Accesso civico generalizzato: Istituzione Registro di accesso

Ultimo aggiornamento:17 Marzo, 2021

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"accesso documentale" disciplinato dal capo V della legge 241/1990.
Il diritto di accesso è esercitabile esclusivamente dal titolare di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti.
Finalità: assicurare la trasparenza dell 'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale

"accesso CIVICO generalizzato" di cui all'art. 5, comma 2, del decreto 33/2013 come integrato con decreto 97/2016
Chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti.
Finalità: favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e ai promuovere la partecipazione al dibattito pubblico

"accesso civico semplice" di cui all'art. 5, comma 1, del decreto 33/2013
Chiunque ha diritto di richiedere documenti, informazioni o dati che l'Amministrazione, pur avendone l'obbligo, ha omesso di pubblicare.
Finalità: favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico

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