Nuovo Regolamento provinciale di contabilità in attuazione dell'armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili di cui al D.LGS. N. 118/2011

Ultimo aggiornamento:27 Agosto, 2018

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PROVINCIA DI PISTOIA 
REGOLAMENTO DI CONTABILITA’ ARMONIZZATA 

(Approvato con Deliberazione Consiliare n 27 del 29.06.2018)

TITOLO I. IL SERVIZIO FINANZIARIO
Art. 1. Oggetto del Regolamento e ambito di applicazione

 Il presente Regolamento disciplina la gestione finanziaria, economica, patrimoniale e contabile della Provincia di Pistoia. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alle  norme del D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, al D. Lgs. 118/2011 e successive modifiche e integrazioni, ai Princìpi Contabili generali e applicati in uso per gli Enti Locali, ai Princìpi Contabili emanati dall’OIC in quanto applicabili e alle norme derivanti da Statuto e Regolamenti approvati dalla Provincia.

Art. 2. Organizzazione e Struttura del Servizio Economico Finanziario
Il Servizio Economico Finanziario o Ragioneria Generale, ai sensi dell’art. 153 del D. Lgs. 267/2000, si identifica con il Servizio Bilancio Tributi e Adempimenti Fiscali e le sue articolazioni operative, che per competenza, in base alle previsioni del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi è preposta ai servizi di Ragioneria ed è organizzato in modo da garantire l’esercizio delle funzioni di coordinamento e di gestione dell’attività finanziaria dell’Ente e più precisamente:

  • a) la programmazione e i bilanci;
  • b) la rilevazione e dimostrazione dei risultati di gestione;
  • c) la gestione del bilancio riferita alle entrate
  • d) la gestione del bilancio riferita alle spese;
  • e) il controllo e la salvaguardia degli equilibri di bilancio;
  • f) i rapporti con il servizio di tesoreria e con gli altri agenti contabili interni;
  • g) i rapporti con l’organo di revisione economico-finanziaria;

Le articolazioni operative del Servizio Economico Finanziario sono strutturate secondo quanto previsto dal Regolamento degli Uffici e dei Servizi.

Art. 3. Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario 
Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario o Ragioniere Generale è individuato nel Dirigente incaricato della direzione apicale dell’unità operativa individuata al primo paragrafo dell’art. 2. Per esigenze funzionali il Responsabile del Servizio Economico Finanziario può delegare le funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento temporaneo. Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario, anche attraverso le varie articolazioni della struttura di cui all’art. 2:

  • a) è preposto alla verifica di veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa da iscriversi nel bilancio di previsione annuale e pluriennale;
  • b) è preposto alla verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese e più in generale alla salvaguardia degli equilibri finanziari complessivi della gestione e dei vincoli di finanza pubblica;
  • c) esprime il parere di regolarità contabile sulle proposte di provvedimenti del Presidente della Provincia, dell'Assemblea dei Sindaci e di Consiglio di cui al successivo art. 4;
  • d) appone il visto di copertura finanziaria di cui al successivo articolo 5;
  • e) è responsabile della tenuta della contabilità dell’Ente nelle forme e nei termini voluti dalla legge e dal presente regolamento;
  • f) segnala obbligatoriamente al Presidente, al Segretario Generale, all’Organo di revisione ed alla Corte dei Conti sezione Regionale di Controllo fatti o atti di cui sia venuto a conoscenza nell’esercizio delle funzioni che possano, a suo giudizio, comportare gravi irregolarità di gestione o provocare danni all’Ente, nonché comunica per iscritto l’eventuale verificarsi di situazioni tali da pregiudicare gli equilibri del bilancio, così come previsto all’art. 29. Nell’esercizio delle proprie prerogative, il Responsabile del Servizio Economico Finanziario agisce in autonomia nei limiti di quanto disposto dalla vigente normativa applicabile agli Enti Locali in materia di programmazione e gestione delle risorse pubbliche.

Art. 4. Parere di Regolarità Contabile
Il parere di regolarità contabile viene espresso sulle proposte di deliberazione sottoposte al Consiglio, all'Assemblea dei Sindaci e sui Decreti del Presidente che comportino spesa o riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio. L’eventuale ininfluenza del parere di regolarità contabile è valutata dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario. Il parere è espresso dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario sulla proposta di provvedimento in corso di formazione. 
Il parere di regolarità contabile è espresso con riguardo a:

  • a) osservanza delle disposizioni contabili previste nel D.LGS. 267/2000 e s.m.i.;
  • b) osservanza dei principi contabili generali ed applicati previsti dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
  • c) osservanza di disposizioni contenute nel presente regolamento;
  • d) osservanza delle procedure tipiche previste dall’ordinamento contabile e finanziario degli enti locali;
  • e) regolarità della documentazione sotto l’aspetto contabile;
  • f) disponibilità di stanziamento sul capitolo su cui la spesa deve essere impegnata;
  • g) osservanza delle norme fiscali;
  • h) ogni altra valutazione riferita agli aspetti economico-finanziari e patrimoniali dell’atto.

Le proposte di provvedimento in ordine alle quali, per qualsiasi ragione, non può essere formulato il parere favorevole, o che necessitino di integrazioni e modifiche, sono restituite con le relative motivazioni al servizio proponente.
Non costituiscono oggetto di valutazione del Responsabile del Servizio Economico Finanziario le verifiche inerenti al rispetto di norme e regolamenti riguardanti aspetti non contabili per i quali risponde il dirigente che ha apposto il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000.
Il parere è espresso attraverso l'apposita procedura informatica di formazione degli atti. 

Art. 5. Visto di Copertura Finanziaria
Il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa sugli atti di impegno definiti con determinazioni da parte dei soggetti abilitati (dirigenti) è reso dal Responsabile del Servizio Finanziario e riguarda:

  • a) l’esistenza della copertura finanziaria della spesa, come previsto nei commi successivi, sull’unità di bilancio e di P.E.G. individuato nell’atto di impegno;
  • b) lo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata;
  • c) la giusta imputazione al bilancio annuale o pluriennale, coerente con il piano dei conti;
  • d) la competenza del responsabile del servizio proponente;
  • e) l’osservanza delle norme fiscali.

Non costituiscono oggetto di valutazione le verifiche inerenti il rispetto di norme e regolamenti riguardanti aspetti non prettamente contabili per i quali risponde il dirigente che ha sottoscritto la determinazione d’impegno di spesa.
I provvedimenti in ordine ai quali, per qualsiasi ragione, non può essere rilasciato il visto di copertura finanziaria o il parere favorevole di regolarità favorevole contabile, o che necessitino di integrazioni e modifiche sono restituiti con relative motivazioni al servizio proponente.
Qualora si verifichino situazioni gestionali di notevole gravità tali da pregiudicare gli equilibri del bilancio, il Responsabile del Servizio Finanziario può sospendere il rilascio delle attestazioni di copertura finanziaria. Il visto è espresso attraverso l'apposita procedura informatica di formazione degli atti.

Art. 6. Competenze dei Dirigenti o Responsabili di servizio 
i Dirigenti o responsabili di servizio, nei limiti delle funzioni a ciascuno di essi assegnate, compete:

  • a) la predisposizione delle proposte di bilancio da presentare al Servizio Economico Finanziario, nelle modalità dallo stesso definite, elaborate sulla base dei dati in proprio possesso e nel rispetto degli indirizzi formulati dal Presidente, ivi inclusi gli elementi necessari alla costruzione dei documenti di programmazione dell’Ente;
  • b) il costante monitoraggio sull’andamento delle entrate e delle spese, con obbligo di tempestiva segnalazione al Responsabile del Servizio Economico Finanziario di eventuali criticità, anche prospettiche;
  • c) la predisposizione delle proposte di modificazione delle previsioni di bilancio da sottoporre al Servizio Economico Finanziario nelle modalità dallo stesso definite;
  • d) l’elaborazione di relazioni sull’attività svolta ai fini della predisposizione della relazione illustrativa da allegare al rendiconto;
  • e) l’accertamento delle entrate di propria competenza e l’immediata trasmissione, al Servizio Economico Finanziario, della documentazione di cui al comma 3 dell’art.179 del D. Lgs. n. 267/2000, ai fini dell’annotazione nelle scritture contabili;
  • f) la sottoscrizione degli atti d’impegno di spesa, attraverso le determinazioni dirigenziali, di cui all’articolo 183, c. 9 del D. Lgs. 267/2000 e la loro trasmissione al Servizio Economico Finanziario;
  • g) la sottoscrizione degli atti di liquidazione di cui all’art. 184 del D. Lgs. 267/2000;
  • h) l’adozione degli atti di variazione del bilancio di propria competenza nelle modalità previste dall’art. 17 del presente regolamento.

I Dirigenti, nell’ambito delle rispettive competenze organizzative collaborano con il Servizio Economico Finanziario e forniscono gli elementi necessari per l’espletamento delle funzioni di gestione e di controllo dell’attività finanziaria, economica e patrimoniale dell’Ente.
I Dirigenti sono responsabili dell’attendibilità, chiarezza e rigorosità tecnica degli elementi informativi resi disponibili, anche ai fini della verifica di veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa di competenza del Responsabile del Servizio Economico Finanziario.


TITOLO II. PIANIFICAZIONE-PROGRAMMAZIONE-PREVISIONE
Art. 7. La programmazione

1) raggiungimento dei fini sociali e lo sviluppo economico e civile della collettività è attuato attraverso la valutazione preliminare delle condizioni interne ed esterne in cui opera l’ente al fine di organizzare efficacemente ed efficientemente le attività e le risorse necessarie per conseguire l’attuazione delle decisioni politiche e gestionali.

