Regolamento per la concessione del Patrocinio e l'uso dello Stemma della Provincia di Pistoia

Ultimo aggiornamento:27 Marzo, 2019

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(Approvato con Delibera CP n. 75 del 28/12/2018)

Art. 1: DEFINIZIONE
1. Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione del patrocinio da parte della Provincia di Pistoia e per l'uso dello stemma nella promozione delle iniziative patrocinate;
2. Il patrocinio rappresenta la manifestazione di apprezzamento e di adesione morale da parte della Provincia ad una singola iniziativa ritenuta meritevole, promossa e/o organizzata da enti, associazioni, organizzazioni
pubbliche e private, soggetti privati, con carattere di valore sociale, culturale, educativo, economico, scientifico, sportivo, ambientale, morale, celebrativo, istituzionale, di valorizzazione territoriale e turistica e costituire interesse diffuso per la collettività amministrata;
3. Il conferimento del patrocinio della Provincia di Pistoia comporta per il beneficiario l'obbligo di riportare su tutte le forme di pubblicizzazione dell'iniziativa patrocinata lo stemma e la dicitura “con il patrocinio della
Provincia di Pistoia”.

Art. 2:COMPETENZA
1. Il patrocinio è un atto autonomo rispetto ad altre forme di intervento provinciale, quali concessioni di sale, di strutture, di contributi, e la sua concessione è riservata alla competenza esclusiva del Presidente della
Provincia che interviene con apposito decreto.

Art. 3: AMBITI
1. Il patrocinio è accordato dal Presidente della Provincia a:
• a) eventi quali: iniziative, manifestazioni, spettacoli, mostre, convegni, congressi, incontri;
• b) pubblicazioni a stampa di ambito locale e/o di autori locali;
• c) prodotti multimediali e telematici;
• d) corsi, seminari, workshop e altre iniziative similari aperte al pubblico, con carattere divulgativo ed esplicite finalità socioculturali.
2. Il patrocinio è concesso in via eccezionale anche per iniziative che si svolgono al di fuori del territorio provinciale purché presentino un contenuto o degli obiettivi di interesse per la Provincia di Pistoia.

Art. 4: CRITERI DI CONCESSIONE DEL PATROCINIO
1. Il patrocinio è concesso alla singola iniziativa, non si estende a iniziative analoghe o affini, né ad iniziative dello stesso soggetto richiedente, per le quali va presentata una nuova richiesta.
2. L'iniziativa non deve essere in contrasto con le finalità istituzionali della Provincia.

Art. 5: SOGGETTI CHE POSSONO RICHIEDERE IL PATROCINIO
1. Possono richiedere il patrocinio enti, associazioni, comitati, fondazioni, organizzazioni, soggetti pubblici e privati che abbiano sede nel territorio della provincia o che comunque svolgano l'iniziativa patrocinata nel
territorio provinciale.
2. Per iniziative richieste da enti o associazioni esterne al territorio provinciale, o che si svolgano all'esterno del territorio provinciale, il patrocinio può essere concesso quando le iniziative abbiano rilevanza per la
provincia o ne promuovano l'immagine, il prestigio, la cultura, la storia, le arti, le tradizioni e il territorio. 

Art. 6: ESCLUSIONI
1. L'Amministrazione provinciale non concede patrocini a:
a) iniziative con scopi meramente lucrativi o commerciali;
b) eventi promossi da partiti, sindacati, movimenti politici o soggetti ad essi riconducibili.

Art. 7: PATROCINIO NON ONEROSO E ONEROSO
1. Il patrocinio può essere non oneroso o oneroso.
2. Il patrocinio è non oneroso se si intende riferito solamente all’utilizzo dello stemma nelle forme di pubblicizzazione dell'iniziativa patrocinata e all'uso del servizio e dei canali di comunicazione istituzionali (sito
internet, presentazione pubblica).
3. La concessione del patrocinio non oneroso non dà diritto a esoneri e/o riduzioni di canoni di concessione per l'uso di spazi di proprietà dell'Amministrazione o per altri servizi resi dall'Amministrazione.
4. Il patrocinio è oneroso quando comporta, oltre all'uso dello stemma e degli strumenti di comunicazione, benefici economici e/o la fornitura di beni o servizi e quando specifici regolamenti provinciali contemplino agevolazioni tariffarie o di tasse provinciali.
5. Il provvedimento di concessione del patrocinio dovrà espressamente indicare le eventuali agevolazioni regolamentari che spettano al beneficiario, che dovrà richiederle ai competenti servizi della Provincia.

