Codice disciplinare personale dirigente
Ultimo aggiornamento:24 Luglio, 2024
Capo IV - Responsabilità disciplinare
Art. 28 - Obblighi
1. Il personale di cui all’art. 1 del presente CCNL conforma la sua condotta al dovere costituzionale
di servire la Repubblica con impegno e responsabilità e di rispettare i principi di buon andamento e
imparzialità dell’attività amministrativa, anteponendo il rispetto della legge e l’interesse pubblico
agli interessi privati propri e altrui, osservando, altresì, il codice di comportamento di cui all’art. 54
del D.lgs. n. 165/2001 nonché lo specifico codice di comportamento adottato dall’amministrazione
nella quale presta servizio.
2. Il personale di cui all’art. 1 del presente CCNL conforma altresì la sua condotta ai principi di
diligenza e fedeltà di cui agli artt. 2104 e 2105 del Codice Civile e contribuisce alla gestione della
cosa pubblica con impegno e responsabilità, con la finalità del perseguimento e della tutela
dell’interesse pubblico.
3. Il comportamento dei dirigenti, dei segretari e dei dirigenti amministrativi, tecnici e professionali,
è improntato al perseguimento degli obiettivi di innovazione, di qualità dei servizi e di
miglioramento dell’organizzazione della amministrazione, nella primaria considerazione delle
esigenze dei cittadini utenti.
4. In relazione a quanto previsto dai commi 1, 2 e 3, il personale di cui all’ art. 1 del presente CCNL
deve, in particolare:
a) rispettare il segreto d’ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme dell’ordinamento ai sensi
dell’art. 24 della Legge n. 241/1990;
b) non utilizzare a fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d’ufficio;
c) nello svolgimento della propria attività, mantenere una condotta uniformata a principi di
correttezza e di collaborazione nelle relazioni interpersonali, all’interno dell’amministrazione, con
tutto il personale (dirigenziale e non), astenendosi, in particolare nel rapporto con gli utenti, da
comportamenti lesivi della dignità della persona o che, comunque, possano nuocere all’immagine
dell’amministrazione o di quelle che si avvalgono dei segretari collocati in disponibilità, ai sensi
rispettivamente dell’art. 7, comma 1 e dell’art. 19, comma 5, del DPR n. 465/1997 ;
d) nell’ambito della propria attività, mantenere un comportamento conforme al proprio ruolo,
organizzando ed assicurando la presenza in servizio, correlata alle esigenze della struttura
dell’amministrazione o di quelle che si avvalgono dei segretari collocati in disponibilità, ai sensi
rispettivamente dell’art. 7, comma 1 e dell’art. 19, comma 5, del DPR n. 465/1997, ed
all’espletamento dell’incarico affidato, nel rispetto della normativa legislativa, contrattuale e delle
disposizioni di servizio; in particolare, tutto il personale destinatario del presente codice è tenuto al
rispetto delle disposizioni contrattuali in materia di impegno di lavoro;
e) astenersi dal partecipare, nell’espletamento delle proprie funzioni, all’adozione di decisioni o allo
svolgimento di attività che possano coinvolgere direttamente o indirettamente interessi personali,
del coniuge, dei conviventi, dei parenti e degli affini fino al secondo grado, ai sensi del D.P.R. n.
62/2013;
f) sovrintendere, nell’esercizio del proprio potere direttivo, al corretto espletamento dell’attività del
personale, anche di livello dirigenziale, assegnato alla struttura cui è preposto, nonché al rispetto
delle norme del codice di comportamento e disciplinare, ivi compresa l’attivazione dell’azione
disciplinare, secondo le disposizioni vigenti;
g) informare l’amministrazione, il Ministero dell’Interno o le altre amministrazioni che si
avvalgono dei segretari collocati in disponibilità, ai sensi rispettivamente dell’art. 7, comma 1 e
dell’art. 19, comma 5, del DPR n. 465/1997, di essere stato rinviato a giudizio o che nei suoi
confronti è esercitata l’azione penale;
h) astenersi dal chiedere o accettare omaggi o trattamenti di favore, salvo quelli d’uso purché nei
limiti delle normali relazioni di cortesia e di modico valore;
i) rispettare le leggi vigenti in materia di attestazione di malattia e di certificazione per l’assenza per
malattia;
J) rispettare gli obblighi contenuti nel Titolo III, Capo I - Lavoro agile.
