Regolamento di funzionamento della Stazione Unica Appaltante
Ultimo aggiornamento:12 Agosto, 2026
PARTE I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 Oggetto del Regolamento
Il presente Regolamento disciplina le finalità, i compiti, l'organizzazione, ed il funzionamento della Stazione Unica Appaltante, istituita presso la Provincia di Pistoia mediante Decreto Presidenziale n. 31 del 09/02/2015, con specifico riguardo ai rapporti da questa intrattenuti:
- con gli Enti ad essa aderenti, in applicazione dell’art. 62 del D.lgs. 36/2023 e in virtù delle Convenzioni allo scopo stipulate (PARTE II);
- nonché con gli altri Servizi della Provincia stessa (PARTE III).
Art. 2 Definizioni e riferimenti
Ai fini del presente Regolamento si assumono le seguenti definizioni:
- la «SUA della Provincia di Pistoia» (o anche «SUA») è la Stazione Unica Appaltante istituita presso la Provincia di Pistoia con Decreto Presidenziale n. 31 del 09/02/2015;
- l’«Ente Aderente» è il Comune ovvero altra amministrazione pubblica ex art. 1, comma 2, del D.lgs. 165/2001 s.m.i. che aderisca alla SUA;
- la «Convenzione» è l’atto (stipulato ovvero da stipulare) tra la Provincia di Pistoia e gli Enti aderenti, avente ad oggetto il conferimento delle funzioni di Stazione Unica Appaltante ai sensi dell'art. 62 del D.lgs. 36/2023;
- il «Regolamento SUA Provincia Pistoia», è il presente Regolamento denominato “Regolamento di funzionamento della Stazione Unica Appaltante Provincia di Pistoia”;
- il «Servizio committente» è il Servizio interno della Provincia di Pistoia che si avvale del lavoro della SUA per l’espletamento delle procedure di gara;
- il «Codice» è il D.lgs. n. 36/2023 s.m.i.
Il Regolamento assume inoltre come riferimento tutte le definizioni contenute nell’allegato I.1 al Codice.
Art. 3 Ambito di operatività
Alla SUA della Provincia di Pistoia è attribuita la competenza in ordine alla procedura di individuazione del terzo contraente relativamente ai contratti pubblici per lavori, servizi e forniture di cui al D.lgs. 36/2023.
La SUA cura la gestione della procedura di gara per l’affidamento di lavori, servizi e forniture, comprese, nei limiti di legge, le concessioni di lavori e servizi; in particolare, può svolgere tutte le attività di cui agli artt. 62 e 63 del D.lgs. n. 36/2023 e qualsiasi altra attività che l’Ente aderente o il Servizio committente deleghi alla SUA in applicazione, rispettivamente, della convenzione o del presente regolamento. Alla SUA possono essere delegate da parte degli Enti aderenti altre funzioni in tema di contratti pubblici, anche se esclusi dall’ambito oggettivo di applicazione del D.lgs. n. 36/2023, in virtù di apposito accordo, anche in forma semplificata, secondo quanto stabilito dalla convenzione stipulata con ciascuno di essi.
Sono fatte salve le procedure di gara che l’Ente aderente o il Servizio committente possono svolgere autonomamente per legge.
Le funzioni esercitate dalla SUA Provincia di Pistoia in nome e per conto degli Enti aderenti sono svolte in virtù dell’istituto della delega di funzioni disciplinato dall’art. 30 c. 4 del D.lgs. 267/2000. La SUA Provincia di Pistoia assume pertanto in autonomia poteri e competenze dell’Ente aderente nei confronti di terzi per il procedimento di gara delegato e fino al momento in cui la procedura non viene riassunta dall’Ente delegante.
Art. 4 Organizzazione e dotazione del personale
La SUA Provincia di Pistoia si avvale, per lo svolgimento delle proprie funzioni, del personale assegnato al Servizio Stazione Unica Appaltante – Ufficio Contratti della Provincia di Pistoia.
