Sicurezza del transito veicolare sulle strade di competenza provinciale. disposizioni in merito al taglio della vegetazione ed altri interventi di messa in sicurezza

Data di pubblicazione:14 Maggio, 2024

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Argomenti
Taglio vegetazione su viabilità

A far data dal 30 Aprile 2024 e in maniera continuativa durante tutto l’anno, a tutti i proprietari e conduttori o comunque fruitori a qualunque titolo di beni immobili (e relative pertinenze) confinanti con strade di competenza provinciale ed a tutti i proprietari e conduttori di terreni ove insistono fossi di raccolta delle acque pluviali, di provvedere a:
• tagliare i rami delle piante radicate sui propri fondi, che si protendono oltre il confine stradale, ovvero che nascondono o limitano la visibilità di segnali stradali, restringono o danneggiano le strade o interferiscono in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità delle strade;
• potare regolarmente le siepi radicate sui propri fondi e che provocano restringimenti, invasioni o limitazioni di visibilità e di transito sulla strada confinante;
• rimuovere immediatamente alberi, ramaglie e terriccio, qualora caduti sulla sede stradale dai propri fondi per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa;
• effettuare la potatura e/o l’abbattimento di quegli esemplari arborei che, dal costante monitoraggio delle alberature stesse, dovessero risultare ammalorati;
• eseguire la necessaria e costante manutenzione e conservazione di muri di cinta e opere di sostegno di qualsiasi genere;
• mantenere costantemente puliti le ripe, le scarpate e i fossi ubicati nelle proprietà private;
• effettuare tutti gli interventi necessari per impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, ivi comprese le opere di sostegno, lo scoscendimento del terreno, l'ingombro delle pertinenze e della sede stradale in modo da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada e realizzare, ove occorrono, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possono causare i predetti eventi;
• adottare tutte le precauzioni e gli accorgimenti atti ad evitare qualsiasi danneggiamento e/o pericolo e/o limitazioni della sicurezza e della corretta fruibilità delle strade confinanti con i propri fondi.

SI DISPONE

1. che gli interventi di messa in sicurezza, adeguamento e manutenzione dei fondi privati confinanti con strade di competenza provinciale siano eseguiti entro 60 giorni dalla
pubblicazione del presente provvedimento (30/04/2024). Scaduto il suddetto termine si procederà, senza ulteriore avviso, all’applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie previste dal Codice della Strada.
2. che le segnalazioni riguardanti l’inosservanza della presente ordinanza dovranno essere trasmesse dagli organi delegati alla funzione di Polizia locale, nell’ambito delle specifiche competenze territoriali, agli Uffici Provinciali, che provvederanno alla identificazione dei proprietari dei fondi interessati, qualora inadempienti, per l’accertamento delle eventuali violazioni.

SI AVVERTE CHE

1. Qualora dall’inadempienza dei privati obbligati dovesse derivare grave ed imminente pericolo per la sicurezza della circolazione stradale e per la pubblica incolumità, la
Provincia di Pistoia provvederà, direttamente e senza necessità di ulteriori avvisi, all’esecuzione dei lavori di messa in sicurezza e ripristino della viabilità, con successivo
recupero delle relative spese a carico dei soggetti inadempienti; 
2. Lo stesso potrà avvenire, nei casi di ostinata inadempienza dei proprietari privati, anche a seguito di eventuale diffida.
3. Qualsiasi danno a terzi e/o al patrimonio provinciale che dovesse derivare dall’inosservanza del presente provvedimento o comunque dall’incuria del proprietario privato s’intende, così come in effetti è, a carico di quest’ultimo, al quale fa carico ogni responsabilità civile e penale.

Per ogni altro dettaglio consultare l'atto allegato.

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