Regolamento per la formazione e la gestione di un elenco di professionisti qualificati per l'affidamento di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e altri servizi tecnici di importo stimato inferiore ad euro 100.000,00

Ultimo aggiornamento:17 Marzo, 2021

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REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE E LA GESTIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI QUALIFICATI PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA E ALTRI SERVIZI TECNICI DI IMPORTO STIMATO INFERIORE AD EURO 100.000,00. (artt. 24- 46- 157 del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i.)

Articolo 1

Istituzione, finalità e campo di applicazione del Regolamento

1. Ai sensi degli artt. 24, 36, 46 e 157 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. (di seguito: “Codice”), e della Linee Guida ANAC n.1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria”, approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 973 del 14 settembre 2016, aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con Delibera del Consiglio dell’Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018, aggiornate con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 417 del 15 maggio 2019, nonché in virtù di quanto stabilito dal D.L. n. 76/2020 conv. con modificazioni in L. n. 120/2020,

è istituito presso la Stazione Unica appaltante della Provincia di Pistoia (di seguito “SUA”)

il Regolamento per l’istituzione e gestione di un elenco di operatori economici, dal quale selezionare i soggetti cui affidare prestazioni di servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura e altri servizi tecnici, di importo inferiore alla soglia di € 100.000,00.

2. Il suddetto elenco ha quindi lo scopo di preselezionare operatori economici dotati di specifici requisiti di ordine generale, economico-finanziario e tecnico-professionale che potranno essere invitati dalla SUA,ovvero autonomamente dagli Enti aderenti ad essa, ovvero autonomamente dai Servizi della Provincia di Pistoia, alle procedure di affidamento di contratti per servizi di ingegneria e architettura e altri servizi tecnici.

3. L’avviso relativo all’attivazione della procedura di iscrizione verrà pubblicato sul profilo del Committente www.provincia.pistoia.it, successivamente all’approvazione del presente Regolamento.

4. Il presente Regolamento e i relativi allegati, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, hanno lo scopo di definire i criteri per la selezione degli operatori economici che richiedono di essere iscritti nonché le modalità di iscrizione e di funzionamento dell’elenco.

5. Con il presente Regolamento non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale, di gara d'appalto o di trattativa privata, non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito, nemmeno con riferimento all'ampiezza, frequenza e numero degli incarichi già svolti e all'esperienza maturata, ma semplicemente l'individuazione dei soggetti ai quali affidare incarichi professionali di importo inferiore a € 100.000,00.

6. L'accettazione della candidatura non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte della SUA né l'attribuzione di alcun diritto al candidato in ordine all'eventuale conferimento di incarichi.

7. Le disposizioni del presente Regolamento devono intendersi automaticamente modificate e/o sostituite da norme di legge e regolamentari sopravvenute, incompatibili con quelle in esso contenute.

 

Articolo2

Categorie merceologiche di servizi di architettura, ingegneria

e altri servizi tecnici e Classi di importo

L’amministrazione generalmente necessita di affidare servizi di architettura e ingegneria afferenti le seguenti tipologie di servizio:

1. PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI

A.01 Edilizia - Istruzione (E.09)

A.02 Edilizia – Cultura, Vita sociale, Sport (E.13)

A.03 Edilizia – Sedi amministrative (E.16)

A.04 Edilizia – Edifici e manufatti esistenti ( E.20-E.21)

A.05 Edilizia – Edifici e manufatti esistenti (E.22)

A.06 Strutture, Opere infrastrutturali puntuali non soggette ad azioni sismiche (S.01-S.02)

A.07 Strutture, Opere infrastrutturali puntuali (S.03-S.04)

A.08 Strutture speciali (S.05- S.06)

A.9 Infrastrutture per la mobilità- manutenzione (V.01)

A.10 Infrastrutture per la mobilità- viabilità ordinaria(V.02)

A.11 Infrastrutture per la mobilità- viabilità speciale (V.03)

A.12 Idraulica - Acquedotti e fognature (D.04-D.05)

A 13 Impianti - Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni (IA.01- IA.02)

A 14 Impianti - Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni- Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota (IA.03-IA.04)

A.15 Interventi di sistemazione naturalistica o paesaggistica (P.01)

A.16 Interventi di recupero, riqualificazione ambientale (P.03)

A.17 Territorio e urbanistica- Pianificazione (U.03)

2. ALTRE PRESTAZIONI TECNICHE

B.01 Direzione lavori, contabilità lavori, direttori operativi e ispettori di cantiere (per lavori appartenenti a categorie diverse da quelle inserite nella sezione 1“PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI”)