Il Dirigente Responsabile del Servizio Stazione Unica Appaltante – Ufficio Contratti, mediante proprie determinazioni, agisce in nome e per conto della Stazione Unica Appaltante in merito all’adozione di provvedimenti a rilevanza esterna (a titolo esemplificativo: approvazione atti di gara, aggiudicazione ecc.);
Il Funzionario E.Q. Responsabile del Servizio Stazione Unica Appaltante – Ufficio Contratti è il responsabile dell’intero procedimento di gara e, mediante proprie determinazioni, agisce in nome e per conto della Stazione Unica Appaltante:
- adottando gli atti di gara a rilevanza endoprocedimentale (a titolo esemplificativo: invio lettere, pubblicazioni, presidio alle operazioni di gara, verbalizzazione operazioni di gara, determinazione approvazione atti e verbali di gara, determinazioni di ammissione/esclusione concorrenti, determinazioni di presa d’atto della classifica provvisoria di merito e proposta di aggiudicazione, determinazioni di nomina Commissioni giudicatrici o Seggio di gara qualora necessario ecc.);
- individuando gli incaricati dei sub-procedimenti della Stazione Unica Appaltante per ciascun lavoro, servizio e fornitura (es. verifiche dei requisiti di partecipazione, verifica documentazione amministrativa, soccorso istruttorio, accesso agli atti, controllo requisiti di partecipazione, comunicazioni);
- coordinando e/o compiendo tutte le attività di competenza della Stazione Unica Appaltante;
- coordinando e/o compiendo tutte le attività di competenza dell’Ufficio Contratti;
- coordinando l'attività delle risorse umane assegnate all'unità organizzativa e attribuendo ad esse le mansioni specifiche;
- coordinando la propria attività con quella svolta dal Responsabile Unico del Progetto nominato dagli Enti aderenti o dai Servizi committenti.
Gli Enti aderenti ed i Servizi committenti assicurano la nomina del Responsabile Unico del Progetto avente la professionalità idonea in relazione alla tipologia di lavoro/fornitura/servizio.
La singola procedura di gara viene avviata su richiesta dell'Ente aderente, secondo il procedimento dettagliato all'art. 6 dello schema di Convenzione, o su richiesta del Servizio committente ai sensi dell’art. 12 del presente Regolamento.
PARTE II
RAPPORTI CON GLI ENTI ADERENTI
Art. 5 Convenzione tra SUA ed Enti Aderenti
I rapporti tra SUA ed Enti aderenti sono disciplinati da apposita Convenzione, secondo lo “schema tipo” approvato con Deliberazione di Consiglio Provinciale, i cui contenuti verranno nel dettaglio individuati di volta in volta di comune accordo tra le parti al fine di meglio adattarli alle specifiche esigenze di ogni Ente aderente, nel rispetto dei limiti e delle previsioni di legge.
Art. 6 Obiettivi e compiti della SUA
La SUA Provincia di Pistoia svolge la propria attività nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 36/2023 s.m.i. e dalle altre disposizioni primarie e secondarie vigenti.
La costituzione della SUA Provincia di Pistoia ha lo scopo di garantire e promuovere il perseguimento dei seguenti fini ed obiettivi:
- promuovere l'esercizio associato della funzione di stazione appaltante al fine di aumentare l'efficacia e l'efficienza delle attività di realizzazione dei lavori e di approvvigionamento dei beni e servizi;
- offrire un servizio professionalizzato per accrescere l'efficienza del procedimento di approvvigionamento e limitare le ipotesi di conflittualità tra operatori e stazione appaltante;
- consentire un'azione più efficace di monitoraggio, controllo e prevenzione rispetto a possibili interferenze criminali e penetrazione mafiosa.
Art. 7Ripartizione del fondo alla SUA e contributo Enti aderenti
Le somme corrisposte a titolo di contributo alla Provincia di Pistoia da parte degli Enti aderenti, nella misura e con le modalità previste dalla Convenzione, sono finalizzate alla copertura di parte dei costi generali di funzionamento del Servizio fra cui:
- spese generali della struttura (utenze, pulizie, ecc.);
- spese per software, hardware, gestione portali internet, testi, riviste, corsi di formazione del personale e quanto altro necessario per la formazione e l'informazione del personale e dell'utenza.
Gli Enti aderenti, in relazione ad ogni singola procedura di gara, sono tenuti a versare alla SUA Provincia di Pistoia, il contributo nella fase immediatamente precedente alla pubblicazione della gara.