2) In particolare:

  • programmazione strategica individua i principali obiettivi che l’amministrazione intende perseguire entro la fine del mandato amministrativo, quali risultati attesi di significativa rilevanza per la comunità di riferimento. Gli strumenti della programmazione strategica, che si riferisce ad un orizzonte temporale pari a quello di durata del mandato amministrativo, sono costituiti:
    a) dal documento sulle linee programmatiche di mandato;
    b) dalla Relazione di inizio mandato;
    c) dal Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) – sezione strategica (SES);
  • la programmazione operativa individua i programmi che si intendono realizzare per il perseguimento degli obiettivi strategici ed i relativi obiettivi operativi annuali da raggiungere. Gli strumenti della programmazione operativa, che si riferisce ad un orizzonte temporale triennale, sono costituiti:
    d) dal Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) – sezione operativa (SEO);
    e) dal bilancio di previsione;
    g) da tutti i documenti di programmazione settoriale previsti dalla normativa vigente;
  • la programmazione esecutiva delinea le singole azioni e fasi attuative infrannuali da porre in essere per il raggiungimento degli obiettivi operativi annuali. Lo strumento della programmazione esecutiva è costituito dal Piano esecutivo di gestione con il piano degli obiettivi.

Art. 8. Il documento unico di programmazione
1. Il DUP costituisce, nel rispetto dei principi di coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.
2. La sezione strategica del DUP ha una durata pari a quella del mandato amministrativo ed è sottoposta ad aggiornamento da parte del Consiglio Provinciale, su proposta dell’organo esecutivo, qualora in sede di presentazione
del DUP, sezione operativa, relativa al triennio successivo, sia necessario modificare gli obiettivi strategici o sia modificato in modo significativo il quadro normativo di riferimento. La riformulazione degli obiettivi strategici deve essere
adeguatamente motivata.
3. L'organo esecutivo e i singoli servizi dell'ente elaborano e predispongono i programmi e i relativi obiettivi operativi: a tal fine concorrono alla formazione del DUP tutti i dirigenti e i responsabili dei servizi, per le rispettive competenze.
4. La responsabilità del procedimento compete al Direttore Generale, ove esistente, o al Dirigente del servizio di programmazione strategica che cura il coordinamento generale dell'attività di predisposizione del Documento Unico di Programmazione e provvede alla sua finale stesura.
5. Il parere di regolarità tecnica sul DUP deve essere espresso dal Direttore Generale, ove esistente, o dal Dirigente del servizio di programmazione strategica 
6. Il parere di regolarità contabile sul DUP è espresso dal Dirigente del Servizio Finanziario.
7. Entro il 31 luglio di ciascun anno l’organo esecutivo approva il Documento Unico di Programmazione e lo presenta al Consiglio Provinciale mediante deposito presso la segreteria del Consiglio con avviso dato mediante comunicazione affissa all'albo on line, pubblicato sul sito web dell'Ente, notificata tramite PEC ai Consiglieri per le conseguenti deliberazioni.
8. Il Decreto del Presidente che approva il Documento Unico di Programmazione viene trasmesso all’Organo di Revisione per l’espressione del relativo parere che deve essere formulato entro cinque giorni dalla ricezione dell’atto.
9. Il parere dei revisori deve essere messo a disposizione dei consiglieri per l’approvazione del Documento Unico di Programmazione da parte del Consiglio mediante le modalità di cui al comma 7.
10.Nel caso in cui alla data del 31 luglio risulti insediata una nuova amministrazione, il termine di approvazione del DUP è fissato nel maggior termine previsto dallo Statuto Provinciale per l’approvazione delle linee programmatiche di mandato e contestualmente a queste.
11.Le modalità di convocazione della seduta del consiglio provinciale che approva il Documento Unico di Programmazione sono le medesime previste dal regolamento del consiglio per l’approvazione del Bilancio di Previsione.
12.I consiglieri Provinciali e l’organo esecutivo hanno facoltà di presentare, in forma scritta, emendamenti al DUP almeno dieci giorni prima della data prevista per l'approvazione;
13.Ai fini della loro eventuale approvazione, gli emendamenti devono essere corredati dal parere tecnico in merito alla conformità con gli obiettivi strategici ed operativi ed alla conformità con il quadro normativo vigente e su ogni emendamento deve essere acquisto il parere dell'organo di revisione.
14.La deliberazione di consiglio provinciale può tradursi in una approvazione, nel caso in cui il documento di programmazione rappresenta gli indirizzi strategici e operativi del Consiglio;
15.Il Consiglio provinciale delibera obbligatoriamente sul DUP in tempi utili per la presentazione dell’eventuale nota di aggiornamento.

Art. 9. Nota di aggiornamento al DUP
1. La nota di aggiornamento al DUP deve essere redatta qualora i cambiamenti del contesto esterno si riverberano sulle condizioni finanziarie e operative dell’ente e/o quando vi siano mutamenti degli obiettivi operativi dell’ente.
2. Conseguentemente la nota di aggiornamento al DUP può non essere presentata se sono verificate entrambe le seguenti condizioni:

  • il DUP è già stato approvato in quanto rappresentativo degli indirizzi strategici e operativi del Consiglio;
  • non sono intervenuti eventi da rendere necessario l’aggiornamento del DUP già approvato.

3. Lo schema di nota di aggiornamento al DUP si configura come lo schema del DUP definitivo, pertanto è predisposto secondo i principi previsti dall’allegato n. 4/1 al d.lgs 118/2011.
4. La nota di aggiornamento al DUP deve essere approvata dall’Organo esecutivo unitamente all'approvazione dello schema del bilancio di previsione.
5. Anche la nota di aggiornamento al DUP può essere oggetto di emendamenti. A tal fine si applica la disciplina del presente regolamento prevista per l'approvazione del DUP.
6. Il Consiglio Provinciale approva la nota di aggiornamento al DUP e il bilancio di previsione, nell'ordine di priorità testé indicato con distinti e separati atti deliberativi.
7. La deliberazione che approva il bilancio di previsione eventualmente oggetto di emendamenti dà contestualmente atto che risulta analogamente modificata la nota di aggiornamento al DUP.

Art. 10. La formazione del bilancio di previsione
1. Il procedimento di formazione del bilancio è diretto dal responsabile del Servizio Finanziario.
2. Attraverso riunioni preliminari con i responsabili dei servizi vengono espresse le diverse esigenze e definite le priorità da assegnare agli interventi di spesa.
3. Il presidente indica le priorità nel contesto delle scelte di pianificazione del Consiglio e determina l’eventuale riduzione delle spese eccedenti la disponibilità finanziarie.
4. Nel corso degli incontri è fatto specifico onere di individuare gli obiettivi esecutivi di gestione in coerenza con gli obiettivi strategici ed operativi inseriti nel DUP tenendo conto delle risorse umane, finanziarie e strumentali a disposizione di ogni singolo servizio secondo l’iter descritto successivamente.
5. Sulla base dei risultati delle analisi e dei confronti di cui al punto precedente, il servizio finanziario verifica la compatibilità delle proposte pervenute con l’insieme delle risorse ipotizzabili ed elabora un primo schema di bilancio  finanziario.
6. Contestualmente i responsabili dei servizi e l'organo esecutivo con il supporto del servizio finanziario, elaborano una prima ipotesi di obiettivi gestionali, di cui al piano esecutivo di gestione.
7. L’attività ricognitiva delle risorse a disposizione dell’ente e il processo di definizione dei fabbisogni finanziari e degli obiettivi gestionali deve terminare entro il 15 ottobre al fine di predisporre lo schema del bilancio di previsione in 
tempo utile per sottoporlo all’approvazione del Presidente entro il 15 novembre.

Art. 11. Lo schema del bilancio di previsione e i relativi allegati 
1. Lo schema di bilancio di previsione finanziario e la relativa nota integrativa sono predisposti e approvati dall'organo esecutivo entro il 15 novembre di ogni anno,
contestualmente all’approvazione, da parte del medesimo organo, della nota di aggiornamento al DUP.
2. Nello stesso termine sono predisposte e approvate le proposte di deliberazione di cui all'art. 172, terzo comma del D. Lgs. 267/2000.
3. Lo schema del bilancio finanziario e la nota di aggiornamento al DUP predisposti dall'organo esecutivo, sono trasmessi all'organo di revisione per il parere di cui all'art. 239, secondo comma, lettera b) del D. Lgs. 267/2000.
4. I pareri di cui al precedente comma sono rilasciati entro 10 gg dalla trasmissione degli atti;
5. Lo schema di bilancio annuale, unitamente agli allegati, alla nota di aggiornamento al DUP e alla relazione dell'organo di revisione, è presentato all'organo consiliare mediante pubblicazione dei documenti nell'apposita sezione
del sito della provincia, previa comunicazione tramite mail, per le conseguenti deliberazioni, per l'approvazione entro il termine previsto.

Art. 12. Modalità di approvazione del Bilancio
1. I consiglieri Provinciali e il Presidente hanno facoltà di presentare, in forma scritta e debitamente motivati, emendamenti agli schemi di bilancio almeno dieci giorni prima della data programmata per l’adozione del bilancio.
2. Gli emendamenti devono indicare i relativi mezzi di copertura finanziaria in modo da non alterare gli equilibri di bilancio.
3. Le proposte di emendamento al fine di essere poste in discussione e in approvazione devono riportare i pareri di cui all'art. 49 del d. Lgs. 267/2000 e il parere dell’organo di revisione.
4. Il parere di regolarità tecnica è rilasciato dal responsabile del servizio interessato.
5. L’approvazione di emendamenti al bilancio di previsione comporta il recepimento degli stessi nella nota di aggiornamento al DUP.
6. La votazione del Consiglio riguarderà pertanto il bilancio di previsione e la nota di aggiornamento così come emendati dalle proposte dei consiglieri.
7. Qualora norme di legge dilazionino i termini della deliberazione di bilancio, le scadenze di cui ai commi precedenti sono prorogate di pari data.
8. Lo schema di bilancio adottato dal Consiglio, comprensivo degli eventuali emendamenti, deve essere sottoposto all’Assemblea dei sindaci per l’espressione del parere.
9. Lo schema di bilancio adottato dal Consiglio e con il parere dell’assemblea dei sindaci viene approvato definitivamente dal Consiglio entro il 31/12, salvo deroghe previste dalla normativa.

