Regolamento per il conferimento di incarichi legali a professionisti esterni
Ultimo aggiornamento:21 Dicembre, 2023
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(Approvato con Del. C.P. n.96 del 12/12/2023)
REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI LEGALI A PROFESSIONISTI ESTERNI
ART. 1 Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina il conferimento da parte della Provincia di Pistoia di incarichi legali a professionisti esterni all’Amministrazione.
2. Per incarichi legali si intendono gli incarichi di patrocinio e rappresentanza legale finalizzati alla difesa dell'Ente in un giudizio dinanzi a tutte le Autorità giudiziarie, in un arbitrato o in una conciliazione o in un procedimento di mediazione, compresa la consulenza legale fornita in preparazione di un'attività di difesa in un procedimento giurisdizionale, in un arbitrato o in una conciliazione, quando vi sia un indizio concreto o una probabilità elevata che la questione su cui verte l’incarico, sfoci in un procedimento giurisdizionale, in un arbitrato o in una conciliazione
3. Le modalità ed i criteri per l’affidamento di servizi legali di cui all’articolo 56, lettera h), del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici), ai sensi del precedente art. 13 co. 2, sono esclusi dall’applicazione del medesimo Codice dei contratti pubblici.
4. A tal fine si intende costituire, in attuazione del nuovo regolamento, l’Albo di avvocati (d'ora in poi Elenco o Albo) liberi professionisti (di seguito avvocato o professionista) della Provincia di Pistoia, da cui attingere in caso di necessità e/o opportunità.
5. Le modalità di formazione dell’Albo ed i criteri di individuazione dei professionisti cui conferire i relativi incarichi sono comunque improntati ai principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, fermo restando che il presente regolamento non dà avvio ad alcuna procedura di carattere concorsuale né sono previste graduatorie od attribuzioni di punteggi ne è impegnativo per l'Amministrazione.
6. Con la presentazione della manifestazione di interesse/domanda, il professionista, singolo o associato, si limita a comunicare la propria disponibilità ad assumere l’incarico e/o gli incarichi oggetto del presente regolamento alle condizioni esplicitate nel conferimento, senza poter vantare, per tutto il periodo di permanenza nell’elenco, alcun affidamento alla relativa attribuzione da parte dell’Amministrazione provinciale.
7. Per incarichi di patrocinio legale si intendono esclusivamente gli incarichi di assistenza, difesa e rappresentanza in giudizio conferiti dalla Provincia di Pistoia, in occasione di ogni singola vertenza, sia in sede stragiudiziale, sia innanzi a tutte le Autorità giurisdizionali, ed in tutti i possibili gradi di giudizio, anche esecutivi e di ottemperanza.
8. La Provincia di Pistoia si riserva, in ogni caso e in qualsiasi momento, il diritto di sospendere, interrompere, modificare o cessare l’Albo, senza che ciò possa costituire diritto o
pretesa di qualsivoglia natura, indennizzo o rimborso dei costi eventualmente sostenuti per la partecipazione allo stesso da parte dei professionisti.
9. Nelle more di costituzione e pubblicazione del nuovo Albo, in attuazione del presente regolamento si considera prorogato il precedente elenco dei professionisti con scadenza
31/01/2024, sino alla data di pubblicazione del nuovo elenco approvato, potendo la Provincia di Pistoia attingervi provvisoriamente per incarichi, salva la verifica della persistenza dei requisiti di iscrizione e fatta salva l’eventuale rinuncia dei singoli interessati ivi iscritti.
10. Le domande di nuova iscrizione, di conferma e/o aggiornamento della iscrizione già avvenuta nel precedente elenco, pervenute durante la proroga dell'elenco scaduto o che
dovessero pervenire in costanza di procedura di costituzione del nuovo elenco, non verranno prese in considerazione.
11. La rappresentanza in giudizio dell’Ente è, di norma, affidata all’Avvocatura dell'Ente, fatta eccezione per i patrocini dinanzi alle Magistrature Superiori in assenza di Avvocati a ciò abilitati, e salvo che l'elevato numero di cause patrocinate dal servizio o il carico di lavoro siano tali da non consentirne l'espletamento in modo adeguato.