L’importo del contributo da versare alla SUA è così calcolato:
- per le procedure di affidamento di lavori:
1) in caso di appalti di importo, minore o uguale a € 40.000,00 che gli Enti aderenti ritengano di svolgere, nei casi consentiti dalla legge, tramite procedure comparative con l’ausilio della SUA, la controprestazione è pari ad € 500,00;
2) in caso di appalti di importo superiore a € 40.000,00 fino alle soglie stabilite per gli affidamenti diretti che gli Enti aderenti ritengano di svolgere, nei casi consentiti dalla legge, tramite procedure comparative con l’ausilio della SUA, la controprestazione è pari ad € 1.000,00;
3) in caso di appalti di importo, superiore alle soglie stabilite per gli affidamenti diretti e minore o uguale ad € 1.000.000,00, in ragione dello 0,75 %;
4) in caso di appalti di importo, superiore ad € 1.000.000,00 ed inferiore o uguale alla soglia comunitaria, in ragione di € 7.500,00 sommati allo 0,3% sulla parte eccedente € 1.000.000,00 fino ad un massimo di € 20.000,00;
5) per appalti di importo superiore alla soglia comunitaria, in ragione di € 20.000,00;
- per le procedure di affidamento di servizi e forniture:
1) in caso di appalti di importo, minore o uguale a € 40.000,00 che gli Enti aderenti ritengano di svolgere, nei casi consentiti dalla legge, tramite procedure comparative con l’ausilio della SUA, la controprestazione è pari ad € 500,00;
2) in caso di appalti di importo superiore a € 40.000,00 fino alle soglie stabilite per gli affidamenti diretti che gli Enti aderenti ritengano di svolgere, nei casi consentiti dalla legge, tramite procedure comparative con l’ausilio della SUA, la controprestazione è pari ad € 1.000,00;
3) in caso di appalti di importo, superiore alle soglie stabilite per gli affidamenti diretti e minore o uguale ad € 1.000.000,00, in ragione dello 0,75 %;
4) in caso di appalti di importo, superiore ad € 1.000.000,00 ed inferiore o uguale al € 5.000.000,00, in ragione di € 7.500,00 (cfr punto 3) a cui si somma lo 0,3% sulla parte eccedente € 1.000.000,00 fino ad un massimo di € 19.500,00;
5) in caso di appalti di importo superiore a € 5.000.000,00, in ragione di € 19.500,00;
Fermi restando gli obblighi dell’Ente aderente di corrispondere alla SUA Provincia di Pistoia i costi di cui sopra, nel caso in cui si renda necessario bandire nuovamente una procedura di gara alle medesime condizioni della precedente (medesimi atti di gara, stessi elaborati progettuali, uguale importo ecc.), l’Ente aderente corrisponderà il contributo nella misura del 30% di quello previsto per la gara non andata a buon fine oltre ai costi diretti (esempio: base di gara € 200.000,00 - controprestazione € 1.500,00 - ripetizione gara € 450,00).
Nel caso in cui siano presenti variazioni tali da configurare un nuovo procedimento e/o siano presenti variazioni sostanziali agli atti di gara (es. importo, tipologia di affidamento ecc.), è dovuta la controprestazione in misura intera.
Le somme corrisposte a titolo di contributo andranno a costituire entrata di bilancio.
Ai sensi dell’art. 45 del Codice, gli Enti aderenti, per l’espletamento delle procedure di gara commissionate alla SUA, prevedono (all’interno dei quadri economici per le gare di lavori, e nelle proprie decisione di contrarre per le gare di forniture e servizi) apposita voce riguardante gli incentivi da destinare, nei limiti stabiliti dal proprio regolamento e dalle disposizioni di legge vigenti in materia, al personale SUA. In ogni caso, gli importi da corrispondere a titolo di incentivi ex art. 45 del Codice (sia per la SUA che per il gruppo di lavoro dell’Ente aderente) devono essere inseriti all’interno del quadro economico dell’opera o del servizio.
All’interno del quadro economico devono trovare autonoma copertura (extra 2%) anche le poste a titolo di IRAP sugli incentivi di cui sopra, non potendo queste rientrare nella quota del 20% destinata alle finalità e alle esigenze di spesa indicate ai commi 6 e 7 dell’art. 45 e non potendo nemmeno rientrare nella quota dell’80%, pena lo spostamento dell’onere tributario su diverso soggetto rispetto a quello individuato dalla legge.
