Regolamento per l'uso del Gonfalone della Provincia di Pistoia

Ultimo aggiornamento:28 Novembre, 2019

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(Approvato con Delibera CP n. 53 del 19/11/2019)

Art. 1: CONTENUTO
1. Il presente Regolamento disciplina la rappresentanza civica della Provincia di Pistoia che si esplica attraverso la presenza del Presidente, o suo delegato, fregiato della fascia della Provincia di Pistoia, in occasione di pubbliche cerimonie, manifestazioni o altri avvenimenti;
2. La presenza del Presidente della Provincia, o suo delegato, esprime la piena adesione di tutta la popolazione del territorio amministrato alle pubbliche cerimonie, manifestazioni o altri avvenimenti, meglio descritti al successivo articolo 3;
3. Il Presidente della Provincia può disporre la presenza del Gonfalone della Provincia di Pistoia alle iniziative a cui partecipa personalmente o attraverso un delegato.
 

Art. 2:INDIVIDUAZIONE E DISLOCAZIONE
1. Il Gonfalone della Provincia di Pistoia, emblema ufficiale, è quello conferito alla Provincia di Pistoia ed è collocato e custodito presso la sede della Provincia di Pistoia nella Sala Vincenzo Nardi del Palazzo Vivarelli Colonna, sala del Consiglio Provinciale.
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Art. 3: USO DEL GONFALONE
1. La partecipazione del Gonfalone è subordinata alla valutazione del carattere civile ed etico dell’iniziativa e della sua capacità di rappresentare la comunità locale e viene disposta e autorizzata del Presidente della Provincia attraverso un Decreto del Presidente ed è prevista, di norma, nelle cerimonie civili, militari e religiose di carattere ufficiale, anche al di fuori del territorio provinciale, ivi compresi i Paesi esteri.
2. Il Presidente della Provincia, inoltre, può disporre l’uso e l’esposizione del Gonfalone per manifestazioni organizzate da Associazioni, Istituzioni ed Enti che perseguono obiettivi di promozione sociale, culturale, morale e civile della collettività; nonché in occasione di esequie di autorità o lutti per personalità di spicco del territorio o altre situazioni particolari.
3. Il Gonfalone della Provincia di Pistoia non può essere esposto in occasione di manifestazioni organizzate da partiti o movimenti politici e/o loro fiancheggiatori.
 

Art. 4: MODALITÀ PER LA RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE DEL GONFALONE
1. Per ottenere la presenza del Gonfalone della Provincia di Pistoia, il legale rappresentante delle organizzazioni di cui all’articolo 3 dovrà presentare apposita istanza al Presidente della Provincia di Pistoia.
2. Nella richiesta dovranno essere precisati gli elementi che giustifichino tale istanza, in conformità con quanto stabilito nell’articolo 3 del presente Regolamento.
 

Art. 5: MODALITÀ E FORMA DELLA PARTECIPAZIONE
1. L’organizzazione delle attività per l’utilizzo del Gonfalone, del personale e dei mezzi di trasporto è demandata all’Ufficio di Presidenza.
2. Durante l’esposizione il Gonfalone deve essere accompagnato dal Presidente della Provincia o suo delegato e sorretto e scortato da n. due addetti in uniforme individuati fra il personale della Polizia Provinciale (fatta eccezione per casi particolari). Quando l’esposizione avviene in forma fissa i due addetti devono essere dislocati, durante tutta la durata dell’esposizione, ai lati del Gonfalone. In occasione di cortei, il portatore è sempre affiancato da un altro addetto. In casi particolari verrà valutata la possibilità di aumentare o diminuire il numero degli addetti. Il Gonfalone dovrà essere accompagnato sul luogo della cerimonia o iniziativa e riportato presso la sede della Provincia di Pistoia da un mezzo dell’amministrazione guidato da personale della Polizia Provinciale (fatta eccezione per casi particolari).
3. Durante le iniziative celebrative e commemorative il Gonfalone sarà sempre fregiato da una sciarpa tricolore, mentre per le cerimonie funebri la sciarpa tricolore sarà  listata a lutto.

Art. 6: ENTRATA IN VIGORE
Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Pretorio on line.

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