ART. 2 - Istituzione dell'elenco degli avvocati patrocinatori della Provincia di Pistoia
1. Per l'affidamento degli incarichi legali esterni è istituito apposito elenco aperto ai
professionisti, singoli o associati esercenti l'attività di assistenza e di patrocinio dinanzi a
tutte le Magistrature, nessuna esclusa, la cui tenuta è demandata all’ Avvocatura, secondo le
modalità descritte nei successivi commi.
2. L'elenco è unico e suddiviso in distinte sezioni per tipologia di contenzioso:
Sezione A - CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO : Assistenza e patrocinio
presso le magistrature Amministrative: Tribunale Amministrativo Regionale
(T.A.R.)- Consiglio di Stato (C.D.S.) - Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche
(T.S.A.P.)
Sezione B - CONTENZIOSO CIVILE: Assistenza e patrocinio presso le
Magistrature Civili: Tribunale - Corte di Appello - Cassazione Civile –
Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche (T.R.A.P.) - Tribunale Superiore
delle Acque Pubbliche (T.S.A.P.)
Sezione C - CONTENZIOSO LAVORISTICO : Assistenza e patrocinio presso
Tribunale quale Giudice del lavoro , Corte di Appello - Cassazione Civile.
Sezione D - CONTENZIOSO PENALE: Assistenza e patrocinio presso:
Tribunale –Corte d'Appello - Cassazione Penale.
Sezione E – CONTENZIOSO TRIBUTARIO: Assistenza e patrocinio presso le
Commissioni Tributarie.
3. Il provvedimento di conferimento dell’incarico avviene con Decreto del Presidente della
Provincia, su proposta del Servizio Avvocatura previa relazione del Dirigente o del
Responsabile di EQ del Servizio cui afferisce la controversia, nella quale devono essere
evidenziate le ragioni sostanziali dell’Ente.
4. Gli incarichi verranno affidati, con le modalità di cui al precedente punto 3, per tutte le
esigenze dell’amministrazione provinciale rispetto a cui non è possibile far fronte con il
personale in servizio presso l’ Avvocatura, nel rispetto di quanto stabilito dal presente
regolamento e dalla normativa vigente ( art. 7, D.Lgs 165/01).
5. Per le controversie innanzi alla Commissione Tributaria e innanzi al Giudice di Pace, nonché
in tutti gli altri casi previsti dalla legge, il Dirigente competente per materia potrà stare in
giudizio personalmente o proporre il Responsabile di EQ del servizio interessato o un
funzionario della propria struttura al Presidente della Provincia cui compete la nomina del
legale dell'ente.
6. L’iscrizione nell'elenco avviene su richiesta del professionista, singolo o associato.
7. L’iscrizione all’elenco sarà preceduta dalla pubblicazione, a cura dell'Avvocatura di apposito
Avviso da pubblicare sull’Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale dell’ente. L’elenco così
formato avrà valore fino al 31 dicembre 2024.
8. Successivamente alla fase istitutiva, il suddetto elenco sarà soggetto a revisione annuale,
mediante aggiornamento, entro il 31 gennaio di ogni anno, previo esame delle istanze
pervenute.
9. I nominativi dei professionisti richiedenti, in possesso dei requisiti richiesti, ritenuti
idonei, verranno inseriti nell'Elenco in ordine strettamente alfabetico. L’iscrizione
nell’elenco non costituisce in alcun modo giudizio di idoneità professionale né graduatoria
di merito.
10. La Provincia si riserva, dandone adeguata motivazione, la facoltà di affidare incarichi legali
a professionisti di alta specializzazione non inseriti in elenco, per giudizi considerati di
particolare rilievo per l’ente, o di importanza e complessità tali da richiedere prestazioni
professionali solitamente garantite da professionisti di chiara fama, cultori della materia e
cattedratici.
