Disciplina delle modalità di indizione, organizzazione e svolgimento del procedimenti elettorali per le elezioni di secondo grado del Presidente della Provincia e del Consiglio Provinciale

Approvato con Decreto Presidenziale n. 255 del 02/09/2014

Ultimo aggiornamento:3 Maggio, 2023

Argomenti

Premessa
Il presente atto contiene la disciplina per la elezione del Presidente della Provincia e del Consiglio Provinciale di Pistoia viene redatto in applicazione della Legge 7 Aprile 2014 n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” (di seguito Legge 56/2014) e successive modifiche e integrazioni, nonché la Circolare n.32 dell’ 1° luglio 2014 del Ministero dell’Interno contenente linee guida per lo svolgimento del procedimento elettorale e la Circolare n. 35/2014 del Ministero dell’Interno sulle modifiche alla Legge 56/2014 apportate in sede di conversione in legge del DL n. 90/2014.
Il riferimento al Presidente della Provincia, cui vengono attribuite funzioni nel procedimento elettorale, è da intendersi al Commissario straordinario dell’ente, qualora commissariato.

Art. 1 – Finalità
La disciplina operativa contenuta nel presente atto  definisce, ai sensi della Legge 7 aprile 2014, n. 56, e successive modifiche e integrazioni l’organizzazione  del sistema elettorale della Provincia di Pistoia

CAPO I
COSTITUZIONE  E COMPOSIZIONE DELL’UFFICIO ELETTORALE

Art. 2 – Procedimento elettorale
1. Il procedimento elettorale viene avviato dal Presidente della Provincia con il decreto di indizione dei comizi elettorali per l'elezione del Presidente della Provincia e/o per l'elezione del Consiglio Provinciale di Pistoia almeno 40 giorni precedenti la data fissata per lo svolgimento delle elezioni.
2. Il decreto di indizione dei comizi elettorali di cui al comma precedente viene pubblicato all’Albo On Line  dell’ente e, ove presente, nell'apposita sezione internet sul sito dell'ente, e trasmesso ai comuni della Provincia per la pubblicazione in ciascun albo. Il decreto dovrà rimanere pubblicato fino alla data delle elezioni.
3. E’ nullo ogni atto di manifestazione di volontà dell’elettore (attivo e passivo) antecedente al decreto di indizione delle relative elezioni.
4. L’elezione del Presidente della Provincia e del consiglio Provinciale possono essere indette con un unico decreto di convocazione e svolgersi nella stessa data, ove ci fosse coincidenza.
5. Il procedimento elettorale si conclude con la proclamazione degli eletti.

Art. 3 – Ufficio elettorale
1. Presso la sede della Provincia è costituito l’ufficio elettorale composto da un responsabile e da componenti scelti tra il personale dipendente dalla Provincia.  L’ufficio elettorale provvede al compimento di tutte le operazioni elettorali tra cui quelle preliminari, quelle relative all’esame delle candidature e quelle di proclamazione dei risultati.
2. La costituzione dell’ufficio elettorale avviene con decreto del Presidente della Provincia.   
3. Vengono altresì individuati i membri supplenti chiamati a sopperire ai titolari in caso di impossibilità.
4. Il Responsabile dell’Ufficio elettorale viene individuato nella figura del Segretario Generale ed i componenti tra i dirigenti, funzionari o dipendenti dell’ente con qualifica non inferiore alla categoria C applicando le disposizioni contrattuali vigenti in caso di integrazione della disciplina del lavoro straordinario per consultazioni elettorali. 
5. Il Responsabile dell’Ufficio elettorale è responsabile del procedimento elettorale.
6. Il Presidente della Provincia può in ogni momento provvedere a modificare e/o sostituire il decreto di nomina dei componenti per sopravvenuto impedimento di uno di essi. 

CAPO II
ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO

Art. 4 – Elettorato attivo
1. Ai sensi dell'articolo 1, commi 58 e 69, della L.56/2014, la base elettorale per l'elezione del Presidente della Provincia e dei Consiglieri Provinciali è rappresentata dall'insieme dei consiglieri e dei sindaci dei comuni della Provincia di Pistoia in carica alla data del 35° giorno antecedente quello della votazione. 
2. Non possono far parte del corpo elettorale gli organi non elettivi nominati per la provvisoria amministrazione del comune. 

Art. 5 – Elettorato passivo
1. A norma dell’art. 1, comma 60, della L. 56/2014, sono eleggibili alla carica di Presidente della Provincia i sindaci dei comuni della Provincia il cui mandato scada non prima di diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni.
2. A norma dell'art. 1, comma 69, della L.56/2014, sono eleggibili a consigliere Provinciale i sindaci e i consiglieri comunali in carica dei comuni della Provincia. 
3. In sede di prima applicazione della legge 56/14, secondo quanto previsto dall’articolo 1, commi 79 e 80, sono altresì eleggibili alla carica di Presidente e di Consigliere Provinciale il Presidente e Consiglieri Provinciali uscenti.
4. Non godono dell'elettorato passivo né i Presidenti e Consiglieri Provinciali che, per motivi diversi, si sono dimessi dalla carica prima della fine del mandato, né i commissari per la provvisoria amministrazione della Provincia, ove non siano stati eletti nella precedente consiliatura presidenti o consiglieri Provinciali.

