Regolamento del Consiglio Provinciale

Testo modificato con D. C.P. n. 62 del 28/09/2022

Ultimo aggiornamento:10 Ottobre, 2022

Argomenti

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO PROVINCIALE


Titolo I - ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO

Capo I - Disposizioni generali

Art. 1 - Oggetto del Regolamento
1. Il presente regolamento disciplina l’organizzazione e il funzionamento del Consiglio Provinciale nel rispetto della legge e dello statuto.

Art. 2 - Sede delle adunanze
1. Le sedute del Consiglio si tengono, di norma, nella apposita sala del Palazzo della Provincia. In casi particolari il Consiglio potrà riunirsi anche in altra sede.
2. Sono consentite, previa richiesta di autorizzazione al Presidente della Provincia, le riprese e le trasmissioni televisive e radiofoniche dei lavori del Consiglio.

Art. 3 - Bandiera e gonfalone
1. Il giorno nel quale si tiene l’adunanza, all’esterno della sede viene esposta la bandiera della Provincia.
2. Nella sede in cui si riunisce il Consiglio deve essere esposto il gonfalone della Provincia.

Capo II - I Consiglieri 

Art. 4 - Diritti
1. L’entrata in carica dei Consiglieri Provinciali, le loro dimissioni e i casi di decadenza e rimozione dalla carica e di sospensione dalle funzioni sono disciplinati dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento.
2. Ogni Consigliere Provinciale esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato e con piena libertà di azione, di espressione, di opinione e di voto.
3. Ogni Consigliere ha diritto di iniziativa su qualsiasi argomento sottoposto alla deliberazione del Consiglio Provinciale. Tale diritto si esercita mediante presentazione di proposte di deliberazioni e di emendamenti alle deliberazioni iscritte all’ordine del giorno. A tale scopo essi hanno diritto di ricevere supporto e consulenza preventiva da parte degli uffici della Provincia.
4. I Consiglieri hanno diritto di presentare interpellanze, interrogazioni, mozioni, ordini del giorno e ogni altra istanza, prevista dal presente regolamento, su argomenti inerenti sia le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo che le altre competenze attribuite alla Provincia dalle leggi e dallo Statuto. Essi inoltre, tramite le mozioni, hanno il diritto di chiedere il pronunciamento o un’iniziativa da parte del Consiglio o del Presidente su altri argomenti.
5. I Consiglieri, per l’espletamento del loro mandato, hanno diritto di ottenere dagli uffici della Provincia e dalle aziende ed enti che da essa dipendono tutte le  notizie e le informazioni in loro possesso. L’accesso ai documenti e agli atti degli organi della Provincia si esercita nei confronti del responsabile del procedimento mediante presa visione o estrazione di copia, secondo le modalità previste nel regolamento sull’accesso agli atti e si realizza in modo informale, ogni volta che sia possibile, o con modalità informatiche.
6. I Consiglieri sono tenuti al segreto d’ufficio nei casi previsti dalla legge.

Art. 5 - Doveri e responsabilità
1. I Consiglieri sono tenuti a partecipare alle sedute del Consiglio Provinciale. In caso di assenza devono giustificarsi inviando comunicazione al Presidente della Provincia che, all’inizio della seduta, darà atto delle giustificazioni presentate.
2. Salvo le eccezioni previste dalla legge, gli amministratori devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di delibere riguardanti interessi propri, di loro parenti o affini fino al quarto grado, nonché del coniuge.
3. Nel caso di cui al comma precedente, i Consiglieri che dichiarano di non partecipare alla votazione, escono dall’aula e quindi non concorrono a formare il numero legale.

Art. 6 - Decadenza  e dimissioni dalla carica di Consigliere
1. Il consigliere che senza giustificato motivo non interviene a tre (tre) sedute consecutive viene dichiarato decaduto.
2. Dopo 2 (due) assenze consecutive ingiustificate, il Presidente ne informa il Consiglio e comunica per iscritto al Consigliere interessato che l’assenza ingiustificata alla adunanza successiva comporta la decadenza dalla carica.
3. Accertata la mancata partecipazione senza giustificazioni a tre sedute consecutive,  il Presidente della Provincia  notifica la contestazione di decadenza al Consigliere, con l'invito a far valere, entro un termine non inferiore a quindici giorni, le cause giustificative delle assenze.
4. Il Consiglio provinciale delibera sulla decadenza con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, compreso il Presidente. In caso di mancato raggiungimento di tale maggioranza, il procedimento è archiviato.
5. Il Consigliere interessato può intervenire alla seduta e prendere la parola, ma deve astenersi dal voto.
6. Il consigliere può rassegnare spontaneamente le dimissioni che sono irrevocabili e immediatamente efficaci.
7. Il Presidente, entro il decimo giorno successivo alla ricezione della comunicazione, convoca il Consiglio perché proceda alla surrogazione del Consigliere dimissionario.

Art. 7 - Vicepresidente e Consiglieri delegati
1. Il Presidente nomina un Vicepresidente e può conferire deleghe ai Consiglieri Provinciali, stabilendo le eventuali funzioni ad essi delegate e dandone comunicazione al Consiglio Provinciale; il tutto nel rispetto delle norme statutarie.
2. Il Vice Presidente e i consiglieri delegati non possono in alcun modo impegnare l’Amministrazione verso l’esterno, trattandosi di prerogativa presidenziale.

Capo III - Il Presidente del Consiglio 

Art. 8 - Poteri e funzioni
1. Il Presidente della Provincia presiede il Consiglio esercitando tutte le attribuzioni affidate dallo Statuto, dal presente regolamento, nonché dalle vigenti disposizioni di legge.
2. Il Presidente rappresenta l’intero Consiglio Provinciale, ne tutela la dignità e ne promuove il ruolo sia sul piano istituzionale che nei confronti della comunità provinciale. Nell’esercizio delle sue funzioni deve ispirarsi a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei Consiglieri.
3. In particolare il Presidente esercita le funzioni previste dall’art. 41 dello Statuto.

Capo IV - Gruppi Consiliari e Commissioni Consiliari

Art. 9 - Costituzione e composizione dei Gruppi Consiliari
1. I Consiglieri appartengono ai gruppi corrispondenti alle liste in cui sono stati eletti o a gruppi espressione di forze che hanno concorso alla formazione delle liste stesse e possono costituirsi come gruppi nella prima seduta del Consiglio, dopo le elezioni, successivamente alla convalida degli eletti.
2. Il Consiglio può disciplinare con apposito atto le modalità di organizzazione e funzionamento dei gruppi consiliari.

