Regolamento generale dei depositi cauzionali

Ultimo aggiornamento:6 Aprile, 2018

Argomenti

(Approvato con Deliberazione del C.P. 326 del 20/12/2002)

Articolo 1 - Costituzione

  1. I depositi cauzionali a favore della Amministrazione Provinciale di Pistoia possono essere costituiti in uno dei seguenti modi secondo quanto previsto dalla legge 10 giugno 1982, n. 348:
    a. da reale e valida cauzione ai sensi dell’art.54 del R.D. 23 maggio 1924 n. 827;
    b. deposito di libretto al portatore;
    c. deposito di titoli di Stato o garantiti dallo Stato;
    d. fideiussione bancaria;
    e. polizza assicurativa.

Articolo 2 - Cauzione costituita in contanti

  1. Il versamento della cauzione può avvenire direttamente alla Tesoreria Provinciale o tramite bonifico bancario da qualsiasi sportello bancario e deve essere effettuato a favore dell’Amministrazione Provinciale di Pistoia con espressa indicazione del soggetto depositante, della causale e del tipo di deposito.
  2. Il Tesoriere provvede ad incassare i depositi e a curarne la gestione secondo quanto disposto dagli artt 209 e ss. del D.lgs. 267/00 senza alcun onere per l’Amministrazione. Il Tesoriere, a fronte del deposito, rilascia al versante apposita quietanza, tratta da specifici bollettari (tipo madre-figlia) previamente vistati e numerati, distinti da quelli per le ricevute delle entrate ordinarie contenente tutti gli estremi identificativi dell’operazione. Copia della quietanza verrà trasmessa anche al Servizio Ragioneria e Finanze della Provincia.
  3. Allo svincolo della cauzione, per la quale si rinvia all’art. 5, al depositante verrà restituito il capitale versato senza corresponsione di interessi.

Articolo 3 - Cauzione costituita da libretto di deposito al risparmio

  1. La prestazione della cauzione può avvenire mediante la costituzione di un libretto di deposito a risparmio al portatore per un valore almeno pari all’importo della cauzione, intestato al soggetto/ente depositante e vincolato a favore dell’Amministrazione Provinciale. 
    - Il libretto di risparmio può essere aperto presso qualsiasi Istituto di credito.
  2. La consegna del libretto dovrà essere effettuata direttamente al Tesoriere Provinciale.
  3. Allo svincolo della cauzione, per la quale si rinvia all’art. 5, al depositante verrà restituito il libretto.

Art. 4 - Cauzione costituita da deposito in titoli

  1. La prestazione della cauzione in titoli dati a garanzia (valori mobiliari) deve essere di valore commerciale complessivo almeno pari all'importo della cauzione medesima (valore effettivo al corso di Borsa che risulta dall’apposito prospetto redatto semestralmente dal Ministero del Tesoro e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale) e può avvenire con le seguenti modalità:
    - consegna materiale allo sportello della Tesoreria (con contestuale consegna di una copia della scheda identificativa del deposito, debitamente compilata);
    - sottoscrizione di nuove emissioni (consegna materiale differita);
    - consegna tramite sistema bancario;
    - trasferimento dal dossier a custodia acceso presso la banca del depositante a quello della Provincia aperto presso il Tesoriere della Provincia stessa;
  2. I suddetti titoli devono essere intestati al soggetto/ente depositante e il deposito titoli è vincolato per i prelievi a favore dell’Amministrazione Provinciale.
  3. Il deposito in titoli può essere effettuato per importi pari o superiori ai minimi consentiti dalla normativa vigente per l’acquisto degli stessi.
  4. Allo svincolo della cauzione, per la quale si rinvia all’art. 5, verranno corrisposti al depositante gli eventuali interessi maturati secondo il tasso di interesse vigente.

Art. 5 - Svincolo della cauzione da parte del Tesoriere

  1. Il Tesoriere provvederà allo svincolo della cauzione costituita ai sensi degli artt. 2 e 3 e 4 previo nulla-osta del Responsabile del Servizio che gestisce il rapporto da cui la stessa ha causa. Nel caso in cui si renda necessario l’incameramento della cauzione il Responsabile del Servizio interessato adotterà provvedimento motivato dandone comunicazione al Tesoriere, il quale provvederà al riversamento totale o parziale della stessa nelle casse della Provincia rilasciando apposita quietanza di Tesoreria.
  2. I Responsabili dei Servizi interessati e/o i Responsabili dei procedimenti dovranno, ai fini di cui sopra, depositare la propria firma presso il Tesoriere.