B.02 Supporto al RUP

B.03 Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, esecuzione e di collaudo

B.04 Collaudo tecnico-amministrativo

B.05 Collaudo statico

B.06 Progettazione antincendio e Pratiche Prevenzione incendi e relativa D.L

B.07 Studi e indagini geologici, sismici, geotecnici

B.08 Studi idrologici, idraulici idrologici

B.09 Rilievi topografici, planoaltimetrici e dei manufatti

B.10 Pratiche catastali, perizie estimative, piani particellari

B.11 Studi, verifiche, valutazioni e relazioni in materia acustica

B.12 Studi per la valutazione di impatto ambientale, valutazione ambientale strategica, incidenza ambientale

B.13 Studi e indagini relativi ai flussi di traffico

B.14 Certificazione energetica e calcolo energetico degli edifici

B.15 Studi e indagini archeologiche, assistenza archeologica durante le operazioni di scavo.

Ciascuna categoria sarà suddivisa in due classi di importo come segue:

I° classe di importo: da zero alla soglia di valore prevista per gli affidamenti diretti

II° classe di importo:dalla soglia per gli affidamenti diretti sino ad euro 100.000,00.

È fatta salva la facoltà della SUA/Ente/Servizio della Provincia di Pistoia di procedere ad incarichi inerenti prestazioni diverse da quelle appena indicate in relazione a specifiche esigenze da motivare adeguatamente.

 

Articolo 3

Validità dell'elenco

L’elenco costituito ai sensi del presente Regolamentoha durata fino a sua revoca e viene reso pubblico nei termini e secondo le modalità di cui alla normativa vigente.

L'elenco, sarà aggiornato periodicamente e comunque almeno una volta all’anno, adottando, in ogni caso, forme di pubblicità adeguate, in modo che risulti garantita ai professionisti in possesso dei prescritti requisiti, la facoltà di iscriversi all'elenco stesso senza limitazioni temporali.

Fermo restando l’aggiornamento periodico di cui al comma precedente, i professionisti interessati potranno presentare domanda di iscrizione o cancellazione dallo stesso in qualsiasi momento secondo le modalità stabilite nel presente regolamento.

Il richiedente sarà inserito nell'elenco alla data del primo aggiornamento utilee l'elenco, periodicamente aggiornato, sarà pubblicato sul sito internet della Provincia.

L'Amministrazione si riserva tuttavia la facoltà di procedere ad apposita selezione aperta anche a soggetti non inseriti nell'elenco qualora, per la peculiarità del servizio da affidare, si renda opportuno attingere a professionalità e competenze reperibili al di fuori dell'elenco formato presso la SUA.

Si precisa che il presente Regolamento e la relativa formazione dell'elenco subirà modificazioni, integrazioni e/o sostituzioni in coerenza con le direttive dell’Ente, adottate con provvedimento Dirigenziale per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici.

 

Articolo 4

Soggetti ammessi

1. I soggetti ammessi a partecipare alle procedure di iscrizione al presente elenco (di seguito: “Professionista”) sono quelli indicati all’art. 46 del Codice.

2. Ai soggetti di cui al precedente comma, stabiliti in Paesi terzi, si applica quanto previsto dall’art. 49 del Codice.

3. Non saranno ammesse domande di iscrizione pervenute dal medesimo soggetto ancorché in composizione diversa; è infatti vietata la partecipazione del professionista singolarmente e come componente di una società di professionisti.

 

Articolo 5

Requisiti di partecipazione richiesti

I soggetti interessati ad essere inseriti negli elenchi dovranno presentare apposita istanza a seguito della pubblicazione del relativo Avviso sul sito www.provincia.pistoia.it sez. “Appalti e Bandi di gara” successivamente all'approvazione del presente Regolamento.

L'istanzadovrà contenere:

a) richiesta di inserimento negli elenchi per l'affidamento di incarichi, con la dichiarazione di disponibilità ad assumere incarichi professionali:

- per il professionista singolo: generalità del professionista, codice fiscale e P.IVA, numero di iscrizione all'Ordine/Collegio/Albo professionale, sede dello studio, recapito telefonico/email e PEC;

- per studi associati: generalità dei professionisti associati, codice fiscale e P.IVA, numero di iscrizione all'Ordine/Collegio/Albo professionale, sede dello studio, recapito telefonico/email e PEC;

- per le società di ingegneria/consorzi: denominazione e sede della società, rappresentante legale, codice fiscale e P.IVA, numero di iscrizione CCIAA, posizione INPS e INAIL, elenco dei soci con le rispettive qualifiche professionali;