Art. 13. Il piano esecutivo di gestione
1. Il contenuto del piano esecutivo di gestione (PEG) costituito dagli obiettivi di gestione e dall'affidamento degli stessi ai responsabili dei servizi unitamente alle necessarie dotazioni, deve essere riferito alla struttura organizzativa dell'ente nelle sue articolazioni in servizi e centri di costo, ognuno con il proprio responsabile.
2. In particolare gli obiettivi di gestione sono esplicitati in modo da consentire l'attivazione delle responsabilità di gestione e di risultato nei soggetti individuati nella struttura dell'ente.
3. Il piano esecutivo di gestione deve consentire di affidare ai responsabili dei servizi i mezzi finanziari specificati nei macroaggregati di spesa e nelle categorie di entrata.

Art. 14. Struttura del piano esecutivo di gestione
1. La struttura del piano esecutivo di gestione realizza i seguenti principali collegamenti:

  • collegamento con il bilancio finanziario sotto il profilo contabile mediante l’articolazione delle entrate in titoli, tipologie, categorie, capitoli, ed eventualmente in articoli, secondo il rispettivo oggetto. Le spese sono articolate in missioni, programmi, titoli, macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli. I capitoli costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione, e sono raccordati al quarto livello del piano dei conti finanziario;
  • collegamento con i centri di responsabilità sotto il profilo organizzativo mediante il riferimento ai servizi ed ai centri di costo che costituiscono la struttura dell'ente, utilizzando la configurazione tecnica del bilancio che vede ripartita la spesa in missioni e programmi in modo da realizzare la migliore corrispondenza con l'assetto organizzativo dell'ente. La struttura del PEG, unitamente a quella del PDO, deve essere predisposta in modo tale da rappresentare la struttura organizzativa della Provincia per centri di responsabilità, individuando per ogni obiettivo o insieme di obiettivi appartenenti allo stesso programma un unico dirigente considerato dal bilancio finanziario. In tale ambito il PEG riflette anche la gestione dei residui attivi e passivi. Gli obiettivi gestionali, per essere definiti necessitano di un idoneo strumento di misurazione individuabile negli indicatori. Essi consistono in parametri gestionali considerati e definiti a preventivo da confrontare con i dati desunti a consuntivo dell’attività svolta;
  • sotto il profilo programmatico, con il documento unico di programmazione mediante la connessione e il raccordo delle strategie e degli obiettivi operativi in esse contenuti.

2. Il piano esecutivo di gestione si compone di:

  • una parte programmatica, che contiene le linee guida per l’attuazione programmi, definisce gli obiettivi esecutivi e ne indica i risultati attesi, individua le performance dell’ente;
  • una parte finanziaria, che contiene:
    a. la quantificazione delle risorse di competenza e a residuo destinate a ciascun programma ed a ciascun centro di responsabilità per il raggiungimento dei risultati attesi (budget di competenza);
    b. per il primo esercizio, la quantificazione delle spese da pagare e delle entrate da incassare nell’esercizio di riferimento, in coerenza con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica (budget di cassa).

Art. 15. Processo di formazione del Piano Esecutivo di Gestione e relativi pareri
1.Entro venti giorni dall’approvazione del bilancio di previsione da parte del Consiglio Provinciale, il Presidente, sulla base dei programmi previsti nel Documento Unico di Programmazione approva il piano esecutivo di gestione (P.E.G.), della durata pari al bilancio di previsione finanziario, determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi unitamente alle dotazioni necessarie ai responsabili di servizio.
2. Il decreto di approvazione del piano esecutivo di gestione è corredato da:

  • parere di regolarità tecnica dei responsabili dei centri di responsabilità;
  • parere di regolarità contabile del responsabile del Servizio Bilancio.

3. Il parere di regolarità tecnica dei responsabili dei centri di responsabilità certifica la congruità degli obiettivi di gestione contenuti nel PEG in relazione alle risorse assegnate a ciascun dirigente; inoltre certifica la coerenza degli obiettivi del PEG con gli obiettivi strategici e operativi del DUP. Tale parere fa diretto riferimento ai progetti assegnati ai centri di responsabilità. In caso di parere negativo esso deve essere espresso e debitamente motivato.
4. Nelle more dell’approvazione del bilancio di previsione o della sua esecutività, durante l’esercizio provvisorio, in assenza dell’adozione del PEG, la gestione a decorrere dal 1° gennaio è assicurata mediante un provvedimento del Presidente, da adottarsi entro il 20 gennaio, nel quale vengono attribuiti ai Responsabili dei Servizi i capitoli di entrata e di spesa relativi al secondo esercizio dell’ultimo bilancio di previsione finanziario, da gestire nei limiti e con le modalità di cui all’art. 163 comma 3 del D.Lgs.267/2000.

Art. 16. Verifica dello stato di attuazione dei programmi
1. Contestualmente alla verifica degli equilibri di bilancio da attuarsi entro il 31 luglio quale adempimento obbligatorio per l'ente, l'organo consiliare verifica lo stato di attuazione dei programmi di cui al bilancio finanziario e al documento unico di programmazione.
2. A tal fine i dirigenti dei servizi sono chiamati a verificare lo stato di accertamento e di impegno delle risorse e degli stanziamenti attribuiti dall’organo esecutivo con il piano esecutivo di gestione e il grado di attuazione dei programmi utilizzando gli indicatori di obiettivo definiti nel piano esecutivo di gestione.

Art 17. Le variazioni di bilancio e di PEG
1. Il responsabile del servizio finanziario, dietro richiesta scritta e motivata dei responsabili dei servizi, può effettuare con provvedimenti da definire “determinazioni" e da classificarsi con sistemi di raccolta che individuano la cronologia degli atti e l'ufficio di provenienza, per ciascuno degli esercizi di bilancio approvato, le seguenti variazioni sia in termini di competenza che in termini di cassa:

a) le variazioni di PEG, consistenti in storni di fondi compensativi fra capitoli di entrate appartenenti alla medesima categoria e fra capitoli di spesa appartenenti allo stesso macroaggregato escluse le variazioni dei capitoli appartenenti ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contribuiti agli investimenti, ed ai trasferimenti in conto capitale, che sono di competenza dell’organo esecutivo;
b) le variazioni di bilancio che si rendono necessarie nel corso della gestione e comunque entro il 31 dicembre, consistenti in:
1) riduzione di stanziamenti di capitoli di spesa, in termini di competenza e in termini di cassa, e di incremento di pari importo dei correlati stanziamenti di capitoli di spesa riguardanti il fondo pluriennale vincolato, con
conseguente variazione nelle annualità successive della dotazione del Fondo Pluriennale vincolato iscritto in entrata e della dotazione dei correlati stanziamenti di capitoli di spesa;
2) incremento di stanziamenti di capitoli di spesa, in termini di competenza e in termini di cassa, con decremento di pari importo dei correlati stanziamenti di capitoli di spesa riguardanti il fondo pluriennale vincolato,
con conseguente variazione sulle annualità successive della dotazione del Fondo Pluriennale vincolato iscritto in entrata e dei correlati stanziamenti di capitoli di spesa.
c) Le variazioni di bilancio riguardanti l’utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione definitivamente accertato derivanti da stanziamenti di bilancio dell’esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, in termini di competenza e di cassa. Tali variazioni sono di competenza del Presidente solo in caso di esercizio provvisorio.
d) Le variazioni di bilancio riguardanti l’utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione presunto, derivanti da stanziamenti di bilancio dell’esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate in termini di competenza e di cassa. Tali variazioni sono di competenza dell’organo esecutivo in caso di esercizio provvisorio;
e) Le variazioni di bilancio necessarie ad adeguare per pari importo, le previsioni di capitoli di entrata presenti al titolo 5 “Entrate da riduzione di attività finanziaria”tipologia 400 “altre entrate per riduzione di attività finanziarie”, limitatamente alla categoria 5040600 Prelievi dai conti di tesoreria statale diversi dalla tesoreria unica e 5040700 Prelievi dai depositi bancari, e le correlate previsioni dei capitoli spesa di ciascun programma presenti al titolo III “Spese per incremento di attività finanziaria”, macroaggregato 304 “Altre spese per incremento di attività finanziaria”, limitatamente a stanziamenti collegati ai conti del Piano dei conti finanziario 3.04.06.00.000 Versamenti ai conti di Tesoreria Statale e 3.04.07.00.000 Versamenti a depositi bancari;
f) Le variazioni di bilancio necessarie ad adeguare per pari importo i correlati stanziamenti di capitoli di entrata del Titolo 9 “Entrate per conto di terzi e partite di giro” e di spesa del Titolo 7 “ Spese per servizi per conto di terzi e partite di giro” già presenti nel Bilancio, e/o le variazioni necessarie ad istituire nuovi capitoli di entrata e di spesa all’interno rispettivamente del Titolo 9, tipologia 100 e 200, e dei correlati macroaggregati 01 e 02 presenti alla Missione 99, Programma 1 del titolo 7;
g) in caso di variazioni di esigibilità della spesa, le variazioni relative a stanziamenti riferiti a operazioni di indebitamento già autorizzate e perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento della correlata spesa, e le variazioni a stanziamenti correlati ai contributi a rendicontazione, escluse quelle previste dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Art 18. I provvedimenti dirigenziali di variazioni di bilancio e di PEG
1. I provvedimenti dirigenziali di variazione Peg e Bilancio dovranno contenere idonei elementi comprovanti la compatibilità delle variazioni da adottare con le vigenti disposizioni di finanza pubblica. La suddetta compatibilità risulterà attestata ex art.147–bis del D.Lgs 267/2000, dal Responsabile che adotta il provvedimento di variazione attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa e dal Responsabile del servizio finanziario attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria.
2. I provvedimenti dirigenziali di variazione Peg e Bilancio, corredati del parere di regolarità tecnica sono trasmessi al Servizio Finanziario che effettua le dovute verifiche in ordine al permanere degli equilibri e del pareggio di bilancio ed al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, nonché le registrazioni nelle scritture contabili dell’Ente.
3. Gli stessi provvedimenti, una volta divenuti esecutivi, sono trasmessi agli Uffici dell’ente preposti alla raccolta ed affissione all’Albo Pretorio on line.
4. Ai provvedimenti di variazione di cui innanzi dovrà essere allegato da parte del Responsabile del Servizio finanziario la comunicazione al tesoriere utilizzando l’apposito schema allegato al D. lgs. 118/2011 “Dati per variazioni bilancio …”, di cui all’art.10, comma 4.
5. I provvedimenti di variazione dei dirigenti sono comunicati trimestralmente al Presidente

Art 18-bis Il fondo di riserva
1. Il Fondo di riserva è utilizzato con Decreto del Presidente per i casi previsti dalla vigente legislazione.
2. I decreti di cui al comma precedente sono comunicati all’Organo Consiliare entro 60 giorni dall’adozione e comunque entro il 31 gennaio dell’anno successivo se a tale data non sia scaduto il predetto termine.

