Regolamento per il conseguimento dell'abilitazione alla professione di insegnante di teoria e istruttore di guida nelle autoscuole
Ultimo aggiornamento:12 Agosto, 2025
Argomenti
(Approvato con Del. C.P. n. 7 del 27/02/2015)
(Modificato con Del. C.P. n. 12 del 02/05/2016)
(Modificato con Del. C.P. n. 23 del 01/04/2025)
ART.1- AMBITO DI APPLICAZIONE
1-Il presente Regolamento disciplina gli esami svolti dalla Provincia di Pistoia per il conseguimento dell’abilitazione alla professione di insegnante di teoria e istruttore di guida di autoscuola ai sensi dell’art. 123 comma7 del D.Lgs.285/1992, del DM. 317/1995, dell’art.105 comma 3 D.Lgs.112/1998 e del D.M.17/2011 e successive modificazioni
ART.2 - NORME GENERALI
1-Gli esami di abilitazione professionale si svolgono con modalità che garantiscono imparzialità, trasparenza, pari opportunità ed assicurino economicità e celerità di espletamento.
2-Gli atti di gestione del procedimento, ove non sia prevista la competenza di un diverso organo, sono adottati dal Dirigente del Servizio provinciale incaricato per le funzioni del trasporto privato;
3-Gli esami di abilitazione si svolgono, di massima, due volte l’anno con cadenza semestrale, salvo diversa determinazione del Dirigente competente, secondo un calendario pubblicato sul sito internet
all’indirizzo www.provincia.pistoia.it. Per dare corso alla sessione d'esame è necessaria la partecipazione ed ammissione di almeno 5 (cinque) candidati. La Provincia assicura comunque lo svolgimento di
almeno una sessione d'esame nell'arco dell'anno.
Qualora il candidato presenti domanda e la sessione per cui è fatta richiesta per carenza di candidati non venga svolta, alla sessione successiva sarà tenuta valida la domanda, previa conferma tramite PEC da parte del candidato.
4-Come previsto dall’Accordo Stato Regioni Enti locali di cui al provvedimento 14/02/2002 pubblicato sulla G.U.R.I. n.71 del 25/03/2002, la Provincia di Pistoia può stipulare apposite convenzioni per l’organizzazione e l’espletamento degli esami su base sovraprovinciale.
5-Le Province che intendono convenzionarsi sono tenute a corrispondere un corrispettivo per il servizio reso per un importo concordemente determinato.
Non sarà dovuto alcun corrispettivo da Province con cui intercorrono accordi per la partecipazione di candidati residenti in provincia di Pistoia ad altre tipologie di esami previste dall’art. 105 co. 3 D.lgs. 112/1998 senza oneri per questa Provincia.
6-Le somme corrisposte dalle Province convenzionate, così come gli introiti da iscrizione dei candidati di cui al successivo art.5, sono vincolate alla copertura delle spese di gestione degli esami (solo a titolo esemplificativo: gettoni per la partecipazione dei commissari esterni, organizzazione delle prove pratiche, software)
ART. 3- REQUISITI E TITOLI PER L’AMMISSIONE AGLI ESAMI
1-Possono partecipare agli esami per il conseguimento dell’abilitazione coloro che, alla data di presentazione della domanda, siano in possesso dei requisiti di cui agli art.1 e 2 del D.M.17/2011 per gli insegnanti, agli artt.6 e 7 del D.M. 17/2011 per gli istruttori di guida.
2- E’ richiesto inoltre il possesso della residenza anagrafica nel territorio della Provincia di Pistoia (o della Provincia convenzionata ai sensi del citato Accordo 14/02/2002) ovvero l’iscrizione nell’anagrafe degli italiani residenti all’estero presso i Comuni della suddetta Provincia.
3- Gli insegnanti di teoria o gli istruttori di guida che intendano estendere la loro abilitazione devono attenersi a quanto disposto all’art.10 del DM.17/2011.
4-Il requisito della patente si intende correttamente posseduto se la stessa non è stata sospesa o revocata.
ART. 4- AVVISO PUBBLICO
1-L’apertura dei termini per la presentazione delle domande di ammissione all’esame per il conseguimento delle abilitazioni è fatta mediante avviso pubblico contenente tutti gli elementi e le indicazioni utili allo svolgimento del procedimento.
2-L’avviso è pubblicato sul sito istituzionale della Provincia di Pistoia per almeno giorni 30 (trenta).
3-La scadenza del termine di presentazione delle domande di ammissione è fissato dopo un minimo di giorni trenta dalla data di pubblicazione;
ART. 5- DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AGLI ESAMI
1- Coloro che intendano sostenere l’esame per conseguire le abilitazioni di cui al presente Regolamento, devono presentare per ciascuna abilitazione, apposita domanda in bollo alla Provincia di Pistoia, tramite posta elettronica certificata, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o con consegna a mano all’ Ufficio Protocollo. A tal fine la Provincia mette a disposizione la relativa modulistica sul sito istituzionale dell’Ente.
