Regolamento Provinciale per l'attività di scuola nautica

Ultimo aggiornamento:13 Gennaio, 2023

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TITOLO I GENERALITA’ ART. 1 - FONTI NORMATIVE

1. Il presente atto disciplina l’esercizio delle funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ed alla vigilanza tecnico – amministrativa delle scuole nautiche, attribuite alla Provincia dal D.Lgs. n.112/98 e dalla L.R. n.88/98.

2. La materia è disciplinata dal Decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1997, n.431 Regolamento sulla disciplina delle patenti nautiche” e successive modificazioni ed integrazioni, dal D.Lgs. 18.07.2005 n.171 “Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172” e successive modificazioni ed integrazioni e dal D.M. 29.07.2008 n.146 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. E’ applicabile, per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, l’art.7 bis del D.lgs. 18.08.2000 n.267.

ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. La disciplina del presente regolamento si applica alle scuole per l’educazione marinaresca, la formazione e la preparazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche che sono denominati “Scuole nautiche”.

2. Non sono soggette alla disciplina del presente atto le attività, ancorché esercitate a carattere permanente e presso strutture stabili, finalizzate all’avviamento agli sport nautici, ma non destinate al conseguimento della patente nautica.

ART. 3 - PATENTI NAUTICHE

1. Le scuole nautiche possono esercitare l’attività per il conseguimento delle seguenti patenti nautiche:

a) per navi da diporto;

b) per unità da diporto aventi una lunghezza fino a 24 metri, a vela ed a motore senza alcun limite dalla costa;

c) per unità da diporto aventi una lunghezza fino a 24 metri a motore senza alcun limite dalla costa;

d) per unità da diporto aventi una lunghezza fino a 24 metri a vela ed a motore entro dodici miglia dalla costa;

e) per unità da diporto aventi una lunghezza fino a 24 metri a motore entro dodici miglia dalla costa.

2. Per la definizione di “nave” e “unità“ si rimanda alla Legge 11 febbraio 1971, n. 50 “Norme sulla navigazione da diporto” e successive modificazioni ed integrazioni.

 

TITOLO II AUTORIZZAZIONE ART. 4 - CONSEGUIMENTO DELL’ AUTORIZZAZIONE

1. L’esercizio dell’attività di scuola nautica è subordinata alla presentazione di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell’art.19 della L.07.08.1990 n.241, alla Provincia di Pistoia, qualora la sede principale sia posta sul territorio provinciale.

2. La Provincia può acquisire il parere della Capitaneria di porto competente territorialmente relativamente alle dotazioni di cui agli articoli 14 e 15.

3. Possono esercitare l’attività sia persone fisiche che persone giuridiche.

La SCIA sarà presentata, in alternativa:

a) nel caso di persona fisica, dal titolare della ditta purché abbia la gestione diretta e personale dell’esercizio e dei beni patrimoniali della scuola nautica, rispondendo del suo regolare funzionamento;

b) nel caso di persone giuridiche, dal legale rappresentante o a persona da questo delegata.

4. Per esercitare l’attività è necessario che venga dimostrato la disponibilità dei locali e delle attrezzature idonee, secondo quanto previsto dal successivo Titolo III “Locali e attrezzature”, nonché di personale idoneo per lo svolgimento delle lezioni teorico-pratiche.

5. Le scuole nautiche possono, in relazione alla disponibilità del materiale descritto ai successivi articoli 14 e 15, esercitare l’attività per il conseguimento di una o più patenti nautiche tra quelle individuate al precedente art.3.

6. L’attività di scuola nautica può essere svolta anche da parte delle autoscuole in possesso dei requisiti di cui al D.M. 17/05/95, n.371, previa presentazione della SCIA di cui al presente articolo comma 1.

7. La sede principale della scuola è quella dove sono impartite le lezioni teoriche e dove è collocato l’ufficio di segreteria.

8. Le esercitazioni pratiche, da effettuarsi su mezzi nautici, possono essere condotte presso sedi distaccate, nell’ambito comunque del compartimento marittimo ove saranno sostenuti gli esami.

9. Qualora il titolare o il legale rappresentante della scuola nautica dimostri la disponibilità della nave o della unità tramite contratto di comodato, ai sensi dell’art.15 comma 6 lett.c), l’esercizio dell’attività avrà durata pari al contratto stesso. In caso di proroga o di rinnovo del contratto, la durata dell’esercizio dell’attività sarà prorogata per lo stesso periodo.

10. Chiunque eserciti l’attività di scuola nautica senza la SCIA, è soggetto a quanto previsto dall’art.49 septies del D.Lgs.171/2005 e dall’art.26. Da tale violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria dell’immediata chiusura della scuola nautica e di cessazione della relativa attività e, contestualmente, ne sarà data comunicazione all’Autorità Giudiziaria, per l’eventuale applicazione dell’art.348 del Codice Penale.

ART. 5 - ESENZIONI

1. Gli enti e le associazioni nautiche per la gestione delle scuole nautiche, riconosciuti a livello nazionale ai sensi del D.M. 19 agosto 1991, n.389 “Regolamento recante le modalità per lo svolgimento degli esami, per la nomina e la composizione delle commissioni, per l’accoglimento dell’istanza, nonché per il rilascio delle patenti nautiche”, sono denominati Centri di istruzione per la nautica” e, ai fini dell’esercizio dell’attività, non devono essere titolari di autorizzazione.

