Statuto della Provincia di Pistoia

Ultimo aggiornamento:5 Aprile, 2018

Argomenti

(Adottato dall’Assemblea dei Sindaci della Provincia di Pistoia con Deliberazione n. 7 del 15.5.2015)

PARTE PRIMA
PRINCIPI GENERALI

TITOLO PRIMO - Elementi costitutivi

Art. 1 - La Comunità provinciale

  1. La Comunità provinciale pistoiese, costituzionalmente riconosciuta e democraticamente rappresentata, esercita la propria autonomia nell'ambito dei principi fissati da leggi generali della Repubblica e nei limiti dello Statuto.
  2.  La Comunità, nello spirito di un ordine internazionale orientato al superamento delle divisioni etniche, razziali, ideologiche e religiose e alla autodeterminazione dei popoli, riconosce nella pace un diritto fondamentale delle persone e dei popoli.

Art. 2 - La Provincia di Pistoia

  1. La Provincia di Pistoia, ente territoriale di area vasta rappresenta la Comunità provinciale, ne cura gli interessi, ne promuove e ne coordina lo sviluppo.
  2. Ispira la propria azione ai valori della libertà, dell'uguaglianza, della solidarietà.
  3. Garantisce pari dignità e pari opportunità alle persone, indipendentemente dal sesso, dalla razza, dalla lingua, dalla religione, dalle opinioni e dalle condizioni personali e sociali.
  4. Tutela, nell'ambito dei propri poteri, il diritto alla vita, alla libertà, alla giustizia, alla sicurezza delle persone, favorendo il pieno riconoscimento di tutti gli altri diritti proclamati universalmente.
  5. Promuove il diritto, costituzionalmente garantito, all'istruzione, al lavoro, alla salute, alla qualità della vita.
  6. Assicura condizioni di pari opportunità tra uomo e donna, promuovendo la presenza di entrambi i sessi negli organi collegiali.
  7. Valorizza le risorse del proprio territorio, assumendo, come elementi fondamentali della propria attività, nell'ambito di un sistema di sviluppo sostenibile, la difesa del suolo, la tutela delle risorse naturali e paesaggistiche, la salvaguardia del patrimonio storico e culturale.

Art. 3 - Rapporti con altri popoli

  1. La Provincia, nei limiti delle proprie finalità istituzionali, promuove rapporti con organismi ed enti locali di altri paesi, al fine di favorire forme di collaborazione, amicizia e solidarietà fra i popoli.
  2. Tutela i diritti degli emigrati dalla Comunità provinciale e promuove l'accoglienza e l'ordinato inserimento degli immigrati nel proprio territorio.

Art. 4 - Il territorio e la popolazione

  1. Il territorio della Comunità provinciale è costituito dai comuni di Abetone, Agliana, Buggiano, Chiesina Uzzanese, Cutigliano, Lamporecchio, Larciano, Marliana, Massa e Cozzile, Monsummano Terme, Montale,  Montecatini Terme, Pescia, Pieve a Nievole, Pistoia, Piteglio, Ponte Buggianese, Quarrata, Sambuca Pistoiese, San Marcello Pistoiese, Serravalle Pistoiese, Uzzano.
  2. La popolazione è quella residente nel territorio della Comunità; sono equiparati ai cittadini residenti, nell'ambito della legge, coloro che vi operano o vi soggiornano stabilmente, qualunque ne sia la cittadinanza.

Art. 5 - Sede e stemma della Provincia

  1. La Provincia ha per capoluogo la Città di Pistoia ed ivi si riuniscono, di norma, i suoi organi. Gli uffici provinciali possono avere sede anche fuori del capoluogo.
  2. La Provincia ha il diritto esclusivo di utilizzare, nel gonfalone, nel sigillo e negli atti, il proprio stemma. Può autorizzarne l'uso per fini non istituzionali, nelle forme stabilite dal regolamento.
  3. La modificazione dello stemma, fatte salve le approvazioni previste dalla legge, comporta il procedimento previsto per le revisioni statutarie.

TITOLO SECONDO - Attribuzioni della Provincia
Sezione I - Funzioni e rapporti istituzionali

Art. 6 - Funzioni

  1. La Provincia è titolare di funzioni proprie e di quelle conferite con legge dello Stato o della Regione, secondo il principio di sussidiarietà.
  2. Spettano alla Provincia, nell'ambito delle competenze stabilite dalla legge, le funzioni amministrative che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale.
  3. La Provincia propone, promuove e coordina, in collaborazione con i comuni, lo svolgimento di attività e la realizzazione di opere di rilevante interesse provinciale.

Art. 7 - Rapporti con i comuni e con altri enti

  1. La Provincia assume, a fondamento della propria attività, il principio della collaborazione con i comuni e con le loro forme associative.
  2. A tale scopo, la Provincia garantisce ai comuni:
    a) la consultazione, nella fase di elaborazione, degli atti di programmazione e di pianificazione;
    b) la promozione, l'organizzazione e il coordinamento di conferenze permanenti riguardanti aree sovracomunali;
    c) il sostegno alle unioni di comuni, costituite per l'esercizio associato delle funzioni.
  3. Ogni Comune può presentare alla Provincia proposte di deliberazione ed interrogazioni sulle materie di competenza provinciale. L'organo competente esamina le proposte e risponde alle interrogazioni entro sessanta giorni.
  4. La Provincia promuove, su basi di reciproco interesse, la collaborazione con le altre province, e con gli altri enti pubblici.

Art. 8 - Rapporti con la Regione, con lo Stato e con l'Unione Europea

  1. La Provincia opera per il pieno riconoscimento della autonomia locale e regionale, nell'ambito dell'unità della Repubblica democratica e dell'Europa Unita.
  2. Concorre, per quanto di propria competenza, alla determinazione ed alla attuazione degli obiettivi programmatici della Regione, dello Stato e della Unione Europea.

Sezione II - Autonomia normativa

Art. 9 - Lo Statuto

  1. Lo Statuto costituisce l'atto normativo fondamentale della Provincia; è approvato nei modi previsti dalla legge.
  2. Il Consiglio delibera la proposta di statuto o le sue modifiche, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea. La proposta è approvata ove consegua il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati oltre a quello del Presidente della Provincia.

Art. 10 - I regolamenti

  1. La Provincia, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello Statuto, adotta i propri regolamenti e le altre deliberazioni aventi carattere normativo.
  2. I regolamenti entrano in vigore quando sia divenuta esecutiva la deliberazione che li approva, salvo che i regolamenti stessi stabiliscano un termine diverso.

Sezione III - Programmazione e pianificazione

Art. 11 -La programmazione

  1. La Provincia, per l'esercizio della propria azione di governo, assume il metodo della programmazione e della verifica dell'attuazione e dei risultati.
  2. Raccoglie e coordina le proposte avanzate dai comuni, concorre alla determinazione del programma regionale di sviluppo e, tenuto conto di questo, formula e adotta i propri programmi.
  3. Promuove, in coerenza con i programmi regionali e provinciali, il coordinamento della attività programmatoria dei comuni.

Art. 12 - La pianificazione territoriale

  1. La Provincia predispone ed adotta il piano territoriale di coordinamento. Il piano, elaborato nel rispetto delle competenze dei comuni e con il loro concorso, determina, nell'ambito della programmazione regionale, gli indirizzi generali di assetto del territorio provinciale.
  2. In particolare, il piano indica le principali destinazioni del territorio, la localizzazione di massima delle maggiori infrastrutture e delle principali vie di comunicazione, le linee di intervento per il consolidamento del suolo e per la regimazione delle acque, le aree da destinare a parco o a riserva naturale.

