Regolamento recante norme e criteri per la ripartizione dell’incentivo di cui all’articolo 113 del D. Lgs. 18.4.2016 n. 50 e s.m.i.

Ultimo aggiornamento:17 Marzo, 2021

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(Approvato con Delibera Consiglio Provinciale n. 18 del 26/02/2021)

REGOLAMENTO RECANTE NORME E CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DELL’INCENTIVO DI CUI ALL’ARTICOLO 113 DEL D. LGS. 18.4.2016 N. 50 e S.M.I.


INDICE
Art. 1 - Oggetto del regolamento
Art. 2 – Ambito di applicazione

Art. 3 – Funzioni tecniche non incentivabili

Art. 4 - Costituzione e finanziamento del fondo per funzioni tecniche

Art. 5 - Criteri e modalità di ripartizione dell'incentivo

Art. 6 - Soggetti beneficiari
Art. 7 - Gruppo di lavoro

Art. 8 - Ripartizione dell’incentivo

Art. 9 - Stazione Unica Appaltante (SUA) nell’espletamento di procedure di gara per conto di Enti Aderenti

Art. 10 – Verifica delle attività svolte

Art. 11 - Conclusione di singole operazioni

Art. 12 – Violazione degli obblighi di Legge o di Regolamento

Art. 13 Criteri di riduzione degli incentivi per ritardi o incremento di costi

Art. 14 - Liquidazione degli incentivi e limiti

Art. 15 – Accantonamento di garanzia

Art. 16Informazione e confronto

Art. 17 - Rinvio



Art. 1 - Oggetto del regolamento
1. Il presente regolamento è adottato in attuazione dell’art. 113 del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e sue modifiche ed integrazioni- di seguito denominato Codice dei contratti.

2. Con il presente regolamento:

sono stabilite le percentuali effettive delle risorse finanziarie da destinare all’incentivo per le funzioni tecniche, modulate sull’importo dei lavori, servizi o forniture posto a base di gara;

vengono definite le modalità ed i criteri per la ripartizione del predetto incentivo tra i dipendenti interessati;

sono fissati i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro, servizio o fornitura, a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme di cui al Codice dei contratti.

3. Il presente Regolamento si applica alle attività compiute dopo il 19/04/2016, data di entrata in vigore del D.Lgs. n.50/2016. Il Regolamento si applica anche alle procedure (lavori, forniture di beni e servizi) iniziate e ancora in corso, alla data del 19/04/2016. Alle funzioni tecniche ultimate prima della suddetta data, si applica l’art. 93 del D.Lgs.163/2006; si intende ultimata l’attività se l’approvazione del progetto è intervenuta prima della data del 19/04/2016.

4. Gli incentivi oggetto del presente Regolamento non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall’art. 23, comma 2 del D.Lgs, 75/2017, a decorrere dal 01/01/2018. Sino al 31/12/2017 gli incentivi, eventualmente accantonati, a decorrere dal 19 aprile 2016, sottostanno al precedente regime di ricomprensione nel fondo salario accessorio.

 

Art. 2 – Ambito di applicazione

1. L'attribuzione dell'incentivo a favore del personale provinciale ha come obiettivo la valorizzazione delle professionalità in servizio presso l'Ente, per consentire l’esecuzione dei contratti riferiti agli appalti di cui al comma 2 nel rispetto dei documenti di gara e di progetto, dei tempi e dei costi prestabiliti, assicurando l’efficacia e la corretta realizzazione della spesa.

2. Il presente regolamento disciplina lo stanziamento degli incentivi per le funzioni tecniche di cui all’art. 113 del Codice dei contratti, svolte per le seguenti procedure:

gli appalti di lavori;

gli appalti di servizi o forniture esclusivamente nel caso in cui sia stato nominato il “direttore dell'esecuzione del contratto” e la previsione delle acquisizioni sia presente nei documenti di programmazione. Sono compresi nel campo di applicazione del presente Regolamento gli appalti di servizi e forniture, anche acquisiti tramite accesso al mercato elettronico e alle piattaforme telematiche di negoziazione (MePA e START).