2-Nella domanda gli interessati dichiarano, sotto la loro responsabilità, ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR.445/2000 quanto di seguito elencato:
- generalità, residenza e cittadinanza del richiedente.
- tipo di esame che si vuole sostenere;
- l’avere o meno sostenuto in precedenza, anche presso altre Province, la prova di esame per la stessa
abilitazione, con indicazione, in caso affermativo, della data di mancato superamento della prova di
esame;
- il possesso dei requisiti di cui al precedente art.3;
Il cittadino straniero deve essere regolarmente residente/soggiornante in Italia ai sensi della vigente normativa ed iscritto all’anagrafe della popolazione residente in Comune della Provincia di Pistoia o della Provincia convenzionata; deve altresì dichiarare l’equipollenza del titolo di studio conseguito nello Stato di provenienza, accompagnata da originale o copia certificata conforme dell’attestazione di riconoscimento ed equipollenza del titolo rilasciata dal Consolato italiano presso il Paese di cittadinanza o presso il Paese che ha rilasciato il titolo di studio.
3- La domanda deve essere sottoscritta con firma digitale o, se sottoscritta in forma cartacea, alla stessa va allegata fotocopia leggibile di un documento di riconoscimento del sottoscrittore della domanda in corso di validità.
4- Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:
- fotocopia fronte-retro leggibile delle patenti possedute ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il possesso delle patenti di guida medesime, ai sensi dell’ art. 46 del DPR n. 445/2000;
- attestazione di versamento dei diritti di segreteria per € 100,00 per ciascun esame di abilitazione da sostenere. In nessun caso la somma verrà restituita;
- attestato rilasciato al termine della frequenza al corso di formazione iniziale richiesto per il tipo di esame che si vuole sostenere.
5- In caso di documentazione insufficiente, i candidati ricevono a mezzo di posta elettronica certificata o di raccomandata A/R all’indirizzo indicato una comunicazione con la richiesta delle integrazioni, con indicata la data entro la quale la documentazione mancante deve essere prodotta, pena la non ammissione all’esame.
6-L’Amministrazione provinciale non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato, oppure per mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda o delle integrazioni eventualmente richieste, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
ART. 6- AMMISSIONE ALL’ESAME E RELATIVE PROCEDURE
1- Il Servizio provinciale competente effettua le seguenti attività:
- provvede all’istruttoria delle domande di partecipazione;
- procede all’ammissione o all’esclusione dalla sessione d’esame;
- emette l’atto dirigenziale di ammissione o di esclusione alla sessione d’esame con l’elenco degli ammessi il quale viene pubblicato sul sito web della Provincia di Pistoia;
- comunica ai candidati l’avvenuta ammissione, la data e il luogo di svolgimento delle prove d’esame secondo le modalità previste nell’avviso pubblico;
- comunica altresì, secondo le modalità previste nell’avviso pubblico, ai candidati esclusi i motivi della non ammissione alle prove.
ART. 7- COMMISSIONE D’ESAME
1- La commissione d’esame viene istituita con determinazione dirigenziale del Servizio competente ed è cosi composta:
- Presidente: individuato nello stesso Dirigente del Servizio competente, ovvero nei ruoli della Dirigenza, ovvero fra i funzionari di categoria D.
- Membri:
- un esperto designato dall’ufficio periferico del Dipartimento dei Trasporti Terrestri del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, appartenenti almeno alla categoria “D” con profilo tecnico;
- un esperto in materie d’esame oppure del codice della strada e sicurezza stradale designato dalla Provincia anche fra il proprio personale.
Nella commissione deve essere assicurata, anche con membri aggiuntivi, la presenza di titolari di una o più patenti superiori, abilitati a svolgere il ruolo del conducente alla guida dei veicoli di categoria superiore nelle prove atte a dimostrare la capacità di istruzione alla guida di detti veicoli.
2- Le funzioni di segreteria sono assicurate da personale del competente Servizio provinciale.
3- Per ogni membro di cui sopra, compreso il segretario, viene nominato almeno un supplente, che partecipa alle sedute d’esame in caso di assenza o di impedimento del titolare.
4- I componenti non devono rivestire incarichi di rappresentanza di carattere politico o sindacale od in seno ad associazioni professionali di categoria, se incompatibili con la funzione esaminatrice.
5- La Commissione d’esame ha una durata di 3 (tre) anni dall’atto di nomina.
