Regolamento per la concessione in uso degli impianti sportivi di proprietà della Provincia di Pistoia

Ultimo aggiornamento:6 Aprile, 2018

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(Approvato con Delibera C.P. n.26)

TITOLO I - OGGETTO, TIPOLOGIE E DESTINATARI DELLE CONCESSIONI
ARTICOLO 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

  1. L'uso degli impianti sportivi in esercizio da parte della Provincia è aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società e associazioni sportive.
  2. Il presente regolamento ha validità solo per gli impianti sportivi che l'Amministrazione provinciale gestisce direttamente.
  3. Per gli impianti sportivi che la Provincia non intenda gestire direttamente, per i quali operi la concessione complessiva dell'impianto a terzi, vale quanto previsto dalla normativa statale e regionale in materia, nonché quanto stabilito nelle specifiche procedure ad evidenza pubblica in conformità con quanto previsto dalla Legge Regionale n. 21/2015.
  4. Gli impianti sportivi in esercizio da parte della Provincia sono destinati in via prioritaria all'uso scolastico.
  5. Compatibilmente con le esigenze dell'attività didattica e delle attività sportive della scuole, comprese quelle extracurricolari, i suddetti impianti sono concessi a terzi, secondo le modalità previste dal presente Regolamento.

ARTICOLO 2 - CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO

1. La concessione in uso temporaneo degli impianti sportivi provinciali può essere distinta in tre tipologie:

  1. a) concessione a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate, Federazioni sportive;
    Per lo svolgimento di attività motorio-sportive, anche con finalità dirette alla promozione sociale, gli impianti sportivi provinciali possono essere concessi in uso, al di fuori dell'orario scolastico, con concessioni
    di durata non eccedente l'anno scolastico o solare, e non tacitamente rinnovabili, ad associazioni e società sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive,
    che ne facciano richiesta scritta per lo svolgimento di attività motorio-sportive, formative, ricreative ed amatoriali e per lo svolgimento di attività agonistica secondo le procedure previste dal successivo art. 5.
  2. b) concessione a Comuni;
    Qualora ne facciano richiesta i Comuni territorialmente interessati o sia nell'interesse della stessa Amministrazione Provinciale, gli impianti sportivi provinciali possono essere concessi, per uno o più anni, ai Comuni nel cui territorio sono siti gli impianti o ai Comuni limitrofi, mediante stipula di un'apposita convenzione tra Provincia e Comune. Il Comune utilizza gli impianti sportivi o con gestione diretta o attraverso convenzioni con enti, associazioni o società sportive; in caso di gestione attraverso sub-concessioni, il Comune ha l'obbligo di informare preventivamente l'Amministrazione Provinciale sui contenuti delle relative convenzioni da stipulare,
    acquisire il relativo nullaosta e trasmettere le convenzioni stipulate .
  3. c) concessione a Istituti Scolastici:
    Gli impianti sportivi annessi agli Istituti Scolastici possono essere concessi anche in orario extrascolastico agli Istituti stessi, qualora vi sia un accordo tra l'Istituto medesimo e l'Amministrazione Provinciale. La concessione sarà regolamentata da apposite convenzioni che disciplinano la gestione complessiva dell'impianto, comprese le condizioni d'uso e le competenze reciproche . Resta comunque obbligo dell'Istituto scolastico, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 90 comma 26 della L.289/2002 e dall'art.17 della L.R. 21/2015, garantire l'uso dell'impianto sportivo in orario extrascolastico alle società, associazioni, enti o federazioni sportive interessate - sulla base delle assegnazioni fatte dal servizio competente dell'Amministrazione Provinciale - al fine di contribuire a svolgere un'adeguata funzione di promozione della cultura e della pratica delle attività motorio-ricreative e sportive.
  4. d) Concessione ad associazioni iscritte alllAlbo provinciale di cui alla L.R. 42/2002 ed Enti pubblici e privati.
    La concessione a tali soggetti è consentita per contribuire a svolgere un'adeguata funzione di promozione della cultura e della pratica delle attività motorie - ricreative e sportive.