ART. 6 - SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITA’

1. La SCIA, sottoscritta dal titolare della impresa individuale o dal legale rappresentante della società, secondo il modello predisposto dalla Provincia di Pistoia e pubblicato sul sito della Provincia nella sezione Trasporti, deve essere indirizzata alla Provincia di Pistoia, e nella stessa saranno dichiarati i seguenti requisiti:

personali e morali come previsti al successivo art.7;

iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura;

disponibilità dei locali, con indicazione degli estremi di registrazione del titolo;

disponibilità, presso i locali della scuola nautica o, se del caso, dell’autoscuola, del materiale didattico previsto dagli articoli 13,14 e 15;

disponibilità della/e imbarcazione/i conforme/i alla categoria richiesta, di cui all’art.3 indicando gli estremi di registrazione del contratto d’acquisto, locazione, comodato e/o leasing oltre agli estremi di Registrazione nell’apposito Registro Nautico desunti dai libretti d’immatricolazione,

regolarità assicurativa delle dotazioni di cui all’art.15 con indicazione della Compagnia di Assicurazione, numero e validità della polizza e/o periodo assicurativo;

disponibilità del personale ed i titoli in base ai quali è abilitato alle funzioni di insegnate e istruttore ai sensi dell’art.27 e dell’art.28 comma 6 del D.P.R.431/97 corredata

dall’autocertificazione resa, secondo il modello predisposto dal Servizio e pubblicato sul sito della Provincia nella sezione Trasporti.

2. Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) attestazione di adeguata capacità finanziaria, ai sensi del successivo art.8;

b) copia semplice dell’atto costitutivo per le Società di Persone;

c) copia semplice dell’atto costitutivo e dello Statuto per tutti gli altri tipi di Società;

d) nel caso di società, autocertificazione resa dai soggetti di cui all’art.7 comma 1, secondo il modello predisposto dalla Provincia di Pistoia e pubblicato sul sito della Provincia nella sezione Trasporti;

e) planimetria dei locali adibiti all’attività di scuola nautica, in scala 1 : 100, vidimata da un tecnico abilitato, con l’indicazione analitica della superficie e l’indicazione sintetica della distribuzione interna delle attrezzature, secondo quanto previsto dal successivo art.12;

f) relazione tecnica contenente la descrizione dei locali della scuola e dell’eventuale sede distaccata, corredata da uno specifico atto di asseverazione da parte di un professionista abilitato, attestante il rispetto dei requisiti di cui all’articolo 12, nonché la conformità ai regolamenti vigenti in materia di edilizia, igiene e sicurezza, con allegata copia del documento di riconoscimento valido;

g) originale o copia autenticata dell’eventuale atto di delega della rappresentanza legale a favore del soggetto di cui all’art.4, comma 2, lett. b);

h) copia del contratto assicurativo, relativo alle dotazioni di cui all’art.15, secondo quanto previsto dal medesimo articolo comma 6;

i) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente;

j) nel caso di società, copia di un documento di riconoscimento in corso di validità dei soggetti di cui all’art.7 comma 1.

3. Prima dell’invio della SCIA, il titolare o il legale rappresentante potrà presentare una istanza preventiva di richiesta di sopralluogo dei locali in cui si svolgerà l’attività della scuola nautica, allegando i documenti di cui al comma 2 lett. f), g) e h).

4. Nel caso in cui il titolo attestante la disponibilità dei locali non sia ancora stato stipulato, dovrà essere presentata una dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte del dante causa, con cui dichiara che dà in disponibilità il locale al soggetto che presenta la SCIA .

ART. 7 - REQUISITI PERSONALI E MORALI

Per ottenere il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio di scuola nautica è necessario che il richiedente sia in possesso dei seguenti requisiti:

a) avere la cittadinanza italiana o essere cittadino di un altro Stato membro dell’unione Europea, ovvero di altro Stato qualora ciò sia previsto da accordi internazionali e dalla legislazione vigente;

b) avere compiuto ventuno anni;

c) essere in possesso di diploma di istruzione di secondo grado;

d) non essere delinquenti abituali, ai sensi degli artt.102 e 103 del Codice Penale;

e) non essere delinquenti professionali, ai sensi dell’art.105 del Codice Penale;

f) non essere delinquenti per tendenza, ai sensi dell’art.108 del Codice Penale;

g) non essere stati sottoposti a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione previste dalla normativa vigente;

h) non essere stati interdetti o inabilitati o dichiarati falliti, ovvero che non sia in corso, nei loro confronti, un procedimento per dichiarazione di fallimento, salvo che non siano intervenuti provvedimenti di sospensione o riabilitazione;

i) non avere cause di divieto o di decadenza previste dal D.Lgs. 06.09.2011 n.159 e successive modificazioni ed integrazioni. Qualora venga meno uno dei requisiti di cui al comma 2 lett.

d), e), f), g), h) ed i), si procederà ai sensi del successivo art. 26 comma 4.

j) non abbia riportato condanne penali, né abbia procedimenti in corso.