5. Il personale di cui all’art. 1 del presente CCNL deve assicurare il rispetto della legge, con
riguardo anche alle norme regolatrici del rapporto di lavoro e delle disposizioni contrattuali, nonché
l’osservanza delle direttive generali e di quelle impartite dall’amministrazione o da quelle che si
avvalgono dei segretari collocati in disponibilità, ai sensi rispettivamente dell’art. 7, comma 1 e
dell’art. 19, comma 5, del DPR n. 465/1997, perseguendo direttamente l’interesse pubblico
nell’espletamento dei propri compiti e nei comportamenti che sono posti in essere e dando conto dei
risultati conseguiti e degli obiettivi raggiunti.
6. I dirigenti, i segretari e i dirigenti amministrativi, tecnici e professionali sono tenuti comunque ad
assicurare il rispetto delle norme vigenti in materia di segreto d’ufficio, riservatezza e protezione dei
dati personali, trasparenza ed accesso all’attività amministrativa, informazione all’utenza,
autocertificazione, protezione degli infortuni e sicurezza sul lavoro, nonché di divieto di fumo.
Tutto il personale destinatario del presente capo è comunque tenuto ad osservare tali norme.
7. In materia di incompatibilità, resta fermo quanto previsto dall’art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001,
anche con riferimento all’art. 1, commi 60 e successivi, della Legge n. 662/1996, in quanto
applicabile.
8. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 34 del CCNL 17.12.2020.
Art. 29 - Codice disciplinare
1. Le amministrazioni ed il Ministero dell’Interno, per i segretari, sono tenuti al rispetto dei principi
di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza. A tale fine
sono fissati i seguenti criteri generali riguardo il tipo e l’entità di ciascuna delle sanzioni:
- l’intenzionalità del comportamento;
- il grado di negligenza e imperizia dimostrata, tenuto anche conto della prevedibilità dell’evento;
- la rilevanza dell’infrazione e dell’inosservanza degli obblighi e delle disposizioni violate;
- le responsabilità connesse con l’incarico dirigenziale o con quello di segretario ricoperto, nonché
con la gravità della lesione del prestigio dell’amministrazione o delle altre amministrazioni che si
avvalgono dei segretari collocati in disponibilità, ai sensi rispettivamente dell’art. 7, comma 1 e
dell’art. 19, comma 5, del DPR n. 465/1997;
- l’entità del danno provocato a cose o a persone, ivi compresi gli utenti;
- l’eventuale sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, anche connesse al comportamento
tenuto complessivamente dal dirigente, dal segretario, dal dirigente amministrativo, tecnico e
professionale o al concorso di più persone nella violazione.
2. La recidiva nelle mancanze previste al comma 4, ai commi 5, 6 e 7, nonché al comma 8, già
sanzionate nel biennio di riferimento, comporta una sanzione di maggiore gravità e diversa tipologia
tra quelle individuate nell’ambito del presente articolo.
3. Al dirigente, al segretario e al dirigente amministrativo, tecnico e professionale responsabile di
più mancanze compiute con unica azione od omissione o con più azioni od omissioni tra loro
collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la
mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.
4. La sanzione pecuniaria da un minimo di € 200 ad un massimo € 500 si applica, graduando l’entità
della stessa in relazione ai criteri del comma 1, nei casi di:
a) inosservanza della normativa contrattuale e legislativa vigente, nonché delle direttive, dei
provvedimenti e delle disposizioni di servizio, ivi incluse quelle relative al lavoro agile, anche in
tema di assenze per malattia, di incarichi extraistituzionali nonché di presenza in servizio correlata
alle esigenze della struttura e all’espletamento dell’incarico affidato, ove non ricorrano le fattispecie
consideratenell’art. 55-quater, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 165/2001;
b) condotta, negli ambienti di lavoro, non conforme ai principi di correttezza nei confronti degli
organi di vertice dell’amministrazione o di quelle che si avvalgono dei segretari collocati in
disponibilità, ai sensi rispettivamente dell’art. 7, comma 1 e dell’art. 19, comma 5, del DPR n.