PARTE III
RAPPORTI CON I SERVIZI INTERNI
Art. 8 Rapporti tra SUA e Servizi interni della Provincia di Pistoia
Ai rapporti tra i Servizi interni e la SUA si applicano le disposizioni del presente Regolamento nonché, per quanto compatibili, quelle della Convenzione approvata con D.C.P. n. __ del __/__/2026.
Art. 9 Programmazione
Entro il 31 gennaio di ogni anno, e comunque entro e non oltre 30 giorni dall’approvazione degli atti di programmazione secondo i rispettivi ordinamenti, devono essere trasmessi alla SUA i dati relativi alle procedure che si prevedono di avviare entro l’anno utilizzando l’apposito sistema web messo a disposizione dalla SUA per la redazione della programmazione annuale dell’attività della SUA.
Art. 10 Competenze della SUA ed esclusioni
Sono di competenza della SUA, fatte salve eventuali deroghe previste dalla normativa vigente, nonché la possibilità per i Servizi committenti di procedere autonomamente attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori, le procedure di acquisizione:
- di lavori per gli importi superiori alle soglie stabilite dall’art. 50 del Codice per gli affidamenti diretti;
- per le quali è richiesta la specifica qualificazione ex art. 62 del Codice;
L’ambito di attività della SUA non si estende:
- al conferimento di incarichi professionali e consulenze intesi come contratti di prestazione d’opera affidati ai sensi dell’articolo 7, comma 6 e seguenti del D.lgs. n. 165/2001;
- alle procedure di erogazione di contributi o di altri benefici economici poste in essere dai singoli Servizi in virtù dell’articolo 12 della Legge n. 241/1990;
- alle procedure di acquisto effettuate da aziende speciali (articolo 114 del D.lgs. 267/2000), organizzazioni consortili (articolo 31 del D.lgs. 267/2000), da fondazioni, associazioni, società, sia a capitale interamente pubblico sia a capitale misto pubblico-privato, costituite o partecipate dalla Provincia, salvo specifico convenzionamento ad hoc;
- alle procedure di affidamento di lavori effettuate da parte di un concessionario di servizi;
- alle opere di urbanizzazione, ai sensi dell’art. 13, comma 7 del Codice e fermo restando quanto stabilito dall’articolo 16 del D.P.R. n. 380/2001 in relazione all’affidamento dei lavori per lo scomputo di oneri di urbanizzazione;
- alle procedure poste in essere da soggetti privati in relazione alle ulteriori fattispecie particolari connesse a finanziamenti pubblici individuate dalla legge;
- alle procedure finalizzate all’affidamento di contratti esclusi dall’ambito di applicazione del Codice di cui all’art. 13 e all’art. 2 c. 1 lett. m) dell’allegato n. I.1 al medesimo Codice;
Art. 11 Procedimento
Alla SUA Provincia di Pistoia è attribuita la competenza in ordine alla procedura di individuazione del terzo contraente relativamente ai lavori di cui al D.lgs. 36/2023 s.m.i.
La SUA cura la gestione della procedura di gara per l’affidamento di lavori, comprese, nei limiti di legge, le concessioni di lavori, svolgendo tutte le attività di centralizzazione delle committenze secondo quanto stabilito dal Codice.
La SUA procede ad avviare la procedura di affidamento, nel rispetto della programmazione accordando carattere prioritario alle procedure di affidamento previste ed inserite nella programmazione annuale.
La SUA organizza la propria attività in base alla programmazione fornita e in ogni caso accordando carattere prioritario alle procedure di affidamento per le quali ricorrano ragioni di urgenza, desunte da oggettive motivazioni, indicazioni normative e/o legate a perdite di finanziamento. Il responsabile del Servizio SUA – Ufficio Contratti sovrintende all’eventuale riprogrammazione delle attività.
La SUA si impegna ad attivarsi nel più breve tempo possibile (max 15 giorni), compatibilmente con gli impegni e la programmazione già assunti, dalla ricezione della richiesta di cui al comma precedente ovvero dalla ricezione, nelle medesime forme, delle integrazioni richieste e necessarie per la corretta attivazione della procedura di gara.
In nessun caso la SUA potrà essere ritenuta responsabile delle conseguenze che dovessero derivare da ritardi nella trasmissione della documentazione di cui sopra, incongruenze e/o carenze che comportino il mancato rispetto del cronoprogramma ovvero la revoca o la riduzione di finanziamento.
