Quesito

Si comunica che all'art. A.4) del Disciplinare di gara è presente un mero refuso laddove è riportato
"In assenza di tale attestazione, la Commissione di gara procederà all’esclusione degli operatori economici"

Si conferma quanto previsto art. 7 del Disciplinare di gara 
"Il sopralluogo non è obbligatorio ai fini della seguente procedura di gara. Tuttavia i concorrenti che lo ritenessero opportuno potranno prendere visione dei luoghi oggetto dell’incarico, accompagnati da un tecnico della Provincia di Prato
omissis
La mancata effettuazione del sopralluogo NON sarà causa di esclusione dalla procedura di gara"

Si riportano di seguito quesiti con le risposte fornite dall'Ente Committente:

Quesito:
I due servizi pregressi che concorrono a formare l'offerta tecnica debbano essere stati svolti entro i dieci anni oppure, come parrebbe più logico, possano riguardare l'intera carriera professionale;

Risposta:
L'elaborato "Criteri di Valutazione OEPV", per quanto concerne il merito tecnico di cui ai criteri B1, B2 e B3, prevede la valutazione di professionalità ed adeguatezza in relazione a interventi già effettuati dal concorrente e ritenuti particolarmente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione richiesta.
Nel documento infatti non è specificato che tali servizi siano svolti nei 10 anni precedenti alla pubblicazione del bando, e dunque, essi si riferiscono all'intera carriera professionale del concorrente.
Nell'elaborato "Disciplinare di Gara", a riprova del possesso dei "Requisiti di capacità tecnico professionale" punto 3.3 lettera a, b, è richiesto l’avvenuto espletamento di tali servizi negli ultimi 10 (dieci) anni precedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

Quesito:
Per la verifica dei requisiti di ingresso (lavori svolti negli ultimi 10 anni e servizi di punta) si debbano utilizzare solo ed esclusivamente servizi di progettazione oppure, come parrebbe più attinente alle linee guida Anac, anche servizi di direzione dei lavori collaudi ovviamente attinenti agli id previsti dal disciplinare.

Risposta:
Come precisato nell'elaborato "Disciplinare di gara", per quanto concerne la verifica dei requisiti di ingresso punto 3.3 "Requisiti di capacità tecnico professionale", si prevede che "i servizi di progettazione di cui alle precedenti lettere A) e B) relativi a lavori pubblici, devono ricomprendere la progettazione definitiva od esecutiva".

Quesito:
Si richiede se, a riprova del possesso dei requisiti di capacità tecnico professionale,  ai punti:

a) l’avvenuto espletamento negli ultimi 10 (dieci) anni....  

b) avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni precedenti la data di pubblicazione del bando di gara di 2 (due) servizi ....

sia ammissibile utilizzare servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, riferiti alle Categorie d'Opera Edilizia e con Destinazione Funzionale "Edifici e manufatti esistenti" IS D Opere E.21 e/o E.22 e con IDENTIFICAZIONE DELLE OPERE DIVERSA da "Sedi ed Uffici di Società ed Enti, Sedi ed Uffici comunali, Sedi ed Uffici provinciali, Sedi ed Uffici regionali, Sedi ed Uffici ministeriali, Pretura, Tribunale, Palazzo di giustizia, Penitenziari, Caserme con corredi tecnici di importanza maggiore, Questura".
(Esempio Edifici a destinazione Residenziale e/o Uffici di interesse storico artistico, soggetti e non a tutela ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004)

Quanto richiesto trova giustificazione nelle L. G. ANAC "Linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e
all’ingegneria”,  § V. Classi, categorie e tariffe professionali

estratto Linee Guida n. 1ANAC

Nell’ambito della stessa categoria edilizia, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare. Esemplificando, l’aver svolto servizi tecnici per la realizzazione di ospedali (E.10), caratterizzati dal grado di complessità pari a 1,20, può ritenersi idoneo a comprovare requisiti per servizi tecnici caratterizzati da pari complessità, quali quelli per la realizzazione di tribunali (E.16), o da minore complessità, quali quelli per la realizzazione di scuole (E.09 con grado di complessità pari a 1,15).

Tale criterio è confermato dall’art. 8 del d.m. 143/2013, ove afferma che “gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all’interno della stessa categoria d’opera”. Le considerazioni di cui sopra, applicabili alle opere inquadrabili nelle attuali categorie “edilizia”, “strutture”, “viabilità”,...

Risposta:
A riprova del possesso dei requisiti di capacità tecnico professionale come richiesto nel capitolo 3.3 nei punti a) e b) del "01_Disciplinare di Gara", si precisa che ai fini della qualificazione le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.

Quesito:
Salve, a pagina 7 del documento "CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA", relativamente al criterio B "MERITO TECNICO", viene indicato "Si riterranno più adeguate quelle offerte che indichino dettagliatamente almeno un servizio di punta relativo a interventi su edifici destinati a sedi amministrative o su edifici e manufatti di interesse storico artistico NON soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004, ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione". Verranno dunque  premiati maggiormente edifici storici non soggetti a tutela rispetto agli edifici storici tutelati ai sensi del D.Lgs. 42/2004?

Risposta:
Nella valutazione del criterio B " Merito Tecnico" del documento "CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA", si riterranno più adeguati quei progetti che abbiano maggiore affinità con gli immobili oggetto di intervento.
Pertanto non risulta necessariamente influente il grado di vincolo di tutela del progetto o progetti presentati dall'offerente.

Quesito:
Con la presente si chiede se sia possibile, presentare all'interno dell'offerta tecnica servizi regolarmente svolti dal direttore tecnico (persona fisica) di una società di ingegneria, seppure sia la società (persona giuridica) a partecipare alla procedura in oggetto.

Risposta:
"in merito al quesito si precisa che:
Per documentare il possesso dei requisiti di partecipazione al bando si richiama l'art. 46, comma 2, del d.lgs. 50/2016:
"Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento [...] le società, per un periodo di cinque anni dalla loro co- stituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di società di capitali”.

Per quanto riguardano gli interventi presentati dall'offerente nell'offerta tecnica, sarà oggetto di valutazione in sede di commissione di gara, fermo restando  quanto precisato nel cfr.Cons. St., Sez. IV, 25 novembre 2008, n. 5808; Sez. V, 16 febbraio 2009, n. 837:
"A questo riguardo, la stessa giurisprudenza citata dall’appellante ha precisato che nelle procedure relative all’affidamento dei servizi la valutazione dell’offerta può tenere in considerazione la pregressa esperienza del lavoratore, come anche la solidità ed estensione della sua organizzazione di impresa: sotto tale profilo, appare pertanto legittimo che tra gli elementi oggetto di valutazione possa rientrare anche il pregresso positivo svolgimento di servizi analoghi a quello oggetto di gara per un importo significativo, a condizione tuttavia, che il bando di gara non attribuisca all’esperienza un peso ponderale di per sé decisivo ai fini della aggiudicazione della gara (cfr.Cons. St., Sez. IV, 25 novembre 2008, n. 5808; Sez. V, 16 febbraio 2009, n. 837)".