Art. 6 - Cauzione costituita da fideiussione bancaria

  1. Le fideiussioni bancarie, di valore almeno pari all'importo della cauzione, vanno consegnate al Servizio, il quale verifica la loro regolarità e cioè l'accertamento dei seguenti requisiti: 
    requisiti fiscali
    a. A norma dell'art. 3 , comma 12, lett. a) n. 1 D.L. 669/96, così come modificato dall’art. 3 L. 28/97, le  fideiussioni bancarie vanno assoggettate a bollo fin dall'origine - una marca da bollo (attualmente di €uro 10,33) ogni 4 facciate.
    b. Sono esenti da imposta di registro ai sensi dell'art. 5 della Tabella allegata al D.P.R. N. 131/1986 le garanzie richieste da leggi, anche regionali.
    requisiti soggettivi
    c. Deve trattarsi di fideiussione bancaria rilasciata dalle aziende di credito autorizzate ai sensi del Titolo II del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia), cioè da imprese autorizzate all'esercizio di attività bancarie o dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.lgs.I° settembre 1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
    d. L'atto di garanzia secondo i principi generali deve essere sottoscritto da un soggetto titolare del potere di impegnare la banca (es. rappresentante legale dell'ente - presidente - direttore - procuratore speciale).
    e. L’autentica della firma e la verifica dei poteri avvengono mediante presentazione di una dichiarazione sostitutiva di certificazioni con la quale il sottoscrittore della fideiussione dichiara la carica ricoperta nonché il possesso dei poteri di impegnare validamente la banca.
    f. Nel caso in cui sia stata prodotta una garanzia non conforme ai presenti criteri, il Servizio interessato richiede la regolarizzazione della medesima, che può avvenire mediante presentazione di apposita appendice opportunamente sottoscritta con firma autenticata e verifica dei poteri di firma secondo le modalità sopra segnalate.
    requisiti oggettivi
    g. La fideiussione deve contenere in particolare le condizioni “CONDIZIONI GENERALI DI FIDEIUSSIONE BANCARIA”, da cui sia rilevabile una premessa di carattere generale che fornisca indicazioni in ordine al procedimento amministrativo da cui origina l’obbligo di costituzione della cauzione, nonché la fattispecie coperta dalla garanzia: 
    h. Non sono ammesse clausole che limitino la durata della garanzia o che ne prevedano il rinnovo tacito. La garanzia deve essere valida per tutto il periodo necessario al totale adempimento dell'obbligazione garantita, pertanto la durata delle cauzioni deve essere garantita fino a svincolo della garanzia da parte della Provincia.

Art. 7 - Cauzione costituita da polizza fideiussoria

  1. La polizza fideiussoria, di valore almeno pari all'importo della cauzione, va consegnata al Servizio interessato.
    requisiti fiscali
    a. Può essere soggetta od esente da imposta di bollo se:
    - 1- la polizza è esente dall'imposta di bollo se è stipulata per scrittura privata non autenticata;
    - 2. la polizza è soggetta all'imposta di bollo se è stipulata per atto pubblico.
    b. Ai sensi dell'art. 16 della legge n. 1216/61 e dell'art. 7 Tabella allegata al D.P.R. n. 131/1986, la polizza fideiussoria è esente da imposta di registro.
    requisiti soggettivi
    c. La polizza deve essere rilasciata da impresa di assicurazioni debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) ed iscritte nel relativo elenco pubblicato periodicamente sulla Gazzetta Ufficiale. Non possono essere accettate garanzie fideiussorie rilasciate da compagnie di assicurazione non incluse o cancellate dai relativi elenchi autorizzativi.
    d. La polizza deve essere sottoscritta da un soggetto titolare del potere di impegnare la Compagnia (l'Agente deve essere rappresentante procuratore della Compagnia) 
    e. L’autentica della firma e la verifica dei poteri avvengono mediante presentazione di una dichiarazione sostitutiva di certificazioni con la quale il sottoscrittore della fideiussione dichiara la carica ricoperta nonché il possesso dei poteri di impegnare validamente la banca.
    f. Nel caso in cui sia stata prodotta una garanzia non conforme ai presenti criteri, il Servizio richiede la regolarizzazione della medesima, che può avvenire mediante presentazione di apposita appendice opportunamente sottoscritta con firma autenticata e verifica dei poteri di firma secondo le modalità sopra segnalate.
    requisiti oggettivi
    g. La polizza fideiussoria deve contenere, in particolare le condizioni “CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE, da cui sia rilevabile una premessa di carattere generale che fornisca indicazioni in ordine al procedimento amministrativo da cui origina l’obbligo di costituzione della cauzione, nonché la fattispecie coperta dalla garanzia”
    h. Non sono ammesse clausole che limitino la durata della garanzia o che ne prevedano il rinnovo tacito. La garanzia deve essere valida per tutto il periodo necessario al totale adempimento dell'obbligazione garantita (periodo di attività dell’agenzia), pertanto la durata delle cauzioni deve essere garantita fino a svincolo della garanzia da parte della Provincia.

Art. 8 -Garanzie e cauzioni nelle procedure di appalti pubblici e nella stipula dei contratti di appalto

  1. Negli affidamenti di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, le garanzie restano disciplinate dalle leggi in materia, alle quali si fa espresso rinvio.
  2. Per quanto ivi non previsto, l’entità, le caratteristiche e le modalità di rilascio sono previste dai Responsabili del procedimento per i singoli appalti.

Art. 9 -Norme transitorie e finali

  1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo la data di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione
Documenti allegati