- dichiarazione sostitutiva contenuta nella domanda di iscrizione (allegato A), corredata dalla copia dei documenti di identità ai sensi del D.P.R. 445/00, ovvero, per gli operatori economici non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con le quali il richiedente o suo legale rappresentante o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità dichiara:

1. il titolo di studio posseduto (Laurea, diploma o altro titolo), anno di conseguimento e denominazione dell'Università o istituto secondario presso cui il titolo è stato conseguito;

2. la propria iscrizione all'Albo Professionale indicando Albo, provincia, numero e data di iscrizione;

3. iscrizione alla Camera di Commercio della Provincia di appartenenza;

4. i nominativi dei professionisti rispetto ai quali ai sensi dell'art. 2359 c.c. si trova in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato indicando denominazione, ragione sociale e sede dei professionisti (tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa);

5. di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016;

6. il possesso dei requisiti e delle capacità di cui all'articolo 83, comma 1 del D. Lgs. 50/2016;

7. il possesso dei requisiti previsti dal Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 2 dicembre 2016, n. 263;

8. che non sussistono motivi ostativi all'esercizio della libera professione e all'accettazione di incarichi da parte della pubblica amministrazione secondo la vigente normativa e/o provvedimenti a proprio carico che comportino decadenza, divieti o sospensioni dall'Albo professionale;

9. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nell’Avviso;

10. di non partecipare al presente avviso in più di una forma;

11. di aver adempiuto all'interno della propria struttura, agli obblighi in materia di sicurezza previsti dalla normativa vigente;

12. il possesso dell'attestato di cui all'art. 98, D.Lgs. n. 81/2008 in materia di sicurezza (solo nel caso di iscrizione alle categoriecoordinatori per la sicurezza);

13. il possesso dell'attestato di iscrizione negli appositi elenchi di professionisti presso il Ministero dell'Interno, previsti dalla Legge 7 dicembre 1984, n. 818, art. 1 e D.M. 25/03/1985, art. 3 e art.16, comma 4 del D.lgs 139/2006 e s.m.i. (nel caso di richiesta di iscrizione alla categoria prevenzione incendi);

14. di autorizzare, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, a che i dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell'ambito delle attività istituzionali della SUA;

15. quant’altro previsto dalla normativa vigente in materia.

b) schede tecniche debitamente compilate e sottoscritte con la dichiarazione di impegno a fornire all'Amministrazione, su richiesta, la documentazione tecnica di supporto dei dati indicati nella scheda stessa;

c) elenco dei servizi effettuati nei 5 anni antecedenti alla data di presentazione dell'istanza (rif. art. 46 co. 2 D.lgs. 50/2016 s.m.i.);

d) documentazione tecnica (curriculum vitae), con l'indicazione della/delle competenze specifiche nelle quali l'istante ritiene di avere maggiore preparazione.

 

La SUA si riserva di procedere in qualsiasi momento ad una verifica di quanto dichiarato nella domanda, nella scheda e/o nel curriculum, pena l'esclusione in caso di accertamento di false dichiarazioni. Nel caso in cui l'accertamento dovesse avvenire in fase successiva all'affidamento dell'incarico al professionista e le dichiarazioni risultassero false, il contratto verrà considerato immediatamente nullo, con responsabilità dell'affidatario per le dichiarazioni mendaci rese secondo le vigenti norme.

Tutte le ulteriori istruzioni operative per la presentazione dell'istanza di iscrizione negli elenchi di cui al presente Regolamento verranno esplicitate nell’Avviso pubblicato sul sito web www.provincia.pistoia.it sez. Appalti e Bandi di gara.

 

Articolo 6

Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale

1. Ai fini dell’iscrizione all’elenco, i soggetti indicati al precedente art. 4 non dovranno trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice Appalti.

2. Ove costituiti in forma societaria, i soggetti indicati al precedente art. 4 dovranno inoltre essere iscritti nel Registro delle Imprese o CCIAA (se italiani o residenti in Italia) ovvero nel registro professionale dello Stato di residenza (se provenienti da altri Paesi dell’Unione senza residenza in Italia) da cui risulti che l’operatore economico svolge attività nel settore per il quale viene richiesta l’iscrizione.

3. Inoltre, i soggetti che richiedono l’iscrizione dovranno essere in possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa specificati, conformemente a quanto stabilito nelle Linee guida n. 1 adottate dall’ANAC sopra richiamate.

 

Articolo 7

Requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi

I professionisti devono indicare all’interno dell’istanza il possesso dei requisiti di ordine economico-finanziario e tecnico-organizzativo.

