Regolamento per la Disciplina dei Contratti

Approvato con Del. C.P. n. 86 del 30/11/2021

Ultimo aggiornamento:4 Gennaio, 2022

Argomenti

 

TITOLO I - Disposizioni generali

Capo I - Finalità e Principi

Art. 1 - Finalità
1. Il presente regolamento disciplina l'attività contrattuale della Provincia, in attuazione dell'articolo 7 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 2 - Principi
1. Nella formazione, interpretazione ed esecuzione dei contratti la Provincia conforma la propria attività ai principi di legalità, efficacia, economicità, efficienza, tempestività, correttezza amministrativa, massima trasparenza nelle procedure, imparzialità e salvaguardia della libera concorrenza.
2. Per tutte le procedure disciplinate dal presente regolamento deve essere indicato il Responsabile del procedimento.
3. L’attivazione delle procedure disciplinate dal presente regolamento si integra con le disposizioni degli altri regolamenti dell’Ente.
4. Gli importi indicati nel presente regolamento sono considerati al netto dell’imposta sul valore aggiunto e di eventuali contributi.
5. I contratti della Provincia dovranno avere una durata compatibile con la natura e l’oggetto del contratto, avendo riguardo alle norme di legge applicabili nei singoli casi.
6. In nessun contratto della Provincia può essere inserita la clausola del tacito rinnovo.

Capo II - Disposizioni comuni

Art. 3 - Norme applicabili
1. L'attività contrattuale della Provincia è disciplinata dalla normativa comunitaria, dalle leggi, dallo statuto nonché dal presente regolamento.
2. La Provincia uniforma comportamenti e procedure contrattuali alle disposizioni e agli indirizzi dettati dallo Stato per contrastare la corruzione, la criminalità organizzata e la delinquenza mafiosa, collaborando con le autorità locali di governo ai fini della prevenzione di tale attività criminosa.

Art. 4 - Osservanza dei contratti di lavoro e dei Codici di Comportamento
1. Chiunque, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto di un contratto stipulato con la Provincia, occupi personale dipendente, è obbligato ad attuare nei confronti dello stesso condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili - alla data del contratto - alle categorie e nella località in cui si effettuano le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria ed applicabile; è tenuto inoltre al rispetto delle norme previste nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con DPR n 62/2013 e del Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Pistoia approvato con Decreto Presidenziale n. 117/2020.
2. L'obbligo suddetto sussiste anche se il contraente non sia aderente alle associazioni di categoria stipulanti ovvero se receda da esse e permane anche dopo la scadenza dei contratti collettivi, fino alla loro rinnovazione.
3. Nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra, segnalata formalmente alla Provincia dalle amministrazioni o dagli enti pubblici competenti in materia - anche su iniziativa delle organizzazioni sindacali - la Provincia si riserva il diritto di sospendere in tutto o in parte il pagamento del corrispettivo, fino alla regolarizzazione della posizione, attestata dalle autorità suddette. Il contraente, in tal caso, non potrà vantare alcun diritto o pretesa per il ritardato pagamento.
4. I diritti e le garanzie a tutela del lavoro devono in ogni caso essere garantiti ad ogni soggetto a qualunque titolo coinvolto nell’esecuzione del contratto.
5. Valgono, per gli appalti di opere pubbliche, le disposizioni speciali di legge.

Art. 5 - Disciplina del contenuto dei contratti
1. Ai sensi dell’art. 9, comma 1 del presente regolamento, la determinazione a contrattare deve approvare la disciplina dettagliata del rapporto negoziale che si intende instaurare.
2. Detta disciplina può anche essere formulata, in tutto o in parte, per rinvio a norme quali capitolati generali o speciali predisposti da altre amministrazioni pubbliche: in tal caso la disciplina richiamata acquista natura contrattuale ed è applicabile in quanto non contrastante con le norme del presente regolamento.
3. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni di legge di carattere imperativo, ovvero anche quelle dispositive, quando, per gli oggetti da queste ultime disciplinati, non si ritenga in concreto di dettare una diversa regolamentazione.
4. Per i contratti atipici come pure per quelli misti, la disciplina di cui al comma 1 è formulata mediante applicazione analogica di quella relativa ai contratti tipici con i quali, nelle singole fattispecie, vi siano maggiori caratteristiche di affinità. Non sussistendo tipi analoghi per la disciplina specifica saranno comunque osservati i principi generali dell'ordinamento.

Capo III - Il Segretario Generale e l’Ufficio Contratti

Art. 6 - Sovrintendenza e coordinamento dell'attività negoziale
1. Il Segretario Generale, in collaborazione con il Dirigente competente, sovrintende e coordina lo svolgimento dell'attività negoziale disciplinata dal presente regolamento, nel rispetto dell'ambito di autonomia gestionale riservata ai dirigenti.
2. Per procedimenti contrattuali interessanti più aree o servizi, il Segretario Generale promuove - ove occorra - la riunione dei dirigenti interessati al fine di concordare indirizzi operativi uniformi.
Art. 7 - L'attività di rogito
1. Il Segretario Generale esercita le funzioni di ufficiale rogante nei limiti di cui all’articolo 97, comma 4, lett. c), del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
2. In caso di vacanza, assenza o impedimento del Segretario Generale, la funzione rogante è esercitata dal Vice Segretario Generale.
3. Il contenuto e le modalità di rogito sono quelli indicati dalla Legge 16 febbraio 1913, n. 89, in quanto applicabili.
4. L'Amministrazione, sentito il Segretario Generale, può avvalersi di notai di fiducia, in particolare per gli atti che comportino la costituzione, modificazione, estinzione o trasferimento di diritti reali su beni immobili o mobili registrati in pubblici registri.
Art. 8 - L’Ufficio Contratti
1. Per l'esercizio delle funzioni riferite alle attività contrattuali previste dal presente regolamento, la Provincia si avvale di una apposita unità operativa denominata “Ufficio Contratti”.
2. Il dirigente cui fa capo l’Ufficio Contratti, con la collaborazione dei dirigenti interessati, svolge gli adempimenti previsti dal presente regolamento connessi alla attività negoziale della Provincia e specificatamente alla stipula dei contratti in forma pubblica amministrativa, scrittura privata autenticata e scrittura privata.