Nel caso di società, i requisiti di cui al comma 1 lettere a), b), d), e), f), g), h, i) devono essere posseduti:

a) da tutti i soci, nel caso di società di persone;

b) dai soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni;

c) dagli amministratori, nel caso di società di capitali. 

Non rispondono al requisito di idoneità morale coloro che abbiano riportato condanne:

a) per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l’amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l’economia pubblica, l’industria ed il commercio;

b) per i delitti di cui agli articoli 575, 624, 628, 629, 630, 640, 646, 648, e 648- bis del codice penale;

c) per qualsiasi altro delitto non colposo per un ammontare complessivo della pena superiore ai due anni.

ART. 8 - CAPACITA’ FINANZIARIA

1. Le persone fisiche o giuridiche che intendono esercitare la attività di scuola nautica, di cui all’art.4, devono dimostrare adeguata capacità finanziaria.

2. La capacità finanziaria può essere comprovata da uno dei seguenti documenti:

a) certificato attestante la proprietà di beni immobili, liberi da gravami ipotecari, di valore non inferiore a 51.645,69;

b) attestazione di affidamento, secondo il modulo predisposto dalla Provincia di Pistoia e pubblicato sul sito della Provincia nella sezione Trasporti relativa ad un importo di

25.822,84 rilasciata, nelle varie forme tecniche, da aziende o istituti di credito oppure da società finanziarie con capitale sociale non inferiore a 2.582.284,50.

ART. 9 - VERIFICA SCIA

1. La Provincia di Pistoia verifica nei 60 giorni successivi alla presentazione della SCIA, il possesso dei requisiti di cui al presente Titolo e al Titolo I11 e previo eventuale parere positivo da parte della Capitaneria di Porto territorialmente competente, entro 90 giorni.

2. Si applica l’art.19 della legge 241/1990.

3. I1 Servizio Pianificazione, TPL, Valorizzazione delle risorse del territorio e del patrimonio provinciale é responsabile dell’istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale.

ART. 10 - DISCIPLINA DELLA SCIA

1. Sono assoggettate alla presentazione di una SCIA le seguenti fattispecie:

a) ogni mutamento civilistico dell’impresa, in virtù del quale non permanga, in qualità di soggetto civilisticamente e professionalmente responsabile, il titolare precedente o un socio o un amministratore originari, che operavano già nell’impresa stessa, purché in possesso dei requisiti di cui al presente titolo;

b) trasferimento del complesso aziendale a titolo universale o particolare.

2. Nel caso di cui al comma 1 lett. b), il cessionario dovrà presentare una nuova SCIA in sostituzione di quella esistente in capo al cedente, il quale, contestualmente, con atto separato, deve dichiarare di volervi rinunciare. Dalla data di efficacia dell’atto di cessione il cedente non potrà più continuare ad esercitare l’attività di scuola nautica.

3. Nel caso di decesso o sopravvenuta incapacità fisica o giuridica del titolare o del socio o dell’amministratore di società che ha presentato SCIA l’attività può essere proseguita a condizione che venga presentata nuova SCIA dagli eredi o dagli aventi causa del titolare o del socio o dell’amministratore, alla Provincia di Pistoia. Alla SCIA dovranno essere allegati copia di un documento di riconoscimento in corso di validità ed il certificato di morte, o il certificato medico attestante l’incapacità fisica o, ancora, il provvedimento attestante l’incapacità giuridica del soggetto.

4. La SCIA di cui al comma precedente deve essere presentata entro sessanta giorni dalla morte, dall’incapacità fisica o dall’incapacità giuridica del soggetto. I1 mancato rispetto del termine comporterà l’interdizione ad esercitare l’attività.

5. Chi prosegue l’attività nei casi individuati ai commi 2 e 3 senza presentare SCIA è soggetto all’interdizione ad esercitare l’attività.

6. Il disposto dei precedenti commi si applica anche in caso di recesso da Società dell’unico socio o amministratore.

7. Se varia la sola denominazione della scuola nautica, senza modifica della ragione sociale o composizione e senza trasferimento di sede, il titolare o il legale rappresentante dovrà presentare nuova SCIA entro trenta giorni dalla modifica, dichiarando che la nuova denominazione è stata variata anche presso la C.C.I.A.A. di Pistoia.

8. In tutti i casi di trasformazione o modifica, diversi da quelli disciplinati al comma 1 e al comma 7, si dovrà procedere, a presentare nuova SCIA alla Provincia entro trenta giorni dalla trasformazione o dalla modifica.

9. Per il trasferimento della sede, il titolare o il legale rappresentante dovrà presentare nuova SCIA allegando i documenti di cui all’art. 6 comma 2 lett. f), g), h), i), o) e p), ferma la possibilità di applicazione dei commi 3 e 4 del richiamato articolo.

10. I termini di cui ai commi 7 e 8 costituiscono disposizioni per il regolare funzionamento delle scuole nautiche ed il loro mancato rispetto comporta, come pure il trasferimento della sede senza nuova SCIA, nei confronti della scuola nautica inadempiente, l’applicazione delle sanzioni previste dall’art.26 del presente Regolamento.