PARTE SECONDA
INFORMAZIONE, PARTECIPAZIONE ED INIZIATIVA POPOLARE

TITOLO PRIMO - Diritti dei cittadini e delle formazioni sociali

Art. 13 - Esercizio del diritto

  1. Il diritto di informazione, di partecipazione e di iniziativa sulla attività della Provincia, spetta ai cittadini e alle amministrazioni, associazioni e comitati, anche territoriali, portatori di interessi pubblici o diffusi.
  2. Le modalità di esercizio del diritto, quando non stabilite dalla legge o dallo Statuto, sono disciplinate dal regolamento.

Art. 14 - Le forme associative

  1. La Provincia tutela e valorizza le libere associazioni costituite senza scopo di lucro.
  2. Riconosce e promuove la funzione sociale delle associazioni di volontariato, in quanto espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.
  3. Il Consiglio provinciale individua le funzioni proprie che possono essere adeguatamente esercitate, previa regolamentazione, dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle formazioni sociali.

Art. 15 - Rapporti con le associazioni

  1. La Provincia cura l'istituzione e la tenuta di appositi albi, nei quali le associazioni, a loro richiesta, possono essere iscritte.
  2. Indice, di propria iniziativa o su loro sollecitazione, periodiche consultazioni delle associazioni che operano nel territorio provinciale.
  3. Il regolamento disciplina le modalità di tenuta degli albi ed i requisiti per l'iscrizione, i criteri per la stipula di convenzioni, le forme di consultazione periodica delle associazioni.

Art. 16 - Consulte provinciali

  1. La Provincia, per l'esercizio della propria attività programmatoria, può istituire organi permanenti di consultazione, rappresentativi delle istanze economiche, sociali, culturali.
  2. Le consulte hanno prevalentemente compiti di studio e di programmazione; hanno altresì potere di proposta, con obbligo di esame, nei confronti degli organi provinciali.
  3. La istituzione delle consulte è di competenza del Consiglio provinciale. Il regolamento ne disciplina la composizione, le attribuzioni e il funzionamento.

TITOLO SECONDO - Il diritto alla informazione

Art. 17 - Accesso agli atti e alle informazioni

  1. Tutti gli atti della Provincia sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per disposizione di legge o di regolamento che ne vieti l'esibizione al fine di tutelare il diritto alla riservatezza.
  2. Tutti i cittadini, singoli o associati, hanno diritto di consultare gli atti e di ottenere il rilascio di copie, nonché di accedere alle informazioni di cui la Provincia è in possesso.
  3. L'esercizio dei diritti di informazione, di accesso e di consultazione, avviene in esenzione di ogni spesa. Il rilascio di copie è subordinato al pagamento del solo costo.

Art. 18 - Pubblicità delle sedute degli organi

  1. Le sedute dell’Assemblea dei Sindaci e del Consiglio provinciale sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento.
  2. I regolamenti stabiliscono, per gli organi e per le commissioni, le modalità e le forme di interventi e di audizioni esterne.

Art. 19 - Pubblicità degli atti

1. La Provincia ha un Albo On Line per la pubblicazione ufficiale degli statuti e dei regolamenti, delle deliberazioni, dei decreti, degli altri atti ed avvisi che devono essere portati a conoscenza dei cittadini.
2. La Provincia assicura la più ampia diffusione delle informazioni relative alla propria attività, avvalendosi dei mezzi di comunicazione.
3. La Provincia può istituire e gestire mezzi di comunicazione a carattere periodico, garantendone il diritto di accesso e il pluralismo, nelle forme stabilite dal regolamento e nel rispetto della legge.

Art. 20 - Relazioni con il pubblico
Al fine di garantire ai cittadini singoli o associati l'effettivo esercizio dei propri diritti, la Provincia istituisce strutture di informazione, consulenza e assistenza,assicurandone il buon funzionamento.

TITOLO TERZO - Partecipazione al procedimento amministrativo

Art. 21 - Semplificazione e garanzie del procedimento

  1. La Provincia opera per la semplificazione dei procedimenti amministrativi che dipendono da essa.
  2. Il procedimento non può essere aggravato, se non per straordinarie e motivate esigenze istruttorie.
  3. Per ogni tipo di procedimento devono essere individuati il funzionario responsabile e l'ufficio ove può essere presa visione degli atti; di ciò, e dei termini per l'esame e il rilascio del provvedimento, deve essere data ampia informazione.
  4. Quando non vi siano ragioni di impedimento derivanti da esigenze di celerità del procedimento, l'avvio di questo è comunicato, con le modalità fissate dalla legge e dal regolamento ai soggetti destinatari del provvedimento finale.
  5. Le disposizioni del precedente comma non si applicano agli atti normativi, di amministrazione generale, di pianificazione, di programmazione ed ai procedimenti tributari.

Art. 22 - Intervento nel procedimento

  1. I destinatari del provvedimento e qualunque altro soggetto, singolo o associato, portatore di interessi pubblici, privati, o diffusi, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento medesimo, hanno facoltà di intervenire nel procedimento.
  2. Gli intervenuti hanno diritto di prendere visione degli atti e di presentare memorie scritte e documenti.

Art. 23 - Conclusione del procedimento

  1. Ogni procedimento, conseguente ad una istanza o comunque obbligatorio, deve essere concluso con un provvedimento motivato ed adottato entro termini prefissati, stabiliti tenendo conto dei tempi strettamente necessari.
  2. La conclusione di accordi con gli interessati sul contenuto del provvedimento o in sostituzione di questo deve, in ogni caso, perseguire l'interesse pubblico, fatti salvi i diritti dei terzi.
  3. In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.

TITOLO QUARTO
Iniziativa ed azione popolare
Sezione I - Iniziativa popolare

Art. 24 Proposte deliberative

  1. La proposta da parte di mille elettori di uno schema di deliberazione su argomenti di competenza della Provincia è esaminata dall'organo competente a deliberare entro sessanta giorni dalla presentazione.
  2. La proposta deliberativa non è ammissibile in materia di bilancio e tributi, di personale e sulle designazioni e le nomine.

Art. 25 - Istanze, petizioni

  1. I cittadini, singoli o associati, possono presentare alla Provincia istanze, petizioni e proposte, dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi e ad esporre comuni necessità.
  2. Gli organi e le strutture competenti devono esaminare tempestivamente le istanze, le petizioni e le proposte presentate e dare risposta scritta entro sessanta giorni.8

Art. 26 Consultazione dei cittadini

  1. La Provincia, per acquisire elementi di valutazione su questioni di propria competenza, ferme restando le attribuzioni specifiche delle consulte provinciali, può disporre la consultazione dei cittadini e delle loro formazioni sociali.
  2. La consultazione può svolgersi direttamente, con assemblee di zona, di categoria, di rappresentanze associative, ovvero mediante questionari, sondaggi, ricerche, riguardanti la generalità o un campione determinato di cittadini.
  3. La consultazione può essere richiesta anche da un numero adeguato di soggetti interessati, nonché da associazioni che rappresentino interessi diffusi.

Sezione II - Referendum popolari

Art. 27 Indizione del referendum

  1. E' indetto referendum popolare quando ne facciano richiesta quindicimila elettori, appartenenti ad almeno un terzo dei comuni della Provincia, in nessuno dei quali in numero inferiore al tre per cento degli elettori del Comune stesso, o un terzo dei Consigli comunali che rappresentino una popolazione complessiva non inferiore a trentamila abitanti.
  2. Con il referendum si sottopongono alla consultazione popolare l'adozione o l'abrogazione di atti e provvedimenti di competenza della Provincia.
  3. Il referendum deve svolgersi prioritariamente in coincidenza con altre consultazioni elettorali, escluse quelle provinciali, comunali e circoscrizionali; nel caso non ne siano previste nei successivi dodici mesi, il Consiglio provinciale può deliberare l'indizione del referendum, a prescindere dalla coincidenza con altre consultazioni elettorali.
  4. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validi. 