Ferma restando la programmazione annuale, la SUA valuterà le singole richieste non programmate dei Servizi committenti di avvio di una procedura di gara. Tale valutazione sarà svolta in relazione al carico di attività già assunto ed alla programmazione approvata, tenendo conto dell’ordine cronologico di arrivo delle relative richieste.
Sarà garantita attenzione particolare a situazioni imprevedibili sopraggiunte per i Servizi committenti che mettano a rischio eventuali finanziamenti già acquisiti. In quest’ultimo caso si evidenzia che la documentazione necessaria all’avvio della procedura di gara deve pervenire – completa e corretta – con un anticipo tale da consentire il rispetto del cronoprogramma del finanziamento e, comunque, con un anticipo minimo di volta in volta da definirsi in base alla singola fattispecie concreta.
La SUA, una volta presa in carico la procedura di gara, informa il Servizio committente dei tempi di pubblicazione, di espletamento e di prevedibile conclusione fornendo ogni informazione utile in merito.
Art. 12 Procedura
Ai fini dell’espletamento della procedura di individuazione del terzo contraente, la SUA:
- riceve dai Servizi committenti la decisione di contrarre contenente apposita richiesta di indizione della gara corredata dalla necessaria documentazione (es. capitolati, progetti, computi, criteri ecc.) che consenta alla SUA stessa di predisporre la documentazione concernente la disciplina di gara (bando/lettera di invito/allegati vari/modulistica ecc.) e provvede alla verifica della completezza, della chiarezza e della regolarità della documentazione presentata. Tutta la documentazione trasmessa deve essere approvata dal Servizio prima di essere inviata alla SUA e deve essere indicato il termine entro cui è necessario giungere ad all’affidamento secondo il cronoprogramma dell’intervento;
1) nel caso in cui rilevi la necessità di apportare modifiche o integrazioni alla documentazione, chiederà al RUP individuato dal Servizio committente di regolarizzare e/o integrare la documentazione fornendo allo stesso la necessaria assistenza e collaborazione. In tal caso, il termine per l’avvio della procedura di gara, di cui al precedente articolo, è sospeso dalla data di richiesta di regolarizzazione o di integrazione fino alla data di ricevimento della documentazione richiesta;
2) non opera alcun controllo in merito ai documenti che costituiscono parte integrante del progetto, nonché alla conformità del medesimo alla normativa vigente al momento di avvio della procedura di gara, attività di natura tecnica della quale è direttamente responsabile il progettista e/o il RUP del Servizio committente;
3) non opera alcun controllo in merito alla sussistenza/monitoraggio/rendicontazione di eventuali finanziamenti assegnati per opere da porre in gara;
4) nel caso di ricorso al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa – nel sub criterio del rapporto qualità/prezzo o merito tecnico – effettua una verifica meramente oggettiva di conformità alle norme e alla giurisprudenza in materia, senza operare alcuna scelta discrezionale in ordine all’individuazione degli elementi di valutazione. La SUA opera un controllo estrinseco in merito alla ragionevolezza, logicità e non contraddittorietà dei criteri adottati per la valutazione dell’offerta tecnica, con particolare riferimento ai criteri motivazionali cui dovrà attenersi la commissione nella fase di attribuzione del punteggio. In tal caso, concorda con il Servizio i singoli elementi e sub-elementi di valutazione, i rispettivi pesi ponderali e le rispettive modalità di assegnazione dei punteggi, nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente;
- acquisisce il CIG (codice identificativo gara) che sarà “preso in carico” dal Servizio committente successivamente all’aggiudicazione in ottemperanza a quanto stabilito dall’ANAC;
- redige, approva e pubblica gli atti di gara, ivi inclusi il bando o avviso di gara, il disciplinare di gara e la lettera d’invito, curando tutti gli obblighi di pubblicità e comunicazione previsti dalla normativa vigente in materia compatibilmente con il processo di digitalizzazione delle procedure;
- mette a disposizione degli operatori economici tutti gli atti tecnico/progettuali occorrenti per la gara e assicura le necessarie informazioni amministrative, mediante pubblicazione sulla piattaforma telematica di negoziazione utilizzata, della documentazione fornita dal Servizio;
