Ordinanza n. 40/2022 Sicurezza del transito veicolare sulle strade di competenza Provinciale– Disposizioni in merito al taglio e alla potatura della vegetazione.

Data di pubblicazione:12 Aprile, 2022

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A far data dall’efficacia della presente ordinanza, a tutti i proprietari e conduttori di piantagioni (alberi, arbusti, rampicanti) poste a dimora in terreni confinanti con strade di competenza provinciale, nell’ambito delle fasce di rispetto a tutela delle strade, come individuate ai sensi del vigente Codice della Strada, ed a tutti i proprietari e conduttori di terreni ove insistono fossi di raccolta acque pluviali, dovranno provvedere a:

tagliare i rami, delle piante radicate sui propri fondi, che si protendono oltre il

confine stradale, ovvero che nascondono o limitano la visibilità di segnali

stradali, restringono o danneggiano le strade o interferiscono in qualsiasi

modo con la corretta fruibilità e funzionalità delle strade.

potare regolarmente le siepi radicate sui propri fondi e che provocano

restringimenti, invasioni o limitazioni di visibilità e di transito sulla strada

confinante.

rimuovere immediatamente alberi, ramaglie e terriccio, qualora caduti sulla

sede stradale dai propri fondi per effetto di intemperie o per qualsiasi altra

causa.

adottare tutte le precauzioni e gli accorgimenti atti ad evitare qualsiasi

danneggiamento e/o pericolo e/o limitazioni della sicurezza e della corretta

fruibilità delle strade confinanti con i propri fondi.

mantenere periodicamente puliti i fossi ubicati nelle proprietà private

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