11. L'Elenco potrà essere, altresì, utilizzato nei casi di affidamento di incarichi di difesa da parte
di dipendenti o amministratori dell'Ente soggetti a procedimenti giudiziari per ragioni di
servizio, con efficacia non vincolante. In tal caso la scelta del professionista, tra gli iscritti
nell'Elenco, impregiudicata la valutazione sulla sussistenza di un conflitto di interessi tra la
condotta del dipendente e l'Amministrazione, costituisce anche espressione del "comune
gradimento" di cui all'art. 59 del CCNL Comparto funzioni Locali 16/11/2020 – Personale non
dirigente ed all'art. 82 CCNL Personale dell’Area delle Funzioni Locali 17/12/2020 – Dirigenza.
ART. 3 Requisiti per l'inserimento nell'elenco
1. Sono ammessi a manifestare il proprio interesse ad essere inseriti nell’elenco oggetto del presente avviso gli avvocati liberi professionisti, singoli o associati, che siano in possesso dei seguenti requisiti:
• che siano cittadini italiani oppure cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, e, in
tal caso, che abbiano un’ottima conoscenza della lingua italiana, scritta e parlata;
• che godano dei diritti civili e politici;
• che possiedano la capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
• che siano regolarmente iscritti ininterrottamente all’Albo professionale degli Avvocati da
almeno dieci anni, con indicazione della data di prima iscrizione e successive variazioni;
• che siano, eventualmente, iscritti nell’Albo speciale per il patrocinio dinanzi alle Magistrature
superiori e relativa data di iscrizione;
• che svolgano la libera professione di avvocato con particolare riferimento alla/e materia/e per
la/e quale/i si chiede di essere iscritti e che posseggano esperienza professionale/specializzazione
nel settore del diritto per il quale si partecipa alla presente procedura, da documentarsi nel
dettagliato curriculum professionale;
• che non abbiano subito provvedimenti di sospensione o altri provvedimenti disciplinari da parte
del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di appartenenza e che non abbiano procedimenti
disciplinari pendenti;
• che non siano soggetti a misure di prevenzione, anche in corso, a carico proprio e di conviventi,
in materia di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità
sociale;
• che non si trovino in alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, con la Provincia
di Pistoia ai sensi della normativa vigente, impegnandosi a comunicare al medesimo Ente
l’insorgenza di ogni causa di conflitto di interessi, anche potenziale, entro 30 giorni dall’insorgere
della stessa. Nel caso di Avvocato facente parte di un’Associazione professionale o di un’Impresa
tra professionisti, la dichiarazione di insussistenza di conflitto di interessi dovrà essere rilasciata
anche dagli altri associati /soci;
• che non abbiano contenziosi pendenti contro la medesima Provincia, società, consorzi od
associazioni da questo partecipate, in entrambi i casi sia in proprio, sia in qualità di difensori di
terzi, sia quali componenti di uno studio legale associato;
• che non sussistano i motivi di esclusione di cui all’art. 94 e 95 del Codice dei Contratti,
relativamente alle ipotesi applicabili;
• che siano in regola con i versamenti contributivi e previdenziali;
• che non abbiano a proprio carico condanne penali o sentenze di applicazione della pena su
richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale;
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di iscrizione e
permanere durante tutto il periodo di permanenza nel relativo elenco, a pena di cancellazione dallo
stesso.
ART. 4 Modalità e termini di partecipazione
1. La domanda di iscrizione, che potrà riguardare massimo due sezioni dell’elenco a cui si chiede
di essere iscritto, resa ai sensi del DPR 445/2000, a pena di esclusione, dovrà essere debitamente
compilata e sottoscritta dal professionista mediante firma elettronica avanzata formato pades
nonché corredata dalla seguente documentazione:
a. curriculum vitae in formato europeo, datato e debitamente sottoscritto con con firma elettronica
avanzata formato pades, reso ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000, privo dei dati personali e
sensibili, da cui possono desumersi i titoli conseguiti (laurea ed eventuali specializzazioni,
iscrizione all’elenco professionale di appartenenza, etc…) e si dia prova del possesso
dell’esperienza e/o specializzazione nelle materie della specifica sezione dell’Elenco a cui si chiede
l’iscrizione.