TITOLO III. LA GESTIONE DEL BILANCIO
Art. 19. Le entrate

1. Spetta al responsabile del servizio individuato con il piano esecutivo di gestione l’attuazione del procedimento di entrata. Nell’ambito dell’autonomia organizzativa degli enti, il titolare individuato con il Peg può delegare l’attuazione di singole fasi, fermo restando la responsabilità dello stesso sull’intero procedimento.
2. I responsabili dei servizi devono operare affinché le previsioni di entrata si traducano in disponibilità finanziarie certe ed esigibili sulla base degli indirizzi e delle direttive degli organi di governo dell'ente. Ciascun responsabile deve osservare un continuo monitoraggio sullo stato di attuazione degli accertamenti previsti in bilancio ed è tenuto a curare, altresì, la fase di riscossione che deve trovare puntuale, tempestivo e integrale riscontro nella gestione, attivando nel caso di scadenza infruttuosa dei termini, le procedure di riscossione coattiva.
3. Ciascun responsabile collabora con il servizio finanziario alla corretta determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità in ogni fase del ciclo di bilancio (previsione, gestione, assestamento, rendiconto).

Art. 20. L’accertamento dell’entrata
1. Il responsabile del servizio provvede all’accertamento integrale delle entrate di cui risulta titolare: attraverso apposito provvedimento da definire “determinazione" o altra comunicazione formale da cui risultino tutti gli elementi di cui all’art. 179 del D.Lgs 267/2000, da comunicare al Servizio Finanziario per la registrazione contabile. L’atto di accertamento non è predisposto per le entrate che sono accertate sulla base delle riscossioni in base ai principi contabili.
2. Tutte le somme iscritte tra le entrate di competenza del bilancio e non accertate entro il termine dell'esercizio costituiscono minori accertamenti rispetto alle previsioni ed a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione.
3. Le deliberazioni del Consiglio e i Decreti del Presidente, avendo funzioni programmatiche, di coordinamento e indirizzo, non dispongono accertamenti di entrate. Gli accertamenti di entrate, sulla base delle indicazioni e degli indirizzi delle deliberazioni stesse, sono formalmente assunti con successivi provvedimenti attuativi dei funzionari responsabili.
4. Qualora il responsabile di servizio ritenga che le risorse non possano essere accertate in tutto o in parte nel corso dell'esercizio, ne dà immediata e motivata comunicazione scritta al responsabile del servizio finanziario.

Art. 21. La riscossione
1. La riscossione è disposta a mezzo di ordinativo di incasso.
2. Gli ordinativi di incasso sono sottoscritti dal responsabile del servizio finanziario.
Nell’ambito dell’autonomia organizzativa degli enti, con l’approvazione del Peg devono essere individuate le figure alle quali può essere effettuata la delega alla sottoscrizione, oppure abilitate in caso di assenza o di impedimento del responsabile finanziario.
3. Le riscossioni effettuate dal tesoriere, anche in assenza degli ordinativi di incasso, sono comunicate all’ente entro il giorno successivo all’effettuazione dell’operazione.
4. Il responsabile del servizio finanziario provvede a far pervenire ai responsabili dei procedimenti delle entrate dell'ente i sospesi comunicati dal tesoriere ai fini della relativa regolarizzazione mediante emissione di reversale. A tal fine i responsabili delle entrate incassate devono attivarsi immediatamente per la regolarizzazione del sospeso di tesoreria indicando il capitolo di entrata e il relativo accertamento e comunque entro un termine massimo di 20 giorni affinché il responsabile del servizio finanziario provveda all'emissione della reversale.
5. I fondi giacenti sui conti correnti postali devono essere prelevati nel più breve tempo possibile e comunque con cadenza non superiore a 15 giorni.

Art. 22. L’impegno di spesa
1. Spetta al responsabile individuato con il piano esecutivo di gestione l’attuazione del procedimento di spesa. Il titolare individuato con il Peg può delegare l’attuazione di singole fasi, fermo restando la responsabilità dello stesso sull’intero procedimento.
2. Il responsabile individuato con il piano esecutivo di gestione o suo delegato trasmette le proposte di determinazioni comportanti impegni di spesa al responsabile del servizio finanziario.
3. Il responsabile proponente esercita il controllo preventivo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000, attraverso la stessa sottoscrizione con la quale perfeziona il provvedimento.
4. L’attivazione di qualsiasi procedimento amministrativo dal quale possono scaturire effetti finanziari deve essere formalizzata in apposita proposta di determinazione del responsabile di spesa, al fine di prenotare la copertura finanziaria. Al momento del perfezionamento dell’obbligazione si adotta l’atto di impegno, che dispone anche l’eventuale svincolo della somma prenotata non più necessaria.
5. Il parere di regolarità contabile e il visto di copertura finanziaria sui provvedimenti degli organi politici e gestionali vengono espressi con le modalità specificate agli articoli 4 e 5 del presente regolamento.
6. Non può farsi luogo all’ordinazione delle spese conseguenti agli atti con cui sono assunti i relativi impegni, se tali atti non sono divenuti esecutivi o non risultino immediatamente eseguibili ai sensi di legge.

Art. 23. La spesa di investimento
1. L’approvazione del quadro tecnico economico dell’opera avviene attraverso apposita determinazione adottata dal responsabile del servizio con l’indicazione della copertura finanziaria dell’opera e gli estremi della determinazione di accertamento della relativa entrata.
2. Non può essere apposto il visto di copertura finanziaria sulle determinazioni di approvazione dei quadri economici di spesa se non sono corredate dal relativo cronoprogramma di realizzazione dell’opera pubblica.
3. A fine anno la prenotazione di impegno registrata per l’importo dell’intero quadro economico dell’opera pubblica e imputato in base all’esigibilità degli stati di avanzamento dei lavori (SAL), decade se non è stato formalmente indetto il procedimento di evidenza pubblica per l’aggiudicazione dei lavori. In assenza di procedure di gara formalmente indette, la prenotazione di impegno può essere mantenuta in bilancio e trasformata in impegno contabile solo se risulta perfezionata anche una sola obbligazione giuridica relative a spese contenute nel quadro tecnico economico, purché non sia spesa di progettazione. A tal fine il responsabile del procedimento di spesa è tenuto ad adottare una determinazione che trasformi la prenotazione in impegno contabile per l’intero importo del quadro economico:
a. in caso di procedure di gara formalmente bandite;
b. in assenza di avvio di procedura di gara ma con il perfezionamento anche di una sola delle spese contenute nel quadro economico, purché non sia spesa di progettazione.

Art. 24. Impegni pluriennali
1. Non possono essere assunte obbligazioni concernenti spese correnti per esercizi non considerati nel bilancio di previsione fatta eccezione per le spese derivanti da contratti di somministrazione, di locazione, di leasing operativo, relative a prestazioni periodiche o continuative di servizi di cui all’art. 1677 Codice Civile, delle spese correnti correlate a finanziamenti comunitari e delle rate di ammortamento.
2. Nei casi in cui è consentita l’assunzione di spese correnti di competenza di esercizi non considerati nel bilancio di previsione, l’elenco dei relativi provvedimenti di spesa assunti nell’esercizio è trasmesso, per conoscenza, al Presidente del Consiglio Provinciale, entro il 31 dicembre, che ne dà lettura alla prima seduta di Consiglio Provinciale utile.
3. Gli impegni di spesa relativi a esercizi non considerati nel bilancio di previsione sono registrati dal responsabile del servizio finanziario all’approvazione dei relativi bilanci senza necessità di adottare la preventiva determinazione di impegno di spesa.

Art. 25. La liquidazione
1. Tutti i pagamenti devono essere disposti attraverso l’atto di liquidazione della spesa, sottoscritto dal responsabile individuato con il piano esecutivo di gestione, o suo delegato.
2. Con l’atto di liquidazione il responsabile del procedimento di spesa che ha dato esecuzione all’ordine, verifica la regolarità della prestazione/fornitura avvenuta e la rispondenza della stessa alle condizioni contrattuali pattuite. Nel caso in cui il responsabile non ritenga di procedere alla liquidazione della spesa per difformità rilevate nella fornitura, nel servizio o, comunque, per errata fatturazione, deve provvedere:

  • all'immediato inoltro delle contestazioni al creditore;
  • alla comunicazione/trasmissione delle stesse al responsabile del servizio finanziario affinché provveda ad escludere dal calcolo dell’indicatore della tempestività dei pagamenti i periodi in cui la somma è inesigibile.

