Disciplinare degli incentivi tecnici (Art. 45, DLGS 36/2023)
Ultimo aggiornamento:29 Settembre, 2025
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DISCIPLINARE DEGLI INCENTIVI TECNICI (ART. 45, DLGS 36/2023)
Art. 1 - Oggetto e finalità del regolamento
1. Il presente regolamento disciplina gli incentivi previsti dall’art. 45 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.
2. Con il regolamento:
a) sono stabilite le percentuali effettive delle risorse finanziarie da destinare all’incentivo per le funzioni tecniche, modulate sull’importo dei lavori, servizi o forniture posto a base di gara;
b) sono definite le modalità ed i criteri per la ripartizione del predetto incentivo tra i dipendenti interessati;
c) sono fissati i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro, servizio o fornitura, a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme di cui al Codice.
Art. 2 – Ambito di applicazione
1. L'attribuzione dell'incentivo a favore del personale provinciale ha come obiettivo la valorizzazione delle professionalità in servizio presso l'Ente, per consentire l’esecuzione dei contratti nel rispetto del principio del risultato di cui all’art. 1 del D.Lgs 36/2023 in riferimento agli appalti di cui al comma 2.
2. L’incentivo è relativo a procedure di affidamento ad eccezione dei seguenti casi:
a) atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
b) affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000,00 euro, I.V.A. esclusa. In caso di accordo quadro la soglia è raggiunta considerando il valore dell’accordo quadro, gli incentivi verranno poi calcolati di volta in volta in relazione ai singoli affidamenti effettuati all’interno dell’accordo quadro anche se di importo inferiore a 40.000,00 euro, I.V.A. esclusa;
c) affidamenti di servizi e forniture per i quali, indipendentemente dal valore, non siano nominato il direttore dell’esecuzione;
d) lavori in amministrazione diretta;
e) contratti comunque esclusi dall’applicazione del DLGS 36/2023.
3. Nel caso affidamenti di servizi e forniture la decisione di nominare il direttore dell’esecuzione, nei casi in cui non sia obbligatoria per legge, è assunta dal dirigente. Se questi è destinatario degli incentivi, è assunta da altro dirigente o dal Segretario generale, secondo la competenza in caso di sostituzione per assenza dello stesso dirigente.
4. L’incentivo per la fase di affidamento diretto è corrisposto solo in caso di comparazione, anche informale, tra preventivi. Questa condizione non si applica alle somme urgenze e agli affidamenti tramite convenzione di soggetti aggregatori, Consip, START o simili.
5. È fatta salva la facoltà dell’amministrazione di prevedere modalità diverse ed alternative di retribuzione delle attività tecniche svolte dai propri dipendenti oppure riduzioni della retribuzione di risultato o dei presenti incentivi. In tal caso l’incentivazione di cui al presente regolamento non si applica.
Art.3 – Calcolo della misura massima incentivabile e destinazione delle risorse
1. L’importo di cui, nella misura massima del 2%, è calcolato come segue:
TABELLA A) OPERE O LAVORI
2. In caso di appalto diviso per lotti, la disciplina del presente regolamento, si applica in relazione a ciascun lotto funzionale ovvero prestazionale.
3. Le varianti conformi all’art. 120, comma 1, lett. c), del Codice, contribuiscono a determinare l’incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all’importo a base della procedura; l’incentivo è calcolato sull’importo delle maggiori somme stanziate rispetto a quelle originarie. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante ai sensi dell’art. 120, c. 13, del Codice.
Art. 4 - Criteri di ripartizione dell'incentivo di cui al comma 3 art. 45 D.Lgs 36/2023 (80%)
1. Le somme destinate alla remunerazione degli incentivi per la realizzazione di lavori pubblici e per l’acquisizione di servizi e forniture pubbliche, sono ripartite tenendo conto dei seguenti criteri:
a) competenze e responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere;
b) tipologia di incarichi svolti dai tecnici in relazione alle mansioni della categoria in cui sono rispettivamente inquadrati;
c) complessità dei lavori/servizi/forniture, derivante anche, ad esempio, dalla necessità di integrare diverse parti di progettazione specialistica.
2. La ripartizione dell'incentivo tra i dipendenti interessati, nonché tra gli eventuali collaboratori, individuati nei gruppi di lavoro sulla base delle percentuali di cui alla allegata tabella 1) destinate a ciascuna delle attività previste.
3. L’ulteriore riparto di sub-quote all’interno delle quote indicate nella tabella allegata avviene sulla base delle attività individuate dal presente regolamento e definite in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche funzioni da svolgere.
