Quesito

Quesito:
"Ai fine dell'attribuzione del punteggio relativo al criterio C.3, il requisito di giovane professionista vale dal giorno di iscrizione all'ordine professionale (come sembra dal punto 4.3.3 del Criterio di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa) oppure dalla data di abilitazione? Inoltre si chiede se la scadenza dei cinque anni va riferita alla data di pubblicazione del bando (20/09/2021) oppure alla data di scadenza della presentazione delle offerte (28/10/2021), in quanto abbiamo un giovane professionista abilitato il 04/10/2016 e iscritto all'ordine nel 2017"

Si riporta di seguito la risposta formulata dall'Ente Committente:
1) come stabilito dal Consiglio di Stato, nel 2019, "il periodo utile ai fini del riconoscimento della qualifica di "giovane professionista" decorre dalla data di conseguimento della abilitazione e non dalla data di iscrizione all'albo professionale". Pertanto il requisito di giovane professionista decorre dalla data di conseguimento della abilitazione.
2) i requisiti (cinque anni) devono essere posseduti alla scadenza della presentazione delle offerte e non alla data di pubblicazione del bando

Quesito:
E' possibile proporre l'offerta anche solo per una mansione (es. il solo coordinamento della sicurezza)?

Si riporta di seguito la risposta formulata dall'Ente Committente:
Come riportato nell'elaborato "01_Disciplinare di Gara" l'oggetto dell'appalto è la redazione del progetto definitivo, del progetto esecutivo e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e prestazioni accessorie, pertanto i requisiti di partecipazione sono indicati al punto "3.3 Requisiti di capacita tecnico professionale.

QUESITO:
In riferimento all’allegato: “ 01_Disciplinare di gara”  nella sezione 3.2 “Requisiti di capacità economica e finanziaria” è riportato quanto segue: “A riprova del possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria, è richiesto: Fatturato globale relativo a servizi di ingegneria e di architettura di cui all’art. 3 comma 1 lett. vvvv del Codice nel corso dell’ultimo triennio (2018-2019-2020) per un importo complessivo non inferiore all’ammontare dell’appalto di servizi in oggetto;”.
Di seguito quindi la domanda: è giusto dedurre che per ammontare dell’appalto di servizi in oggetto si faccia riferimento al corrispettivo posto a base gara, ovvero 498.277,24 €?

Si riporta di seguito la risposta formulata dall'Ente Committente:
Si conferma quanto riportato nell'elaborato "01_Disciplinare di Gara" nella sezione 3.2  "Fatturato globale relativo a servizi di ingegneria e di architettura di cui all’art. 3 comma 1 lett. vvvv del Codice nel corso dell’ultimo triennio (2018-2019-2020) per un importo complessivo non inferiore all’ammontare dell’appalto di servizi in oggetto” ovvero importo pari all'appalto dei servizi in oggetto  498.277,24 €.

QUESITO:
Sempre in riferimento all’allegato: “ 01_Disciplinare di gara” nella sezione 3.3 “Requisiti di capacità tecnico e professionale” viene riportato: “I servizi di progettazione di cui alle precedenti lettere A) e B) relativi a lavori pubblici devono ricomprendere la progettazione definitiva od esecutiva. Non verranno pertanto considerati i servizi di progettazione che riguardano la sola progettazione preliminare, studi di fattibilità, progetti di fattibilità tecnico economica ecc.”
Di seguito quindi la domanda: il medesimo principio vale anche in caso di lavori per committenti privati?

Si riporta di seguito la risposta formulata dall'Ente Committente:
Come riportato nell'elaborato "01_Disciplinare di Gara" nella sezione 3.3  3 “Requisiti di capacità tecnico e professionale”, i servizi di progettazione di cui alle lettere A) e B) relativi a lavori pubblici devono ricomprendere la progettazione definitiva od esecutiva. Non verranno pertanto considerati i servizi di progettazione che riguardano la sola progettazione preliminare, studi di fattibilità, progetti di fattibilità tecnico economica ecc.
 

QUESITO:
In riferimento alla medesima sezione viene riportato quanto segue: “I servizi di cui alla lettera A) e B) sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel decennio precedente la data di pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente.” mentre nella sezione 3.6.1 “Comprova del possesso dei requisiti economico–finanziari e tecnico-organizzativi” viene richiesto quanto segue: “Per la dimostrazione del possesso dei requisiti economico–finanziari e tecnico-professionali di cui al capitolo 3.3, si fa riferimento ai servizi iniziati, ultimati ed approvati nel quinquennio antecedente la pubblicazione del bando, ovvero alla parte di essi ultimata ed approvata nello stesso periodo, nel caso di servizi iniziati in epoca precedente.”
Di seguito quindi la domanda: quale dei due criteri può dirsi valido a comprova i requisiti tecnici e professionali richiesti?

Si riporta di seguito la risposta formulata dall'Ente Committente:
Riguardo alla sezione 3.6.1 “Comprova del possesso dei requisiti economico–finanziari e tecnico-organizzativi” la parte "nel quinquennio" è un refuso.  Per la dimostrazione del possesso dei requisiti economico–finanziari e tecnico-professionali di cui al capitolo 3.3, si deve fare riferimento ai servizi iniziati, ultimati ed approvati nel decennio antecedente la pubblicazione del bando, ovvero alla parte di essi ultimata ed approvata nello stesso periodo, nel caso di servizi iniziati in epoca precedente.