TITOLO II - PROCEDURA E MODALITA' DI GESTIONE DELLA CONCESSIONE
ARTICOLO 3 - USO SCOLASTICO

  1. Entro il 30 giugno di ogni anno i Dirigenti degli Istituti Scolastici di competenza della Provincia, interessati all'uso in orario extracurriculare degli impianti sportivi scolastici di propria pertinenza, comunicano al Servizio competente le esigenze dell'attività didattica e delle attività sportive della scuola, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento emanato con DPR 567/1996, relativamente al successivo anno scolastico. Solo per motivate esigenze, la comunicazione di cui sopra può derogare dai termini cronologici suddetti. 
  2. Qualora non pervenga la comunicazione del Dirigente Scolastico, il servizio competente della Provincia procede alla concessione degli impianti sportivi per uso extra scolastico - ai sensi di quanto previsto dall' art 90 comma 26 della Legge n. 289/2002 e dall'art. 17 della L.R. n. 21/2015 - ai soggetti di cui all'art. 2, considerando valido il calendario di uso scolastico dell'anno precedente , o comunque a partire dalle ore 17,00 fino alle ore 23,30 di ogni giorno feriale.
  3.  Entro il termine del 30 settembre di ogni anno l'Ufficio Sport della Provincia comunica ai Dirigenti degli Istituti scolastici interessati i calendari di concessione in uso degli impianti di cui al successivo art. 4, e trasmette copia delle convenzioni di cui all'art. 4 comma 4 (se già stipulate).

