’ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800,00. 
2.    Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all’erogazione del servizio a rete. Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell’anno precedente. All’uopo il soggetto tenuto al Canone deve presentare specifica dichiarazione alla Provincia a mezzo pec all’indirizzo: provincia.pistoia@postacert.toscana.it, con la puntuale indicazione delle utenze ed effettuare entro il 30 APRILE di ciascun anno, il versamento del Canone annuo dovuto in un'unica soluzione indicando come causale il presente articolo. Il Servizio Viabilità si riserva la facoltà di non rilasciare nuove autorizzazioni/concessioni agli enti gestori di servizio, qualora venga accertato il mancato versamento dei canoni dovuti dagli stessi enti. Potrà quindi essere richiesta la necessaria regolarizzazione dei canoni dovuti mediante versamento degli importi ancora in sospeso, in seguito alla quale si potrà procedere così al rilascio di nuove eventuali autorizzazioni o concessioni. Tutto quanto sopra fatti salvi interventi di manutenzione delle occupazioni già preesistenti.
3.    Gli importi sono rivalutati annualmente in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell’anno precedente. 
4.    Nel caso di occupazioni temporanee di spazio pubblico, relative a cantieri stradali, per la posa in opera e manutenzione di condutture, cavi ed impianti in genere, la superficie di occupazione è determinata tenendo conto della misura dello scavo da effettuare, delle superfici delimitate dalle installazioni di protezione e delle aree destinate ai materiali di risulta e di cantiere, accumulati per la realizzazione degli impianti stessi. La durata delle suddette occupazioni è determinata in base ai tempi necessari per l’esecuzione di tutte le fasi di lavorazione (scavo, installazione, rinterro, ripristino pavimentazione ecc.).
5.    Costituisce autonoma occupazione rispetto a quella indicata al co.2 quella effettuata a mezzo antenne e tralicci e comunque con qualsiasi altro manufatti e impianti non direttamente funzionali all’erogazione del servizio a rete.
6.    E’ fatto obbligo al titolare della concessione per impianti a rete di rimuovere i medesimi a propria cura e spese qualora siano di ostacolo all’esecuzione di lavori stradali.

Articolo 62 - Criteri determinativi della tariffa del Canone per le occupazioni 

1.    Per le occupazioni di cui al comma 819, lettera a) della Legge n.160/2019, il Canone è determinato, in base alla durata, alla superficie di occupazione, espressa in metri quadrati, alla tipologia e alle finalità, alla zona occupata del territorio comunale e quindi sulla base dei seguenti criteri:
a) classificazione in (Zone – Classi – Categorie) d’importanza delle strade e delle altre aree pubbliche in cui insiste l’occupazione, come da prospetto “Classificazione delle strade, spazi ed aree pubbliche” in Allegato A quale parte integrante e sostanziale del presente regolamento;
b) superficie dell’occupazione, espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all’unità superiore;
c) durata dell’occupazione;
d) valore economico dell’area in relazione all’attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell’area stessa all’uso pubblico, nonché al vantaggio per l’occupante dall’uso privato dello spazio pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell’occupazione, tenuto conto anche dei costi sostenuti per la sua salvaguardia, come evidenziato nella tabella di cui all’Allegato D quale parte integrante e sostanziale del presente regolamento.
2.    Il canone può essere maggiorato qualora oneri ordinariamente a carico dell’occupante derivanti dall’occupazione del suolo pubblico, sono adempiuti dalla Provincia, giusta determinazione del responsabile del procedimento.
3.    Non sono soggette al Canone le occupazioni che in relazione alla medesima superficie di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato.
4.    Nel caso di più occupazioni da parte dello stesso soggetto, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato, il Canone si determina autonomamente per ciascuna di esse. Qualora si tratti di occupazioni inferiori a mezzo metro quadrato, poste nella medesima area di riferimento, si dà luogo al cumulo delle diverse occupazioni ed il totale è arrotondato al metro quadrato.
5.    Le tariffe possono essere modificate annualmente o rivalutate, sempre annualmente in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell’anno precedente.

