Regolamento per il conferimento di incarichi di patrocinio legale
Ultimo aggiornamento:10 Aprile, 2018
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(Approvato con Del. C.P. n.53 del 20/12/2016)
ART. 1 Oggetto e ambito di applicazione
- Il presente regolamento disciplina, secondo quanto stabilito dall’articolo 4 del D.lgs. 50 del 2016, ed in particolare nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, pubblicità e proporzionalità, le modalità ed i criteri per il conferimento da parte della Provincia di Pistoia, degli incarichi di patrocinio legale dell’Ente a professionisti esterni all'Amministrazione e le principali condizioni giuridiche ed economiche del relativo incarico di patrocinio legale.
- Per incarichi di patrocinio legale si intendono esclusivamente gli incarichi di assistenza, difesa e rappresentanza in giudizio conferiti dalla Provincia di Pistoia, in occasione di ogni singola vertenza, sia in sede stragiudiziale, sia innanzi a tutte le Autorità giurisdizionali, ed in tutti i possibili gradi di giudizio, anche esecutivi e di ottemperanza.
- Sono esclusi dalla presente disciplina gli incarichi che hanno ad oggetto le consulenze legali e l'affidamento in appalto dei Servizi legali di cui all'allegato IX del d.lgs 50 del 2016 per cui si applica integralmente il Dlgs 50 del 2016.
- La rappresentanza in giudizio dell’Ente è, di norma, affidata all’Avvocatura dell'Ente, fatta eccezione per i patrocini dinanzi alle Magistrature Superiori in assenza di Avvocati a ciò abilitati, e salvo che l'elevato numero di cause patrocinate dal servizio o il carico di lavoro siano tali da non consentirne l'espletamento in modo adeguato.
ART. 2 - Istituzione dell'elenco degli avvocati patrocinatori della Provincia di Pistoia
- Per l'affidamento degli incarichi legali esterni è istituito apposito elenco aperto ai professionisti, singoli o associati esercenti l'attività di assistenza e di patrocinio dinanzi a tutte le Magistrature, nessuna esclusa, la cui tenuta è demandata all'Avvocatura Generale, secondo le modalità descritte nei successivi commi.
- L'elenco è unico e suddiviso in distinte sezioni per tipologia di contenzioso:
- Sezione A - CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO : Assistenza e patrocinio presso le magistrature Amministrative: Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) – Consiglio di Stato (C.D.S.) - Tribunale Superiore delle acque Pubbliche (T.S.A.P.)
- Sezione B - CONTENZIOSO CIVILE: Assistenza e patrocinio presso le Magistrature Civili: Tribunale - Corte di Appello - Cassazione Civile – Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche (T.R.A.P.) - Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche (T.S.A.P.)
- Sezione C - CONTENZIOSO LAVORISTICO : Assistenza e patrocinio presso Tribunale quale Giudice del lavoro , Corte di Appello - Cassazione Civile.
- Sezione D - CONTENZIOSO PENALE: Assistenza e patrocinio presso: Tribunale –Corte d'Appello - Cassazione Penale.
- Sezione E – CONTENZIOSO TRIBUTARIO: Assistenza e patrocinio presso le Commissioni Tributarie. - La decisione in ordine alla necessità di resistere o meno in giudizio è assunta con Decreto del Presidente della Provincia, sulla base di una relazione del Responsabile del settore a cui afferisce la controversia, rationae materiae, in cui sono evidenziate le ragioni sostanziali dell’ente e su proposta dell'Avvocatura Generale. Compete altresì al Presidente della Provincia la decisione in merito al ricorso ad un Legale esterno su motivata proposta dell'Avvocatura Generale.
- Per le controversie innanzi alla Commissione Tributaria e innanzi al Giudice di Pace, nonché in tutti gli altri casi previsti dalla legge, i Responsabili di Settore potranno stare in giudizio personalmente o proporre un dipendente della propria struttura nei modi di legge al Presidente della Provincia cui compete la nomina del legale interno all'ente.
- L’iscrizione nell'elenco avviene su richiesta del professionista, singolo o associato. In via di prima attuazione l’iscrizione all’elenco sarà preceduta dalla pubblicazione, a cura dell'Avvocatura Generale, di apposito Avviso da pubblicare sull’Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale dell’ente. L’elenco così formato avrà valore fino al 31 dicembre 2017. Successivamente alla fase istitutiva, il suddetto elenco sarà soggetto a revisione annuale, mediante aggiornamento, entro il 31 Gennaio di ogni anno, previo esame delle istanze all’uopo pervenute.
