Regolamento per l'istituzione e la gestione dell'elenco operatori economici per affidamento di lavori

Ultimo aggiornamento:17 Marzo, 2021

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(Approvato con Deliberazione Consiglio Provinciale n. 7 del 12/02/2021)

PREMESSA

Visto il vigente Regolamento per l’affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria e disciplina generale sulla formazione e tenuta degli elenchi di operatori economici e di professionisti della Provincia di Pistoia, Approvato con Deliberazione Consiglio Provinciale n. 7 del 12/02/2021

II presente documento disciplina l’istituzione e la gestione di un Elenco di Operatori Economici (di seguito anche ”Elenco”) che la SUA – Provincia di Pistoia si riserva di utilizzare per l'individuazione di soggetti idonei a fornire lavori e che mette a disposizione degli Enti aderenti per autonome procedure di gara.

II Regolamento è finalizzato ad assicurare l'applicazione uniforme, sistematica e puntuale dei criteri di selezione degli operatori economici iscritti nell’Elenco, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza, concorrenza e rotazione.

L’elenco ha lo scopo di definire un numero di operatori economici per i quali risultino preliminarmente comprovati:

- l’insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;

- i requisiti di idoneità professionale, la capacità economica e finanziaria, le capacità tecniche e professionali di cui all'art. 83 e 84 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;

- l’insussistenza dei casi di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001 n. 165;

- l’insussistenza di sanzioni interdittive ed il divieto di contrarre con la P.A. ai sensi del D.Lgs 231/2001;

- l’ottemperanza alla normativa che disciplina il diritto al lavoro dei disabili (L. 68/99) salvo il caso in cui non siano tenuti al rispetto di tale normativa;

- l’ottemperanza agli obblighi di sicurezza sul lavoro previsti dal D.Lgs. 81/2008 dichiarati ai sensi del D.P.R. 445/2000;

Le disposizioni del Regolamento devono intendersi sostituite, modificate, abrogate ovvero disapplicate automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute inderogabili disposizioni legislative o regolamentari.

Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera p) del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., si definisce «operatore economico», una persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un raggruppamento di tali persone o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, che offre sul mercato la realizzazione di lavori o opere ...omississ...

 

Articolo I

ISTITUZIONE, OGGETTO E FINALITÀ


 

Presso la Stazione Unica Appaltante - Provincia di Pistoia è istituito un Elenco di operatori economici dal quale eventualmente attingere per l'affidamento di lavori ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D.lgs. 50/2016 s.m.i. (nel prosieguo “Elenco”).

L’Elenco degli operatori economici è l’archivio, anche informatico, nel quale sono raccolte tutte le informazioni, generali e specifiche, relative agli operatori economici che risultano in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia per l’affidamento di contratti pubblici. Ha validità fino a sua revoca e verrà aggiornato periodicamente almeno una volta all’anno inserendo e/o cancellando gli operatori economici che ne abbiano fatto richiesta ovvero che non siano più in possesso dei necessari requisiti.

Nell’Elenco verranno iscritti gli operatori economici di cui al comma precedente che ne faranno domanda - secondo le modalità e con le forme indicate dall’Avviso pubblico e relativi allegati - e che, ad insindacabile giudizio della SUA, a seguito della verifica di sussistenza dei requisiti dichiarati nella richiesta medesima, nonché sulla base delle risultanze della documentazione ad essa allegata, siano idonei ad essere invitati alle procedure di affidamento.

Gli operatori economici interessati possono presentare la domanda di iscrizione ad una, più di una, ovvero tutte le Sezioni dell’Elenco; in ogni caso dovranno essere osservate, per ogni singola Sezione le modalità e le forme richieste dal presente Regolamento e relativi allegati.

L’inclusione delle imprese nell’istituito Elenco non costituisce titolo per pretendere l’affidamento di lavori e la SUA non è in alcun modo vincolata nei confronti degli operatori economici iscritti.

L’Elenco è utilizzato dalla SUA, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42 del Codice, nonché nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese, per i seguenti affidamenti:

1. per affidamenti diretti rientranti nelle soglie di importo stabilite dalla normativa vigente anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;

2. per affidamenti di importo pari o superiore agli importi entro i quali è possibile procedere con affidamento diretto, mediante procedura negoziata previa valutazione almeno del numero minimo di preventivi indicato dalla normativa vigente in relazione all’importo dell’appalto ove esistenti;

La SUA si riserva la facoltà di apportare variazioni alla procedura ovvero alla struttura dell’Elenco degli operatori, qualora le ritenga utili ai fini gestionali ovvero per specifiche esigenze sopravvenute.

Di tali variazioni l’Ufficio interessato darà adeguata informazione sul sito internet della Provincia di Pistoia.