Art. 10 - Costituzione e composizione delle Commissioni Consiliari
1. Il Consiglio Provinciale si può avvalere, per lo svolgimento delle proprie attività, di Commissioni consiliari costituite con criterio proporzionale.
2. Con deliberazione il Consiglio può istituire, con criterio proporzionale, su richiesta di un terzo dei consiglieri, Commissioni speciali per lo studio di particolari questioni.
3. Con deliberazione approvata a maggioranza assoluta il Consiglio può istituire Commissioni consiliari incaricate di esperire indagini su specifiche questioni. L’atto di istituzione ne disciplina le modalità di organizzazione e funzionamento.
4. Nella prima riunione le Commissioni procedono all'elezione di un presidente, cui compete la convocazione.

Titolo II - DISCIPLINA DELLE SEDUTE

Capo I - Convocazione del Consiglio 

Art. 11 - Sedute “aperte” e congiunte
1. Il Consiglio Provinciale è convocato in seduta “aperta” quando sussistono particolari condizioni o rilevanti motivi d’interesse della comunità. In tal caso il Presidente può convocare il Consiglio Provinciale nella sua sede abituale o in altro luogo del territorio provinciale. A tali adunanze possono essere invitati, oltre ai Parlamentari e ai rappresentanti della Regione e dei Comuni della Provincia, anche i rappresentanti di enti e associazioni interessati ai temi in discussione. In tali adunanze il Presidente, fatta salva la libertà d’espressione dei Consiglieri, può dare la parola agli intervenuti che ne facciano richiesta.
2. Il Consiglio Provinciale, inoltre, può essere convocato, congiuntamente ad altri Consigli, provinciali o comunali, quando sussistono particolari motivi di opportunità.

Art. 12 - Sedute pubbliche
1. Le sedute del Consiglio Provinciale sono pubbliche e sono registrate e trasmesse in diretta streaming raggiungibile dalla home page del sito istituzionale dell’ente, salvo quanto previsto all’articolo successivo.
2. Il pubblico presenzia alle sedute, nell’apposito spazio ad esso riservato, tenendo un comportamento corretto e astenendosi dal manifestare assenso e dissenso, sia verso le opinioni espresse dai componenti del Consiglio, sia verso le decisioni adottate dal Consiglio Provinciale.
3. Il Presidente, cui spetta per legge il potere di mantenere l’ordine nelle sedute, può ordinare l'allontanamento dei disturbatori e/o lo sgombero della sala.
4. Per motivi di ordine pubblico, o qualora non sia possibile assicurare la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni, il Presidente può disporre la prosecuzione della seduta a porte chiuse, fino a quando ciò si rendesse necessario, oppure può sospendere o sciogliere l'adunanza. Dello scioglimento viene redatto processo verbale da trasmettere al Prefetto.
5. In caso di estrema necessità il Presidente della Provincia dispone l’intervento della forza pubblica.

Art. 13 - Sedute segrete
1. Le sedute del Consiglio Provinciale sono segrete quando ciò sia necessario per la tutela della riservatezza di persone, gruppi, imprese.

Art. 14 - Videoregistrazioni delle sedute e trasmissione in diretta streaming. Protezione dei dati personali
1. Per il perseguimento dell’interesse pubblico ad una corretta, obiettiva e trasparente informazione, le sedute del Consiglio Provinciale, in presenza o in videoconferenza, possono essere oggetto di ripresa e/o trasmissione su internet tramite pagina web e/o social, direttamente a cura delle strutture della Provincia, nel rispetto dei principi di imparzialità, obiettività, completezza, nonché delle norme in materia di protezione dei dati personali.
2. Le riprese audio/video in corso di seduta possono riguardare esclusivamente i componenti del Consiglio provinciale, i dipendenti dell’Ente che svolgono funzioni specifiche nell’ambito della seduta consiliare e gli altri soggetti (come i componenti di organismi dell’Ente stesso) che partecipano alle sedute del Consiglio  ed in particolare coloro che propongono o intervengono sugli argomenti iscritti all’ordine del giorno nel corso della seduta.
3. Ai Consiglieri, al personale dipendente, al pubblico ed in generale a quanti siano presenti in occasione dello svolgimento delle sedute consiliari è data informativa in ordine alle riprese a mezzo di idonea nota predisposta dai competenti Uffici ai sensi della normativa in tema di tutela dei dati personali di cui sarà data adeguata informativa.
4. Al fine di limitare la ripresa dei soggetti sopra indicati presenti in aula consiliare, le telecamere per la ripresa delle sedute consiliari sono orientate in modo tale da non inquadrare il pubblico eventualmente presente in sala né altri soggetti, salvo il personale dipendente in servizio, limitandosi ad inquadrare esclusivamente lo spazio riservato ai componenti del Consiglio Provinciale.
5. Il componente che partecipa da remoto ha cura di utilizzare il proprio microfono e la videocamera in modo che non siano ripresi altri soggetti ed è personalmente responsabile del loro corretto utilizzo, anche se attivati in via accidentale.
6. Al Presidente è comunque riservata la possibilità di interrompere l’audio e/o oscurare il video ove si rendesse necessario a tutela della privacy.
7. Le registrazioni delle sedute del Consiglio Provinciale sono conservate e rese disponibili al pubblico sul sito internet dell’Amministrazione per la durata del mandato amministrativo al termine del quale saranno archiviate.  Le registrazioni effettuate tramite canali social dell’Ente saranno pubblicate per 15 giorni dopodiché saranno cancellate.

Art. 15 - Competenza della convocazione
1. La Convocazione del Consiglio Provinciale è disposta dal Presidente.
2. Nei casi di assenza o impedimento temporanei del Presidente, la convocazione è disposta dal Vicepresidente della Provincia o dal Consigliere Anziano per età.
3. La seduta può essere aggiornata, quando lo richiedano circostanze particolari da indicarsi nel processo verbale, entro le diciotto ore successive, dal Presidente, per il completamento degli argomenti posti all’ordine del giorno e senza che alcun altro argomento possa esservi iscritto.

Art. 16 - Avviso di convocazione - Caratteristiche
1. La convocazione del Consiglio Provinciale è effettuata mediante avviso scritto ai componenti o con modalità informatiche.
2. L’avviso di convocazione, datato e firmato dal Presidente, deve contenere l’indicazione del giorno e dell’ora della seduta e della sede dove la stessa verrà svolta in prima convocazione ed, eventualmente, in seconda convocazione, con l’invito ai Consiglieri a parteciparvi.Nel caso in cui siano previste sospensioni temporanee dei lavori, nell’avviso devono essere indicati gli orari di inizio, interruzione e ripresa dell’adunanza.
Quando è previsto che i lavori si svolgano in più giorni, sono indicate le date e l’ora di inizio di ciascuna riunione, con la precisazione che si tratta di prosecuzione della stessa seduta.
3. L’avviso di convocazione ed il suo contenuto di fatto determinano se la seduta ha carattere ordinario, straordinario o d’urgenza. S’intende per seduta:
   - ordinaria, la seduta per l’approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo;
   - straordinaria, per  tutti gli altri casi;
   - d’urgenza quando sussistono motivi rilevanti ed indilazionabili che rendono necessaria la seduta.
4. L’avviso di convocazione deve sempre contenere l’elenco degli argomenti da trattare, con l’espressa indicazione di quelli da trattare in seduta segreta, e l’indicazione dell’ufficio presso il quale sono depositati gli atti relativi agli argomenti suddetti e del giorno a partire dal quale tali atti sono depositati.