4. Per le attività svolte dalla Stazione Unica Appaltante o dal Provveditorato, il responsabile dell’Area competente alla realizzazione del lavoro, servizio o fornitura, individua il riparto di sub-quote all’interno delle quote indicate nella tabella allegata.
Art. 5 - Soggetti beneficiari e soggetti esclusi
1. I soggetti beneficiari dell’incentivo sono individuati nei dipendenti della Provincia che svolgono direttamente o collaborano alle attività di cui all’art. 2, nelle loro varie componenti tecniche ed amministrative e nello specifico:
a) dipendenti destinatari dell’incentivo sono quelli che assumono, in rapporto alla singola attività di cui all’art. 2, la responsabilità diretta dell'attività assegnata;
b) collaboratori sono coloro che, in rapporto alla singola attività di cui all’art. 2, pur non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale, svolgono materialmente parte delle attività tecniche e/o amministrative e/o contabili che caratterizzano l’attività stessa; essi sono responsabili direttamente delle attività loro affidate e dei relativi esiti; ai fini dell’assunzione di responsabilità siglano e sottoscrivono gli elaborati da loro predisposti.
2. Possono essere destinatari dell’incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato compresi nella struttura di cui al punto precedente.
3. Le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano anche se le attività in esso contemplate vengono svolte, per conto della Provincia, nell’ambito di accordi di programma e/o convenzioni con altri Enti.
Art. 6 - Gruppo di lavoro e cronoprogramma
1. In relazione alla propria organizzazione, il dirigente individua, con apposito provvedimento su proposta del responsabile del servizio competente alla realizzazione del lavoro o dell’acquisizione del servizio o fornitura, il gruppo di lavoro riferito allo specifico intervento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle attività di cui al comma 1 art. 45 D.Lgs 36/2023 e tenuto conto di quanto previsto all’art. 35- bis del D.Lgs. 165/2001.
2. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l’individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.
3. Il provvedimento che individua i componenti del gruppo di lavoro deve indicare:
a) il lavoro, il servizio o la fornitura da progettare ed il relativo programma di finanziamento;
b) l’importo presunto posto a base di gara, al netto dell’IVA, dell’opera, lavoro, servizio o fornitura e la misura massima incentivabile;
c) il nominativo e il ruolo dei dipendenti che concorrono a formare il gruppo di lavoro, con relativa categoria e profilo professionale;
d) i tempi delle fasi del procedimento (adozione della determina a contrarre; svolgimento e conclusione della procedura di; affidamento; esecuzione e adozione del CRE/collaudo/verifica) ed eventualmente per ciascuna attività all’interno della fase. Pertanto ogni fase del procedimento ha tempi definiti;
e) le percentuali di ripartizione dell’incentivo, da destinare ai singoli componenti del gruppo di lavoro.
4. Qualora l'affidatario delle funzioni tecniche non disponga di collaboratori, allo stesso viene riconosciuto il 100% della quota per la corrispondente attività, salvo che le prestazioni non siano svolte da personale esterno alla Provincia.
5. Nel caso in cui al medesimo dipendente vengano assegnate le funzioni tecniche connesse a più attività nell’ambito dello stesso lavoro, servizio o fornitura, le quote di incentivo individuate nella tabella, sono cumulabili tra loro, anche tenendo conto della presenza o meno di collaboratori.
6. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub-procedimenti e delle attività assegnate.
7. Eventuali modifiche alla composizione della struttura in questione possono essere apportate dal dirigente dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle attività già espletate, dei soggetti cui sono imputate e delle attività trasferite ad altri componenti la struttura in esame.
8. Eventuali modifiche dei tempi e delle modalità di svolgimento sono possibili solo motivando specificamente la causa, la soluzione e la tempistica.
9. Nel provvedimento di costituzione del gruppo di lavoro possono anche essere eventualmente individuati dipendenti assegnati ad altri servizi dell’Ente, tenendo conto delle finalità e delle caratteristiche dei compiti da svolgere.
10. Qualora una delle attività incentivabili, inerente ad un lavoro, un servizio o una fornitura, venga affidata in parte al personale interno dell’Ente ed in parte a professionisti esterni, le quote parti dell’incentivo corrispondenti alle attività non svolte dai dipendenti provinciali incrementano la quota del 20%.
11. Quando le fasi di espletamento gara e di sottoscrizione del contratto sono svolte dalla Stazione Unica Appaltante o dal Servizio Provveditorato, il dirigente competente ad individuare il gruppo di lavoro procede ad individuare i dipendenti dei servizi citati, sentiti i Responsabili della Stazione Unica Appaltante e del Provveditorato.