Resta, comunque, fermo il vigente quadro normativo sugli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, nonché delle ordinarie procedure aperte o ristrette per lavori.

 

Articolo II

STRUTTURA DELL’ELENCO E REQUISITI DI AMMISSIONE

 

Struttura

L’Elenco è articolato in sezioni secondo le categorie di opere generali e categorie di opere specializzate di cui agli allegati A) rispettivamente del D.P.R. 5.10.2010, n. 207 e del Decreto del M.I.T. 10.11.2016, n. 248, (pubbl. G.U. in data 4.01.2017) e classificate, nell'ambito delle categorie di competenza, secondo gli importi di cui al comma 4 dell'art. 60 del D.P.R. n. 207/2010, e quindi nelle seguenti due Sezioni (All. n. 2):

Sezione I: Esecutori di lavori di importo sotto la soglia degli euro 150.000,00 Requisiti ex art. 90 dPR 207/2010

Sezione II: Esecutori di lavori di importo pari o superiore alla soglia di euro 150.000,00 - Requisiti SOA.

Nell’ambito di ciascuna Sezione, l’Elenco è articolato in categorie di specializzazione e in classi di importo.

Le categorie di opere generali specializzate e le classi di importo, sono quelle di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i., allegato “A”.

L’operatore economico indicherà, nella propria Domanda, a quale/i sezione/i – sottosezione/i, intende essere iscritto.

Requisiti

Gli operatori economici interessati, per ottenere l’iscrizione nell’Elenco, devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale prescritti per prestazioni di pari importo affidate con procedure ordinarie di scelta del contraente.

Per l’ammissione all’Elenco gli operatori economici devono dichiarare ai sensi del D.P.R. 445/2000:

- di essere iscritti al Registro delle Imprese presso le competenti Camere di Commercio, Industria Agricoltura e Artigianato (C.C.I.A.A.) per attività coerenti con quelle per le quali si presenta domanda di iscrizione;

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 né in ogni altra situazione che determini l’esclusione dalle gare di appalto e/o l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, nonché l’insussistenza della causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001, insussistenza di sanzioni interdittive e divieto di contrarre con la P.A. ai sensi del D.Lgs 231/2001;

- requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria attestati da idoneo certificato, in corso di validità, rilasciato dalle Società Organismi di Attestazione (SOA), pertinente per categoria e classifica di interesse;

- ottemperanza alla normativa che disciplina il diritto al lavoro dei disabili (L. 68/99) salvo il caso in cui non siano tenuti al rispetto di tale normativa;

- ottemperanza agli obblighi di sicurezza sul lavoro previsti dal D.Lgs. 81/2008;

- iscrizione alla white list al fine di comprovare la non sussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. In assenza di iscrizione, si provvederà a richiedere la comunicazione di cui all’art. 67 D.Lgs. n. 159/2011 alla Prefettura, ferma restando la sospensione della domanda di iscrizione fino all’acquisizione della stessa.

In caso di consorzio stabile, i requisiti di cui sopra devono essere posseduti dal consorzio e da ciascuna delle imprese consorziate designate.

L’elencazione dei requisiti di carattere soggettivo e/o oggettivo posseduti, di cui al comma 1, potrà essere oggetto di variazioni in aggiunta, modifica o sostituzione, in ottemperanza alle vigenti disposizioni normative pertinenti.

TUTTI I REQUISITIsopra elencati DEVONO ESSERE POSSEDUTI ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE E PERMANERE DURANTE TUTTO IL PERIODO DI PERMANENZA NEL RELATIVO ELENCO.

Per l’iscrizione all’Elenco nella Sezione I (per importo fino ad € 150.000), in caso di assenza di SOA, si richiede il possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico organizzativo ai sensi dell’art. 90 dPR 207/2010:

a) di aver eseguito direttamente lavori analoghi nel quinquennio antecedente la richiesta di iscrizione, per un valore, da indicare, non inferiore al 100% della classe di importo (intesa come valore massimo) per la quale si richiede l’iscrizione. I lavori da valutare sono quelli regolarmente eseguiti con buon esito, iniziati e ultimati entro il quinquennio antecedente la richiesta di iscrizione

Si precisa che per “lavori analoghi” si intendono quelli che rispettino un legame di coerenza tecnica tra la natura dei lavori eseguiti e quelli per i quali si chiede l’iscrizione.

La dichiarazione deve altresì contenere:

  • un elenco dei lavori eseguiti negli ultimi cinque anni; corredato di certificati di corretta esecuzione e buon esito dei lavori più importanti, e con specificazione della categoria di specializzazione dei lavori, tale da poter valutare l’attinenza alla categoria richiesta;

  • per ogni lavoro eseguito, l’indicazione del committente, il periodo di esecuzione e l’esatto importo del contratto per la categoria analoga a quella per la quale si richiede l’iscrizione.