465/1997, dei colleghi (dirigenti e non), degli utenti o terzi;
c) alterchi negli ambienti di lavoro, anche con utenti o terzi;
d) violazione dell’obbligo di comunicare tempestivamente all’amministrazione, al Ministero
dell’Interno o alle altre amministrazioni che si avvalgono dei segretari collocati in disponibilità, ai
sensi rispettivamente dell’art. 7, comma 1 e dell’art. 19, comma 5, del DPR n. 465/1997, di essere
stato rinviato a giudizio o di avere avuto conoscenza che nei suoi confronti è esercitata l’azione
penale;
e) inosservanza degli obblighi previsti per i dirigenti in materia di prevenzione degli infortuni o di
sicurezza del lavoro, nonché di prevenzione del divieto di fumo, anche se non ne sia derivato danno
o disservizio per l’amministrazione o per gli utenti nonché, per tutto il personale destinatario del
presente codice, rispetto delle prescrizioni antinfortunistiche e di sicurezza e del divieto di fumo;
f) violazione del segreto d’ufficio, così come disciplinato dalle norme dei singoli ordinamenti ai
sensi dell’art. 24 della legge n. 241/1990, nonché delle norme in materia di tutela della riservatezza
e dei dati personali, anche se non ne sia derivato danno all’Amministrazione.
L’importo delle sanzioni pecuniarie sarà introitato nel bilancio dell’amministrazione e, per i
segretari, nel bilancio del Ministero dell’Interno ed è destinato ad attività sociali.
5. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di 15 giorni si
applica nel caso previsto dall’art. 55-bis, comma 7 del D. Lgs. n. 165/2001.
6. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di tre mesi, con
la mancata attribuzione della retribuzione di risultato per un importo pari a quello spettante per il
doppio del periodo di durata della sospensione, si applica nei casi previsti dall’art. 55-sexies,
comma 3 – salvo i casi più gravi, ivi indicati, ex art. 55-quater, comma 1, lettera f-ter) e comma 3-
quinquies – e dall’art. 55-septies, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001.
7. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad
un massimo di tre mesi si applica nel caso previsto dall’art. 55-sexies, comma 1, del D.lgs.
165/2001.
8. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un
minimo di tre giorni fino ad un massimo di sei mesi si applica, graduando l’entità della sanzione in
relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) recidiva nel biennio delle mancanze previste nel comma 4 oppure quando le mancanze previste
nel medesimo comma si caratterizzano per una particolare gravità;
b) minacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni verso il pubblico oppure nei confronti
dell’amministrazione o di quelle che si avvalgono dei segretari collocati in disponibilità, ai sensi
rispettivamente dell’art. 7, comma 1 e dell’art. 19, comma 5, del DPR n. 465/1997, o degli organi di
vertice o dei colleghi (dirigenti e non) e, comunque, atti o comportamenti aggressivi, ostili e
denigratori ovvero alterchi, con vie di fatto, negli ambienti di lavoro, anche con utenti;
c) manifestazioni offensive nei confronti dell’amministrazione o delle amministrazioni che si
avvalgono dei segretari collocati in disponibilità, ai sensi rispettivamente dell’art. 7, comma 1 e
dell’art. 19, comma 5, del DPR n. 465/1997, o degli organi di vertice, dei colleghi (dirigenti e non)
o di terzi, salvo che non siano espressione della libertà di pensiero, ai sensi dell’art. 1 della legge n.
300/1970;
d) tolleranza di irregolarità in servizio, di atti di indisciplina, di contegno scorretto o di abusi di
particolare gravità, da parte del personale nei cui confronti sono esercitati poteri di direzione, ove
non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55-sexies, comma 3, del D. Lgs. n. 165/2001;
e) ingiustificato ritardo a trasferirsi nella sede assegnata dall’Amministrazione;
f) per i segretari, ingiustificato ritardo fino a venti giorni, a prendere servizio nella sede di titolarità,
di reggenza o di supplenza; l’entità della sanzione è commisurata alla durata dell’assenza ed alla
entità del danno causato all’amministrazione;
g) svolgimento di attività che ritardino il recupero psico-fisico durante lo stato di malattia o di
infortunio;
h) salvo che non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55-quater, comma 1, lett. b) del D. Lgs.
