Istanza di rateizzazione sanzioni amministrative L.R. 39/2000

Procedimento ad Istanza di parte

Data ultimo aggiornamento:30 Giugno, 2020

Area di attività
Modulistica
Informazioni
Possono presentare l'istanza sulla modulistica allegata i soggetti che si trovano in condizioni economiche disagiate documentabili.
Ai sensi del Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza provinciale l'istanza non è ammessa per sanzioni inferiori a € 258,00 e deve essere presentata entro 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza d'ingiunzione.
Descrizione del procedimento
Istanza di rateizzazione della sanzione ai sensi della legge 24 novembre 1981 n. 689 "Modifiche al sistema penale" art. 26.
Possono presentare l'istanza i soggetti che si trovano in condizioni economiche disagiate documentabili.
Ai sensi del Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza provinciale l'istanza non è ammessa per sanzioni inferiori a € 258,00 e deve essere presentata entro 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza d'ingiunzione.
Riferimenti normativi
Legge 24 novembre 1981 n. 689 "Modifiche al sistema penale"
Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza provinciale approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 114 del 19.10.1999.
L.R. 21 marzo 2000, n. 39 "Legge forestale della Toscana"
Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria
Responsabile del provvedimento finale
Modalità di contatto
Posta Elettronica
Fax
Telefono
PEC
Posta Ordinaria
Presso Ufficio
Termine di conclusione
Entro 30 giorni dalla richiesta
Strumenti di Tutela
Tribunale Amministrativo Regionale
Potere sostitutivo
Data creazione 28 Settembre, 2017

Ultima modifica 30 Giugno, 2020