Tali requisiti sono definiti in base alla categoria di servizi e classe di importo per la quale si richiede l’iscrizione, e sono indicati nel presente Regolamento.

La richiesta di un fatturato specifico quale requisito di iscrizione è motivata dalla particolarità e dalla rilevanza strategica dei servizi inclusi nelle categorie merceologiche di cui al precedente art. 2. In caso di affidamento, tali servizi devono infatti essere garantiti senza soluzioni di continuità e/o problemi di alcun tipo al fine di consentire alla SUA il miglior perseguimento delle proprie finalità istituzionali. Il fatturato posseduto costituisce dunque indice dei livelli di esperienza e affidabilità dei possibili futuri contraenti.

I documenti, i certificati e le dichiarazioni sostitutive, se redatti in una lingua diversa dall’italiano, devono essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del Paese in cui sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale, ai sensi dell’art. 134 comma 7 del Codice Appalti.

Gli operatori non stabiliti in Italia, potranno presentare certificati e prove documentali introdotte in e-Certis, ai sensi dell’art. 88 del Codice Appalti.

Per altri tipi di documenti la SUA si riserva di chiedere le evidenze probatorie, ricorrendo altresì alla cooperazione delle autorità competenti. Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell’Unione Europea, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall’interessato innanzi a un’autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un Notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza.

La SUA si riserva la facoltà di verificare in ogni momento la veridicità delle dichiarazioni presentate. In caso di rilevata discordanza tra quanto dichiarato e le risultanze della documentazione acquisita, la SUA darà comunicazione in tal senso alle autorità competenti.

 

Articolo 8

Esito della domanda

1. In caso di valutazione positiva della documentazione pervenuta e degli eventuali accertamenti effettuati, la SUA dispone l’iscrizione degli operatori economici che ne hanno fatto richiesta. L’iscrizione viene effettuata entro trenta giorni dalla presentazione della relativa domanda, salvo quanto previsto ai successivi commi del presente articolo.

2. Qualora la documentazione presentata non sia ritenuta completa o esauriente, il procedimento di iscrizione viene sospeso, previo avviso agli interessati, sino a che l’operatore economico non fornisca i richiesti chiarimenti e/o integrazioni. In tal caso, il termine di cui al precedente comma 1 del presente articolo riprende a decorrere nuovamente e per intero dalla data di ricevimento della documentazione integrativa.

3. La mancata integrazione dei documenti necessari al completamento della domanda entro il termine all’uopo indicato nella richiesta di integrazione della SUA, farà considerare come mai presentata la domanda.

4. La SUA può accogliere in modo parziale le domande pervenute, limitando l’iscrizione a solo alcune delle categorie merceologiche e/o delle classi di importo indicate dagli operatori economici nella domanda.

5. L’esito negativo della domanda viene comunicato per iscritto al richiedente interessato, indicandone i motivi.

 

Articolo 9

Validità ed effetti dell’iscrizione

1. L’elenco costituito ha durata fino a sua revoca.

2. L’iscrizione rende l’operatore economico idoneo ad essere invitato alle procedure di affidamento indette dalla SUAovvero dagli Enti aderenti ad essa per la specifica categoria merceologica per cui è in elenco.

3. Eventuali variazioni dei requisiti e dei dati dichiarati in sede di iscrizione dovranno essere comunicati secondo quanto indicato al successivo articolo 10. L’omessa o tardiva segnalazione di variazioni dei requisiti, anche accertata nel corso di verifiche a campione, darà luogo ai provvedimenti indicati nell’articolo 13.

 

Articolo 10

Segnalazione delle variazioni

1. I soggetti iscritti e quelli che abbiano presentato domanda di iscrizione devono dare comunicazione alla SUA di tutte le variazioni dei requisiti di cui al precedente art. 6 rilevanti ai fini dell’iscrizione stessa. Tale comunicazione, dovrà essere trasmessa all’indirizzo PEC: provincia.pistoia@postacert.toscana.it, specificando nell’oggetto “Elenco professionisti. Comunicazione variazioni”.

2. Le comunicazioni di variazioni di norma devono essere corredate dei documenti atti a consentire i controlli previsti per confermare l’iscrizione. Qualora la documentazione di attestazione dei requisiti non sia disponibile alla data della comunicazione per la peculiarità della variazione (ad es. nel caso di prospettate variazioni riguardanti l’assetto societario), questa dovrà essere presentata non appena disponibile e comunque non oltre 30 giorni dall’avvenuta variazione.

3. L’omessa o tardiva segnalazione delle sopra citate variazioni comportano la sospensione dall’iscrizione per i soggetti già iscritti e la sospensione del procedimento di iscrizione per quelli che non lo sono ancora.