Art. 6 – Requisiti per la candidatura
1. Per le cause di  ineleggibilità ed incompatibilità si rinvia alle disposizioni vigenti ed in quanto applicabili.
2. Nessun candidato, rispettivamente alla carica di Presidente o di Consigliere Provinciale, può accettare la candidatura in più liste. 
3. Quando le elezioni del Presidente della Provincia e del consiglio Provinciale si svolgono nella stessa data, è ammessa la presentazione della candidatura da parte dei sindaci sia alla carica di Presidente sia alla carica di consigliere. Il candidato che sia eletto contemporaneamente Presidente della Provincia e consigliere Provinciale viene proclamato eletto alla carica di Presidente della Provincia ed il seggio di consigliere Provinciale viene, in sede di proclamazione, attribuito al candidato della medesima lista che ha ottenuto la maggior cifra individuale ponderata.
4. E’ ammessa la presentazione della candidatura alle elezioni del Presidente della Provincia da parte dei sindaci che già ricoprono la carica di consigliere Provinciale. In caso di elezione a Presidente, questi cessa dalla carica di consigliere Provinciale ed al suo posto subentra, ai sensi dell’art. 1, c. 78, L. 56/2014, il candidato che, nella lista, ha ottenuto la maggior cifra individuale ponderata.

Art. 7 - Determinazione del corpo elettorale attivo
1. Su espressa richiesta della Provincia, ai fini della determinazione numerica e nominativa dell’elettorato attivo, i segretari comunali trasmettono una attestazione, da inviarsi fra il 34° e 32° giorno antecedente l'elezione, contenente l’elenco degli amministratori in carica (sindaco e consiglieri comunali) alla data del 35° giorno antecedente quello della votazione, per i quali sia avvenuta la convalida degli eletti da parte del Consiglio comunale a norma di quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2. Nella attestazione il comune indica per ogni amministratore: cognome, nome, sesso, luogo e data di nascita, specificazione della carica ricoperta, data di decorrenza della carica e data di scadenza
3. Il numero complessivo degli aventi diritto al voto accertato dall’ufficio elettorale al 35° giorno antecedente la votazione è pubblicato sul sito internet della Provincia entro il 30° giorno antecedente la votazione per consentire il calcolo del numero minimo di sottoscrizioni per la presentazione delle candidature e delle liste.
4. Nel caso di comunicazioni pervenute dai comuni di cambiamenti nel corpo elettorale intervenuti tra il 35° giorno ed il giorno prima della votazione, l'ufficio elettorale provvede a fare apposite annotazioni sulla liste di elettori.

Art. 8 – Comunicazione del comune circa la cessazione dalla carica
1. In ottemperanza a quanto previsto dall’art.1, commi 65 e 69, della L. 56/2014, sarà cura del comune comunicare alla Provincia, tempestivamente e non oltre tre giorni dal verificarsi la cessazione dalla carica del sindaco o dei consiglieri comunali. Conseguentemente, il comune provvederà a trasmettere l’attestazione degli amministratori locali in carica ogniqualvolta si verifichino variazioni.
2. Analogamente i sindaci e consiglieri comunali candidati o eletti negli organi Provinciali comunicheranno tempestivamente alla Provincia la cessazione della carica presso il rispettivo comune.

Art. 9 - Eleggibilità dei consiglieri Provinciali uscenti
1. In sede di prima applicazione della L. 56/2014, per il combinato disposto dell’articolo 1, commi 79 e 80, ai fini della determinazione dell’elettorato passivo si considerano “consiglieri Provinciali uscenti” i consiglieri Provinciali (compreso il Presidente) che erano in carica alla data della cessazione del consiglio Provinciale.

Art. 10 - Presa d’atto della determinazione del corpo elettorale a fini elettorali
1. L'ufficio elettorale, a seguito delle comunicazioni dei Comuni, prenderà atto con proprio provvedimento, della consistenza del corpo elettorale attivo (aventi diritto al voto) ai fini elettorali.
2. Il provvedimento verrà rinnovato sulla basi delle successive attestazioni che dovessero intervenire prima della data fissata per le elezioni.

CAPO III
PREPARAZIONE DELLE CANDIDATURE, FORMAZIONE DELLE LISTE  E SOTTOSCRIZIONI

Art. 11 – Candidatura a Presidente della Provincia
1. Del candidato a Presidente deve essere indicato il cognome, nome, il luogo e la data di nascita, il comune presso cui ricopre la carica di sindaco ovvero l’indicazione di essere il Presidente o Consigliere Provinciale uscente.
2. La candidatura a Presidente della Provincia deve essere sottoscritta, a norma dell’art.1, comma 61, della L. 56/2014, da almeno il 15 per cento degli aventi diritto al voto.
3. Il numero degli aventi diritto al voto è quello risultante dal provvedimento dell’ufficio elettorale della Provincia di determinazione del corpo elettorale attivo.