- fornisce chiarimenti in merito alla procedura di gara in risposta ai quesiti eventualmente presentati dagli operatori economici, dandone comunicazione sul proprio sito istituzionale nella sezione dedicata alla procedura di gara, nonché attraverso la piattaforma telematica di negoziazione utilizzata, previo confronto con il RUP del Servizio committente per riscontrare le richieste di carattere tecnico e/o comunque afferenti alla documentazione predisposta dal Servizio stesso;
- nel caso di ricorso al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, la SUA provvede a richiedere al RUP i nominativi dei componenti della Commissione giudicatrice che saranno poi nominati con provvedimento della SUA. La nomina della Commissione avviene nel rispetto di quanto stabilito dagli art. 51 e 93 del Codice, nonché di ogni altra disposizione rilevante in materia. Salvi casi eccezionali, debitamente motivati dal RUP del Servizio, l’ufficio di commissario si intende svolto a titolo gratuito;
- tiene costantemente informato il Servizio di ogni sviluppo inerente alla procedura di affidamento e comunica, altresì, il giorno di apertura delle offerte al RUP;
- cura la verbalizzazione delle sedute pubbliche di gara;
- valuta l’ammissibilità delle offerte/domande/istanze pervenute e, se del caso, dispone l’esclusione dei concorrenti in questa fase;
- provvede ad attivare, qualora necessaria, la procedura del soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 101 del Codice;
- provvede, all’esito delle necessarie verifiche d’ufficio in merito al possesso dei requisiti di partecipazione di ordine generale e speciale, all'aggiudicazione della gara;
- effettua le comunicazioni obbligatorie ex art. 90 del Codice (invio delle comunicazioni di esclusione e aggiudicazione ecc.) e trasmette tutti gli atti adottati al RUP del Servizio committente per gli adempimenti di competenza;
- cura ogni ulteriore adempimento utile per il perseguimento dell’obiettivo di rendere più penetrante l'attività di prevenzione e contrasto ai tentativi di condizionamento della criminalità organizzata, favorendo al contempo la celerità delle procedure, l'ottimizzazione delle risorse e il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro;
- procede, di concerto con il RUP del Servizio committente e con l’eventuale supporto della Commissione giudicatrice, alla valutazione dell’anomalia delle offerte e del rispetto dei minimi salariali e retributivi concernenti i costi della manodopera dichiarati dai concorrenti;
- fornisce attività di consulenza e supporto ai Servizi sui vari applicativi previsti dalla normativa vigente relativi alla gestione di procedure di affidamento di contratti pubblici quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, PCP, SIMOG, FVOE 2.0, BDNA, BDNCP, START, altri mercati elettronici ecc.;
Art. 13 Attività escluse
Restano di esclusiva competenza e rientrano nella esclusiva responsabilità del Servizio committente, salvo quanto specificato nel presente regolamento:
- la fase “a monte” delle procedure di gara (ad es. programmazione, individuazione e progettazione dei lavori, finanziamenti, nomina del RUP, progettazione, decisione a contrarre, ecc.);
- la fase “a valle” delle procedure di gara (ad es. stipula del contratto, consegna lavori, direzione lavori, contabilità e collaudo dei lavori, pagamenti corrispettivi, cura di eventuali contenziosi insorti in fase di esecuzione; adempimenti connessi e conseguenti alla aggiudicazione della gara relativamente agli obblighi informativi es: schede SITAT, presa in carico CIG, migrazione Centro di costo).
Art. 14 Attività di competenza del Servizio committente
È di esclusiva competenza del Servizio committente la predisposizione del programma triennale e dell'elenco annuale dei lavori pubblici, nonché degli altri atti di programmazione che riguardano l'attività contrattuale del Servizio committente e conseguente individuazione del CUI e del CUP.
Il Servizio trasmette alla SUA entro il 31 gennaio di ogni anno, e comunque entro 30 giorni dall’approvazione degli atti di programmazione, l'elenco dei lavori di qualsiasi importo che si prevede di realizzare nel corso dell'anno; tali fabbisogni potranno essere aggiornati con cadenza trimestrale nel corso dell'anno.