Articolo 63 - Tariffe annuali e tariffe temporanee/giornaliere

1.    La tariffa standard annua, comunque modificabile ai sensi del comma 817 dell’articolo 1 della legge 160/2019, nel caso in cui l’occupazione si protragga per l’intero anno solare, è quella indicata al comma 826 della medesima legge pari ad € 30,00.
2.    Per le occupazioni del sottosuolo la predetta tariffa standard annua è ridotta ad un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi tale tariffa si applica fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E’ ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
3.    Per le occupazioni realizzate con griglie e intercapedini si applica la tariffa standard annuale con facoltà di affrancamento dal Canone versando una tantum all’atto del rilascio della concessione l’importo pari a cinque volte la tariffa.
4.    La tariffa standard giornaliera, comunque modificabile ai sensi del comma 817 dell’articolo 1 della legge 160/2019, nel caso in cui l’occupazione si protragga per un periodo inferiore all’anno solare, è quella indicata al comma 827 della medesima legge, pari ad € 0,60. 
5.    La valutazione del maggiore o minore importo, rispetto alle tariffe standard, tenuto conto della disponibilità dell’area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario e/o titolare dell’autorizzazione in ragione della tipologia e finalità dell’occupazione, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell’area all’uso pubblico e dell’impatto ambientale è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione indicati.
6.    Le tariffe finali per metro quadro (mq) per durata e tipologia di occupazione sono indicate nel prospetto “Tariffe” di cui all’Allegato E parte integrante e sostanziale del presente regolamento.
7.    I coefficienti di valutazione e/o maggiorazioni, per il primo anno di vigenza del Canone sia per legge o per opzione della Provincia, sono quelli indicati nell’Allegato D al presente regolamento. Gli stessi potranno essere modificati per le annualità successive con decreto Presidenziale. In difetto di modifica si intendono confermati quelle vigenti. 
8.    La durata dell’occupazione permanente decorre dal giorno successivo a quello di rilascio della concessione e per l’occupazione temporanea dalla data di inizio indicata nel provvedimento autorizzatorio.
9.    Gli importi della tariffa finale sono rivalutati annualmente in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell’anno precedente. 

Articolo 64 - Regole per la quantificazione del Canone

1.    Per le occupazioni permanenti il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare successivo per cui si protrae l’occupazione; la misura del canone è determinata moltiplicando la tariffa standard annua di legge tenuto conto delle riduzioni obbligatorie e previste dal presente regolamento x coefficiente valore economico in base alla classificazione delle strade ed aree pubbliche x coefficiente specifico per tipologia e finalità in ragione dell’attività del concessionario x metri quadri (o metri lineari). 
2.    Per le occupazioni aventi inizio nel corso dell’anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l’importo del canone, viene determinato in base al periodo dell’anno iniziale diviso in dodicesimi.
3.    Per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie temporanee il canone è calcolato moltiplicando la tariffa standard giornaliera di legge tenuto conto delle riduzioni obbligatorie e previste dal presente regolamento x coefficiente valore economico in base alla classificazione delle strade ed aree pubbliche x coefficiente specifico per tipologia e finalità in ragione dell’attività del concessionario x metri quadri (o metri lineari).

Articolo 65 - Riduzioni del Canone

1.    Sono previste le seguenti riduzioni per le occupazioni:
a.    80 per cento della superficie per le occupazioni realizzate per finalità politiche ed istituzionali, culturali, sportive ;
b.    40 per cento della superficie per le occupazioni realizzate con installazione di attrazioni giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante;
c.    50 per cento delle tariffe giornaliere riportate nell’allegato E) del presente regolamento per le occupazioni di durata superiore a 30 giorni.