4. Eventuali operazioni di riorganizzazione aziendale (fusioni, cessioni d’azienda, ecc.) relative al soggetto iscritto al sistema non hanno effetto nei confronti della SUA sino a che il soggetto risultante dall’avvenuta operazione di riorganizzazione aziendale non abbia trasmesso apposita istanza di subentro nell’elenco e non abbia proceduto alle comunicazioni previste dalla disciplina vigente.

5. Di seguito è indicata la documentazione che l’operatore economico, iscritto o con procedimento di iscrizione in corso, deve presentare in caso di variazioni di particolare rilevanza.

a) Per variazioni riguardanti l’assetto societario (fusioni, anche per incorporazione, scissioni totali e parziali, cessioni/conferimenti d’azienda o di rami d’azienda):

  • atto modificativo della società;

  • dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (modello dichiarazione “CCIAA”), aggiornata con la variazione societaria avvenuta.

b) Per variazioni riguardanti i soggetti sottoposti a verifica di cui all’art. 80 comma 3 del Codice Appalti:

  • dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio, aggiornata con la variazione avvenuta. La dichiarazione dovrà essere presentata anche per l’eventuale nuovo socio di maggioranza se persona giuridica in caso di società con meno di quattro soci;

  • dichiarazione sostitutiva attestante il possesso da parte dei nuovi soggetti subentranti dei requisiti di cui all’art. 80, comma 1, del Codice Appalti.

c) Per variazioni riguardanti il ricorso al concordato preventivo:

  • l’originale o copia conforme del decreto del Tribunale di ammissione al concordato con continuità aziendale ex art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 ovvero il ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, oppure domanda di concordato preventivo ex art. 161, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942 n. 267 (c.d. concordato in bianco) e l’autorizzazione alla partecipazione a procedure per l’affidamento di contratti pubblici rilasciata dal Giudice Delegato, sentita l’ANAC ex art. 110 comma 3 e ss. del Codice Appalti, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione nel Registro delle imprese del ricorso presentato.

 

Articolo 11

Rinnovo della iscrizione

1. L’elenco formato sarà sottoposto ad aggiornamento periodicosecondo quanto stabilito dal precedente articolo 3.

2. Per ogni triennio successivo a quello di iscrizione, gli iscritti dovranno confermare il possesso dei requisiti mediante autodichiarazione attestante la permanenza di tutti i requisiti indicati in sede di iscrizione.

Detta comunicazione dovrà essere trasmessa via PEC all’indirizzo: provincia.pistoia@postacert.toscana.it, indicando nell’oggetto “Elenco professionisti. Rinnovo iscrizione”.

3. Qualora, entro trenta giorni dalla scadenza del triennio di iscrizione, non sia pervenuta tale dichiarazione, l’iscritto verrà cancellato dall’elenco.

 

Articolo 12

Estensione dell’iscrizione

1. Il Professionista già iscritto può chiedere l’estensione ad altre categorie merceologiche di servizio e ad altri classi di importo.

2. La domanda, corredata dalla documentazione necessaria ad ottenere l’estensione, deve essere presentata tramite comunicazione firmata digitalmente dal soggetto richiedente e trasmessa all’indirizzo PEC: provincia.pistoia@postacert.toscana.it, indicando nell’oggetto “Elenco professionisti . Estensione iscrizione”.

 

 

 

Articolo 13

Sospensione dell’iscrizione

1. La sospensione consiste nella temporanea esclusione dall’elenco di cui al presente Regolamento.

2. La SUA procede alla sospensione quando il soggetto iscritto:

1) abbia assunto una condotta tale da pregiudicare il necessario rapporto fiduciario che deve intercorrere tra committente ed appaltatore (ad esempio ritardi, inadempienze nell’esecuzione della prestazione, etc.);

2) non ottemperi all’obbligo di segnalazione di cui al precedente art. 10.

3. La sospensione viene comunicata via PEC al soggetto interessato ed è corredata dell’indicazione dei motivi che l’hanno causata.

4. Ai soggetti iscritti sottoposti ad un provvedimento di sospensione è preclusa la partecipazione alle procedure indette dalla SUA avvalendosi del presente elenco.

5. Gli effetti della sospensione si protraggono fino alla rimozione dei motivi che l’hanno determinata.

6. Il soggetto, cessate le cause determinanti la sospensione, può richiedere la revoca della stessa presentando apposita domanda corredata dalla comunicazione di sospensione, dai motivi ad essa sottesi e dalla dimostrazione del venir meno delle cause di sospensione.

