Autorizzazione dei dipendenti provinciali allo svolgimento di incarichi extra impiego

Procedimento ad Istanza di parte

Data ultimo aggiornamento:27 Giugno, 2023

Area di attività
Modulistica
Informazioni
PROCEDIMENTI SOSTITUTIVI
L'art. 53 comma 10, sesto capoverso del D.Lgs. n. 165/2001 prevede che "Decorso il termine per provvedere, l'autorizzazione, se richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si intende definitivamente negata"
Ufficio informazioni
Descrizione del procedimento
Ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, fermo restando la disciplina delle incompatibilità dettata dagli artt. 60 e ss. del D.P.R. n. 3/1957, il dipendente può svolgere incarichi retribuiti solo se siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Il conferimento operato direttamente dall'amministrazione nonché l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da società o persone fisiche, che svolgano attività di impresa o commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente.
L'autorizzazione non è necessaria per lo svolgimento degli incarichi e delle attività retribuiti per i quali il legislatore ha compiuto, a priori, una valutazione di non incompatibilità. L'elenco tassativo di tali attività è previsto al comma 6 dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 e di seguito riportato.
Sono esclusi i compensi derivanti:
a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
b) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
c) dalla partecipazione a convegni e seminari;
d) da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;
f-bis) da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché di docenza e di ricerca scientifica.
Il dipendente non necessita di autorizzazione per lo svolgimento degli incarichi e delle attività prestati a titolo gratuito.
Nei casi sopra indicati resta comunque in capo al dipendente l'obbligo di astenersi dagli incarichi e dalle attività che interferiscano o producano conflitto, anche potenziale, di interesse con le funzioni svolte dall'interessato o dalla struttura di assegnazione. Pertanto il dipendente è tenuto a comunicare formalmente al Dirigente responsabile della struttura di assegnazione l'intenzione di svolgere l'incarico o l'attività. In questi casi, pur non essendo necessario il rilascio di una formale autorizzazione, il Dirigente responsabile della struttura di assegnazione deve comunque valutare, entro 5 giorni dalla comunicazione, salvo motivate esigenze istruttorie, l'eventuale sussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale e, se del caso, comunicare al dipendente il diniego allo svolgimento dell'incarico o dell'attività.
Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno, può esercitare altre prestazioni di lavoro purché non incompatibili o in conflitto, anche potenziale, con gli interessi dell'Amministrazione. In tal caso, pur non essendo necessario il rilascio di una formale autorizzazione, il dipendente che intenda svolgere un incarico o un'attività esterna è comunque tenuto a darne comunicazione al dirigente responsabile della struttura di assegnazione almeno 15 giorni prima dell'inizio, salvi casi eccezionali debitamente motivati.
Il Titolo VIII del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi disciplina, ai sensi dell'art. 53, comma 5 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., l'assunzione di incarichi esterni ed il conferimento di incarichi interni al personale dipendente della Provincia di Pistoia.
Riferimenti normativi
Art. 60 D.P.R. n. 3/57;
Art. 1, comma 60, e ss. della Legge n. 662/1996;
Art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001,
Titolo VIII “Disciplina degli incarichi extra istituzionali del personale” del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con Decreto presidenziale n. 261 del 2.12.2016
Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria
Ufficio del procedimento
Responsabile del provvedimento finale
Ufficio Provvedimento Finale
Modalità di contatto
Posta Elettronica
Fax
Telefono
PEC
Posta Ordinaria
Presso Ufficio
Termine di conclusione
30 giorni
Strumenti di Tutela
Difensore Civico
Dirigente del Servizio
Tribunale di Pistoia - Giudice del Lavoro
Potere sostitutivo
Data creazione 18 Ottobre, 2017

Ultima modifica 27 Giugno, 2023