Quesito

Si è provveduto a modificare la lettera di invito a seguito del rilevamento di un refuso per mero errore materiale. Si invita a consultare la nuova documentazione e a sottoporre nuovamente l'eventuale offerta già presentata.

Si riportano di seguito i quesiti posti in fase di procedura negoziata e le risposte fornite dall'Ente Committente, Comune di Pescia

Quesito:
1) il numero esatto dei bollettari annui suddivisi per preavvisi e verbali;
Risposta:
BOLLETTARI PREAVVISI (da 20) : ANNO 2017 - N. 110; ANNO 2018 - N. 134; ANNO 2019 - N. 129; ANNO 2020 - N. 93; ANNO 2021 FINO AL 12.07 - N. 85 BOLLETTARI VERBALI (da 15): ANNO 2017 - N. 22; ANNO 2018 - N. 17; ANNO 2019 - N. 12; ANNO 2020 - N. 20; ANNO 2021 FINO AL 12.07 - N. 11

Quesito:
2) il numero delle sanzioni derivanti da preavvisi di sosta/verbali contestati e quanti elevati da sistemi di rilevamento automatico;
Risposta:
numero sanzioni derivate da preavvisi: ANNO 2017 N. 4797; ANNO 2018 N. 4470; ANNO 2019 N. 4101; ANNO 2020 N. 2877; ANNO 2021 FINO AL 12.07 N. 2058
numero sanzioni derivate da verbali Contestati: ANNO 2017 N. 200; ANNO 2018 N. 265; ANNO 2019 N. 263; ANNO 2020 N. 144; ANNO 2021 FINO AL 12.07 N. 105.
numero sanzioni derivate da verbali con utilizzo tele Laser: ANNO 2017 N. 15; ANNO 2018 N. 7; ANNO 2019 N. 26; ANNO 2020 N. 5; nel 2021 non sono stati elevati verbali.
numero sanzioni elevate con sistema AUTOMATICO di rilevazione: ANNO 2017 N. 744; ANNO 2018 N. 834; ANNO 2019 N. 777; ANNO 2020 N. 1108; ANNO 2021 fino al 30.05.2021 n. 359;

Quesito:
3) il numero esatto delle violazioni elevate a carico di cittadini non residenti in Italia;
Risposta:
ANNO 2017 N. 142; ANNO 2018 N. 115; ANNO 2019 N. 69; ANNO 2020 N. 40; ANNO 2021 FINO AL 12.07 N. 9.

Quesito:
4) di indicare l'intermediario utilizzato per la gestione del servizio Pago-PA.
Risposta:
L'Intermediario attualmente utilizzato dal Comune di Pescia per la gestione del servizio Pago-PA è: PA DIGITALE S.P.A"

Quesito:
Tenendo conto di quanto specificato agli artt. 2 e 6.4 del Capitolato, si chiede conferma che quanto indicato all’art. 1 del Capitolato come “procedure di notifica” sia da intendersi “ predisposizione degli atti per la notifica”. Specificatamente nel caso di spedizione di verbali cartacei l’aggiudicatario provvederà alla spedizione degli atti a Poste Italiane o ad altro soggetto autorizzato e individuato dall’Ente previo relativo apposito contratto. Le spese di notifica effettivamente anticipate dall’aggiudicatario verranno successivamente rimborsate dall’Ente;
Risposta:
Le “Procedure di notifica” NON SONO ASSOLUTAMENTE da intendersi come la mera “predisposizione degli atti per la notifica”. Per “procedure di notifica” devono intendersi tutte quelle attività propedeutiche di preparazione degli atti (sostituzione dell’obbligato, aggiornamento dell’indirizzo ecc. ecc.), fino a che un determinato soggetto, non viene messo a conoscenza dell’ atto giuridico a lui indirizzato (NOTIFICA). Per il perfezionamento della notifica, il F.S. sarà autonomo nel ricercare un’impresa specializzata e autorizzata alla notifica degli atti giudiziari. Non risultano normative che impongano alla S.A. di individuare preventivamente il fornitore del servizio di notifica, ma il F.S. può proporre un qualsiasi operatore economico, all’uopo autorizzato, per il principio di liberalizzazione del servizio postale di notifica. Saranno comunque rispettate le previsioni dell’art. 105 comma 4 Cod. Contratti. Si conferma che le spese di notifica sono a rimborso.

Quesito:
Considerando le specifiche di servizio di cui all’art 6 del Capitolato, si chiede conferma che quanto indicato all’art. 1 del Capitolato relativamente a “provvedimenti coattivi di riscossione”, questi siano da intendersi quali procedure propedeutiche alla riscossione coattiva, la cui attività rimarrà in carico all’Ente;
Risposta:
Si intende l’estrapolazione dell’elenco dei debitori dal software di gestione, secondo un tracciato e una serie di informazioni che verranno successivamente concordate in base all’impresa incaricata dal comune di Pescia, per l’effettiva riscossione coattiva.

