Concessione del congedo parentale a dipendente provinciale

Procedimento ad Istanza di parte

Data ultimo aggiornamento:27 Giugno, 2023

Area di attività
Descrizione del procedimento
Congedo parentale. Ai sensi dell’art. 32 comma 1 del D.Lgs. n. 151/2001 ciascun genitore nei primi dodici anni di vita del proprio figlio, ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dallo stesso articolo. I congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto del comma 2 ai sensi del quale “qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi, il limite complessivo dei congedi parentali dei genitori è elevato a undici mesi”. Il congedo può essere fruito in modo continuativo o frazionato.
Il congedo parentale può essere fruito anche in modalità oraria in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero del periodo di paga mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale. La fruizione del congedo parentale ad ore non è cumulabile con altri permessi o riposi disciplinati dal D.Lgs. n. 151/2001.
Prolungamento del congedo parentale: Ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. n. 151/2001, per ogni minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, hanno diritto, entro il compimento del dodicesimo anno di vita del bambino, al prolungamento del congedo parentale, fruibile in misura continuativa o frazionata, per un periodo massimo, comprensivo dei periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32, non superiore a tre anni, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del genitore.
In alternativa al prolungamento del congedo possono essere fruiti i riposi giornalieri di due ore di cui all'articolo 42, comma 1 del medesimo decreto.
Il congedo spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.
Adozione e affidamento: Il congedo parentale spetta anche nel caso di adozione, nazionale e internazionale, e di affidamento. In tale ipotesi, l’art. 36 del D.Lgs. n. 151/2001 stabilisce che il congedo parentale può essere fruito dai genitori adottivi e affidatari, qualunque sia l’età del minore, entro dodici anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età.
Ai sensi dell'art. 43, comma 6 e 7 del C.C.N.L. 21.5.2018, ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di congedo parentale, ovvero di proroga dell’originario periodo di astensione, la lavoratrice madre o il lavoratore padre presentano la relativa domanda, con la indicazione della durata, all’ufficio di appartenenza almeno cinque giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione. In presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendono oggettivamente impossibile il rispetto di tale disciplina la domanda può essere presentata entro le quarantotto ore precedenti l’inizio del periodo di astensione dal lavoro.
La domanda, sottoscritta dal lavoratore/lavoratrice è autorizzata dal Responsabile della struttura e successivamente trasmessa all'ufficio personale che, verificato il rispetto dei presupposti e dei limiti temporali previsti dalla normativa vigente, provvede all'inserimento della richiesta.
Riferimenti normativi
Artt. 32 e ss. del D.Lgs. n. 151/2001
art. 43 C.C.N.L. del 21.5.2018
Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria
Ufficio del procedimento
Responsabile del provvedimento finale
Ufficio Provvedimento Finale
Modalità di contatto
Posta Elettronica
Fax
Telefono
Termine di conclusione
30 giorni
Strumenti di Tutela
Difensore Civico
Dirigente del Servizio
Tribunale di Pistoia - Giudice del Lavoro
Potere sostitutivo
Data creazione 18 Ottobre, 2017

Ultima modifica 27 Giugno, 2023