- I nominativi dei professionisti richiedenti, ritenuti idonei, sono inseriti nell'Elenco in ordine strettamente alfabetico. L’iscrizione nell’elenco non costituisce, infatti, in alcun modo giudizio di idoneità professionale né graduatoria di merito.
- In via del tutto eccezionale e dandone adeguata motivazione la Provincia ha la facoltà di affidare incarichi legali a professionisti non inseriti in elenco per giudizi di rilevante importanza e/o complessità che richiedano prestazioni professionali di altissima specializzazione quali quelle garantite da professionisti di chiara fama, cultori della materia e cattedratici.
- L'Elenco potrà essere, altresì, utilizzato nei casi di affidamento di incarichi di difesa da parte di dipendenti o amministratori dell'Ente soggetti a procedimenti giudiziari per ragioni di servizio, con efficacia non vincolante. In tal caso la scelta del professionista, tra gli iscritti nell'Elenco, impregiudicata la valutazione sulla sussistenza di un conflitto di interessi tra la condotta del dipendente e l'Amministrazione, costituisce anche espressione del "comune gradimento" di cui all'art. 28 del CCNL Regioni – Autinomie Locali 14/09/2000 – Personale non dirigente ed all'art. 12 CCNL Regioni – Autinomie Locali 12/02/2002 – Dirigenza.
ART. 3 Requisiti per l'inserimento nell'elenco
- Nell'elenco di cui al precedente articolo 2 possono essere inseriti gli avvocati, singoli o associati in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti per i cittadini dell’Unione Europea;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) capacità a contrarre con la P.A;
d) assenza di condanne penali e/o di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
e) iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati da almeno 5 (cinque) anni, fermo restando il possesso della necessaria abilitazione per le controversie di competenza delle Magistrature superiori. - Non possono essere iscritti nell'elenco coloro che al momento dell'iscrizione, abbiano in corso, in proprio o in qualità di difensore di altre parti, cause promosse contro la Provincia di Pistoia.
- Ai professionisti che, in costanza di iscrizione nell’elenco, promuovano giudizi avverso la Provincia o assumano incarichi in conflitto con gli interessi dell’ente stesso, non potranno essere conferiti incarichi finché permane tale situazione di conflitto.
ART. 4 Iscrizione nell'elenco
- L'iscrizione all’elenco ha luogo su domanda del professionista interessato, con l’indicazione delle sezioni (max 2) dell’elenco a cui chiede di essere iscritto in relazione alla professionalità e/o specializzazione risultante dal proprio curriculum.
- L’istanza, debitamente sottoscritta dal professionista, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:
a) Autocertificazione, con le modalità di cui al D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine ai seguenti stati:
- iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati presso il foro di competenza con indicazione della data di prima iscrizione e successive variazioni;
- eventuale abilitazione al patrocinio avanti le Giurisdizioni Superiori, ove in possesso, e relativa data;
- assenza di cause ostative a norma di legge a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- non aver riportato condanne penali e non aver subito sanzioni disciplinari attivate dall'ordine di appartenenza in relazione all'esercizio della propria attività professionale;
- n. codice fiscale e n. partita IVA;
b) Curriculum vitae e professionale comprovante il possesso dell’esperienza e/o specializzazione nelle materie della specifica sezione dell’Elenco a cui si chiede l’iscrizione;
c) Dichiarazione di impegno a non accettare incarichi di rappresentanza e difesa, né altri incarichi di consulenza da parte terzi, pubblici o privati, contro la Provincia di Pistoia o in conflitto con gli interessi della Provincia medesima per la durata del rapporto instaurato;
d) Dichiarazione di accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente Regolamento e impegno a comunicare con tempestività il sopraggiungere di nuove situazioni ostative al mantenimento dell’iscrizione;
e) Impegno a rendere gratuitamente all’Ente, in caso di nomina, un parere preliminare in ordine alla sussistenza, in fatto e diritto, di ragioni per agire o resistere in giudizio;
f) Copia della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale;
g) Dichiarazione del professionista di accettazione in caso di conferimento dell’incarico della decurtazione del compenso rispetto agli importi previsti dal D.M. Giustizia 10/03/2014, n.55; - La Provincia si riserva di verificare, anche a campione, il possesso dei requisiti dichiarati e la regolarità contributiva in capo al professionista, prima dell'inserimento nell'elenco. La Provincia si riserva inoltre di verificare in ogni momento il permanere delle condizioni che hanno consentito l’iscrizione e comunque al momento del conferimento dell'incarico.
