Aspettativa non retribuita per i dipendenti provinciali

Procedimento ad Istanza di parte

Data ultimo aggiornamento:27 Giugno, 2023

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Descrizione del procedimento
Aspettativa per motivi personali o familiari. Ai sensi dell’art. 39 del C.C.N.L. del 21.8.2018, al dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che ne faccia formale e motivata richiesta, possono essere concessi, compatibilmente con le esigenze organizzative o di servizio, periodi di aspettativa per esigenze personali o di famiglia, senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità, per una durata complessiva di dodici mesi in un triennio. Tali periodi non vengono presi in considerazione ai fini della disciplina contrattuale per il calcolo del periodo di comporto del dipendente assente per malattia.
L'art. 52 del C.C.N.L. del 16.11.2022 stabilisce il divieto di usufruire continuativamente di due periodi di aspettativa, anche richiesti per motivi diversi, se tra essi non intercorrano almeno quattro mesi di servizio attivo. Tale divieto non si applica in caso di aspettativa per cariche pubbliche elettive, per cariche sindacali, per volontariato e in caso di assenze di cui al D.Lgs. n. 151/2001 (congedo di maternità, congedo parentale, congedo per malattia figlio ecc.) o anche nei casi in cui il collocamento in aspettativa sia espressamente disposto dalle disposizioni legislative vigenti.
L’ente, qualora durante il periodo di aspettativa vengano meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione, può invitare il dipendente a riprendere servizio con un preavviso di venti giorni. Il dipendente, per la stessa motivazione e negli stessi termini, può riprendere servizio di propria iniziativa. Il rapporto di lavoro è risolto nei confronti del dipendente che, salvo casi di comprovato impedimento, non si presenti per riprendere servizio alla scadenza del periodo di aspettativa o del termine fissato dall’Amministrazione secondo le procedure dell'art. 72 del C.C.N.L. del 16.11.2022.
La disciplina di cui all’art. 39 del CCNL del 21.5.2018, citato, si aggiunge ai casi espressamente tutelati da specifiche disposizioni di legge o, sulla base di queste, da altre previsioni contrattuali.
Aspettativa per ricongiungimento con il coniuge che presti servizi all'estero (art. 41 CCNL del 21.5.2018). Al dipendente, il cui coniuge presti servizio all'estero, può essere concessa l'aspettativa per una durata corrispondente al periodo di tempo in cui permane la situazione che l'ha originata, compatibilmente con le esigenze di servizio.
Aspettativa per dottorato di ricerca o borsa di studio. I dipendenti con rapporto a tempo indeterminato ammessi ai corsi di dottorato di ricerca, ai sensi della legge 13 agosto 1984, n. 476 oppure che usufruiscano delle borse di studio di cui alla legge 30 novembre 1989, n. 398 possono essere collocati, a domanda, in aspettativa per motivi di studio senza assegni per tutto il periodo di durata del corso o della borsa.
Aspettativa per l'avvio di attività professionale e imprenditoriale. L’art. 18 della L. n. 183 del 4.11.2010 prevede, altresì, la possibilità di essere posti in aspettativa, senza assegni e senza decorrenza dell’anzianità di servizio, per un periodo massimo di dodici mesi, anche per avviare attività professionali e imprenditoriali. In tal caso, durante il periodo di aspettativa concessa dall’amministrazione tenuto conto delle esigenze organizzative e previo esame della documentazione prodotta dall’interessato, non si applicano le disposizioni in tema di incompatibilità di cui all’articolo 53 del D.Lgs. n. 165/2001, e successive modificazioni. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 23-bis del medesimo decreto recante la disciplina dell'aspettativa senza assegni per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni finalizzata allo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale.
Altre aspettative previste da disposizioni di legge: L'aspettativa non retribuita può essere concessa:
- al dipendente chiamato all'esercizio di funzioni pubbliche elettive per tutta la durata del mandato
- al dipendente assunto da una pubblica Amministrazione in qualità dirigente a tempo determinato ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. n. 267/2000 ovvero di collaboratore a tempo determinato per attività di supporto agli organi di direzione politica ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. n. 267/2000

Riferimenti normativi
Art. 39 e 41 del C.C.N.L. del 21.5.2018
Art. 51 e 52 del C.C.N.L. del 16.11.2022
Art. 18 della L.n. 183/2010
Art. 68 del D.Lgs. n. 165/2001
Art. 81 del D. Lgs. n. 267/2000
Art. 90 e art. 110 del D.Lgs. n. 267/2000
Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria
Ufficio del procedimento
Responsabile del provvedimento finale
Ufficio Provvedimento Finale
Modalità di contatto
Posta Elettronica
Fax
Telefono
PEC
Posta Ordinaria
Presso Ufficio
Termine di conclusione
30 giorni
Strumenti di Tutela
Difensore Civico
Dirigente del Servizio
Tribunale di Pistoia - Giudice del Lavoro
Potere sostitutivo
Data creazione 18 Ottobre, 2017

Ultima modifica 27 Giugno, 2023