Gli incentivi possono essere riconosciuti anche in relazione agli appalti di manutenzione straordinaria e ordinaria di elevata complessità, che richiedano da parte del personale tecnico-amministrativo una attività di programmazione della spesa, di valutazione del progetto o di controllo delle procedure di gara (ovvero procedure che prevedano una comparazione concorrenziale tra più soluzioni negoziali le quali vincolano il soggetto committente alla valutazione comparativa tra le diverse offerte - ex art. 113 Dlgs 50/2016 s.m.i – e avvengano nel rispetto dei principi enunciati dagli artt. 30, 34, 42 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., fra cui quelli di economicità, efficienza, correttezza, tempestività, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione, sostenibilità e risoluzione dei conflitti di interesse) e dell’esecuzione del contratto rispetto ai termini del documento di gara, esattamente come qualunque altro appalto di lavori, servizi e forniture.

3. L’amministrazione destina ad un apposito fondo risorse finanziariequale incentivo per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti inerenti le seguenti attività:

- attività di programmazione della spesa per investimenti;

- attività di valutazione preventiva dei progetti;

- attività di predisposizione e di controllo ed espletamento delle procedure di gara;

- attività di esecuzione dei contratti pubblici;

- attività di responsabile unico del procedimento;

- attività di direzione dei lavori (ivi incluso il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione), attività di direzione dell'esecuzione;

- attività di collaudo tecnico amministrativo/il certificato di regolare esecuzione, la verifica di conformità;

- attività di collaudatore statico.

-ogni altra attività per la quale la legge prevede l’applicazione dell’art. 113 comma 2, del Codice dei contratti.

 

Art. 3 – Funzioni tecniche non incentivabili

Non sono incentivabili ai sensi del presente Regolamento le funzioni tecniche relative a:

a) atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;

b) affidamenti diretti ex art. 36 co. 2 lett. a) Dlgs 50/2016 s.m.i.;

c) lavori in amministrazione diretta;

d) attività manutentive (lavori e servizi) sia ordinarie che straordinarie di non elevata complessità (cfr, art. 2);

e) lavori e le opere dichiarati urgenti e affidati ai sensi dell’art. 163 del Codice dei contratti;

f) contratti esclusi dall’applicazione del Codice dei Contratti a termini dell’art. 17 dello stesso Codice;

g) affidamenti di lavori e di acquisto di beni e servizi mediante adesione a strumenti di e-procurement (quali convenzioni Consip) ivi comprese le convenzioni stipulate da soggetto aggregatore.

 

Art. 4 - Costituzione e finanziamento del fondo per funzioni tecniche

1. Ai sensi dell’art. 113, comma 2, del Codice dei contratti, a valere sugli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti, la Provincia di Pistoia destina,per le funzioni tecniche, risorse finanziarie in misura non superiore al 2%dell’importo dell’appalto (comprensivo dell’importo posto a base di gara, degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, escluso IVA e senza considerare eventuali ribassi di aggiudicazione) relativo a lavori e servizi e forniture come individuati all’art. 2 del presente regolamento. Detta somma confluisce in un apposito fondo all’interno del quale la quota dell’80% ha destinazione vincolata a uno specifico progetto; la restante quota del 20% può essere considerata assieme ad altre quote per contribuire complessivamente agli obiettivi di legge, secondo le modalità definite dall’amministrazione.

2. Il fondo viene costituito come segue:

- per i lavori mediante la sua previsione all’interno del quadro economico del lavoro;

- per i servizi e le forniture mediante la sua previsione all’interno del prospetto economico del servizio o della fornitura da acquisire.

Si procede ad impegnare la spesa destinata agli incentivi e a definire il gruppo di lavoro con determinazione a contrarre ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000. Nello stesso atto sono definiti i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti di gara.

3. La misura effettiva del fondo da costituire è rapportata all’importo a base della correlata procedura di affidamento secondo le seguenti tabelle:

TABELLA A) OPERE O LAVORI

Classi di importo dei lavori

Percentuale da applicare

fondo totale (100%)

Percentuale relativa al

Fondo incentivi per funzioni tecniche (80%)

Percentuale relativa al 20% di cui all’art. 113 co.4 D.Lgs 50/2016 s.m.i.

