Regolamento generale delle Entrate Provinciali

Ultimo aggiornamento:5 Aprile, 2018

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(Approvato con Del. C.P. n. 221 del 15/10/2002 ed integrato con le modificazioni apportate dalla Deliberazione del C.P. n. 60 del 27 novembre 2015)

Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1
Oggetto e scopo del regolamento

  1. Il presente regolamento contiene la disciplina generale delle entrate provinciali, anche tributarie, nel rispetto dei principi contenuti nel decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267 "Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali" ed in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 52 D.Lgs. n. 446/1997 concernente la potestà regolamentare generale delle Province in materia tributaria.
  2. La presente disciplina regolamentare indica procedure e modalità generali di gestione delle entrate provinciali; individua competenze e responsabilità in conformità alle disposizioni contenute nello statuto e nel regolamento di contabilità per quanto non già disciplinato da quest’ultimo.
  3. Le norme del presente regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell’attività amministrativa in ossequio ai principi di equità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza dell’azione amministrativa in generale e tributaria in particolare, nel rispetto dei principi stabiliti con la L. n. 212/2000 concernente "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente".

Titolo II - ENTRATE PROVINCIALI

Articolo 2
Individuazione delle entrate

  1. Costituiscono entrate provinciali, disciplinate in via generale dal presente Regolamento, quelle di seguito elencate:

  • Le entrate tributarie;
  • Le entrate derivanti dalla gestione del patrimonio;
  • Le entrate derivanti da servizi pubblici a domanda individuale;
  • Le entrate derivanti da canoni d'uso, compresi proventi e relativi accessori;
  • Le entrate derivanti da corrispettivi per concessioni di beni demaniali e del patrimonio indisponibile;
  • Le entrate derivanti da servizi a carattere produttivo;
  • Le entrate derivanti da somme spettanti alla Provincia per disposizioni di leggi, regolamenti o a titolo di liberalità;
  • Le entrate di natura variabile derivanti da trasferimenti, da sanzioni amministrative, provvedimenti giudiziari od altro.
  1. Sono escluse le entrate derivanti da trasferimenti erariali e regionali.

Articolo 3
Regolamenti per tipologie di entrate

  1. Le singole entrate possono essere disciplinate con appositi regolamenti.
  2. I regolamenti sono approvati con deliberazione del Consiglio Provinciale non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del I° gennaio dell’anno successivo.
  3. I regolamenti che disciplinano entrate tributarie debbono essere comunicati al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi, unitamente alle deliberazioni di approvazione, e resi pubblici sulla Gazzetta Ufficiale.

Articolo 4
Limiti alla potestà regolamentare in materia tributaria

  1. Con riferimento alle entrate tributarie, in base all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n.446, i relativi regolamenti non possono dettare norme relativamente all’individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell’aliquota massima dei singoli tributi.

Articolo 5
Aliquote, tariffe e prezzi

  1. Al Consiglio Provinciale compete l’istituzione e l’ordinamento dei tributi, nonché la disciplina generale delle tariffe e prezzi per la fruizione dei beni e dei servizi.
  2. Compete alla Giunta Provinciale la determinazione delle aliquote dei tributi, e delle tariffe e prezzi per la fruizione dei beni e dei servizi, nell’ambito della disciplina generale approvata dal Consiglio, salvo quanto diversamente stabilito da regolamenti speciali o dalla legge.
  3. Le predette deliberazioni sono adottate entro il termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario, ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs.446/1997.
  4. Salvo diversa disposizione di legge, qualora le deliberazioni di cui al precedente comma 2 non siano approvate entro i termini previsti, s’intendono prorogate le aliquote e tariffe e prezzi in vigore.

Articolo 6
Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

  1. Il Consiglio Provinciale disciplina le ipotesi di agevolazioni, riduzioni ed esenzioni in sede di approvazione dei regolamenti riguardanti le singole entrate, tenuto conto delle ipotesi da applicare in base a previsioni tassative di leggi vigenti.
  2. Eventuali agevolazioni, riduzioni o esenzioni stabilite da leggi dello Stato o regionali successivamente alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma precedente, o delle altre deliberazioni di cui all’art. 5 del presente regolamento, a carattere cogente e che non abbisognano di essere disciplinate mediante norma di regolamento, si intendono applicabili pur in assenza di una conforme previsione regolamentare.

