Quesito

Si riportano di seguito alcuni quesiti con le risposte fornite dal Servizio Committente

Quesito: la nostra impresa non può partecipare in quanto possiede attestato SOA per la categoria OS30 , (impianti interni elettrici ....) e possiede i soli requisiti relativi all'art. 90 DPR 207/2010 per analogia di lavori rientranti nella categoria OG11. Ne consegue che non essendo l'OG11 avvallabile, non ci è possibile partecipare.

Risposta: Ai fini di una corretta partecipazione, il concorrente deve possedere la SOA per la categoria OG11 cl. 1° che copre l’intero importo dell’appalto: la categoria OG2 potrà essere interamente subappaltata ad impresa che si deve qualificare per il solo importo delle lavorazioni subappaltate e quindi, essendo le stesse inferiori a 150.000 euro, è sufficiente che l’eventuale subappaltatore si qualifichi in OG2 ai sensi del dell’art. 90 (e, quindi, non necessariamente con SOA).

Quesito: non si riesce bene a capire qual è la categoria prevalente e la categoria scorporabile e se è obbligatoria l'attestazione soa per ambo le categorie. La presente per chiedere cortesemente se è possibile partecipare alla procedura di gara in oggetto (CIG A00063C5E1) come impresa singola, essendo in possesso di attestazione SOA nella cat. OG11 I e dichiarando il subappalto al 100% della cat. scorporabile OG2. si richiede chiarimento in merito alla categoria prevalente e all'obbligatorietà delle certificazioni.

Risposta: La prevalente è l’OG11 in classifica 1°che, tra l’altro, copre l’intero importo dei lavori: per l’OG2 vale lo stesso discorso fatto sopra.

Quesito:
Si chiedo chiarimenti in merito alla generazione dell'offerta economica in quanto sul disciplinare vige il nuovo codice degli appalti, ove la manodopera non è soggetta a ribasso, mentre la composizione dell'offerta sulla piattaforma START richiede il ribasso sommando la base d'asta più il costo della manodopera.

Risposta:
Si rinvia a quanto previsto dall'art. 41 comma 14 del D.Lgs 36/2023 il quale stabilisce
" Nei contratti di lavori e servizi, per determinare l'importo posto a base di gara, la stazione appaltante o l’ente concedente individua nei documenti di gara i costi della manodopera secondo quanto previsto dal comma 13. I costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall’importo assoggettato al ribasso. Resta ferma la possibilità per l’operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale”.