Fino a euro 1.000.000

2,00%

1,60%

0,40 %

Oltre euro 1.000.000 e fino a euro 5.548.000

1,80%

1,44%

0,36%

Oltre euro 5.548.000 e fino a euro 25.000.000

1,00%

0,80%

0,20%

 

TABELLA B) SERVIZI E FORNITURE

Classi di importo dei Servizi e delle Forniture

Percentuale da applicare – fondo totale

Percentuale relativa al Fondo incentivi per funzioni tecniche (80%)

Percentuale relativa al 20% di cui all’art. 113 co.4 D.Lgs 50/2016 s.m.i.

Fino a euro 1.000.000

2,00%

1,60%

0,40%

Oltre euro 1.000.000

 

 

 

- per la parte fino a euro 1.000.000

2,00%

1,60%

0,40%

- per la parte oltre euro 1.000.000

1,00%

0,80%

0,20%

4. L’80% delle risorse finanziarie del fondo è ripartito tra i dipendenti individuati di cui al successivo art. 6, secondo le modalità e i criteri previsti dal presente regolamento. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi a carico dell’Amministrazione e dell’IRAP.

5. Le varianti in corso d’opera, conformi all’art. 106 Codice dei contratti, implementano il fondo per funzioni tecniche soltanto se comportino un’attività di verifica della progettazione o direzione lavori o responsabilità di procedimento ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto alla somma posta a base d’asta. Il compenso dell'incentivo, in questo caso, è calcolato sull’importo delle maggiori somme rispetto al progetto approvato.Non concorrono comunque ad alimentare il fondo quelle varianti che si sono rese necessarie a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell’opera o la sua utilizzazione (art. 106 comma 2, del Codice dei contratti).

6. Le risorse individuate al successivo art. 9 per le funzioni svolte dalla Stazione Unica Appaltante in funzione di Centrale di Committenza per gli Enti Aderenti concorrono al finanziamento del fondo con le modalità di cui allo stesso art. 9.

 

Art. 5 - Criteri e modalità di ripartizione dell'incentivo

1. Relativamente ai singoli appalti di lavori/opere, servizi o forniture, la ripartizione della parte del “fondo” destinata all'incentivo dei dipendenti dell'Ente che svolgono le “funzioni tecniche” inerenti alle attività di cui all’art. 2, avviene in base alle aliquote riportate nella tabella 1) “Ripartizione del Fondo” allegata al presente regolamento. Le aliquote ivi indicate costituiscono limiti massimi inderogabili.

2. Le somme destinate alla remunerazione degli incentivi per la realizzazione di lavori pubblici e per l’acquisizione di servizi e forniture pubbliche, sono ripartite tenendo conto dei seguenti criteri:

competenze e responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere;

tipologia di incarichi svolti dai tecnici in relazione alle mansioni della categoria in cui sono rispettivamente inquadrati;

complessità delle opere/servizi/forniture, derivante anche, ad esempio, dalla necessità di integrare diverse parti di progettazione specialistica.

3. La ripartizione dell'incentivo tra i dipendenti interessati, nonché tra gli eventuali collaboratori, sulla base delle percentuali di cui alla allegata tabella 1) destinate a ciascuna delle attività svolte, tiene conto delle seguenti precisazioni:

qualora l'affidatario delle funzioni tecniche non disponga di collaboratori, allo stesso viene riconosciuto il 100% della quota per la corrispondente attività, salvo che le prestazioni non siano svolte da personale esterno all’Ente;

nel caso in cui al medesimo dipendente vengano assegnate le funzioni tecniche connesse a più attività nell’ambito della stessa opera/lavoro, servizio o fornitura, le quote di incentivo individuate nella tabella, sono cumulabili tra loro, anche tenendo conto della presenza o meno di collaboratori.