Art. 12 – Candidatura a consigliere Provinciale. Formazione delle liste
1. Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore alla metà degli stessi cioè: da almeno 5 e da non più di 10 candidati.
2. I candidati compresi nella lista devono essere contrassegnati con un numero d’ordine progressivo.
3. Di tutti i singoli candidati deve essere indicato il cognome, nome, il luogo e la data di nascita, la carica ricoperta (sindaco o consigliere comunale), il comune presso cui sono stati eletti ovvero l’indicazione di essere il Presidente o Consigliere Provinciale uscente.
4. La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati al consiglio Provinciale deve essere sottoscritta, a norma dell’art.1, comma 70, della L. 56/2014, da almeno il 5 per cento degli aventi diritto al voto.
5. Il numero degli aventi diritto al voto è quello risultante dal provvedimento dell’ufficio elettorale della Provincia di determinazione del corpo elettorale attivo.

Art. 13 – Le sottoscrizioni
1. Sono sottoscrittori gli aventi diritto al voto alle elezioni Provinciali, così come determinati con il provvedimento di determinazione del corpo elettorale indicato all’articolo 10. 
2. . I candidati non possono sottoscrivere le liste o le candidature a Presidente, né della propria lista o candidatura, né di altre liste o candidature per la medesima elezione.
3. Nessun avente diritto al voto può sottoscrivere, rispettivamente per ciascuna elezione, più di una candidatura a Presidente e più di una dichiarazione di presentazione di lista a consigliere Provinciale
4. I consiglieri Provinciali uscenti, identificati ai sensi dell’art.1, comma 79 e 80, L.56/2014, non  possono essere sottoscrittori di lista, né procedere alle autenticazioni di firma previste nel presente manuale.
5. Per ogni sottoscrittore va indicato il nome, cognome, luogo e data nascita. Va altresì indicato il comune, appartenente al territorio della Provincia, nel quale sono stati eletti, con la specificazione della carica rivestita (sindaco o consigliere comunale).
6. La firma di ogni sottoscrittore, in ogni caso, deve essere autenticata a norma dell’articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni.
7. L’autenticazione deve essere redatta con le modalità di cui all’articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 14 – Rappresentanza di entrambi i generi nelle liste dei candidati a consigliere Provinciale
1.  Nelle liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento del numero dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi. In caso contrario, l'ufficio elettorale riduce la lista, cancellando i nomi dei candidati appartenenti al sesso più rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto della disposizione di cui al primo periodo. La lista che, all'esito della cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto è inammissibile.
2.  Nei primi cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge 23 novembre 2012, n. 215, il precedente primo comma non si applica in virtù di quanto previsto dall’art.1 comma 72 della L. n.56/14. 

Art. 15 – Denominazione delle liste e contrassegno elettorale
1. Ciascuna lista è identificata da una denominazione caratterizzante e tale da non ingenerare equivoci e deve essere corredata da contrassegno elettorale di forma circolare al cui interno possono essere contenuti, anche in forma composita, simboli di partiti o gruppi politici rappresentati nel Parlamento nazionale o europeo o nel consiglio della regione Toscana. Qualora il contrassegno contenga tali simboli, deve essere depositato un atto di autorizzazione all'uso da parte del Presidente o segretario o rappresentante legale, a livello nazionale o regionale o Provinciale, del partito o gruppo politico in questione, autenticato ai sensi dell'articolo 14 della legge 53/1990. 
2. I contrassegni non devono essere tra loro confondibili, non possono riportare simboli o diciture tradizionalmente usati da altri partiti o movimenti politici e non devono riprodurre immagini o soggetti religiosi, pena la loro ricusazione.
3. Il contrassegno dovrà essere presentato anche su supporto informatico in formato file non modificabile.

CAPO IV
PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

Art. 16 – Dichiarazione di presentazione della candidatura a Presidente della Provincia
1. La candidatura alla carica di Presidente della Provincia è presentata all’ufficio elettorale con la dichiarazione redatta sul modello appositamente predisposto.
2. Su tale modello sono indicati, in particolare:
a) la candidatura alla carica di Presidente della Provincia redatto come indicato all’articolo 11 intitolato “Candidatura a Presidente della Provincia”;
b) due delegati di lista, scelti tra i sindaci o i consiglieri dei comuni della Provincia –anche presentatori di lista o candidato-, incaricati di assistere alla attribuzione della numerazione progressiva mediante sorteggio delle candidature e di designare i rappresentanti di lista presso il seggio elettorale. Una eventuale mancata indicazione di tali delegati non importerà la nullità della dichiarazione; avrà come sola conseguenza l’impossibilità, da parte dei presentatori della lista, di assistere alle operazioni di sorteggio delle liste e di nominare rappresentanti della lista;
c) la sottoscrizione da parte dei presentatori di lista nelle modalità previste dall’art. 13;
3. Alla dichiarazione di presentazione di candidatura è allegata la dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura contenente la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e ss.mm.ii., attestante l’insussistenza della condizione di incandidabilità previste dalla legge  redatto sul modello appositamente predisposto. 