7. La SUA comunica l’accoglimento o meno della domanda di revoca della sospensione. Nel caso di accoglimento della domanda di revoca, la riammissione decorre dalla data della comunicazione.

8. La SUA si riserva di disporre la sospensione: (i) nel caso in cui uno dei soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice Appalti dell’operatore economico sia stato condannato con sentenza penale, ancorché non passata in giudicato, per fatti inerenti commesse pubbliche; (ii) ovvero nel caso in cui si venga a conoscenza di comportamenti dell’operatore economico tali da turbare gravemente la normalità dei rapporti con la SUA. Tali ipotesi rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in quelle di cui al precedente comma 2.1).

 

Articolo 14

Cancellazione

1. La cancellazione è la definitiva esclusione del professionista dall’elenco.

2. La SUA dispone la cancellazione nei casi in cui il soggetto iscritto:

1) non sia più in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del Codice Appalti;

2) sia incorso nella seconda sospensione negli ultimi due anni.

3. La SUA si riserva inoltre la facoltà di disporre la cancellazione nell’ipotesi in cui il soggetto iscritto non abbia presentato, a seguito di almeno tre inviti nel biennio, alcuna offerta al committente senza nessuna motivazione.

4. La SUA provvede, altresì, alla cancellazione dei soggetti che ne facciano espressa richiesta.

5. La SUA comunica per iscritto al soggetto interessato il provvedimento di cancellazione, con l’indicazione dei motivi ad esso sottesi.

6. Il soggetto cancellato può presentare una nuova domanda di iscrizione decorso un anno dalla comunicazione del provvedimento di cancellazione ovvero al venir meno delle cause determinanti la cancellazione.

 

Articolo 15

Selezione dei soggetti da invitare alle gare

1. La selezione degli operatori economici da invitare a gare per l’affidamento di prestazioni di servizi di ingegneria e architettura e altri servizi tecnici, sarà effettuata dalla SUA scegliendo all’interno dell’elenco in base alla categoria di servizi di interesse per la singola procedura e alla relativa classe di importo.

Nel caso in cui il numero degli operatori economici iscritti sia superiore a quello che è necessario invitare, si provvederà a selezionare gli operatori da invitare garantendo la turnazione degli inviti in modo che a tutti sia garantita nel tempo pari possibilità di accesso alle procedure di gara.

La selezione degli operatori economici sarà svolta mediante sorteggio eseguito, utilizzando idoneo sistema di selezione automatico e casuale (si utilizzerà uno dei sistemi disponibili a tal fine in rete), affinché le relative operazioni siano tracciate dal software di gestione e consultabili, per un certo lasso temporale, dal soggetto interessato iscritto in elenco che ne chiedesse l’accesso.


 

La stazione appaltante renderà tempestivamente noto, con avviso sul profilo di committente, la data e il luogo di espletamento del sorteggio, adottando gli opportuni accorgimenti affinché i nominativi degli operatori economici selezionati non vengano resi noti, né siano accessibili, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, in ossequio alla disposizione in materia di differimento del diritto di accesso di cui all’art. 53, comma 2, lett. b), del Codice.

La stazione appaltante si riserva in ogni caso la facoltà di individuare gli operatori da invitare, garantendo sempre la turnazione, sulla base delle esperienze pregresse del professionista e del relativo curriculum vitae presentato ai fini dell’iscrizione nell’elenco di cui al presente Regolamento.

2. Nell'arco dell'anno solare non potranno essere cumulati dal professionista, incarichi conferiti tramite affidamento diretto per importi complessivi superiori alla soglia stabilita per gli affidamenti diretti.

3. La SUA si riserva la possibilità di richiedere, ai fini della partecipazione ad una singola procedura il possesso di requisiti economico – finanziari e tecnico organizzativi ulteriori rispetto a quelli previsti dal presente Regolamento, in base al valore e alla complessità dell’incarico da affidare.

 

Articolo 16

Modalità di affidamento per gli incarichi

L'inclusione del professionista nell'elenco di cui al presente Regolamento è presupposto per la partecipazione alle selezioni per l'affidamento degli incarichi di progettazione, direzione lavori e attività accessorie di cui all'art. 24 e 157 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. il cui compenso presunto sia stimato inferiore ad € 100.000,00.

Gli incarichi verranno affidati nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione tra gli iscritti in Elenco.

La data di espletamento della procedura di affidamento sarà pubblicata di volta in volta all'Albo Pretorio della SUA sul sito internet www.provincia.pistoia.it nella sezione "Appalti e Bandi di Gara" nei termini previsti dalla vigente normativa.