4. Qualora una delle attività di cui all'art. 2 del presente regolamento, inerente ad un lavoro, un servizio o una fornitura, venga affidata in parte al personale interno dell'Amministrazione ed in parte a professionisti esterni, le quote parti dell’incentivo corrispondenti alle attività non svolte dai dipendenti provinciali incrementano la quota del 20% del fondo di cui all’art. 4.

 

Art. 6 - Soggetti beneficiari
1. I soggetti beneficiari dell’incentivo sono individuati nei dipendenti dell’Ente che svolgono direttamente o collaborano alle funzioni tecniche inerenti le attività di cui all’art. 2 comma 3, nelle loro varie componenti tecniche ed amministrative e nello specifico:

- i dipendenti destinatari dell’incentivo sono quelli che assumono, in rapporto alla singola attività di cui all’art. 2 comma 3, la responsabilità diretta dell'attività assegnata;

- i collaboratori sono coloro che, in rapporto alla singola attività di cui all’art. 2 comma 3, pur non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale, svolgono materialmente parte delle attività tecniche e/o amministrative e/o contabili che caratterizzano l’attività stessa; essi sono responsabili direttamente delle attività loro affidate e dei relativi esiti; ai fini dell’assunzione di responsabilità siglano e sottoscrivono gli elaborati predisposti direttamente.

2. Ai fini del presente regolamento sono individuati quali beneficiari dell’incentivo:

a) il personale degli uffici tecnici e amministrativi che abbia partecipato alla programmazione di opere o lavori pubblici, forniture e servizi, alla valutazione preventiva e validazione dei progetti, alla redazione dei bandi, dei capitolati e dei contratti, delle lettere di invito con capitolato e, in generale, agli adempimenti inerenti la procedura di affidamento dell’appalto, all’assunzione degli impegni di spesa. Sono soggetti beneficiari di incentivo anche i dipendenti della Stazione Unica Appaltante sia per le funzioni svolte per i Servizi della Provincia di Pistoia, che per le funzioni svolte per gli Enti Aderenti;

b) il personale degli uffici tecnici e amministrativi incaricato della direzione dei lavori o della esecuzione del contratto, del collaudo tecnico amministrativo e/o statico, della certificazione di regolare esecuzione o verifica di conformità;

c) il responsabile unico del procedimento;

d) il responsabile dei procedimenti di gara;

e) i collaboratori, tecnici o amministrativi, del responsabile unico del procedimento, che svolgono compiti di supporto dell’attività di programmazione, valutazione preventiva dei progetti, direzione dei lavori o direzione dell’esecuzione, collaudo o verifica di conformità (ivi compreso il personale dell’ufficio espropri per gli atti di definizione delle procedure espropriative, laddove queste siano indispensabili a dare inizio ai lavori pubblici).

3. Le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano anche se le attività in esso contemplate vengono svolte, per conto dell’Amministrazione, nell’ambito di Accordi di programma e/o Convenzioni con altri Enti.

4. Ai sensi dell’art. 113, comma 3, del Codice dei contratti, non concorre alla ripartizione del fondo il personale con qualifica dirigenziale. Qualora un ruolo qualsiasi, all’interno del gruppo di lavoro di cui all’art. 7 del presente regolamento, venga affidato a personale avente qualifica dirigenziale, il relativo compenso costituisce economia di spesa.

 

Art. 7 - Gruppo di lavoro

1. L’Ente, in relazione alla propria organizzazione individua, con apposito provvedimento del dirigente su proposta del responsabile del servizio competente alla realizzazione del lavoro o dell’acquisizione del servizio o fornitura, la struttura tecnico amministrativa o gruppo di lavoro destinataria dell’incentivo riferito allo specifico intervento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle funzioni svolte dai collaboratori e tenuto conto di quanto previsto all’art. 35-bis del D.Lgs. 165/2001.