3. Di norma, l'atto di liquidazione è costituito dalla distinta di liquidazione emessa dalla procedura di contabilità, registrata e numerata progressivamente dalla quale emergono: l'unità organizzativa proponente, l'atto di impegno di spesa, il relativo impegno, il capitolo, il creditore, la quietanza/modalità di pagamento, il SIOPE/codice V° livello, COFOG, la causale del pagamento, l'importo liquidato ed il visto con cui si attestano le condizione di cui sopra.
4. Nel caso in cui sia necessario dettagliare, specificare o fornire ulteriori spiegazioni che dalla distinta di liquidazione altrimenti non emergerebbero, l'atto di liquidazione assume la forma dell'ordinanza di liquidazione la quale deve
necessariamente contenere gli elementi richiamati ai punti 2 e 3.
5. Le determinazioni dirigenziali, che approvano gli stati di avanzamento lavori (SAL), oppure il Certificato di Regolare Esecuzione (CRE), possono contenere l'ordinazione di pagamento ai fornitori qualora siano presenti tutti gli elementi utili alla liquidazione.
6. Le determinazioni dirigenziali con cui si assumono impegni di spesa possono contenere l'ordinazione di pagamento, nel caso in cui l'importo sia esattamente quantificato e siano presenti tutti gli elementi utili alla liquidazione.
7. L'atto di liquidazione, sottoscritto dal responsabile del servizio proponente, è trasmesso al servizio finanziario, unitamente ai documenti giustificativi (nota o fattura, contratti, disciplinari, DURC, verifiche Equitalia, attestazioni richieste ai fini della tracciabilità ed ogni altro documento che il servizio finanziario ritenesse necessario) per i riscontri e controlli amministrativi, contabili e fiscali, in tempo utile per rispettare le scadenze.
8. Il Servizio finanziario effettua i necessari controlli contabili e fiscali e, nel caso in cui rilevi eventuali irregolarità dell'atto di liquidazione o la non conformità rispetto all'atto di impegno, o l'insufficienza della disponibilità rispetto all'impegno assunto, lo restituisce al Servizio proponente con l'indicazione degli elementi correttivi per la regolarizzazione.

Art. 26. L’ordinazione ed il pagamento
1. Con l’ordinazione il responsabile del servizio finanziario ordina al tesoriere di pagare le somme liquidate, mediante emissione del mandato di pagamento.
2. Il mandato di pagamento viene disposto dal Responsabile del servizio finanziario o suo delegato conformemente all’atto di liquidazione. L’elenco dei nominativi abilitati alla firma dei mandati è trasmesso al tesoriere.
3. Nei casi di scadenze immediate il Responsabile del Servizio Finanziario può richiedere, con apposita nota, il pagamento della somma al Tesoriere provvedendo alla regolarizzazione contabile con emissione degli ordinativi di pagamento sui relativi capitoli entro i successivi 15 giorni.
4. Nel caso di pagamento diretto presso la tesoreria, il servizio finanziario provvede ad emettere apposito avviso al creditore.
5. Di norma, dopo il 15 dicembre non sono emessi mandati di pagamento, ad esclusione di quelli riguardanti il pagamento delle retribuzioni, dei contributi previdenziali ed assistenziali, delle rate di ammortamento dei mutui, di imposte e tasse o di quelli relativi ai pagamenti aventi scadenza perentoria oltre il termine suddetto.

TITOLO IV. RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEBITI FUORI BILANCIO (ART.194 TUEL)
Art. 27. Riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio

1. Il Consiglio Provinciale provvede a riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio,ordinariamente nella stessa seduta consiliare nella quale si provvede a deliberare la ricognizione sugli equilibri di bilancio di cui all’art.193 del D.Lgs 267/2000. Il Consiglio Provinciale provvede altresì al riconoscimento dei debiti fuori bilancio anche nel corso dell’esercizio finanziario, ogni qualvolta ricorrano le fattispecie ed i presupposti di cui all’art.194 del D.Lgs 267/2000.
2. L’adozione della proposta consiliare di riconoscimento della legittimità del debito è di competenza del Responsabili di Servizi ai quali il Presidente, attraverso il PEG, attribuisce la titolarità gestionale di specifiche procedure di entrata e/o di spesa ovvero la titolarità di Uffici ai quali è riconducibile il sorgere del debito fuori bilancio.
3. Per i debiti fuori bilancio per i quali le previsioni contenute nei documenti di programmazione già approvati assicurano l’integrale copertura finanziaria senza alterare gli equilibri di bilancio, la relativa proposta consiliare di cui al comma 3 disporrà il mero riconoscimento di legittimità del debito.
4. Per i debiti fuori bilancio per i quali le previsioni contenute nei documenti di programmazione già approvati non assicurano la copertura finanziaria, poiché l’ente viene a trovarsi in una situazione di squilibrio la relativa proposta consiliare di cui al comma 3 dovrà essere adottata nel rispetto delle prescrizioni contenute all’art.193 del D.Lgs 267/2000.
5. Con riferimento alle modalità di ripiano del debito, l’Ente potrà ricorrere a tutti gli strumenti di flessibilità di Bilancio previsti dagli artt. 175 e 176 del D.Lgs 267/2000 e dai Principi contabili applicati allegati al D.Lgs118/2011, al fine di utilizzare per l’anno in corso e per i due consecutivi le risorse rivenienti da:
a) riduzione di spese correnti e/o utilizzo di maggiori entrate;
b) utilizzo dell’eventuale avanzo di amministrazione non vincolato;
c) proventi derivanti da alienazioni di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in conto capitale, con riguardo a debiti di parte capitale;
d) risorse provenienti dalla modifica delle tariffe e delle aliquote relative a tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2 dell’art.193 del TUEL;
e) contrazione di mutui passivi esclusivamente per debiti di parte capitale maturati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge costituzionale n.3/2001;
f) utilizzo dell’avanzo di amministrazione accantonato per passività potenziali o dell’accantonamento del F.do rischi spese potenziali solo a seguito del verificarsi degli eventi che hanno determinato la costituzione  dell’accantonamento.
6. Le proposte di deliberazione consiliare di riconoscimento di debiti fuori bilancio devono obbligatoriamente essere corredate del preventivo parere dell’Organo di Revisione dell’Ente ed essere trasmesse alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi dell’art.23, comma 5, della Legge 289/2002. A tale ultimo adempimento vi provvede annualmente il Servizio Finanziario entro 30 giorni a decorrere dalla data di
adozione della deliberazione di riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio.

TITOLO V. EQUILIBRI DI BILANCIO
Art. 28. Controllo sugli equilibri finanziari

1. Il controllo degli equilibri finanziari è svolto sotto la direzione e il coordinamento del Responsabile del Servizio Finanziario. Collaborano all’attività l’organo di revisione, il segretario Generale, i responsabili individuati con il piano esecutivo di gestione o con altro atto di organizzazione equivalente.
2. Il Responsabile del Servizio Finanziario predispone la verifica della situazione degli equilibri finanziari dell’Ente e degli obblighi derivanti da vincoli di finanza pubblica almeno entro il 31/07 ed il 30/11 di ciascun anno. Inoltre, dà atto del permanere degli equilibri contestualmente ad ogni operazione di variazione di bilancio ed in concomitanza con la predisposizione di documenti di programmazione.
3. Il controllo sugli equilibri finanziari è volto a monitorare il permanere dei seguenti equilibri, in termini di competenza, residui, cassa:
- equilibrio tra entrate e spese complessive;
- equilibrio di parte corrente;
- equilibrio di parte capitale;
- equilibrio nella gestione delle spese per i servizi per conto di terzi;
- equilibrio nella gestione dei movimenti di fondi (concessione e riscossione di crediti, anticipazioni di liquidità);
- equilibrio tra entrata a destinazione vincolata e correlate spese;
- equilibri legati agli obblighi di finanza pubblica disposti dalla normativa.

Art. 29. Segnalazioni Obbligatorie
Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario è obbligato a segnalare, ai sensi dell’art. 153, comma 6 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii, i fatti gestionali dai quali possono derivare situazioni tali da pregiudicare gli equilibri di bilancio.
È obbligato altresì a presentare le proprie valutazioni ove rilevi che la gestione delle entrate e delle spese evidenzi il costituirsi di situazioni, non compensabili da maggiori entrate o minori spese, tali da pregiudicare gli equilibri di bilancio.
La segnalazione dei fatti gestionali e le valutazioni di cui ai precedenti commi riguardano sia l’equilibrio di bilancio complessivo, sia gli equilibri di cui all’art.31, comma 5 del presente regolamento, i quali, se non compensati da variazioni gestionali positive, possono determinare disavanzi di gestione o di amministrazione.
La segnalazione è effettuata entro sette giorni dalla conoscenza dei fatti.
Il Consiglio, ai sensi dell’art. 193 del , provvede al riequilibrio entro trenta giorni dal ricevimento della segnalazione.
Qualora i fatti segnalati o le valutazioni espresse risultino di particolare gravità agli effetti della copertura finanziaria delle spese, il responsabile del Servizio Economico Finanziario può contestualmente sospendere il rilascio delle attestazioni di copertura di cui all’articolo 5 del presente Regolamento.
La sospensione del rilascio dell’attestazione di copertura finanziaria opera, in ogni caso,qualora, trascorsi trenta giorni dalle segnalazioni di cui ai commi precedenti, gli organi competenti non abbiano adottato i provvedimenti necessari al fine di ricostituire gli equilibri di bilancio.

TITOLO VI. LA RENDICONTAZIONE
Art. 30. Il rendiconto della gestione

1. La dimostrazione dei risultati di gestione avviene attraverso il Rendiconto. Il Rendiconto comprende il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale. Il Rendiconto è approvato dal Consiglio Provinciale non oltre il 30 aprile dell’anno successivo a quello cui si riferisce. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, l’Ente deve attivarsi per la nomina del Commissario e per darne comunicazione al Prefetto, affinché inizi la procedura di scioglimento del Consiglio.
2. I responsabili dei servizi individuati nel PEG presentano all’organo esecutivo una relazione sugli andamenti della gestione e sul grado di raggiungimento degli obiettivi loro assegnati, indicando le motivazioni degli eventuali scostamenti e fornendo ogni utile informazione che consenta all’organo esecutivo di elaborare la relazione sulla gestione.
Art. 31. L’approvazione del rendiconto della gestione
1. Lo schema di rendiconto della gestione, approvato dal Presidente, completo di tutti gli allegati previsti dalla normativa e dai principi contabili applicati, è sottoposto all’Organo di revisione che ha a disposizione 20 giorni per il rilascio del parere di competenza.
2. Lo schema di rendiconto approvato dal Presidente, unitamente a tutti gli allegati e al parere dell’organo di revisione, viene messo a disposizione dell’Organo consiliare che deve provvedere all’approvazione entro il 30 aprile.
3. Tutta la documentazione necessaria per l’approvazione del Rendiconto di Gestione viene messa a disposizione dei consiglieri Provinciali nell'apposita sezione del sito della provincia, previo avviso tramite mail, per le conseguenti deliberazioni.