Titolo III - TUTELA DEL CONTRIBUENTE

Articolo 7
Chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie

  1. I richiami di disposizioni normative contenuti nei regolamenti si fanno indicando anche il contenuto sintetico della disposizione alla quale si intende fare rinvio.
  2. Il Consiglio Provinciale può adottare provvedimenti di interpretazione autentica di norme tributarie, solo in casi eccezionali e in conformità al disposto dell’art. 42 D.Lgs. n. 267/2000 concernente le attribuzioni dei Consigli Provinciali. I provvedimenti di interpretazione autentica dovranno essere qualificati come tali.

Articolo 8
Efficacia temporale delle norme tributarie

  1. Salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 2 del presente regolamento, le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo. Relativamente ai tributi periodici, le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono.
  2. In ogni caso, le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.
  3. I termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta non possono essere prorogati.

Articolo 9
Rapporti con il contribuente e informazione

  1. I rapporti tra contribuente e Provincia sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
  2. La Provincia assume idonee iniziative volte a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni normative e amministrative emanate dalla stessa in materia tributaria, anche curando, quando il caso, la predisposizione di testi coordinati e mettendo gli stessi a disposizione dei contribuenti presso gli uffici provinciali cui fanno capo le singole entrate, e presso l’U.R.P. (ufficio relazioni con il pubblico) provinciale; assume inoltre idonee iniziative di informazione elettronica, tali da consentire aggiornamenti in tempo reale, ponendole a disposizione gratuita dei contribuenti.
  3. 3. La Provincia porta a conoscenza dei contribuenti tempestivamente e con i mezzi idonei tutte le circolari e le risoluzioni di carattere generale da essa emanate, nonché ogni altro atto che dispone sulla organizzazione, sulle funzioni e sui procedimenti in ambito tributario.

Articolo 10
Conoscenza degli atti e semplificazione

  1. Il Responsabile di ciascuna entrata tributaria deve assicurare l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati. A tal fine provvede comunque a comunicarli nel luogo di effettivo domicilio del contribuente, quale desumibile dalle informazioni in possesso della stessa Provincia o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente, ovvero nel luogo ove il contribuente ha eletto domicilio speciale ai fini dello specifico procedimento cui si riferiscono gli atti da comunicare. Gli atti sono in ogni caso comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario. Restano ferme le disposizioni in materia di notifica degli atti tributari e quanto previsto al successivo art. 20, comma 3.
  2. Il Responsabile di ciascuna entrata tributaria deve informare il contribuente di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero l'irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, seppure parziale, di un credito. Per quanto attiene alle attività di verifica e di controllo si rinvia a quanto più dettagliatamente indicato al successivo art. 18.
  3. 3. Il Responsabile di ciascuna entrata tributaria assume iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le istruzioni e, in generale, ogni altra propria comunicazione siano messi a disposizione del contribuente in tempi utili e siano comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria, e che il contribuente possa adempiere le obbligazioni tributarie con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli.
  4. Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso della Provincia o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente stesso. Tali documenti ed informazioni sono acquisiti ai sensi dell'articolo 18, commi 2 e 3, L. 7 agosto 1990 n. 241 relativi ai casi di accertamento d'ufficio di fatti, stati e qualità del soggetto interessato dall’azione amministrativa.
  5. Prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, il Responsabile dell’entrata deve invitare il contribuente, tramite il servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta. La disposizione si applica anche qualora, a seguito della liquidazione, emerga la spettanza di un minor rimborso di imposta rispetto a quello richiesto. La comunicazione bonaria non è obbligatoria nel caso di illeciti non ravvedibili.