2. I gruppi di lavoro sono costituiti da figure professionali ed operative che contribuiscono, ognuno con la propria esperienza e professionalità, alle attività intellettuali e materiali necessarie alla programmazione e alla realizzazione dell’opera, lavoro, fornitura o servizio, ivi compresi anche i dipendenti dei servizi trasversali. Analoghi criteri vengono osservati per gli incarichi di direzione dei lavori o di direzione dell’esecuzione, di collaudo o di valutazione preventiva dei progetti, di eventuali esecuzioni di procedure espropriative e per la nomina del responsabile unico del procedimento nel caso in cui il ruolo di Responsabile unico del procedimento non venga svolto dal dirigente stesso.

3. Possono essere destinatari dell’incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato compresi nella struttura di cui al punto precedente.

4. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l’individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.

5. Il provvedimento che individua i componenti del gruppo di lavoro deve indicare:

- l’opera o il lavoro, il servizio o la fornitura da progettare ed il relativo programma di finanziamento;

- l’importo presunto posto a base di gara, al netto dell’IVA, dell’opera, lavoro, servizio o fornitura e l’importo del fondo, non superiore al 2% del medesimo importo, determinato ai sensi dell’art. 4 del presente regolamento;

- il cronoprogramma per ogni attività da svolgere suddiviso per le seguenti fasi funzionali al completamento del lavoro, servizio o fornitura:

Fase di programmazione

Fase di verifica preventiva dei progetti

Fase di definizione elementi essenziali dell’affidamento;

Fase di espletamento gara

Fase di sottoscrizione del contratto

Fase di esecuzione;

- il nominativo e il ruolo dei dipendenti che concorrono a formare il gruppo di lavoro, con relativa categoria e profilo professionale;

- i coefficienti di ripartizione dell’incentivo, da destinare ai singoli componenti del gruppo di lavoro.

6. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub-procedimenti e delle attività assegnate.

7. Eventuali modifiche alla composizione della struttura in questione possono essere apportate dal dirigente o responsabile competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono imputate e delle attività trasferite ad altri componenti la struttura in esame.

8. Nel provvedimento di costituzione del gruppo di lavoro possono anche essere eventualmente individuati dipendenti assegnati ad altri Servizi dell’Ente, tenendo conto delle finalità e delle caratteristiche dei compiti da svolgere.

9. Quando le fasi di espletamento gara e di sottoscrizione del contratto sono svolte dalla Stazione Unica Appaltante o dal Servizio Provveditorato, il responsabile del servizio competente ad individuare il gruppo di lavoro procede ad individuare i dipendenti dei servizi citati, sentiti i Responsabili della Stazione Unica Appaltante e del Provveditorato.

 

Art. 8 - Ripartizione dell’incentivo

1. L’80% delle risorse finanziare confluite nel fondo per le funzioni tecniche è ripartito tra i soggetti beneficiari individuati nei gruppi di lavoro.

2. I coefficienti di ripartizione dell’incentivo sono di norma attribuiti fra i diversi ruoli del gruppo di lavoro nelle percentuali indicate nella tabella 1)allegata al presente regolamento e definita in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche funzioni da svolgere.

3. L’ulteriore riparto di sub-quote all’interno delle quote indicate nella tabella allegata avviene sulla base delle attività individuate dal presente regolamento e definite in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche funzioni da svolgere.Per le attività svolte dalla Stazione Unica Appaltante o dal Provveditorato, il responsabile del Servizio competente alla realizzazione del lavoro, servizio o fornitura, individua il riparto di sub-quote all’interno delle quote indicate nella tabella allegata sentiti i Responsabili dei servizi.

 

Art. 9 - Stazione Unica Appaltante (SUA) nell’espletamento di procedure di gara per conto di Enti Aderenti

1. Ferma restando la disciplina dei rapporti fra la Provincia e gli enti aderenti alla Stazione Unica Appaltante, definita attraverso apposite convenzioni, gli stessi Enti potranno riconoscere direttamente, gli incentivi per funzioni tecniche svolte dal personale SUA, nei limiti stabiliti dal regolamento adottato dagli stessi Enti e dalle disposizioni di legge vigenti in materia. Tali risorse costituiscono il fondo di cui all’art. 4 (80%).