Art. 17 - Avviso di convocazione - Modalità e termini di consegna
1. L’avviso di convocazione è consegnato al domicilio indicato da ciascun Consigliere, secondo le modalità dallo stesso individuate. Ai fini del domicilio è da ritenersi efficace anche quello indicato come email/pec. Di tale recapito dovranno essere rimesse alla segreteria del Consiglio le dichiarazioni di avvenuta consegna.
2. L’avviso di convocazione per le adunanze del Consiglio deve essere consegnato almeno 5 (cinque) giorni antecedenti la seduta ordinaria e 3 (tre) giorni antecedenti la seduta straordinaria. Per le adunanze convocate d’urgenza l’avviso deve essere consegnato almeno 24 ore prima del giorno stabilito per la riunione.
3. Nel caso che, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all’ordine del giorno argomenti urgenti o sopravvenuti, occorre darne avviso scritto ai Consiglieri almeno 24 ore prima della riunione, comunicando l’oggetto degli argomenti aggiunti.

Capo II - Ordine del giorno e documentazione

Art. 18 - Ordine del Giorno

1. L’elenco degli argomenti da trattare in ciascuna seduta del Consiglio Provinciale ne costituisce l’ordine del giorno, che viene inserito o allegato all’avviso di convocazione, del quale è parte integrante.
2. Gli argomenti sono iscritti nell’ordine del giorno, pur con la necessaria concisione, con definizioni chiare e specifiche, in modo tale che i Consiglieri Provinciali possano sempre individuare con certezza l’oggetto.
3. Spetta al Presidente della Provincia formulare l’ordine del giorno, rettificarlo o integrarlo.
4. Nell’ordine del giorno dei lavori sono iscritti le comunicazioni del Presidente, le interpellanze, le interrogazioni, i verbali delle sedute precedenti, che vengono posti alla approvazione, le proposte di provvedimenti consiliari, le mozioni e gli ordini del giorno (documenti di indirizzo), inserendo eventuali argomenti non trattati nelle precedenti sedute, indicandoli con gli estremi delle sedute precedenti cui si riferiscono e dando ad essi priorità.
5. Il Presidente è tenuto a verificare con la Segreteria Generale l’ammissibilità alla discussione di ogni punto all’ordine del giorno. Nel caso l’eventuale inammissibilità riguardi interrogazioni, interpellanze, mozioni, ordini del giorno, prima della decisione definitiva circa l’ammissibilità è sentito di norma il/i proponente/i. L’eventuale inammissibilità dovrà essere motivata al Consiglio dal Segretario Generale.
6. Laddove sia necessario trattare un argomento che, per la particolare urgenza non consenta il rispetto dei termini previsti all’art. 17 comma 3, lo stesso può essere aggiunto all’ordine del giorno e proposto direttamente durante l’adunanza. Il Consiglio Provinciale, prima di procedere alla trattazione della predetta questione, vota sull’urgenza. Ai fini della trattazione è necessario che i consiglieri si pronuncino a favore dell’urgenza con 4/5 (quattro quinti) degli eletti . In ogni caso le relative proposte di deliberazione devono essere munite dei previsti pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

Art. 19 - Pubblicazione e diffusione dell’Ordine del Giorno
1. Gli ordini del giorno delle sedute del Consiglio Provinciale sono pubblicati all’albo e sul sito istituzionale della Provincia.
2. La Segreteria del Consiglio, entro gli stessi termini previsti per la consegna ai Consiglieri, provvede a inviare copia dell’ordine del giorno e dell’avviso di convocazione al Collegio dei Revisori dei Conti.
3. In occasione di sedute del Consiglio Provinciale, durante le quali verranno trattati argomenti di particolare interesse per la Comunità provinciale, il Presidente può disporre la pubblicazione di manifesti e/o l’utilizzo di altre forme di comunicazione per rendere noti il giorno e l’ora di convocazione del Consiglio Provinciale e gli argomenti in questione.

Art. 20 - Deposito della documentazione
1. I fascicoli con gli atti e la documentazione concernenti gli argomenti iscritti all’ordine del giorno, nonché le relative proposte di deliberazione munite dei previsti pareri di cui all’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, devono essere depositati in Segreteria Generale nei termini di cui all’art.17, commi 2 e 3 del presente regolamento.
2. Le proposte di deliberazione con i relativi allegati sono, altresì, disponibili ad apposita sezione alla quale i singoli consiglieri possono accedere tramite web mediante l’inserimento delle proprie credenziali.
3. I Consiglieri hanno diritto di prendere visione, durante le ore d’ufficio, di tutti gli atti inseriti all’ordine del giorno, nonché di tutti i documenti necessari, affinché l’argomento possa essere compiutamente esaminato.
4. Gli atti relativi agli argomenti iscritti all’ordine del giorno devono trovarsi nella sala dove si svolge il Consiglio Provinciale fin dall’inizio della seduta, per poter essere consultati dai Consiglieri anche nel corso della seduta stessa.

Capo III - Organizzazione delle sedute

Art. 21 - Validità delle sedute in prima e seconda convocazione
1. Le sedute sono valide in prima convocazione quando sono presenti almeno la metà dei consiglieri assegnati,  senza computare il Presidente della Provincia.
2. Se la prima adunanza del Consiglio è andata deserta per mancanza del numero legale dei Consiglieri, la seconda convocazione si tiene in altro giorno, già previsto nell’invito di convocazione. Se nella prima convocazione non è indicato il giorno della seconda convocazione, della stessa deve essere data notizia in forma scritta, con le modalità previste per la prima convocazione. Le sedute del Consiglio Provinciale in seconda convocazione sono validamente costituite con la presenza di un terzo dei Consiglieri assegnati.
3. I Consiglieri che non possono intervenire alla seduta devono darne comunicazione al Presidente con le modalità previste dal presente regolamento ai fini di essere giustificati.