Art. 17 – Dichiarazione di presentazione della lista dei candidati a consigliere Provinciale
1. La lista dei candidati alla carica di consigliere Provinciale è presentata all’ufficio elettorale con la dichiarazione redatta sul modello appositamente predisposto. 
2. Su tale modello sono indicati, in particolare:
a) lista dei candidati alla carica di consigliere Provinciale, redatta come indicato all’articolo 12 intitolato ” Candidatura a consigliere Provinciale. Formazione delle liste”;
b) la denominazione della lista e il contrassegno;
c) due delegati di lista, scelti tra i sindaci o i consiglieri dei comuni facenti parte della Provincia– anche presentatori di lista o candidati-, incaricati di assistere alle operazioni di sorteggio delle liste e di designare i rappresentanti di lista presso il seggio elettorale. Una eventuale mancata indicazione di tali delegati non importerà la nullità della dichiarazione; avrà come sola conseguenza l’impossibilità, da parte dei presentatori della lista, di assistere alle operazioni di sorteggio delle liste e di nominare rappresentanti della lista;
d) la sottoscrizione da parte dei presentatori di lista nelle modalità previste dall’art. 13.
3.  Alla dichiarazione di presentazione di candidatura della lista dei candidati a consigliere Provinciale sono allegate le dichiarazioni autenticate di accettazione della candidatura alla carica di consigliere Provinciale contenenti la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e ss.mm.ii., di ogni candidato consigliere attestante l’insussistenza della condizione di incandidabilità previste dalla legge e di non aver accettato la candidatura in altra lista redatte su modello predisposto. Deve altresì essere allegato  il supporto informatico contenente il contrassegno con file in formato non modificabile. 

Art. 18 – Rinuncia alla candidatura
La rinuncia alla candidatura è presentata con le stesse modalità e negli stessi termini dell'accettazione. 

Art. 19 – Materiale presentazione della candidatura a Presidente della Provincia e delle liste a consigliere Provinciale
1. La presentazione delle candidature –intesa come loro “materiale” consegna- deve essere fatta, ai sensi dell’art. 1, commi 61 e 73, della L.56/2014, ad almeno uno dei componenti dell’ufficio elettorale costituito presso la Provincia dalle ore 8 del ventunesimo giorno alle ore 12 del ventesimo giorno antecedente la votazione.
2. Al fine di assicurare al massimo l’esercizio del diritto di elettorato passivo, costituzionalmente garantito, l’ufficio elettorale resterà aperto, nel primo giorno, dalle ore 8 alle ore 20 e, nel secondo giorno, dalle ore 8 alle ore 12.
3. Dato il carattere di specialità della normativa in materia di procedimenti elettorali non è ammessa la presentazione di documenti mediante fax o posta elettronica.
4. Il componente dell’ufficio elettorale rilascia dettagliata ricevuta degli atti presentati, indicando tra l'altro il giorno e l'ora di presentazione della lista, prendendone anche nota sugli atti, utilizzando il modello appositamente predisposto.
5. Il componente dell’ufficio elettorale non può rifiutarsi di ricevere le candidature o le liste e i relativi allegati, anche se li ritiene irregolari o se siano presentati tardivamente, purché indichi, sia sulla ricevuta, sia sugli atti, l'ora della ricezione. 
6. Il componente dell’ufficio elettorale ricevente può prendere nota dell’identità e del recapito di almeno uno fra i presentatori, i candidati, o i  delegati di lista che presentano la lista per eventuali comunicazioni.

CAPO V
ESAME DELLE CANDIDATURE

Art. 20 – Procedure di verifica
1. Per ciascuna elezione, le candidature a Presidente della Provincia, ovvero le liste dei candidati a consigliere Provinciale  sono ammesse ovvero ricusate con provvedimento del responsabile dell’ufficio elettorale, da adottarsi entro e non oltre il 15° giorno antecedente la votazione.
2. L’ufficio elettorale verifica, in base alle annotazioni effettuate al momento della presentazione della candidatura, se questa sia stata presentata nel periodo indicato all'articolo 19 commi 1 e 2, ricusando quelle liste presentate oltre detto termine.

Art. 21 – Verifica delle sottoscrizioni e del numero dei presentatori
1. L’ufficio elettorale accerta che le firme dei sottoscrittori siano state apposte con le modalità e forme richieste dall’art.13 del presente manuale, depennando i sottoscrittori che non rispondano a detti requisiti.
2. Successivamente accerta che il numero dei presentatori corrisponda al 15 per cento degli aventi diritto al voto, in caso di elezione alla carica di Presidente della Provincia, ovvero corrisponda al 5 per cento degli aventi diritto al voto, in caso di elezione del consiglio Provinciale, ricusando la candidatura/lista che non raggiunge il numero dei sottoscrittori richiesto.

Art. 22 – Verifica del numero dei candidati a consigliere Provinciale
1.L’ufficio elettorale verifica che ciascuna lista presenti il numero minimo e massimo di candidati a consigliere Provinciale prescritti dall'art. 1, comma 70, della L. 56/2014, ovvero da almeno 5 e da non più di 10 candidati.
2. Se i candidati presenti sono in numero inferiore al minimo, l’ufficio elettorale provvede alla ricusazione della lista.
3. Se la lista contiene un numero di candidati superiore al massimo, i nominativi in eccedenza vengono ricusati dalla lista in base all'ordine di presentazione della lista stessa. 