Art. 28 - Limitazioni al referendum

  1. Non è ammesso referendum in materia di bilancio e tributi, di personale, sulle designazioni e le nomine e sugli atti resi obbligatori dalla legge. 
  2. Non possono essere sottoposti a referendum gli accordi perfezionati con altri enti, quando l'abrogazione o la modificazione di essi possa causare responsabilità per la Provincia.
  3. Il referendum non è altresì ammesso quando abbia per conseguenza la soppressione di servizi pubblici essenziali o possa limitare i diritti delle persone o delle minoranze.

Art. 29 -  Ammissibilità del referendum

  1. La deliberazione sulla ammissibilità del referendum ha luogo quando siano state raccolte e presentate le sottoscrizioni di almeno mille elettori o la richiesta di un Consiglio comunale. Il Consiglio provinciale verifica preliminarmente l'accoglibilità della proposta e, in caso positivo, delibera di conseguenza.
  2. L'ammissibilità del referendum è deliberata dal Consiglio provinciale, a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati, su proposta del Comitato di garanzia.
  3. Il Consiglio provinciale può richiedere ai promotori di modificare il quesito proposto, qualora questo risulti poco comprensibile, oppure quando la modifica renda ammissibile una proposta di referendum altrimenti inammissibile.
  4. Su ogni deliberazione prevista dal presente articolo devono essere acquisiti i prescritti pareri.

Art. 30 - Modalità di attuazione

  1. Il regolamento, nell'ambito delle disposizioni di legge in materia, disciplina la raccolta e la verifica delle sottoscrizioni. I promotori, attraverso loro rappresentanti, hanno diritto di assistere e di intervenire in ogni fase delle procedure.
  2. Le sottoscrizioni, detratte quelle presentate per richiedere l'ammissibilità del referendum, devono essere raccolte e presentate entro novanta giorni dalla notifica ai promotori della deliberazione di ammissibilità.
  3. Il Comitato di garanzia effettua la verifica nei successivi sessanta giorni, notificandone l'esito ai promotori, e al Presidente della Provincia.
  4. In caso di esito favorevole il Presidente della Provincia richiede agli Organi dello Stato competenti in materia elettorale la convocazione del referendum, da svolgersi in conformità con le disposizioni di legge.

Art. 31 - Comitato di garanzia

  1. Il Comitato di garanzia è nominato dal Consiglio provinciale fra persone di comprovata esperienza giuridica ed amministrativa e sulla base di designazioni effettuate con criterio proporzionale. Il regolamento ne stabilisce la composizione e le modalità di funzionamento.
  2. Esamina la proposta di referendum e si pronuncia sulla sua ammissibilità, rimettendo la decisione definitiva al Consiglio.
  3. Sovrintende alle principali operazioni del procedimento preparatorio, escluse quelle di competenza statale. Svolge le altre funzioni previste dal regolamento.

Sezione III - Azione sostitutiva

Art. 32 - Degli elettori

  1. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano alla Provincia.
  2. La Provincia, avuta notizia dell'azione intrapresa, verifica la sussistenza delle condizioni per aderirvi, assumendo direttamente la tutela degli interessi dell'Ente.

Art. 33 - Delle associazioni

  1. Le associazioni di protezione ambientale possono proporre le azioni risarcitorie di competenza del giudice ordinario che spettino alla Provincia e conseguenti a danno ambientale.

TITOLO QUINTO
Il Difensore Civico Territoriale

Art. 34 - Istituzione

  1. E' istituito, a garanzia dell'imparzialità e del buon andamento della Amministrazione, l'Ufficio del Difensore civico Territoriale.
  2. Il Difensore Civico interviene, su segnalazione o di propria iniziativa, sulle carenze, le disfunzioni, i ritardi e gli abusi della Amministrazione nei confronti dei cittadini. Esercita altresì le altre funzioni previste dalla legge.
  3. Il regolamento, nell'ambito dei principi stabiliti dallo Statuto, disciplina le modalità per la presentazione e l'esame delle candidature, l'organizzazione e l'attività dell'Ufficio, i rapporti con i cittadini e con l'Amministrazione.
  4. I Comuni della Provincia e gli altri Enti, Istituzioni ed Aziende che ne facciano richiesta, possono avvalersi del Difensore Civico, previa stipula di convenzione da approvarsi da parte del Consiglio provinciale, sentito il parere del Difensore Civico, se insediato.
  5. La convenzione stabilisce le modalità, i tempi e la quota di partecipazione alle spese sostenute dalla Provincia.

Art. 35 - Requisiti e modalità di elezione

  1. Il Difensore civico deve possedere i requisiti per le cariche elettive negli enti locali, essere figura di comprovata integrità morale ed autorevolezza, offrire garanzie di indipendenza e di imparzialità, possedere titoli, esperienze professionali e amministrative per il miglior assolvimento del proprio compito. E' comunque richiesto il diploma di laurea in materie giuridiche o equipollente.
  2. L’Ufficio di Difensore civico è incompatibile con la carica di consigliere comunale, provinciale, regionale e di parlamentare, con l’appartenenza ad organi esecutivi e di governo, nonché con l’esercizio della professione forense. Le cause d’incompatibilità devono essere rimosse, a pena di decadenza, entro dieci giorni dalla notifica della elezione o, se sopravvenute, entro dieci giorni dalla notifica della contestazione.
  3. E' eletto dal Consiglio provinciale, previo esperimento di procedura con evidenza pubblica, a scrutinio segreto, con la maggioranza dei voti dei due terzi dei consiglieri assegnati. Dopo due votazioni infruttuose, per l'elezione, da tenersi nell'adunanza successiva, è sufficiente la maggioranza dei voti dei consiglieri assegnati; qualora nessuno dei candidati abbia ottenuto tale maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.

Art. 36 - Durata in carica, decadenza e revoca

  1. Il Difensore civico rimane in carica per cinque anni, esercitando le sue funzioni, entro i limiti stabiliti dalla legge, fino all'insediamento del successore. Può essere rieletto una sola volta.
  2. Decade per le stesse cause per le quali decadono i consiglieri provinciali. La decadenza è pronunciata dal Consiglio provinciale, con deliberazione motivata.
  3. Può essere revocato dalla carica per grave inadempienza ai doveri d'ufficio, con deliberazione motivata del Consiglio provinciale adottata con votazione segreta e con la maggioranza dei voti dei consiglieri assegnati.
  4. Nei casi disciplinati dai precedenti commi 2 e 3 le deliberazioni consiliari debbono essere precedute dalla contestazione all’interessato delle cause di decadenza o revoca ipotizzate, con l’assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per le controdeduzioni.