Art. 22 - Verifica del numero legale - Appello
1. Entro e non oltre 60 minuti dall’ora indicata nell’avviso di convocazione, il Presidente della Provincia fa effettuare l’appello nominale che viene eseguito dal Segretario.
2. Nel caso in cui sia constatata la mancanza del numero legale, il Presidente dichiara deserta la seduta e il Segretario ne dà atto a verbale.
3. Nel corso della seduta, la verifica del numero legale può essere chiesta da qualsiasi Consigliere, nonché dal Segretario, prima che si proceda alle votazioni. In tal caso la discussione viene sospesa per poter procedere nuovamente all’appello. Se a seguito dell’appello manca il numero legale, il Presidente sospende i lavori per non più di un’ora, e, trascorsa infruttuosamente questa, scioglie la seduta.
4. I Consiglieri che accedono alla sala delle adunanze dopo l'appello e che si allontanano definitivamente prima del termine debbono farne comunicazione al Segretario, perché ne prenda nota ai fini del processo verbale.

Art. 23 - Apertura delle sedute e designazione degli scrutatori
1. Il Presidente, dopo aver accertato, mediante appello nominale fatto dal Segretario, l'esistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e se necessita per gli argomenti in discussione  designa tre Consiglieri (ove possibile nel rispetto della minoranza), in qualità di scrutatori.

Art. 24 - Svolgimento delle sedute - Ordine di trattazione degli argomenti
1. I lavori della seduta seguono indicativamente l'ordine del giorno, a meno che il Consiglio, a maggioranza dei presenti e votanti, non si pronunci per l’anticipazione, posticipazione o sospensione della trattazione di qualche punto.
2. La variazione di cui al comma precedente può essere proposta anche da un solo Consigliere; in tal caso essa è sottoposta al voto del Consiglio che decide a maggioranza, senza discussione.
3. I lavori della seduta si svolgono, normalmente, nel seguente ordine:
    a) comunicazioni del Presidente della Provincia
    b) interpellanze, interrogazioni  
    c) approvazione dei verbali delle sedute precedenti
    d) atti deliberativi
    e) mozioni, inserendo eventuali argomenti non trattati nelle precedenti sedute, indicandoli con gli estremi delle sedute precedenti, cui si riferiscono e dando ad essi priorità;
    f) ordini del giorno (documenti di indirizzo) inserendo eventuali argomenti non trattati nelle precedenti sedute, indicandoli con gli estremi delle sedute precedenti, cui si riferiscono e dando ad essi priorità.

Art. 25 - Interventi di esterni nelle sedute
1. Il Presidente, anche su richiesta di uno o più Consiglieri, può invitare alla seduta i dirigenti e/o i funzionari della Provincia perché effettuino relazioni o diano informazioni e quant’altro risulti necessario, in relazione agli argomenti da trattare.
2. Possono essere, altresì, invitati consulenti e professionisti incaricati di progettazione e studi per conto dell’Amministrazione Provinciale o i rappresentanti della Provincia in aziende, istituzioni, enti, associazioni o società, per fornire illustrazioni e chiarimenti e sempre in relazione agli argomenti da trattare nella seduta.
3. I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti possono essere invitati alle sedute per illustrare relazioni o documenti, dare comunicazioni e fornire spiegazioni in merito all’attività del Collegio.
4. Il Presidente dispone la partecipazione alle sedute, garantendone il diritto di parola, dei rappresentanti dei Comuni, che hanno presentato, ai sensi dell’art.7 dello Statuto, proposte di deliberazione su materie di competenza provinciale .

Art. 26 - Segretario delle sedute
1. Le funzioni di segretario del Consiglio sono svolte, a termine di legge, dal Segretario Generale che, in caso di assenza o impedimento, viene sostituito dal Vice Segretario se nominato o da altro Segretario Generale nominato dall’Albo Segretari Comunali e Provinciali – Regione Toscana.
2. Nel corso della seduta, in caso di assenza temporanea o impedimento del Segretario Generale o di chi lo sostituisce, funge da segretario il Consigliere più anziano d’età.
3. Il Segretario Generale, anche attraverso l’ausilio di sistemi di rilevazione elettronica, tiene nota dei Consiglieri presenti, degli assenti e di coloro che eventualmente hanno giustificato l'assenza. All’inizio della seduta procede all'appello nominale ed accerta la presenza del numero legale.
4. Il Segretario Generale svolge funzioni consultive, referenti e di assistenza giuridico- amministrativa alle sedute del Consiglio Provinciale, nonché verifica e accerta, con il Presidente e gli scrutatori, gli esiti delle votazioni e cura la verbalizzazione delle sedute.

Art. 27- Verbali delle sedute
1. Il processo verbale della seduta e’ costituito dalla registrazione digitale dei singoli interventi, riportati integralmente.
2. Per ogni punto iscritto all’o.d.g. è redatta la relativa deliberazione nella forma di documento informatico, attraverso l’applicativo in uso nell’ente, cui sono allegati tutti i documenti informatici firmati digitalmente, quali la proposta ed i suoi allegati, i pareri, il file dell’audio integrale della relativa discussione.
L’originale di ciascuna deliberazione è costituito dal documento informatico sottoscritto digitalmente  dal Segretario Generale e dal Presidente ed è conservato presso il polo archivistico della Regione Emilia Romagna.
3. Il verbali vengono sottoposti all’approvazione del Consiglio, in una delle sedute successive a quella cui si riferiscono.

Art. 28 - Termine delle sedute
1. Il Presidente dichiara chiusa la seduta quando risulta esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all’ordine del giorno.
2. Nel caso in cui l’ordine del giorno non sia stato esaurito nel giorno di convocazione, la seduta può essere aggiornata, secondo quanto previsto dall’art. 15 del presente Regolamento.

Capo IV - Svolgimento delle sedute 

Art. 29 - Iniziativa
1. L’iniziativa delle proposte da sottoporre all’esame del Consiglio Provinciale, spetta:
    a) al Presidente;
    b) a ciascun Consigliere Provinciale.
2. Le proposte di deliberazione, al fine di consentirne l’esame da parte del Consiglio Provinciale, devono corrispondere ai requisiti indicati dall’articolo 20 del presente Regolamento.