ARTICOLO 4 - PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE IN USO

  1. La concessione degli impianti sportivi provinciali avviene nel rispetto dei seguenti principi:
    - imparzialità ;
    - trasparenza e parità di accesso a tutti i cittadini;
    - massimo utilizzo.
  2. La richiesta di concessione in uso temporaneo delle piscine e delle palestre provinciali da parte di associazioni e società sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive deve pervenire all'Amministrazione Provinciale entro il 31 maggio di ogni anno tramite appositi moduli predisposti dal Servizio provinciale competente. Tutti i soggetti concessionari  devono produrre, all'atto di presentazione della richiesta, statuto e/o atto costitutivo nonché altra documentazione esplicitamente prevista dal modulo di domanda.
  3. La concessione in uso degli impianti è rilasciata con atto del Dirigente del Servizio competente, con cui sono individuati i concessionari, nell'ambito della disponibilità oraria eccedente l'uso scolastico, così come comunicato dai Dirigenti Scolastici delle scuole interessate con le modalità di cui all'art. 4 del presente Regolamento, o comunque a partire dalle ore 17,00 di ogni giorno feriale. Contestualmente, con il medesimo atto, è approvato lo schema di convenzione, che regolamenta la concessione.
  4. Entro 15 giorni dalla data del suddetto atto dirigenziale, ogni concessionario è invitato alla sottoscrizione di una convenzione, con cui vengono definiti, tra l'altro, gli orari di utilizzo , il relativo canone, le condizioni di utilizzo, i nominativi dei responsabili anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 17 L.R. 21/2015. Qualora entro 15 giorni dalla data fissata per la firma della convenzione il concessionario non si presenti, l'impianto sarà considerato disponibile per nuove concessioni.
  5. Una volta acquisite le richieste di cui al comma 2, il servizio procede allo svolgimento della relativa istruttoria al fine di verificarne l'ammissibilità.
  6. Il Servizio formula quindi una proposta di assegnazione, riservandosi anche di modificare e/o ridurre gli spazi sportivi oggetto di richiesta, secondo i seguenti criteri:
    multidisciplinarietà: visti i principi di uguaglianza e imparzialità in ordine all'accesso, viene garantita-compatibilmente con il numero delle richieste - la rappresentanza, nell'ambito dell'assegnazione oraria, alle varie discipline sportive e , in subordine, alle associazioni ad esse afferenti, con particolare riferimento a quelle più diffuse nel territorio provinciale;- - rappresentanza società sportive: visti i principi di massimo utilizzo e di razionalità richiamati dall'art.90 comma 26 L.28912002 e art. 17 L.R. 2112015, viene garantito-compatibilmente con il numero delle richieste - la rappresentanza, nell'ambito dell'assegnazione oraria, alle varie associazioni sportive richiedenti, tenuto conto del loro radicamento territoriale e, nella distribuzione dei turni, della tipologia di attività praticata (giovanile, adulti, disabili ecc.);- catteristiche strutturali degli impianti: visti i principi di economicità e razionalità richiamati anche dalla L.R. 21/2015 in tema di concessione degli impianti, viene messa in rapporto la funzionalità strutturale dei singoli impianti sportivi (vedi omologazione ecc.) alla disciplina praticata dal soggetto richiedente, nonché viene valutata la presenza di impianti analoghi per requisiti, dimensioni e caratteristiche tecniche in ambito comunale;
  7. Una volta conclusa l'elaborazione della proposta, il servizio competente indice una riunione tra tutti i soggetti che hanno fatto richiesta di cui al precedente comma 2 al fine di parteciparne pubblicamente i contenuti e promuovere il massimo coinvolgimento e confronto.
  8. Nell'ambito di tale riunione, l'Amministrazione Provinciale può accogliere istanze di modifica alla proposta presentata, qualora esse si basino su un accordo congiunto tra le società sportive interessate. L'Amministrazione Provinciale invita quindi le suddette società a fornire entro un congruo, perentorio termine lo schema di accordo bonario raggiunto dalle stesse e debitamente sottoscritto. L'uso concomitante sarà definito nelle rispettive convenzioni. 
  9. Su domanda esplicita delle società sportive, l'Amministrazione Provinciale procede ad una riformulazione parziale della proposta - limitatamente, cioè, a fasce orarie individuate - sulla base dei punteggi di cui al paragrafo seguente . Tale domanda da parte delle società sportive deve pervenire all'Amministrazione Provinciale entro congruo, perentorio termine fissato dall'ufficio, il quale ne valuterà in modo particolare la relativa motivazione in ordine alla applicazione o meno dei criteri di cui al comma 6.
    PUNTEGGI
    a) affiliazione alle Federazioni del C.O.N.I. o ad Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. 
    PUNTl 2
    b)utilizzo, nell'ambito provinciale di rifirirnento, di altri impianti sportivi pubblici di tipologia analoga a quella dell'impianto richiesto, oggetto di autodichiarazione in sede di domanda
    NO = PUNTI 3 SI=PUNTI 0
    c)soggetto che ha sede ed operatività nel territorio del Comune in cui è ubicato l'impianto
    NO= PUNTI 0 SI= PUNTI 3
    d)(per le società sportive) numero di tesserati dell'anno precedente , oggetto di autodichiarazione in sede di domanda, relativi alla disciplina sportiva oggetto della richiesta
    fino a 50= PUNTI 1 ; da 51 a 100= PUNTI 2 ; da 101 a 200= PUNTI 3; da 201 a 300= PUNTI 4; da 301 a 400= PUNTI 5; oltre 400 = PUNTI 6;
    e)svolgimento di attività ludico - motoria e di avviamento allo sport per i bambini, relativa alla disciplina sportiva oggetto della richiesta, oggetto di autocertificazione in sede di domanda
    PUNTI 3 
    f) (per le società sportive) partecipazione e/o ammissione (almeno per due volte nell'anno precedente) a:campionati delle federazioni e enti di promozioni, relativi alla disciplina sportiva oggetto della richiesta, oggetto di autodichiarazione in sede di domanda;
    a carattere internazionale = PUNTI 6; a carattere nazionale = PUNTI 5; a carattere interregionale = PUNTI 4; a carattere regionale = 2 PUNTI; a carattere provinciale = PUNTI 1
    g) (per le società sportive) conseguimento di risultati di prestigio (1°,2" 3" classi giovanili e/o assoluti delle federazioni, convocazioni in rappresentative nazionali giovanili e/o assolute, partecipazione a campionati 
     Europei, Mondiali, Olimpiadi) relativi alla disciplina sportiva oggetto della richiesta:

    PUNTI 2
    h) Maggiori anni di attività del soggetto richiedente a partire dalla data dello Statuto o dell'atto costitutivo dello stesso
    PUNTI 3
  10. A parità di punteggio sarà preferito il richiedente che utilizza l'impianto
  11. Resta inteso che l'assegnazione di suddette fasce orarie ad un solo soggetto, cosi come risultante dai criteri di punteggio di cui sopra, salvo straordinarie e motivate esigenze, non potrà eccedere il 40% delle ore
    complessive destinate ad attività sportiva extrascolastica nel singolo impianto qualora i soggetti richiedenti di cui al comma 2 siano più di due, il 60% qualora i soggetti richiedenti siano due.
  12. Qualora lo stesso soggetto sia assegnatario di spazi in più di un impianto provinciale tale limite sarà ridotto al 25% max della disponibilità oraria totale calcolata su ciascun impianto sportivo di cui usufruisce oltre a quello principale.
  13. L'Amministrazione Provinciale si riserva di escludere dall'assegnazione di turni orari quella società, ente e/o federazione che , essendo stato concessionario di impianti sportivi provinciali anche nell'anno precedente, abbia svolto una gestione scorretta e/o ritardi nei pagamenti secondo le scadenze di cui al successivo art. 13 comma 2 lett. f), sia pure non incorrendo nella revoca della concessione 
  14. Non possono presentare domanda di utilizzo i soggetti che abbiano utilizzato, nell'anno sportivo precedente, gli impianti provinciali in forme di subappalto da società già concessionarie incorse nella revoca
    della concessione e/o sospensione temporanea di cui all'art. 12.
  15. Qualora, successivamente all'avvenuta concessione in uso degli impianti sportivi per uso extra scolastico, emerga una residua disponibilità di utilizzazione degli stessi, può esserne prevista la concessione agli enti,
    associazioni e società sportive che, di volta in volta nel corso dell'anno, ne facciano richiesta. La concessione è rilasciata dal Dirigente del servizio competente, all'interno delle disponibilità orarie già determinate, con le
    modalità di cui al presente articolo.

ARTICOLO 5 - MANUTENZIONE E PULIZIA IMPIANTI

  1. La manutenzione straordinaria degli impianti sarà effettuata a cura e spese dell'Amministrazione provinciale .
  2. La manutenzione ordinaria & a carico della Provincia, ovvero del Concessionario che potrà provvedere direttamente. In quest'ultimo caso, possono essere previste forme di riduzione delle tariffe di cui all'art. 8, pro-quota, in ordine al tempo e alle superfici utilizzate.
  3. La pulizia dell'impianto, al termine di ogni giornata di allenamento, può essere a carico del concessionario oppure pud essere effettuata tramite la Provincia .
  4. Nel caso in cui le pulizie vengano sostenute dai concessionari possono essere previste forme di riduzione delle tariffe di cui all'art. 8, pro-quota, in ordine al tempo e alle superfici utilizzate .
  5. Al momento della firma della convenzione, i concessionari devono comunicare i nominativi dei responsabili dell'uso degli impianti, anche ai fini della gestione della sicurezza, nonché i nominativi del personale responsabile dell'utilizzo del DAE (defibrillatore automatico) nell'ambito delle ore assegnate, anche ai sensi della L.R. n. 2212013.
  6. Al responsabile vengono consegnate da parte del servizio provinciale competente le chiavi dell'impianto da restituire al termine della concessione.
  7. Qualora gli impianti sportivi non risultino adeguatamente puliti da parte del concessionario, la concessione potrà essere revocata nei termini e con le modalità di cui al successivo art. 12.

ARTICOLO 6 - DURATA DELLA CONCESSIONE

  1. La durata delle concessioni è, di norma, annuale. La tempistica delle concessioni viene riportata all'interno della convenzione di cui all'art. 4, comma 4.
  2. L'attività delle piscine ha inizio con il 1" ottobre di ogni anno e termina con il 15 giugno dell'anno seguente. L'attività delle palestre ha inizio il 1" settembre di ogni anno e termina il 15 giugno dell'anno successivo. L'Amministrazione Provinciale si riserva, per specifiche e motivate esigenze, di derogare dai termini suddetti.

ARTICOLO 7 - TARIFFE 

  1. Fatto salvo quanto previsto per i Comuni, gli Istituti Scolastici e per i casi di concessioni gratuite, tutti gli impianti sportivi provinciali devono essere concessi dietro pagamento di un canone orario stabilito nel tariffario, che è approvato annualmente, tenendo conto dei principi di buona amministrazione e di economicità, nonché delle finalità sociali dell'uso degli impianti. i
  2. L'attività sportiva svolta nelle palestre dai titolari di concessione di cui all'art. 2 sarà considerata ai fini della tariffa, come "allenamento", a meno che non si effettuino partite extra campionato o dello stesso campionato, le quali saranno considerate "gare".
  3. Qualora le Società si trovino nell'impossibilità di effettuare l'allenamento o la gara, dovranno darne comunicazione scritta al servizio competente della Provincia almeno 5 giorni prima dell'allenamento o gara in programma. Rimane in carico alla società concessionaria il pagamento della tariffa, salvo che l'Amministrazione Provinciale non proceda alla riassegnazione ad altra associazione e/o ente degli spazi orari oggetto di rinuncia.
  4. Eventuali esenzioni e/o riduzioni devono essere deliberate con atto con dettagliata motivazione. Le modalità per il pagamento dei canoni per l'utilizzo degli impianti sportivi saranno stabilite e riportate di volta in volta nella convenzione di cui al precedente art. 5.