TITOLO II - La fase precontrattuale

Capo I - La legittimazione dei modi di scelta del contraente

Art. 9 - La determinazione a contrattare. Contenuti
1. La stipulazione dei contratti è preceduta dalla determinazione di cui all'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
2. La determinazione a contrattare assunta dai dirigenti nell’ambito delle rispettive competenze per materia deve specificatamente indicare:
a) il fine o l'interesse pubblico specifico che con il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, individuato nelle rispettive prestazioni e, ove quantificabile, il valore economico;
c) le clausole essenziali;
d) le modalità di scelta del contraente, i requisiti dei soggetti partecipanti, i criteri di selezione delle offerte e le ragioni che ne sono alla base;
e) la parte cui fanno carico le spese contrattuali;
f) la forma di stipula del contratto;
g) l'impegno della spesa o l'accertamento dell'entrata che derivano dal contratto.
3. In relazione a contratti di non rilevante entità e per esigenze non programmabili, il dirigente può valutare la possibilità di indicare in tutto o in parte gli elementi di cui al precedente comma.

Art. 10 - Modalità di scelta del contraente nei contratti passivi
1. Per i contratti dai quali deriva una spesa per la Provincia, le modalità di scelta del contraente, da indicare nella determinazione di cui all'articolo 9, sono rispettivamente quelle di seguito indicate in corrispondenza delle diverse tipologie ed oggetti contrattuali.
a) Appalti per l'esecuzione di opere, per la acquisizione di servizi, per la fornitura di beni e per la concessione di lavori e servizi pubblici: tutte le modalità ammesse dalla normativa comunitaria, statale e regionale vigente, utilizzando di volta in volta, sul fondamento di adeguata motivazione, quelle appropriate alla concreta fattispecie.
b) Locazione immobiliare: accertata l’indisponibilità di immobili di proprietà di enti pubblici territoriali da assumere in locazione a titolo gratuito o a condizioni agevolate, la Provincia avvia la procedura aperta per garantire le migliori condizioni, salvo casi particolari in cui sia stato opportunamente verificato che sul territorio non vi è pluralità di immobili disponibili ed idonei allo scopo, nel qual caso è ammessa la trattativa diretta con la proprietà dell'unico immobile disponibile/idoneo.
c) Contratto per prestazioni d'opera intellettuale: il contratto d’opera di cui agli articoli 2222 e 2229 c.c. e riconducibili all’art. 7 del D. Lgs 165/2001 è conferito a professionisti singoli o associati individuati dal dirigente competente a seguito di procedura comparativa, avendo riferimento ai requisiti professionali e culturali dei professionisti necessari per l’espletamento della prestazione, in assenza di adeguate professionalità all’interno dell’Ente.
Si rinvia al Regolamento adottato dall’Ente in materia di incarichi professionali approvato con Deliberazione della Giunta Provinciale n.32 del 24/02/2009.
Sono fatte salve le norme previste per l’affidamento dei contratti aventi ad oggetto i servizi di ingegneria ed architettura relativi all’esecuzione di opere pubbliche.
d) Acquisti di beni immobili: avverrà di regola con procedura aperta a seguito di motivata deliberazione in ordine alle esigenze di indispensabilità ed indifferibilità dell’acquisto. Eventuali deroghe all’utilizzo della procedura aperta dovranno essere specificatamente motivate in base all’eccezionalità del caso.
e) Contratti bancari e finanziari: si fa rinvio alle procedure previste per legge in base al valore dell’operazione finanziaria.
f) Contratti di affidamento di servizi legali e di patrocinio legale: gli incarichi di patrocinio e servizi legali sono conferiti preferibilmente a professionisti iscritti in apposito elenco pubblico ed aperto costituito dall’Ente previa verifica dell’indisponibilità del personale interno. L’affidamento dovrà avvenire a seguito di comparazione fra più offerte e, solo in casi motivati, tramite affidamento diretto attingendo in ogni caso all’interno dell’Elenco suddetto. L’elenco pubblico dei Legali è aggiornato periodicamente.
Si rinvia al Regolamento adottato dall’Ente in materia di patrocinio e servizi legali approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n.53 DEL 20/12/2016.

Art. 11 - Modalità di scelta del contraente nei contratti attivi
1. Per i contratti dai quali deriva una entrata per la Provincia, le modalità di scelta del contraente da indicare nella determinazione di cui all'articolo 9, sono quelle indicate nei regolamenti vigenti ed in corso di aggiornamento.
a) L’alienazione di beni immobili Per l’applicazione delle suddette procedure si fa riferimento al Regolamento per le alienazioni approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n.52 del 20/12/2016 e suoi aggiornamenti.
b) Alienazione di beni mobili: si applicano le norme ordinarie ed il regolamento per le alienazioni in corso di aggiornamento di cui alla precedente lettera a).
c) Locazione di beni immobili: si applicano le norme ordinarie previste per la pubblica amministrazione e si rinvia al regolamento interno in corso di approvazione.
d) Comodato di beni immobili: si applicano le norme ordinarie previste per la pubblica amministrazione e si rinvia al regolamento interno in corso di approvazione.
e) Concessione in uso di beni demaniali o del patrimonio indisponibile: si applicano le norme ordinarie previste per la pubblica amministrazione e si rinvia al regolamento interno in corso di approvazione.