Art. 30 - Emendamenti e sotto-emendamenti alle proposte di deliberazione
1.    I Consiglieri hanno diritto di presentare emendamenti alle proposte di deliberazione iscritte all’ordine del giorno del Consiglio Provinciale.
2.    Gli emendamenti consistono in proposte di aggiunta, modificazione, parziale sostituzione o soppressione di dati della proposta di deliberazione. Essi sono presentati, per iscritto, al Presidente, entro il giorno antecedente quello stabilito per la seduta. Gli emendamenti che comportino variazioni di limitata entità possono essere presentati, sempre per scritto al Presidente, anche nel corso della seduta.
3.    È consentito a ogni Consigliere di presentare più emendamenti, di modificarli o ritirarli fino a quando la discussione non sia chiusa. Un emendamento ritirato dal proponente può essere fatto proprio da un altro Consigliere.
4.    Il Presidente provvede subito a trasmettere gli emendamenti, pervenuti prima della seduta, al Segretario Generale, che ne cura la relativa istruttoria urgente.
5.    Su ogni emendamento occorre acquisire il parere di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dai dirigenti competenti.
6.    I Consiglieri hanno, inoltre, facoltà di presentare sotto-emendamenti, che consistono in proposte di modificazione di emendamenti già presentati.
7.    Sia per gli emendamenti che per i sotto-emendamenti è prevista la facoltà d’illustrazione da parte del proponente. Sugli emendamenti e i sotto-emendamenti ogni Consigliere può intervenire per non più di 5 (cinque) minuti.
8.    La votazione finale è effettuata sul testo risultante dagli emendamenti approvati.

Capo V - Atti di controllo, di indirizzo e questioni procedurali

Art. 31 - Domande d’attualità
1.    Ciascun Consigliere può formulare al Presidente domande d’attualità su fatti recenti, che interessano l’Amministrazione Provinciale, accaduti nel periodo intercorrente tra la seduta consiliare durante la quale si formula la domanda e quella precedente.
2.    Le domande d’attualità devono essere presentate per scritto e consegnate al Presidente entro il giorno antecedente la seduta.
3.    Il Presidente provvede a rendere noto il testo delle domande d’attualità, fornendone copia ai Consiglieri all’inizio della seduta.
4.    Il Presidente risponde alla domanda del Consigliere, il quale può eventualmente replicare per dichiarare e motivare la propria soddisfazione o insoddisfazione entro un tempo massimo di 5 (cinque) minuti.
5.    Qualora il Presidente dichiarasse di non poter rispondere nel corso della seduta alla domanda d’attualità, quest’ultima può essere trasformata, se il proponente lo richiede, in interpellanza o interrogazione , secondo il giudizio del Presidente ed essere iscritta all’ordine del giorno e trattata nella successiva seduta del Consiglio.

Art. 32 - Interpellanze e  interrogazioni
1.    Le interpellanze consistono in domande scritte, rivolte al Presidente, per conoscere i motivi o gli intendimenti della sua condotta in questioni che riguardino aspetti della sua politica.
2.     Le interrogazioni consistono in domande scritte, rivolte al Presidente, per avere informazioni o spiegazioni circa la sussistenza o veridicità di un determinato fatto di competenza della Provincia e/o per conoscere, sempre in relazione al fatto medesimo, i motivi e i criteri in base ai quali siano stati adottati eventuali provvedimenti.
3.    Non sono ammesse interpellanze e interrogazioni relative ad argomenti estranei ai compiti e alle funzioni della Provincia.
Qualora il Presidente ritenga non ammissibile un’interrogazione o un’interpellanza, avverte in tempo il proponente, motivandone le ragioni. Il proponente ha la facoltà di appellarsi al Consiglio all’inizio della seduta successiva al diniego. Il Consiglio decide a maggioranza, sentito il proponente e il Presidente.
4.    L'interpellanza e l’interrogazione, formulate per iscritto, con la richiesta di inserimento all’ordine del giorno, saranno, se ammissibili, inserite nel primo Consiglio utile. L'interpellante/interrogante potrà richiedere che la risposta sia fornita anche per iscritto.
5.     Non possono essere iscritte all’ordine del giorno di ogni seduta consiliare più di due interpellanze/interrogazioni di ciascun Consigliere.
6.    Il proponente può illustrare la sua interrogazione/interpellanza per non più di 10 (dieci) minuti. Dopo la risposta del Presidente, il proponente può intervenire per dichiarare se sia o meno soddisfatto, per non più di 5 (cinque) minuti.
7.    Sugli interventi del proponente e del Presidente non si svolge alcuna discussione.

Art. 33 - Mozioni
1.    Le mozioni consistono in proposte scritte, presentate al Presidente della Provincia, inerenti l’esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo, attribuite al Consiglio o la promozione di iniziative ed interventi da parte del Consiglio o del Presidente.
2.    Le mozioni ,formulate per iscritto, con richiesta di inserimento all’ordine del giorno, saranno inserite, se ammissibili, nel primo Consiglio utile. Il proponente ha la facoltà di ritirare la propria mozione dandone comunicazione al Presidente. Ciascun Consigliere può presentare mozioni anche durante la seduta di Consiglio, purché attinenti a punti già iscritti all’ordine del giorno.
3.    Per la discussione e la votazione sulle mozioni si applicano le procedure previste per gli atti deliberativi.

Art. 34 - Ordini del giorno
1.    Per ordine del giorno si intende la proposta di uno o più Consiglieri attinente ad argomenti di natura politica generale, anche non direttamente rapportabili a specifiche competenze della Provincia, ma comunque rientranti nella sfera degli interessi politici, culturali ed economici della popolazione della stessa.
2.    Gli ordini del giorno sono presentati  per iscritto al Presidente, con richiesta di inserimento nel primo Consiglio utile. Il proponente ha la facoltà di ritirare il proprio ordine del giorno dandone comunicazione al Presidente. Ciascun Consigliere può presentare ordini del giorno, anche durante la seduta di Consiglio, se l’oggetto si riferisce a fatti avvenuti dopo la convocazione del Consiglio Provinciale.
3.    Per la discussione e la votazione sugli ordini del giorno si applicano le procedure previste per gli atti deliberativi.

Art. 35 - Intervento per “fatto personale”
1.    Costituisce “fatto personale” il sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri o lesivi della propria onorabilità, nonché l’essere censurato nella propria condotta o comunque in questioni  non attinenti al mandato svolto.
2.    Il Consigliere che chiede la parola per “fatto personale” deve precisare in che cosa tale fatto si concretizzi.
3.    Il Presidente decide in ordine alla sussistenza del fatto che ha originato la richiesta del Consigliere.
4.    In caso di accoglimento della richiesta, il Consigliere può intervenire per non più di 3 (tre) minuti. Possono intervenire, per il medesimo periodo di tempo, anche i Consiglieri ritenuti responsabili dell'incidente.
5.    Qualora il richiedente insista, dopo la pronuncia negativa del Presidente, decide il Consiglio, senza discussione, con votazione palese.

Art. 36 - Mozione d’ordine
1.    La mozione d’ordine consiste nel richiamo alla legge, allo statuto o al regolamento circa il modo o l’ordine con i quali è stata posta la questione in discussione o si intende procedere alla votazione.
2.    Le mozioni d’ordine sono proponibili in qualsiasi momento della seduta del Consiglio, anche verbalmente; esse hanno la precedenza sulla questione di merito e ne sospendono la discussione, che potrà essere ripresa solo dopo la loro definizione.
3.    Sulla mozione d’ordine non è consentito aprire il dibattito.
4.    Il Presidente, dopo l’intervento del proponente, concede la parola a due Consiglieri, per non più di 5 (cinque) minuti ciascuno, uno a favore ed uno contro la mozione d’ordine, dopo di ché la sottopone al Consiglio che decide a maggioranza, con votazione palese.