2. Qualora gli Enti aderenti non riconoscano direttamente gli incentivi per le funzioni tecniche svolte dalla SUA, ai sensi dell’art. 113 co.5 D.Lgs 50/2016 s.m.i. e dell’art. 7 del Regolamento della SUA approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n.76 del 27/11/2020, il 25% del contributo erogato dagli Enti convenzionati sarà utilizzato per la corresponsione dell’incentivo per le funzioni tecniche svolte dal personale SUA, nei limiti previsti dalla normativa vigente. Tali risorse costituiranno quindi il fondo di cui all’art. 4 (80%).

L’Amministrazione provinciale comunicherà all’Ente aderente tale utilizzazione al fine della verifica del rispetto dei limiti di Legge.

3. Il dirigente su proposta del responsabile del Servizio SUA individuerà con apposito provvedimento il gruppo di lavoro, come definito dal presente regolamento, a cui saranno attribuiti gli incentivi di cui al comma 1 e 2 del presente articolo. Tali incentivi saranno comunque ripartiti con i seguenti criteri:

 

Responsabile del procedimento di gara

il 60% dell’incentivo di cui al comma 1 e 2 del presente articolo

Collaboratori amministrativi

Il 40 % dell’incentivo di cui al comma 1 e 2 del presente articolo

4. L’accertamento di entrata e l’impegno di spesa viene effettuato con determinazione del Responsabile del Servizio SUA.

 

Art. 10 – Verifica delle attività svolte

1. Il RUP accerta che tutte le prestazioni affidate siano eseguite senza errori imputabili ai dipendenti del gruppo di lavoro e con il rispetto dei tempi del cronoprogramma e dei costi previsti. Ai fini della erogazione degli incentivi, il RUP predispone, per ogni lavoro, servizio, fornitura incentivabile la scheda di verifica delle diverse funzioni completate dal gruppo di lavoro nel quadrimestre precedente (al 30 aprile, al 31 agosto, al 31 dicembre).

2. Almeno una volta all’anno il RUP trasmette le suddette schede al Responsabile del Servizio per l’invio al dirigente della proposta di liquidazione che dovrà essere trasmessa unitamente alla autodichiarazione del dipendente beneficiario dell’incentivo relativamente ai compensi percepiti nell’anno in corso alle scadenze di cui sopra, ai fini della verifica di quanto previsto al successivo art. 14 c.1.

3. La scheda riepilogativa può essere presentata:

- al termine di ciascuna fase funzionale e conterrà:

- l’oggetto dell’opera o il lavoro, del servizio o della fornitura;

- l’importo dell’incentivo;

- la fase funzionale cui si riferisce l’incentivo;

- il riepilogo delle precedenti fasi funzionali;

- il nominativo e il ruolo dei dipendenti assegnatari di incentivo;

- le aliquote da destinare ai singoli componenti del gruppo di lavoro e i relativi importi dell’incentivo;

- l’accertamento di cui al comma 1 per ogni fase/dipendente;

- le eventuali decurtazioni dell’incentivo da apportare;

- al termine della realizzazione dell’opera o lavoro o dell’acquisizione del servizio o della fornitura e conterrà:

- l’oggetto dell’opera o il lavoro, del servizio o della fornitura;

- l’importo dell’incentivo;

- le fasi funzionali cui si riferisce l’incentivo;

- il nominativo e il ruolo dei dipendenti assegnatari di incentivo;

- le aliquote da destinare ai singoli componenti del gruppo di lavoro e i relativi importi dell’incentivo;

- l’accertamento di cui al comma 1 per ogni fase/dipendente;

- le eventuali decurtazioni dell’incentivo da apportare;

4. Il responsabile della Stazione Unica Appaltante provvederà a presentare al dirigente la scheda riepilogativa di cui al comma precedente, relativamente alle attività svolte relative alle procedure di cui all’art. 9.

5. L’incentivo viene corrisposto per le attività effettivamente svolte e quindi anche in caso di mancata realizzazione del lavoro o di mancata acquisizione del servizio/fornitura purché per cause non imputabili ai dipendenti.

6. Ai sensi dell’art. 113, comma 3, del Codice dei contratti, le quote parti dell’incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all’organico dell’Amministrazione, non costituiscono economie ma incrementano la quota del 20% del fondo di cui all’art. 4.