I soggetti iscritti nell'Elenco possono ricevere, di norma, fino ad un massimo di tre inviti nell'anno solare di riferimento.

A tali criteri e possibile derogare nei soli casi in cui specifiche esigenze tecnico-operative ovvero di convenienza economica rendano necessarie o manifestamente opportune scelte diverse, che dovranno essere di volta in volta adeguatamente motivate dal RUP, nel rispetto dei canoni di imparzialità e buona amministrazione, nonché nei casi di affidamento diretto di cui al successivo punto A.

La scelta dell'affidatario dell'incarico verrà resa nota mediante la pubblicazione dell'esito della procedura sul sito internet www.provincia.pistoia.it nella sezione "Appalti e Bandi di Gara" , ai sensi dell'art. 29 del D Lgs. 50/2016 s.m.i.

A. Affidamento diretto dei servizi

Per le ipotesi in cui è consentito procedere con l’affidamento diretto dei servizi il RUP potrà conferire incarichi professionali senza l'esperimento di procedure di selezione, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 s.m.i., con l'interpello anche di un solo soggetto inserito nell'elenco del gruppo della prestazione richiesta e nella fascia di importo.

B. Affidamento dei servizi di importo stimato superiore agli importi per i quali è consentito l’affidamento diretto ed inferiori ad € 100.000,00

Per i servizi di cui al presente avviso di importo pari o superiore agli importi per i quali è consentito l’affidamento diretto ed inferiore a € 100.000,00, il RUP procederà ad apposita selezione, individuando i soggetti da invitare ad apposita procedura negoziata all'interno della fascia di riferimento, nonché all'interno del gruppo della categoria/prestazione richiesta.

Il numero dei soggetti individuati dal RUP (tramite sorteggio pubblico o motivata scelta discrezionale) ed invitati alla procedura non potrà essere inferiore a cinque se sussistono in tale numero soggetti idonei all’interno dell’elenco.

Per quanto concerne gli incarichi di collaudo sarà applicata la specifica disciplina normativa vigente (presupposti e termini).

Resta ferma la facoltà della SUA, quando si tratti di incarichi che, per il particolare oggetto o la specializzazione richiesta, non rendano possibile l'utilizzazione dell'Elenco, ovvero qualora, sulla base delle proprie conoscenze di mercato, ritenga utile ampliare la concorrenzialità rispetto agli operatori economici/professionisti ivi iscritti, invitare o interpellare anche soggetti non iscrittipurché dimostrino il possesso dei requisiti necessari per l'iscrizione all'Elenco stesso.

    L'affidamento del singolo incarico ed il suo oggetto, le modalità di esecuzione, il corrispettivo, i tempi massimi di espletamento, le eventuali penali per il ritardo ed ulteriori aspetti di dettaglio saranno regolati per ogni incarico con apposito disciplinare/lettera invito.

    Si precisa che la SUA ritiene errore progettuale anche la mancata valutazione da parte del professionista incaricato di impedimenti alla realizzazione dell'opera derivanti dalla presenza di specifiche norme di tutela, di protezione e di salvaguardia presenti sull'area di sedime dell'intervento e/o sull'immobile.

     

    Articolo 17

    Rotazione

    1. Per gli affidamenti ovvero per le procedure di selezione di cui al presente Regolamento, in ragione della espressa previsione dell’art. 36, comma 2 D.lgs. 50/2016 s.m.i., la stazione appaltante è tenuta al rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, favorendo la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione delle commesse pubbliche tra tutti i soggetti potenzialmente idonei ed evitando il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcuni soltanto di essi.

    2. Nell’ambito del presente Regolamento, il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti opera in riferimento agli “affidamenti precedenti” a quello di cui si tratta, qualora detti “affidamenti precedenti” soddisfino tutti i seguenti presupposti oggettivi:

    a) rientrino nell’ambito degli affidamenti aggiudicati dallo stesso Ente aderente alla SUA, ovvero dai Servizi Provinciali.

    Per le procedure di competenza del singolo Ente aderente alla SUA, o del singolo Servizio provinciale, l’attingimento all’elenco dei professionisti sarà gestito in via autonoma ed il principio di rotazione sarà applicato in modo indipendente rispetto alle procedure attivate dalla Provincia e/o dagli altri Enti aderenti.

    Non si ricorrerà all’esclusione dal sorteggio dell’aggiudicatario e degli invitati alla precedente procedura intervenuta nella stessa categoria merceologica, nel caso in cui la successiva procedura sia indetta da soggetto diverso rispetto al precedente.

    b) rientrino nella stessa categoria di prestazioni professionali, secondo gli importi previsti dalla normativa vigente;

    c) si tratti dell’affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratta, rispetto agli invitati non aggiudicatari.