Il curriculum dovrà contenere i seguenti dati:
- indicazione delle materie trattate nelle cause patrocinate negli ultimi dieci anni;
- eventuali incarichi e/o collaborazioni con enti pubblici;
- possesso di eventuale titolo di specializzazione in una o più materie;
- corsi di formazione frequentati;
- indicazione di eventuali pubblicazioni;
- possesso di eventuale abilitazione al patrocinio presso le magistrature superiori;
- numero e valore delle cause patrocinate negli ultimi dieci anni.
b. autocertificazione, con le modalità di cui al D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive
modificazioni ed integrazioni, in ordine ai seguenti stati :
- iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati presso il foro di competenza con indicazione della
data di prima iscrizione e successive variazioni;
- eventuale abilitazione al patrocinio avanti le Giurisdizioni Superiori, ove in possesso, e relativa
data;
- assenza di cause ostative a norma di legge a contrarre con la Pubblica Amministrazione e di
insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, anche solo potenziale.
- non aver riportato condanne penali e non aver subito sanzioni disciplinari attivate dall'ordine di
appartenenza in relazione all'esercizio della propria attività professionale;
- n. codice fiscale e n. partita IVA;
c. dichiarazione di impegno a non accettare incarichi di rappresentanza e difesa, né altri incarichi di
consulenza da parte terzi, pubblici o privati, contro la Provincia di Pistoia o in conflitto con gli
interessi della Provincia medesima per la durata del rapporto instaurato;
d. dichiarazione di accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente Regolamento e
impegno a comunicare con tempestività il sopraggiungere di nuove situazioni ostative al
mantenimento dell’iscrizione;
e. impegno a rendere gratuitamente all’Ente, in caso di nomina, un parere preliminare in ordine alla
sussistenza, in fatto e diritto, di ragioni per agire o resistere in giudizio;
f. copia della polizza assicurativa professionale per la copertura dei rischi derivanti
dall'esercizio dell'attività professionale;
2. La Provincia si riserva di verificare, anche a campione, il possesso dei requisiti dichiarati e la
regolarità contributiva in capo al professionista, prima dell'inserimento nell'elenco.
3. La Provincia si riserva inoltre di verificare in ogni momento il permanere delle condizioni che
hanno consentito l’iscrizione al momento del conferimento dell'incarico.
4. Per gli studi associati i requisiti e la documentazione di cui al presente articolo devono riferirsi a
ciascun componente.
5. Le domande unitamente agli allegati dovranno pervenire con le modalità e nei termini
specificati nell’ Avviso pubblico per la formazione dell’elenco di professionisti legali della
Provincia di Pistoia utilizzando esclusivamente la modulistica pubblicata unitamente all’ avviso.
6. La presenza di situazioni o posizioni in contrasto con le norme del presente Regolamento
determinano decadenza dall’incarico e la conseguente esclusione dall’elenco.
ART. 5 Affidamento degli incarichi agli iscritti nell’Elenco
1. Il Legale esterno da incaricare è individuato, a seconda della tipologia del contenzioso,
valutando i preventivi di spesa pervenuti dai Professionisti, individuati a rotazione
nell'apposita sezione dell'elenco predisposto.
2. La Provincia si riserva la possibilità di affidare gli incarichi in ragione della sezione di
specializzazione del professionista, sempre nel rispetto di quanto previsto dalla normativa
vigente.
3. Con l’accettazione dell'incarico il professionista dovrà sottoscrivere apposito disciplinare
secondo lo schema tipo elaborato dal competente ufficio.
4. Non possono essere incaricati professionisti che abbiano in corso incarichi contro la Provincia
per terzi, pubblici o privati, o che, senza giustificato motivo, hanno rinunciato ad altro incarico conferito dalla Provincia medesima.
5. Non possono essere incaricati professionisti che non abbiano assolto con puntualità e diligenza
agli incarichi loro affidati o abbiano un contenzioso con la Provincia.