Articolo 66 - Esenzioni per legge e regolamentari

1.    Sono esenti dal Canone, ai sensi delle lettere a), b), c), d), e), f) e r) del comma 833 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160:
a.    le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Città Metropolitane, dai Comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 73, comma 1, lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica; 
b.    le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti. L’esenzione non è applicabile alle occupazioni elencate che contengano messaggi pubblicitari; 
c.    le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale; 
d.    le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima; 
e.    le occupazioni di aree cimiteriali; 
f.    le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
g.    i passi carrabili, le rampe e simili destinati a non vedenti o soggetti portatori di handicap proprietari, residenti o domiciliati, che presentino copia conforme (o autenticata) del contrassegno invalidi previsto dall’art. 381 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e successive modificazioni o certificazione di disabilità con ridotta capacità di deambulazione. La richiesta comprensiva della documentazione necessaria deve essere presentata entro il 31 Dicembre dell'anno in cui si è acquisito il requisito per l'esenzione che parte dall'anno successivo. La validità dell’esenzione è data dal periodo indicato nel contrassegno invalidi o in mancanza del contrassegno è data in anni 2 (due); l’esenzione è rinnovabile e strettamente legata all’intestatario per cui qualsiasi variazione deve essere comunicata all’amministrazione provinciale. 
2. Le superfici inferiori a 300 centimetri quadrati, come previsto dal comma 825, ultima parte, dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160; 
3. Le seguenti fattispecie, come previste al comma 833, dalla lettera g) alla lettera q), dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160: 
a) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relative ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita; 
b) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto; 
c) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro; 
d) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati; 
e) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
- fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari; 
- fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari; 
- fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari; 
f) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto; 
g) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione; 
h) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'art, 90 “Disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica” della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti 26 all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantesche con capienza inferiore a tremila posti; 
i) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitati che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso. 
4. Sono altresì esenti dal Canone:
a.    occupazioni realizzate da imprese per lo svolgimento di lavori per conto della Provincia per il tempo e gli spazi necessari per il compimento dell’opera;
b.    occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi luminosi e simili, in occasione di festività, ricorrenze o celebrazioni;
c.    occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali effettuate esclusivamente in occasione di festività; 
d.    passi di accesso pedonali che non hanno esposto il cartello di divieto di sosta;
e.    occupazioni collegate a manifestazioni, senza scopo di lucro, per finalità sociali, culturali e di promozione del territorio per le quali la Provincia, avendone condiviso gli obiettivi, abbia concesso patrocinio, tramite apposito atto del Presidente;
f.    occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani; 
g.    occupazioni effettuate da vetture adibite al trasporto pubblico di linea in concessione, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnate; 
h.    occupazioni effettuate con balconi, verande, e simili con carattere stabile a condizione che siano regolarmente autorizzati mediante titolo edilizio rilasciato dal Comune di appartenenza e non destinati a esercizio di attività commerciali aperte al pubblico; 
i.    segnaletica prevista dall’art. 134, comma 1 lettera a) e d) ed art. 136, del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada a condizione che non contenga alcuna forma di messaggio pubblicitario; 
j.    segnali di territorio, aventi scopo primario di indicazione, contenenti mappe toponomastiche dei luoghi non corredata da forme di messaggi pubblicitari. 