Ai fini della dimostrazione del requisito, saranno presi in considerazione i lavori iniziati ed ultimati nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda, ovvero per quelli iniziati in epoca precedente, la sola parte di questi ultimata nel periodo stesso, ovvero, per quelli in corso di esecuzione, la sola parte effettuata al termine del periodo di riferimento.

Qualora i requisiti non raggiungano le soglie minime indicate al precedente punto, ma risultino comunque compatibili con l’attribuzione di una classe d’importo di rango inferiore rispetto a quella richiesta per la stessa categoria, l’Amministrazione provvederà direttamente all’attribuzione della classe di importo inferiore.

Per gli operatori economici che abbiano iniziato l'attività da meno di cinque anni, il suddetto requisito deve essere rapportato al periodo di effettiva attività.

b) di avere sostenuto un costo complessivo per il personale dipendente, composto da retribuzione, stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi di quiescenza, non inferiore al 15% dell'importo dei lavori effettivamente realizzati ed eseguiti nel quinquennio antecedente la data di presentazione della domanda di iscrizione all’Elenco; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a).

Per gli operatori economici che abbiano iniziato l'attività da meno di cinque anni, il suddetto requisito deve essere rapportato al periodo di effettiva attività.

In caso di verifiche a campione, il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente è documentato con il bilancio corredato dalla relativa nota di deposito e riclassificato in conformità delle direttive europee dai soggetti tenuti alla sua redazione, e dagli altri soggetti con idonea documentazione, nonché da una dichiarazione sulla consistenza dell'organico, distinto nelle varie qualifiche, da cui desumere la corrispondenza con il costo indicato nei bilanci e dai modelli riepilogativi annuali attestanti i versamenti effettuati all'INPS e all'INAIL ed alle casse edili, in ordine alle retribuzioni corrisposte ai dipendenti e ai relativi contributi.

Per le imprese artigiane la retribuzione del titolare si intende compresa nella percentuale minima necessaria.

Per le imprese individuali e per le società di persone il valore della retribuzione del titolare e dei soci è pari a cinque volte il valore della retribuzione convenzionale determinata ai fini della contribuzione INAIL;

c) di possedere una adeguata attrezzatura tecnica.

In caso di verifiche a campione, il possesso di adeguata attrezzatura tecnica è documentato attraverso la produzione di un elenco indicante l’attrezzatura tecnica posseduta: nello specifico la dotazione stabile di attrezzature, mezzi d'opera ed equipaggiamento tecnico riguardante esclusivamente il complesso di beni specificamente destinati alla esecuzione di lavori, in proprietà o in locazione finanziaria o in noleggio, dei quali sono fornite le essenziali indicazioni identificative.

Nel caso di imprese già in possesso dell’attestazione SOA relativa ai lavori per cui si richiede l’iscrizione, non è richiesta ulteriore dimostrazione circa il possesso dei requisiti.

Per l’iscrizione all’Elenco nella Sezione II (per importo pari o superiore a € 150.000), è necessaria la qualificazione SOA.

Ai sensi dell’art. 63, comma 1, dpr 207/2010 “… 1. Ai fini della qualificazione, […] le imprese devono possedere il sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ad esclusione delle classifiche I e II”.

Nei casi in cui chiedano l’iscrizione strutture costituite da più soggetti (Consorzio, Raggruppamenti temporanei di concorrenti o Gruppi) si precisa che il rappresentante del Consorzio/Raggruppamento/Gruppo dovrà dichiarare:

- la forma in cui è costituito il Consorzio (art. 45 comma 1 lettera b) ovvero lettera c) del D.lgs. 50/2016) o il Raggruppamento/Gruppo;

- quali società costituiscono il Consorzio / Raggruppamento / Gruppo.

Relativamente alle forme di partecipazione associata, inoltre, i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale, nonché i requisiti relativi alle modalità di partecipazione dovranno essere posseduti da tutti i soggetti associati (per ciascuno di essi quindi devono essere prodotte le dichiarazioni previste).

In ordine alle capacità economico finanziarie e tecnico professionali i requisiti richiesti devono essere posseduti dal Consorzio / Raggruppamento / Gruppo, nel suo complesso, e nello specifico, in riferimento a quanto disposto dell’Art. 92 DPR 207/2010.

 

Articolo III.

CRITERIO DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA. ROTAZIONE. Utilizzo DELL’ELENCO da parte del singolo Ente aderente alla SUA.

 

CRITERIO DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA.

