Avviso pubblico per la presentazione di candidature per la designazione da parte del Presidente della Provincia di Pistoia di un componente del Consiglio Generale della Fondazione CARIPT
Data di pubblicazione:4 Novembre, 2025

Il Presidente della Provincia di Pistoia
rende noto che intende attivare la procedura per la designazione di un componente nel Consiglio Generale della Fondazione Caript con sede in Pistoia, via de Rossi 26, ai sensi dell’art. 23, comma 1, dello Statuto della Fondazione.
A tal fine si specifica quanto segue: (Articoli di riferimento dello Statuto della Fondazione Caript)
ART. 8 | REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E ONORABILITÀ
8.1 I componenti del Consiglio Generale e del Consiglio di Amministrazione nonché il Presidente della Fondazione devono essere persone dotate di riconosciuta esperienza, rappresentatività, professionalità, competenza e autorevolezza nei settori di intervento della Fondazione stessa oppure in ambiti coerenti con l’attività della medesima. Le procedure ed i requisiti per l’accesso ai predetti organi sono disciplinati in apposito Regolamento.
8.2 I componenti gli organi della Fondazione devono essere scelti tra persone di piena capacità civile e di indiscussa probità.
8.3 Non possono far parte degli organi della Fondazione coloro che:
a) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall’articolo 2382 del Codice Civile;
b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall’Autorità Giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
c) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l’attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice Civile e nel Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267;
3) alla reclusione per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’ordine pubblico, contro l’economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
4) alla reclusione per un qualunque delitto non colposo.
8.4 Nessuna carica, nell’ambito della Fondazione, può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata, su richiesta, una delle pene previste al precedente comma terzo, lettera c), punto 3), salvo il caso di estinzione del reato.
8.5 I componenti gli organi della Fondazione devono portare tempestivamente a conoscenza dell’organo di appartenenza la sussistenza di situazioni che possono assumere rilevanza ai fini della permanenza del predetto requisito di onorabilità.
8.6 L’organo competente, sulla base delle informazioni fornite dall’interessato, deve assumere tempestivamente le decisioni più idonee a salvaguardia dell’autonomia e dell’immagine della Fondazione.
8.7 Il Consiglio di Amministrazione stabilisce la documentazione necessaria sulla base della quale l’organo competente procede alla verifica della insussistenza delle situazioni di cui ai precedenti commi 8.3 e 8.4.
8.8 I requisiti di professionalità e di onorabilità di cui al presente articolo debbono essere valutati come requisiti di idoneità etica confacenti ad un ente senza scopo di lucro.
ART. 9 – INCOMPATIBILITÀ ED IMPEGNI ETICI
9.1 Non possono ricoprire la carica di Presidente, di componente del Consiglio Generale, di Consigliere di amministrazione o di Revisore della Fondazione coloro che, da meno di trentasei mesi:
• siano cessati da incarichi politici, elettivi o amministrativi, compresi gli incarichi di cui alla successiva lettera d) e dagli incarichi di cui alla successiva lettera e);
• abbiano ricoperto l’incarico di segretario o di presidente, o incarico equipollente, di partiti o movimenti politici o sindacali a livello provinciale o superiore. Allo stesso modo non possono ricoprire le predette cariche nella Fondazione coloro che ricoprano o abbiano cessato di ricoprire da meno di trentasei mesi, funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso la società bancaria conferitaria o sue controllate o partecipate. Inoltre non possono ricoprire le menzionate cariche all’interno della Fondazione:
a) coloro che, in qualsiasi momento, perdano i requisiti previsti dal presente Statuto;
b) il coniuge, i parenti sino al terzo grado incluso e gli affini fino al secondo grado incluso, dei componenti dei suddetti organi della Fondazione nonché del Direttore della medesima;
c) i dipendenti in servizio della Fondazione, o di società da quest’ultima controllate, nonché il coniuge di detti dipendenti e i loro parenti fino al secondo grado incluso;
d) coloro che:
• svolgano incarichi politici, elettivi o amministrativi, ivi compresi i componenti del Governo della Repubblica, i membri del Parlamento nazionale ed europeo; gli assessori e consiglieri regionali, provinciali e comunali, il presidente della Regione e della Provincia, il sindaco, il presidente e i componenti del consiglio circoscrizionale, il presidente e i componenti dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, il presidente e i componenti degli organi delle comunità montane;