6. Non possono essere conferiti, di norma, incarichi congiunti a più avvocati, salvo i casi
eccezionali in cui la natura dell'incarico implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto o
necessiti la costituzione di un collegio. In tali casi, l'atto dovrà essere adeguatamente motivato e
sarà considerato quale incarico unico ai fini del compenso.
ART.6 Condizioni
1. L'atto con il quale viene conferito l'incarico dovrà espressamente contenere:
a) l'indicazione del valore della causa;
b) il compenso professionale, che viene determinato in base al preventivo di spesa
formulato comunque con riferimento ai tariffari di cui alle tabelle dei nuovi parametri
forensi allegate al DM n. 55/2014 così come modificato dal DM 147/2022 nel
rispetto della legge 49/2023 sull’equo compenso ;
c) l'obbligo del professionista di presentare parcella preventiva specificando le voci di
tariffa professionale applicate;
d) l'obbligo del professionista ad unificare o richiedere l'unificazione di giudizi aventi lo
stesso oggetto;
e) l'obbligo del professionista incaricato di aggiornare per iscritto costantemente l'Ente sullo
stato generale del giudizio e l’esito delle singole udienze, con l'indicazione dell'attività
attuata e di inviare in tempi congrui copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto
difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito. L’aggiornamento potrà avvenire
anche per mezzo posta elettronica certificata;
f) l'obbligo del legale, alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio per cui è incaricato, di
rendere per iscritto un parere all’Amministrazione in ordine alla sussistenza o meno di motivi
per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o comunque per
impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato;
g) l’obbligo di parere scritto in ordine all’eventuale proposta di transazione giudiziale;
h) la garanzia di reperibilità anche attraverso la comunicazione di apposito numero di telefono
cellulare.
ART.7 Compenso
1. Il corrispettivo (onorari) pattuito con il professionista, prima del formale conferimento
dell'incarico, dovrà tener conto dei parametri tariffari previsti dai decreti ministeriali vigenti al
momento dell’affidamento in rapporto all’effettiva attività difensiva svolta nell’interesse dell’Ente.
2. In particolare, con apposito accordo, nel rispetto dei principi di congruità e remuneratività della
prestazione professionale resa, verranno applicati i parametri tariffari indicati nel DM 55/2014 ,
cosi come modificato dal DM 147/2022 per le varie soglie di valore economico della controversia,
applicando la disciplina dell'equo compenso sulla base delle fasi prevedibili della vertenza e delle
attività da espletare, nel rispetto della Legge 49/23.
3. Il legale deve attenersi, nella redazione della parcella a quanto indicato nel preventivo accordo,
tenuto conto dell’attività effettivamente svolta, fatte salve eventuali ulteriori spese che dovessero
sorgere nel corso del procedimento, all'atto di affidamento non preventivabili.
4. I pareri resi in corso di causa attinenti a questioni legali collegate e/o connesse all'oggetto del
giudizio non danno luogo ad alcun compenso aggiuntivo rispetto a quello determinato come sopra.
5. In caso di studi associati o società di professionisti, il corrispettivo sarà comunque e sempre
determinato come se l’attività fosse svolta da un unico professionista.
6. Nel caso in cui per lo svolgimento dell’attività sia necessario avvalersi di un avvocato
domiciliatario, la parcella sarà unica per il professionista incaricato, che provvederà a sue cure e
spese in ordine alla predetta incombenza.
7. Potrà essere autorizzato, dietro richiesta motivata, il pagamento di acconti rispetto a quanto
complessivamente pattuito nel preventivo originario dietro presentazione di fattura elettronica
emessa a titolo di acconto, per le attività effettivamente svolte fino alla data della suddetta fattura.
È in ogni caso escluso l'acconto al momento del conferimento dell'incarico.
8. Il compenso riconosciuto al soggetto cui è conferito l’incarico sarà liquidato dietro presentazione
di fattura elettronica, preceduta da proposta di parcella contenente descrizione dettagliata
dell'attività svolta. Il pagamento verrà effettuato entro trenta giorni dalla data di emissione, da parte
del legale incaricato, della fattura elettronica.