Art. 37 - Questione pregiudiziale e questione sospensiva
1.    Ogni Consigliere può presentare delle proposte pregiudiziali, tendenti ad escludere o rinviare la discussione di un determinato argomento.
2.    Il Presidente provvede alla definizione delle questioni pregiudiziali e sospensive proposte, con- cedendo la parola a due Consiglieri, per non più di 5 (cinque) minuti ciascuno, uno a favore ed uno contro e, successivamente, sottoponendo le questioni al Consiglio che decide a maggioranza, con votazione palese.

Capo VI - La discussione

Art. 38 - Discussione - Norme generali
1. La discussione su ciascun argomento è aperta dal Presidente con la formulazione del suo oggetto.
2. La relazione illustrativa di ciascun argomento da trattare è svolta dal Presidente o dal soggetto designato in relazione all’iniziativa della proposta e deve essere contenuta in 10 (dieci) minuti.
Terminato lo svolgimento della relazione, il Presidente dà la parola per non più di 10 (dieci) minuti ai Consiglieri che ne abbiano fatto richiesta, secondo l’ordine di iscrizione.
3.    Per gli interventi di esterni, previsti dal precedente articolo 25, il Presidente decide quale sia il momento più opportuno per la loro effettuazione.
4.    I Consiglieri intervengono dopo aver ottenuto la parola dal Presidente e possono parlare una sola volta sullo stesso argomento, salvo che per fatto personale, mozione d’ordine o dichiarazione di voto, compresa l’eventuale relazione illustrativa di cui al comma 2.
5.    Per la discussione sul bilancio o su altri argomenti di particolare importanza e complessità, il Presidente può stabilire limiti di tempo superiori.
6.    Il Presidente può sempre intervenire, anche interrompendo la serie di coloro che hanno chiesto la parola, per muovere osservazioni o fornire chiarimenti.
7.    Esauriti gli interventi, il Presidente dichiara chiusa la discussione.

Art. 39 - Modalità degli interventi
1.    I Consiglieri parlano dal proprio banco, rivolgendosi all'intero Consiglio. Non è permesso ad alcuno di interrompere chi parla, né intervenire mentre altri hanno la parola, tranne che al Presidente, per il richiamo al regolamento o all’argomento.
2.    Gli interventi devono riguardare unicamente le proposte e gli argomenti in discussione. In caso contrario il Presidente richiama all’ordine il Consigliere e, qualora questo persista, gli toglie la parola.
3. Il Presidente può togliere la parola al Consigliere che, nonostante il richiamo, intervenga in termini offensivi, indecorosi, lesivi della dignità dell'assemblea o tali da turbare la regolarità dei lavori.
In casi particolarmente gravi, il Presidente può ordinare l'allontanamento del Consigliere dall'aula.

Capo VII - Le votazioni

Art. 40 - Dichiarazioni di voto
1.    Dichiarata chiusa la discussione, il Presidente, prima di passare alla votazione, concede la parola per eventuali dichiarazioni di voto.
2.    Per tali dichiarazioni è concesso un tempo massimo di 5 (cinque) minuti.

Art. 41 - Votazioni
1.    Le votazioni sono effettuate, normalmente, in forma palese. La votazione in forma segreta è effettuata quando sia espressamente prevista dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento.
2.    Il Presidente indica preventivamente la forma di votazione; essa si intende approvata se nessun Consigliere avanza una proposta alternativa. In tal caso la scelta compete al Consiglio che vota in forma palese.
3.    La votazione palese si effettua mediante dispositivi informatici che consentono di accertare l’identità dei consiglieri votanti e l’espressione del voto ovvero per alzata di mano.
In caso di voto per alzata di mano, il Presidente invita a votare prima coloro che sono favorevoli, dopo i contrari e, infine, gli astenuti.
4.    La votazione per scrutinio segreto si effettua per mezzo di schede o mediante dispositivi informatici che garantiscono l’anonimato del voto espresso.
5.    In caso di irregolarità, il Presidente annulla la votazione e ne dispone la ripetizione.
6.    Nessuno può più intervenire dal momento in cui inizia una votazione e fino alla proclamazione del risultato, salvo che per un richiamo alle disposizioni relative alla esecuzione della votazione in corso o per segnalare irregolarità.

Art. 42- Ordine delle votazioni
1.    La votazione avviene, di norma, sull’intera proposta.
2.    Si procede alla votazione per singoli articoli, commi, capitoli, o per parti aggregate di essi, su richiesta della maggioranza dei  consiglieri presenti alla seduta.
3.    Esaurita la votazione per parti separate, si procede alla votazione sul complesso della proposta.
4.    L’ordine delle votazioni è il seguente:
    a)    emendamenti soppressivi, modificativi e aggiuntivi. Gli emendamenti di un emendamento sono votati prima di quello principale. L’approvazione di un emendamento comporta la decadenza degli altri emendamenti, il cui contenuto sia dal primo superato, o con esso in contrasto;
    b)    singole parti del provvedimento, quando questo si componga di varie parti o articoli;
    c)    provvedimento nel suo complesso, con le modifiche e le integrazioni risultanti dagli emendamenti eventualmente approvati in precedenza.

Art. 43 - Esito della votazione
1.    Al termine delle operazioni il Presidente comunica l'esito della votazione.
2.    Ogni delibera e proposta si intende approvata quando abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti, salvo diverse maggioranze richieste dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti.

TITOLO III - PROCEDIMENTI PARTICOLARI.

Art. 44 -  Iniziativa di un terzo dei Consiglieri
1. Il Consiglio deve essere riunito ,in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedano un terzo dei Consiglieri assegnati, inserendo all’ordine del giorno gli argomenti richiesti.

Art. 45 - Iniziativa dei Comuni
1.    Le proposte di deliberazione di iniziativa dei Comuni devono essere trasmesse al Presidente della Provincia il quale, accertatane l'ammissibilità, le invia al Segretario Generale, che le trasmette al servizio competente per l’istruttoria e per i pareri previsti dall'art. 49 del D. Lgs n.267/2000.
La procedura, di cui al presente comma, deve esaurirsi entro 60 giorni dalla data di ricevimento della proposta.
2.    Il Presidente inserisce le proposte di deliberazione nell'ordine del giorno del primo Consiglio utile. Durante la discussione, un rappresentante dei Comuni ha la facoltà di intervenire per illustrare la proposta.
3.Se il Consiglio non approva, non possono essere presentate proposte di deliberazione dei comuni, aventi contenuto uguale o simile, nel medesimo mandato amministrativo.