Art. 23 – Verifica delle candidature
1. Sono cancellati dalla candidatura a Presidente e dalla lista dei candidati a consigliere:
a) i candidati per cui manchi o sia incompleta la dichiarazione di accettazione della candidatura formalizzata nelle modalità previste dal presente manuale;
b) i candidati rispetto ai quali si accerti l'esistenza di una delle condizioni di incandidabilità ai sensi dell’art. 10 e 12 del D.Lgs. n. 235 del 2012;
c) i candidati per cui si accerti la mancanza della qualifica di sindaco o consigliere comunale di uno dei comuni della Provincia;
d) i candidati sindaci alla carica di Presidente della Provincia il cui mandato scada entro i diciotto mesi dalla data si svolgimento delle elezioni;
e) i candidati già inclusi in altre liste presentate in giorno o ora precedente.
f)  i candidati per cui si accerti la mancata qualifica di Presidente o Consigliere Provinciale uscente.
2. Se per effetto delle cancellazioni di cui al comma 1 il numero dei candidati in lista si riduce al di sotto del numero minimo prescritto, il responsabile dell’ufficio elettorale dispone la ricusazione della lista. 
3. Nel caso in cui, per effetto di cancellazioni di singoli candidati disposte ai sensi del comma 1, la lista già ridotta ai sensi dell'articolo 22, comma 3, intitolato “Verifica del numero dei candidati a consigliere Provinciale” non raggiunga il numero minimo di candidati prescritto, non si procede a depennare dalla lista i nominativi in eccedenza. 

Art. 24 – Esame della denominazione delle liste e dei contrassegni elettorali
1. L’ufficio elettorale verifica che la denominazione e il contrassegno elettorale assegnati ad ogni lista sia conforme ai requisiti indicati all’articolo 15 intitolato “Denominazione delle liste e contrassegno elettorale” e alle disposizioni di legge vigenti e abbia carattere distintivo rispetto a quella delle altre liste presentate per la stessa elezione e ne chiede tempestivamente la regolarizzazione o la modifica. 
2. In presenza di denominazioni di lista prive di carattere distintivo, le relative modifiche sono richieste seguendo l'ordine di presentazione. 
3. Il contrassegno che non rispetta le prescrizioni dell'articolo 15 deve essere sostituito dal presentatore della lista, previo invito dell'ufficio elettorale, pena la definitiva ricusazione della lista. In caso di sostituzione del contrassegno aderendo all'invito dell'ufficio elettorale, tutte le sottoscrizioni e i restanti atti eventualmente prodotti con il precedente contrassegno sono considerati validi, ove regolari per ogni altro aspetto.

Art. 25 – Completamento esame delle candidature
1. L'ufficio elettorale deve completare l'esame delle liste e delle candidature a Presidente entro il 18° giorno antecedente quello della votazione, comunicandone subito l'esito ai delegati indicati o, se tali delegati non sono stati designati, al capolista e ai candidati a Presidente.
2. Per l'eventuale sostituzione del contrassegno, per la sanatoria di irregolarità o per ogni eventuale integrazione istruttoria, l'ufficio elettorale può assegnare un termine massimo di 24 ore, decorso inutilmente il quale la lista o la candidatura deve essere definitivamente ricusata. 
3. L'ufficio elettorale deve concludere l'attività, adottando i provvedimenti definitivi di ammissione o ricusazione di liste o candidature, entro il termine massimo del 15° giorno antecedente la votazione.

Art. 26 - Numerazione progressiva delle candidature a Presidente della Provincia mediante e delle liste     di candidati a consigliere Provinciale - sorteggi
1. Adottati i provvedimenti di cui al precedente articolo, il giorno stesso o il giorno successivo  il responsabile dell’ufficio elettorale provvede all'assegnazione mediante sorteggi di un numero progressivo a ciascun candidato alla carica di Presidente e a ciascuna lista di candidati a consigliere Provinciale.. 
2. Alle operazioni di sorteggio sono convocati i delegati o i candidati come sopra individuati. 
3. Le liste dei candidati a consigliere Provinciale e le candidature a Presidente della Provincia, secondo l'ordine di sorteggio, devono essere pubblicate sul sito internet della Provincia entro l'8° giorno antecedente la votazione.

CAPO VI
INDICAZIONI PRELIMINARI ALLE OPERAZIONI DI VOTO

Art. 27 – Designazione dei rappresentanti di lista  e loro facoltà
1. I delegati di lista o i supplenti, o, ove questi non siano designati, i capolista e i candidati a Presidente, hanno la facoltà di individuare due rappresentanti di lista o di candidato Presidente, di cui uno effettivo ed uno supplente. I delegati di lista possono designare anche se stessi come rappresentanti di lista. 
2. La designazione dei rappresentanti di lista o di candidato Presidente è effettuata con dichiarazione sottoscritta dai delegati di lista o di candidato Presidente e autenticata nei modi di legge. 
3. La designazione di cui al comma 2 è trasmessa all’ufficio elettorale costituito presso la Provincia entro le ore 15 del giorno precedente la data fissata per le elezioni oppure direttamente al seggio prima dell'inizio delle operazioni di voto. 
4. I rappresentanti di lista o di candidato Presidente, previa identificazione, hanno diritto di assistere alle operazioni elettorali.
5. Il rappresentante di lista o del candidato Presidente presso il seggio può anche non essere elettore della consultazione, purché sia in possesso dell'elettorato attivo per la Camera dei deputati da dimostrare con l'esibizione al Presidente del seggio della tessera elettorale.