Articolo 11
Interpello del contribuente

  1. In applicazione dell’art. 11 della Legge 27 luglio 2000 n. 212, ciascun contribuente può inoltrare per iscritto all’Amministrazione Provinciale istanze di interpello concernenti disposizioni tributarie qualora sussistano obiettive condizioni di incertezza sulla loro applicazione in casi concreti e personali relativi a tributi provinciali. L’interpello non può essere proposto con riferimento ad accertamenti tecnici
  2. L’Amministrazione Provinciale risponde, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di 120 giorni dalla ricezione dell’istanza con parere scritto e motivato su tutte le questioni sollevate dal contribuente che rientrano nella competenza dell’ente, fermo restando il potere di chiedere chiarimenti ed integrazioni in corso di istruttoria. La mancata ricezione della risposta entro il termine suddetto comporta la piena accettazione da parte dell’Ente dell’interpretazione o del comportamento prospettato dal richiedente.

Articolo 12
Istanza di interpello

  1. L’istanza di interpello deve contenere a pena di inammissibilità:
    a) I dati identificativi del contribuente ed eventualmente del suo legale rappresentante;
    b) la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale da trattare ai fini tributari sul quale sussistono concrete condizioni di incertezza;
    c) l’indicazione del domicilio del contribuente o dell’eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell’Amministrazione Finanziaria;
    d) la sottoscrizione del contribuente e del suo legale rappresentante.
  2. 2) Alla istanza di interpello è allegata copia della documentazione, non in possesso dell'amministrazione provinciale o di altre amministrazioni pubbliche indicate dall'istante, rilevante ai fini della individuazione e della qualificazione della fattispecie prospettata, salva la facoltà di acquisire, ove necessario, l'originale non posseduto dei documenti.
  3. L'istanza deve, altresì, contenere l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, del comportamento e della soluzione interpretativa sul piano giuridico che si intendono adottare ed indicare eventuali recapiti, di telefax o telematico, per una rapida comunicazione da parte dell'amministrazione provinciale.
  4. La mancata sottoscrizione è sanata se il contribuente provvede alla regolarizzazione dell'istanza entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'ufficio.
  5. L’istanza di interpello, redatta in carta libera, deve essere presentata all’Amministrazione Provinciale mediante raccomandata con avviso di ricevimento o mediante deposito presso L’Ufficio Protocollo dell’Ente.
  6. La presentazione dell’istanza di interpello non ha alcun effetto sulle scadenze previste dalle disposizioni tributarie,né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
  7. Non sussistono “obiettive condizioni di incertezza” di cui al comma 1 dell’art. 11 del presente Regolamento generale delle Entrate Provinciali, qualora l’Amministrazione Provinciale abbia già provveduto con propria nota, opportunamente divulgata, anche tramite avviso sul sito web della Provincia a formulare la soluzione interpretativa alla questione oggetto dell’istanza di interpello. L’Amministrazione si impegna a portare a conoscenza del contribuente dell’esistenza della soluzione interpretativa richiesta.

Articolo 13
Responsabile del procedimento di interpello

  1. Il più Responsabile del procedimento relativo all’istanza di interpello è il Responsabile dell’entrata tributaria individuato ai sensi del successivo art. 16.
  2. L’unità organizzativa competente e il nominativo del responsabile del procedimento sono comunicati al soggetto istante ex art. 5, comma 3 della L. 241/1990

Articolo 14
Effetti dell’interpello

  1. La risposta dell’Amministrazione Provinciale vincola la stessa esclusivamente in riferimento alla questione oggetto dell’istanza e limitatamente al richiedente.
  2. Qualsiasi atto dell’Ente che risulti emanato in difformità del parere emesso a seguito della richiesta di cui all’art. 11 o desunto ai sensi dell’art. 11, comma 2 è nullo.
  3. Non possono essere irrogate sanzioni relative a questioni oggetto di istanza, nei confronti del richiedente che non abbia ricevuto risposta entro il termine previsto dall’art. 11, comma 2.
  4. I mutamenti di interpretazione sull’applicazione delle norme oggetto dell’interpello verificatisi successivamente rispetto alla risposta dell’Ente devono essere comunicati al richiedente ed hanno effetto dal periodo di imposta successivo alla data di ricezione della comunicazione.
  5. I mutamenti di interpretazione sull’applicazione delle norme oggetto dell’interpello verificatisi successivamente rispetto alla risposta dell’Ente e derivanti da modifiche legislative o regolamentari fanno cessare l’effetto vincolante della risposta stessa.