- Per gli studi associati i requisiti e la documentazione di cui al presente articolo devono riferirsi a ciascun componente.
- Le domande incomplete possono essere sanate entro cinque giorni dalla notifica della relativa richiesta.
- La presenza di situazioni o posizioni in contrasto con le norme del presente Regolamento determinano decadenza dall’incarico e la conseguente esclusione dall’elenco.
ART. 5 Affidamento degli incarichi agli iscritti nell’Elenco
- Il Legale esterno da incaricare è individuato, a seconda della tipologia del contenzioso, nel rispetto dei principi di cui al D.lgs. 50 del 2016, valutando i preventivi di spesa pervenuti dai Professionisti, individuati a rotazione nell'apposita sezione dell'elenco predisposto.
- Nel momento in cui il professionista accetta l'incarico, dovrà sottoscrivere apposito disciplinare secondo lo schema tipo elaborato dal competente ufficio, i cui contenuti vengono riportati a meri fini esemplificativi nell'allegato 1 al presente regolamento.
- Non possono essere incaricati professionisti che abbiano in corso incarichi contro la Provincia per terzi, pubblici o privati, o che, senza giustificato motivo, hanno rinunciato ad altro incarico conferito dalla Provincia medesima.
- Non possono essere incaricati professionisti che non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati o abbiano un contenzioso con la Provincia.
- Non possono essere conferiti, di norma, incarichi congiunti a più avvocati, salvo i casi eccezionali in cui la natura dell'incarico implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto o necessiti la costituzione di un collegio. In tali casi, l'atto dovrà essere adeguatamente motivato e sarà considerato quale incarico unico ai fini del compenso.
ART.6 Condizioni
- L'atto con il quale viene conferito l'incarico dovrà espressamente contenere:
a) l'indicazione del valore della causa;
b) il compenso professionale, che viene determinato in base al preventivo di spesa formulato e comunque con riferimento ai minimi tariffari di cui alle tabelle dei nuovi parametri forensi allegate al DM n. 55/2014;
c) l'obbligo del professionista di presentare parcella preventiva specificando le voci di tariffa professionale applicate;
d) l'obbligo del professionista ad unificare o richiedere l'unificazione di giudizi aventi lo stesso oggetto;
e) l'obbligo del professionista incaricato di aggiornare per iscritto costantemente l'Ente sullo stato generale del giudizio e l’esito delle singole udienze, con l'indicazione dell'attività posta in essere e di inviare in tempi congrui copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito. L’aggiornamento potrà avvenire anche per mezzo posta elettronica certificata;
f) l'obbligo del legale, alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio per cui è incaricato, di rendere per iscritto un parere all’Amministrazione in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato;
g) Obbligo di parere scritto in ordine all’eventuale proposta di transazione giudiziale;
h) Garantire la propria personale reperibilità anche attraverso la comunicazione di apposito numero di telefono cellulare.
ART.7 Cancellazione dall'elenco
- E' disposta la cancellazione dall’Elenco dei professionisti che:
- abbiano perso i requisiti per essere inseriti nell'Elenco;
- non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi loro affidati;
- abbiano, senza giustificato motivo, rifiutato di accettare un incarico;
- siano, comunque, incorsi in gravi inadempienze;
- su istanza del richiedente.
ART. 8 Registro
- Al fine di garantire il rispetto dei principi di rotazione e trasparenza è istituito un" Registro degli incarichi conferiti" e la tenuta dello stesso è affidata all'Avvocatura Generale.
ART. 9 Pubblicità
- Per la prima iscrizione nell'elenco ed al fine di assicurare la massima diffusione, la Provincia attua le più opportune forme di pubblicità, tra cui la pubblicazione di un avviso all'albo pretorio e sul portale Web dell'Ente.
- L'elenco dei professionisti Avvocati patrocinatori ed il registro degli incarichi sono pubblici. I dati forniti dagli interessati saranno raccolti e trattati ai fini del procedimento di formazione dell'elenco e dell'eventuale affidamento dell'incarico. Tali dati saranno utilizzati secondo le disposizioni di legge.
- Gli incarichi di cui al presente regolamento nonché l’avvio delle relative procedure sono soggetti alla pubblicazione di cui all’articolo 29 del d.lgs. 50/2016 a cura dell'Avvocatura sul sito web istituzionale dell'ente alla “Sezione Amministrazione Trasparente” in conformità a quanto previsto dal d.lgs. 33/2013.
ART. 10 Norme di rinvio
- Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia ed al codice di deontologia forense