Art. 37 - Funzioni e prerogative

  1. Il Difensore Civico esercita le sue funzioni con piena autonomia ed indipendenza e con tutti i poteri che le stesse richiedono.
  2. Può intervenire presso l'Amministrazione provinciale, le aziende speciali, le istituzioni, i consorzi e le società che gestiscono servizi pubblici nell'ambito del territorio provinciale, per accertare che i procedimenti amministrativi abbiano regolare corso e che i provvedimenti siano correttamente e tempestivamente emanati.
  3. Decide, per quanto di propria competenza e nei limiti stabiliti dalla legge, sui ricorsi dei cittadini al diniego, espresso o tacito, al diritto di accesso, esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi.
  4. La funzione di Difensore Civico provinciale è onoraria e non implica, in alcun caso, rapporti di lavoro subordinato né di consulenza professionale con la Provincia. Al Difensore civico è corrisposta, oltre al rimborso delle spese, una indennità di funzione determinata dal Regolamento.
  5. Il Difensore Civico presenta al Consiglio provinciale, entro il mese di marzo, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, segnalando le disfunzioni riscontrate e formulando proposte tese a rimuoverle. La relazione viene discussa dal Consiglio provinciale entro il mese di giugno e resa pubblica. Analoga relazione dovrà essere presentata ad ognuno degli altri soggetti convenzionati a norma dell’articolo 34, commi 4 e 5.

PARTE TERZA
ORDINAMENTO DELLA PROVINCIA
TITOLO PRIMO - Organi della Provincia

Art. 38 - Organi e condizione giuridica degli amministratori

  1. Sono organi della Provincia il Presidente della Provincia, il Consiglio provinciale, e l’Assemblea dei Sindaci. 
  2. Gli amministratori della Provincia devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L’obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell’amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado; gli atti di competenza del Presidente della Provincia sono assunti dal Vicepresidente.
  3. Il comportamento degli amministratori deve essere improntato all'imparzialità e al principio di buona amministrazione, nel rispetto della distinzione tra le funzioni, competenze e responsabilità degli organi di governo e quelle proprie dei dirigenti. 
  4. Trovano applicazione in questa parte terza dello statuto le disposizioni contenute nel Decreto Leg.vo 267/2000 TUEL non incompatibili con la Legge n.56/2014 per quanto non disciplinato dalla stessa e dallo Statuto.

Art. 39 - Pubblicità della situazione patrimoniale e reddituale

  1. Gli amministratori provinciali sono tenuti a rendere pubblica la propria situazione patrimoniale e reddituale.
  2. Sul sito istituzionale dell’ente, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sono pubblicati i dati di cui al comma precedente anche attraverso i collegamenti ai siti dei Comuni da cui risulta la precitata situazione patrimoniale e reddituale dei componenti dell’Assemblea dei Sindaci e del Consiglio provinciale.

CAPO PRIMO - Il Presidente della Provincia

Art. 40 -  Elezione, giuramento e distintivo

  1. Il Presidente della Provincia è eletto dai sindaci e dai consiglieri dei comuni della Provincia secondo le disposizioni dettate dalla legge e assume le funzioni al momento della proclamazione del risultato elettorale.
  2. Il Presidente eletto, qualora non ricopra già la carica di Sindaco, presta davanti al Consiglio provinciale, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.
  3. Distintivo del Presidente è una fascia di colore azzurro, con lo stemma della Repubblica e lo stemma della Provincia, da portare a tracolla.

Art. 41 - Attribuzioni e competenze

  1. Il Presidente della Provincia è l'Organo responsabile dell'Amministrazione provinciale.
  2. Convoca e presiede il Consiglio Provinciale e l’Assemblea dei Sindaci definendo l’ordine del giorno delle sedute, sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi e alla esecuzione degli atti, nomina il Vice Presidente e può conferire delega ai Consiglieri nelle materie di competenza a norma di quanto previsto dallo Statuto.
  3. Rappresenta l’Ente, disponendo la costituzione in giudizio e provvedendo alla nomina del patrocinante.
  4. Esercita le funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti, sovrintendendo altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate alla Provincia.
  5. Dispone l’erogazione dei contributi, secondo quanto previsto dal regolamento in materia.
  6. Emana i decreti e gli altri provvedimenti relativi alle proprie attribuzioni e alle proprie competenze.
  7. Nell’esercizio delle competenze di cui ai commi precedenti, il Presidente, in particolare:
    a) coordina, anche tramite l'emanazione di direttive politiche e amministrative, l'attività dei consiglieri delegati, che lo informano di ogni iniziativa che possa influire sull'attività politico amministrativa dell'ente;
    b) può in ogni momento sospendere l’esecuzione degli atti dei consiglieri delegati per sottoporli all’esame del Consiglio Provinciale;
    c) svolge attività propulsiva nei confronti degli uffici e dei servizi anche indicando obiettivi e attività necessarie per la realizzazione dei programmi della Provincia;
    d) propone al Consiglio gli schemi di bilancio e le relative variazioni;
    e) fatte salve le competenze del Consiglio Provinciale, stipula con altri enti convenzioni, intese, accordi o protocolli comunque denominati per lo svolgimento, in modo coordinato o associato, di funzioni e servizi ovvero per l'avvalimento di strutture della Provincia; esprime il consenso sugli accordi di programma e provvede alla loro approvazione si sensi di legge;
    f) può delegare la rappresentanza della Provincia in enti, associazioni e organismi al Vicepresidente della Provincia e ai Consiglieri delegati, secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla Legge, dallo Statuto e dal  regolamento provinciale di organizzazione;
    g) indice i referendum provinciali;
    h) sottopone al Consiglio gli atti relativi ai lavori di somma urgenza secondo quanto previsto dall’art.191 co.3 Dlgs. n.267/2000;
    i) approva il Piano esecutivo di Gestione;
    l) sottopone al Consiglio Provinciale ogni altro atto per la sua approvazione o adozione;
  8. Su ogni proposta di Decreto che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, del responsabile dei Servizi Finanziari in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nel Decreto.
  9. Ove il Presidente della Provincia non intenda conformarsi ai pareri di cui al precedente comma, deve darne adeguata motivazione nel testo del Decreto.

Art. 42 - Cessazione dalla carica di Presidente della Provincia

  1. Il Presidente della Provincia cessa dalla carica per la scadenza del mandato.
  2. Il Presidente decade dalla carica in caso di cessazione dalla carica di Sindaco.
  3. Il Presidente cessa dalla carica per dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza e decesso. In tali casi si procede con l’elezione del nuovo Presidente, mentre resta in carica il Consiglio Provinciale e, in tale periodo di vacanza, le funzioni di Presidente della Provincia sono svolte dal Vice Presidente.
  4. L’elezione del Presidente della Provincia è indetta entro trenta giorni dalla data di cessazione della carica e si svolge entro novanta giorni dalla stessa data.

Art. 43 - Sospensione dalla carica di Presidente della Provincia

Il Presidente della Provincia è sospeso di diritto dalla carica qualora ricorra una delle condizioni previste dall’art. 11 del D.lgs. n. 235/2012.

Art. 44 - Dimissioni dalla carica di Presidente della Provincia

  1. Le dimissioni dalla carica di Presidente della Provincia devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell’ente. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci.
  2. Per l’elezione del Presidente della Provincia e l’esercizio delle sue funzioni si fa riferimento a quanto previsto dallo Statuto per la cessazione dalla carica di Presidente della Provincia.

Art. 45 - Linee programmatiche

  1. Entro trenta giorni dall'insediamento, il Presidente della Provincia, può presentare al Consiglio provinciale le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
  2. Nei successivi quindici giorni il Consiglio, previo esame delle proposte eventualmente presentate dai Consiglieri, approva le linee programmatiche presentate dal Presidente.
  3. Il Consiglio procede periodicamente all'adeguamento delle linee programmatiche, alla verifica della attuazione delle stesse da parte del Presidente.