Articolo 15
Chiarezza e motivazione degli atti

  1. Gli atti riguardanti le entrate tributarie della Provincia sono motivati, e devono indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’Amministrazione.
  2. Gli atti riguardanti le entrate tributarie della Provincia e gli atti dei concessionari della riscossione devono tassativamente indicare:
    a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il Responsabile del procedimento;
    b) l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
    c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.
  3. Sul titolo esecutivo va riportato il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione della pretesa tributaria, salvo che il titolo esecutivo sia costituito dalla cartella di pagamento non evasa.
  4. La natura tributaria dell'atto non preclude il ricorso agli organi di giustizia amministrativa, quando ne ricorrano i presupposti.

Titolo IV - GESTIONE DELLE ENTRATE

Articolo 16
Soggetti responsabili

  1. Sono responsabili delle entrate di competenza dell’ente i Responsabili del Servizio al quale risultano affidate, mediante il piano esecutivo di gestione, le risorse di entrata, determinate e specifiche, collegate all’attività svolta dal Servizio medesimo.
  2. Il Responsabile di cui al comma 1 cura tutte le operazioni utili all’acquisizione delle entrate, comprese l’attività istruttoria, di controllo e di verifica e l’attività di liquidazione, di accertamento e sanzionatoria, trasmettendo immediatamente al Servizio finanziario copia della documentazione in base alla quale si è proceduto all'accertamento dell'entrata come previsto dall’art. 179 comma 3 del D.Legs. 18/8/2000, n. 267.
  3. Per le entrate tributarie e le altre entrate di spettanza della Provincia per le quali specifiche norme di legge o regolamentari prevedano la riscossione coattiva con le procedure di cui al D.P.R. n. 602/1973, concernente disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito, e dei Decreti Legislativi n. 46 del 26 febbraio 1999 e n. 112 del 13 aprile 1999, concernenti rispettivamente il riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo e il riordino del servizio nazionale della riscossione, le attività necessarie alla riscossione, a partire dalla compilazione dei ruoli, competono al Responsabile del Servizio Ragioneria e Finanze.
  4. I ruoli vengono compilati dal sulla base dei dati forniti dai singoli Servizi che gestiscono le diverse entrate e corredate da documentazione comprovante il titolo per la riscossione.
  5. Qualora il perseguimento delle entrate sia stato affidato a terzi, come previsto dall'art. 52, lett. b) del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il Responsabile vigila sull'osservanza della relativa convenzione di affidamento.

Articolo 17
Modalità di versamento

  1. In via generale, fermo restando le eventuali diverse modalità previste dalla legge o dal Regolamento disciplinante ogni singola entrata, qualsiasi somma spettante alla Provincia può essere versata, entro i termini stabiliti, mediante:
    a) Versamento diretto all’Istituto di credito che gestisce il Servizio di Tesoreria dell’Ente;
    b) Versamento nei conti correnti postali intestati alla Provincia per specifiche entrate, ovvero nel conto corrente postale intestato alla Provincia - servizio di tesoreria;
    c) Disposizioni, giroconti, bonifici, accreditamenti ed altre modalità similari tramite Istituti bancari e creditizi, a favore delle tesoreria provinciale;
    d) Assegno, fermo restando che qualora risulti scoperto e/o comunque non pagabile, il versamento si considera omesso, in base a quanto previsto dall'art. 24, comma 39 della legge 27/12/1997 n. 449. L'accettazione dell'assegno è fatta con questa riserva e per costatarne l'omesso pagamento è sufficiente, ai sensi dell'art. 45 del R.D. 21/12/1933, n. 1736, la dichiarazione del trattario scritta sul titolo o quella della stanza di compensazione;