ARTICOLO 8 - CONDOTTA E ADEMPIMENTI DEL CONCESSIONARIO

  1. I Concessionari debbono utilizzare gli impianti direttamente ed esclusivamente per le finalità per le quali la concessione è stata accordata.
  2. Per nessun motivo i Concessionari potranno consentire l'uso, anche parziale e/o gratuito, degli impianti a terzi, sotto pena della immediata decadenza della concessione.
  3. Le società concessionarie possono utilizzare per lo svolgimento della propria attività sportiva gli appositi spogliatoi e spazi gioco.
  4. Attrezzi, materiali, indumenti ed oggetti personali necessari ailo svolgimento dell'attività sportiva praticata dagli atleti e di proprietà degli stessi o della società concessionaria, non possono essere depositati o comunque, lasciati neanche temporaneamente, nei locali degli impianti sportivi provinciali, salvo specifici accordi stipulati con l'Amministrazione Provinciale.

ARTICOLO 9 - RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO

  1. Il concessionario si impegna al corretto uso dell'impianto sportivo e delle attrezzature annesse, assumendo ogni responsabilità per danni a cose o a persone, che si verificassero nel corso delle attività sportive svolte dal medesimo nelle ore assegnate.
  2. Il concessionario si obbliga a risarcire i danni che saranno provocati per qualsiasi motivo durante l'uso e la gestione dell'impianto; assume (rilevando indenne l'Amministrazione Provinciale) ogni responsabilità civile verso persone o cose verificatasi a causa o in dipendenza della gestione o uso dell'impianto; assume altresì a proprio carico ogni responsabilità derivanti da manifestazioni organizzate senza i preventivi permessi ed autorizzazioni necessarie ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
  3. Il concessionario è altresì tenuto al controllo e verifica che tutti coloro che hanno accesso alla struttura concessa in uso siano regolarmente tesserati con le rispettive Associazioni sportive , Enti e Federazioni ; siano assicurati , possiedano i requisiti di idoneità sanitaria nonché siano in possesso della relativa certificazione medico sportiva così come previsto dalla normativa vigente in materia.
  4. Per quanto concerne la disciplina per l'impiego dei defibrillatori presenti negli impianti sportivi, le societàconcessionarie devono assicurarsi della presenza e del regolare funzionamento del dispositivo.
  5. Ai sensi anche di quanto previsto dalla normativa statale e regionale in materia, il concessionario deve garantire, durante lo svolgimento dell'attività, la presenza dei relativi tecnici o dirigenti, oltre il personale qualificato per l'utilizzazione del defibrillatore coordinato da un responsabile, a cui l'Amministrazione Provinciale potrà fare riferimento per eventuali contestazioni ed osservazioni. Il personale qualificato per l'utilizzazione del defibrillatore deve essere sempre e costantemente presente. Il Concessionario deve impegnarsi sotto la propria responsabilità a garantire la presenza costante del personale quale presupposto per l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività sportiva.
  6. In caso di assenza o mal funzionamento del defibrillatore , vista l'impossibilità di garantire le condizioni di sicurezza nell'impianto, l'attività sportiva dovrà essere immediatamente sospesa, fino al ripristino delle condizioni originarie di sicurezza. La responsabilità per la mancata sospensione dell'attività sportiva sarà in capo esclusivamente alla società sportiva concessionaria.
  7. L'Amministrazione Provinciale, in caso di mancata segnalazione da parte delle società sportive dell'eventuale assenza o malfunzionamento del dispositivo nonché in caso di accertata assenza del personale responsabile di cui al comma 5, può procedere alla revoca degli spazi secondo quanto definito dal successivo art. 12.