Capo II - Le procedure di aggiudicazione di scelta del contraente nei contratti di acquisizione di beni, servizi e lavori.

Art. 12 - Metodi di scelta
1. Ferme restando le procedure di scelta del contraente disciplinate dal D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., la Provincia individua l’operatore economico contraente, di norma, con le seguenti modalità:
a) procedura aperta, in cui ogni operatore economico interessato può presentare offerta nei modi e nei tempi fissati dal bando di gara;
b) procedura ristretta e/o negoziata, anche con gara informale, in cui solo gli operatori economici, che hanno superato la fase di prequalificazione a seguito di pubblicazione dell’avviso di indagine di mercato o selezionati in appositi Elenchi, sono stati invitati e possono presentare offerte;
c) dialogo competitivo, con cui la Provincia, in caso di appalti particolarmente complessi, avvia un dialogo con i candidati ammessi a tale procedura, al fine di elaborare una o più soluzioni atte a soddisfare le sue necessità e sulla base della quale, o delle quali, i candidati selezionati saranno invitati a presentare le offerte; a tale procedura qualsiasi operatore economico può chiedere di partecipare;
d) adesione ad accordi quadro o convenzioni, attive per le Pubbliche Amministrazioni, stipulati dal Consip S.p.A. o altri soggetti aggregatori ivi compresa la centrale di committenza regionale;
e) accordi quadro, conclusi tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste in base ai singoli fabbisogni.
2. Nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente, l’utilizzo di sistemi telematici di acquisto e di negoziazione deve avvenire in osservanza dei principi di trasparenza, di semplificazione e di parità di trattamento dei concorrenti con impiego di idonee procedure di sicurezza e deve garantire la conformità alle disposizioni vigenti sulle firme digitali e sulla documentazione amministrativa. Tale modalità è utilizzata sia per le procedure concorsuali ad evidenza pubblica (gare telematiche) che per quelle negoziate effettuate sul mercato elettronico o sul sistema telematico messo a disposizione dalle centrali territoriali di riferimento.

Art 13 - Procedure negoziate
1. La procedura negoziata è prescelta dal Responsabile del procedimento, quale procedura di affidamento di lavori, servizi o forniture, nei casi consentiti dalla normativa vigente e nel rispetto del presente Regolamento;
2. Preliminarmente all’adozione della determinazione a contrarre, il Responsabile del procedimento verifica l’esistenza di appositi elenchi di operatori economici e la presenza negli elenchi medesimi di un numero sufficiente di soggetti in possesso dei requisiti richiesti per partecipare alla procedura;
3. In tal caso, si procederà con estrazione a sorte del numero minimo di concorrenti previsto per lo svolgimento della procedura, previa indicazione della sezione dell’elenco corrispondente alla prestazione richiesta. In casi motivati, il Responsabile del procedimento può estendere l’invito ad altri operatori economici in possesso dei requisiti e già iscritti, secondo quanto previsto nei vigenti Regolamenti per l’utilizzo dell’Elenco degli operatori economici per gli affidamenti di lavori ovvero dell’Elenco dei professionisti per l’affidamento di Servizi attinenti all’Architettura e all’Ingegneria e altri servizi Tecnici di importo stimato inferiore ad Euro 100.000,00;
Gli Elenchi esistenti vengono aggiornati periodicamente secondo le norme di legge e in base ai Regolamenti interni approvati con delibera del Consiglio Provinciale N. 8/2021;
4. Nel caso di procedura negoziata preceduta da avviso di indagine di mercato l’Ente può preventivamente comunicare il numero massimo di operatori economici da ammettere alla gara, rendendo note le modalità in cui avrà luogo il sorteggio tra coloro che hanno manifestato interesse a partecipare ovvero se si intende procedere SENZA limitazione agli inviti;
5. L’avviso deve contenere:
• l’indicazione dell’oggetto della procedura in relazione alla quale viene pubblicato;
• i requisiti richiesti per l’invito;
• il criterio di aggiudicazione previsto con indicazione del dettaglio dei parametri di valutazione, qualora si tratti di offerta economicamente più vantaggiosa;
• il numero massimo di concorrenti che si intende invitare alla procedura di affidamento ovvero se si intende procedere SENZA limitazione agli inviti.
6. L’avviso di indagine di mercato è pubblicato sul profilo del committente e sulle piattaforme telematiche di negoziazione, salvo ulteriori forme di pubblicità.
Nel caso di utilizzo della piattaforma del Mercato Elettronico della PA di Consip S.p.A. l’Amministrazione può altresì esperire la procedura negoziata consentendo la partecipazione a tutti gli operatori economici iscritti allo specifico bando di abilitazione correlato alla categoria merceologica oggetto dell’acquisizione (procedura aperta al mercato).
7. Nel rispetto dell’evidenza pubblica, le procedure di gara devono essere pubblicizzate nelle forme indicate dalla normativa vigente.
8. L’Amministrazione stabilisce dei termini congrui per la presentazione delle offerte da parte degli operatori economici invitati, tenuto conto della natura dell’appalto e dei criteri di aggiudicazione stabiliti dalla Lettera d’invito. In ogni caso, per le gare da espletarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, non si possono prevedere per la presentazione delle offerte termini inferiori a 15 giorni dalla data di comunicazione dell’invito fatte salve le riduzioni dei termini procedimentali per ragioni di urgenza previste dalla normativa vigente.

