Comunicazione

Con l’entrata in vigore della Legge n. 55 del 14 giugno 2019 che ha convertito il Decreto-Legge n. 32/2019 c.d. “Sblocca cantieri”, sono state introdotte alcune semplificazioni in tema di procedimento d’appalto in attesa di una riforma organica (con un nuovo regolamento attuativo).

Tra queste l’articolo 1, comma 1, lettera t), punto 4 del decreto legge – in vigore dal 19 aprile – introduce una condizione nuova quale pregiudiziale per poter operare – nel solo ambito sotto soglia comunitario e nel caso in cui il criterio sia quello del minor prezzo – l’esclusione automatica delle offerte anomale.

Secondo il nuovo disposto del comma 8 dell’articolo 97 del codice dei contratti è doverosa ed obbligatorial’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 e commi 2-bis e 2-ter del richiamato codice ponendo tre condizioni quali:

1. il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso

2. appalti di importi inferiori alle soglie di cui all’articolo 35

3. appalti che non presentano carattere transfrontaliero

ed inoltre che il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a dieci.

 

Dato atto che tali condizioni sono comunque rappresentate nella Determinazione di indizione della procedura di gara, si evidenzia che si procederà con la esclusione automatica delle offerte anomale ex art. 97 co.2 e co.8 del richiamato Codice dei Contratti.