Art. 32. Il riaccertamento dei residui
1. Prima dell’inserimento dei residui attivi e passivi nel conto del bilancio, ogni responsabile di servizio provvede all’operazione di riaccertamento degli stessi. Le risultanze finali dell’attività di riaccertamento dei residui sono formalizzate con apposita determinazione che ogni responsabile di servizio deve adottare entro e non oltre il 28 febbraio. Alla determinazione sono allegati gli elenchi contenenti gli impegni e gli accertamenti da mantenere a residuo, da re imputare e da eliminare.
2. Sulla base della verifica effettuata da ciascun responsabile il servizio finanziario predispone il Decreto relativo al riaccertamento ordinario dei residui e la connessa variazione di bilancio, corredata del parere dell’organo di revisione, che deve essere fornito entro 5 giorni dall’invio di tutta la documentazione.

TITOLO VII. BILANCIO CONSOLIDATO
Art. 33. Composizione e termini per l’approvazione

1.La Provincia è tenuta a redigere il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 al D.Lgs. 118/2011.
2. Il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e dai seguenti allegati:

  • la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa;
  • la relazione dell'Organo di Revisione dei conti.

Art. 34. Individuazione del gruppo amministrazione pubblica e dell’area di consolidamento
1.Il Presidente con proprio decreto, provvede ad individuare gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo che, ai sensi del punti 3.1 del principio contabile applicato al Bilancio Consolidato (all. 4/4 del D.Lgs. 118/2011, e ss. mm.), saranno compresi nel bilancio consolidato.
2. Ai sensi del comma 2 dell’art. 11 bis del D.Lgs. 118/2011, e successive modificazioni, ai fini dell’inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo.
3. Come indicato nel paragrafo 3.2 del principio contabile applicato al Bilancio Consolidato, l’elenco di cui al comma 1 è trasmesso dal Responsabile del Servizio Finanziario entro cinque giorni dall’approvazione del decreto di cui al comma 1, a ciascuno degli enti compresi nel bilancio consolidato al fine di consentire a tutti i componenti del gruppo di conoscere con esattezza l’area del consolidamento e predisporre le informazioni richieste al punto 2) del citato paragrafo 3.2.

Art. 35. Predisposizione degli schemi
1. Il bilancio consolidato, da approvarsi con deliberazione di Consiglio, è redatto secondo lo schema previsto dall'allegato n. 11 al citato decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.
2. La proposta di deliberazione consiliare e lo schema di bilancio consolidato sono sottoposti all'esame dell'organo di revisione, che ha a disposizione venti giorni per redigere la relazione di cui all'art. 239, comma 1 lett. d-bis, del D.lgs. 267/2000.

Art. 36. Approvazione degli schemi e del bilancio consolidato
1. Lo schema di bilancio consolidato corredato di tutti gli allegati sono messi a disposizione dell'organo consiliare dieci giorni prima del termine di approvazione per consentire l'esame della proposta.
2. Il bilancio consolidato è deliberato dal Consiglio Provinciale entro il 30 settembre di ogni anno, tenuto motivatamente conto della Relazione dell’Organo di economicofinanziario.

TITOLO VIII. AGENTI CONTABILI E FUNZIONI DI ECONOMATO
Art. 37. Agenti contabili

1. Nell’attività di gestione, gli agenti contabili previsti come tali sono:

  • a. Il tesoriere, per la globalità della gestione;
  • b. L’economo, per le anticipazioni ricevute per le spese di ufficio di non rilevante ammontare;
  • c. Il consegnatario dei beni mobili;
  • d. Il consegnatario di azioni societarie partecipate dall’ente;
  • e. Il contabile delle riscossioni con carico;
  • f. Eventuali altri agenti che abbiano avuto maneggio di danaro o che si siano, di fatto, ingeriti nelle gestioni dei contabili.

2. Le gestioni contabili, siano esse rette da agenti contabili di diritto o di fatto, devono essere organizzate in modo tale che i risultati dell’attività gestoria siano in ogni momento ricollegabili con le scritture elementari dell’ente, tenute dall’ufficio ragioneria.
3. In caso di affidamento della riscossione di entrate dell’ente, il maneggio di valori comporta un obbligo di giustificazione dei valori non incassati. Una volta dimostrato il carico, ossia l’importo affidato in riscossione, spetta al contabile dimostrare che il mancato incasso sia dipeso da causa a lui non imputabile; la prova dell’inesigibilità dell’entrata è a carico dell’agente stesso.
4. Gli agenti contabili sono tenuti alla resa del conto alla Corte dei Conti, per il tramite dell’Ente.

Art. 38. Funzioni di economato
Per quanto riguarda le specifiche funzioni di economato si rimanda ad apposito Regolamento interno


TITOLO IX. ORGANO DI REVISIONE
Art. 39. Elezione

1. Con la deliberazione di elezione di cui all’art. 234 del D.Lgs. n. 267/2000, il Consiglio fissa il compenso ed i rimborsi spese spettanti a ciascun revisore, entro i limiti di legge.

Art. 40. Funzioni dell’organo di revisione
1. Per l’espletamento dei compiti l’organo di revisione si avvale del personale e delle strutture del servizio finanziario.

Art. 41. Funzione di collaborazione e di controllo e vigilanza
1. Nell’ambito dei principi fissati dallo Statuto, l’Organo di revisione collabora con il Consiglio ed esprime preventiva valutazione sugli atti di gestione appositamente previsti dalla legge.
2. La funzione di controllo e di vigilanza dell’Organo di revisione si esplica attraverso la verifica della legittimità, della legalità e della regolarità degli atti di gestione, della documentazione amministrativa e delle scritture contabili.

Art. 42. Pareri dell’Organo di revisione
1. L’Organo di revisione esprime, quando richiesto dalla normativa vigente, il parere di competenza sui Decreti del Presidente e sulle Delibere di Consiglio nonché sulle determinazioni dirigenziali.
2. Laddove non diversamente disciplinato, l’Organo di Revisione è tenuto a rendere il proprio parere entro cinque giorni.

Art. 43. Funzionamento del collegio
1. L'esercizio delle funzioni è svolto collegialmente.
2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti, in caso di parità prevale il voto del Presidente. In caso di assenza del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal revisore più anziano di età.
3. Di ogni seduta, visita o ispezione deve essere redatto apposito verbale sottoscritto dagli intervenuti.
4. Il collegio ha accesso agli uffici e ai documenti della Provincia, previa comunicazione ai dirigenti di settore con i quali concorda le date, gli orari e le modalità di verifica tali da non pregiudicare la normale attività degli uffici.
5. Il collegio si riunisce, di norma, in un ufficio messo a disposizione dalla Provincia.

TITOLO X. SERVIZIO DI TESORERIA
Art. 44. Affidamento del servizio di tesoreria

1. Il servizio di tesoreria è affidato mediante procedura aperta, previa pubblicazione di bando di gara, secondo la legislazione vigente in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni.

Art. 45. Attività connesse alla riscossione delle entrate
1. Il tesoriere rilascia quietanza numerata in ordine cronologico e per esercizio finanziario, delle somme riscosse per conto della Provincia. Il tesoriere quotidianamente mette a disposizione del Servizio Finanziario il giornale di cassa anche con sistemi telematici. Il tesoriere rende disponibili all'Ente gli elenchi delle entrate da regolarizzare (sospesi bancari di entrata) numerate progressivamente con l'indicazione dell'importo riscosso, il nome del versante e la causale del versamento.
2. Il tesoriere trasmette all’ente, la situazione totale delle riscossioni effettuate distinguendo le somme disciplinate dalla tesoreria unica da quelle in regime extra tesoreria unica.
3. Le informazioni di cui al comma precedente possono essere fornite dal tesoriere con metodologie e criteri informatici, con collegamento diretto tra il Servizio Finanziario della Provincia e il tesoriere, al fine di consentire l’interscambio dei dati e della documentazione relativa alla gestione del servizio.

Art. 46. Attività connesse al pagamento delle spese
1. Il tesoriere rilascia quietanza per ogni somma pagata ai sensi dell’art. 218 del TUEL 2. Il tesoriere mette a disposizione, al Servizio Finanziario, l’elenco dei pagamenti effettuati.
3. Le informazioni di cui ai commi precedenti possono essere fornite dal tesoriere con metodologie e criteri informatici, con collegamento diretto tra il Servizio Finanziario della Provincia e il tesoriere, al fine di consentire  l’interscambio dei dati e della documentazione relativa alla gestione del servizio.
4. I pagamenti possono aver luogo solo se i mandati risultano emessi entro i limiti degli stanziamenti di cassa. Nessun mandato di pagamento può essere estinto dal tesoriere se privo di codifica, compresa la codifica SIOPE così come adeguato dalla circolare AGID n. 5/2016 e successive modificazioni.
5. Il tesoriere provvede all’estinzione dei mandati di pagamento emessi in conto residui passivi solo ove gli stessi trovino riscontro nell’apposito elenco dei residui consegnato al Tesoriere.

Art. 47. Attività connesse al pagamento delle spese
1. Il tesoriere cura la tenuta di una contabilità atta a rilevare cronologicamente i movimenti attivi e passivi di cassa e di tutta la documentazione che si rende necessaria ai fini di una chiara rilevazione contabile delle operazioni di tesoreria.
2. La contabilità di tesoreria deve permettere di rilevare le giacenze di liquidità distinte tra fondi non vincolati e fondi con vincolo di specifica destinazione, evidenziando per questi ultimi la dinamica delle singole componenti vincolate di cassa.
3. La contabilità di tesoreria è tenuta in osservanza delle norme di legge sulla tesoreria unica.