11. L’attività deve essere iniziata previa presentazione di nuova SCIA e l’avvenuta denuncia di inizio attività presso il Registro Imprese della C.C.I.A.A. di Pistoia.

12. La denuncia di inizio attività presso il registro delle imprese della C.C.I.A.A. di Pistoia costituisce disposizione per il regolare funzionamento delle scuole nautiche ed il suo mancato rispetto comporta l’applicazione, nei confronti della scuola nautica inadempiente, delle sanzioni previste dall’art. 26 del presente Regolamento.

ART. 11 - ATTIVITA’ DI CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO

1. Oltre a quanto previsto dall’art. 2 del presente Regolamento, le scuole nautiche svolgono in via esclusiva gli adempimenti connessi alla effettuazione dell’esame per il conseguimento delle patenti nautiche da diporto.

2. Le scuole nautiche possono svolgere altresì attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, limitatamente alle funzioni di assistenza e agli adempimenti relativi alle operazioni concernenti le patenti di nautiche da diporto.

3. Le scuole nautiche, per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 1 e 2, non devono conseguire l’autorizzazione per l’esercizio dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.

TITOLO III LOCALI E ATTREZZATURE

ART. 12 - LOCALI

1. I locali della scuola nautica, ai fini della presentazione della SCIA devono comprendere:

a) un’aula di almeno mq. 25 di superficie e, comunque, tale che, per ogni allievo, siano disponibili almeno mq. 1,50 dotata di idoneo arredamento e separata dagli uffici o da altri locali di ricevimento del pubblico;

b) un ufficio di segreteria di almeno mq. 10 di superficie antistante l’aula, oppure laterale alla stessa, con ingresso autonomo;

c) servizi igienici composti da bagno ed antibagno, illuminati ed aerati.

2. L’altezza minima dei locali è quella prevista dal regolamento edilizio vigente nel Comune in cui ha sede la scuola nautica.

3. I locali devono essere in regola con la normativa attinente alle caratteristiche igienico sanitarie, alla destinazione d’uso ed alla sicurezza.

4. Il disposto del presente articolo si applica anche alle scuole nautiche che trasferiscono la propria sede a qualsiasi titolo.

ART. 13 - ARREDAMENTO DIDATTICO

Ai fini del conseguimento della autorizzazione di cui all’art. 4 l’aula di insegnamento della scuola nautica deve essere dotata di:

una cattedra o un tavolo per l’insegnante;

una lavagna delle dimensioni minime di m. 1,10 x 0,80 o, in alternativa, di una lavagna luminosa;

un numero di posti a sedere per gli allievi non superiore a quello desumibile dalla applicazione dei parametri di cui all’art.12, ciascuno dotato di un tavolo per il carteggio

nautico di lunghezza non inferiore a m.1,10 e larghezza non inferiore a m.0,80

ART. 14 - MATERIALE DIDATTICO PER LE LEZIONI TEORICHE

1. La scuola nautica, per potere essere autorizzata alla effettuazione dei corsi per il conseguimento delle patenti per la navigazione entro dodici miglia dalla costa, deve essere dotata almeno del seguente materiale:

a) cartelli con le segnalazioni nautiche:

a/1) fanali e segnali visivi ed acustici previsti dal regolamento internazionale, per prevenire gli abbordi in mare;

a/2) Bandiere del codice internazionale dei segnali;

b) tavole raffiguranti la rosa dei venti e la proiezione di Mercatore;

c) tavole raffiguranti le precedenze di rotta;

d) tavole raffiguranti gli elementi costitutivi e le manovre delle imbarcazioni a vela ed a motore, con la relativa nomenclatura;

e) esemplari di dotazioni di sicurezza e mezzi di salvataggio previsti per il tipo di navigazione per la quale si svolgono i corsi;

f) principali strumenti nautici: squadrette nautiche, compasso, bussola magnetica a liquido, bussola da rilevamento, grafometro, barometro, igrometro, termometro,anemometro; 

g) pubblicazioni: Portolano - Fari e fanali - Segnali di nebbia - Carta 1 1 1 1, Codice della Navigazione e relativi regolamenti, Regolamenti di sicurezza, Codice Europeo della Navigazione Interna, normativa sul diporto, regolamenti locali;

h) carte nautiche, edite dall’Istituto Idrografico della Marina (I.I.M.), in relazione al numero degli allievi.

2. La scuola nautica per potere essere autorizzata alla effettuazione dei corsi per il conseguimento delle patenti per la navigazione senza limiti dalla costa e con navi deve essere dotata, in aggiunta al materiale individuato al precedente comma, almeno anche del seguente materiale:

a) libro delle effemeridi, libro sulla costruzione e stabilità della nave e altri libri di testo scelti in funzione del corso svolto e del programma seguito;

b) strumento di radionavigazione;

c) cartelloni relativi all’emisfero celeste, starfinder, tavole per la risoluzione delle rette di altezza.

3. I1 materiale di cui al comma 1 lettere a), b), c), d) ed e) può essere sostituito da sistemi audiovisivi interattivi o informatici.