9. Il pagamento a saldo avverrà alla conclusione del giudizio e non potrà essere superiore rispetto a
quello proposto in sede di affidamento dell'incarico, fatti salvi i casi in cui, per documentati motivi
sopravvenuti, si renda necessario, in corso di causa, chiedere integrazioni di spesa, che dovranno
essere specificatamente e dettagliatamente motivate ed approvate .
10. In caso di sentenza o di altro provvedimento giudiziario favorevole all’Ente che condanni la
controparte al pagamento delle spese legali, l’Avvocato incaricato curerà, per conto ed in nome
dell’Ente e senza ulteriore compenso, l’attività stragiudiziale di recupero crediti.
Saranno invece dovute in favore dell’avvocato le spese delle procedure esecutive e gli eventuali compensi liquidati dal giudice dell’esecuzione effettivamente recuperati e introitati al bilancio dell'Ente.
11. In presenza di sentenza o di altro provvedimento giudiziario favorevole, divenuto definitivo,
recante la condanna della controparte a rimborsare all’Amministrazione le spese di giudizio spetta
al professionista incaricato la maggior somma tra l'importo pattuito e quella liquidata dal giudice in
danno del soccombente, solamente ove quest'ultima risulti effettivamente recuperata e introitata al
bilancio dell'Ente.
12. In caso di soccombenza la liquidazione dei compensi ha luogo sulla base degli importi
predeterminati in sede di pattuizione preventiva, in relazione alle fasi processuali effettivamente
espletate, previa verifica dell’attività concretamente svolta dal professionista. Non sono possibili
revisioni in aumento dei compensi professionali concordati.
ART.8 Cancellazione dall'elenco
1. È disposta la cancellazione dall’Elenco dei professionisti che:
- abbiano perso i requisiti per essere inseriti nell'Elenco;
- non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi loro affidati;
- abbiano, senza giustificato motivo, rifiutato di accettare un incarico;
- siano, comunque, incorsi in gravi inadempienze;
- su istanza del richiedente.
ART. 9 Registro
1. Al fine di garantire il rispetto dei principi di rotazione e trasparenza è istituito un" Registro degli
incarichi conferiti" e la tenuta dello stesso è affidata all'Avvocatura.
ART. 10 Pubblicità
1. L'elenco dei professionisti Avvocati patrocinatori ed il registro degli incarichi sono pubblici.
I dati forniti dagli interessati saranno raccolti e trattati ai fini del procedimento di formazione
dell'elenco e dell'eventuale affidamento dell'incarico. Tali dati saranno utilizzati nel rispetto
delle norme di legge.
2. Gli incarichi di cui al presente regolamento nonché l’avvio delle relative procedure sono soggetti
alla pubblicazione a cura dell'Avvocatura sul sito web istituzionale dell'ente alla “Sezione
Amministrazione Trasparente” in conformità a quanto previsto dal d.lgs. 33/2013.
ART. 11 Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D.Lgs. 101 del 2018 e del GDPR n. 679/2016 i dati forniti o comunque acquisiti dai professionisti sono raccolti dalla Provincia esclusivamente per le finalità connesse alla formazione e tenuta dell’elenco e per l’eventuale conferimento dell’incarico di patrocinio legale, nel rispetto della normativa vigente, e saranno trattati – anche tramite procedure informatiche – per le finalità
inerenti alla gestione dell’elenco nonché dell’incarico eventualmente conferito. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dell’iscrizione nell’elenco.
L’elenco dei professionisti avvocati è pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione Amministrazione Trasparente sottosezione bandi di gara e contratti, per tutta il periodo di vigenza e fino all’eventuale richiesta di cancellazione dallo stesso. In caso di effettivo affidamento di specifico incarico, saranno altresì oggetto di pubblicazione tutti i dati di cui all'art. 15 del D.lgs. 33/2013, secondo le modalità e i tempi previsti dal decreto legislativo stesso.
Il titolare del trattamento dei dati in questione è la Provincia di Pistoia
ART. 12 Norme di rinvio
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia ed al codice di deontologia forense.