Al fine di avviare la procedura di gara da parte della Stazione Unica Appaltante, il Servizio committente, per il tramite del RUP, deve trasmettere a mezzo di protocollo interno la Decisione di contrarre, recante l'indicazione delle modalità di scelta del contraente, i requisiti di partecipazione, il criterio di aggiudicazione prescelto ed il termine entro cui giungere all’aggiudicazione secondo quanto stabilito dal cronoprogramma dell’intervento.
Il Servizio committente inoltre:
- nomina il Responsabile Unico del Progetto per ogni singolo lavoro, dandone tempestiva comunicazione alla SUA, quale Stazione Unica Appaltante con la Decisione di contrarre;
- fornisce gli estremi del provvedimento di approvazione del progetto esecutivo corredato di copia in formato elettronico di tutti gli elaborati progettuali previsti dalla normativa vigente in base al livello di progettazione posto in gara per la realizzazione delle opere pubbliche, corredato DVR ove previsto dalla legge, ed indica gli estremi del Verbale di validazione del progetto conformemente a quanto richiesto dal Codice nonché dalle normative vigenti e regolanti il settore di riferimento;
- individua le fonti di finanziamento per le prestazioni e gli oneri procedurali da indicare esplicitamente e compiutamente nel quadro economico complessivo dell’opera o del servizio da affidare (compresi gli incentivi per le funzioni tecniche ex art. 45 del Codice, la quota IRAP a carico del proprio quadro economico, gli eventuali emolumenti da corrispondere ad esperti esterni delle commissioni giudicatrici ecc.);
- definisce ed indica il CCNL, il CPV, nonché il codice CNEL e il codice ATECO da indicare nella lex specialis di gara ai sensi dell’articolo 11 comma 2 e 41 comma 13 del Codice;
- quantifica i costi della manodopera e procede, di concerto con il RUP per la fase dell’affidamento e con l’eventuale supporto della Commissione giudicatrice, alla valutazione della congruità delle offerte e del rispetto dei minimi salariali e retributivi concernenti i costi della manodopera dichiarati dai concorrenti;
- indica il CUP acquisito per quanto di propria competenza ed indica il CUI che identifica la procedura nel piano triennale delle forniture e servizi ovvero nel piano triennale per i lavori pubblici;
- in caso di affidamento da aggiudicare mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di Bando, fornisce l’elenco degli operatori economici da invitare, dando atto del rispetto del principio di rotazione ex art. 49 del Codice, salvaguardando la segretezza degli invitati, ovvero stabilisce la modalità di individuazione degli invitati nel rispetto di quant’altro stabilito dal Codice;
- indica i tempi massimi per l’aggiudicazione dell’appalto di riferimento, anche in relazione all’esigenza di rispettare le scadenze connesse alla fruizione di eventuali finanziamenti;
- definisce ed indica, laddove necessario, i requisiti speciali di partecipazione (Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa);
- nel caso di ricorso al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, indica i criteri e i sotto-criteri di valutazione dell’offerta tecnica, nel sub criterio del rapporto qualità/prezzo o solo merito tecnico, e relativi pesi e sotto-pesi, nonché, i criteri motivazionali di attribuzione del punteggio – se necessario – e indica il criterio matematico di attribuzione del punteggio, la formula di calcolo dello stesso, indica il contenuto e le modalità di formulazione dell’offerta tecnica, eventuali limiti massimi di pagine, formati, ecc. e, ove necessario, predispone un modello per la formulazione dell’offerta tecnica e, se necessario, dell’offerta economica. Fornisce altresì l’indicazione della formula e della funzione di calcolo per l’attribuzione del punteggio all’offerta economica;
- indica ulteriori eventuali condizioni alle quali il Servizio avesse interesse;
- ai sensi degli artt. 51 e 93 del Codice, individua i soggetti da nominare quali membri esperti della Commissione giudicatrice, dei quali fornisce i curricula e le dichiarazioni di legge, per valutare le offerte nel caso di aggiudicazione con il criterio dell’O.E.P.V., affinché la SUA possa procedere con la relativa nomina;
Nella fase antecedente l’approvazione della Decisione di contrarre, il Servizio committente, qualora ne ravvisi la necessità, procede a prendere contatti preliminari con la SUA per uno scambio al fine di giungere a una definizione dei contenuti dei documenti di gara, circa:
- l’individuazione della procedura di gara per la scelta del contraente;
- la redazione di eventuali atti aggiuntivi costituenti documentazione di gara;
- l’individuazione dei requisiti di partecipazione (qualificazione SOA) e del criterio di aggiudicazione;
- la definizione dei criteri di valutazione delle offerte e la loro ponderazione, nel caso di scelta del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- lo schema di contratto;
Con l’individuazione del contraente da parte della SUA, la trasmissione della determina di aggiudicazione e la pubblicazione dell’esito della procedura si conclude il procedimento di gara. Solo successivamente il RUP del Servizio committente provvede tempestivamente (e comunque entro la stipula del contratto) a “prendere in carico” il CIG acquisito dalla SUA (ovvero provvede ad acquisire CIG derivato dal CIG - Accordo Quadro acquisito dalla SUA) per gli adempimenti connessi e conseguenti che diventano di sua esclusiva competenza.