Art. 28 – Sede delle operazioni di voto
1. Le operazioni di voto hanno luogo, di norma, presso la sede legale della Provincia di  Pistoia.
2. Nel decreto di convocazione dei comizi elettorali viene indicata la sala per lo svolgimento delle operazioni elettorali, curando al suo interno la predisposizione di spazi dedicati all’espressione del voto, nel rispetto della legislazione vigente anche in materia di accesso degli elettori affetti da disabilità. 
3. Durante le operazioni di votazione, hanno la possibilità di accedere nella sala individuata solo i componenti del seggio elettorale, dell'ufficio elettorale e gli aventi diritto al voto per il tempo necessario allo svolgimento delle operazioni di voto ed i rappresentanti di lista.

Art. 29 –  Adempimenti preliminari e indicazioni per la costituzione del seggio elettorale
1. L’ufficio elettorale provvede alla stampa delle schede elettorali, in colori diversi a seconda della fascia demografica del comune di appartenenza degli aventi diritto al voto unitamente al registro degli elettori.
2. L’ufficio elettorale unico per tutto il territorio Provinciale, assiste alle operazioni di votazione, di scrutinio e procede alla proclamazione degli eletti. 
3. Il seggio elettorale è costituito, nell'ambito dell'ufficio elettorale, con provvedimento del responsabile dell'ufficio elettorale ed è composto da un dirigente o funzionario dell'ente, con funzione di Presidente, e da quattro funzionari o impiegati dell'ente stesso, di cui uno con funzione di segretario. Uno degli scrutatori, a scelta del Presidente, assume le funzioni di vicePresidente.
4. Per la validità delle operazioni del seggio elettorale devono essere sempre presenti almeno tre componenti, fra i quali il Presidente o il vicePresidente.
5. Il diritto di voto per le elezioni può essere esercitato nell’unico seggio elettorale costituito, nella sede e nella giornata individuata con il decreto di convocazione dei comizi elettorali e negli orari previsti, senza alcuna possibilità di deroga, neanche in caso di sopravvenuto e motivato impedimento all’esercizio del diritto di voto.
6. L’elettore impossibilitato ad esprimere il voto presso il seggio elettorale perché ricoverato in luogo di cura nel territorio Provinciale, su propria espressa richiesta, può votare in un seggio volante composto da due componenti del seggio elettorale. I componenti del seggio volante dovranno garantire tutti gli accorgimenti per garantire la segretezza del voto.

Art. 30 -  Compiti e poteri del Presidente del seggio.
1. Il Presidente, udito in ogni caso il parere degli altri componenti del seggio elettorale, decide su:
    - difficoltà e incidenti sollevati nel corso delle operazioni elettorali;
    - reclami, anche orali e proteste;
    - contestazione e nullità dei voti.
2. Il giudizio definitivo su tutte le contestazioni, le proteste e, in generale, su tutti i reclami relativi alle operazioni di votazione e di scrutinio è attribuito al giudice amministrativo.
3. Il Presidente può disporre un servizio di presidio e vigilanza con personale Provinciale qualificato.
4. La forza pubblica non può entrare nella sala della votazione se non lo richiede il Presidente. Tuttavia in caso di tumulti o disordini nel locale in cui si vota o nelle immediate vicinanze, la forza pubblica può entrare nella sala e farsi assistere anche senza richiesta del Presidente. Non possono entrare invece se il Presidente vi si oppone.
5. In casi eccezionali, il Presidente di sua iniziativa, può disporre che la forza pubblica entri e resti nella sala della votazione anche prima che comincino le operazioni. Il Presidente deve disporre l’intervento della forza pubblica quando a richiederlo siano tre componenti del seggio  elettorale.
6. Il Presidente, se ha timore che il procedimento elettorale possa essere turbato, uditi i componenti del seggio  può disporre l’allontanamento dalla sala degli elettori che hanno già votato.

Art. 31 – Funzioni del vicePresidente
1. Il vicePresidente del seggio elettorale coadiuva il Presidente nell’esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce nei casi di assenza o impedimento.
2. Il Presidente, o il vicePresidente, deve essere sempre presente a tutte le operazioni di votazione svolte dal seggio elettorale.

Art. 32 – Compiti del segretario e degli scrutatori
1. Il segretario assiste il Presidente in tutte le operazioni del seggio. In particolare:
a) compila il verbale delle operazioni del seggio;
b) nel corso delle operazioni di spoglio e scrutinio delle schede votate, insieme agli altri componenti del seggio elettorale registra i voti espressi;
c) confeziona il plico contenente il verbale, le liste della votazione e gli altri atti delle operazioni di voto e scrutinio. 
d) trasmette all’ufficio elettorale i verbali e le tabelle di scrutinio redatti alla conclusione delle operazioni del seggio elettorale.
2. Gli scrutatori gestiscono le operazioni di voto, autenticano le schede elettorali, identificano gli elettori, svolgono le operazioni di spoglio e scrutinio delle schede votate.
3. L'autenticazione delle schede consiste nell'apposizione, all'interno dell'apposito riquadro collocato nella parte esterna della scheda, della firma o sigla di uno scrutatore e del timbro dell'amministrazione Provinciale. Tale operazione viene svolta nel pomeriggio antecedente la votazione. 