Art. 48. Responsabilità del Tesoriere e vigilanza
1. Il tesoriere entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario rende il conto della propria gestione di cassa all'ente che lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei Conti entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto.
2. Il tesoriere è responsabile dei pagamenti effettuati sulla base di titoli di spesa che risultino non conformi alle disposizioni della legge e del presente regolamento; 
3. Il tesoriere informa la Provincia di ogni irregolarità o impedimento riscontrati e attiva ogni procedura utile per il buon esito delle operazioni di riscossione e di pagamento;
cura in particolare che le regolarizzazioni dei pagamenti e delle riscossioni avvenuti senza l’emissione dei mandati e degli ordinativi, siano perfezionate nel termine massimo di quindici giorni e comunque entro il termine dell’esercizio finanziario.
4. Il tesoriere opera i prelievi delle somme giacenti sui conti correnti postali due volte al mese, con cadenza quindicinale emettendo relativo provvisorio di entrata;.
5. Il Servizio Finanziario esercita la vigilanza sull’attività del tesoriere ed effettua periodiche verifiche in ordine agli adempimenti di cui alla legge e al presente regolamento.

Art. 49. Verifiche ordinarie e straordinarie di cassa 
1. L'organo di revisione effettua con periodicità trimestrale apposite verifiche ordinarie di cassa.
2. L’ente procede a verifiche straordinarie di cassa a seguito del cambiamento della figura del Presidente.
3. La verifica straordinaria di cassa deve essere effettuata entro un mese dall’elezione del nuovo Presidente e deve far riferimento ai dati di cassa risultanti alla data delle elezioni provinciali.
4. Di ogni operazione di verifica di cassa, sia ordinaria che straordinaria deve essere redatto apposito verbale sottoscritto da tutti gli intervenuti che dia evidenza del saldo
di cassa risultante sia dalla contabilità dell’ente che da quella del Tesoriere, con le opportune riconciliazioni.
5. Verifiche di cassa straordinarie e dei valori in deposito, nonché di tutta la relativa documentazione contabile possono inoltre essere effettuate in qualsiasi momento per iniziativa del Dirigente del Servizio Finanziario o dell'organo di revisione.
6. Per l’espletamento dei compiti l’organo di revisione si avvale del personale e delle strutture del servizio finanziario.

Art. 50. I depositi cauzionali
Per quanto riguarda le disposizioni sui depositi cauzionali si rimanda a specifico regolamento interno.


TITOLO XI. SISTEMA CONTABILE ED ECONOMICO-PATRIMONIALE
Art. 51. Contabilità fiscale

Per le attività esercitate dall’ente in regime d’impresa (attività commerciali) le scritture finanziarie e patrimoniali devono essere opportunamente integrate con specifiche registrazioni delle operazioni rilevanti a fini IVA (registri delle fatture emesse, delle fatture ricevute, dei corrispettivi, elenco clienti e fornitori), in osservanza alle particolari disposizioni in materia vigenti nel tempo ed alle quali si fa espresso rinvio per i relativi adempimenti nel rispetto degli obblighi fiscali a carico dell’ente.

Art. 52. Contabilità patrimoniale
1. La contabilità patrimoniale ha lo scopo di rilevare gli elementi attivi e passivi del patrimonio, onde consentire la dimostrazione della consistenza del patrimonio all'inizio dell'esercizio finanziario, delle variazioni intervenute nel corso dell'anno per effetto della gestione del bilancio o per altra causa, nonché la consistenza del patrimonio alla chiusura dell'esercizio.
2. Strumenti principali della contabilità patrimoniale sono: 

  • a) le scritture economico-patrimoniali adottate in concomitanza con la contabilità finanziaria secondo il piano dei conti integrato, nel rispetto dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale;
  • b) il riepilogo generale degli inventari;
  • c) registro dei crediti inesigibili o di dubbia esigibilità;
  • d) contabilità di magazzino.

Art. 53. Contabilità economica
1. La contabilità economica ha lo scopo di rilevare i componenti positivi (ricavi) e negativi (costi) della gestione secondo il criterio della competenza economica, al fine di determinarne il risultato economico.
2. La contabilità economica viene gestita attraverso il piano dei conti integrato che, partendo dalla contabilità finanziaria, consente di rilevare in maniera concomitante i fatti di gestione sotto gli aspetti economici e patrimoniali. I componenti economici non rilevabili dalla contabilità finanziaria e patrimoniale sono registrati nel rispetto dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale.

Art. 54. Rilevazione, classificazione e valutazione dei beni
1. La rilevazione di ciascun bene, ai fini inventariali, si effettua sulla scorta dei seguenti dati:

  • a) per i beni immobili: ubicazione, titolo di acquisto, pertinenze, servitù prediali costituite su beni di terzi a favore del bene o delle pertinenze, diritti reali a favore di terzi gravanti sul bene o sulle pertinenze, identificazione catastale, valore, quota d’ammortamento, servizio e centro di costo cui è destinato l’immobile.
  • b) per i beni mobili: descrizione, quantità o numero, valore, stato di conservazione, condizione giuridica e titolo che ne ha determinato l’acquisizione, servizio e centro di costo cui sono assegnati, consegnatario.

2. I beni mobili o immobili che formano oggetto di contratti di leasing possono essere acquisiti a patrimonio solo dopo l’avvenuto riscatto e per il prezzo pagato 3. Attraverso l’integrazione della contabilità economico patrimoniale con la contabilità finanziaria, vengono determinati i valori che, alla fine di ogni esercizio finanziario, permettono di redigere il conto economico e lo stato patrimoniale dell’Ente.
4. L’inventario dei beni è lo strumento che, aggiornato con gli esiti delle scritture economico patrimoniali, consente la conoscenza della consistenza, del valore dei beni e costituisce strumento di controllo e di gestione del patrimonio provinciale.

Art. 55. Formazione dell’inventario
Ai fini della formazione dell’inventario, i beni provinciali sono classificati, in relazione ai differenziati regimi giuridici di diritto pubblico cui essi sono assoggettati, nelle seguenti categorie:

  • a) Beni immobili demaniali;
  • b) Beni immobili patrimoniali indisponibili (terreni e fabbricati);
  • c) Beni immobili patrimoniali disponibili (terreni e fabbricati);
  • d) Beni mobili, suddivisi nelle seguenti sottocategorie: Diritti di brevetto e utilizzazione opere dell’ingegno, Impianti e macchinari, Attrezzature industriali e commerciali, Mezzi di trasporto, Macchine per ufficio e hardware, Mobili e arredi;
  • e) Universalità di beni indisponibili;
  • f) Universalità di beni disponibili.

La classificazione dei beni deve tener conto che:

  • a) Appartengono al demanio provinciale i beni, i diritti demaniali su beni altrui e tutto ciò che risultando assoggettato al regime pubblicistico viene destinato all’uso pubblico per natura;
  • b) Appartengono al patrimonio indisponibile, i beni destinati a sede di pubblici uffici o a pubblici servizi e i beni mobili di uso;
  • c) Appartengono al patrimonio disponibile, i beni soggetti alle norme del diritto comune e tutti quei beni non direttamente destinati all’uso pubblico, siano essi immobili o mobili.

L’inventariazione dei beni è effettuata al momento della loro acquisizione, a cura del responsabile del servizio di competenza, con attribuzione del valore secondo i criteri di cui al D. Lgs. 267/2000 e sulla base del provvedimento di liquidazione della relativa fattura emessa dal fornitore e dal successivo D. Lgs. 118/2011, in particolare il punto il punto 9.3 dell’allegato 4/3. Nel caso di liquidazione di spesa relativa a stati di avanzamento dei lavori e fino alla liquidazione dello stato finale dei lavori, gli importi liquidati sono registrati in inventario alla voce “Opere in costruzione” e ribaltati nel conto del patrimonio alla voce “A.II.13 - Immobilizzazioni in corso” dell’attivo, non soggetta ad
ammortamento. La medesima procedura si applica per l’acquisizione di beni strumentali o beni mobili di uso durevole.
La valutazione dei beni provinciali, funzionale alla conoscenza del patrimonio complessivo dell’ente, deve consentire la rilevazione del valore dei singoli elementi patrimoniali all’atto della loro acquisizione, nonché il costante aggiornamento nel tempo dei valori medesimi. All’aggiornamento degli inventari si provvede annualmente in sede di rendiconto della gestione per consentire la redazione del conto del patrimonio.
Per la valutazione dei beni si applica quanto previsto dall’articolo 230 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e dal successivo D.Lgs. 218/2011, in particolare il punto 9.3 dell’allegato 4/3. E’ vietato assumere impegni sul titolo I “spese correnti” per l’acquisto di beni durevoli.

Art. 56. Tenuta e aggiornamento degli inventari
Per ciascun elemento del patrimonio permanente vanno tenuti uno o più inventari. I responsabili delle strutture o altri Funzionari all’uopo delegati che hanno la gestione di beni di cui al comma precedente, devono curare la tenuta degli inventari della cui esattezza e completezza sono responsabili, nonché conservare gli atti costitutivi o probatori dei diritti reali e degli altri atti relativi ai beni oggetto degli inventari (consegnatari per debito di vigilanza).
Essi sono tenuti a comunicare al Responsabile degli inventari tutte le variazioni (acquisizioni, trasferimenti, cancellazioni ecc.) riguardanti i beni. Il Responsabile degli inventari, cui compete la gestione dei dati inventariali, è tenuto a trasmettere al Servizio finanziario copia del riepilogo degli inventari e comunicare le variazioni sia nella consistenza che nei valori che intervengono durante l’esercizio per cause diverse dal Bilancio.
La tenuta degli inventari comporta la descrizione di tutti i beni in apposite schede, suddivise per categorie, contenenti per ciascuna unità elementare le indicazioni necessarie alla sua identificazione ed in particolare gli elementi indicati di seguito. 
L’inventario dei beni immobili deve contenere le seguenti indicazioni:

  • a) ubicazione, denominazione, estensione, qualità e dati catastali;
  • b) titolo di provenienza, destinazione ed eventuali vincoli;
  • c) condizione giuridica, titolo che ne ha determinato l’acquisizione, ed eventuale rendita;
  • d) valore determinato con i criteri di cui all’articolo precedente del presente regolamento;
  • e) quote di ammortamento (con l’eccezione dei terreni);
  • f) fondo di ammortamento nella misura raggiunta al termine del precedente esercizio;
  • g) valore residuo
  • h) eventuale dismissione del bene;
  • i) centro di responsabilità (servizio al cui funzionamento il bene è destinato);
  • j) Consegnatario, sub – consegnatario;
  • k) centro di costo utilizzatore, al quale imputare i costi di ammortamento. 