Art. 7 – Stazione Unica Appaltante (SUA) nell’espletamento di procedure di gara per conto di Enti Aderenti
1. In riferimento all’art. 45 c. 8 Dlgs. 36/2023, in caso di attività svolta dalla centrale di committenza anche per enti terzi, ai dipendenti della stessa è attribuito un incentivo in misura di quanto previsto dai regolamenti di ciascun Ente per le singole procedure da espletare da parte dell’Ente aderente il quale indicherà nel quadro economico dell’opera l’importo massimo erogabile ai fini dell’attribuzione degli incentivi alle funzioni tecniche specificando, anche con successivi atti, la somma erogabile massima per la SUA.
2. Il dirigente su proposta del responsabile del Servizio SUA individua con apposito provvedimento il gruppo di lavoro, come definito dal presente regolamento, a cui saranno attribuiti gli incentivi di cui al comma 1 del presente articolo. Tali incentivi saranno comunque ripartiti con i seguenti criteri:
3. L’accertamento di entrata e l’impegno di spesa viene effettuato con determinazione del Responsabile del Servizio SUA.
Art. 8 – Violazione degli obblighi di legge o di regolamento
1. I responsabili delle funzioni incentivate che violino gli obblighi posti a loro carico dalla vigente normativa, o che non svolgono i compiti assegnati con la dovuta diligenza, sono esclusi dalla ripartizione dell’incentivo di cui all’art. 45 del Codice. Ai sensi del detto articolo al c. 4 l’incentivo, non corrisposto, incrementa le risorse di cui al c. 5 medesimo articolo.
Art. 9 - Criteri di riduzione degli incentivi per ritardi o incremento di costi
1. La quota di incentivo spettante al singolo dipendente è ridotta in caso di incremento dei tempi di esecuzione o di incremento dei costi di realizzazione a seguito di accertamento delle responsabilità collegate all’esercizio delle attività assegnate, secondo le tabelle che seguono.
Decurtazioni per errori e ritardi
2. Nel caso di aumento sia dei tempi che dei costi, le due decurtazioni si vanno a sommare.
3. La decurtazione dell'incentivo viene stabilita con provvedimento motivato del dirigente competente alla realizzazione del lavoro o all’acquisizione di servizi o forniture, previo contraddittorio con i dipendenti interessati, fatta salva la valutazione di responsabilità di tipo disciplinare, amministrativo e contabile in capo agli stessi.
4. Le somme delle decurtazioni incrementa la quota di cui all’art.11.
5. La decurtazione viene operata nei confronti dei soli dipendenti responsabili delle attività specifiche a cui sono ascrivibili i ritardi o gli incrementi di costo dell’opera.
6. Qualora l’incremento dei tempi di esecuzione, pur essendo imputabile al personale interno, non sia specificamente ascrivibile ad uno o più soggetti determinati, la riduzione di incentivo viene effettuata in termini generalizzati nei confronti di tutto il personale che costituisce il gruppo di lavoro.
7. In caso di ritardo nelle fasi di approvazione della determina a contrarre e di affidamento degli accordi quadro, le correlate decurtazioni si applicano agli incentivi di ciascun contratto attuativo.
8. Ai fini dell'applicazione delle decurtazioni non rilevano:
a) i tempi conseguenti a sospensioni per modifiche al contratto di cui all’art. 120 del Codice;
b) le sospensioni e le proroghe dei lavori dovute a ragioni di pubblico interesse, eventi estranei alla volontà dell'Ente o altre motivate ragioni estranee al personale incentivato;
c) i ritardi imputabili esclusivamente all'affidatario del contratto, soggetti all'applicazione delle penali contrattuali per ritardo, tranne che nel caso di affidamento diretto i cui ritardi sono comunque sempre imputabili considerando che l’individuazione dell’operatore economico è ampiamente discrezionale.
9. In caso di perdita di finanziamento derivante dall’esterno, l’incentivo è corrisposto solo per le fasi antecedenti a quella nella quale si è verificata la perdita del finanziamento.
Art. 10 - Verifica e liquidazione degli incentivi e limiti
1. La verifica delle attività svolte è effettuata dal dirigente competente per il lavoro, servizio, fornitura, su proposta del RUP.
2. Per liquidare occorre che le attività siano state tempestive e svolte correttamente. Sono tempestive le attività svolte nei tempi previsti in sede di costituzione del gruppo di lavoro; sono corrette le attività svolte senza errori, quindi complete e conformi alla legge, alle direttive ricevute e all’ordinaria diligenza. Diversamente si applicano le relative riduzioni.