Articolo 67 - Modalità e termini per il versamento 

1.    Per le occupazioni permanenti, il pagamento del Canone relativo al primo anno solare di concessione/autorizzazione deve essere effettuato in un’unica soluzione contestualmente al rilascio del titolo amministrativo; per gli anni successivi il canone o in caso di accertamento d’ufficio va corrisposto entro il termine del 30 Giugno di ogni anno mediante la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, (PagoPA) o le altre modalità previste dal medesimo codice. 
2.    Non sono consentiti pagamenti cumulativi relativi a più provvedimenti, anche nel caso corrispondano allo stesso titolare. 
3.    Nel caso in cui il canone relativo alla singola occupazione sia di importo superiore a € 250,00 il contribuente potrà optare per il pagamento in unica soluzione con scadenza 30 giugno (vedi comma 1 del presente articolo), oppure per il pagamento frazionato da corrispondere in tre rate di uguale importo con scadenza 30 giugno, 31 luglio e 31 agosto. Gli avvisi di pagamento per l’importo suddetto saranno inviati già predisposti in unico pagamento e in pagamenti rateizzati . Il pagamento della rata unica invalida gli altri pagamenti. 
4.    Per l’occupazione relativa ai passi carrai il concessionario può optare per il versamento in unica soluzione del canone fin dal momento del rilascio dell’autorizzazione mediante versamento di una somma pari a venti annualità. come previsto dall’art. 824 della Legge n. 160/2019.
5.    Per le occupazioni temporanee, il pagamento del Canone deve essere effettuato in un’unica soluzione contestualmente al rilascio della concessione/autorizzazione.
6.    Per le occupazioni di cui all’art.3 comma 3 il pagamento del Canone alla Provincia deve precedere il rilascio del nulla osta. 
7.    Con delibera di Consiglio i termini ordinari di versamento del canone, per le occupazioni sia permanenti che temporanee, possono essere differiti o sospesi per i soggetti obbligati interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con il medesimo provvedimento possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.
8.    La variazione della titolarità della concessione e/o dell’autorizzazione, fermo restando le ulteriori prescrizioni previste dal presente regolamento, è subordinata all’avvenuto pagamento dell’intero importo del Canone fino alla data del subingresso da parte del precedente titolare.
9.    Il versamento del Canone è effettuato direttamente alla Provincia secondo le disposizioni di cui all’art. 1 comma 835 della legge 160/2019, con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
10.    Non si fa luogo al versamento del canone se l’importo da versare è uguale o inferiore a euro € 10,00 (dieci/00). Tale importo non deve essere considerato come franchigia.
 

Articolo 68 (norma transitoria) - Riscossione canone unico anno 2022

1. Con riferimento al canone unico dovuto per l’anno 2022, la scadenza del pagamento della rata unica è posticipato al 30/09/2022. Il pagamento frazionato, così come da art.67, comma 3, per l’anno 2022, avrà la seguente scadenza: 

I rata 30/09/2022
II rata 30/10/2022
III rata 30/11/2022


Articolo 69 - Controllo dei versamenti 

1.    Il Servizio competente in proprio o tramite il soggetto affidatario, provvede alla verifica dell’integrità e tempestività dei versamenti dovuti. 
2.    In caso di mancato o parziale versamento, il Servizio competente preposto ovvero il soggetto affidatario provvede, senza indugio, ad inviare un’apposita comunicazione di addebito al titolare della concessione/autorizzazione, invitandolo alla regolarizzazione del versamento delle somme dovute e non corrisposte con la maggiorazione degli interessi legali di cui all’art 73 del presente regolamento.
3.    In difetto di versamento delle somme e nei tempi di cui al precedente comma 2, la concessione o autorizzazione si intende decaduta e l’occupazione diviene abusiva.

Capo II - Accertamento, indennità, sanzioni, riscossione coattiva, rimborsi, contenzioso, disciplina finale e transitoria 

Articolo 70 - Accertamento 

1.    La Provincia provvede, attraverso i Servizi competenti dell'entrata, i soggetti autorizzati ex art.1.co.179 della L. n.296/2006, o dell'eventuale concessionario cui sia stato conferito apposito mandato, all'accertamento delle occupazioni abusive di cui al presente regolamento, alla verifica ed all’accertamento dell’entrata, al recupero dei canoni non versati e all’applicazione delle indennità per occupazioni o installazioni abusive di suolo pubblico, mediante notifica, ai soggetti tenuti al versamento del Canone, di apposito atto finalizzato alla riscossione con l’intimazione ad adempiere all’obbligo di pagamento degli importi indicati entro 60 giorni dalla notifica, ai sensi del co.792 dell’art.1 della Legge n.160/2019.
2.    L’atto di cui al comma 1 acquista efficacia di titolo esecutivo decorsi 60 giorni dalla notifica, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al D.P.R. 602/1973 o dell’ingiunzione fiscale di cui al R.D. 639/1910. 
3.    Non si procede all’emissione di atto di accertamento esecutivo qualora l’ammontare dovuto, comprensivo di canone, sanzioni, indennità e interessi, risulta inferiore a euro 10,00 (dieci/00) con riferimento ad ogni annualità, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del canone stesso effettuati dal medesimo soggetto.

