Pensione per inabilità "assoluta e permanente" a svolgere qualsiasi proficuo lavoro

Procedimento ad Istanza di parte

Data ultimo aggiornamento:27 Giugno, 2023

Area di attività
Descrizione del procedimento
Gli iscritti alle casse Cpdel, Cps, Cpi e Cpug possono essere collocati a riposo a seguito di accertamento dello stato di salute disposto su richiesta del dipendente o del datore di lavoro se viene riscontrata una delle seguenti condizioni non dipendente da causa di servizio:
- inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro, comprovata da visita medico-collegiale sostenuta presso la speciale commissione medica ospedaliera istituita presso l’Asl;
- inabilità assoluta e permanente alle mansioni svolte, comprovata da visita medico-collegiale sostenuta presso la speciale commissione medica ospedaliera istituita presso l’Asl.
L’iscritto che cessa dal servizio per inabilità al lavoro consegue, indipendentemente dall’età anagrafica, il diritto al trattamento di pensione se ha maturato almeno:
15 anni (14 anni, 11 mesi e 16 giorni) di servizio utile, in caso richieda il collocamento a riposo per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro;
20 anni (19 anni, 11 mesi e 16 giorni) di servizio utile, in caso richieda il collocamento a riposo per inabilità assoluta e permanente alle mansioni svolte.
La domanda va presentata all’ Inps Gestione Dipendenti Pubblici, senza limiti di tempo. La domanda si compila e si trasmette esclusivamente in modalità telematizzata; per accedere al servizio è necessario essere iscritti alla banca dati dell'Inps Gestione Dipendenti Pubblici ed essere in possesso del PIN.
Riferimenti normativi
Legge 8 agosto 1991, n. 274
Legge 8 agosto 1995, n. 335
Legge 12 giugno 1984, n. 222
Legge 11 aprile 1955, n. 379: Miglioramenti dei trattamenti di quiescenza e modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del Tesoro (G.U. 16 maggio 1955, n. 112, S.O.)
Legge 4 febbraio 1958, n. 87: Riforma del trattamento di quiescenza della Cassa per le pensioni ai sanitari e modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro (G.U. 6 marzo 1958, n. 57)
Legge 12 agosto 1962, n. 1353
Circolare INPDAP, 24 ottobre 1997, n. 57
Decreto ministeriale 8 maggio 1997, n. 187
Decreto Presidente della Repubblica, 29 dicembre 1973, n. 1092
Circolare INPS n. 131 del 19/11/2012
Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria
Ufficio del procedimento
Responsabile del provvedimento finale
Ufficio Provvedimento Finale
Modalità di contatto
Posta Elettronica
Fax
Telefono
PEC
Posta Ordinaria
Presso Ufficio
Termine di conclusione
Entro 30 giorni. La domanda deve essere presentata, tramite datore di lavoro, presso la sede INPS, Gestione ex INPDAP competente per territorio. La visita medico-collegiale deve essere richiesta entro il termine perentorio di un anno dalla cessazione
Strumenti di Tutela
Difensore Civico
Dirigente del Servizio
Tribunale di Pistoia - Giudice del Lavoro
Potere sostitutivo
Data creazione 18 Ottobre, 2017

Ultima modifica 27 Giugno, 2023