n. 165/2001, assenza ingiustificata dal servizio svolto anche in modalità agile o arbitrario
abbandono dello stesso; in tali ipotesi, l’entità della sanzione è determinata in relazione alla durata
dell’assenza o dell’abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione
degli obblighi di cui all’art. 28 del presente CCNL, agli eventuali danni causati all’amministrazione,
agli utenti o ai terzi;
i) occultamento o mancata segnalazione di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione,
distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza dell’amministrazione o ad esso affidati;
l) qualsiasi comportamento negligente, dal quale sia derivato grave danno all’amministrazione o a
terzi, fatto salvo quanto previsto dal comma 7;
m) atti, comportamenti o molestie lesivi della dignità della persona;
n) atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale ove non sussista gravità o reiterazione;
o) fino a due assenze ingiustificate dal servizio in continuità con le giornate festive e di riposo
settimanale;
p) ingiustificate assenze collettive nei periodi in cui è necessario assicurare continuità
nell’erogazione di servizi all’utenza;
q) grave e ripetuta inosservanza dell’obbligo a provvedere entro i termini fissati per ciascun
provvedimento, ai sensi di quanto previsto dall’art. 7, comma 2 della legge n. 69/2009.
9. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, la sanzione
disciplinare del licenziamento si applica:
A) con preavviso, per:
a) le ipotesi considerate dall’art. 55-quater, comma 1, lett. b), c), da f-bis) sino a fquinquies del D.
Lgs. n. 165/2001 e 55-septies, comma 4 del medesimo decreto legislativo;
b) la recidiva in una delle mancanze previste ai commi 5, 6, 7 e 8 o, comunque, quando le mancanze
di cui ai commi precedenti si caratterizzino per una particolare gravità;
c) l’ipotesi di cui all’art. 55-quater comma 3-quinquies del D. Lgs. n. 165/2001;
d) la violazione degli obblighi di comportamento di cui all’art. 16 comma 2, secondo e terzo
periodo, del D.P.R. n. 62/2013;
e) la recidiva nel biennio di atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale o quando l’atto, il
comportamento o la molestia rivestano carattere di particolare gravità.
B) senza preavviso, per:
a) le ipotesi considerate dall’art. 55-quater, comma 1, lett. a), d), e) ed f) del D. Lgs. n. 165/2001;
b) gravi fatti illeciti di rilevanza penale, ivi compresi quelli che possono dar luogo alla sospensione
cautelare, secondo la disciplina dell’art 38, fatto salvo quanto previsto dall’art 39, comma 1 del
CCNL 17.12.2020;
c) condanna, anche non passata in giudicato:
- per i delitti indicati dagli articoli 7, comma 1, e 8, comma 1, del d.lgs. n. 235/2012;
- quando alla condanna consegua comunque l’interdizione perpetua dai pubblici uffici;
- per gravi delitti commessi in servizio;
- per i delitti previsti dall’art. 3, comma 1, della legge n. 97/2001;
d) gli atti e comportamenti non ricompresi specificamente nelle lettere precedenti, seppur estranei
alla prestazione lavorativa, posti in essere anche nei confronti di terzi, di gravità tale da non
consentire la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 2119 del
codice civile.
10. Le mancanze non espressamente previste nei commi da 4 a 9 sono comunque sanzionate
secondo i criteri di cui al comma 1, facendosi riferimento, quanto all’individuazione dei fatti
sanzionabili, agli obblighi di cui all’art. 28, nonché, quanto al tipo e alla misura delle sanzioni, ai
principi desumibili dai commi precedenti.
11. Ai sensi dell’art. 55, comma 2, ultimo periodo del D. Lgs. n. 165/2001, al codice disciplinare di
cui al presente articolo, nonché ai codici di comportamento, deve essere data pubblicità mediante
pubblicazione sul sito istituzionale dell’Amministrazione o del Ministero dell’Interno. Tale
pubblicità equivale a tutti gli effetti all’affissione all’ingresso della sede di lavoro.
12. In sede di prima applicazione del presente CCNL, il codice disciplinare deve essere
obbligatoriamente reso pubblico nelle forme di cui al comma 11, entro 15 giorni dalla data di
stipulazione del presente CCNL e si applica dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua
affissione o dalla pubblicazione nel sito web dell’amministrazione, fatte salve le sanzioni già
previste dalle norme di legge.
13. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 36 del CCNL 17.12.2020.