L’affidamento e l’esecuzione di lavori, secondo le procedure semplificate di cui all’articolo 36 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., ivi compreso l’affidamento diretto, avvengono nel rispetto dei principi enunciati dagli articoli 30, comma 1, (economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione), 34 (criteri di sostenibilità energetica e ambientale) e 42 (prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse) del Codice stesso.

Tutti gli atti della procedura sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dall’articolo 29 del Codice.

L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l’indicazione dei soggetti che hanno effettivamente proposto offerte e di quelli invitati (articolo 36, comma 2, lettere a) b) c) e c-bis) del Codice.

L’aggiudicazione degli appalti avverrà:

- nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e rotazione degli inviti e degli affidamenti, oltre che di divieto di cumulo degli stessi;

- a seguito di verifica circa il possesso dei requisiti di partecipazione alle pubbliche gare.

La stazione appaltante seleziona, in modo non discriminatorio e nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione gli operatori da invitare, in numero proporzionato all’importo e alla rilevanza del contratto e, sulla base delle categorie di lavorazione oggetto dell’appalto, in riferimento alla disciplina vigente ed applicabile al momento dell’indizione della procedura. La selezione avvienedalla sezione corrispondente alla categoria del lavoro da affidare tramite estrazione a sorte.

Affinché un operatore economico sia qualificato per le procedure di importo pari o superiore ad € 150.000,00 deve essere in possesso di attestazione SOA per la categoria e la classifica almeno pari a quella prevista per i lavori da affidare, mentre per procedure di importo inferiore ad € 150.000,00 deve aver eseguito lavori analoghi per importo almeno pari a quello dei lavori da affidare o possedere attestazione SOA per la categoria richiesta.

La selezione degli operatori economici sarà svolta mediante sorteggio eseguito, utilizzando idoneo sistema di selezione automatico e casuale (si utilizzerà uno dei sistemi disponibili a tal fine in rete), affinché le relative operazioni siano tracciate dal software di gestione e consultabili, per un certo lasso temporale, dal soggetto interessato iscritto in elenco che ne chiedesse l’accesso.

La stazione appaltante renderà tempestivamente noto, con avviso sul profilo di committente, la data e il luogo di espletamento del sorteggio, adottando gli opportuni accorgimenti affinché i nominativi degli operatori economici selezionatinon vengano resi noti, né siano accessibili, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, in ossequio alla disposizione in materia di differimento del diritto di accesso di cui all’art. 53, comma 2, lett. b), del Codice.

A seguito dell’entrata in vigore della previsione dell’art. 40, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. secondo la quale “le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito delle procedure di cui al predetto Codice svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici, le gare indette a partire da tale data debbono svolgersi con modalità telematica”, la SUA – Provincia di Pistoiautilizza la piattaforma telematica “STARTmessa a disposizione dalla Regione Toscana accessibile da apposito link https://start.toscana.it/e regolamentata dal D.P.G.R. 24 dicembre 2009, n. 79/R “Regolamento per l'attuazione delle procedure telematiche per l’affidamento di forniture, servizi e lavori, di cui al Capo VI della Legge Regionale 13 luglio 2007, n.38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro)” e dalle “Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – START” approvate con decreto dirigenziale n. 3631/2015 e consultabili all’indirizzo internet:https://start.toscana.itnella sezione Normativa.

Per quanto sopra, l'invio della richiesta d'offerta, in caso di affidamento diretto, o della lettera d'invito, in caso di procedura negoziata, saranno effettuati esclusivamente attraverso la piattaforma telematica regionale START, conseguentemente gli operatori economici che al momento di tali operazioni, per qualsiasi ragione, non siano qualificati sulla piattaforma, non verranno considerati.

La mancata registrazione alla piattaforma telematica START comporta l’impossibilità di ricevere gli inviti conseguenti all’iscrizione nell’elenco degli operatori economici, parimenti la sola registrazione alla piattaforma telematica START non comporta l’iscrizione nell’elenco degli operatori economici.

Le Imprese iscritte o che si iscrivono nell’Elenco di cui all’oggetto, al fine di poter partecipare a procedure negoziate o ricevere la richiesta di un affidamento diretto, ove previsto dal Codice, dovranno pertanto registrarsi alla predetta piattaforma START con le modalità indicate nelle norme tecniche di utilizzo che si trovano sulla homepage della stessa.

La registrazione alla piattaforma telematica START non sostituisce l’iscrizione nell’Elenco, ma è adempimento aggiuntivo volto esclusivamente a consentire lo svolgimento delle gare in modalità telematica come previsto dalla legge.

Si raccomanda la registrazione di tutte le imprese anche nel caso di operatori economici raggruppati.

Per la partecipazione alle procedure telematiche l’operatore economico dovrà essere in possesso di una firma digitale, con certificato in corso di validità, di una casella di posta elettronica certificata, di marca temporale ove previsto.