ART. 15 - MATERIALE PER LE ESERCITAZIONI E GLI ESAMI

1. Per essere autorizzata allo svolgimento dell’attività, così come definita dall’art.2, ai fini del conseguimento delle patenti di cui all’art.3 lett. a) la scuola nautica deve avere la disponibilità di una nave da diporto, o imbarcazione da diporto di lunghezza f.t. non inferiore a 20 metri riconosciuta idonea alla navigazione senza limiti dalla costa, ovvero con marcatura CE e appartenente alla classe di progettazione A o B.

2. Per essere autorizzata allo svolgimento dell’attività, così come definita dall’art.2, ai fini del conseguimento delle patenti di cui all’art. 3 lett. b) la scuola nautica deve avere la disponibilità di una unità da diporto a vela con motore ausiliario riconosciuta idonea alla navigazione senza limiti dalla costa, ovvero con marcatura CE e appartenente alla classe di progettazione A o B, purché iscritta nei registri delle imbarcazioni da diporto.

3. Per essere autorizzata allo svolgimento dell’attività, così come definita dall’art.2, ai fini del conseguimento delle patenti di cui all’art. 3 lett. c) la scuola nautica deve avere la disponibilità di una unità da diporto a motore riconosciuta idonea alla navigazione senza limiti dalla costa, ovvero con marcatura CE e appartenente alla classe di progettazione A o B, purché iscritta nei registri delle imbarcazioni da diporto.

4. Per essere autorizzata allo svolgimento dell’attività, così come definita dall’art. 2, ai fini del conseguimento delle patenti di cui all’art. 3 lett. d) la scuola nautica deve avere la disponibilità di una unità da diporto a vela con motore ausiliario di lunghezza f.t. non inferiore a 7 metri, riconosciuta idonea alla navigazione sino alle dodici miglia dalla costa ovvero con marcatura CE e appartenente alla classe di progettazione A, B o C.

5. Per essere autorizzata allo svolgimento dell’attività, così come definita dall’art.2, ai fini del conseguimento delle patenti di cui all’art.3 lett. e) la scuola nautica deve avere la disponibilità di una unità da diporto a motore di lunghezza f.t. non inferiore a 5 metri, riconosciuta idonea alla navigazione sino alle dodici miglia dalla costa ovvero con

marcatura CE e appartenente alla classe di progettazione A, B o C, dotata di motore per la cui condotta sia necessaria la patente, e di timoneria a ruota.

6. La disponibilità del materiale di cui al precedente comma si intende dimostrata quando il soggetto titolare dell’autorizzazione:

a) è proprietario della nave o della unità;

b) è armatore della nave o della unità;

c) ha stipulato un contratto di locazione o di comodato registrato con il proprietario o l’armatore, nel quale è espressamente previsto l’uso per le esercitazioni pratiche e per la effettuazione degli esami.

7. Le esercitazioni pratiche possono avvenire in ore diurne e/o notturne con condizioni meteo marine favorevoli in specchi d’acqua pubblici e, per le patenti con limiti, anche privati ritenuti idonei e navigabili ai sensi della normativa vigente.

8. Le unità devono essere fornite di idonee dotazioni di sicurezza, secondo quanto previsto dal Regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto, sufficienti per tutte le persone imbarcate ed essere dotate di un megafono e di un dispositivo sonoro atto a richiamare l'attenzione di unità in transito. A tale scopo, le unità impiegate, devono esporre su ciascuna murata, in modo ben visibile, un contrassegno costituito da un pannello rettangolare, recante la scritta "SCUOLA NAUTICA", ben contrastato, in posizione visibile, verticale o subverticale, di dimensione minima pari a m.1 per m.0,2.

9. Durante le esercitazioni pratiche i mezzi nautici possono essere condotti dagli allievi con accanto l'istruttore, sul quale ricade in ogni caso la responsabilità del mezzo.

10. Tutte le unità devono avere la copertura assicurativa in conformità alle disposizioni vigenti in materia assicurativa e ai relativi massimali assicurativi, sia per le esercitazioni di comando e condotta che per l'effettuazione degli esami.

11. Per inserire o dismettere unità nella flotta il titolare o il legale rappresentante della Scuola nautica è obbligato a comunicare la variazione della disponibilità delle imbarcazioni e indicare le relative caratteristiche, allegando copia dei documenti di bordo e del contrassegno di assicurazione.

ART. 16 - RIDUZIONE DELLE DOTAZIONI

1. Qualora, a causa di qualsiasi evento venissero meno le condizioni o le dotazioni di cui agli artt. 13, 14 e 15, il titolare o il legale rappresentante della scuola nautica è tenuto a darne comunicazione alla Provincia entro quindici giorni e a sospendere l'attività fino al ripristino delle condizioni o delle dotazioni richieste, che deve avvenire entro sessanta giorni dall'evento.

2. Tale termine è prorogabile, su richiesta dell'interessato, per gravi e comprovati motivi.

3. Il mancato rispetto del termine di quindici giorni di cui al comma 1 comporta l'applicazione di quanto disposto all'art. 26 comma 1.

4. La mancata sospensione dell'attività, a seguito della riduzione delle condizioni o delle dotazioni, e/o il mancato ripristino delle stesse entro il termine di sessanta giorni,

comportano l’interdizione ad esercitare l’attività.