Art.14 - Affidamento diretto
1. Il ricorso all’affidamento diretto è ammesso in base all’importo e alla natura dell’affidamento stesso, con o senza richiesta di più preventivi.
2. Per affidamenti di importo sino alla soglia protempore stabilita dalla normativa vigente al momento della assunzione della determinazione a contrattare, l’affidamento diretto è ammesso anche senza la richiesta di più preventivi.
3. Al di sopra di suddetta soglia, ed entro il limite consentito dalla normativa, l’affidamento diretto potrà avvenire con l’acquisizione di un numero minimo di preventivi, ove esistenti per quanto riguarda gli affidamenti di lavori; per gli affidamenti di servizi e forniture, al di sopra di suddetta soglia e fino alla soglia di rilevanza comunitaria, si dovrà procedere mediante invito ad un numero minimo di operatori economici previsto per legge.
4. Ai fini del rispetto del principio di trasparenza e di rotazione, gli affidamenti di cui al comma precedente, avverranno prioritariamente con procedura negoziata con gara informale o con richiesta di offerta utilizzando il mercato elettronico della pubblica amministrazione centrale o regionale.
5. L’affidamento diretto del contratto con richiesta di offerta ad un unico operatore può avvenire nei casi di infungibilità della prestazione o della fornitura o in altri casi debitamente motivati nella determinazione a contrattare di cui all’art.9.
6. Nel caso di affidamento con il criterio del minor prezzo, la verifica delle offerte presentate e la loro valutazione può essere effettuata dal Responsabile del Procedimento di gara, assistito da due testimoni individuati tra i dipendenti in possesso di adeguate competenze relativamente alla procedura e all’oggetto del contratto da affidare.
7. Di dette operazioni, nel caso di gara informale, o di richiesta di più preventivi in base a quanto previsto dal comma 3, viene redatto verbale, sottoscritto dal Responsabile del Procedimento di gara e dai testimoni. Nel medesimo verbale - datato, sottoscritto digitalmente e conservato nel fascicolo di gara - occorre fare menzione di altri eventuali persone presenti e dare atto delle dichiarazioni che durante le operazioni di gara sono state rese con grado di formalità.

Art. 15 - Principio di rotazione
1. In ragione della espressa previsione dell’art. 36, comma 2 D.lgs. 50/2016 s.m.i., la stazione appaltante è tenuta al rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, favorendo la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione delle commesse pubbliche tra tutti i soggetti potenzialmente idonei ed evitando il consolidarsi di rapporti esclusivi con determinati operatori economici.
2. Il principio di rotazione comporta, di norma, il divieto di affidamento e/o invito a procedure volte all’assegnazione di un appalto nei confronti del contraente uscente e dei soggetti invitati e non affidatari nella precedente procedura di selezione, giusto il rispetto di quanto stabilito nelle Linee Guida ANAC n. 4, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6. s.m.i.
Per contraente uscente si intende l’operatore economico o il professionista affidatario dell’appalto in scadenza o scaduto che si intende affidare nuovamente; qualora si tratti di un appalto che non è mai stato affidato precedentemente, nessun soggetto viene a priori escluso dalla possibilità di essere invitato.
3. Il principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti opera in riferimento agli “affidamenti precedenti” a quello di cui si tratta, qualora detti “affidamenti precedenti” soddisfino tutti i seguenti presupposti oggettivi:
a) rientrino nell’ambito degli affidamenti aggiudicati dallo stesso Ente aderente alla SUA, ovvero dalla Provincia. Per le procedure di competenza del singolo Ente aderente alla SUA i sorteggi saranno gestiti in via autonoma ed il principio di rotazione sarà applicato in modo indipendente rispetto alle procedure attivate dalla Provincia e/o dagli altri Enti aderenti. Non si ricorrerà all’esclusione dal sorteggio dell’aggiudicatario e degli invitati alla precedente procedura intervenuta nella stessa categoria, nel caso in cui la successiva procedura sia indetta da soggetto diverso rispetto al precedente.
b) rientrino nella stessa sottocategoria merceologica, per ciò che concerne i servizi o le forniture, ovvero nella stessa categoria di lavorazioni, per quanto riguarda i lavori, secondo gli importi stabiliti dalla normativa vigente.
c) si tratti dell’affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratta, rispetto agli invitati non aggiudicatari, e/o all’affidamento del medesimo lavoro, servizio o fornitura entro i tre anni solari precedenti a quello di cui si tratta per il contraente uscente.
4. In ogni caso, l’applicazione del principio di rotazione non può essere aggirata mediante ricorso ad arbitrari frazionamenti delle commesse ovvero ad ingiustificate aggregazioni o strumentali determinazioni del calcolo del valore stimato dell’appalto. Non è consentita nemmeno l’alternanza sequenziale di affidamenti diretti o di inviti agli stessi operatori economici né gli affidamenti o inviti disposti, senza adeguata giustificazione, ad operatori economici riconducibili a quelli per i quali opera il divieto di invito o affidamento (ad esempio per la sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 80, comma 5, lettera m) del Codice).
5. La dichiarazione del rispetto di tale principio, in sede di avvio della procedura e/o di aggiudicazione, dovrà essere resa e firmata dal responsabile di procedimento, allegata agli atti di gara e/o alla determina di aggiudicazione e conservata nel fascicolo istruttorio. A tale fine tutti i servizi/uffici sono tenuti ad utilizzare l’applicativo informatico interno creato per aiutare a garantire il rispetto di tale principio nella gestione degli operatori e degli affidamenti.

