Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza provinciale

Ultimo aggiornamento:10 Aprile, 2018

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(Approvato con Del. C.P. n.114 del 19/10/1999)

Titolo I
"Criteri per la determinazione dell'entità delle sanzioni amministrative per violazioni in materie di competenza provinciale-".

ART. 1

  1. Ciascun dirigente competente per materia, nell'emettere l'ordinanza-ingiunzione per l'applicazione delle sanzioni amministrative, determina l'ammontare delle stesse, secondo quanto previsto dall’art. 4, LR. 85/98, tenendo conto della gravità della violazione, della personalità del trasgressore e delle sue condizioni economiche. La gravità della violazione è desunta dall'entità del danno o dal pericolo conseguente all'illecito e all'opera svolta dall'agente per attenuare le conseguenze dell'illecito nonché dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall'oggetto e da ogni altra modalità collezione o intromissione.
  2. La personalità del trasgressore è desunta dall'accertamento di precedenti infrazioni amministrative attinenti la stessa materia a suo carico.
    Le condizioni economiche sono valutate in modo da rendere effettiva la funzione deterrente della sanzione, secondo quanto risulta dagli atti d'ufficio o da specifica documentazione presentata, così come ricordato dalla Delibera G.R. n. 1411 del 23/11/98.
  3. In particolare sono stabiliti i seguenti criteri per la determinazione dell'ammontare delle sanzioni amministrative nell'emissione dell'ordinanza ingiuntiva di pagamento:
  4. Se dagli scritti difensivi presentati dagli interessati c/o dalla documentazione presente agli atti risulta che:
    a. Il trasgressore ha commesso una violazione di lieve entità, si è adoperato per limitare le conseguenze dell'illecito e non risulta aver commesso precedenti infrazioni della stessa natura oppure si trova in condizioni di particolare disagio economico puntualmente documentate: 
     - si applica una sanzione pari al minimo edittale o, se questo non è espresso, ad 1 / 10 del massimo.
    b. Il trasgressore ha commesso una violazione di non grave entità, si è adoperato per limitare le conseguenze dell'illecito e non risulta aver commesso precedenti infrazioni della stessa natura:
     - si applica una sanzione pari a 1,5 il minimo o, se questo non è espresso, ad 1/5 del massimo.
    c. Non emergono le attenuanti di cui ai punti precedenti, la violazione sussiste ma gli scritti difensivi hanno evidenziato un problema interpretativo della norma applicata che non è manifestamente infondato, anche se non meritevole di accoglimento:
     - si applica una sanzione pari al doppio del minimo edittale o ad 1/3 del massimo, se più favorevole; se il minimo non è espresso si applica una sanzione pari ad 1/3 del massimo.
    d. Non emergono elementi attenuanti né problemi interpretativi e quelli eventualmente proposti negli scritti difensivi sono del tutto infondati:
     - si applica una sanzione pari a 3 volte il minimo o, se questo non è espresso, ad 1/2 del massimo aumentabile fino a 4 volte il minimo o al, doppio della somma pagabile in misura ridotta in relazione alla gravità dell'infrazione.
    e. Si tratta di una violazione di grave entità e risulta provato il dolo:
     - si applica una sanzione fino al massimo edittale.
    f. Il trasgressore ha commesso la violazione in concorso con più persone in qualità di soci o comproprietari:
     - si applica la sanzione calcolata ai sensi dei punti precedenti gradualmente ridotta del 25% in ragione del numero dei soggetti obbligati, fino all'applicazione del minimo edittale per ciascuno dei correi

ART.2

  1. Resta stabilito che le sanzioni amministrative accessorie facoltative di cui all'art. 20 della L. 689 / 8 1, saranno applicate sulla base di una attenta considerazione della natura della violazione e della personalità del trasgressore, come disposto dall'art. 5, comma 4, L.R. 85/93;

Titolo II
"Criteri per la concessione di pagamento rateale delle sanzioni amministrative di competenza provinciale"

ART 3

  1. Il trasgressore e gli obbligati in via solidale, che si trovino in condizioni economiche disagiate, possono richiedere all'autorità competente il pagamento rateale della sanzione. Tale richiesta, che può essere contenuta anche negli scritti difensivi presentati ai sensi dell'art. 18 della L 689/81, non è più ammessa decorsi trenta giorni dalla notificazione dell'ordinanza-ingiunzione.
  2. Alla richiesta deve essere allegata un'autocertificazione che attesti le condizioni economiche che impediscono il pagamento in un'unica soluzione, altra documentazione a tale scopo eventualmente ritenuta utile dall'interessato, nonché copia dell'ultima dichiarazione dei redditi presentata dal trasgressore.
  3. Se la richiesta dell'interessato è accolta, l'autorità competente dispone che la sanzione venga pagata in rate mensili da tre a trenta; ciascuna rata non può essere inferiore ad euro 15,00. In ogni momento il debito può essere estinto mediante un unico pagamento.
  4. In particolare la rateizzazione non sarà concessa per sanzioni inferiori ad € 258,00 e per quelle di importo superiore sarà concessa con riferimento al reddito complessivo lordo risultante dalla documentazione presentata a supporto dell'istanza in base ai seguenti criteri:
    a. per reddito inferiore ad € 15.493,00 annui quando l'importo della sanzione superi il 1,5% del reddito complessivo annuo, con rate mensili non inferiori allo 0,5% di tale reddito; 
    b. per redditi compresi fra € 15.493,00 e € 30.987,00 annui quando l'importo della sanzione superi il 2.5% del reddito complessivo annuo, con rate mensili non inferiori allo 0,8% di tale reddito;
    c. per redditi compresi fra € 30.987,00 e € 51.645,00 annui quando l'importo della sanzione superi il 4% del reddito complessivo annuo, con rate mensili non inferiori allo 1,3% di tale reddito;
    d. per redditi superiori a € 51.645,00 annui quando l'importo della sanzione superi € 5.164,00, con rate mensili non inferiori a € 774,00. Tali criteri potranno essere motivatamente derogati nel caso in cui dalla dichiarazione dell'interessato e dalla ulteriore documentazione prodotta emergano situazioni familiari e personali di particolare disagio economico, indipendenti dal reddito percepito nell'anno precedente.
    5. Dell'accoglimento della domanda, qualora il pagamento rateale non sia disposto con l'ordinanza -ingiunzione, è data comunicazione all'interessato con raccomandata con avviso di ricevimento.
    6. Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato dall'autorità competente, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione.
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