CAPO VII
SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI VOTAZIONE

Art. 33 – Costituzione del seggio elettorale

1. Il seggio elettorale è costituito nel pomeriggio del giorno antecedente al giorno fissato per le elezioni.
2. Alle operazioni di costituzione del seggio possono presenziare i rappresentanti di lista.
3. All’atto della costituzione del seggio, gli scrutatori contano le schede elettorali e autenticano un numero di schede corrispondente a quello del numero degli elettori risultante dal provvedimento di determinazione del corpo elettorale.
4. Le schede autenticate vengono riposte o custodite, a cura del Presidente del seggio elettorale, in luogo sicuro e vengono da questi riprese nel giorno fissato per le elezioni.
5. Il Presidente di seggio verifica che nella sede di voto siano affissi i manifesti elettorali.

Art. 34 -  Votazioni
1. Le votazioni hanno luogo dalle ore 8.00 alle ore 20.00 del giorno fissato per le elezioni. 
2. Per essere ammesso alla votazione ciascun elettore deve esibire un documento di riconoscimento in corso di validità o, in alternativa può essere riconosciuto per conoscenza personale da parte di uno dei componenti del seggio. Gli estremi del documento di identificazione o la firma del componente del seggio che attesta l'identità dell'elettore sono apposti sulla lista sezionale accanto al nome dell'elettore. Inoltre, uno degli scrutatori prende nota nella lista sezionale che l'elettore ha votato.
3. L'elettore che, ai sensi della legislazione vigente, debba considerarsi fisicamente impedito,previa certificazione medica, può esprimere il voto con l'assistenza di un familiare o di un altro elettore a sua scelta.
4. La scheda, del colore relativo al comune in cui sono in carica, viene consegnata aperta dal Presidente del seggio elettorale  ed è riconsegnata chiusa dopo l'espressione del voto. Per esprimere il voto viene consegnata una penna biro nera o blu che sarà riconsegnata unitamente alla scheda ripiegata. Nel caso in cui la scheda riconsegnata risulti “deteriorata”, cioè con vizi tipografici o con altre macchie o strappi provocati involontariamente dall'elettore, viene consegnata all'elettore un'altra scheda, previa restituzione della scheda deteriorata che dovrà essere immediatamente eliminata, prendendone nota nel verbale. 
5. Alle operazioni di voto, come anche in occasione di quelle di scrutinio, devono essere sempre presenti almeno tre componenti del seggio; possono assistere i rappresentanti di lista, che hanno facoltà di chiedere la verbalizzazione di eventuali irregolarità riscontrate durante le stesse. 
6. Le operazioni di voto si concludono alle ore 20; tuttavia, se a quell'ora vi siano ancora degli elettori nei locali del seggio, questi ultimi dovranno essere ammessi alla votazione anche oltre il predetto orario.

Art. 35 -  Modalità di espressione del voto per il candidato Presidente della Provincia
1. Ciascun elettore esprime un solo voto per uno dei candidati alla carica di Presidente che viene ponderato ai sensi dell’art. 1, commi 33 e 34, della L. 56/2014.
2.  L'elettore può esprimere il proprio voto facendo una croce sul nominativo del candidato stampato sulla scheda. 

Art. 36 -  Modalità di espressione del voto per i candidati alla carica di consigliere Provinciale
1. Ciascun elettore esprime un solo voto per una lista di candidati che viene ponderato ai sensi dell’art. 1, commi 32, 33 e 34, della L. 56/2014, apponendo una croce sul relativo contrassegno.
2.  L'elettore può esprime il proprio voto di preferenza per uno dei candidati scrivendo il cognome del candidato nella riga tratteggiata stampata nel riquadro della lista e sopra il contrassegno. 
3.  Nel caso di omonimia nella stessa lista dovranno essere indicati nome e cognome del candidato al quale l’elettore vuole conferire la propria preferenza.