Art. 46 - Iniziativa popolare  
1.    Le proposte di deliberazione  da  parte  di  mille  elettori,  iscritti  nelle  liste  elettorali dei Comuni
della Provincia di Pistoia , su argomenti di competenza della Provincia, devono essere trasmesse al  Presidente della Provincia il quale ,accertatane l'ammissibilità , anche ai sensi dell’art.24, comma 2 dello Statuto ,le invia al Segretario Generale, che le trasmette al servizio competente per l’istruttoria e per i pareri previsti dall'art. 49 del D. Lgs n.267/2000.
La procedura, di cui al presente comma, deve esaurirsi entro 60 giorni dalla data di  ricevimento della proposta.
2. Il Presidente inserisce le proposte di deliberazione nell'ordine del giorno del primo Consiglio      utile. Durante la discussione, un rappresentante dei proponenti ha la facoltà di intervenire per      illustrare la proposta.
3. Se il Consiglio non approva, non possono essere presentate proposte di deliberazione di      iniziativa popolare, aventi contenuto uguale o simile, nel medesimo mandato amministrativo.
 
Titolo IV - DISCIPLINA DELLE SEDUTE IN VIDEO CONFERENZA

Art. 47 - Disposizioni introduttive
1. Le disposizioni del presente Titolo disciplinano lo svolgimento delle sedute del Consiglio provinciale che si tengono mediante videoconferenza o da remoto, in caso di esigenze straordinarie connesse ad eventi eccezionali ed imprevedibili, nonché in presenza di uno stato di emergenza, o comunque quando valutazioni di opportunità legate alla facilitazione della massima partecipazione lo necessitino, su decisione del Presidente.

Art. 48 - Principi e criteri
1. Le disposizioni del presente titolo sono ispirate ai principi di pubblicità di cui all’articolo 38, TUEL, ed ai criteri di cui all’articolo 73 del D.L. n. 18/2020:
    a) pubblicità: le sedute del Consiglio provinciale sono pubbliche e sono trasmesse in diretta streaming sul portale istituzionale dell’ente e in altri canali di diffusione digitale.  In ogni caso la diffusione delle videoriprese deve rispettare i principi di completezza informativa, imparzialità, obiettività e trasparenza, evitando l’alterazione del significato delle opinioni espresse, e quanto stabilito dalla normativa in materia di protezione dei dati personali;
    b) la tracciabilità è garantita attraverso la verbalizzazione delle riunioni e la conservazione nel tempo dei relativi verbali in qualunque formato essi siano redatti.

Art. 49 - Requisiti tecnici
1. La piattaforma telematica utilizzata deve garantire il rispetto delle seguenti condizioni:
    a) la verifica della identità dei soggetti che intervengono in videoconferenza;
    b) la possibilità a tutti i componenti dell’organo collegiale di partecipare alla discussione e alla votazione su ogni argomento;
    c) la reciproca percezione audiovisiva degli interventi e dichiarazioni da parte di tutti i componenti, in modo da consentire un collegamento simultaneo su un piano di parità del dibattito;
    d) la possibilità, se necessario, di visionare e condividere tra i partecipanti la documentazione relativa agli argomenti in discussione;
    e) la constatazione e proclamazione dei risultati della votazione, comunque delle posizioni assunte dai singoli consiglieri;
    f) la garanzia della segretezza delle sedute del Consiglio Provinciale ove necessario;
    g) la tracciabilità mediante verbalizzazione delle riunioni, acquisizione e conservazione dei files dei lavori.
2.La piattaforma deve garantire che il Segretario verbalizzante abbia sempre la completa visione e percezione dell’andamento della seduta, soprattutto nelle fasi antecedenti ed immediatamente successive alla votazione, anche con riguardo ad eventuali questioni incidentali.

Art. 50 - Convocazione
1. La convocazione avviene con le medesime modalità delle riunioni in presenza.
2. L’avviso di convocazione contiene l’indicazione del giorno e dell’ora in cui si svolge la seduta con espressa indicazione del ricorso alla videoconferenza.
3. Ai fini del contenuto dell’avviso di convocazione, dei termini, degli orari di prima e seconda convocazione, della messa a disposizione dei documenti, di eventuali integrazioni all’ordine del giorno, si osservano le norme previste dal Regolamento per  il funzionamento del Consiglio Provinciale in presenza.
4. La partecipazione alla seduta in videoconferenza può riguardare, oltre al Segretario Generale ed i suoi collaboratori, anche uno o più  Dirigenti e/o Posizioni Organizzative competenti per materie oggetto di trattazione.
5. Nel caso in cui sia richiesta la presenza di particolari figure anche estranee all’Ente, le medesime sono informate per tempo, con le modalità ritenute più opportune, e partecipano anch’esse in videoconferenza, esclusivamente per la trattazione dell’argomento per il quale sono state invitate.

Art. 51 - Partecipazione alle sedute
1. Il componente dell’organo istituzionale che partecipa in videoconferenza deve assicurare che il suo impegno sia dedicato esclusivamente alla seduta e che avvenga con modalità consone al ruolo istituzionale.
2. È consentito collegarsi da qualsiasi luogo che consenta il rispetto delle disposizioni contenute nel presente titolo, fatto salvo quanto indicato nel primo periodo del successivo art. 53.
3. Ciascun Consigliere od altro soggetto chiamato a partecipare od intervenire alle riunioni telematiche del Consiglio è personalmente responsabile dell’utilizzo non corretto, anche da parte di terzi, del proprio account di accesso al sistema di audio- videoconferenza (piattaforma) e dell’utilizzo improprio del microfono, della telecamera e di ogni altro dispositivo di connessione telematica impiegato.
4. All’inizio della seduta è accertata da parte del Segretario Generale, mediante riscontro a video ed appello nominale, l’identità dei Consiglieri e la presenza del numero legale. I partecipanti, pertanto, dovranno rispondere all’appello per chiamata nominale attivando videocamera e microfono per consentire la propria identificazione.
5. Tale modalità di identificazione potrà essere ripetuta ogni qualvolta se ne ravvisi l’esigenza, compresa la richiesta di verifica del numero legale durante la seduta.
6. Ai fini della determinazione del numero legale sono considerati presenti sia i Consiglieri in aula che quelli collegati da remoto. Il componente può assentarsi temporaneamente dalla seduta, pur rimanendo collegato, comunicando espressamente tale volontà.