Nella documentazione di gara ovvero nel contratto, ove ne ricorrano i presupposti, il Servizio committente inserisce le clausole imposte anche da eventuali protocolli d'intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti di lavori pubblici e si impegna a rispettare ed a far rispettare le disposizioni nello stesso contenute.
Art. 15 Comunicazioni, rapporti e incentivi
Le comunicazioni tra la SUA ed il Servizio committente devono avvenire tramite il sistema di protocollo interno della Provincia e/o e-mail.
Dal momento dell’aggiudicazione della gara e conseguente trasmissione del relativo fascicolo, tutti i rapporti giuridici intercorrenti tra il Servizio committente e l'aggiudicatario sono di competenza esclusiva del Servizio, essendo la SUA totalmente estranea alla fase esecutiva del contratto.
Nel rispetto delle norme che disciplinano l’accesso agli atti amministrativi e regolamentari della Provincia la SUA cura e autorizza l’accesso agli atti di gara da parte di soggetti interessati e titolati all’acquisizione, in conformità al disposto degli articoli 35 e 36 del Codice.
In qualsiasi momento del procedimento, compresa la fase tra l’adozione del provvedimento di aggiudicazione e la stipula del contratto, laddove emergesse la necessità di intervenire sulla procedura di affidamento con eventuali atti di autotutela, provvede la SUA previa richiesta motivata del Servizio committente.
La SUA può procedere anche autonomamente con l’annullamento della procedura qualora ravvisi gravi motivi e sempre previa comunicazione degli stessi al Servizio committente.
Dopo la stipulazione del contratto, tutti i rapporti giuridici intercorrenti tra il Servizio e l'appaltatore sono di competenza esclusiva del Servizio stesso, essendo la SUA totalmente estranea alla sua esecuzione.
Nell'espletamento delle attività di centrale di committenza la SUA è soggetta all'applicazione delle disposizioni di cui alla Legge n. 190/2012 e di quelle attuative della medesima, nonché al regime dei controlli interni.
Ai sensi dell’art. 45 del Codice, i Servizi committenti, per l’espletamento delle procedure di gara commissionate alla SUA, prevedono (all’interno dei quadri economici) apposita voce riguardante gli incentivi da destinare, nei limiti stabiliti dal proprio regolamento e dalle disposizioni di legge vigenti in materia, al personale SUA. In ogni caso, gli importi da corrispondere a titolo di incentivi ex art. 45 del Codice (sia per la SUA che per il gruppo di lavoro del Servizio committente) devono essere inseriti all’interno del quadro economico.
All’interno del quadro economico devono trovare autonoma copertura (extra 2%) anche le poste a titolo di IRAP sugli incentivi di cui sopra, non potendo queste rientrare nella quota del 20% destinata alle finalità e alle esigenze di spesa indicate ai commi 6 e 7 dell’art. 45 e non potendo nemmeno rientrare nella quota dell’80%, pena lo spostamento dell’onere tributario su diverso soggetto rispetto a quello individuato dalla legge.
PARTE IV
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 16 Rinvio
Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia di gare e appalti pubblici.
Art. 17 Rinvio dinamico
Le norme del presente Regolamento si intendono automaticamente modificate per effetto di norme sopravvenute.
In tal caso, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sovraordinata e la norma regolamentare viene disapplicata.
Art. 18 Entrata in vigore e abrogazioni
Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia.
Sono automaticamente abrogate e/o modificate le disposizioni degli altri regolamenti della Provincia che siano in contrasto con quanto stabilito dal presente atto.