Art. 46 - Designazioni e nomine

  1. Il Presidente della Provincia, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio provinciale, provvede alla designazione, alla nomina e alla revoca dei rappresentanti della Provincia presso enti, aziende ed istituzioni.
  2. Il Presidente nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

Art. 47 - Provvedimenti del Presidente della Provincia, del Consiglio Provinciale e dell’Assemblea dei Sindaci

  1. I provvedimenti adottati dal Presidente assumono la forma di decreto.
  2. I provvedimenti adottati dal Consiglio Provinciale e dall’Assemblea dei Sindaci assumono la forma di deliberazione.
  3. Su ogni decreto del Presidente e su ogni deliberazione del Consiglio Provinciale e dell’Assemblea dei Sindaci, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere richiesto il parere, in ordine alla regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, in ordine alla regolarità contabile, del responsabile dei Servizi Finanziari.
  4. Le deliberazioni del Consiglio Provinciale e dell’Assemblea dei Sindaci ed i decreti del Presidente della Provincia sono sottoposti ai principi di trasparenza e pubblicità ed agli ordinari termini di impugnazione del provvedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., del D. Leg.vo n. 267/2000 e del D. Leg.vo 33/2013.
  5. Le deliberazioni ed i decreti del Presidente sono pubblicati all’Albo On Line, per quindici giorni consecutivi, nel rispetto delle regole di pubblicità e di trasparenza.
  6. Le deliberazioni diventano esecutive decorsi dieci giorni dalla loro pubblicazione all’Albo, salvo l’immediata esecutività per espressa votazione da parte dell’organo competente. I decreti del presidente si intendono esecutivi all’atto della loro sottoscrizione.

CAPO SECONDO
Il Consiglio provinciale

Sezione I - Ordinamento del Consiglio provinciale

Art. 48 - Composizione

  1. Il Consiglio provinciale è composto dal Presidente della Provincia e da un numero di consiglieri previsto dalla legge.
  2. La legge disciplina il procedimento elettorale, le condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità, la durata in carica, la cessazione dall'incarico del Presidente della Provincia e dei consiglieri provinciali.

Art. 49 - Pubblicità delle spese elettorali

  1. I delegati dei gruppi di candidati alla elezione del Consiglio provinciale e dei candidati alla elezione del Presidente della Provincia, devono produrre, unitamente alle candidature, una dichiarazione sul limite massimo di spesa previsto per la campagna elettorale, con l'indicazione delle presumibili fonti di finanziamento.
  2. La dichiarazione contiene l'impegno a produrre il rendiconto delle entrate e delle spese entro novanta giorni dalla data delle elezioni.
  3. La dichiarazione e il rendiconto sono pubblicati all'albo pretorio per un periodo di trenta giorni.

Art. 50 - Competenze

  1. Il Consiglio provinciale è l'Organo di indirizzo, di programmazione, di controllo politico-amministrativo.
  2. Il Consiglio esercita le competenze che gli sono attribuite dalla legge e dallo Statuto, assumendo ogni altra iniziativa a tutela dei diritti e degli interessi della Comunità provinciale.
  3. In particolare, spetta al Consiglio Provinciale:
    a) approvare lo schema di Statuto dell’ente e proporlo all’Assemblea dei Sindaci per l'adozione; 
    b) approvare il Documento Unico di Programmazione (DUP) o la Relazione Previsionale e Programmatica (RPP);
    c) approvare gli schemi di bilancio annuali e pluriennali da sottoporre al parere dell’Assemblea dei Sindaci, i rendiconti della gestione, nonché ogni altro documento che la legge individui quale allegato ai predetti provvedimenti;
    d) approvare i bilanci annuali e pluriennali nonché le relative variazioni che si rendessero necessarie nel corso dell’esercizio;
    e) approvare o adottare ogni atto ad esso sottoposto dal Presidente della Provincia;
    f) istituire e adottare i regolamenti relativi ai tributi di competenza della Provincia, nonché la disciplina generale delle tariffe relative all’utilizzazione di beni e servizi;
    g) adottare i provvedimenti di carattere generale relativi agli organismi partecipati, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza, ivi comprese le operazioni sul capitale sociale o fondo consortile e i ripiani delle perdite con e senza ricostituzione dei medesimi. Sono altresì compresi gli atti di alienazione, nonché il rapporto sul loro andamento gestionale;
    h) adottare i regolamenti per la nomina da parte del Presidente di rappresentanti della Provincia in enti o organismi comunque denominati;
    i) designare e nominare i rappresentanti della Provincia in altri enti, organismi per i quali la legge riservi la nomina al Consiglio:
    l) deliberare in merito al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi di legge;
    m) approvare i provvedimenti di salvaguardia degli equilibri generali di bilancio, sull’assestamento generale di bilancio e sullo stato di attuazione dei programmi.
    n) approvare convenzioni e/o intese tra i comuni, le loro forme associative e la Provincia, nonché la partecipazione diretta della Provincia a eventuali forme associative e gli accordi con i comuni non compresi nel territorio provinciale.
  4. Spetta, inoltre, al Consiglio Provinciale approvare regolamenti, piani, programmi e altri atti generali di indirizzo politico, comunque denominati, relativi alle funzioni fondamentali della Provincia, nonché alle funzioni a essa conferite a qualsiasi titolo dalla legge dello Stato o della Regione
  5. In presenza di ragioni eccezionali di necessità e urgenza, il Presidente della Provincia può esercitare, con provvedimento d’urgenza, i poteri del Consiglio. I provvedimenti di urgenza del Presidente devono essere sottoposti alla ratifica del Consiglio entro trenta giorni dall’adozione a pena di decadenza; in caso di mancata ratifica, perdono efficacia sin dal momento della loro adozione. Ricorrendone la necessità, il Consiglio può, con propria deliberazione, regolare i rapporti giuridici eventualmente sorti e dipendenti in modo diretto dal provvedimento decaduto.
  6. Nell'ambito dell'attività di indirizzo, il Consiglio approva direttive generali e mozioni, anche in occasione dell'adozione del bilancio e può impegnare il Presidente a riferire sull'attuazione di specifici atti di indirizzo.
  7. Il Consiglio verifica e controlla l’attuazione delle linee strategiche contenute nel Documento Unico di Programmazione (DUP) o la Relazione Previsionale e Programmatica (RPP); mediante verifica del raggiungimento degli indicatori strategici contenuti nel documento.

Art. 51 - Regolamento

  1. Il Consiglio provinciale approva, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, il proprio regolamento.
  2. Nel quadro dei principi stabiliti dallo Statuto, il regolamento disciplina il funzionamento del Consiglio provinciale.

Art. 52 - Autonomia del Consiglio

  1. Il Consiglio provinciale ha piena autonomia organizzativa e funzionale. Il regolamento detta norme per consentire la gestione autonoma delle risorse umane, finanziarie e strutturali.
  2. Il bilancio della Provincia prevede un fondo annuale per lo svolgimento delle attività del Consiglio e dei suoi organi funzionali.
  3. Il Consiglio determina il fondo, tenuto conto delle linee generali di bilancio, su proposta del Presidente. La gestione del fondo è disciplinata dal regolamento.
  4. Gli uffici necessari alle attività del Consiglio sono individuati all'interno della struttura della Provincia e, per quello specifico fine, dipendono funzionalmente dal Presidente.

Sezione II - I consiglieri provinciali

Art. 53 - Consigliere provinciale

  1. Il Consigliere provinciale rappresenta l'intera Comunità ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
  2. Il Consigliere può presentare proposte deliberative, interpellanze, interrogazioni e mozioni.
  3. Il Consigliere ha diritto di ottenere, dagli uffici della Provincia e dalle aziende ed enti che da essa dipendono, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del mandato. E' tenuto al segreto d'ufficio nei casi previsti dalla legge.