Art. 52 - Svolgimento delle sedute
1. Le sedute del Consiglio Provinciale in videoconferenza si intendono svolte nella sede istituzionale dell’Ente nella quale deve essere presente nel luogo ove è presente il Presidente.
2. I lavori dell’assemblea sono regolati dal Presidente  secondo le prescrizioni del presente Regolamento.
3. Lo stesso Presidente assume le determinazioni necessarie per i casi di insorgenza di problematiche anche di natura tecnica relative al collegamento in videoconferenza. Dette situazioni possono riguardare:
    a) problemi tecnici che rendono impossibile il collegamento all’inizio della seduta o durante il suo svolgimento. Il Presidente può dare corso ugualmente all’assemblea se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente che sia impossibilitato a collegarsi in teleconferenza; in alternativa può disporre una sospensione dei lavori fino a 20 minuti per consentire la effettiva partecipazione del Consigliere impossibilitato per motivi tecnici;
    b) il venir meno nel corso della seduta, anche a seguito di verifica del numero legale, del numero di presenti idonei a rendere valida l’adunanza. In questo caso la seduta è dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare per i quali si procede, in altra seduta. Il Presidente può comunque disporre una sospensione dei lavori per un tempo limitato di massimo 20 minuti, per consentire il rientro degli assenti; trascorso il tempo suddetto si procede alla verifica del numero legale ai fini della continuazione o meno dei lavori.

Art. 53 - Sedute in forma mista
1.Le sedute del Consiglio Provinciale possono svolgersi anche in forma mista con la simultanea e contestuale partecipazione sia in presenza fisica, negli ambienti a tal fine dedicati, che mediante collegamento alla piattaforma informatica.
2. In questo caso occorre dare atto della contestualità della partecipazione tra i Consiglieri presenti e quelli che intervengono da remoto, per l’intera durata della seduta, evidenziando a verbale eventuali assenze e relative conseguenze sullo svolgimento dei lavori dell’assemblea.

Art. 54 - Regolazione degli interventi
1. I Consiglieri ammessi intervengono previa ammissione del Presidente, attivando la propria videocamera e/o il microfono che devono restare disattivati nel momento in cui sono in corso altri interventi.
2. Per garantire il regolare e corretto svolgimento della seduta e non provocare interferenze nelle comunicazioni, il personale addetto alla gestione tecnica della seduta deve provvedere immediatamente a disattivare i microfoni impropriamente attivati.

Art. 55 - Votazioni
1.Ultimato l’esame dell’argomento all’ordine del giorno, il Presidente pone in votazione lo stesso.
2.Il voto è espresso:
    a) per chiamata nominale da parte del Segretario Generale, attivando il Consigliere la videocamera e/o il microfono ed esprimendo il proprio voto favorevole, contrario o di astensione;
    b) avvalendosi delle modalità previste dalla piattaforma prescelta, che deve comunque consentire l’accertamento della identità dei Consiglieri votanti e l’espressione del voto.
3. Il Presidente, nel caso di cui alla lettera a), con l’assistenza del Segretario  accerta, attraverso il riscontro audio e video del Consigliere chiamato per appello nominale ad esprimere il voto, il voto espresso dai componenti che partecipano alla seduta in videoconferenza.
4.Nel caso in cui, durante una votazione, si manifestino dei problemi di connessione e non sia possibile ripristinare il collegamento video in tempi brevi, la seduta viene sospesa per un tempo stabilito dal Presidente. Alla scadenza, in caso di impossibilità a ripristinare integralmente la connessione, il Presidente può:
    a) riaprire la votazione dopo avere ricalcolato il quorum di validità della seduta e della conseguente votazione, fermo restando che i Consiglieri collegati ma impossibiliti a partecipare sono considerati assenti giustificati;
    b) rimandare l’esito della votazione qualora la stessa possa alterare le posizioni assunte nella seduta del Consiglio Provinciale.

Art. 56 -  Votazioni a scrutinio segreto
1.Ferma restando la regola della votazione in forma palese, per i casi in cui si debba procedere a scrutinio segreto, la piattaforma deve garantire l’espressione del voto in forma tale da rendere non riconducibile il voto al Consigliere che lo ha espresso.

Art. 57 - Verbali

1.Il verbale delle adunanze dà atto della circostanza che la seduta è svolta in videoconferenza, od in forma mista, e di coloro che vi partecipano in videoconferenza, in presenza ovvero sono assenti.
2.Il verbale contiene inoltre:
    a) la dichiarazione della sussistenza del numero legale;
    b) l’esito delle votazioni e le modalità in cui sono state espresse e accertate;
    c) la dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione, richiesta dal Presidente, e l’esito della relativa votazione.
3.La registrazione audio e video della seduta sarà conservata e resa disponibile al pubblico sul sito internet dell’Amministrazione per la durata del mandato amministrativo al termine del quale saranno archiviate.
4. La registrazione audio di ciascun provvedimento all’ordine del giorno è allegato al provvedimento stesso.

Art. 58 - Norme di rinvio
1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente titolo, è fatto espresso rinvio alle norme sulle sedute in presenza, in quanto compatibili.

Titolo  V - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 59 - Casi non disciplinati e rapporti con lo statuto
1.    Qualora, nel corso di una seduta del Consiglio Provinciale, si verificassero situazioni non previste dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento, la decisione in merito è rimessa al Presidente, che la adotta sentito il parere del Segretario Generale.
2.    Nell’ipotesi in cui vi siano contrasti tra il presente regolamento e lo statuto della Provincia di Pistoia, prevale la norma sovraordinata e di conseguenza lo statuto.

Art. 60 - Abrogazione di norme
1. Il presente regolamento sostituisce e abroga tutte le precedenti regolamentazioni disciplinanti il funzionamento del Consiglio Provinciale.

Art. 61 - Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi 15 (quindici) giorni dalla sua pubblicazione all’albo pretorio.

 

Testo approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n.103 del 17 luglio 1998 e successivamente modificato con Deliberazioni del Consiglio provinciale n.88 del 22 luglio 1999, n.82 del 27 giugno 2000, n.102 del 18 luglio 2000, n.112 del 5 settembre 2000,
n.147 del 31 ottobre 2000, n.162 del 28 novembre 2000, n.188 del 27 settembre 2001,
n.118 del 15 aprile 2003, n.183 del 15 luglio 2004, n.322 del 28 dicembre 2004,
n.22 del 25 gennaio 2005, n.24 del 17 gennaio 2006, n.441 del 7 dicembre 2006,
n.69 del 13 marzo 2007, n.204 del 10 luglio 2007, n.424 del 27 dicembre 2007,
n.124 del 1 aprile 2008, n.127 del 17 giugno 2010, n.177 del 20 luglio 2010,
n.319 del 16 dicembre 2010, n.89 del 24 marzo 2011, n.206 del 9 giugno 2011, n.16 del 15 aprile 2020 e n. 62 del 28/09/2022

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