Iscrizione al registro imprese che effettuano attività di recupero rifiuti

Procedimento ad Istanza di parte

Data ultimo aggiornamento:22 Settembre, 2022

Area di attività
Informazioni
Responsabile del Servizio: Mochi Michela
Responsabile del Procedimento: Cini Lisa
Telefono 0573 374312 Email: l.cini@provincia.pistoia.it
Altri referenti:
Simonetti Francesca
Telefono 0573 374311 Email: f.simonetti@provincia.pistoia.it
Mucci Andrea
Telefono 0573 3743578 Email: a.mucci@provincia.pistoia.it
L'ufficio riceve solo su appuntamento, previo contatto via email

Modulistica, già predisposta a cura della Regione Toscana, disponibile presso i S.U.A.P. di riferimento e scaricabile dal sito http://www.suap.toscana.it/sportelli-suap.
Descrizione del procedimento
A decorrere dal 29/5/2019, data della sentenza della Corte Costituzionale n.129, l'iscrizione al Registro imprese che intendono effettuare attività di recupero rifiuti, avvalendosi delle procedure semplificate di cui agli artt.214, 215, 216 del D.Lgs.152/2006 non è più competenza della Regione ma della Provincia di Pistoia.
Le imprese che intendono effettuare operazioni di recupero di rifiuti in procedura semplificata presentano “Comunicazione di inizio attività”.
In base al D.P.R 59/2013 art.3 comma 3 sono previste due modalità di presentazione della “comunicazione di inizio attività”:
• presentazione in modalità autonoma, la cui iscrizione ha una durata di 5 anni;
• presentazione quale endoprocedimento dell’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) cha ha durata di 15 anni
La richiesta di AUA è obbligatoria quando per lo stabilimento occorre ottenere altri titoli abilitativi soggetti ad autorizzazione di settore (es. autorizzazioni allo scarico delle acque reflue, alle emissioni in atmosfera, ecc.). L'AUA è rilasciata dalla Regione Toscana ed il certificato di iscrizione, rilasciato dalla Provincia, è ricompreso nell' "atto unico" dell'AUA.
In entrambi i casi la domanda deve essere inviata tramite lo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) competente del Comune in cui è ubicato lo stabilimento.
In entrambi i casi la validità dell’Iscrizione al Registro è subordinata al pagamento del diritto annuale di iscrizione alla Provincia di Pistoia, al momento dell’iscrizione o del rinnovo ed entro il 30 aprile di ogni anno successivo.
Specifiche

Ai sensi del D.M. n. 350 del 21/07/1998 l'ammontare del diritto di iscrizione annuale da versare dovrà essere calcolato in base alla quantità annua di rifiuti trattati, sulla base della tabella che segue:

Classe di attivitàQuantità annua di rifiutiImporto da versare
Classe 1superiore o uguale a 200.000€ 774,69
Classe 2superiore o uguale a 60.000 t e inferiore a 200.000 t € 490,63
Classe 3superiore o uguale a 15.000 t e inferiore a 60.000 t € 387,34
Classe 4superiore o uguale a 6.000 t e inferiore a 15.000 t€ 258,23
Classe 5 superiore o uguale a 3.000 t e inferiore a 6.000 t€ 103,29
Classe 6 inferiore a 3.000 t€ 51,65


Il versamento al momento dell’iscrizione o rinnovo dovrà essere effettuato esclusivamente tramite metodo PagoPA, accessibile dal sito istituzionale della Provincia di Pistoia all’indirizzo web, entrando all’area “Pagamenti spontanei” e selezionando il servizio “Proventi diversi” nella categoria “Area istituzionale” indicando come causale “Recupero rifiuti – attività……….” (indicare il codice di attività da R1 a R13).
Per gli anni successivi sarà inviato all’impresa l’avviso di pagamento tramite metodo PagoPA.
Si ricorda inoltre che il mancato versamento nei termini previsti comporta la sospensione automatica dell’iscrizione.
La mancata presentazione della domanda di rinnovo prima della scadenza comporta la cancellazione dell’iscrizione per l’attività di recupero, e la sua riattivazione richiede una nuova comunicazione di inizio attività.
Tenuto conto che il termine istruttorio di 90 giorni previsto dall’art. 216 del D.Lgs. 152/06 è applicabile anche alle comunicazioni di rinnovo, affinché si possa utilmente formare il silenzio–assenso è opportuno che la comunicazione di rinnovo pervenga almeno 120 giorni prima della scadenza.
 

Riferimenti normativi
- DM. 05/02/1998 “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22”
- DM 21/07/1998 n.350 “Regolamento recante norme per la determinazione dei diritti di iscrizione in appositi registri dovuti da imprese che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti, ai sensi degli articoli 31, 32 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22”
- DM. 12/06/2002 n.161 “Regolamento attuativo degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, relativo all'individuazione dei rifiuti pericolosi che èpossibile ammettere alle procedure semplificate”
- D.Lgs. 03/04/2006 n.152 “Norme in materia ambientale”
L.R.T. 03/03/2015 n.22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 , n.56 (Disposizioni sulle città metropolitane , sulle province , sulle unioni e fusioni di comuni) . Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014”
Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria
Ufficio del procedimento
Responsabile del provvedimento finale
Ufficio Provvedimento Finale
Modalità di contatto
Posta Elettronica
Telefono
PEC
Posta Ordinaria
Termine di conclusione
90 giorni (escluso il tempo di interruzione del procedimento per eventuale richiesta di integrazioni alla documentazione presentata) allo scadere dei quali si forma il silenzio-assenso
Strumenti di Tutela
Difensore Civico
Presidente della Repubblica
Tribunale Amministrativo Regionale
Potere sostitutivo
Data creazione 4 Agosto, 2022

Ultima modifica 22 Settembre, 2022