Art. 54 - Decadenza e dimissioni del Consigliere provinciale

  1. Il Consigliere che non interviene, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Consiglio, decade dall'incarico.
  2. La contestazione è notificata al Consigliere dal Presidente della Provincia, con l'invito a far valere, entro un termine non inferiore a quindici giorni, le cause giustificative delle assenze.
  3. Il Consiglio provinciale delibera sulla decadenza con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. In caso di mancato raggiungimento di tale maggioranza, il procedimento è archiviato. Il Consigliere interessato può intervenire alla seduta e prendere la parola, ma deve astenersi dal voto.
  4. Il Consigliere può rassegnare spontaneamente le dimissioni che sono irrevocabili. La surroga del medesimo è disciplinata dalla legge e dal regolamento del Consiglio.

Sezione III  - Commissioni consiliari

Art. 55 - Commissioni consiliari

Il Consiglio provinciale si può avvalere per lo svolgimento della propria attività, di commissioni consiliari, costituite nel proprio seno con criterio proporzionale.

Art. 56 - Commissione provinciale per le Pari Opportunità

  1. Il Consiglio provinciale nella sua prima seduta dopo le elezioni può istituire la Commissione provinciale per le Pari Opportunità, composta dalle donne appartenenti al Consiglio provinciale e da donne designate da enti, organizzazioni politiche e sociali, associazioni e movimenti politico-culturali che operano in via continuativa nella Provincia. Alla nomina della Commissione provvede il Consiglio provinciale.
  2. La Commissione formula progetti e propone l'adozione di concreti e formali provvedimenti amministrativi conformi alle politiche di pari opportunità, vigila sull'attività del Consiglio perché vengano rispettate le iniziative tese a superare le discriminazioni tra i sessi. La Commissione potrà avanzare proposte in fase di elaborazione degli atti amministrativi agli Assessori e alle Commissioni competenti che avranno l'obbligo di esaminarle e rispondere.
  3. La Commissione sottopone al Consiglio, con periodicità almeno annuale, il proprio programma di attività. 
  4. Il Presidente della Commissione per le Pari Opportunità è eletto dalla Commissione stessa tra i membri del Consiglio.
  5. Il Consigliere di parità provinciale, nominato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, è assunto come componente di diritto all'interno della Commissione.
  6. La commissione relaziona annualmente sulla propria attività. 

Art. 57 - Commissioni speciali di studio e d’indagine

  1. Il Consiglio provinciale può procedere alla nomina di commissioni speciali per lo studio di particolari questioni su richiesta di un terzo dei Consiglieri.
  2. Il Consiglio può deliberare, a maggioranza assoluta dei propri membri, la costituzione di commissioni d' indagine su specifiche questioni 

Art. 58 - Vice Presidente e Consiglieri delegati

  1. Il Vice Presidente e i Consiglieri titolari di deleghe non possono in alcun modo impegnare l’Amministrazione verso l’esterno, trattandosi di prerogativa presidenziale.
  2. Il Vice Presidente decade dalla carica quando la sua nomina sia revocata dal Presidente o contestualmente all’elezione del nuovo Presidente della Provincia.
  3. Il Vice Presidente ed i consiglieri delegati coadiuvano, come sistema di organizzazione interno, il Presidente della Provincia nella sua funzione di indirizzo e sovrintendenza, impartendo direttive rispettose dei vincoli posti dalla programmazione operativa, seguendo le fasi di proposizione dei provvedimenti e collaborando nei rapporti con gli uffici e con l’esterno. Hanno facoltà di proporre al Presidente l’adozione di Decreti nelle rispettive materie oggetto di delega.
  4. Il Vice Presidente oltre a disimpegnare le competenze che gli sono assegnate sostituisce il Presidente sia in caso di assenza o di impedimento temporaneo, sia nell’eventualità di sua sospensione dall’esercizio della funzione, sia negli altri casi di cessazione o dimissioni dalla carica.
  5. Ove il Presidente della provincia ed il Vice Presidente risultino nello stesso tempo assenti o impediti temporaneamente, le funzioni vicarie sono espletate dal Consigliere anziano per età.

Sezione IV - Funzionamento del Consiglio

Art. 59 - Convocazione del Consiglio

  1. Il Presidente della Provincia, di propria iniziativa o su richiesta di un terzo dei Consiglieri, convoca il Consiglio a mezzo Pec alla casella di posta elettronica certificata comunicata da ciascun consigliere.
  2. L'avviso per le convocazioni con l'elenco degli oggetti da trattare, deve essere trasmesso almeno tre giorni prima della seduta. Nei casi d'urgenza, è sufficiente che l'avviso sia trasmesso almeno ventiquattro ore prima.

Art. 60 - Svolgimento delle sedute

  1. Il Consiglio provinciale è riunito validamente con la presenza della metà dei consiglieri assegnati, senza computare il Presidente della Provincia.
  2. Quando lo richiedano circostanze particolari, il Presidente può aggiornare la seduta, fissando il termine per la ripresa dei lavori, che deve comunque avere luogo entro le successive diciotto ore.
  3. Se nel corso della seduta o all'atto di deliberare venga a mancare il prescritto numero legale, il Presidente sospende i lavori per non più di un'ora e, trascorsa infruttuosamente questa, scioglie la riunione.

Art. 61 - Votazioni

  1. Il Consiglio delibera con votazione palese e le proposte sono approvate quando abbiano ottenuto la maggioranza dei votanti, salvi gli atti per i quali la legge o lo Statuto richiedano espressamente maggioranze diverse. Gli astenuti sono computati fra i presenti ma non fra i votanti.
  2. Nelle votazioni a scrutinio segreto, da effettuarsi esclusivamente nei casi tassativamente previsti dalla legge o dallo Statuto, le schede bianche e nulle sono computate nel totale dei votanti.
  3. Per le nomine e le designazioni di competenza del Consiglio provinciale, sono eletti coloro che abbiano riportato il maggior numero di voti e rispettivamente indicati, in base alle loro attribuzioni, dalla maggioranza e dalle opposizioni. 
  4. Quando debba essere garantita la presenza delle opposizioni, le deliberazioni sono effettuate con voto limitato o con altre procedure di garanzia stabilite dal regolamento.

Art. 62 - Verbali delle sedute

  1. Alle sedute del Consiglio provinciale partecipa il Segretario Generale, può essere coadiuvato dal Vice Segretario Generale.
  2. Di ogni seduta è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente della Provincia e dal Segretario Generale.
  3. I verbali sono esaminati ed approvati dal Consiglio provinciale in una successiva seduta.

CAPO TERZO - Assemblea dei Sindaci

Art.63 - Elezione e funzionamento

  1. L’Assemblea dei Sindaci è l’organo collegiale composto da tutti i sindaci dei Comuni compresi nel territorio della Provincia.
  2. L’Assemblea dei Sindaci, convocata a mezzo Pec alla casella di posta elettronica certificata comunicata da ciascun Sindaco, è presieduta dal Presidente della Provincia, che ne fissa l’ordine del giorno. Il Presidente è tenuto a convocare l’Assemblea, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richieda almeno due quinti dei suoi componenti, o due quinti dei componenti il Consiglio provinciale, inserendo all’ordine del giorno la questione richiesta.
  3. I Sindaci possono partecipare all’Assemblea delegando la rappresentanza del Comune ad un assessore/consigliere del comune medesimo. In ogni caso, in ipotesi di assenza o impedimento del Sindaco, può partecipare il Vice Sindaco.
  4. Per poter validamente deliberare devono essere presenti in aula i rappresentanti di almeno un terzo dei Comuni della Provincia e che rappresentino la maggioranza della popolazione complessivamente residente nella Provincia.
  5. Gli atti sono validamente approvati a maggioranza assoluta dei componenti assegnati, salvo gli atti per i quali la legge o lo Statuto richiedano espressamente maggioranze diverse. Le votazioni sono, di norma, palesi ed hanno luogo per alzata di mano o per appello nominale; gli astenuti concorrono a determinare il numero dei presenti.
  6. L’Assemblea dei Sindaci approva il regolamento che disciplina il proprio funzionamento e può avvalersi di una struttura di supporto messa a disposizione dal Presidente della Provincia.