 

TITOLO IV PERSONALE DIDATTICO ART. 17 - INSEGNANTI E ISTRUTTORI

1. Per l’effettuazione dei corsi, la scuola nautica dovrà dotarsi di personale didattico, con mansioni di insegnante e istruttore.

2. Possono svolgere l’attività di insegnante:

a) i soggetti in possesso di titolo professionale marittimo per i servizi di coperta non inferiore a padrone marittimo; per l’abilitazione all’insegnamento per il conseguimento della patente di cui all’art.3 comma 1 lett. a) è necessario il possesso di un titolo non inferiore a padrone marittimo di 1 a classe;

b) i soggetti in possesso di titolo di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite a noleggio, secondo i limiti delle abilitazioni possedute; tali soggetti non possono essere abilitati all’insegnamento per il conseguimento delle patenti di cui all’art.3 comma 1 lett. a);

c) i docenti di materie nautiche degli istituti nautici o professionali per le attività marinare;

d) gli ufficiali superiori del Corpo dello Stato Maggiore e delle Capitanerie di Porto in congedo da non oltre dieci anni;

e) coloro che hanno conseguito da almeno cinque anni la patente nautica per la navigazione senza alcun limite; tali soggetti possono essere abilitati all’insegnamento per il conseguimento delle patenti di cui all’art.3 comma 1 lett. a) purché possiedano l’abilitazione per la conduzione di navi da diporto.

3. Possono svolgere attività di istruttore coloro che sono muniti di patente nautica rilasciata da almeno un triennio. Gli istruttori non possono esercitare l’attività per il conseguimento di patenti nautiche superiori a quella di cui sono in possesso.

4. Qualora una scuola nautica impieghi insegnanti o istruttori non in possesso dei requisiti di cui ai commi 2 e 3, la stessa è soggetta all’interdizione dell’esercizio dell’attività di scuola nautica.

ART. 18 - RAPPORTO DI IMPIEGO DEL PERSONALE DIDATTICO

1. La scuola nautica può impiegare i soggetti di cui all’art.17 commi 2 e 3 mediante uno dei seguenti rapporti di lavoro, a tempo parziale o a tempo pieno:

dipendente;

collaboratore in impresa familiare;

associato in partecipazione;

lavoratore autonomo;

lavoratore con contratto di lavoro diverso dai precedenti, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

2. Possono svolgere l’attività di insegnante e istruttore i titolari, i soci o gli amministratori purché in possesso dei requisiti previsti all’art.17 commi 2 e 3.

3. L’insegnante/istruttore che intenda prestare la propria attività, in via secondaria, presso una scuola nautica ed abbia in corso un rapporto di pubblico impiego o un rapporto di lavoro privato con soggetto diverso da quello per il quale intende prestare la propria attività, deve preliminarmente acquisire assenso o nulla osta del datore di lavoro principale.

4. Per potere impiegare il personale didattico, il titolare o il legale rappresentante della scuola nautica deve richiedere alla Provincia apposita tessera di riconoscimento, che costituisce autorizzazione all’insegnamento ad alla istruzione. Ai fini del rilascio di quest’ultima, il titolare o il legale rappresentante della scuola nautica dovrà presentare istanza in carta legale indirizzata alla Provincia di Pistoia, unitamente a due foto formato tessera del soggetto di cui all’art.17 commi 2 e 3, alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante i requisiti ivi previsti e ad un documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente e dell’insegnante/istruttore.

5. E’ fatto obbligo agli insegnanti e istruttori, durante l’esercizio della propria attività, di essere muniti di tessera di riconoscimento, rilasciata dalla Provincia, da esibirsi a qualsiasi verifica effettuata dai Funzionari Provinciali o da altre Autorità.

6. La scuola nautica il cui personale esercita la propria attività di insegnante e istruttore senza essere munito di tessera di riconoscimento, è soggetta alle sanzioni previste dall’art.26 del presente Regolamento.

7. Qualora la scuola nautica possieda più sedi, verso di esse è consentita la mobilità del personale didattico.

TITOLO V GESTIONE DELLA SCUOLA NAUTICA

ART. 19 - REGISTRI E SCHEDE

1. La scuola nautica deve curare la tenuta dei seguenti documenti, vidimati dalla Provincia:

a) registro di iscrizione;

b) registro delle lezioni teoriche;

c) schede per l’ammissione alla prova teorica dell’esame;

d) schede per l’ammissione alla prova pratica dell’esame;

2. Sui documenti di cui al comma 1 non sono ammesse cancellature, raschiature o abrasioni.

3. Eventuali errori devono essere corretti mantenendo visibile l’errore stesso e indicando e correzioni mediante annotazioni, convalidate dal titolare o dal legale rappresentante della scuola nautica.

4. Alla scuola nautica che non ottemperi a quanto previsto dai precedenti commi 1 e 2 si applicano le sanzioni previste dall’art.26 del presente Regolamento.