3. Nel provvedimento di liquidazione si dà atto:
a) dell’attività assegnata;
b) della sua corretta e tempestiva realizzazione, indicando i tempi di realizzazione e i costi;
c) dei nominativi dei dipendenti interessati;
d) della percentuale riconosciuta ai collaboratori in rapporto alle attività svolte;
e) della somma liquidate a ciascun dipendente.
4. In caso di attività della Stazione Unica Appaltante in favore di enti diversi dalla Provincia, la liquidazione èeffettuata dal dirigente della stessa SUA
5. Se il dirigente rientra nei beneficiari dell’incentivo, la sua quota è liquidata da altro dirigente o dal Segretario generale, secondo la competenza in caso di sostituzione per assenza dello stesso dirigente.
6. La liquidazione avviene con le seguenti modalità:
a) per la parte relativa alla programmazione della spesa per investimenti, valutazione preventiva dei progetti (verifica e validazione), predisposizione e controllo delle procedure di gara e RUP per la fase progettuale, l’incentivo potrà essere liquidato una volta appaltati i lavori, i servizi o le forniture;
b) per la parte relativa alla direzione dei lavori o direzione dell’esecuzione, verifica di conformità, collaudo tecnico amministrativo e/o collaudo statico, RUP per la fase esecutiva, l’incentivo potrà essere ammesso a liquidazione una volta approvato il certificato di collaudo/C.R.E. ovvero la verifica di conformità relativamente ai servizi od alle forniture. Per servizi e forniture di tipo stagionale o con contratti pluriennali, l’incentivo verrà liquidato al termine di ciascuna stagione o annualità una volta liquidate le relative competenze all’appaltatore
c) in caso di accordo quadro la liquidazione avviene per l’importo di ciascun contratto attuativo al momento della sua approvazione relativamente alle fasi di programmazione, progettazione e affidamento, all'emissione del CRE/collaudo/verifica di conformità per la fase di esecuzione.
7. L’incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell’anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal dipendente ai sensi del comma 4 dell’art. 45 D.Lgs 36/2023. È previsto un incremento ulteriore del 15%, rispetto al trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal dipendente, per le amministrazioni che adottano i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell’appalto
8. Il dirigente, ricevuta la proposta di liquidazione di cui al comma 1, verificata la correttezza della stessa, adotta l’atto di liquidazione degli incentivi a favore dei dipendenti che ne hanno diritto.
9. Qualora gli incentivi da corrispondere al dipendente nell’anno di competenza dell’attività svolta, eccedano il limite di cui al comma precedente, le relative eccedenze non potranno essere liquidate, ed ai sensi dell’art. 45 c. 4 del D.Lgs 36/2023, l’incentivo, non corrisposto, andranno ad incrementare le risorse di cui al c. 5 del medesimo articolo.
10. L’atto di liquidazione sarà trasmesso al Servizio Personale per gli adempimenti di natura retributiva e contributiva oltre quelli eventualmente stabiliti dalla contrattazione decentrata integrativa. L’accreditamento avverrà possibilmente nella prima retribuzione utile successiva all’atto di liquidazione.
11. Gli incentivi per le attività tecniche sono erogati direttamente al personale dipendente senza la necessità di una contrattazione decentrata integrativa.
Art. 11 – Composizione della quota del 20% di cui al comma 5 art. 45 D.Lgs 36/2023
1. La quota del 20% è destinata, nell’ambito dei documenti di programmazione e pianificazione dell’Ente, all’acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione di cui al comma 6 e 7 dell’art. 45 D.Lgs 36/2023.
2. La quota del 20% è incrementata da:
a) la quota parte dell’incentivo eccedente il limite soggettivo del singolo dipendente;
b) la quota parte dell’incentivo corrispondente a prestazioni non svolte o prive dell’attestazione del dirigente;
c) la quota parte di prestazioni non svolte dai dipendenti in quanto affidate a personale esterno all’ente.
Art. 12 – Informazione e confronto
1. Il Responsabile del procedimento fornisce con cadenza annuale informazione scritta alla RSU in merito ai compensi di cui al presente regolamento, in forma aggregata o anonima, così come previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 luglio 2013 n. 358. Ove la legge preveda informazioni differenti, per contenuto e tempi, queste prevalgono su quanto indicato al periodo precedente.
Art. 13 – Rinvio
1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rinvia alla vigente disciplina di legge.
Art. 14 – Entrata in vigore e fase transitoria
1. Il presente regolamento si applica alle procedure riferite a procedure avviate dopo la sua entrata in vigore.
Per le procedure avviate in precedenza si applica il regolamento approvato con decreto del Presidente n. 184 del 31.10.2023