Art. 64 - Verbali delle sedute

  1. Alle sedute dell’Assemblea dei Sindaci partecipa il Segretario Generale.
  2. Di ogni seduta è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente della Provincia e dal Segretario Generale.
  3. I verbali sono esaminati ed approvati dall’Assemblea dei Sindaci in una successiva seduta.

Art.65 - Funzioni e competenze

  1. L’Assemblea dei Sindaci ha poteri propositivi, consultivi e di controllo.
  2. L’Assemblea dei Sindaci esplica i suoi poteri propositivi mediante le iniziative previste dallo Statuto per i consiglieri provinciali, ivi compresa la possibilità di inviare al Presidente della Provincia e al Consiglio provinciale proprie proposte o risoluzioni.
  3. L’Assemblea dei Sindaci adotta o respinge lo statuto proposto dal Consiglio provinciale e le sue successive modificazioni con i voti che rappresentino almeno un terzo dei Comuni compresi nella Provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente.
  4. L’Assemblea esprime il proprio parere, consultivo ma non vincolante, sugli schemi di bilancio annuale e pluriennale adottati dal Consiglio provinciale, con i voti che rappresentino almeno un terzo dei Comuni compresi nella Provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente. Il parere si intende acquisito in senso favorevole qualora l’Assemblea non esprima il proprio parere entro trenta giorni dalla data di adozione degli schemi di bilancio da parte del Consiglio Provinciale. In tal caso il Consiglio Provinciale dovrà farne esplicita menzione nell’atto di approvazione definitiva.
  5. Ai fini di esercitare la loro funzione di controllo i componenti l’Assemblea godono delle stesse prerogative dei Consiglieri provinciali in materia di accesso agli atti amministrativi detenuti dalla Provincia.
  6. L’Assemblea si esprime su tutte le questioni che le sono sottoposte per iniziativa del Presidente della Provincia e del Consiglio Provinciale.

TITOLO SECONDO - Ordinamento generale degli uffici e dei servizi

Art. 66 - Principi generali

  1. La Provincia, nel disciplinare con regolamento l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, assume il principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi, mentre la gestione amministrativa spetta ai dirigenti.
  2. L'ordinamento è improntato a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità, responsabilità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.
  3. L'ordinamento è costituito sulla base di uno schema organizzativo flessibile, capace di corrispondere costantemente agli obiettivi programmati e di assicurare il conseguimento dei risultati, anche in riferimento al livello qualitativo e quantitativo dei servizi, alla tempestività ed alla semplificazione delle procedure, al contenimento dei costi.
  4. I dipendenti della Provincia, nell'esercizio delle loro funzioni, sono al servizio esclusivo della Comunità.
  5. La responsabilità dei dipendenti della Provincia è determinata dall'ambito della loro autonomia decisionale nell'esercizio delle funzioni attribuite. E' individuata e definita rispetto agli obblighi di servizio di ciascun operatore. Si estende ad ogni atto o fatto compiuto quando il comportamento tenuto dal dipendente nell'esercizio di pubbliche funzioni supera tali limiti.
  6. La Provincia riconosce le organizzazioni sindacali dei lavoratori promuovendo consultazioni e forme di concertazione sulle scelte fondamentali e sulla organizzazione dell'Ente.
  7. La Provincia assicura la formazione e l'aggiornamento professionale del personale da essa dipendente.

Sezione I - Segreteria Generale

Art. 67 - Il Segretario Generale

  1. La Provincia ha un Segretario generale titolare, dirigente pubblico iscritto all'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, nominato dal Presidente della Provincia con le procedure previste dalla legge.
  2. Il Segretario generale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridica ed amministrativa nei confronti degli organi della Provincia.
  3. In particolare, il Segretario generale:
    a) partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle riunioni del Consiglio e dell’Assemblea dei Sindaci, curandone la verbalizzazione;
    b) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, salvo quando sia stato nominato il Direttore generale;
    c) può rogare tutti i contratti nei quali la Provincia è parte e, nell'interesse di questa, autenticare scritture private e atti unilaterali.
  4. Il Segretario generale esercita inoltre ogni altra funzione attribuitagli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti, o conferitagli dal Presidente della Provincia, da cui dipende funzionalmente.

Art. 68 - Il Vice Segretario generale

Il Vice Segretario generale coadiuva il Segretario titolare, sostituendolo ad ogni effetto, in caso di vacanza, assenza o impedimento, in tutti gli atti e funzioni che gli sono attribuiti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

Sezione II - Direzione generale e dirigenza

Art. 69 - Il Direttore generale

  1. Il Presidente della Provincia può nominare un Direttore generale, anche al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, secondo criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi. Il Presidente della Provincia può conferire le funzioni del Direttore generale al Segretario generale.
  2. Il Direttore generale attua gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente, secondo le direttive impartite dal Presidente della Provincia e secondo criteri di efficienza e di efficacia.
  3. Compete al Direttore generale la proposta del Piano esecutivo di gestione e la predisposizione del Piano dettagliato di obiettivi relativo al controllo di gestione; a lui rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i dirigenti della Provincia.
  4. Il Direttore generale può essere revocato dal Presidente della Provincia. La durata dell'incarico non può comunque eccedere quella del mandato del Presidente della Provincia.

Art. 70 - Nomina e revoca dei dirigenti

  1. Il Presidente della Provincia nomina i responsabili degli uffici e dei servizi ed attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e di collaborazione esterna. L'attribuzione degli incarichi è disposta in rapporto alle esigenze organizzative e funzionali e può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorso.
  2. Gli incarichi sono conferiti a tempo determinato, con provvedimento motivato, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del Presidente della Provincia e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive impartite, o in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati nel Piano esecutivo di gestione.

Art. 71 - Attribuzioni dei dirigenti

  1. Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnino l'Amministrazione verso l'esterno, che la legge, lo Statuto e i regolamenti non riservino espressamente agli organi di governo dell'Ente.
  2. Sono attribuiti ai dirigenti, secondo le modalità stabilite dallo Statuto e dai regolamenti, tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi di governo.
  3. I dirigenti hanno altresì competenza sugli atti loro attribuiti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal Presidente della Provincia.
  4. I dirigenti possono delegare le proprie competenze, comprese la responsabilità del procedimento e l'adozione del provvedimento finale, a funzionari o ad altri dipendenti del servizio, nel rispetto dei profili professionali posseduti.
  5. I dirigenti sono direttamente responsabili, in relazione agli obiettivi dell'Ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.

Art. 72 - Contratti a tempo determinato

  1. Il Presidente della Provincia può disporre la copertura dei posti di responsabili degli uffici e dei servizi, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, mediante contratto a tempo determinato.
  2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni.
  3. I contratti di cui al precedente comma 2, non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Presidente della Provincia.
  4. Per i contratti di cui al presente articolo restano fermi i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.