Articolo 18
Attività di verifica e di controllo

  1. I Responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell’utente nelle norme di legge o di regolamento che disciplinano le singole entrate.
  2. Nell’esercizio dell’attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla Legge n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", con esclusione delle norme di cui agli articoli da 7 a 13 concernenti la partecipazione al procedimento amministrativo.
  3. In particolare i Responsabili di cui al comma 1 debbono evitare qualsiasi diseconomia nell’utilizzazione dei mezzi in dotazione, utilizzare in modo razionale risorse umane e materiali, semplificare le procedure ed ottimizzare i risultati.
  4. I Responsabili di cui al comma 1, quando non sussistono prove certe dell’inadempimento, anche se suscettibili di prova contraria, debbono invitare il soggetto debitore a fornire chiarimenti, adeguandosi nelle forme a quanto eventualmente previsto nella disciplina di legge relativa a ciascuna entrata, prima di emettere un provvedimento accertativo o sanzionatorio.
  5. Le attività di cui al presente articolo possono essere effettuate mediante ausilio di soggetti esterni alla Provincia ovvero nelle forme associate previste negli articoli 27, 30, 31, 32, D.Lgs. n. 267/2000 concernenti rispettivamente le comunità montane, le convenzioni tra enti locali, i consorzi, le unioni di comuni, secondo le indicazioni dettate nel piano esecutivo di gestione, in conformità a quanto previsto nell’art. 52, comma 5, lett. b), D.Lgs. n. 446/1997 concernente l’affidamento a terzi delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi.
  6. La Giunta Provinciale, su proposta del funzionario responsabile, può affidare a terzi con convenzione ogni attività di rilevazione materiale dei presupposti necessari all'accertamento dell'entrata.
  7. I controlli vengono effettuati sulla base dei criteri individuati dalla Giunta Provinciale in sede di approvazione del piano esecutivo di gestione ovvero con deliberazione successiva nella quale si dà atto che le risorse assegnate risultano congrue rispetto agli obiettivi da raggiungere in relazione all’attività in argomento.
  8. Al contribuente sottoposto a verifiche fiscali sono salvaguardati i diritti e le garanzie riconosciuti dall’art. 12 della L. n. 212/2000, recante “Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali”.

Articolo 19
Poteri ispettivi

  1. Ai fini dello svolgimento dell’attività di cui all’articolo precedente la Provincia si avvale di tutti i poteri previsti dalle norme di legge vigenti per le singole entrate.
  2. Il coordinamento delle attività di rilevazione è di competenza del Responsabile della singola entrata pur quando venga impiegato personale dipendente da uffici o servizi diversi da quello cui è preposto il Responsabile.

Articolo 20
Attività di accertamento, liquidazione, sanzionatoria e determinazione interessi

  1. La contestazione del mancato pagamento di somme dovute alla Provincia non aventi natura tributaria deve avvenire per iscritto con l’indicazione di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini dell’esatta individuazione del debito.
  2. Qualora si tratti di obbligazione tributaria il provvedimento di liquidazione, di accertamento o sanzionatorio dovrà presentare tutti i requisiti stabiliti dalle leggi vigenti disciplinanti le singole entrate tributarie; in mancanza di previsioni specifiche di legge si applica il precedente comma.
  3. La comunicazione al destinatario degli atti di cui ai due commi precedenti deve essere effettuata o tramite notificazione o mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Le spese postali e/o di notifica sono comunque poste a carico dei soggetti inadempienti.
  4. La Provincia, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio, può stabilire per i propri tributi l’applicazione di tassi d’interesse determinati nel limite di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso d’interesse legale fissato ai sensi dell’art. 1284 del codice civile, conformemente a quanto previsto dall’art. 13, comma 3, L. n. 133/1999, recante disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale.