Art. 16 - Deroga alla rotazione ed esclusione
1. In deroga a quanto previsto al precedente art. 15, l’affidamento o il reinvito al contraente uscente ha carattere eccezionale ed è ammesso solo nel caso in cui si riscontri l’effettiva assenza di alternative in considerazione della particolare struttura del mercato, tenuto altresì conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento.
2. In deroga a quanto previsto al precedente art. 15, l’affidamento o il reinvito al candidato invitato alla precedente procedura selettiva, e non affidatario, è ammesso tenuto conto dell’aspettativa, desunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli circostanze, circa l’affidabilità dell’operatore economico e l’idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso.
3. In ogni caso, l’affidamento o il reinvito al contraente uscente e l’affidamento o il reinvito del candidato invitato alla precedente procedura selettiva devono essere adeguatamente motivati.
4. Per gli affidamenti di importo inferiore a 5.000,00 euro è possibile derogare al principio di rotazione di cui al precedente art. 15.
5. Il principio di rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici, ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione.
6. In caso di R.T.I., o Consorzi il principio di rotazione si applicherà per ciascun componente dello stesso.

Art. 17 - Concessioni
1. Per la concessione di pubblici servizi si applicano gli articoli 113 e 113 bis del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Competente a deliberare è il Consiglio, ai sensi dell'articolo 42, 2° comma lettera e) del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
2. Per la concessione in uso dei beni demaniali o del patrimonio indisponibile si applica l'articolo 11, lett. e), del presente regolamento.

Capo III - Norme comuni

Art. 18 - Criteri di aggiudicazione
1. I documenti di gara stabiliscono i criteri di aggiudicazione del contratto, pertinenti alla natura, all’oggetto e alle caratteristiche del contratto medesimo.
2. La selezione della migliore offerta tra quelle presentate dai concorrenti avviene, generalmente, mediante l’utilizzo di due differenti criteri:
◦ criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa: l’aggiudicazione comporta una valutazione congiunta degli elementi tecnici ed economici, esaminando la loro pertinenza in ragione della natura, dell’oggetto e delle caratteristiche del contratto, ovvero solo degli elementi tecnici (qualitativi) nei casi di cui all’art. 95 c.7 Dlgs 50/2016 s.m.i..
◦ criterio del prezzo più basso: l’aggiudicazione comporta una valutazione del solo elemento economico dato da una percentuale di ribasso o da un prezzo complessivo ribassato; in tal caso le caratteristiche della prestazione da eseguire sono già puntualmente definite dalla Stazione appaltante nel capitolato. L’offerta economica deve essere comunque inferiore all’importo posto a base di gara.
3. Nel caso di procedura aperta relativa alla alienazione di immobili pubblici si rinvia ai criteri stabiliti dal Regolamento per le alienazioni richiamato nell’articolo 11. Per i contratti relativi a concessioni o locazioni attive, si potrà prevedere l’individuazione del contraente/concessionario con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
4. E’ facoltà dell’Amministrazione prevedere l’esclusione dei concorrenti quando l’offerta tecnica presentata non raggiunge un punteggio minimo, stabilito da una soglia di sbarramento espressamente indicata nei documenti di gara.
5. Si potrà procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una unica offerta purché valida, salvo il caso in cui non venga stabilito espressamente negli atti di gara che non si procederà all’aggiudicazione qualora non pervengano almeno due offerte valide.

Art. 19 - Il Responsabile Unico del Procedimento
1. Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è individuato, per ogni procedimento di affidamento di un appalto o di una concessione.
2. Per l’individuazione del Responsabile Unico del Procedimento in materia di appalti, si fa riferimento alle professionalità minime stabilite dal Codice dei Contratti e dall’ANAC, nelle proprie linee guida o da successivi Regolamenti, in corrispondenza di ogni tipologia di affidamento.
3. Il RUP è nominato con provvedimento del Dirigente del Servizio cui sono assegnate le risorse o l’obiettivo fra i dipendenti assegnati al Servizio dallo stesso diretto. Ove opportuno, il Dirigente può assumere il ruolo di Responsabile unico del procedimento.
4. Lo svolgimento delle funzioni di RUP, in caso di nomina, è obbligatorio.
5. È consentito che il subprocedimento di gara, ovvero parte di esso, sia assegnato ad un responsabile diverso dal RUP nel rispetto delle disposizioni della L. n. 241/1990.
6. Il dipendente designato come RUP può segnalare al proprio dirigente di riferimento, entro cinque giorni dalla notifica della nomina, eventuali situazioni di conflitto di interesse. Il dirigente deve esprimersi sulla nomina e, se la conferma, il dipendente è tenuto ad assumere il ruolo di RUP. Si farà riferimento alle specifiche norme e piani adottati in materia di anticorruzione ai sensi della Legge 190/2012.
7. Nell’esercizio delle proprie funzioni il RUP opera nell’ambito dell’ordinamento amministrativo dell’Ente, in conformità delle previsioni del D. Lgs. 267/2000 e secondo quanto stabilito dall’art. 31 del Codice dei Contratti.
8. In caso di assenza, anche temporanea, del RUP, per ogni procedimento affidatogli, viene nominato, nelle forme usate per la nomina del RUP, un sostituto che ne assume le funzioni.
9. La stazione appaltante, allo scopo di migliorare la qualità della progettazione e della programmazione complessiva, può, nell’ambito della propria autonomia organizzativa e nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa, istituire una struttura stabile a supporto dei RUP, anche alle dirette dipendenze del vertice della pubblica amministrazione di riferimento.
Art. 20 - Pubblicità degli atti di gara
1. Fatto salvo il diritto di accesso ai documenti amministrativi formati nei procedimenti di gara, per il cui esercizio sono stabilite le relative modalità in apposito regolamento, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, le forme di pubblicità degli atti dei procedimenti di gara sono quelle previste dalla legge; quando sussistano ambiti di discrezionalità relativamente a forme di pubblicità che comportano oneri di spesa, spetta al dirigente stabilirne la relativa disciplina.
2. Ove per alcuni tipi di contratto la legge non provveda la determinazione a contrattare prescriverà le forme ritenute più idonee, ai fini dell'efficacia dell'informazione.
3. Le gare relative sia a procedure aperte, ristrette o negoziate sono pubbliche (ad eccezione della sola fase di valutazione delle offerte tecniche) dovranno svolgersi in luogo pubblico ovvero in seduta pubblica tenuta in videoconferenza debitamente comunicata ai sensi di legge ai concorrenti al fine di consentire loro il collegamento con la piattaforma telematica di negoziazione utilizzata per l’espletamento della procedura.
4. Tutte le operazioni di gara debbono essere fatte constatare in apposito verbale, datato, sottoscritto digitalmente dai soggetti che partecipano alle operazioni stesse, e conservato nel fascicolo di gara.

