Richiesta di Accesso Civico Generalizzato

Procedimento ad Istanza di parte

Data ultimo aggiornamento:27 Aprile, 2022

Area di attività
Modulistica
Informazioni
Allegati: In caso di presentazione per posta, fax, e email semplice, allegare carta d'identità in corso di validità
Ufficio informazioni
Descrizione del procedimento
L'accesso civico generalizzato (art. 5, comma 2, del decreto 33/2013, come integrato con decreto 97/2016), è il diritto di chiunque di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti.
L`esercizio del diritto non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente; l`istanza di accesso civico deve identificare i dati, documenti e informazioni richieste e non richiede alcuna motivazione. La richiesta può essere consegnata all'Ufficio protocollo dell’ente, all’Urp o inoltrata per posta, per posta elettronica a urp@provincia.pistoia.it o al dirigente responsabile archivio@provincia.pistoia.it o per posta elettronica certificata provincia.pistoia@postacert.toscana.it oppure al fax verde gratuito 800033393. Il termine per la conclusione del procedimento è di trenta giorni ed inizia a decorrere dal giorno di presentazione della richiesta, completa in tutte le sue parti.
Il procedimento di accesso generalizzato deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell’istanza, con la comunicazione dell’esito al richiedente e agli eventuali controinteressati. Tali termini sono sospesi (fino ad un massimo di dieci giorni) nel caso di comunicazione della richiesta al controinteressato. Quando la richiesta di accesso generalizzato riguarda documenti o dati la cui divulgazione può comportare un pregiudizio ad uno degli interessi individuati dall’art. 5-bis, comma 2, se l’amministrazione individua dei privati controinteressati, comunica loro la richiesta. Entro dieci giorni, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione alla richiesta di accesso. In caso di accoglimento, l’amministrazione provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti. Nel caso in cui l’accesso sia consentito nonostante l’opposizione del controinteressato, i dati o i documenti richiesti possono essere trasmessi al richiedente non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato.
Nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine, il richiedente può presentare richiesta di riesame al RPCT, n.dimaio@provincia.pistoia.it ,che decide con provvedimento motivato, entro 20 giorni. Se l’accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all’articolo 5bis, comma 2 lettera a), il responsabile provvede, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, che si pronuncia entro 10 giorni. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l’adozione del provvedimento da parte del responsabile è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti 10 gg .Il richiedente può altresì presentare ricorso al Difensore Civico da notificare all’amministrazione interessata. Il D.C si pronuncia entro 30 g. Se il D.C ritiene illegittimo il diniego o il differimento, ne informa il richiedente e lo comunica all’amministrazione. Se questa non conferma entro 30 g. dalla comunicazione del D.C, l’accesso è consentito. Qualora il richiedente l’accesso si sia rivolto al Difensore Civico, il termine di cui all’articolo 116, comma 1, del Codice del processo amministrativo decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza al difensore civico. Se l’accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all’articolo 5 bis, comma2, lettera a), il Difensore Civico provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per la pronuncia del Difensore è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni.
Avverso la decisione dell’amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale.
Nel caso di accoglimento dell'istanza nonostante l'opposizione del controinteressato, questi può presentare richiesta di riesame al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza o al Difensore Civico. Avverso la decisione dell'ente ovvero del RPCT o del Difensore Civico il controinteressato può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale.
Riferimenti normativi
Art. 5, co. 2 Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
Linee Guida ANAC
Ufficio del procedimento
Responsabile del provvedimento finale
Modalità di contatto
Posta Elettronica
Fax
Telefono
PEC
Posta Ordinaria
Presso Ufficio
Termine di conclusione
30 g. dalla presentazione
Strumenti di Tutela
Difensore Civico
Responsabile Prevenzione della Corruzione e Trasparenza
Tribunale Amministrativo Regionale
Potere sostitutivo
Data creazione 6 Settembre, 2017

Ultima modifica 27 Aprile, 2022