Rotazione

In ragione dell’espressa previsione dell’art. 36, comma 2 D.lgs. 50/2016 s.m.i., la stazione appaltante è tenuta al rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, favorendo la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei, evitando il consolidarsi di rapporti esclusivi con determinati operatori economici.

Nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, in conformità alle indicazioni impartite dell’ANAC con le linee guida n. 4, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6., sia il contraente uscente che gli operatori economici invitati non affidataricon riferimento all’affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratti, nei casi in cui i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto una commessa rientrante nella stessa categoria di opere, non potranno essere ammessi al sorteggio per l’affidamento successivo inerente la medesima categoria di lavoro, salvo il caso in cui non sia presente in elenco un numero di operatori sufficiente.

È facoltà del RUP non escludere l’aggiudicatario uscente e/o gli invitati non aggiudicatari della precedente procedura dal successivo sorteggio, purché tale decisione sia adeguatamente motivata nell’atto di avvio della procedura.

La rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici, ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione.

La stazione appaltante inviterà tutti gli iscritti nella categoria d’interesse, senza procedere al sorteggio, quando il numero degli operatori iscritti sia inferiore al numero minimo richiesto dalla vigente normativa, FERMO RESTANDO IL NUMERO MINIMO DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE PREVISTO DALLA richiamata NORMATIVA.

In caso di R.T.I., o Consorzi il principio di rotazione si applicherà per ciascun componente dello stesso.

La rotazione degli inviti e degli affidamenti così come sopra RAPPRESENTata, verrà applicata come in appresso:

1. distintamente per ogni singolo Ente aderente alla SUA e/o Servizio dell’Ente Provincia di Pistoia.

2. distintamente per importi in relazione alle classi di importo stabilite dalla normativa vigente E DI CUI AL DPR 207/2010.

Qualora la stazione appaltante decida di affidare l’esecuzione di lavori pubblici mediante altro tipo di procedura di scelta del contraente prevista dal Codice, gli iscritti nell’elenco non potranno vantare alcun diritto né avere alcuna pretesa per il mancato utilizzo dell’Elenco.

Utilizzo dell’Elenco da parte del singolo Ente aderente alla SUA per l’espletamento delle procedure in autonomia.

Per le procedure di competenza del singolo Ente aderente alla SUA i sorteggi saranno gestiti in via autonoma e il criterio della rotazione sarà applicato in modo indipendente rispetto alle procedure attivate dalla SUA e/o dagli altri Enti aderenti. In altri termini non si ricorrerà all’esclusione dal sorteggio dell’aggiudicatario e degli invitati della precedente procedura di gara di lavori intervenuta nella stessa categoria nel caso in cui la successiva gara sia indetta da soggetto diverso rispetto al precedente.

 

Articolo IV.

GESTIONE ELENCO

 

La gestione dell’Elenco degli operatori avverrà secondo la presente disciplina e con le modalità della “Procedura operativa per la gestione Elenco degli operatori” (Allegato 1).

La procedura di cui al comma precedente descrive responsabilità e flussi di attività connessi all’accertamento e verifica di ammissibilità della domanda e sussistenza dei requisiti necessari all’iscrizione, nonché quelli relativi alla verifica della permanenza dei requisiti richiesti affinché venga mantenuta la regolare iscrizione ovvero venga disposta la cancellazione dall’Elenco.

 

Articolo V.

FORMAZIONE DELL’ELENCO

 

Il Funzionario P.O. del Servizio SUA curerà l’istruttoria delle domande e predisporrà l’elenco secondo l’ordine alfabetico dei candidati ammessi; l’elenco sarà approvato con Determinazione del Dirigente del Servizio SUA. Lo stesso iter sarà seguito per i successivi aggiornamenti.

 

Articolo VI.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

 

In conformità al GDPR (General Data Protection Regulation) 2016/679 ed alla normativa nazionale vigente in materia, si rammenta che il trattamento dei dati e delle informazioni che verranno comunicate sarà effettuato solamente per le finalità strettamente connesse alla gestione dell’elenco operatori economici.

I dati saranno trattati in modo lecito, secondo correttezza e con la massima riservatezza, e saranno registrati e conservati in archivi informatici e cartacei nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla Legge.

L'operatore economico iscritto ha diritto, in qualsiasi momento, di consultare o far modificare tali dati, qualora dovesse riscontrare errori e/o variazioni.

Contitolari del trattamento sono la Sua – Provincia di Pistoia e gli Enti aderenti.

Con l'iscrizione all’elenco l’operatore economico esprime, pertanto, il proprio consenso al predetto trattamento.

 

Articolo VII.

RINVIO

 

Per quanto non qui previsto trovano applicazione le disposizioni di leggi e di regolamenti vigenti in materia.