Art. 21 - Presidenza della gara
La presidenza della gara spetta al Funzionario di Posizione Organizzativa che è l’autorità che presiede la gara per le procedure del Servizio di propria competenza.

Art. 22 - Commissione giudicatrice
1. In caso di procedura aperta o negoziata, quando l'aggiudicazione avviene col criterio del prezzo più basso, la competenza spetta al Responsabile del Procedimento di gara ovvero ad un seggio di gara composto da dipendenti della struttura che cura l'affidamento e che svolgono funzioni connesse alla negoziazione.
2. Quando l'aggiudicazione avviene col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa la Commissione giudicatrice è formata da un minimo di tre componenti.
3. Nelle procedure di individuazione del contraente con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, il Funzionario P.O. competente nomina la Commissione giudicatrice ex art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. con determinazione, con eventuale impegno di spesa nel caso di commissari esterni.
4. La spesa per eventuali commissari esterni è assunta a carico del quadro economico di progetto, in caso di lavori pubblici, e a carico del quadro di spesa, per servizi e forniture, a valere sul PEG di competenza della struttura organizzativa interessata.
5. A tal fine, il Funzionario P.O. competente nomina i commissari attingendo dalle apposite sezioni dell’Albo dei Commissari gestito da Anac. Nelle more dell’attivazione di tale albo, il Funzionario P.O. competente nomina i commissari tra i dipendenti in possesso di comprovata esperienza; in assenza di dipendenti qualificati e per le procedure di importo sopra soglia comunitaria i commissari vengono individuati preferibilmente fra dipendenti appartenenti ad altro ente locale o Amministrazione pubblica.
6. Non possono far parte della commissione coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del Codice penale (delitti contro la pubblica amministrazione), coloro che hanno obbligo di astensione ai sensi dell’art. 7 del DPR n. 62 del 2013 e coloro che ricadono in situazioni di conflitto di interesse della normativa vigente.
7. La Commissione svolge collegialmente, le proprie funzioni, alla presenza di tutti i componenti.

Art. 23 - Offerte basse in modo anomalo
1. Ove si riscontri la presenza di offerte recanti ribassi manifestamente anomali, verrà attivato il procedimento di verifica delle offerte anomale, in ogni caso, secondo le modalità e procedure previste dalla legge per i contratti di appalto di opere pubbliche o di pubbliche forniture, secondo i casi.
2. La valutazione di congruità delle offerte potrà essere svolta da parte del RUP oppure dal medesimo, coadiuvato dalla commissione giudicatrice.

Art. 24 - Esclusione dalla contrattazione
1. Sono esclusi dalla contrattazione con l'Amministrazione coloro che, in precedenti contratti, si siano resi colpevoli di negligenze, malafede o gravi inadempienze - particolarmente nelle materie di cui all'articolo 4 - debitamente comprovate e non abbiano sottoscritto il Patto di Integrità.
2. L’Amministrazione può stabilire in base a quali illeciti professionali l’operatore economico sarà escluso dalla contrattazione. Restano comunque salvi i divieti posti dalla legge e dai regolamenti.

Art. 25 - I controlli
1. Fatti salvi i casi di urgenza adeguatamente motivati, l’adozione della determina di aggiudicazione è di norma preceduta dal controllo sulla veridicità delle dichiarazioni prodotte, in sede di gara, dall’impresa aggiudicataria.
2. E’ comunque facoltà del Responsabile del procedimento disporre controlli sulle dichiarazioni prodotte dalle imprese non aggiudicatarie.
3. La Provincia per l’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo fino a 5.000 euro ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un’apposita autodichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, anche secondo il modello del DGUE, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del Codice e di quelli speciali, ove previsti.
In tal caso l’Ente procede comunque, prima della stipula del contratto, alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC), nonché della sussistenza dei requisiti speciali ove previsti e delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l’esercizio di particolari professioni o dell’idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (ad esempio ex articolo 1, comma 52, legge n. 190/2012).
4. Per l’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo superiore a 5.000,00 euro e non superiore a 20.000,00 euro è facoltà dell’Amministrazione procedere alla stipula del contratto sulla base di un’apposita autodichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, anche secondo il modello del DGUE, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del Codice e di quelli speciali, ove previsti.
In tal caso la Provincia procede comunque, prima della stipula del contratto, alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 80, commi 1, 4 e 5, lettera b) del Codice e dei requisiti speciali ove previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l’esercizio di particolari professioni o dell’idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (ad esempio ex articolo 1, comma 52, legge n. 190/2012).
5. Nelle ipotesi di cui ai precedenti commi 3 e 4 del presente articolo, il contratto deve in ogni caso contenere clausole che, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, prevedano:
− la risoluzione dello stesso ed il pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta;
− l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.
Sulle autodichiarazioni rese dagli operatori economici o dai professionisti ai fini dell’affidamento diretto di cui al presente comma, la Provincia effettua, ai sensi dell’articolo 71, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000 controlli periodici a campione
6.Per l’affidamento di servizi, forniture e lavori di importo superiore a 20.000,00 euro e non superiore a 40.000,00 euro la Provincia procede, prima della stipula del contratto, alle verifiche del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del Codice e di quelli speciali, se previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l’esercizio di particolari professioni o l’idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (es. articolo 1, comma 52, legge n.190/2012).
7. Nelle ipotesi in cui è consentito procedere alla stipula del contratto nelle more della conclusione delle verifiche di legge, la Provincia è tenuta ad inserire nel contratto stesso le clausole di cui al precedente comma 5.
8.Quanto stabilito dal presente articolo si applica a tutti gli affidamenti diretti della Provincia, anche in caso di modifica degli importi entro i quali è possibile ricorrere alla procedura semplificata di affidamento.
Nel caso in cui le soglie per gli affidamenti diretti per qualsiasi tipo di prestazione, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, siano alzate oltre il limite di € 40.000,00, si applicano le disposizioni dei precedenti commi 6 e 7.