Articolo 21
Dilazioni di pagamento

  1. Per i debiti di natura tributaria, fatta salva, qualora più favorevole al Contribuente, l'applicazione delle leggi e dei regolamenti disciplinanti ogni singolo tributo, nonché delle disposizioni di cui al D.P.R. 29/9/1973 n. 602 e al D.P.R. 28/1/1988 n. 43, così come per i debiti relativi a somme certe, liquide ed esigibili, non aventi natura tributaria, possono essere concesse, a specifica domanda presentata prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, dilazioni e rateazioni di pagamenti dovuti, alle condizioni e nei limiti seguenti:
    a) Inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni;
    c) Durata massima trentasei mesi;
    d) Decadenza dal beneficio concesso nel caso di mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata;
  2. Applicazione degli interessi di rateazione nella misura prevista dalle leggi o, in mancanza, nella misura legale.
  3. Nessuna dilazione o rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi.
  4. Una volta iniziate le procedure di riscossione coattiva, con esclusione dell’avvenuta iscrizione a ruolo regolata dall’art. 19 e ss. Del DPR 602/1973,eventuali dilazioni e rateazioni possono essere concesse, alle condizioni e nei limiti indicati nel precedente comma 1, soltanto previo versamento di un importo corrispondente al 10% delle somme complessivamente dovute ed alle spese di procedura sostenute dalla Provincia. Nel caso in cui l'ammontare del debito residuo risulti superiore a Euro 50.000,00 è necessaria la prestazione di fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia del debito. Si applica l'art. 8, comma 4, della legge 27 luglio 2000, n. 212.
  5. Soggetto competente alla concessione di dilazioni di pagamento è il Responsabile delle singole entrate che provvede con apposita propria determinazione.

Articolo 22
Sanzioni

  1. Le sanzioni relative ad entrate tributarie sono graduate considerato altresì quanto previsto dal successivo art. 27, con la deliberazione di Giunta Provinciale sulla base dei limiti minimi e massimi previsti nei regolamenti che disciplinano le singole entrate, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 50 L. n. 449/1997 concernente disposizioni in materia di accertamento e definizione dei tributi locali e possibilità di riduzione delle sanzioni.
  2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'Amministrazione Provinciale, ancorché successivamente modificate dall'Amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'Amministrazione stessa.
  3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta.

Titolo V - ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE

Articolo 23
Forme di riscossione

  1. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate avviene, ordinariamente, attraverso le procedure previste dal D.P.R. n. 602/1973 concernente disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito, tenuto conto di quanto previsto dai Decreti Legislativi n. 46 del 26 febbraio 1999 e n. 112 del 13 aprile 1999, concernenti rispettivamente il riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo e il riordino del servizio nazionale della riscossione.
  2. I regolamenti delle singole entrate possono prevedere che la riscossione avvenga nelle forme di cui al R.D. n. 639/1910 concernente l’approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.
  3. Resta impregiudicata, per le entrate patrimoniali, la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso al giudice ordinario, purché il Responsabile dia idonea motivazione dell’opportunità e della convenienza economica, sentito anche il parere dell’Avvocatura provinciale.

Articolo 24
Tutela dell'integrità patrimoniale.

  1. L'obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione, in conformità alle disposizioni normative regolanti la materia.
  2. È ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario.
  3. Le disposizioni tributarie emanate dalla Provincia non possono stabilire né prorogare termini di prescrizione oltre il limite ordinario stabilito dal codice civile e dalle leggi in materia.
  4. La Provincia è tenuta a rimborsare il costo delle fideiussioni che il contribuente ha dovuto richiedere per ottenere la sospensione del pagamento o la rateizzazione o il rimborso dei tributi. Il rimborso va effettuato quando sia stato definitivamente accertato che l'imposta non era dovuta o era dovuta in misura minore rispetto a quella accertata.
  5. L'obbligo di conservazione di atti e documenti, stabilito a soli effetti tributari, non può eccedere il termine di dieci anni dalla loro emanazione o dalla loro formazione.

Articolo 25
Formazione dei ruoli e procedure di riscossione coattiva

  1. I ruoli predisposti in conformità a quanto previsto dai precedenti articoli 16, comma 3, e 20, debbono essere vistati per l’esecutività dal Responsabile del Servizio Ragioneria e Finanze.

