Regolamento provinciale della Commissione d’esame per l’accertamento della capacità professionale ai sensi della L.R.Toscana n. 45 del 27.07.2007 e del Regolamento d’attuazione n. 6/R del 18/02/2008

Ultimo aggiornamento:10 Aprile, 2018

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(Approvato con Delibera CP n. 205 del 10/07/2008)

Articolo 1 -  Ambito di applicazione
Il presente capo si applica nei confronti dei soggetti che richiedono di sostenere presso la Provincia di Pistoia l’esame per l’accertamento delle proprie conoscenze e competenze acquisite, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge regionale Toscana n. 45 del 27.07.2007 “Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola ed al punto 1.2 dell’Allegato A al Regolamento approvato con decreto del presidente della Giunta Regionale Toscana n. 6/R del 18/02/2008. Il presente capo definisce altresì gli aspetti organizzativi e funzionali della Commissione di esame di cui al punto 1.2
dell’Allegato A al regolamento sopra richiamato.

Articolo 2 - Norme generali
Gli esami si svolgono con modalità che garantiscono imparzialità, trasparenza, pari opportunità tra uomo e donna ed assicurino economicità e celerità di espletamento.

Articolo 3 - Domande di esame
Le richieste di esame sono raccolte da Artea nell’ambito della domanda on-line di riconoscimento della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) ai sensi della L.R.Toscana n. 45/2007 e sono rese disponibili per la
Commissione mediante estrazione dall’anagrafe informatizzata dell’elenco domande con richiesta di esame. Al fine di permettere la partecipazione degli aspiranti alla prima sessione utile, la raccolta delle domande d’esame
potrà avvenire nel corso di tutto l’anno solare e potranno presentarsi all’esame tutti i candidati che abbiano inoltrato domanda almeno 10 giorni prima della data stabilita per la seduta della Commissione. La data a cui si fa riferimento per la decorrenza dei 10 giorni è la data di protocollazione, nel sistema informatico Artea, della richiesta di riconoscimento IAP contenente la richiesta di esame.

Articolo 4 - Calendario delle sedute di esame e forme di pubblicità
Il calendario delle sedute di esame viene approvato annualmente e contiene l’indicazione delle date delle sessioni di esame, del luogo, dell’ora e delle modalità della prova. Salvo particolari esigenze di carattere organizzativo, deve essere garantita almeno una sessione ogni 2 mesi. Il calendario contiene anche le informazioni relative al nominativo del responsabile del procedimento ed i recapiti ed orari della segreteria della Commissione per ogni informazione e chiarimento. Esso viene partecipato ad Artea, all’ordine degli agronomi e forestali, al collegio dei periti agrari, al collegio degli agrotecnici, alle organizzazioni professionali agricole e cooperative affinché ne diano massima diffusione tra i propri aderenti, e pubblicato sul sito internet della Provincia.
Qualsiasi ulteriore comunicazione relativa all’esame verrà effettuata mediante avviso sul sito internet della Provincia. Non è prevista alcuna comunicazione scritta di tipo individuale né per i candidati né per i commissari.

Articolo 5 - Seduta preliminare all’esame
Ogni sessione d’esame viene preceduta da una “seduta preliminare” della Commissione che ha luogo nel medesimo giorno antecedentemente all’ora fissata per l’inizio della prova orale nella quale i membri della Commissione
prendono atto dei nominativi inseriti nell’elenco dei candidati per i conseguenti provvedimenti. In considerazione del fatto che indipendentemente dalla volontà dei membri della commissione potrebbero verificarsi tra gli stessi ed i candidati situazioni di incompatibilità e/o conflitto di interessi e sempre ove ricorrano i seguenti casi:
a) partecipazioni finanziarie e patrimoniali che possano determinare una situazione di conflitto di interesse con i candidati sottoposti alla prova;
b) presenza nell’elenco dei candidati ammessi alla prova di parenti entro il quarto grado ed affini entro il secondo grado, intendendo per questo titolari di imprese o rappresentanti legali;
c) prestazione da parte dei membri della commissione di attività professionale a favore del candidato sottoposto alla prova,  i componenti la Commissione nel prendere atto e visione dell’elenco dei candidati ammessi, prima dell’avvio delle procedure di esame sottoscrivono esplicita dichiarazione in merito all’esistenza o meno di situazioni di incompatibilità e/o conflitto di interessi con i candidati da esaminare e si astengono dal prendere parte ad ogni fase delle procedure di esame relative ai candidati con i quali si trovano in tale situazione.

Articolo 6 - Prova d’esame
Gli aspiranti, al fine di sostenere la prova, dovranno presentarsi muniti di un documento d’identità in corso di validità. I candidati vengono ammessi a sostenere la prova orale secondo l’ordine alfabetico risultante dall’elenco dei candidati ammessi. Qualora il numero dei candidati presenti per la sessione d’esame non permetta di ultimare la prova e nel giorno stabilito, essa viene rinviata al giorno immediatamente successivo, salvo giustificato impedimento, e comunicata direttamente ai candidati presenti. Se il giorno immediatamente successivo è festivo la prova si intende rinviata al primo giorno non festivo successivo.