TITOLO III - La conclusione del contratto

Art. 26 - Conclusione della fase precontrattuale
1. Alla conclusione della fase procedimentale disciplinata dagli articoli che precedono provvede in ogni caso il dirigente competente, previa verifica della regolarità del procedimento, dell'attualità dell'interesse pubblico a contrattare e della piena rispondenza ad esso del contratto che si intende stipulare.
2. La determinazione di aggiudicazione è adottata entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data di ricevimento della proposta di aggiudicazione da parte del Funzionario P.O. competente.
3. Quando la verifica di cui al comma 1 dà esito negativo, il Funzionario P.O. competente nel termine di cui al comma 2, adotta i provvedimenti conseguenti.
Art. 27 - Stipulazione del contratto
1. La stipulazione del contratto, nelle forme di cui all'articolo art. 30, avviene di norma entro sessanta giorni dalla data di efficacia della determinazione di cui all’art. 26.
2. La persona fisica che rappresenta la Parte contraente è tenuta a provare la propria legittimazione e la propria identità nei modi di legge.
3. Il soggetto aggiudicatario ha diritto comunque di essere liberato da ogni suo impegno, senza pretesa di alcun compenso, qualora negli atti della fase precontrattuale fosse indicato espressamente un termine di validità dell'offerta e la stipula non intervenga entro detto termine per causa non imputabile al contraente; in tal caso deve essere formalmente comunicata alla Provincia la volontà di sciogliersi dall'impegno.

Art. 28 - Eseguibilità del contratto
1. Il contratto acquista efficacia ed è eseguibile ad ogni effetto dalla data della stipulazione.
2. Quando sussistano ragioni di urgenza, debitamente comprovate dagli uffici competenti, il dirigente ha facoltà di autorizzare la esecuzione della prestazione, previa in ogni caso l’adozione della determinazione di aggiudicazione.
3. Nei casi di anticipata esecuzione del contratto, ai sensi del comma precedente, competono all'aggiudicatario tutte le spettanze pattuite in corrispondenza dei lavori eseguiti.

Art. 29 - Soggetti competenti alla stipulazione
1. I dirigenti stipulano, in rappresentanza della Amministrazione, i contratti che si riferiscono all'ambito di attività degli uffici cui sono preposti.
2. La competenza è del dirigente che ha adottato la determinazione a contrattare
3. Il Segretario Generale ha facoltà di sostituzione per singoli atti, di competenza dei dirigenti di servizio, in caso di assenza, impedimento, ingiustificato ritardo, o di avocarli a sé motivando l’avocazione.

Art. 30 - Forma dei contratti
1. I contratti sono stipulati in forma pubblica amministrativa a ministero del Segretario Generale in qualità di ufficiale rogante e per scrittura privata autenticata nelle firme dal Segretario Generale, oppure in forma pubblica a ministero di notaio, sentito il Segretario Generale.
2. I contratti possono essere stipulati anche per scrittura privata, qualora l'aggiudicazione sia intervenuta in esito ad affidamento diretto o procedura negoziata per importi fino a 100.000 euro o comunque entro la soglia comunitaria. Quando siano state esperite dette procedure di aggiudicazione, è consentita altresì la stipulazione tramite scambio di corrispondenza secondo l’uso del commercio.
3. In relazione a quanto previsto dal comma precedente, la stipula è effettuata:
a) per gli importi fino a 40.000,00 euro per mezzo di corrispondenza secondo l'uso del commercio conclusi a cura del Responsabile del procedimento che ha disposto la relativa aggiudicazione, di norma tramite l’utilizzo della posta elettronica certificata
b) per gli importi superiori a 40.000,00 euro e fino a euro 100.000,00 ovvero entro la soglia comunitaria a mezzo di scrittura privata.
4. Il contratto relativo a lavori, servizi e forniture stipulato in forma pubblica amministrativa o per scrittura privata autenticata o per scrittura privata deve, a pena di nullità, essere formalizzato con modalità elettronica e sottoscrizione mediante firma digitale.
5. Nella determinazione a contrattare può determinarsi che il contratto venga stipulato mediante scrittura privata, anche per importi inferiori a 40.000 euro quando ciò appaia opportuno in relazione alla natura del contratto ed alla complessità dei relativi patti.
6. Gli atti aggiuntivi, integrativi, o modificativi devono avere la stessa forma degli atti principali a cui accedono. Per gli stessi si procede all’aggiornamento dei diritti di segreteria, se dovuti, e all’ adeguamento della garanzia definitiva e delle polizze assicurative se previsto nella relativa determinazione.
7. Per le aggiudicazioni concluse mediante le piattaforme del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, i contratti sono stipulati a cura dei responsabili del procedimento, secondo le modalità ivi previste e le forme ritenute più opportune dal Dirigente nel rispetto del presente regolamento. Anche i suddetti contratti dovranno essere inseriti nei repertori e conservati a norma con l’inserimento nel sistema informatico di gestione dei contratti.