ART. 20 - TENUTA DEI REGISTRI E DELLE SCHEDE

1. Il registro di iscrizione deve contenere i seguenti dati:

a) data di iscrizione;

b) generalità degli allievi;

c) corso che l’allievo intende frequentare;

 

d) categoria di patente che l’allievo intende conseguire;

e) estremi della autorizzazione ad esercitarsi alla guida;

f) data delle prove teorica e pratica e relativo esito;

2. Il registro delle lezioni teoriche è tenuto a cura degli insegnanti, è controfirmato all’inizio ed alla fine dal titolare o dal legale rappresentante della scuola nautica e deve contenere i seguenti dati:

a) denominazione della scuola nautica;

b) nominativo degli insegnanti;

a) nominativo dell’allievo;

d) numero del registro di iscrizione dell’allievo;

e) numero delle ore complessive di lezione;

f ) valutazione degli allievi.

3. La scheda per l’ammissione all’esame di teoria deve contenere i seguenti dati:

a) nominativo dell’allievo;

b) giudizio dell’insegnante sull’ammissibilità dell’allievo alla prova d’esame.

4. La scheda per l’ammissione all’esame di pratica deve contenere i seguenti dati:

a) nominativo dell’allievo;

b) giudizio dell’istruttore sull’ammissibilità dell’allievo alla prova d’esame.

5. La mancanza, anche di uno solo dei dati individuati ai precedenti commi, costituisce irregolarità della tenuta, a seconda dei casi, del registro di iscrizione, del registro delle lezioni teoriche, delle schede per l’ammissione all’esame di teoria, delle schede per l’ammissione all’esame di pratica e comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’art.26 del presente Regolamento.

ART. 21 - ORARI DI APERTURA

1. Entro trenta giorni dalla data di inizio della attività il titolare o il legale rappresentante dovrà comunicare alla Provincia gli orari di apertura al pubblico della scuola nautica.

2. Qualora i suddetti orari subiscano variazioni definitive il titolare o il legale rappresentante dovrà darne comunicazione alla Provincia entro trenta giorni dalla data di modifica.

3. Il titolare o il legale rappresentante dovrà comunicare alla Provincia il periodo di chiusura per ferie, prima dell’inizio dello stesso.

4. I termini di cui al presente articolo costituiscono disposizioni per il regolare funzionamento delle scuole nautiche ed il loro mancato rispetto comporta, nei confronti della scuola nautica inadempiente, l’applicazione delle sanzioni previste dall’art.26 del presente Regolamento.

ART. 22 - INFORMAZIONI

1. Nei locali della scuola nautica dovrà essere affisso, in modo visibile, un avviso che indichi la possibilità, per l’utente, di inoltrare reclami in merito all’attività di scuola nautica, alla Provincia di Pistoia – Piazza San Leone, 1 – Pistoia; tale obbligo costituisce disposizione per il regolare funzionamento delle scuole nautiche ed il suo mancato rispetto comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’art.26 del presente Regolamento.

2. Su richiesta della Provincia la scuola nautica deve comunicare le tariffe medie applicate per le singole attività.

ART. 23 - CESSAZIONE DELL'ATTIVITA’

1. I1 titolare o il legale rappresentante della scuola nautica ha l’obbligo di comunicare alla Provincia la cessazione della attività, restituendo contestualmente le tessere rilasciate ai sensi dell’art.18. Che saranno annullate dalla Provincia.

2. L’attività della scuola nautica si intende comunque cessata quando, dai documenti di cui all’art.19, non risultino registrati allievi per un periodo superiore a un anno.

3. Entro quindici giorni dalla data di interdizione ad esercitare l’attività saranno annullate tutte le tessere di riconoscimento, di cui al precedente art.18, che risultino rilasciate.

ART. 24 - SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA’

1. Per comprovati e gravi motivi che ingenerano nel titolare o il legale rappresentate della scuola nautica la temporanea impossibilità a proseguire l’attività, lo stesso deve comunicare la sospensione della attività o la nomina di un sostituto, purché questi sia in possesso dei requisiti previsti all’art.7.

2. La sospensione non potrà essere, comunque, superiore a sei mesi. Decorso il termine stabilito, senza che l’attività sia ripresa, l’attività dovrà cessare. Per gravi e comprovati motivi il titolare o il legale rappresentante può una sola volta fare istanza di proroga, la quale potrà avere la durata massima di ulteriori sei mesi.

3. La nomina del sostituto non potrà essere, comunque, superiore a sei mesi. Decorso il termine stabilito, senza che il titolare o il legale rappresentante rientri nell’esercizio dell’attività, l’attività dovrà cessare.. Per gravi e comprovati motivi il titolare o il legale rappresentante può una sola volta fare istanza di proroga della nomina del sostituto, la quale potrà avere la durata massima di ulteriori sei mesi.

4. La sospensione dell’attività senza la prescritta comunicazione, l’esercizio dell’attività durante il periodo di sospensione, e l’esercizio della attività da parte di un sostituto senza la prescritta comunicazione comportano l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 26 del presente Regolamento.

TITOLO VI VIGILANZA E SANZIONI

ART. 25 - VIGILANZA

1. La vigilanza, amministrativa e tecnica, sull’applicazione delle norme del presente Regolamento spetta alla Provincia. Sono soggette a vigilanza tutte le attività di scuola nautica.

