Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ultimo aggiornamento:10 Aprile, 2018

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(Approvato con Delibera C.P. n. 393 del 22/12/2005)

ARTICOLO 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento, in attuazione del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, identifica i tipi di dati sensibili e giudiziari e le operazioni eseguibili da parte della Provincia nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali.

ARTICOLO 2 - Individuazione dei tipi di dati e di operazioni eseguibili

In attuazione delle disposizioni di cui agli artt. 20, comma 2, e 21, comma 2, del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, le tabelle che formano parte integrante del presente regolamento, contraddistinte dai numeri da 1 a 15, identificano i tipi di dati sensibili e giudiziari per cui è consentito il relativo trattamento, nonché le operazioni eseguibili in riferimento alle specifiche finalità di rilevante interesse pubblico perseguite nei singoli casi ed individuate nel d.lg. n. 196/2003 (artt. 59, 60, 62-73, 86, 95, 98 e 112).
I dati sensibili e giudiziari individuati dal presente regolamento sono trattati previa verifica, a cura del dirigente responsabile, della loro pertinenza, completezza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, specie nel caso in cui la raccolta non avvenga presso l'interessato.
Le operazioni di interconnessione, raffronto, comunicazione e diffusione individuate nel presente regolamento sono ammesse soltanto se indispensabili allo svolgimento degli obblighi o compiti di volta in volta indicati, per il perseguimento delle rilevanti finalità di interesse pubblico specificate e nel rispetto delle disposizioni rilevanti in materia di protezione dei dati personali, nonché degli altri limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.
I raffronti e le interconnessioni con altre informazioni sensibili e giudiziarie detenute dalla Provincia sono consentite soltanto previa verifica della loro stretta indispensabilità nei singoli casi ed indicazione scritta dei motivi che ne giustificano l'effettuazione. Le predette operazioni, se effettuate utilizzando banche di dati di diversi titolari del trattamento, nonché la diffusione di dati sensibili e giudiziari, sono ammesse esclusivamente previa verifica della loro stretta indispensabilità nei singoli casi e nel rispetto dei limiti e con le modalità stabiliti dalle disposizioni legislative che le prevedono (art. 22 del d.lg. n. 196/2003).
Sono inutilizzabili i dati trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali (artt. 11 e 22, comma 5, del d.lg. n. 196/2003).

ARTICOLO 3 - Riferimenti normativi
Al fine di una maggiore semplificazione e leggibilità del presente regolamento, le disposizioni di legge, citate nella parte descrittiva delle "fonti normative" delle schede, si intendono come recanti le successive modifiche e integrazioni.

Indice dei trattamenti

SCHEDA 1
Gestione del rapporto di lavoro del personale impiegato a vario titolo presso la Provincia, enti, istituzioni ed aziende collegate;

SCHEDA 2
Gestione del rapporto di lavoro del personale impiegato a vario titolo presso la Provincia, enti, istituzioni ed aziende collegate - attività relativa al riconoscimento di benefici connessi all'invalidità civile, benefici connessi all'invalidità derivante da cause di servizio e benefici derivanti dal riconoscimento di inabilità a svolgere attività lavorativa;

SCHEDA 3
Gestione dei dati relativi agli organi istituzionali dell'ente, dei difensori civici, nonché dei rappresentanti dell'ente presso enti, aziende e istituzioni;

SCHEDA 4
 Attività politica, di indirizzo e di controllo, sindacato ispettivo ;

SCHEDA 5
Attività del difensore civico provinciale ;

SCHEDA 6
Gestione delle attività relative all'incontro domanda/offerta di lavoro, comprese quelle relative alla formazione professionale;

SCHEDA 7
Gestione del contenzioso - attività relative alla consulenza giuridica, nonché al patrocinio ed alla difesa in giudizio dell'amministrazione;

SCHEDA 8
Attività di erogazioni e benefici a vario titolo a sostegno di singoli o famiglie in campo sociale, erogazioni e attività a sostegno di imprese nel settore dello sviluppo economico;

SCHEDA 9
Attività di controllo e vigilanza in materia ambientale effettuata dai corpi di polizia provinciale, dalle guardie venatorie, dal personale di vigilanza volontario e uffici preposti;

SCHEDA 10
Attività in materia di sicurezza stradale effettuate dai corpi di polizia provinciale;

SCHEDA 11
Attività relativa al rilascio di autorizzazioni, abilitazioni ed iscrizioni agli albi;

SCHEDA 12
Attività di rilevamento dei bisogni per la programmazione degli interventi e di predisposizione dei piani provinciali di emergenza in materia di protezione civile;

SCHEDA 13
Gestione delle biblioteche e dei centri di documentazione;

SCHEDA 14
Organizzazione del servizio scolastico;

SCHEDA 15
Attività riguardanti le iniziative di democrazia diretta;

 

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