Regolamento della Commissione Provinciale Pari Opportunità

Ultimo aggiornamento:6 Aprile, 2018

Argomenti

(Approvato con Deliberazione del C.P. n.108 del 18/07/2000 e modificato con Deliberazione n.301 del 30/11/2009, n.166 del 20/07/2010, n.88 del 24/3/2011 e n.133 del 24/5/2012)

Art. 1
Istituzione e composizione

  • 1. La Commissione Provinciale per le Pari Opportunità della Provincia di Pistoia, istituita in conformità con l’art. 52 dello Statuto è composta dalle donne elette in Consiglio Provinciale e da donne designate da enti, organizzazioni politiche e sociali, associazioni e movimenti politico-culturali che operano in via continuativa da almeno un anno sul territorio della Provincia, dai Consiglieri che ne facciano richiesta e da una rappresentanza dei Capigruppo consiliari, pari al 50% dei componenti la Conferenza dei Capigruppo, che avrà anche il compito di individuare i componenti della rappresentanza, rispettando gli equilibri fra maggioranza ed opposizione, così come definiti in Consiglio Provinciale, nonché dall’Assessore alle Pari Opportunità e dalla Consigliera di Parità.
  • 2. La Commissione articola la propria attività sulla base di Gruppi di Lavoro, che vedono il coinvolgimento dei membri della medesima. La direzione dei Gruppi di Lavoro è affidata a singoli componenti, individuati, tenendo conto di una proposta dell’Ufficio di Presidenza, secondo le competenze dei componenti della Commissione.

Art. 2
Finalità

  • 1. In attuazione dei principi di parità sanciti dagli art. 3 e 37 della Costituzione italiana ed in conformità con i contenuti della Legge Regionale n.14 del 23 febbraio 1987, la Commissione opera per rimuovere gli ostacoli che, di fatto, costituiscono discriminazione diretta e indiretta nei confronti delle donne, per valorizzare la differenza di genere e per favorire le condizioni di riequilibrio della rappresentanza tra uomo e donna in tutti i luoghi decisionali del territorio provinciale.
  • 2. La Commissione svolge la sua attività al fine di dare piena attuazione all’art. 3 della Costituzione, declinato secondo il principio di eguaglianza sostanziale, nel rispetto del divieto di discriminazione anche per ragioni di razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali.
  • 3. La Commissione promuove anche azioni che abbiano come destinatarie donne di altri Paesi il cui status sociale sia discriminato in ragione della violazione dei diritti solennemente affermati nei principali strumenti di diritto internazionale, quali la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, la IV Convenzione di Ginevra e le Piattaforme delle Conferenze di Nairobi (1985) e di Pechino (1995).

Art. 3
Azioni Positive

  • 1. Sulla base della Raccomandazione n. 635 del 1984 del Consiglio della Comunità Europea, del D.Lgs. 11 aprile 2006, n.198 e successive modifiche ed in coerenza con il Trattato di Amsterdam, la Commissione promuove e favorisce l’adozione di azioni positive per raggiungere le suddette finalità.

Art. 4
Funzioni

  • 1. La Commissione è un organo permanente, consultivo e di proposta del Consiglio provinciale e della Giunta.
  • 2. Essa esercita le sue funzioni in piena autonomia, operando anche per un raccordo con amministratori e consiglieri provinciali e con le donne elette negli enti locali del territorio provinciale.

Art. 5
Competenze

1. La Commissione, per il perseguimento delle sue finalità ed in relazione alla attività degli organismi regionali, nazionali ed internazionali che si occupano di parità e di opportunità può:

  • a) promuovere ed attuare indagini e ricerche sui percorsi dell’identità femminile e sulla condizione delle donne del territorio provinciale;
  • b) operare per favorire l’accesso delle donne al mercato del lavoro e per incrementare le opportunità di formazione e di progressione professionale delle donne stesse, in ottemperanza alle normative nazionali e comunitarie;
  • c) sviluppare e promuovere interventi nel mondo della scuola, in collaborazione con le istituzioni preposte, per rafforzare la soggettività femminile docente, per educare le nuove generazioni al riconoscimento e alla valorizzazione delle differenze di genere, eliminando gli stereotipi sessisti presenti nella comunicazione scritta, orale e massmediale;
  • d) promuovere, anche attraverso gli Uffici della Provincia e nel rispetto delle procedure stabilite dall’ordinamento, iniziative che favoriscano la visibilità della cultura delle donne sia nel campo del sapere (storia, filosofia,
  • psicologia, pedagogia, medicina, ecc.), sia nel campo dei “saper fare” (professioni tradizionali e non tradizionali, imprenditoria, cinema, teatro, giornalismo, arte, scrittura, etc.);
  • e) attuare, anche attraverso gli Uffici della Provincia e nel rispetto delle procedure stabilite dall’ordinamento, iniziative dirette a promuovere condizioni familiari di piena corresponsabilità della coppia che consenta
  • alla donna di rendere compatibile l’esperienza familiare con l’impiego pubblico, sociale, professionale;
  • f) esprimere parere sugli atti di programmazione generale e settoriale della Provincia, nonché sulle deliberazioni che abbiano una ricaduta diretta o indiretta sulle condizioni di vita delle concittadine provinciali, fatte salve
  • le competenze riservate alla Consigliera di Parità. Può inoltre fornire indicazioni per la redazione dei documenti programmatori e dei piani relativi ai singoli settori;
  • g) chiedere al Consiglio il riesame di un atto deliberativo consiliare se in contrasto con i principi di parità e di pari opportunità;
  • h) esprimere pareri sul rispetto del principio di parità nelle nomine di competenza provinciale, richiedendo congrua motivazione da parte dell’Ente in ordine ad ogni eventuale violazione di tale principio. Ove ciò
  • non avvenisse, la Commissione si riserverà di investire della questione l’Ufficio della Consigliera di Parità, che si attiverà di conseguenza con i mezzi ad esso riservati dalla Legge istitutiva della Consigliera di Parità.

Art. 6

Programmazione e relazione di attività

  • 1. La Commissione formula un programma pluriennale di azioni e interventi inerenti le politiche di genere e lo sottopone all’Assessorato alle Pari Opportunità quale contributo ai fini della predisposizione della Relazione Previsionale e Programmatica.
  • 2. La Commissione predispone un rendiconto a metà mandato, salvo diverse esigenze, dell’attività svolta da sottoporre al Consiglio Provinciale e un documento programmatico analitico sull’attività e sulle azioni che prevede di svolgere entro la fine del mandato.
  • 3. Il Consiglio Provinciale prende atto dei documenti di cui al comma 2. La Deliberazione consiliare di presa d’atto viene inoltrata alla Commissione Regionale Pari Opportunità, alle Commissioni Provinciali Pari Opportunità della Toscana ed ai Comuni della provincia di Pistoia.
  • 4. Al fine di favorire un maggior coordinamento fra la Commissione e il Consiglio Provinciale, la Presidente della Commissione relaziona, su richiesta della Conferenza dei Capigruppo, sull’attività della Commissione.

Art. 7
Rapporti con altri soggetti

  • 1. La Commissione si pone come punto di riferimento e di confronto con i soggetti pubblici, con particolare riguardo ai Comuni e al Provveditorato agli Studi e con soggetti privati, quali le Associazioni e i Gruppi, anche non organizzati delle donne, che svolgono attività di informazione e consulenza in materia di parità e la promozione di iniziative culturali.
  • 2. La Commissione promuove rapporti di collaborazione con gli organismi preposti alla realizzazione della parità e delle pari opportunità a livello provinciale, regionale, nazionale e internazionale.
  • 3. La Commissione, per l’espletamento delle sue funzioni, si avvale della collaborazione di Enti pubblici e privati, di Associazioni femminili, associazioni sindacali, imprenditoriali e di categoria, nonché di tutti gli organismi interessati ed esperti della condizione femminile. Tale collaborazione si esplica:
    a) attraverso momenti partecipativi su temi specifici, a richiesta delle singole Associazioni o Enti;
    b) con la partecipazione delle Associazioni e degli Enti a gruppi di lavoroistituiti nell’ambito della Commissione.
  • 4. La Commissione Pari Opportunità di concerto con l’Assessore alle Pari Opportunità promuove e partecipa ad incontri con le amministratrici dei Comuni della Provincia.

Art. 8
Durata in carica

  • 1. La Commissione resta in carica per la durata del mandato amministrativo del Consiglio provinciale ed esercita le sue funzioni fino all’elezione della nuova Commissione che deve avvenire entro quaranticinque giorni dall’insediamento del Consiglio.
  • 2. L’assenza ingiustificata a tre sedute consecutive della Commissione può comportare, a seguito di richiesta di motivazioni e su proposta della Commissione, la decadenza dalla carica del componente; tale decadenza è deliberata dal Consiglio provinciale, il quale provvede anche a sostituire i membri decaduti o dimissionari.