Articolo 26
Abbandono del credito

  1. In conformità a quanto disposto dal D.P.R. n.129/1999 di emanazione del regolamento recante disposizioni in materia di crediti tributari di modesta entità: a norma dell'art.16, comma 2, della legge 8 maggio 1998, n.146:
    a) non si fa luogo all’accertamento, all’iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi provinciali di ogni specie comprensivi o costituiti solo da sanzioni amministrative o interessi, qualora l’ammontare dovuto, per ciascun credito, con riferimento ad ogni periodo di imposta, non superi l’importo fissato in Euro 16,53 fatti salvi successivi adeguamenti di legge;
    b) se l’importo del credito supera il limite previsto nel precedente punto a), si fa luogo all’accertamento, all’iscrizione a ruolo e alla riscossione per l’intero ammontare;
    c) la disposizione di cui al precedente punto a) non si applica qualora il credito tributario, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi, derivi da ripetuta violazione, per almeno un biennio, degli obblighi di versamento concernenti un medesimo tributo;
    d) la disposizione di cui al precedente punto a) non si applica ai crediti per tributi provinciali esigibili, dalla Provincia o da soggetti terzi, contestualmente ad altre somme che ne costituiscono la base imponibile, quali ad esempio le addizionali provinciali, il tributo per l’esercizio di funzioni di tutela, prevenzione e igiene dell’ambiente, e l’imposta sulle assicurazioni di responsabilità civile di conduzione autoveicoli.
  2. L’abbandono è formalizzato con apposita dichiarazione, anche cumulativa, del Responsabile della rispettiva entrata.

Titolo VI - ATTIVITÀ CONTENZIOSA E STRUMENTI DEFLATTIVI

Articolo 27
Autotutela

  1. L’Amministrazione, nella persona del Responsabile del Servizio al quale compete la gestione del tributo o dell’entrata, può annullare totalmente o parzialmente il provvedimento ritenuto illegittimo nei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti.
  2. In pendenza di giudizio l’annullamento di un provvedimento deve essere preceduto dall’analisi dei seguenti fattori:
    a) grado di probabilità di soccombenza dell’Amministrazione;
    b) valore della lite;
    c) costo della difesa;
    d) costo della soccombenza;
  3. costo derivante da inutili carichi di lavoro.
  4. Qualora da tale analisi emerga l’inutilità di proseguire una lite il Responsabile di cui al comma 1, dimostrata la sussistenza dell’interesse pubblico ad attivarsi in sede di autotutela, può annullare il provvedimento.
  5. Anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo il Responsabile di cui al comma 1 procede all’annullamento del medesimo nei casi di palese illegittimità dell’atto ed in particolare nelle ipotesi di:
    a) doppia imposizione;
    b) errore di persona;
    c) errore sul presupposto;
    d) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
    e) errore di calcolo nella liquidazione dell’imposta o dell’entrata non tributaria;
    f) sussistenza dei requisiti per la fruizione di regimi agevolativi, deduzioni o detrazioni non riconosciute;
    g) mancata considerazione di integrazioni della documentazione carente.

Articolo 28
Accertamento con adesione

  1. Al fine della semplificazione e della razionalizzazione del procedimento di accertamento si applica, anche per le entrate tributarie della Provincia, la norma dettata dall’art. 50 L. n. 449/1997 in materia di accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti per i tributi erariali dal D.Lgs. n. 218/1997 concernente disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale, in quanto compatibili.

Articolo 29
Riduzione delle sanzioni

  1. E’ applicabile la norma di cui all’articolo precedente in materia di possibilità di riduzione delle sanzioni, in conformità con i principi desumibili dall’articolo 3, comma 133, lettera l), L. n. 662/1996 concernente la previsione di circostanze esimenti, attenuanti e aggravanti, in quanto compatibili.

Titolo VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 30
Concessionari della riscossione
.

  1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche nei confronti dei soggetti che rivestono la qualifica di concessionari, ivi compresi i soggetti che esercitano l'attività di accertamento, liquidazione e riscossione di tributi di qualunque natura.

Articolo 31
Disposizioni finali

  1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
  2. E’ fatta salva la normativa in tema di euro.

Articolo 32
Disposizioni transitorie

  1. Il presente regolamento entra in vigore a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo alla sua approvazione.

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