    Resta inteso che un soggetto potrà essere affidatario di un nuovo incarico, da parte della medesima stazione appaltante, nella stessa categoria di prestazioni solamente se sono trascorsi almeno 12 mesi dall'affidamento di un precedente incarico in analoga categoria ed il numero degli iscritti al gruppo di prestazioni sia sufficiente a realizzare la turnazione. Il termine di 12 mesi decorre dalla data di approvazione dell'affidamento dell'incarico.

    LA ROTAZIONE DEGLI INVITI E DEGLI AFFIDAMENTI COSÌ COME SOPRA RAPPRESENTATA, VERRÀ APPLICATA DISTINTAMENTE PER OGNI SINGOLO ENTE ADERENTE ALLA SUA E/O SERVIZIO DELL’ENTE PROVINCIA DI PISTOIA.

       

      Articolo 18

      DISCIPLINARE D’INCARICO

      Per lo svolgimento degli incarichi oggetto del presente regolamento si procederà alla sottoscrizione di un disciplinare d’incarico, che dovrà prevedere le seguenti condizioni minime di contratto:

      • specificazione di dettaglio dell’oggetto della prestazione;

      • corrispettivo computato sulla base delle vigenti tariffe professionali e successiva offerta del professionista;

      • previsione delle garanzie assicurative ai sensi dell’art 24, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;

      • previsione di idonee penali in rapporto alla natura ed alla entità dell’incarico per inadempimenti e/o ritardi;

      • previsione di clausole risolutive espresse a tutela della Stazione Appaltante, collegate a gravi inadempimenti o ritardi del professionista;

      • eventuale divieto di subappalto;

      • obbligo del rispetto di norme, regolamenti e contratti collettivi nazionali e locali, ove applicabili;

      • clausole riferite alla specificità della prestazione;

      • clausole di tracciabilità dei pagamenti ai sensi della legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m.i.

       

      Articolo 19

      Obbligo di riservatezza

      L’operatore economico con la presentazione dell’istanza di iscrizione all’elenco si impegna a non divulgare ed a mantenere strettamente riservate le informazioni confidenziali di cui dovesse venire a conoscenza nel corso del rapporto con la SUA, salvo che per le finalità connesse alla procedure di cui al presente Regolamento.

      Articolo 20

      Protezione dei dati personali

      Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, si informa che:

      a) il trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti è finalizzato unicamente alla stesura di un elenco per l'eventuale successivo affidamento dell'incarico professionale;

      b) il trattamento sarà effettuato dal Responsabile del Procedimento nei limiti necessari a perseguire le sopra citate finalità, con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei richiedenti;

      c) i dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza dei responsabili o incaricati o di dipendenti coinvolti a vario titolo con l'incarico professionale da affidare o affidato;

      d) il conferimento dei dati e obbligatorio per l'inserimento nell'elenco e l'eventuale affidamento dell'incarico professionale;

      e) all'interessato sono riconosciuti i diritti di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016;

      f) il Responsabile del Procedimento per il trattamento dei dati è il Dirigente del Servizio SUA.

       

      Articolo 21

      Altre informazioni

      1. I soggetti iscritti nell’elenco non potranno avanzare alcuna pretesa nei confronti della SUA né nei confronti degli altri Enti aderenti qualora non venga dato corso a gare inerenti la propria categoria d’iscrizione ovvero non vengano comunque mai sorteggiati o invitati alla presentazione di offerte.

      2.Eventuali richieste di chiarimenti e/o informazioni di carattere amministrativo potranno essere formulate tramite PEC all’indirizzo: provincia.pistoia@postacert.toscana.itindicando nell’oggetto “Elenco professionisti. Chiarimenti e/o informazioni”.

       

      Articolo 22

      Foro competente

      Per ogni questione o controversia nascente in ordine alla interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente Regolamento sarà competente in via esclusiva il Foro di Pistoia.

       

      Articolo 23

      Allegati

      I documenti richiamati nel presente Regolamento, seppur non materialmente allegati, fanno parte integrante e sostanziale dello stesso e sono disponibili per il download sul sito del Committente www.provincis.pistoia.itsezione “Appalti e Bandi di gara”.

      E’ allegato al presente Regolamento il seguente modello:

      1) Modello istanza di iscrizione.

       

      Articolo 24

      Entrata in vigore

      Il presente Regolamento entra in vigore successivamente alla sua pubblicazione, che segue all’avvenuta esecutività della Deliberazione di adozione.

       

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