Autorizzazione di dipendente provinciale alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale

Procedimento ad Istanza di parte

Data ultimo aggiornamento:27 Giugno, 2023

Area di attività
Descrizione del procedimento
Il dipendente assunto a tempo pieno può chiedere la trasformazione a tempo parziale del proprio rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 53 del C.C.N.L. del 21.5.2018. Il comma 12 del medesimo articolo prevede la possibilità di concordare un termine di durata per il rapporto di lavoro a tempo parziale.
Il numero dei rapporti a tempo parziale non può superare il 25 per cento della dotazione organica complessiva di ciascuna categoria, rilevata al 31 dicembre di ogni anno, con esclusione delle posizioni organizzative.
Il lavoratore titolare di posizione organizzativa può ottenere la trasformazione del suo rapporto in rapporto a tempo parziale solo a seguito di espressa rinuncia all’incarico conferitogli.
L'Amministrazione, entro 60 giorni dalla domanda del dipendente, può concedere o negare la trasformazione del rapporto di lavoro da full time a part time nel caso in cui questa comporti, in relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa ricoperta dal dipendente, pregiudizio alla funzionalità dell'amministrazione stessa oppure nel caso in cui si determini il superamento del contingente massimo sopra indicato.
I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale, qualora la prestazione lavorativa non sia superiore al 50% di quella a tempo pieno, nel rispetto delle vigenti norme sulle incompatibilità, possono svolgere un’altra attività lavorativa e professionale, subordinata o autonoma, anche mediante l’iscrizione ad albi professionali. Nel caso in cui l'attività lavorativa di lavoro autonomo o subordinato comporti un conflitto di interessi con la specifica attività di servizio svolta dal dipendente, l'amministrazione nega la trasformazione. La trasformazione non può essere comunque concessa qualora l'attività lavorativa di lavoro subordinato debba intercorrere con un'amministrazione pubblica.
Il dipendente interessato alla trasformazione del proprio rapporto di lavoro a tempo pieno in part time, sottopone la domanda al Dirigente di assegnazione, specificando, in caso di trasformazione in part time non superiore al 50%, l'eventuale attività di lavoro subordinata o autonoma che intende svolgere. Il dirigente, valutate le esigenze di servizio, accoglie, differisce oppure nega la trasformazione richiesta dal dipendente.
La richiesta, corredata del nella osta del dirigente, è inoltrata al Servizio Personale che, effettuata l’istruttoria circa il rispetto dei presupporti previsti dalla normativa vigente, adotta il provvedimento finale e cura gli adempimenti per la firma del contratto di lavoro a tempo parziale.
Ai sensi del comma 10 del medesimo articolo, i dipendenti hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale nelle ipotesi previste dall'art. 8, commi 3 e 7, del D.Lgs. n. 81/2015. Nelle suddette ipotesi l'ente dà luogo alla costituzione del rapporto di lavoro a tempo parziale nel termine di 15 giorni e le trasformazioni effettuate a tale titolo non sono considerate ai fini del raggiungimento del contingente sopra indicato.
Riferimenti normativi
Art. 53 e ss. C.C.N.L. del 21.5.2018
Art. 1, comma 58 della L. n. 662/1996
Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria
Ufficio del procedimento
Responsabile del provvedimento finale
Ufficio Provvedimento Finale
Modalità di contatto
Posta Elettronica
Telefono
Presso Ufficio
Termine di conclusione
30 giorni
Strumenti di Tutela
Difensore Civico
Dirigente del Servizio
Tribunale di Pistoia - Giudice del Lavoro
Potere sostitutivo
Data creazione 18 Ottobre, 2017

Ultima modifica 27 Giugno, 2023