• ricoprano l’incarico di segretario o di presidente, o incarico equipollente, di partiti o movimenti politici o sindacali a livello provinciale o superiore;
e) coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo nella Camera di Commercio o nelle Aziende Sanitarie Locali operanti nell’ambito territoriale di riferimento della Fondazione; il presidente e i consiglieri di amministrazione dei consorzi fra enti locali, nonché delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all’articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
f) coloro che, comunque, risultino amministratori o dipendenti subordinati o abbiano rapporti di collaborazione continuativa con i soggetti cui il successivo articolo 23 attribuisce il potere di designazione dei componenti il Consiglio Generale della Fondazione nonché i componenti degli organi di controllo dei predetti enti designanti. I docenti universitari non sono considerati dipendenti subordinati; risultano comunque incompatibili i docenti universitari che svolgono funzioni di amministrazione o controllo o rappresentano all’esterno l’Ateneo designante. Restanoescluse dalle previsioni di cui alla presente lettera le Associazioni di volontariato di cui alla lettera B) del medesimo articolo 23;
g) coloro che facciano parte degli organi di indirizzo, amministrazione e controllo o svolgano funzioni di direzione di altre Fondazioni regolate dal decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 o comunque costituite da banche;
h) gli amministratori delle organizzazioni dei soggetti destinatari degli interventi, con le quali la Fondazione abbia rapporti organici e permanenti. Tale incompatibilità non si applica per le società e gli enti partecipati dalla Fondazione medesima;
i) coloro che abbiano causato danni alla Fondazione o abbiano lite pendente con essa;
j) coloro che siano stati dichiarati decaduti da qualunque organo della Fondazione;
k) coloro che all’atto della nomina si trovino in una delle situazioni di cui al successivo articolo 10;
l) coloro che hanno superato gli ottanta anni di età, fatto salvo quanto previsto dal comma quarto dell’art. 22. 9.2 I componenti degli organi della Fondazione non possono essere destinatari di attività della Fondazione stessa a loro diretto vantaggio, salvi gli interventi destinati a soddisfare gli interessi, generali o collettivi, espressi dagli enti designanti.
9.3 I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la Fondazione non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria o sue controllate o partecipate. I soggetti che svolgono funzioni di indirizzo presso la Fondazione non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria. I soggetti che svolgono funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione o controllo presso la Fondazione non possono assumere o esercitare cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o funzioni di direzione di società concorrenti della società bancaria conferitaria o di società concorrenti del suo gruppo.
9.4 I componenti del Consiglio Generale, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori che, dopo la nomina, vengano a trovarsi in una delle situazioni indicate ai commi precedenti, devono tempestivamente informarne l’organo di appartenenza per i provvedimenti di competenza.
9.5 La carica di componente del Consiglio Generale è incompatibile con quella di componente del Consiglio di Amministrazione o del Collegio dei Revisori. La carica di componente del Consiglio di Amministrazione è incompatibile con quella di componente del Collegio dei Revisori. La carica di Direttore è incompatibile con quella di componente del Consiglio Generale, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori.
9.6 Chi assume cariche di amministrazione e direzione nella Fondazione si impegna, con la semplice accettazione delle stesse, a non assumere cariche analoghe nella banca conferitaria prima che siano trascorsi ventiquattro mesi dalla cessazione delle cariche suddetteall’interno della Fondazione.
9.7 Chi assume un incarico in uno degli organi della Fondazione, sottoscriverà un impegno morale obbligandosi per dodici mesi dalla cessazione dell’incarico stesso a non accettare incarichi politici, elettivi e amministrativi e a non candidarsi agli incarichi medesimi.
9.8 Chi ha fatto parte di uno degli organi della Fondazione, esclusa l’Assemblea dei Soci, non potrà assumere, per almeno trentasei mesi dalla sua cessazione, incarichi di natura dirigenziale nella Fondazione o divenire dipendente della medesima.
9.9 La Fondazione, nell’esercitare i diritti di azionista della società bancaria conferitaria, non può designare o votare candidati, ovvero presentare o votare liste di candidati nelle quali sono presenti soggetti, che, nei dodici mesi antecedenti, hanno svolto funzioni di indirizzo, amministrazione, o controllo presso la Fondazione.