6- Per la partecipazione ai lavori della Commissione dei membri esterni alla Provincia, per ogni seduta della stessa, è dovuto un gettone di presenza di € 30,00, in conformità alla normativa vigente
7 – Qualora si debba ricorrere ad un membro aggiunto per le prove pratiche di guida, lo stesso partecipa alle sole sedute della Commissione nelle quali si svolgono dette prove;
7- Per la validità delle prove è necessaria la presenza di tutti i componenti della Commissione. E’ sempre ammessa la sostituzione di ciascun membro da parte del membro supplente, anche qualora questo comporti la presenza di persone fisiche diverse nell’ambito della medesima sessione d’esame.
8- In apertura di ogni sessione d’esame, i componenti la Commissione, nel prendere atto dell’elenco dei candidati ammessi, dichiarano contestualmente l’esistenza o meno di incompatibilità.
9-La commissione esaminatrice oltre che valutare le conoscenze di ciascun candidato, valuta anche le sue attitudini all’insegnamento.
10-Nel rispetto della normativa vigente, per quanto non previsto esplicitamente nel presente Regolamento, o nello specifico avviso pubblico, la Commissione può determinare criteri e modalità operative. Per quanto possibile, in relazione al numero dei candidati, saranno accorpate più prove o più fasi di prove nella medesima seduta così da ottimizzare i tempi della sessione d’esame. Le prove scritte ed orali si svolgono ordinariamente presso la sede della Provincia di Pistoia; l’avviso indicherà le aree di svolgimento delle prove pratiche.
ART. 8- PROVE D’ESAME PER L’ABILITAZIONE DI INSEGNANTE DI TEORIA
1- L’esame per il conseguimento dell’abilitazione di insegnante di teoria verte sulle materie di cui all’allegato 1 del D.M.17/2011 e si articola nelle seguenti quattro fasi ai sensi dell’art.3 dello stesso decreto modificato con DM n 34 del 01/02/2024:
a) il candidato compila due schede d'esame, di trenta domande ciascuna, predisposte con criterio di casualità sulla base dei contenuti di quelle per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie A e B, nel tempo massimo di trenta minuti. Non è ammesso alla prova sub lettera b) il candidato che ha commesso, sul complessivo numero di sessanta domande, un numero di errori superiore a due;
b) il candidato tratta sinteticamente, per iscritto e nel tempo minimo di due ore fino ad un massimo di sei ore come stabilito dalla commissione d'esame, tre temi scelti dalla commissione tra gli argomenti del programma d'esame. Ad ogni tema è assegnato un punteggio tra zero e dieci. È ammesso alla terza fase il candidato che ha ottenuto un punteggio per ciascuna prova non inferiore a cinque e complessivo, sulle tre prove, non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta;
c) il candidato simula una lezione di teoria su un argomento scelto dalla commissione. È ammesso alla quarta fase il candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta;
d) il candidato sostiene una prova orale sugli argomenti del programma d'esame. Supera la prova il candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta.
2- L’articolazione temporale delle quattro prove viene decisa dalla Commissione esaminatrice, secondo quanto indicato nel precedente articolo, sub 12.
ART.9- PROVE D’ESAME PER L’ABILITAZIONE DI ISTRUTTORE DI GUIDA
1- L‘esame per il conseguimento dell’abilitazione di istruttore di guida verte sulle materie di cui all’allegato 2 del D.M.17/2011 e si articola nelle seguenti tre fasi ai sensi dell’art.8 dello stesso decreto modificato con DM n 34 del 01/02/2024:
a) il candidato compila due schede d'esame, di trenta domande ciascuna, predisposte con criterio di casualità sulla base dei contenuti di quelle per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie A e B, nel tempo massimo di trenta minuti. Non è ammesso alla prova sub lettera b) il candidato che ha commesso, sul complessivo numero di sessanta domande, un numero di errori superiore a due;
b) seconda prova: il candidato sostiene una prova orale sugli argomenti del programma d'esame. È ammesso alla prova successiva il candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta;
c) terza prova: il candidato sostiene le seguenti prove pratiche per dimostrare la propria capacità di istruzione. Supera la prova il candidato che ha ottenuto un punteggio per ciascuna prova non inferiore a cinque e complessivo, sulle tre prove, non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta.