2. La Provincia esercita l’attività di vigilanza tramite:

a) il personale del Servizio Pianificazione , TPL, Valorizzazione delle risorse del territorio e del patrimonio provinciale, muniti di apposita tessera di riconoscimento;

b) la Polizia Provinciale

I soggetti di cui ai punti a) e b) possono, per l’accertamento delle violazioni di competenza, assumere informazioni e procedere a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica.

I soggetti di cui al punto a) effettueranno, altresì, controlli di carattere amministrativo per verificare la permanenza dei requisiti in base ai quali è stata presentata la SCIA.

3. Qualora, nell’ambito dell’espletamento dell’attività di vigilanza di cui al presente articolo, siano riscontrati comportamenti o fatti la cui vigilanza spetti ad altri Enti o Uffici Pubblici ad essi ne sarà fatta opportuna comunicazione per i provvedimenti di competenza.

ART. 26 - SANZIONI

1. Qualsiasi comportamento o fatto realizzato dal titolare o dal legale rappresentante della scuola nautica nell’ambito dello svolgimento della attività che non sia conforme a quanto disposto dalla legislazione vigente in materia, da altra normativa e dal presente Regolamento e per il quale non siano già previste dalle suddette norme specifiche sanzioni, comporta l’emanazione di provvedimento di diffida e la contestuale applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da €25,00 a €500,00.

2. Quando a seguito di un provvedimento di diffida, e nei termini nello stesso provvedimento stabiliti, ai sensi del precedente comma, il soggetto non rimuova il comportamento o fatto causa della violazione, l’autorizzazione di cui all’art.4 sarà sospesa per un periodo da uno a tre mesi.

3. All’emanazione di tre provvedimenti di sospensione in cinque anni sarà emanato provvedimento di interdizione dell’attività.

4. Qualora il titolare o il legale rappresentante della scuola nautica sia condannato, anche con sentenza non definitiva, per uno dei reati di cui all’art. 7 comma 2 lett. d), e), f), g), h) ed i), l’attività sarà sospesa fino alla pronuncia di sentenza definitiva; qualora questa sia di condanna, sarà emanato provvedimento di interdizione dell’attività.. In tutti gli altri casi il provvedimento di sospensione dell’attività sarà revocato.

5. Durante il periodo di sospensione la scuola nautica non può esercitare l’attività. L’esercizio della predetta attività durante tale periodo comporta l’emanazione del provvedimento di interdizione dell’attività.. .

6. L’organo competente ad irrogare le sanzioni amministrative di cui al presente Regolamento è il Responsabile del Servizio Pianificazione, TPL, Valorizzazione delle risorse del territorio e del patrimonio provinciale della Provincia.

ART. 27 - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE DELLE VIOLAZIONI

1. Se, a seguito di sopralluogo o di segnalazione, sarà accertata una violazione, questa sarà contestata immediatamente, oppure ne saranno notificati gli estremi, entro il termine di novanta giorni, per i residenti nel territorio italiano, o di trecentosessanta giorni, per i residenti all’estero, all’interessato ed eventualmente, a chi sia obbligato in solido. I1 termine decorre dalla data dell’accertamento.

2. Qualora ricorresse il caso di cui al comma 1, la notificazione potrà essere effettuata, con le modalità previste dal Codice di Procedura Civile, anche da un Funzionario della Provincia.

ART. 28 - SCRITTI DIFENSIVI

1. Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o della notificazione degli estremi della violazione di cui all’art.26 comma 1 , gli interessati potranno far pervenire alla Provincia scritti difensivi e documenti, potendo chiedere anche di essere sentiti.

2. Il Servizio Pianificazione , TPL, Valorizzazione delle risorse del territorio e del patrimonio provinciale sente l’interessato, ove questi ne abbia fatta richiesta, ed esamina i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi.

3. Il Servizio Pianificazione , TPL, Valorizzazione delle risorse del territorio e del patrimonio provinciale, qualora ritenga di accogliere gli argomenti esposti negli scritti difensivi, emette ordinanza motivata di archiviazione. Diversamente, determina la sanzione dovuta e, nei casi previsti, ne ingiunge il pagamento.

ART. 29 - COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO

Tutte le sanzioni previste dal presente Regolamento saranno applicate previa comunicazione agli interessati di avvio del procedimento, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”.

TITOLO VII NORME FINALI E TRANSITORIE

ART. 30 - NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rimanda alla normativa vigente in materia di attività di scuola nautica nonché, per quanto applicabile, alla normativa in materia di attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.

2. Tutte le cifre indicate nel presente Regolamento devono intendersi automaticamente aggiornate ai nuovi valori che saranno individuati da provvedimenti legislativi successivi alla sua entrata in vigore.

ART. 31 - NORMA TRANSITORIA

In caso di contrasto tra il Regolamento Provinciale e la normativa nazionale prevale quest’ultima.

ART. 32 - ENTRATA IN VIGORE

I1 presente Regolamento entra in vigore alla esecutività della deliberazione di approvazione del Consiglio Provinciale.

ART. 33 - NORMA FINALE

I1 presente Regolamento sarà pubblicato sul sito internet della Provincia, come pure ogni modifica od integrazione allo stesso.

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