 

Articolo VIII.

FORME DI PUBBLICITÀ

 

L'elenco degli operatori economici, costituito a seguito di Avviso, è reso pubblico mediante pubblicazione sul profilo del committente nella sezione “amministrazione trasparente” sotto la sezione “Appalti incarichi e altri Bandi”, sul sito della Provincia di Pistoia.

 

Allegati:

Allegato 1- Procedura operativa per la gestione Elenco degli operatori.

Allegato 2- Tabella categorie per sezioni

 

 

Allegato n.1

PROCEDURA OPERATIVA PER LA GESTIONE ELENCO OPERATORI ECONOMICI

Oggetto e finalità:

La presente procedura descrive responsabilità e flussi di attività connessi all’accertamento e verifica di ammissibilità della domanda di iscrizione, la sussistenza dei requisiti necessari, nonché alla verifica della permanenza dei requisiti richiesti affinché venga mantenuta la regolare iscrizione all’Elenco ovvero ne venga disposta la cancellazione.

La presente procedura intende perseguire le due seguenti finalità:

1. descrivere in dettaglio, tutte le fasi che il Responsabile del procedimento porrà in essere per l’istituzione e la successiva tenuta dell’Elenco Operatori Economici;

2. fornire una guida pratica per l’operatore economico in cui sono indicate le modalità operative necessarie per conseguire e mantenere l’iscrizione all’Elenco.

 

PRESENTAZIONE E GESTIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE

Per essere iscritti all’Elenco Operatori Economici è necessario essere in possesso dei requisiti necessari per l'affidamento di contratti pubblici secondo la normativa vigente (D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. in particolare artt. 45, 47, 48, 80, 83 e 84) ed allegare alla domanda di iscrizione i seguenti documenti:

1. Certificato di iscrizione al registro delle imprese della C.C.I.A.A. con data non anteriore a sei mesi dalla data di presentazione della domanda di iscrizione, attestante l’attività specifica per la quale l’operatore economico richiede l’iscrizione, il nominativo o i nominativi delle persone legalmente autorizzate a rappresentarlo ed impegnarlo nonché l’ubicazione della sua sede legale e delle sue unità produttive;

2. Copia fotostatica del documento di riconoscimento in corso di validità del Legale Rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri di firma;

3. Eventuale attestazione di qualificazione SOA relativa ai lavori per i quali si chiede l’iscrizione e/o documenti a comprova dei requisiti ex art. 90 DPR 207/2010;

4. Eventuale Certificazione UNI EN ISO 9001 (per qualificazioni SOA in classifiche maggiori alla II) in corso di validità.

5. Eventuale iscrizione alla White List.

L’operatore economico deve:

1) compilare in ogni parte della domanda di iscrizione esclusivamente secondo lo schema tipo di cui al All. A (Domanda di iscrizione) al Bando ed allegare la documentazione richiesta.

La domanda di iscrizione, dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante ovvero da altro soggetto dotato dei poteri di firma.

La documentazione allegata dovrà essere in corso di validità, in originale ovvero in copia ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni.

Avvertenza: Ai fini dell’inserimento nell’Elenco non saranno considerate ammissibili le domande con dichiarazioni parziali ovvero mancanti in tutto o in parte degli allegati.

2) inviare la domanda di iscrizione di cui al punto 1), alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Pistoia, ESCLUSIVAMENTE, mediante la piattaforma START della Regione Toscana www.start.toscana.it

 

Il Responsabile del competente ufficio della Stazione Appaltante o suo delegato:

Cura la ricezione delle domande ed effettua un primo esame verificando la sussistenza dei requisiti formali (rispetto del termine di presentazione, sottoscrizione della domanda a cura del Legale Rappresentante ovvero da altro soggetto dotato dei poteri di firma), nonché la completezza delle dichiarazioni e la consistenza degli allegati rispetto a quanto dichiarato nella domanda di iscrizione.

Il Responsabile del servizio competente informa l’operatore economico circa le eventuali carenze di dichiarazioni o di documentazione con apposita comunicazione che verrà inviata esclusivamente al recapito di posta elettronica certificata PEC indicato dall’operatore economico in sede di domanda di iscrizione.

 

Esame di ammissibilità:

L’esame di ammissibilità consiste in appositi controlli che il Responsabile del servizio competente effettua circa le dichiarazioni rese nella domanda di iscrizione all’Elenco dall’operatore economico.