Articolo 71 - Sanzioni e indennità

1.    Alle occupazioni considerate abusive ai sensi del presente regolamento, si applicano sia le indennità sia le sanzioni previste dall’articolo 1, comma 821, lettere g) e h) della legge 160/2019 e precisamente:
a.    l’indennità pari al canone maggiorato del suo 50%, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
b.    la sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra un minimo non inferiore all’ammontare dell’indennità come determinata alla precedente lettera a) ed un massimo non superiore al doppio della stessa, ferme restando quelle stabilite dall’articolo 20, commi 4 e 5, del D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada).
2.    Nei casi di occupazione e diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, l’accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell’occupazione o del mezzo pubblicitario e il ripristino dello stato dei luoghi. Gli oneri derivanti dalla rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell’articolo 66 del presente regolamento.
3.    Le altre violazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento sono punite con l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, nella misura da euro 25,00 a euro 500,00 ai sensi dell’articolo 7-bis del D.Lgs. 267/2000, con l’osservanza delle disposizioni di cui al Capo 1, sez.I e II della L. n. 689/1981. Rimane salva l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 21, commi 4 e 5, e dall’articolo 23 del codice della strada.
4.    Qualora l’ente erogatore di pubblico servizio abbia iniziato la propria attività nel territorio provinciale di Pistoia e non abbia provveduto a denunciare il bacino d’utenza, né a pagare il canone relativo, sarà messo a ruolo l’importo minimo previsto dalla norma al quale sarà applicata la sanzione del 10%. 
5.    Il pagamento delle sanzioni deve essere effettuato con arrotondamento all’unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi, per difetto se inferiore a detto limite. 
6.    Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del codice della strada, sono irrogate mediante l’atto di cui all’articolo 1, comma 792, della legge 160/2019.
7.    La richiesta di regolarizzazione dell’occupazione e/o della diffusione abusiva, attraverso la presentazione di rituale domanda di concessione e/o autorizzazione non è ammessa se non si è previamente regolarizzato il versamento di tutte le somme dovute, ivi comprese le sanzioni, anche quelle del Codice della Strada, conseguenziale all’abuso.

Articolo 72 - Riscossione coattiva

1.    L’accertamento e la irrogazione delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente regolamento viene effettuata con la procedura di cui all’articolo 1, comma 792, della legge n.160/2019.
2.    Con le stesse modalità di cui al comma 1, sono recuperate le spese sostenute dalla Provincia per la rimozione di materiali, manufatti, impianti e mezzi nonché il ripristino dello stato dei luoghi in caso di occupazioni e diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente. Tale recupero può avvenire sia contestualmente al recupero delle somme di cui al comma 1, che con altro atto ex art.1 co.792, della legge n.160/2019.

Articolo 73 - Interessi

1.    In caso di omesso o parziale versamento del canone si applicano gli interessi legali di cui all’articolo 1284 del codice civile, (solo sull’importo del canone e dell’eventuale indennità, escluse le sanzioni) dal giorno successivo la scadenza di pagamento fino alla data di emissione dell’atto di accertamento esecutivo. 

Articolo 74 - Rimborsi

1. Le richieste di rimborso di quanto indebitamente versato devono essere presentate con apposita istanza debitamente documentata entro il termine quinquennale di prescrizione di cui all’articolo 2948 del codice civile da computarsi dalla date del versamento ritenuto non dovuto.
2. La Provincia deve evadere le suddette richieste emettendo un provvedimento di accoglimento o di rigetto entro il termine di 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell’istanza. Non si procede al rimborso di somme inferiori a euro 10,00 (dieci/00).

Articolo 75 - Contenzioso

Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della concessione o autorizzazione, disciplinate dal presente regolamento, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. 
1.    Le controversie concernenti l’applicazione del canone restano riservate all’autorità giudiziaria ordinaria.

Articolo 76 - Disposizioni finali e transitorie

1.    Il presente regolamento entra in vigore alla data di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione .
2.    Per quanto non disposto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.
3.    Le autorizzazioni e le concessioni relative ai prelievi sostituiti ai sensi del comma 816 dell’articolo 1 della Legge n.160/2019 non decadono con l’entrata in vigore del presente regolamento.
4.    E’ abrogata ogni altra norma regolamentare contraria o incompatibile con il presente regolamento.

 

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