Art. 9
Presidenza ed Ufficio di Presidenza

  • 1. La Presidente della Commissione per le Pari Opportunità, in conformità al comma 3 dell’articolo 52 dello Statuto, è eletta dalla Commissione stessa tra le donne appartenenti al Consiglio provinciale.
  • 2. Contestualmente all’elezione della Presidente si ha la nomina di una Vice Presidente, individuata dall’Ufficio di Presidenza fra le componenti il Consiglio Provinciale.
  • 3. L’Ufficio di Presidenza è composto dalle Consigliere elette, dall’Assessore alle Pari Opportunità e dalla Consigliera di Parità.
  • 4. L’elezione della Presidente avviene, in analogia alle altre Commissioni consiliari, con voto palese. La Presidente viene eletta con il voto favorevole della maggioranza dei componenti la Commissione. Qualora nella prima votazione non si raggiunga il quorum previsto, si procederà, nella stessa seduta, ad un ad nuova votazione, per la quale è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
  • 5. La Commissione lavora attribuendo incarichi specifici in merito alle singole competenze di ogni componente della medesima.

Art. 10
Attribuzioni della Presidente

  • 1. La Presidente rappresenta la Commissione, la convoca e la presiede, ne coordina l’attività.
  • 2. La Presidente presiede, di concerto con l’Assessore alle Pari Opportunità, le riunioni del Tavolo Generale di Concertazione sulle Politiche di Genere.

Art. 11
Compiti dell’Ufficio di Presidenza

  • 1. L’Ufficio di Presidenza:
  • a) cura che l’attività della Commissione sia diretta al miglior raggiungimento dei fini istituzionali previsti dalla legge regionale n. 14/87;
  • b) cura la redazione e la diffusione del bilancio annuale preventivo e consuntivo delle attività;
  • c) cura l’attuazione delle iniziative decise dalla Commissione;
  • d) assicura i rapporti con gli organi della Provincia e con Enti ed Associazioni esterni;
  • e) coordina l’attività dei gruppi di lavoro;
  • f) assume, in caso di urgenza le decisioni di competenza della Commissione, qualora questa non possa essere tempestivamente convocata; tali decisioni sono sottoposte alla Commissione Pari Opportunità per la ratifica nella prima seduta utile;
  • g) individua i componenti cui spetterà la direzione dei Gruppi di Lavoro, sentite le disponibilità e verificate le competenze degli stessi;
  • h) individua la Vice Presidente.

Art. 12
Convocazione e ordine del giorno

  • 1. La Commissione è convocata almeno quattro volte l’anno.
  • 2. Essa è convocata dalla Presidente con avviso scritto dell’ordine del giorno ai componenti, da inviarsi attraverso il servizio postale o con procedure telematiche al domicilio comunicato.
  • 3. La Commissione è convocata anche quando ne facciano richiesta un quinto dei componenti. In tal caso la seduta della Commissione deve aver luogo entro dieci giorni da quando la richiesta è pervenuta alla Presidente.
  • 4. Salvo casi d’urgenza, l’invio dell’ordine del giorno deve avvenire non meno di cinque giorni prima della seduta. In caso di urgenza si prevedono convocazioni telematiche o telefoniche.
  • 5. L’ordine del giorno è definito dall’Ufficio di Presidenza tenendo conto delle proposte formulate dalla Commissione al temine della riunione precedente.
  • 6. Ciascun componente può proporre la trattazione di argomenti da inserire all’ordine del giorno della seduta successiva. Tale proposta viene accolta qualora su di essa si esprima favorevolmente la maggioranza dei presenti.
  • 7. L’assenza alle sedute deve essere comunicata almeno quarantotto ore prima della data individuata per la seduta stessa.

Art. 13
Validità delle decisioni

  • 1. Le decisioni della Commissione sono assunte a voto palese, salvo sulle questioni riguardanti argomenti per i quali anche su proposta di un singolo componente, la Commissione decida di votare con voto segreto.
  • 2. Per la validità delle decisioni della Commissione è necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti ivi compresa l’approvazione dei documenti di cui all’articolo 6 comma 2, nonché per le proposte di modifica del Regolamento.

Art. 14
Verbali della Commissione

  • 1. Il verbale della Commissione viene redatto a cura del personale assegnato alla Commissione.
  • 2. Le componenti che vogliono far risultare a verbale le loro dichiarazioni testuali, le dettano o ne consegnano il testo scritto.
  • 3. Il verbale è firmato dal personale verbalizzante e dalla Presidente ed è consultabile presso la Segreteria della Commissione.

Art. 15
Oneri finanziari

  •  Agli eventuali oneri derivanti dal funzionamento della Commissione per le Pari Opportunità l’Amministrazione provinciale provvede mediante apposito stanziamento iscritto fra le spese di Bilancio di competenza provinciale.

Art. 16
Disposizioni finali

  • 1. Per i componenti appartenenti al Consiglio provinciale, la Commissione e l’Ufficio di Presidenza sono, a tutti gli effetti, Commissione consiliari permanenti e costituiscono gli organismi di pari opportunità di cui all’art. 24, comma 3, della legge 3 agosto 1999 n. 265.
  • 2. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni in vigore per le altre Commissioni Consiliari permanenti.

 

Documenti allegati