 

Art. 11 - Conclusione di singole operazioni

1. Le prestazioni sono da considerarsi rese:

a) per la programmazione della spesa, con l’emanazione del relativo provvedimento;

b) per la verifica dei progetti, ad avvenuta validazione da parte del RUP;

c) per le procedure di bando, con la pubblicazione del provvedimento di efficacia dell’aggiudicazione;

d) per la sottoscrizione e l’esecuzione dei contratti in caso di forniture e servizi, con la verifica di conformità del Direttore dell’Esecuzione del Contratto; in caso di prestazioni continuative con l’avvenuta attestazione periodica da parte del Direttore dell’Esecuzione del Contratto;

e) per la direzione lavori, con l’approvazione del relativo Certificato di Regolare Esecuzione;

f) per il collaudo statico, con l’emissione del certificato;

g) per le verifiche di conformità con l’emissione del certificato di verifica di conformità;

h) per il collaudo, con l’emissione del certificato di collaudo finale.

 

Art. 12 – Violazione degli obblighi di Legge o di Regolamento

I responsabili delle funzioni incentivate che violino gli obblighi posti a loro carico dalla vigente normativa, o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza, sono esclusi dalla ripartizione dell’incentivo di cui all’art, 113 del D,Lgs 50/2016 e la loro quota costituisce economia di spesa.

 

Art. 13 Criteri di riduzione degli incentivi per ritardi o incremento di costi

1. Qualora durante le procedure per l’affidamento di lavori si verifichino dei ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase verranno applicate le riduzioni previste nella successiva tabella.

2. Qualora in fase di esecuzione dei contratti si verifichino dei ritardi, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall’art. 106 c. 1 e 2 del Codice dei contratti (fatti salvi gli errori di progettazione), l’incentivo riferito alla direzione dei lavori, direttore dell’esecuzione ed al RUP e relativi collaboratori, è ridotto come da tabella sotto indicata.

3. Qualora in fase di realizzazione dell’opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d’asta offerto, e l’aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall’art. 106 c. 1 del Codice dei contratti (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore dei lavori e suoi collaboratori e al collaudatore) al RUP, al direttore dei lavori e al collaudatore sarà corrisposto un incentivo decurtato come da tabella sotto indicata.

4. Qualora durante l’affidamento di contratti di servizi e forniture si verifichino ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase verranno applicate le riduzioni previste nella successiva tabella.

5. Qualora si verifichino dei ritardi in sede di esecuzione di contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alla modalità di consegna od esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all’esercizio delle attività, l’incentivo riferito alla quota della direzione dell’esecuzione, del RUP e loro collaboratori, è ridotto di una quota come di seguito determinata:

 

Tipologia di incremento

Misura dell'incremento

Decurtazione incentivo

Riduzione dell'incentivo

TEMPI di esecuzione

Entro il 20% del tempo di cui al cronoprogramma

20%

10%

Dal 21% al 40% del tempo di cui al cronoprogramma

30%

30%

Oltre il 40% del tempo di cui al cronoprogramma

50%

50%

COSTI di realizzazione

Entro il 20% dell'importo contrattuale

20%

20%

Dal 21% al 40% dell'importo contrattuale

30%

40%

Oltre il 40% dell'importo contrattuale

50%

60%

6. Nel caso di aumento sia dei tempi che dei costi, le due decurtazioni si vanno a sommare.

7. La decurtazione dell'incentivo viene stabilita con provvedimento motivato del dirigente competente alla realizzazione del lavoro o all’acquisizione di servizi o forniture, previo contraddittorio con i dipendenti interessati, fatta salva la valutazione di responsabilità di tipo disciplinare, amministrativo e contabile in capo agli stessi.

8. Le somme delle decurtazioni costituiscono economia di spesa.

9. La decurtazione viene operata nei confronti dei soli dipendenti responsabili delle attività specifiche a cui sono ascrivibili i ritardi o gli incrementi di costo dell’opera.