ARTICOLO 10 - CAUZIONI E POLIZZE ASSICURATIVE

  1. I concessionari sono tenuti al possesso di proprie polizze assicurative assunte a copertura della responsabilità civile verso terzi, verso tutti gli utilizzatori, visitatori, spettatori e comunque chiunque possa riportare un danno all'interno dell'impianto sportivo comprese le aree di resede. Contestualmente alla firma della convenzione di cui all'art. 4 comma 4, i1 servizio competente si riserva di chiedere copia di suddette polizze.
  2. A garanzia di eventuali danni che potrebbero essere arrecati all'impianto e alle sue attrezzature, il concessionario dovrà versare apposita cauzione a copertura degli obblighi dello stesso nei confronti dell'Amministrazione Provinciale per danni diretti ed indiretti cagionati all'impianto dalla gestione o derivanti da eventi ad essa relativi .
  3. L'ammontare della suddetta cauzione è fissato annualmente dall'Amministrazione Provinciale unitamente alle tariffe.

ARTICOLO 11 - RESPONSABILITA' PER DANNI

  1. Nel caso si riscontrino danni all'impianto e alle attrezzature nelle ore di uso degli stessi, verrà effettuata una valutazione dei danni da parte dell'Ufficio Tecnico della Provincia. Qualora il concessionario - se responsabile della manutenzione ordinaria come previsto dall'art. 6 - non provveda direttamente, nel termine fissato dall'ufficio Tecnico medesimo, al ripristino (sostituzione del materiale deteriorato o riparazione dello stesso), la concessione verrà immediatamente revocata con le modalità di cui al successivo art.13, fatte salve le ulteriori azioni per responsabilità conseguenti al danno prodotto anche come rivalsa sulla cauzione di cui all'art. 10.
  2. Se l'impianto ove si è verificato il danno è usato da più concessionari nello stesso giorno, e qualora non sia possibile individuare il responsabile, il danno sarà ripartito, in base a specifica clausola della convenzione, in parti proporzionali alle ore di utilizzazione tra tutti i concessionari. In caso di mancato ripristino, alla riparazione del danno prowederà direttamente l'Amministrazione Provinciale, fatta salva la rivalsa nei confronti di tutti i concessionari dell'impianto in misura proporzionale alle ore di utilizzazione.
  3. I concessionari sono pertanto tenuti a constatare le condizioni dell'impianto sportivo, al momento di ogni ingresso per lo svolgimento dell'attività e a segnalare all'Amministrazione Provinciale eventuali danni e/o anomalie riscontrate.

ARTICOLO 12 - REVOCA e SOSPENSIONE TEMPORANEA

  1. Alla revoca della concessione in uso degli impianti si provvede con atto del Dirigente del Settore competente.
  2. Le cause che danno luogo a revoca, per fatto del concessionario, sono le seguenti:
    a) inadeguata pulizia dell'impianto, segnalata o verificata direttamente con motivato rapporto, per almeno tre volte nell'arco di durata della concessione (art. 5 - ultimo capoverso);
    b) subconcessione ad altro ente, associazione o società, in contrasto con l'art. 8 C. 2 del presente Regolamento,fatto salvo quanto previsto per i Comuni all'art. 2 lett b); 
    c) inottemperanza, da parte dei Comuni, all'obbligo dell'immediata trasmissione all'Amministrazione Provinciale di eventuali subconcessioni a terzi, di cui al succitato art. 2 lett b) del presente Regolamento;
    d) mancato utilizzo, o utilizzo inferiore ai 2/3 delle ore concesse settimanalmente, accertato da formale ispezione del personale comunale come previsto dal successivo art. 13;
    e) danni agli impianti non immediatamente riparati, come previsto all'art. 11 del presente Regolamento;
    f) ritardo di oltre tre mesi - anche non consecutivi - nel pagamento del canone di concessione riscontrato alle date del lo Febbraio e del 1" luglio di ogni anno;
    g) uso improprio dell'impianto rispetto alle finalità della concessione previste nel TITOLO I del presente Regolamento, e/o in contrasto con norme di legge, regolamentari e previste nelle singole convenzioni.
    h) false autodichiarazioni in sede della domanda di assegnazione dell'impianto.
    i) mancata ottemperanza alle norme di legge in materia di defibrillatori, secondo quanto previsto dall'art. 9,C. 5.
  3. La revoca deiia concessione è disposta, altresì, nei confronti della Società Sportiva che, previo riscontri oggettivamente rilevabili, risulti con i propri componenti e/o atleti coinvolta in fatti riconducibili alla detenzione o al consumo di sostanze stupefacenti anche a fini di doping. 
  4. Il concessionario, che è incorso nella revoca, non può avere in concessione impianti sportivi provinciali nell'anno successivo alla revoca stessa
  5. Le concessioni possono essere modificate, sospese o revocate senza preavviso, su segnalazione del Servizio competente, per lavori di manutenzione straordinaria, o per impreviste esigenze dell'Amministrazione  Provinciale, oltre che nei casi di forza maggiore. L'Amministrazione Provinciale si riserva di dare un preavviso massimo di 5 giorni nei casi di svolgimento di manifestazioni di particolari rilevanza oltre che per lavori di manutenzione ordinaria.
  6. I concessionari possono, in via straordinaria, recedere dalla convenzione; dovranno comunque corrispondere un canone pari al periodo usufruito e comunque non inferiore ai 213 dell'intero periodo di concessione di cui al precedente art. 6, salvo che l'Amministrazione Provinciale non proceda alla riassegnazione ad altra associazione degIi spazi orari oggetto della concessione.