TITOLO TERZO
Servizi pubblici e forme associative 
Sezione I - Servizi pubblici provinciali

Art. 73 - Finalità

  1. La Provincia, nell'ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività volte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della Comunità.
  2. Il Consiglio provinciale, in relazione alle esigenze della Comunità, individua i servizi pubblici che rispondano alle finalità enunciate al precedente comma 1, e stabilisce le modalità per la loro gestione.

Art. 74 - Forme di gestione

  1. Il Consiglio provinciale delibera, in relazione alle loro dimensioni e caratteristiche, le forme di gestione dei servizi pubblici: in economia, in concessione a terzi, a mezzo di azienda speciale o di istituzione, con la partecipazione a consorzi, a società per azioni o a responsabilità limitata.
  2. Le forme di gestione prescelte devono comunque garantire gli interessi pubblici generali, l'espletamento del servizio a livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze degli utenti, la razionalità economica della gestione.

Sezione II - Forme associative

Art. 75 - Gestione associata di funzioni e servizi

  1. La Provincia, nell'esercitare il proprio ruolo di coordinamento, promuove e favorisce la gestione in forma associata di funzioni e servizi pubblici.

Art. 76 - Convenzioni e consorzi

  1. La Provincia, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, può stipulare apposite convenzioni con i comuni e con altre province.
  2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
  3. La Provincia, per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio di funzioni, può costituire un consorzio con comuni, province ed altri enti pubblici anche non territoriali. A tal fine, il Consiglio provinciale approva la convenzione ai sensi del precedente comma 2 e lo statuto del consorzio.

Art. 77 - Accordi di programma

  1. Per provvedere alla definizione ed attuazione di opere, interventi o programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata con altre amministrazioni e soggetti pubblici il Presidente della Provincia, sussistendo la competenza primaria o prevalente dell'Ente, promuove la conclusione di un accordo di programma tra i soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle diverse azioni ed attività e per determinare tempi, modalità, finanziamenti ed ogni altro adempimento.
  2. Nel caso che l'accordo di programma sia promosso da altro soggetto pubblico, ove sussista un interesse a parteciparvi, il Presidente della Provincia interviene all'accordo.

TITOLO QUARTO
Ordinamento finanziario e contabile
Sezione I - Potestà regolamentare

Art. 78 - Principi generali

  1. I principi inderogabili dell'ordinamento finanziario e contabile della Provincia sono stabiliti dalla Legge.
  2. Le altre disposizioni di legge non si applicano qualora il regolamento di contabilità della Provincia rechi una differente disciplina.

Art. 79 - Regolamento di contabilità

  1. Il regolamento di contabilità, approvato dal Consiglio provinciale nel rispetto dei principi inderogabili stabiliti dalla legge, disciplina, con modalità corrispondenti alla autonomia della Comunità, l'attività finanziaria e contabile della Provincia.
  2. Il regolamento stabilisce le norme relative alle competenze specifiche dei soggetti preposti alla programmazione, adozione ed attuazione dei provvedimenti di gestione che hanno carattere finanziario e contabile.

Sezione II - Revisione economico-finanziaria

Art. 80 - Collegio dei Revisori dei conti

  1. Il Collegio dei Revisori dei conti è nominato secondo le disposizioni di legge. 
  2. Le cause di incompatibilità e di ineleggibilità sono stabilite dalla legge. Non possono comunque essere eletti coloro che siano stati candidati alla elezione più recente degli organi della Provincia.
  3. Con la deliberazione di nomina vengono anche stabiliti, nei limiti di legge, i compensi spettanti ai componenti del Collegio.

Art. 81 - Durata dell'incarico, responsabilità, cause di cessazione

  1. La durata dell'incarico, la responsabilità, la rieleggibilità, le cause di cessazione, decadenza e revoca dei componenti il Collegio dei Revisori, sono stabilite dal regolamento e dalla legge.
  2. Decade comunque dall'incarico chi, nel corso del mandato, venga a trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità o di ineleggibilità previste dalla legge e non provveda a rimuoverle nei termini fissati dal regolamento.

Art. 82 - Funzioni

  1. Il Collegio dei Revisori svolge le funzioni stabilite dalla legge e dal regolamento. Le modalità di funzionamento sono disciplinate dal regolamento.
  2. In particolare, il Collegio:
    a) collabora con il Consiglio secondo le disposizioni del regolamento;
    b) esprime pareri sulla proposta di bilancio di previsione, sui documenti allegati, sulle successive variazioni;
    c) vigila sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione;
    d) relaziona sulla proposta di deliberazione consiliare e sullo schema del rendiconto della gestione;
    e) riferisce immediatamente al Consiglio provinciale ove riscontri gravi irregolarità di gestione;
    f) effettua le verifiche di cassa previste dalla legge.
  3. Il Collegio dei Revisori, al fine di garantire l'adempimento delle proprie funzioni, ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente e partecipa di diritto alle sedute per l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione. Partecipa, su richiesta del Presidente della Provincia, alle altre sedute del Consiglio provinciale e a quelle dell’Assemblea dei Sindaci.

Sezione III
Controllo di gestione

Art. 83 - Finalità

  1. La Provincia attua il controllo di gestione, secondo le modalità stabilite dallo Statuto e dal regolamento, nell'ambito dei principi inderogabili fissati dalla legge.
  2. Il controllo di gestione verifica lo stato di attuazione dei programmi e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'Ente.

Art. 84 - Modalità

  1. Il controllo di gestione è svolto con le modalità ed i tempi definiti dal regolamento.
  2. Il controllo di gestione è attuato dalla struttura operativa costituita ai sensi del regolamento e, nell’ambito delle rispettive competenze, dai singoli dirigenti.
  3. I dirigenti programmano l'attività di rispettiva competenza in connessione agli obiettivi e priorità stabiliti dagli organi elettivi e individuando, per ognuno di essi, i responsabili operativi, l'utenza interessata, le risorse necessarie e quelle acquisibili, le specifiche qualitative e quantitative, i tempi di realizzazione.
  4. I dirigenti sono tenuti a relazionare periodicamente sul grado di realizzazione degli obiettivi programmati evidenziando i motivi degli scostamenti rilevati rispetto al previsto, proponendo variazioni alla programmazione, al bilancio e al piano esecutivo di gestione.

Art. 85 - Relazioni

La struttura operativa alla quale, ai sensi del regolamento, è assegnata la funzione del controllo di gestione, relaziona periodicamente agli amministratori sulle risultanze del predetto controllo, ai fini della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati ed ai dirigenti dei servizi affinché questi ultimi abbiano gli elementi necessari per valutare l'andamento della gestione dei servizi di cui sono responsabili.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 86 - Entrata in vigore

Lo Statuto, pubblicato nelle forme previste dalla legge e sul sito “Amministrazione  Trasparente”, è pubblicato all’Albo On Line per trenta giorni consecutivi. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo On Line.

Art. 87 - Disposizioni transitorie

  1. La Provincia adegua il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi ed il regolamento di contabilità e quello del Consiglio provinciale al presente Statuto; entro un anno adotta il Regolamento per il funzionamento dell’Assemblea dei Sindaci.
  2. In ogni atto e testo normativo che sia vigente a seguito dell’approvazione del presente statuto, l’espressione “giunta provinciale” e l’esercizio dei relativi poteri devono intendersi riferite al Presidente della Provincia, che ne ha assunto le funzioni quale organo esecutivo dell’Ente, a meno che il presente statuto non disponga diversamente.
Documenti allegati