I controlli comportano, tra l’altro, le seguenti attività:

verifica della sussistenza dei requisiti necessari ai soggetti cui possono essere affidati i contratti pubblici secondo:

a) la normativa vigente (D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. in particolare artt. 80, 83 e 84);

b) le disposizioni regolamentari e gli atti di organizzazione della Provincia di Pistoia;

c) quanto disposto dall'Avviso pubblico e dal presente Regolamento per l’istituzione dell’Elenco Operatori Economici;

d) iscrizione alla White list

- verifica dell’attinenza della Sezione e della categoria per la quale è richiesta l’iscrizione all’Elenco con le attività proprie dell’operatore economico secondo le risultanze del certificato di iscrizione alla CCIAA, dalle certificazioni SOA, dalla documentazione a comprova dei requisiti ex art. 90 DPR 207/2010, ovvero con le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Avvertenza: Il Responsabile del servizio competente potrà attivare a proprio insindacabile giudizio tutti i controlli ritenuti necessari ai fini di determinare l’ammissibilità o meno degli operatori economici all’Elenco.

 

ESITO DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ELENCO

Operatore economico:

Avvertenza: L’operatore economico non dovrà compiere altre attività(se non quelle richieste per il mantenimento della propria iscrizione secondo le disposizioni di cui all’avviso Elenco Operatori Economici e quelle eventualmenterichieste dalla Stazione Appaltante).

 

Il Responsabile del competente ufficio della Stazione Appaltante o suo delegato:

A seguito dell’ammissione delle domande di iscrizione, aggiorna l’Elenco Operatori Economici secondo quanto disposto dall'Avviso pubblico.

 

VARIAZIONI E AGGIORNAMENTO ELENCO

Operatore economico:

Ogni qualvolta si verifichino variazioni rispetto alle dichiarazioni già rese alla SUA, ovvero relative alla documentazione fornita in sede di prima richiesta di iscrizione all’Elenco Operatori Economici, l’operatore economico deve comunicarlo tempestivamente, e comunque non oltre il trentesimo giorno da quando le stesse sono intervenute, esclusivamente alla Stazione Appaltante secondo il modello All. B (Comunicazione di variazione) via PEC all’indirizzo provincia.pistoia@postacert.toscana.it

 

CANCELLAZIONE DALL’ELENCO

Operatore economico:

L’operatore economico che ha conseguito l’iscrizione all’Elenco Operatori Economici può in qualsiasi momento chiedere alla Stazione Appaltante di essere cancellato dall’Elenco medesimo. La richiesta di cancellazione deve essere formulata per iscritto dal Legale Rappresentante o da altro soggetto munito dei poteri di firma.

Avvertenza: La documentazione già presentata non verrà restituita, neppure su richiesta.

 

Responsabile del competente ufficio della Stazione Appaltante:

Il Responsabile del servizio competente dispone la cancellazione dall’Elenco Operatori Economici di quegli operatori economici che non osserveranno le disposizioni del presente regolamento.

Più precisamente verrà disposta la cancellazione e la conseguente esclusione dall’Elenco nei seguenti casi:

  1. Perdita di uno o più requisiti sia di ordine generale che di ordine speciale comunicata dall’operatore economico o verificate in caso di successivi controlli dalla SUA;

  2. Mancata partecipazione, senza validi motivi e senza motivata giustificazione, per tre volte consecutive alle gare a seguito di invito alla partecipazione alle procedure di affidamento di lavori;

  3. Cessazione di attività, procedura di liquidazione, di fallimento o concorsuale di altro tipo che impedisca la continuità aziendale;

  4. Accertata negligenza o irregolarità nella esecuzione dei lavori affidati dalla SUA o da uno degli Enti aderenti.

Dell’avvenuta cancellazione sarà data comunicazione motivata all’operatore economico.


 

Tutti gli atti relativi alla procedura di costituzione dell'Elenco, saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente” con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’articolo 120 del codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali.

 

 

 

Allegato 2

ELENCO OPERATORI ECONOMICI: TABELLA PER SEZIONI

Sezione I: Esecutori di lavori DI IMPORTO inferiore alla soglia degli euro 150.000,00 senza qualificazione obbligatoria

Requisiti ai sensi dell'Art. 90 del D.P.R. 207/2010

Sezione II: Esecutori di lavori di importo pari o superiore alla soglia degli euro 150.000,00 con qualificazione obbligatoria

 

CATEGORIE DI OPERE GENERALI

OG 1: EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI

OG 2: RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI SOTTOPOSTI A TUTELA AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BENI CULTURALI E AMBIENTALI

OG 3: STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, LINEE TRANVIARIE, METROPOLITANE, FUNICOLARI, E PISTE AEROPORTUALI, E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI

OG 4: OPERE D’ARTE NEL SOTTOSUOLO

OG 5: DIGHE

OG 6: ACQUEDOTTI, GASDOTTI, OLEODOTTI, OPERE DI IRRIGAZIONE E DI EVACUAZIONE

OG 7: OPERE MARITTIME E LAVORI DI DRAGAGGIO

OG 8: OPERE FLUVIALI, DI DIFESA, DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI BONIFICA