Le prove pratiche si svolgono con le seguenti modalità:
1) capacità di istruzione alla guida di veicoli delle categorie A, limitatamente al conseguimento dell'abilitazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) del D.M. 17/2011; il motociclo utilizzato per lo svolgimento di tale prova deve avere una cilindrata non inferiore a 600 cm³, condotto da un componente della commissione o membro aggiunto che funge da allievo e titolare almeno di patente A;
2) capacità di istruzione alla guida di veicolo della categoria B, condotto da un componente della commissione o membro aggiunto che funge da allievo e titolare almeno di patente B, per il conseguimento delle abilitazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b) del D.M. 17/2011;
3) capacità di istruzione alla guida su veicolo della categoria C+E o D, a scelta della commissione, condotto da un componente della stessa o membro aggiunto che funge da allievo e titolare di patente adeguata alla guida del veicolo sul quale si svolge la prova, per il conseguimento delle abilitazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b) del D.M. 17/2011;
2- I candidati al conseguimento dell’abilitazione di istruttore di cui all’art. 5 comma 2 del D.M. 17/2011, ai sensi dell’art. 8 comma 3 dello stesso D.M., sostengono solo prove d’esame di cui al
precedente comma 1 lettere a) e b) del presente articolo (art. 8 co. 2 del DM 17/2011); 
3- I mezzi sui quali dovranno svolgersi le prove pratiche saranno forniti a cura e spese del candidato interessato, essere idonei per uso autoscuola ed essere condotti da titolari di una o più patenti superiori abilitati a svolgere il ruolo del conducente alla guida dei veicoli di categoria nelle prove atte a dimostrare la capacità di istruzione alla guida dei veicoli delle categorie corrispondenti.
L’articolazione temporale delle quattro prove viene decisa dalla Commissione esaminatrice
ART. 10- CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA
1- La sufficiente conoscenza della lingua italiana costituisce requisito indispensabile per il rilascio del titolo.
2- La verifica di tale conoscenza è effettuata dalla Commissione in corso d’esame che formula il giudizio di “Sufficiente” o “Insufficiente”.
3- La formulazione del giudizio può essere data al termine di ogni prova comportante punteggio; qualora il giudizio sulla conoscenza della lingua intervenga nel corso dell’esame, il giudizio di insufficienza costituisce impedimento alla sua prosecuzione.
4- E’ considerato sufficiente il candidato che dimostra di esprimersi in italiano con chiarezza, sia per iscritto che oralmente, con quella disinvoltura che consente agli individui di relazionarsi liberamente e compiutamente, senza incorrere in incomprensioni rilevanti con l’interlocutore; questo grado di conoscenza non comporta necessariamente un’elevata correttezza e accuratezza nell’espressione ortografica e sintattica, ma sarà considerato adeguato anche un livello inferiore,  purché appropriato ed esaustivo alla comprensione reciproca.
ART. 11- ESITI DELL’ESAME, VERBALE DEI LAVORI E RILASCIO
DEGLI ATTESTATI
1- Al termine della seduta d’esame, la Commissione esaminatrice predispone l’elenco dei candidati che hanno sostenuto la prova con l’esito degli esami e l’indicazione della votazione per ciascuna delle prove sostenute; detto elenco, sottoscritto dal Presidente della Commissione e dal Segretario, viene pubblicato sul sito web dell’Ente per almeno 15 (quindici) giorni consecutivi.
2- Di tutta la sessione d’esame la Commissione redige apposito verbale da trasmettere al Servizio competente .
3- L’attestato abilitativo è emesso dal Dirigente competente o da suo delegato, sulla base delle risultanze del verbale d’esame, entro 60 giorni dalla data di ricevimento del verbale redatto dalla Commissione, a favore di coloro che siano risultati idonei, previo assolvimento dell’imposta di bollo e fatto salvo l’espletamento di controlli a campione di cui al successivo art.12; qualora le verifiche sui requisiti richiedano integrazioni o ulteriori controlli, il termine potrà essere sospeso.
4- In ciascun attestato deve essere indicata la tipologia di abilitazione conseguita.
5- Sarà cura del competente Servizio provinciale tenere un registro degli attestati di abilitazione rilasciati.
ART. 12- ACCERTAMENTO E ANNULLAMENTO DELL’ATTESTATO
1- Ai sensi dell’art.71 del DPR.445/2000, l’Amministrazione Provinciale effettuerà controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal dichiarante in autocertificazione e/o sui documenti allegati all’istanza e resi ai fini dell’ammissione all’esame.
2- Qualora venga accertato che il candidato ha partecipato e conseguito l’abilitazione in difetto dei requisiti previsti dal presente Regolamento e nel caso inoltre di dichiarazioni non veritiere, il Dirigente competente all’effettuazione degli esami abilitativi procederà con proprio provvedimento motivato al diniego dell’abilitazione, comunicandolo all’interessato, salvo ogni ulteriore conseguenza di legge.
ART. 13- ACCESSO AGLI ATTI DELLA PROCEDURA
1- E’ consentito l’accesso a tutti gli atti e documenti della procedura, compresi quelli presentati dai candidati, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in tema di tutela della riservatezza.
2- Durante lo svolgimento della procedura, l’accesso è differito al termine del procedimento, salvo che il differimento non costituisca pregiudizio per la tutela di posizioni giuridicamente rilevanti.
ART. 14- ADEGUAMENTO NORMATIVO
1- Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme statali, regionali in tal caso, in attesa di formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sovraordinata.