Art. 8: MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
1. La richiesta di patrocinio da presentarsi prioritariamente utilizzando la procedura online e, in mancanza, l'inoltro su apposita modulistica cartacea, sottoscritta dal legale rappresentante, deve essere indirizzata al Presidente della Provincia almeno 15 giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa.
La stessa deve contenere i seguenti dati:
a) estremi identificativi del soggetto richiedente;
b) generalità, residenza, numero codice fiscale o partita IVA recapito telefonico del Presidente o del legale rappresentante; ovvero: generalità, residenza, numero codice fiscale o partita iva e recapito telefonico del privato cittadino, promotore/responsabile dell’iniziativa;
c) relazione che illustri l’iniziativa e fornisca gli elementi necessari per la corretta valutazione della richiesta. La domanda deve essere corredata dalla copia di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità.
2. L'Ufficio di Presidenza curerà l'istruttoria per la concessione del patrocinio, che sarà formalizzato con decreto del Presidente.
3. La concessione del patrocinio della Provincia non sostituisce eventuali autorizzazioni, concessioni o nulla osta per la realizzazione della manifestazione da parte di altri uffici della Provincia.

Art. 9: USO DELLO STEMMA PER LE INIZIATIVE PATROCINATE
1. Il conferimento del patrocinio vincola il soggetto beneficiario a citare il riconoscimento in tutte le forme di promozione e diffusione dell'iniziativa patrocinata con lo stemma della Provincia e con la dicitura “con il patrocinio della Provincia di Pistoia”.
2. Lo stemma sarà fornito al richiedente dall'Ufficio di Presidenza.
3. Lo stemma dovrà essere apposto sul materiale promozionale e documentale in adeguata evidenza e con pari rilievo rispetto ad altri stemmi di altri enti pubblici patrocinatori dell'iniziativa e nel giusto ordine di
precedenza nel caso di presenza di più stemmi istituzionali.

Art. 10: OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO
1. Il conferimento del patrocinio comporta l'assunzione da parte del beneficiario dei seguenti obblighi:
• a) rendere adeguatamente visibile lo stemma della Provincia di Pistoia da apporre su tutti gli strumenti di comunicazione e promozione dell’iniziativa per la quale viene concesso talericonoscimento, premettendo la dizione “con il patrocinio della Provincia di Pistoia”;
• b) utilizzare lo stemma in modo da non offendere il decoro dell’istituzione provinciale, posizionandolo in modo distinto da eventuali loghi privati, nello spazio dedicato a patrocini istituzionali e nel giusto ordine;
• c) non sono ammesse modifiche allo stemma; lo stemma infatti deve essere utilizzato nella sua interezza, non deve contenere scritte aggiuntive oltre a quelle già previste, non deve essere pubblicizzato utilizzando colori diversi da quelli originali.
2. Il beneficiario è tenuto a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dell'iniziativa rispetto al programma inviato.

Art. 11: RESPONSABILITA'
1. La concessione del patrocinio non coinvolge la Provincia in alcuna forma di responsabilità della manifestazione patrocinata, né nei riguardi degli organizzatori, né nei riguardi del pubblico, né nei confronti di terzi.
Art. 12: STRUMENTI DI COMUNICAZIONE
1. Il beneficiario del patrocinio può richiedere di utilizzare il servizio di comunicazione dell'Ente per la promozione dell'iniziativa o della manifestazione patrocinata, secondo le modalità stabilite dall'Ufficio.

Art. 13: REGISTRO DEI PATROCINI
1. L'Ufficio di Presidenza della Provincia, a far data dall'entrata in vigore del presente Regolamento, terrà il registro dei patrocini, sul quale saranno annotati i soggetti beneficiari e i riconoscimenti accordati.

Art. 14: UFFICIO COMPETENTE
1. L'Ufficio competente all'istruttoria è l'Ufficio di Presidenza. L'ufficio verifica la completezza e la correttezza delle istanze e provvede, là dove si rendano necessarie, ad acquisire integrazioni e/o correzioni, dando al richiedente un termine di 15 giorni per provvedere, pena la decadenza della domanda.
2. L'esito della domanda di patrocinio è comunicato al richiedente entro 15 giorni dal ricevimento della domanda con nota del Presidente.
3. L'Ufficio competente, dopo l'opportuna verifica di congruità, provvede ad autorizzare, in forma scritta, il materiale promozionale e documentale da diffondere.
4. A conclusione del procedimento l'ufficio competente inoltra al soggetto beneficiario informativa dell'avvenuta pubblicazione dell'atto.

Art. 15: REVOCA DEL PATROCINIO
1. L'Ente, con atto motivato, può revocare il patrocinio concesso ad un'iniziativa quando gli strumenti comunicativi utilizzati o le modalità di svolgimento dell'iniziativa incidano negativamente sull'immagine della Provincia.

Art. 16: ENTRATA IN VIGORE
Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Pretorio on line.

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