OG 9: IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA

OG 10: IMPIANTI PER LA TRASFORMAZIONE ALTA/MEDIA TENSIONE E PER LA DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA IN CORRENTE ALTERNATA E CONTINUA ED IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE

OG 11: IMPIANTI TECNOLOGICI

OG 12: OPERE ED IMPIANTI DI BONIFICA E PROTEZIONE AMBIENTALE

OG 13: OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA

 

CATEGORIE DI OPERE SPECIALIZZATE

OS 1: LAVORI IN TERRA

OS 2-A: SUPERFICI DECORATE DI BENI IMMOBILI DEL PATRIMONIO CULTURALE E BENI CULTURALI MOBILI DI INTERESSE STORICO, ARTISTICO, ARCHEOLOGICO ED ETNOANTROPOLOGICO

OS 2- B: BENI CULTURALI MOBILI DI INTERESSE ARCHIVISTICO E LIBRARIO

OS 3: IMPIANTI IDRICO-SANITARIO, CUCINE, LAVANDERIE

OS 4: IMPIANTI ELETTROMECCANICI TRASPORTATORI

OS 5: IMPIANTI PNEUMATICI E ANTINTRUSIONE

OS 6: FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI LIGNEI, PLASTICI, METALLICI E VETROSI

OS 7: FINITURE DI OPERE GENERALI DI NATURA EDILE E TECNICA

OS 8: OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE

OS 9: IMPIANTI PER LA SEGNALETICA LUMINOSA E LA SICUREZZA DEL TRAFFICO

OS 10: SEGNALETICA STRADALE NON LUMINOSA

OS 11: APPARECCHIATURE STRUTTURALI SPECIALI

OS 12-A: BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA

OS 12-B: BARRIERE PARAMASSI, FERMANEVE E SIMILI

OS 13: STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO

OS 14: IMPIANTI DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI

OS 15: PULIZIA DI ACQUE MARINE, LACUSTRI, FLUVIALI

OS 16: IMPIANTI PER CENTRALI DI PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA

OS 17: LINEE TELEFONICHE ED IMPIANTI DI TELEFONIA

OS 18-A: COMPONENTI STRUTTURALI IN ACCIAIO

OS 18-B: COMPONENTI PER FACCIATE CONTINUE

OS 19: IMPIANTI DI RETI DI TELECOMUNICAZIONE E DI TRASMISSIONE DATI

OS 20-A: RILEVAMENTI TOPOGRAFICI

OS 20-B: INDAGINI GEOGNOSTICHE

OS 21: OPERE STRUTTURALI SPECIALI

OS 22: IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE E DEPURAZIONE

OS 23: DEMOLIZIONE DI OPERE

OS 24: VERDE E ARREDO URBANO

OS 25: SCAVI ARCHEOLOGICI

OS 26: PAVIMENTAZIONI E SOVRASTRUTTURE SPECIALI

OS 27: IMPIANTI PER LA TRAZIONE ELETTRICA

OS 28: IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO

OS 29: ARMAMENTO FERROVIARIO

OS 30: IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI, E TELEVISIVI

OS 31: IMPIANTI PER LA MOBILITA’ SOSPESA

OS 32: STRUTTURE IN LEGNO

OS 33: COPERTURE SPECIALI

OS 34: SISTEMI ANTIRUMORE PER INFRASTRUTTURE DIMOBILITA’

OS 35: INTERVENTI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE.

 

Classifiche per attestazione SOA

258.000,00

per importi fino a 258.000,00 + il 20% (309.600,00)

II°

516.000,00

per importi fino a 516.000,00 + il 20% (619.200.00)

III°

1.033.000,00

per importi fino a 1.033.000.00 + il 20% (1.239.600.00)

III° bis

1.500.000,00

per importi fino a 1.500.000,00 + il 20% (1.800.000,00)

IV°

2.582.000,00

per importi fino a 2.582.000,00 + il 20% (3.098.400,00)

IV° bis

3.500.000,00

per importi fino a 3.500.000,00 + il 20% (4.200.000,00)

5.165.000,00

per importi fino a 5.165.000,00 + il 20% (6.198.000,00)

VI°

10.329.000,00

per importi fino a 10.329.000,00 + il 20% (12.394.800,00)

VII°

15.494.000,00

per importi fino a 15.494.000,00 + il 20% (18.592.000,00)

VIII°

illimitata

Illimitata, per importi oltre 15.494.000 - L'importo della classifica VIII, ai fini del rispetto dei requisiti di qualificazione è convenzionalmente stabilito pari a euro 20.658.000.

 

 

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