Articolo 7 - Programma d’esame
Ai sensi del punto 1.2 dell’Allegato A del Regolamento l’esame consiste in una prova orale, vertente su una parte generale e su una parte specifica. La parte generale verte in particolare sulla conoscenza del ruolo e delle responsabilità dell’imprenditore agricolo; delle attività ricompresse nell’articolo 2135 del codice civile; degli aspetti previdenziali e fiscali; della prevenzione e sicurezza sul lavoro in agricoltura; delle opportunità agevolative e contributive comunitarie, nazionali e regionali; del ruolo e delle funzioni dei diversi enti pubblici competenti in agricoltura. La parte specifica è tecnica, per tipologia aziendale – ad es. vitivinicola, olivicola, zootecnica – eventualmente rilevabile dalla Dichiarazione Unica Aziendale (DUA), ove presentata da parte dell’azienda.

Articolo 8 - Composizione ed istituzione della commissione 
In base a quanto previsto dal punto 1.2 lettera a) dell’Allegato A al Regolamento la Commissione d’esame è composta da cinque membri:
- un membro dell’ordine degli agronomi e forestali o del collegio dei periti agrari o degli agrotecnici;
- tre membri rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole o cooperative;
- il Dirigente del Servizio con funzione di presidente.
Per attivare il procedimento di istituzione della commissione d’esame, il Servizio competente richiede al presidente dell’ordine degli agronomi e forestali, del collegio dei periti agrari, degli agrotecnici, delle organizzazioni
professionali agricole e cooperative, la nomina di un proprio rappresentante, indicando il termine entro cui deve pervenire la risposta. Le designazioni dei componenti della Commissione d’esame hanno validità 5 anni dalla data del provvedimento di nomina di cui sopra e possono essere sostituiti per iniziativa dell’ente o dell’associazione che li ha designati.
Se durante il periodo di validità della commissione i membri componenti acquisiscano incarichi o situazioni di incompatibilità sono tenuti a dimettersi prontamente con nota scritta indirizzata al presidente della commissione d’esame e del proprio ente o associazione di appartenenza per opportuna conoscenza, al fine di attivare la procedura di sostituzione.
Il Dirigente del Servizio Agricoltura, Patrimonio Naturale ed Ittiofaunistico provvede con proprio atto a nominare i membri della commissione.
Nel caso in cui i nominativi forniti non siano in numero corrispondente a quello previsto del regolamento regionale, il rispetto del principio di parità di trattamento è garantito dalla nomina a turno annuale di tutte le categorie previste,
secondo un ordine definito mediante estrazione a sorte.

Articolo 9 - Segreteria
Presso il Servizio Agricoltura, Patrimonio Naturale ed Ittiofaunistico è individuato dal Dirigente il soggetto incaricato di svolgere le funzioni di segretario della commissione d’esame. Esso predispone l’elenco dei richiedenti l’esame, la
preparazione della modulistica e quant’altro necessario allo svolgimento delle sessioni, redige il verbale delle sedute della commissione, garantisce la pubblicazione delle informazioni secondo quanto previsto dal presente regolamento, cura i rapporti con Artea e le comunicazioni della Commissione.

Articolo 10 - Validità delle sedute
In sede d’esame le sedute sono validamente costituite qualora siano presenti il presidente e almeno 2 membri, indipendentemente dall’appartenenza all’ordine degli agronomi e forestali, al collegio dei periti agrari e degli
agrotecnici o alle organizzazioni professionali agricole o cooperative.
Nel caso di ingiustificata e ripetuta assenza da parte di un membro per almeno 3 volte si procederà alla sua sostituzione scorrendo l’elenco dei nominativi designati, previa comunicazione all’organizzazione di appartenenza.

Articolo 11 - Modalità di valutazione
Al termine dell’esame orale di ciascun candidato la commissione esprime la propria valutazione in termini di idoneità e non idoneità.
Il candidato che risulti non idoneo è ammesso a partecipare alla prova delle sedute successive della commissione.
Le decisioni sono assunte a maggioranza (50% più uno) dei presenti.
Ad ogni membro della commissione spetta un voto.
In caso di parità di valutazione prevale quella espressa dal presidente della commissione.

Articolo12 - Verbalizzazione delle sedute e comunicazione esito dell’esame
Gli atti relativi alla seduta di esame vengono sottoscritti da tutti i componenti la commissione presenti alla seduta.
Gli esiti sono comunicati direttamente in sede di esame al candidato che sottoscrive il relativo verbale, e sono pubblicati sul sito internet della Provincia.
Le modalità della comunicazione dell’esito dell’esame ad Artea sono definite di comune accordo tra i due enti.

Articolo 13 - Pubblicità delle sedute
Gli esami sono pubblici con esclusione del momento della valutazione da parte della commissione.

Articolo 14 - Gettone di presenza
Ai membri della Commissione d’esame non spetta alcun gettone di presenza.

Articolo 15 - Garanzie
Per quanto non espressamente riportato nel presente regolamento si rinvia alla L.R. 45/2007, al Regolamento approvato con decreto del presidente della Giunta regionale Toscana n. 6/R del 18/02/2008 ed alla disciplina generale
che regola la materia.

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