ARTICOLO 13 - VERIFICHE E ISPEZIONI

  1. L'Amministrazione Provinciale, per assicurarsi che l'uso deli'impianto avvenga nell'osservanza di tutte le prescrizioni imposte dalla legge, dalle norme regolamentari e dalle singole convenzioni, può effettuare, in qualunque momento, verifiche negli impianti, avvalendosi del proprio personale. Gli addetti al sopralluogo trasmetteranno i1 reIativo rapporto al Dirigente del Servizio competente alla concessione.

ARTICOLO 14 - CONCESSIONE GRATUITA DI IMPIANTI PER MANIFESTAZIONI.

  1. L'uso degli impianti sportivi provinciali ad associazioni o società sportive, a Federazioni e Enti per lo svolgimento di manifestazioni o iniziative sportive può essere concesso gratuitamente, per particolari motivazioni inerenti la finalità sociale deli'iniziativa.
  2. La gratuità della concessione è stabilita dal Presidente della Provincia con proprio Decreto, e rilasciata dal Dirigente del Servizio competente, previo parere favorevole del Dirigente dell'Istituto scolastico a cui è annesso l'impianto richiesto, quando si tratti di palestre, oppure, nel caso non si tratti di impianti annessi a scuole, previa verifica della compatibilità con le esigenze delle scuole interessate all'uso dell'impianto richiesto, e comunque fatto salvo quanto previsto nelle specifiche convenzioni già in atto quando l'impianto sia concesso a Comuni, scuole e associazioni sportive.
  3. La gratuità della concessione a soggetti privati non esonera dall'obbligo del versamento della cauzione di cui all'art. 20. 

ARTICOLO 15 - NORME TRANSITORIE

  1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, è abrogato il precedente Regolamento Provinciale per la concessione in uso di impianti e attrezzature sportive scolastiche di proprietà provinciale, approvato con la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 13512012. 
  2. Per quanto concerne YAuditorium Provinciale di via Panconi, vige quanto previsto da Regolamento specifico approvato con Delibera di Consiglio provinciale n. 79 del 23.10.95 e succ. modifiche, ad esclusione degli articoli incompatibili con quanto disciplinato dal presente atto, che si ritengono abrogati.
  3. II termine per la presentazione delle richieste di concessione di cui all'art. 4, C. 2, è stabilito (solo per l'anno 2015) al 30 giugno.

ARTICOLO 16 - ENTRATA IN VIGORE

  1. Ilresente Regolamento, esecutivo a termine di legge a partire dal provvedimento consiliare di approvazione, entrerà in vigore a partire dail'anno sportivo 2015/2016.  
  2. Iltermine per la presentazione delle richieste di concessione di cui all'art. 4, comma 2, è stabilito (solo per l'anno 2015) al 30 giugno.
  3. L'Amministrazione Provinciale inserirà il presente Regolamento ed i moduli per le domande sul proprio sito web, anche ai fini di una migliore pubblicità
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