L’inventario dei beni mobili deve contenere le seguenti indicazioni:

  • a) denominazione e descrizione, secondo la natura e la specie;
  • b) qualità, quantità secondo le varie specie e data di acquisizione;
  • c) condizione giuridica;
  • d) valore determinato secondo i criteri di cui all’articolo precedente del presente  regolamento;
  • e) quote di ammortamento;
  • f) centro di responsabilità (servizio al cui funzionamento il bene è destinato);
  • g) centro di costo utilizzatore, al quale imputare i costi di ammortamento.

Tutti gli aumenti e le diminuzioni riferiti al valore o alla consistenza dei beni devono essere registrati nell’inventario, a cura dei responsabili dei servizi ai quali i beni sono stati dati in consegna o gestione. Le variazioni inventariali sono comunicate dai responsabili dei servizi al responsabile del sevizio finanziario, in tempi congrui ai fini del rendiconto.

Art. 57. Beni non inventariabili
Non sono inventariabili, in ragione della natura di beni di facile consumo o del modico valore, i seguenti beni:

  • a) materiale di cancelleria, materiale per il funzionamento dei servizi generali e beni la cui utilità si esaurisce al momento dell’utilizzo);
  • b) componentistica elettrica, elettronica e meccanica;
  • c) minuterie metalliche e attrezzi di uso corrente;
  • d) materie prime e simili necessarie per le attività dei servizi
  • e) materiale installato in modo fisso nelle strutture edilizie;
  • f) pubblicazioni soggette a scadenza o di uso corrente negli uffici;
  • g) beni aventi un costo unitario di acquisto inferiore a 100,00 euro esclusi quelli compresi nelle “Universalità di beni”. Tale limite di valore potrà essere adeguato periodicamente con apposito decreto del Presidente, con effetto dall’anno successivo.

Art. 58. Universalità di beni
1. I beni mobili, facenti parte di un gruppo, della stessa specie e natura, di modesto valore economico (comunque inferiore a 100,00 euro), ed aventi destinazione unitaria si considerano universalità.
2. Rientrano nella categoria delle universalità di beni mobili gli elementi degli arredi d’ufficio, di scuola, ecc., che costituiscono un complesso unitario e funzionale.
3. Le universalità di beni mobili vengono registrate con un unico numero di inventario e rilevate globalmente per servizio o centro di costo. Ai singoli elementi che la compongono sarà attribuito un numero d’ordine identificativo sottostante con il relativo valore, al fine di consentire discarichi parziali in caso di danneggiamento o deterioramento.
4. Per tali beni sono rilevati i seguenti dati così come debitamente comunicati dagli uffici:

  • a) Denominazione e l’ubicazione
  • b) quantità
  • c) costo unitario dei beni
  • d) la data di acquisizione
  • e) la condizione giuridica e titolo che ne ha determinato l’acquisizione;
  • f) coefficiente di ammortamento.

Art. 59. Materiali di consumo e di scorta
1. Per la conservazione e la distribuzione dei materiali di facile consumo e di scorta possono essere istituiti uno o più magazzini posti sotto la direzione dell’economo, che provvede alla tenuta di una contabilità di carico e scarico.
2. Entro il 31 gennaio di ogni anno, fatti salvi gli obblighi quale agente contabile a materia, i responsabili dei magazzini trasmettono al servizio finanziario il riepilogo aggiornato delle consistenze finali di magazzino al 31 dicembre.
3. I beni di consumo giacenti presso i singoli uffici e costituenti le scorte operative necessarie ad assicurare il regolare funzionamento degli uffici non devono essere ricompresi nel conto giudiziale.

Art. 60. Automezzi
1. I consegnatari degli automezzi ne controllano l’uso accertando quanto segue:

  • a) che l’utilizzazione sia regolarmente autorizzata dal Responsabile di Ufficio e Servizio;
  • b) che il rifornimento dei carburanti e lubrificanti sia effettuato mediante rilascio di appositi buoni in relazione al movimento risultante dal libretto di marcia o mediante carte magnetiche di prelievo carburanti;
  • c) la tenuta della scheda intestata all'automezzo sulla quale si le spese per il consumo dei carburanti e dei lubrificanti, per la manutenzione ordinaria e ogni altra notizia riguardante la gestione dell'automezzo;
  • d) la presenza della carta di circolazione dell'automezzo, che dovrà riportare l'effettuazione e il superamento delle revisioni periodiche obbligatorie.

Art. 61. Consegnatari e affidatari dei beni
1. I beni, una volta inventariati, sono dati in consegna ad agenti consegnatari i quali sono personalmente responsabili dei beni loro affidati, nonché di qualsiasi danno che possa derivare all’Ente da loro azioni od omissioni (debito di vigilanza). I consegnatari, per il controllo e la gestione del patrimonio loro assegnato, potranno avvalersi ove necessario, di soggetti subalterni denominati sub-consegnatari.
2. Sono altresì individuati consegnatari per debito di vigilanza: - i dirigenti scolastici relativamente ai beni assegnati e destinati alla pubblica istruzione;

  • - i responsabili ed i gestori di attività svolte all’interno di strutture ed impianti provinciali o di competenza provinciale;
  • - i soggetti responsabili o a questi equiparabili, assegnatari di beni di proprietà provinciale e dislocati presso strutture ed impianti diversi dalla proprietà provinciale;

3. Si considerano invece consegnatari per debito di custodia i soggetti incaricati di gestire un deposito o magazzino alimentato direttamente dall'acquisizione in stock di beni mobili destinati a ricostituire le scorte operative dell'amministrazione di appartenenza.
4. I consegnatari dei beni firmano il conto del consegnatario, predisposto sulla base del modello n. 24 “Conto della gestione del consegnatario dei beni” approvato con D.P.R. n. 194/1996.
5. I consegnatari devono curare la conservazione dei mobili e delle attrezzature loro assegnate rispondendo verso l’Ente nel caso di danno patrimoniale arrecato per distruzione, perdita, furto, cessione o altre cause dovute a provata negligenza o incuria nella gestione e conservazione dei beni.
6. Sussiste l’obbligo di custodia anche per i beni non propriamente inventariabili (siano essi durevoli o consumabili), ove siano comunque presi in carico da un consegnatario per debito di custodia.
7. Si considerano assegnatari i soggetti che detengono i beni presi in consegna per il loro utilizzo sottoposti all’obbligo di vigilanza, relativo alla sorveglianza sul corretto impiego dei beni dati in uso agli utilizzatori e sulla gestione delle scorte operative di beni assegnati all'ufficio e destinati all'uso.
8. I beni immobili a disposizione dell'ente sono dati in consegna al responsabile della struttura preposta alla manutenzione degli immobili. Tale responsabile, nel rispetto dei principi organizzativi e contrattuali e ferma restando la propria responsabilità di vigilanza, può affidare la conservazione dei beni immobili al personale assegnato alla struttura alle sue dipendenze.
9. Il responsabile della struttura organizzativa incaricato delle partecipazioni Provinciali in società, svolge la funzione di consegnatario delle azioni.
10.Per i beni ceduti in uso ad altre amministrazioni, enti e soggetti diversi a seguito di specifico provvedimento, il responsabile è il legale rappresentante o il responsabile dei servizi amministrativi di tali soggetti.

Art. 62. Passaggio dei beni demaniali al patrimonio
Il passaggio dei beni, dei diritti reali, delle servitù, delle pertinenze, ecc. dal demanio al patrimonio dell’ente, deve essere dichiarato attraverso indicazione nel piano di valorizzazione allegato al Bilancio di Previsione, ovvero con apposito decreto del presidente, da pubblicare in modo che sia assicurata la massima pubblicità al provvedimento stesso, ai sensi dell’articolo 829, comma secondo, del codice civile.

Art. 63. Mutamento di destinazione dei beni patrimoniali indisponibili 
Le stesse forme e modalità di cui al precedente articolo si applicano nel caso di cessazione della destinazione a sede di pubblici uffici o a servizi pubblici dei beni
patrimoniali indisponibili, compresi i connessi diritti reali, servitù, pertinenze, ecc.

Art. 64. Lasciti e donazioni
Fatte salve le autorizzazioni di legge, all’accettazione o al rifiuto di lasciti e donazioni di beni provvede Il Presidente della provincia o il Consiglio Provinciale secondo le rispettive competenze; con la relativa deliberazione vengono fissate le destinazioni di essi e degli eventuali frutti dagli stessi derivanti.

TITOLO XII. INVESTIMENTI E INDEBITAMENTO
Art. 65. Ricorso all’indebitamento
1. II ricorso all'indebitamento è ammesso solo per finanziare spese di investimento con le modalità e i limiti di legge.
2. Nel rispetto di quanto stabilito dal Principio contabile di cui all’Allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, il ricorso all'indebitamento avviene quando non sia possibile l'utilizzo di entrate correnti, entrate derivanti da alienazioni di beni patrimoniali, contributi agli investimenti e da trasferimenti di capitale o di quote di avanzo di amministrazione.
3. Di regola il periodo di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari non supera la prevedibile vita utile dell'investimento.
4. Nell'ambito delle forme di indebitamento è possibile ricorrere alla soluzione del "Prestito flessibile", quali le aperture di credito.

Art. 66. Il rilascio di fideiussioni da parte dell’ente 1. Con la deliberazione che autorizza il rilascio della fideiussione, si potrà limitare la garanzia dell’ente al solo debito principale e/o valersi del beneficio della previa
escussione del debitore principale.
2. Sulla proposta di deliberazione consiliare deve essere acquisito il parere dell’Organo di revisione contabile dell’ente, ai sensi dell’art. 239 del D.LGS. 267/00, comma 3, lett. b), punto 4.
3. Il rilascio della garanzia fidejussoria è limitato ai soli Enti previsti dall’art. 207 del  TUEL.

NORME FINALI
Per tutto quanto non espressamente trattato negli articoli precedenti, si fa riferimento alla normativa vigente.

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