Quesito

Quesito:
Ci riferiamo alla documentazione posta a basa di gara, ed in particolare alla disposizione contenuta all’interno del capitolato speciale d’appalto all’art. 8 - PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI, nella parte in cui prevede che “il Broker dovrà effettuare il pagamento dei premi assicurativi in nome e per conto del Comune, ove occorre e sia richiesto, in via anticipata con rimborso da parte dell’Ente entro 40 giorni dalla data dell’effettivo pagamento” per evidenziare che detta previsione non potrà in alcun modo essere accettata né da parte della scrivente né da parte di altri broker per i profili di illegittimità che fa emergere.
Al riguardo, evidenziamo che una (eventuale) operazione di tale genere, non potendo essere eseguita - come dovrebbe - attraverso il c.d. “conto corrente separato” di cui all’art. 117 del Codice delle Assicurazioni Private (D.lgs 209/2005 e s.m.i.) ma venendo invece effettuata attraverso il conto corrente ordinario del broker incaricato, sarebbe, solo per ciò, pienamente illegittima.
Inoltre, ulteriori profili di illegittimità emergono in relazione agli obblighi di cui alla “tracciabilità dei flussi finanziari(L 136/2010), rammentiamo, infatti, che la AVCP ha ribadito, con Determinazione n. 8 del 18.11.2010, la unicità di tale sistema (id est: il pagamento ex art. 117 cit.), oltremodo chiarendo che: “Per quanto attiene alla prassi dei pagamenti nel mercato assicurativo tra le imprese di assicurazione, i broker e le pubbliche amministrazioni loro clienti, si può ritenere che sia consentito al broker d’incassare i premi per il tramite del proprio conto separato di cui all’articolo 117 del Codice delle assicurazioni (decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209), identificato quale conto “dedicato” ai sensi della legge n. 136/2010, senza richiedere l’accensione di un altro conto dedicato in via esclusiva ai pagamenti che interessano le stazioni appaltanti.”.
Inoltre, proprio in merito alla inopportunità e illegittimità di tale previsione si è anche espresso il Consiglio di Stato con sentenza del 29/12/2014 n. 6399.


Si riporta di seguito la risposta fornitaci dall'Ente Committente:
In relazione alla richiesta di chiarimento sotto riportata e inerente la disposizione contenuta all'interno del capitolato speciale d'appalto all'art. 8 - PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI, informiamo che provvederemo alla rettifica di quanto previsto dallo stesso e confermiamo che detta previsione non potrà trovare concreta applicazione.