ART. 23 – CONSIGLIO GENERALE
23.1 Il Consiglio Generale è l’organo di indirizzo della Fondazione. Esso è composto dal Presidente e da 24 membri nominati dal Consiglio Generale in carica…… ...Periodicamente, e comunque con congruo anticipo rispetto al rinnovo delle designazioni, la Fondazione verifica che i soggetti designanti siano rappresentativi del territorio e degli interessi sociali sottesi dall’attività istituzionale della Fondazione. Al fine di raccogliere informazioni ed elementi utili per tale valutazione, la Fondazione promuove uno o più incontri con gli enti, pubblici e privati, espressivi delle realtà locali, attivi nei propri settori di intervento. I criteri e le modalità di convocazione degli incontri sono preventivamente ed oggettivamente disciplinati; i partecipanti possono intervenire, presentare documenti e proposte...
23.2 I componenti del Consiglio Generale non rappresentano i soggetti che li hanno designati né ad essi rispondono. I soggetti designanti non hanno pertanto alcun potere di indirizzo né di revoca nei confronti dei designati.
23.3 L’Assemblea dei soci ed i soggetti sopra indicati esercitano il potere di designazione in modo da perseguire, nell’ambito della composizione del Consiglio Generale, un’adeguata presenza di genere e da assicurare, nel medesimo ambito, una prevalente e qualificata rappresentanza del territorio di riferimento e l’apporto di persone di generale stima e riconosciuta indipendenza che, per la loro competenza ed esperienza negli ambiti di attività della Fondazione, possano efficacemente contribuire al perseguimento dei suoi fini istituzionali. Nella individuazione dei candidati a comporre l’organo di indirizzo di designazione assembleare e nella nomina dei componenti designati da soggetti esterni, la Fondazione adotta criteri oggettivi, definiti sulla base degli artt. 8, 9 e 23.3 del presente Statuto, con piena trasparenza nei confronti dell’opinione pubblica e dei soggetti coinvolti nel procedimento di designazione interna ed esterna.
23.4 In particolare, i soggetti cui spetta la designazione devono attenersi, nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo 9, ai seguenti criteri:
…
b) Sindaci, Presidente dell’Amministrazione Provinciale Tutti i designati devono:- essere residenti da oltre tre anni nel territorio della Provincia di Pistoia;- essere qualificati rappresentanti degli interessi del territorio di riferimento;- possedere, quali requisiti di professionalità, appropriate conoscenze in materie inerenti i settori di intervento o funzionali all’attività della Fondazione ed aver maturato una effettiva esperienza nell’ambito del volontariato o della libera professione o in campo imprenditoriale o accademico, oppure aver espletato funzioni direttive o di amministrazione presso enti pubblici o privati.
…
23.10 I componenti del Consiglio Generale durano in carica cinque anni dalla data della nomina e possono essere confermati soltanto per un altro mandato consecutivo oppure nominati soltanto per un altro mandato consecutivo in altro organo dell’Ente. Due mandati non si considerano consecutivi qualora il secondo venga assunto dopo che sia trascorso un periodo almeno pari a tre anni, dalla data di cessazione del precedente. Si considera svolto un intero mandato qualora essi siano rimasti in carica per un tempo non inferiore alla metà della durata ordinariamente prevista alla data della nomina. Si considera in ogni caso svolto un intero mandato nel caso di cessazione anticipata dalla carica per dimissioni volontarie. I mandati espletati per una durata inferiore non possono essere esclusi, ai fini del computo dei mandati complessivi, per più di una volta. Non costituiscono dimissioni volontarie le cessazioni a seguito di assunzione di altra carica in altro organo della Fondazione.
23.11 Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più componenti, il Presidente provvede tempestivamente agli adempimenti per la loro sostituzione. Alla scadenza naturale del mandato i consiglieri generali restano in carica sino all’insediamento dei consiglieri nominati in sostituzione...