10. Qualora l’incremento dei tempi di esecuzione, pur essendo imputabile al personale interno, non sia specificamente ascrivibile ad uno o più soggetti determinati, la riduzione di incentivo viene effettuata in termini generalizzati nei confronti di tutto il personale che costituisce il gruppo di lavoro.

11. Ai fini dell'applicazione delle decurtazioni non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori/servizio/fornitura, e pertanto non rilevano:

a) i tempi conseguenti a sospensioni per modifiche al contratto di cui all’art. 106 del Codice dei contratti;

b) le sospensioni e le proroghe dei lavori dovute a ragioni di pubblico interesse, eventi estranei alla volontà dell'Amministrazione o altre motivate ragioni estranee al personale incentivato;

c) i ritardi imputabili esclusivamente all'Affidatario del contratto, soggetti all'applicazione delle penali contrattuali per ritardo.


Art. 14 - Liquidazione degli incentivi e limiti

1. Come previsto dalla vigente normativa gli incentivi complessivamente corrisposti in un anno solare al singolo dipendente, anche da diverse Amministrazioni, relativi ad incarichi eseguiti non possono superare l’importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo. Per trattamento economico annuo lordo si intende il trattamento fondamentale ed il trattamento accessorio di qualunque natura, fissa e variabile, escluso solamente quello derivante dagli incentivi medesimi.

2. Qualora gli incentivi da corrispondere al dipendente nell’anno eccedano il limite di cui al comma precedente, le relative eccedenze non potranno essere liquidate, costituiranno economia di bilancio e non potranno essere corrisposte negli anni successivi.

3. Il dirigente, ricevuta la proposta di liquidazione dal Responsabile del Servizio, unitamente alle schede relative e alle autodichiarazioni di cui all’art. 10 c. 2, verificata la correttezza della stessa, adotta l’atto di liquidazione degli incentivi a favore dei dipendenti che ne hanno diritto.

4. L’atto di liquidazione sarà trasmesso al Servizio Personale per le verifiche di cui al primo comma relativamente al trattamento fondamentale e accessorio erogato e per gli adempimenti di natura retributiva e contributiva oltre quelli eventualmente stabiliti dalla contrattazione decentrata integrativa. L’accreditamento avverrà possibilmente nella prima retribuzione utile successiva all’atto di liquidazione.

5. La liquidazione dei compensi maturati conterrà anche gli importi da destinarsi a creare apposito accantonamento di garanzia di cui all'art. 15.

 

Art. 15 – Accantonamento di garanzia

1. Viene costituito un fondo di garanzia a favore dei dipendenti che a seguito della responsabilità assunta nell'ambito dei compiti svolti dovessero incorrere, senza dolo o colpa grave, in sanzioni pecuniarie.

2. Il finanziamento del fondo di garanzia, inteso come atto di solidarietà interna costituito per volontà del personale interessato nella ripartizione dell'incentivo, sarà garantito dall'accantonamento del 3% dell'importo maturato per incentivo dai dipendenti coinvolti nelle attività di cui all'art. 2.

3. Il calcolo degli importi da accantonare verrà individuato per ciascuna liquidazione come definita all'art. 14.

4. Al 31 dicembre di ogni anno viene valutato l’ammontare del Fondo di Garanzia:

  • se questo è di importo pari o superiore ad € 6.000,00, sulle liquidazioni dell’anno successivo verrà sospesa la trattenuta come individuata al comma 2.

  • se questo è di importo inferiore ad € 6.000,00 su tutte le liquidazioni dell’anno successivo si applicherà l’accantonamento,

5. L'accesso alla utilizzazione del fondo, in caso di sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, è disposto dal Dirigente su istanza del RUP relativo all'attività cui si riferisce la necessità di attivazione del fondo.

Art. 16Informazione e confronto

L’Ufficio del Personale fornisce con cadenza annuale informazione scritta alla RSU e alle OO.SS. in merito ai compensi di cui al presente regolamento, in forma aggregata o anonima, così come previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 luglio 2013 n. 358.

 

Art. 17 Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rinvia alla vigente disciplina di legge.


 

 

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