Art. 31 - Diritti di segreteria e spese contrattuali
1. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto sono a carico dei contraenti con la Provincia, salvo che la legge o la determinazione a contrattare non dispongano diversamente.
2. I contratti sia in forma pubblica che per scrittura privata autenticata sono altresì soggetti alla applicazione dei diritti di segreteria nei casi e per gli importi stabiliti dalla legge.
3. L'accertamento dei diritti di cui al comma precedente e la determinazione del relativo ammontare, come pure l'importo presunto delle spese contrattuali, compete al Funzionario di P.O. cui fa capo l’unità organizzativa contratti, il quale è tenuto a provvedervi in modo da garantire il rispetto del termine di cui all'articolo 28, comma 1.
4. Per i contratti di durata pluriennale, i diritti di segreteria devono commisurarsi all’importo complessivo dei contratti stessi.
5. Il versamento delle spese e dei diritti, nell'ammontare complessivo come sopra determinato, è effettuato prima della stipulazione con le modalità indicate dall’Ente.
6. Sono altresì a carico del contraente le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara da rimborsare alla Provincia entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione.
7. In caso di mancato versamento sia delle spese contrattuali che di quelle di pubblicazione la Provincia, a sua scelta, trattiene la somma dovuta dal contraente sul primo pagamento del corrispettivo inerente alle prestazioni contrattuali o escute la garanzia definitiva o procede al recupero ai sensi di legge.

Art. 32 - Garanzia provvisoria e definitiva
1. Per gli appalti di lavori, servizi e forniture l’entità, il contenuto e le modalità di presentazione delle garanzie provvisorie e definitive sono stabilite dalla normativa vigente.
E’ facoltà del Responsabile del Procedimento valutare di non richiedere la garanzia nei casi previsti dalla legge.
2. E’ altresì facoltà del Responsabile del Procedimento richiedere nei documenti di gara ulteriori garanzie rispetto a quelle di legge.

Art. 33 - Repertorio dei contratti
1. A cura del Segretario Generale e sotto la sua personale responsabilità è tenuto il Registro di Repertorio dei Contratti, tramite il Servizio Stazione Unica Appaltante - Ufficio Contratti che custodisce tale Registro e si occupa della vidimazione periodica, sul quale debbono essere annotati giorno per giorno, in ordine progressivo, tutti i contratti, rogati in forma pubblica amministrativa, stipulati per scrittura privata autenticata e quelli stipulati per scrittura privata quando debba farsi luogo a registrazione fiscale in termine fisso.
2. I contratti stipulati con modalità elettronica e sottoscritti con firma digitale, dopo l’annotazione a repertorio, sono portati in conservazione dal sistema gestionale in dotazione.
3. Il Segretario Generale, a mezzo del Servizio Stazione Unica Appaltante - Ufficio Contratti, provvede alla conservazione del repertorio, degli originali analogici dei contratti.
4. I contratti stipulati a mezzo di scrittura privata, non soggetti a registrazione fiscale, sono acquisiti per la loro conservazione tramite il sistema gestionale in dotazione al Servizio Stazione Unica Appaltante - Ufficio Contratti, se sottoscritti con modalità elettronica.
5. E’ competenza di ogni servizio che stipula contratti, in qualsiasi forma (scrittura privata, scambio di lettere, contratti MePA, ecc.), registrare le informazioni relative sull’apposito gestionale e provvedere alla sottoscrizione digitale degli stessi sul medesimo applicativo.
6. Il Servizio Stazione Unica Appaltante - Ufficio Contratti cura la conservazione del Registro Scritture Private e dei contratti analogici in appositi fascicoli ordinati secondo il rispettivo numero di registro attraverso il sistema gestionale in dotazione inseriti come al comma precedente.
7. La conservazione dei contratti per corrispondenza e quelli conclusi sulle piattaforme del mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (di cui al comma 5) è a cura del Servizio Stazione Unica Appaltante - Ufficio Contratti tramite il sistema gestionale in dotazione.

Art. 34 - Originali e copie del contratto
1. Il contratto è formato in un unico originale, per gli atti della Amministrazione;
2. Alla parte contraente privata è rilasciata comunque copia del contratto con gli estremi di repertoriazione e registrazione se previste.
3. Il Servizio Stazione Unica Appaltante - Ufficio Contratti cura la trasmissione di una copia del contratto con l’indicazione del numero di repertorio o del registro scritture private e degli eventuali estremi di registrazione e trascrizione alla parte contraente, al dirigente che ha provveduto alla stipula ed agli altri dirigenti interessati all'esecuzione dei contratti.

TITOLO IV - Disposizioni finali

Art. 35 - Abrogazioni
1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il “Regolamento per l’affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria e disciplina generale sulla formazione e tenuta degli elenchi di operatori economici e di professionisti della Provincia di Pistoia Approvato con Deliberazione Consiglio Provinciale n. 7 del 12/02/2021.
2. Sono altresì abrogate ulteriori disposizioni regolamentari non compatibili ed in contrasto con quelle disciplinate con il presente regolamento.

Art. 36 - Rinvio ed entrata in vigore
1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari in materia di Contratti Pubblici. Ogni modifica normativa a fonti sovraordinate dovrà ritenersi automaticamente operante e le eventuali disposizioni del presente regolamento in contrasto con la nuova disciplina dovranno intendersi automaticamente abrogate e/o modificate.
2. Il presente Regolamento è immediatamente eseguibile.
 

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