Quesito

Correzione di refuso per mero errore materiale:

Si comunica che si è rilevata la presenza di un refuso per mero errore materiale nell'art. 6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE
Si riporta di seguito l'art. 6.3 corretto in sostituzione del testo dell'articolo presente nel disciplinare di gara

"6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Il concorrente deve aver eseguito nel periodo 01/01/2019 – 31/12/2022 , servizi analoghi a quelli oggetto dell’appalto, CPV 80110000-8 “Istruzione prescolastica”, attraverso appalti pubblici o privati per un importo complessivo minimo pari a Euro 350.000 IVA esclusa.
Al fine della dimostrazione del requisito sono validi i servizi svolti come soggetto singolo oppure all’interno di un raggruppamento oppure come consorziato esecutore incaricato da un consorzio di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) o c) del Codice, per la parte effettivamente svolta (come importo e come attività svolte).
Non possono essere cumulati fra loro requisiti che derivino dallo svolgimento della medesima parte del servizio (ad esempio, pertanto, requisiti che derivino dall’attività del Consorzio e del consorziato esecutore per il medesimo servizio)."

 

QUESITO:
In merito all'art.9 del disciplinare di gara, con la presente si chiede se l'importo sulla quale richiedere la cauzione provvisoria è pari all’importo posto a base d’asta ovverosia  € 62.781,65, oppure, se l'importo è pari al valore massimo dell'accordo quadro pari a 754.000,00 €.
 

RISPSOTA:
La garanzia provvisoria dovrà essere calcolata sull'intero valore dell'appalto