Art. 37 -  Operazioni di scrutinio
1.  Lo scrutinio a discrezione del Presidente del seggio elettorale ha inizio immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto oppure alle ore 8 del giorno successivo alla votazione. Alle operazioni di scrutinio possono assistere i rappresentanti di lista.Il Seggio elettorale procederà in primo luogo allo scrutinio per l’elezione del Presidente, terminato il quale procederà allo scrutinio per l’elezione dei consiglieri Provinciali. 
2.  Prima dell'inizio dello scrutinio il seggio elettorale provvede a:
a) verificare che il numero delle schede votate corrisponda esattamente al numero degli elettori che hanno votato tenuto conto di eventuali schede non ritirate e annotate nel verbale e nella lista sezionale;
b) contare le schede non votate, che devono corrispondere esattamente al numero degli elettori che non hanno votato.
3.  Le schede non votate sono conservate e sigillate. 
4.  Ai fini dello scrutinio, uno scrutatore estrae dall'urna la scheda e la consegna al Presidente, che enuncia l'espressione di voto e la passa al segretario. Quest'ultimo proclama nuovamente il voto espresso, ne prende nota a verbale e nelle tabelle dello scrutinio. La scheda scrutinata viene riposta unitamente a quelle non usate e non siglate. I risultati dello spoglio sono man mano raccolti e riassunti nella tabella dello scrutinio composta da un numero di “tabelline” pari a quello delle fasce demografiche dei comuni della Provincia; in ciascuna di esse verrà presa nota dei voti attribuiti con le schede della rispettiva fascia.
5. Le schede non contenenti espressioni di voto sono annullate sul retro dal Presidente e da uno scrutatore con l'apposizione della firma e del timbro dell'amministrazione Provinciale. 
6. Sono dichiarati nulli i voti contenuti in schede che:
a) non sono quelle autenticate dal seggio elettorale;
b) non consentono di risalire in maniera univoca alla volontà dell'elettore (ad esempio, perché sono stati apposti segni di voto su più contrassegni di lista o su più candidati Presidente o perché sono stati scritti i nomi di più candidati consiglieri Provinciali,o perché è stata contrassegnata una lista e indicata la preferenza a un candidato consigliere non presente nella medesima lista); 
c) contengono scritte o altri segni di chiara riconoscibilità del voto.
7. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato. 
8. Al termine dello scrutinio, il Presidente esegue il controllo numerico finale verificando la coincidenza tra:
a) numero degli elettori iscritti a registro e numero dei votanti e non votanti;
b) numero dei votanti e voti validi assegnati, schede nulle, schede bianche, schede contenenti voti nulli e schede contenenti voti contestati.
9. Il verbale dello scrutinio per l’elezione del Presidente deve riportare, oltre al numero dei voti validi attribuiti ad  ogni candidato, anche il numero dei voti dichiarati nulli e delle schede bianche. Nel verbale si fa inoltre menzione delle eventuali difficoltà, incidenti, reclami e proteste che si verificano nel corso delle operazioni elettorali e su ogni eventuale contestazione nell'assegnazione o meno dei voti indicando anche le decisioni assunte.
10. Il verbale dello scrutinio per l’elezione del consiglio Provinciale deve riportare, oltre al numero dei voti validi attribuiti ad ogni lista, , anche il numero dei voti dichiarati nulli e delle schede bianche. Il verbale deve riportare anche i voti di preferenza attribuiti a ciascun candidato consigliere.Nel verbale si fa inoltre menzione delle eventuali difficoltà, incidenti, reclami e proteste che si verificano nel corso delle operazioni elettorali e su ogni eventuale contestazione nell'assegnazione o meno dei voti indicando anche le decisioni assunte.

Art. 38 -  Materiale elettorale
1. Al termine delle operazioni di scrutinio, il Presidente sigilla la scatola dove sono contenute le schede scrutinate e quelle non usate, inserendovi:
a) il registro degli elettori, firmato da tutti i componenti del seggio elettorale;
b) il verbale delle operazioni di voto, sottoscritto dal segretario e dagli altri componenti del seggio  elettorale.
2. Il sigillo è firmato dal Presidente e dai rappresentanti di lista presenti con apposizione del timbro della Provincia. 
3. Il Presidente consegna seduta stante il materiale elettorale all’ufficio elettorale della Provincia o, se ciò non fosse possibile, provvede alla chiusura della sala nella quale è custodito il materiale elettorale ed alla sua consegna entro le ore 12.00 del primo giorno non festivo successivo alla data delle votazioni.   

Art. 39 -  Proclamazione alla carica di Presidente della Provincia
1. L’Ufficio elettorale si riunisce non appena ricevuto il materiale elettorale di cui al precedente art. 38.
2.  Il responsabile dell'ufficio elettorale, terminate le operazioni di scrutinio e di ponderazione dei voti, proclama eletto Presidente della Provincia il candidato che consegue il maggior numero dei voti, sulla base della ponderazione di cui all’art. 1, commi 33 e 34, della L.56/2014. In caso di parità di voti è eletto il candidato più giovane.

Art. 40 -  Proclamazione alla carica di consigliere Provinciale
1.L’ufficio elettorale provvede a determinare  la cifra elettorale di ciascuna lista che è costituita dalla somma dei voti ponderati validi riportati da ciascuna di esse come risultanti dal verbale del seggio elettorale. La cifra individuale di ciascun candidato è costituita dalla somma dei voti ponderati validi riportati da ciascuno di essi.
2. I seggi vengono assegnati alle liste con il metodo D’Hondt e le disposizioni stabilite dall’art. 1 commi 36 e seguenti della L. 56/2014.
3. I seggi spettanti a ciascuna lista sono attribuiti ai candidati secondo l’ordine delle rispettive cifre individuali.
4 A parità di cifra individuale, è proclamato eletto il candidato appartenente al sesso meno rappresentato tra gli eletti della lista; in caso di ulteriore parità, è proclamato eletto il candidato più giovane.

Art. 41 -  Provvedimento di presa d’atto del risultato elettorale
Entro il giorno successivo a quello della votazione il responsabile dell’ufficio elettorale di cui all’art. 3, con provvedimento amministrativo, dà atto del risultato elettorale conseguito procedendo, altresì, alla pubblicazione del provvedimento all’Albo pretorio informatico della Provincia. 

Art. 42 -  Disposizioni finali
Per quanto non previsto dal presente manuale si fa rinvio alla normativa nazionale vigente per le elezioni del consiglio comunale e Provinciale, in quanto compatibili nonché alle circolari ministeriali specifiche in materia.

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