Comunicazione

Si precisa che in merito alle categorie scorporate OS30 e OS18-A, trattandosi di categorie di classifica inferiore al 10% dell'importo dell'appalto, è ammessa la qualificazione ex art. 90 DPR 207/2010.
Si conferma altresì che l'operatore economico non in possesso di qualificazione per dette categorie può subappaltarle per intero a operatore economico qualificato come da precedente paragrafo.