Quesito:
Si chiede conferma che il servizio oggetto di gara preveda anche la gestione dei verbali esteri;
Risposta:
Si conferma, che il servizio deve comprendere le procedure di notifica e riscossione dei cittadini residenti all’estero.

Quesito:
Si chiede conferma che il “supporto giuridico su eventuali ricorsi o memorie difensive e la presenza tecnica di un incaricato nel caso sia necessaria per legge” di cui all’art. 6 primo paragrafo, sia da intendersi opzionale e oggetto di eventuale valutazione tecnica come riportato al criterio A.3, sesto sub-criterio.
Risposta:
Si conferma che al punto A.3 si fa riferimento a servizi innovativi e aggiuntivi, ivi compreso il 6’ sub criterio e, in quanto tali, non obbligatori ma suscettibili comunque di valutazione

 

 

QUESITI POSTI IN FASE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Si riportano di seguito quesiti 
1) Stante le previsioni di cui all'art. 6 punto 3 del CSA in merito al servizio di data entry, front office e assistenza all'utenza, unitamente al criterio di valutazione delle offerte di cui al punto A.1 "Modalità di svolgimento dell’attività di back-office e front-office in generale: 4 punti" e "Modalità di svolgimento del front-office on site: 7 punti", si chiede alla S.A. di verificare la congruità della richiesta e, di conseguenza, la sussistenza dei presupposti di equilibrio economico – finanziario del contratto a fronte del valore complessivo dello stesso e così del numero di atti che dovranno essere gestiti.
Per quanto sopra si rammenti che tratto distintivo dell'appalto di servizi, rispetto alla somministrazione di personale, è l'autonomia organizzativa dell'appaltatore rispetto al conseguimento dell'oggetto dell'appalto.

2) Si chiede di precisare, stante la prescrizione di legge di applicazione della clausola sociale, se attualmente sono presenti addetti on-site messi a disposizione dall'attuale fornitore e di indicarne i costi annualmente sostenuti per ciascuna risorsa, le ore settimanalmente dedicate, i CCNL applicati.

3) Stante la previsione di cui all'art. 6 del CSA "Il servizio di gestione richiesto dovrà comprendere un software integrato in grado di:
gestire l’intero iter dei procedimenti sanzionatori, dall’atto di accertamento fino alla sua estinzione relativamente a veicoli e cittadini italiani o stranieri. Sia per le violazioni previste dal CDS che dalla L. 689/81. Possibilmente anche l’eventuale supporto giuridico su eventuali ricorsi o memorie difensive e la presenza tecnica di un incaricato nel caso sia necessaria per legge.[...]" , si chiede di confermare che non sia richiesto un supporto giuridico inteso come redazione di controdeduzioni da presentare in caso di ricorsi al G.d.P. o Prefetto.

4) Si chiede di confermare che in caso di notificazione degli atti giudiziari a mezzo servizio postale, il fornitore di quest'ultimo sarà individuato preventivamente dall'Ente e pertanto non sia compito dell'operatore economico, non potendo quest'ultimo sostituirsi a funzioni proprie delle P.A. nell'individuazione dei propri fornitori.

Risposte fornite dall'Ente Committente, Comune di Pescia
1) In riferimento alla sua richiesta, non è previsto un orario minimo di presenza del personale per lo svolgimento di attività di front-office. Spetterà quindi alla S.V. fare le opportune valutazioni economiche e decidere la relativa offerta, in base all’importo complessivo presunto dell’appalto – Art. 2 CSA – e alle competenze del personale messo a disposizione. Tutto ciò rientra nel rischio d’impresa e nella capacità della stessa di effettuare le opportune valutazioni. Preme evidenziare, che la sussistenza di equilibrio economico finanziario, di cui all’art. 165 Cod. degli appalti, è riferibile ad un contratto di concessione e non ad un appalto di servizi, com’è il presente, in cui l’onere della gestione grava sulla S.A.
2) Attualmente è presente una risorsa on site, messa a disposizione dall’attuale gestore: mansione di impiegata a tempo indeterminato per 12h/sett., liv. D2; GRAFICA ED EDITORIA – INDUSTRIA - part time al 30% RAL (reddito annuo lordo): 5344,45 Costo aziendale: 7454,14;
3) Si conferma che è POSSIBILMENTE richiesto un supporto giuridico, anche inteso come supporto per la redazione eventuale di controdeduzioni – non è obbligatorio ma oggetto di valutazione;
4) La S.A. richiede nel “pacchetto” di servizio di gestione, anche l’attività di notifica e rinotifica degli atti giudiziari a mero rimborso. Non risultano normative che impongano alla S.A. di individuare preventivamente il fornitore del servizio di notifica, ma il F.S. può proporre un qualsiasi operatore economico, all’uopo autorizzato, per il principio di liberalizzazione del servizio postale di notifica. Saranno comunque rispettate le previsioni dell’art. 105 comma 4 Cod. Contratti.

Si allegano ulteriori FAQ

FAQ (1.59 MB)