ART. 24 – CONSIGLIO GENERALE: COMPETENZE
Sono di esclusiva competenza del Consiglio Generale le deliberazioni concernenti:
a) la modificazione dello Statuto;
b) l’approvazione e la modificazione dei regolamenti interni di cui al precedente articolo 4.2;
c) la nomina del Presidente della Fondazione;
d) la nomina, su proposta del Presidente della Fondazione o su proposta di almeno sei componenti del Consiglio Generale, dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
e) la determinazione, previo parere favorevole del Collegio dei Revisori, delle medaglie di presenza e dei rimborsi spese spettanti ai componenti del Consiglio Generale, nonché la determinazione dei compensi, delle medaglie di presenza e dei rimborsi spese spettanti ai componenti del Consiglio di Amministrazione, incluso il Presidente, e delle relative modalità di erogazione. I rimborsi spese sono ammessi soltanto, a fronte di spese documentate; quelle sostenute per la partecipazione alle adunanze dei rispettivi organi sono riconosciute solo ai componenti residenti fuori sede;
f) la revoca del Presidente e dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
g) la nomina e la revoca del Presidente e dei componenti il Collegio dei Revisori, la determinazione dei relativi compensi, medaglie di presenza e rimborsi spese, nonché delle modalità di erogazione;
h) l’individuazione del componente del Consiglio Generale investito di funzioni vicarie del Presidente nell’ambito del Consiglio stesso;
i) la verifica della sussistenza, per i propri componenti, delle situazioni di incompatibilità previste dal presente Statuto, nonché la tempestiva adozione di provvedimenti di sospensione e decadenza;
j) l’esercizio dell’azione di responsabilità nei confronti dei componenti il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Revisori;
k) l’approvazione del bilancio di esercizio e della relazione sulla gestione;
l) l’individuazione, mediante apposita deliberazione non modificabile per almeno un triennio, dei settori rilevanti, nella misura massima di cinque, nei quali la Fondazione dovrà operare in via prevalente;
m) l’approvazione, su proposta del Consiglio di Amministrazione, del documento programmatico triennale;
n) l’approvazione, su proposta del Consiglio di Amministrazione, del documento previsionale annuale (DPA) di cui al successivo articolo 35.1;
o) la definizione delle linee generali della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti;
p) l’acquisizione, anche tramite la costituzione diretta, e la dismissione delle partecipazioni di controllo in società o enti strumentali di cui all’art. 4.3 del presente Statuto, nonché, esclusivamente su proposta del Consiglio di Amministrazione, la dismissione totale o parziale della partecipazione nella società conferitaria e/o nella società controllante o capogruppo della medesima; q) l’approvazione delle operazioni di trasformazione e fusione della Fondazione;
r) l’accollo alla Fondazione delle sanzioni amministrative – tributarie a carico dei componenti degli organi della Fondazione stessa, nei limiti consentiti dalla normativa vigente;
s) la stipula di polizze assicurative a favore della Fondazione a copertura della responsabilità per fatto dei componenti il Consiglio Generale, il Consiglio di Amministrazione, il Collegio dei Revisori nonché del Direttore, con esclusione dei danni causati per dolo o colpa grave;
t) la verifica dei risultati raggiunti dalla Fondazione nell’attuazione dei programmi triennali approvati.
ART. 25 – CONSIGLIO GENERALE: ADUNANZE E DELIBERAZIONI
25.1 Il Consiglio Generale è convocato e presieduto dal Presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal componente investito delle funzioni vicarie del Presidente. Il Presidente della Fondazione non ha diritto di voto.
25.2 Il Consiglio Generale si riunisce almeno tre volte l’anno ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o gliene faccia richiesta per iscritto almeno la metà dei suoi componenti o il Collegio dei Revisori. …
Si invitano, pertanto, gli interessati in possesso dei requisiti sopra elencati a presentare:
1. apposita domanda, come di seguito riportata;
2. dettagliato curriculum vitae dal quale si evinca la necessaria competenza alla eventuale designazione;
3. fotocopia della carta d’identità.
Le proposte di candidatura dovranno pervenire alla Provincia di Pistoia attraverso una delle seguenti modalità:
• Posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: provincia.pistoia@postacert.toscana.it
• Spedizione postale all’indirizzo: Provincia di Pistoia – Ufficio di Presidenza – Piazza San Leone 1 - 51100 PISTOIA
• Consegnata a mano: alla Portineria della Provincia di Pistoia – Piazza San Leone 1 PISTOIA –
dalle ore 9:00 alle ore 12:00 nei giorni dal Lunedì al Venerdì
ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12,00 DEL GIORNO 19/11/2025